CAPO I – DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
SEZIONE I – Disposizioni relative al libro I
Art. 1. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “L’esercizio delle facoltà attribuite all’autorità governativa nel titolo II del libro I del codice può dal Governo essere delegato in tutto o in parte ai prefetti per gli enti che esercitano la loro attività nell’ambito di una provincia” è stato abrogato dall’art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 2. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica deve essere accompagnata dalla copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto e da quegli altri documenti che possono, secondo le circostanze, servire a dimostrare lo scopo dell’ente ed i mezzi patrimoniali per provvedervi.
Il riconoscimento delle fondazioni può essere concesso dall’autorità governativa anche d’ufficio.” è stato abrogato dall’art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 3.
Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la pubblicazione di testamenti, con i quali si dispongono fondazioni o si fanno donazioni o lasciti in favore di enti da istituire, è obbligato a farne denunzia al prefetto entro trenta giorni.
La denunzia deve contenere gli estremi essenziali dell’atto, il testo letterale concernente la liberalità, l’indicazione degli eredi e della loro residenza.
Il prefetto è autorizzato a promuovere nei modi e nei casi stabiliti dalla legge, gli atti conservativi che reputa necessari per l’esecuzione della disposizione sia nei confronti degli eredi, sia nei confronti dei terzi.
Può anche chiedere al tribunale, in caso di urgenza o di necessità, la nomina di un amministratore provvisorio dei beni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio.
Art. 4. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “La domanda per ottenere l’approvazione delle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto deve essere accompagnata da una copia autentica della deliberazione relativa e dai documenti necessari per dimostrare l’osservanza delle condizioni prescritte dal secondo comma dell’articolo 21 del codice.
Gli amministratori della persona giuridica devono chiedere l’approvazione entro trenta giorni dalla deliberazione.” è stato abrogato dall’art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 5.
La domanda per ottenere l’autorizzazione prevista nell’articolo 17 del codice deve essere presentata al prefetto della provincia in cui la persona giuridica ha la sua sede e accompagnata dai documenti necessari per dimostrare l’entità, le condizioni, l’opportunità dell’acquisto, nonché la destinazione dei beni.
Il prefetto raccoglie le opportune informazioni, sente, quando trattasi di atti di ultima volontà, coloro ai quali per successione sarebbero devoluti i beni lasciati alla persona giuridica, e, ove non sia delegato a concedere la chiesta autorizzazione, trasmette la domanda al ministero competente secondo l’attività che la persona giuridica svolge. In tal caso l’autorizzazione è data con decreto del presidente della Repubblica.
Durante il procedimento i rappresentanti della persona giuridica possono compiere gli atti che tendono a conservarne i diritti.
Art. 6.
L’acquisto di beni immobili in seguito a subastazione effettuata a carico di un debitore della persona giuridica non è soggetto alla necessità dell’autorizzazione. Tuttavia entro trenta giorni dall’acquisto i rappresentanti della persona giuridica devono darne comunicazione al prefetto.
Art. 7.
Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la pubblicazione di testamenti, nei quali si dispongono donazioni o lasciti in favore di una persona giuridica, deve darne notizia entro trenta giorni al rappresentante della persona giuridica e al prefetto della provincia in cui questa ha la sua sede.
Art. 8.
La convocazione dell’assemblea delle associazioni deve farsi nelle forme stabilite dallo statuto e, se questo non dispone, mediante avviso personale che deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.
Se non è vietato dall’atto costitutivo o dallo statuto, gli associati possono farsi rappresentare nell’assemblea da altri associati mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione.
Art. 9.
Nell’ipotesi prevista dal quarto comma dell’articolo 23 del codice il provvedimento di sospensione deve essere comunicato agli amministratori, i quali possono entro quindici giorni proporre reclamo.
In tal caso l’autorità governativa, se non ritiene di revocare il provvedimento, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale promuove l’azione di annullamento della deliberazione.
Art. 10. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “Il provvedimento con il quale l’autorità governativa dichiara l’estinzione o dispone la trasformazione della persona giuridica è comunicato agli amministratori e al presidente del tribunale, il quale ne ordina l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche.” è stato abrogato dall’art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 11.
Quando la persona giuridica è dichiarata estinta o quando l’associazione è sciolta, il presidente del tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche di ufficio, nomina uno o più commissari liquidatori, salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non preveda una diversa forma di nomina e a questa si proceda entro un mese dal provvedimento. La preventiva designazione dei liquidatori nell’atto costitutivo o nello statuto non ha effetto.
Quando lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea, la nomina può essere fatta dall’assemblea medesima con la maggioranza prevista dall’articolo 21 del codice.
Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.
In ogni caso la nomina fatta dall’assemblea o nelle forme previste nell’atto costitutivo o nello statuto deve essere comunicata immediatamente al presidente del tribunale.
Art. 12.
I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale e si considerano ad ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche di ufficio dallo stesso presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.
I liquidatori deliberano a maggioranza.
Art. 13.
I liquidatori, entro quindici giorni della comunicazione avutane, devono procedere all’annotazione della loro nomina nel registro dove la persona giuridica è iscritta, e richiedere agli amministratori la consegna dei beni e delle scritture della persona giuridica. All’atto della consegna è redatto inventario, di cui è trasmessa copia al presidente del tribunale.
Se gli amministratori si rifiutano di procedere alla consegna, il presidente del tribunale autorizza il rilascio coattivo con decreto non soggetto a reclamo. In questo caso l’inventario è redatto dall’ufficiale giudiziario procedente.
Art. 14.
Entro trenta giorni dalla formazione dell’inventario i liquidatori, dopo avere determinato la consistenza dell’attivo e del passivo dell’ente, se riconoscono che il patrimonio non è sufficiente al pagamento integrale delle passività, devono iniziare la liquidazione generale dei beni nell’interesse di tutti i creditori, dandone avviso mediante annotazione nel registro delle persone giuridiche.
Il medesimo avviso deve essere dato nel caso in cui i liquidatori non ritengono di dover procedere alla liquidazione generale, essendovi eccedenza dell’attivo sul passivo.
In quest’ultimo caso i creditori dell’ente possono fare opposizione entro trenta giorni dall’annotazione chiedendo la liquidazione generale del patrimonio.
Le opposizioni si propongono davanti al presidente del tribunale. Contro il provvedimento di questo è ammesso reclamo davanti al presidente della corte nel termine di quindici giorni. Il provvedimento definitivo è annotato nel registro a cura dei liquidatori.
Art. 15.
Quando non sono intervenute opposizioni ai sensi dell’articolo precedente o queste sono state rigettate con provvedimento definitivo, i liquidatori provvedono a riscuotere i crediti dell’ente, a convertire in danaro, nei limiti in cui è necessario, i beni e a pagare i creditori a misura che si presentano.
I liquidatori possono provvedere al pagamento anche dei creditori il cui credito non è attualmente esigibile, e devono provvedere alle cautele necessarie per assicurare il pagamento dei creditori condizionali.
Soddisfatti i creditori, i liquidatori formano l’inventario dei beni residuati e rendono conto della gestione al presidente del tribunale.
Copia dell’inventario e del rendiconto approvato dal presidente del tribunale deve essere trasmessa all’autorità governativa.
I liquidatori distribuiscono i beni residuati a norma dell’articolo 31 del codice, provocando, quando è necessario, le disposizioni dell’autorità governativa.
Art. 16.
Quando è disposta la liquidazione generale del patrimonio dell’ente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salve le disposizioni seguenti.
Art. 17.
I termini, che secondo le disposizioni richiamate nell’articolo precedente decorrono dalla data del provvedimento di liquidazione o di nomina dei liquidatori o dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, decorrono dalla data in cui è stato annotato nel registro il provvedimento che dispone la liquidazione generale della persona giuridica ai sensi del precedente articolo 14.
Art. 18.
La pubblicità del provvedimento che ordina la liquidazione e del bilancio finale di liquidazione si attua mediante annotazione nel registro delle persone giuridiche a cura dei liquidatori. Nei casi in cui le norme richiamate nell’articolo 16 richiedono il deposito di atti nella cancelleria del tribunale, il deposito si deve effettuare presso la cancelleria in cui è tenuto il registro delle persone giuridiche.
Art. 19.
Le attribuzioni, che secondo le norme sulla liquidazione coatta amministrativa sono demandate all’autorità che ha nominato il liquidatore, spettano al presidente del tribunale.
Art. 20.
Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la cancellazione dell’ente dal registro delle persone giuridiche.
(…) (1)
(1) Il comma che recitava: “Il provvedimento di cancellazione è annotato d’ufficio nel registro a cura della cancelleria del tribunale.” è stato abrogato dall’art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. (www.consulenzalegalegratuita.it)
Art. 21.
La competenza per i provvedimenti relativi alla liquidazione spetta al tribunale del capoluogo della provincia in cui è registrata la persona giuridica.
Art. 22. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “Il registro delle persone giuridiche è istituito presso la cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di provincia ed è tenuto sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale.” è stato abrogato dall’art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 23. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “Il registro consta di due parti, l’una generale e l’altra analitica.
Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione.
L’iscrizione è contrassegnata da un numero d’ordine, ed è accompagnata dalla indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono contenuti lo statuto e l’atto costitutivo. Alla fine della parte generale il registro è munito di una rubrica alfabetica contenente il nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa è iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro.
Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nel secondo comma dell’articolo 33 e nel primo comma dell’articolo 34 del codice.
Ogni iscrizione è contrassegnata da un numero d’ordine e deve contenere l’indicazione della data, del nome del richiedente, del volume in cui sono raccolti l’atto costitutivo e lo statuto e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro.
Ad ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte del registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato per una persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.” è stato abrogato dall’art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 24. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “Le iscrizioni si eseguono nel registro tenuto nel capoluogo della provincia, nella quale è la sede della persona giuridica.
Al richiedente deve essere rilasciata ricevuta in carta libera della richiesta di iscrizione.” è stato abrogato dall’art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 25. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “Per ottenere l’iscrizione della persona giuridica, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera del decreto di riconoscimento, dell’atto costitutivo e dello statuto.
Quando il riconoscimento è avvenuto per decreto del presidente della Repubblica, è sufficiente l’esibizione del numero della Gazzetta ufficiale nel quale il decreto è stato pubblicato.
L’atto costitutivo e lo statuto rimangono depositati nella cancelleria e sono ordinati in volumi muniti di rubrica alfabetica.” è stato abrogato dall’art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 26. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “Per ottenere l’iscrizione dei fatti indicati nell’articolo 34 del codice, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere.
Tali copie restano depositate in cancelleria e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.” è stato abrogato dall’art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 27. (1)
(…)
(3) L’articolo che così recitava: “L’obbligo di richiedere le iscrizioni nel registro delle persone giuridiche deve essere adempiuto dagli amministratori e dai liquidatori nel termine di giorni quindici.
Per le iscrizioni previste nell’articolo 33 del codice, il termine decorre dalla data di pubblicazione del decreto del presidente della Repubblica di riconoscimento nella Gazzetta ufficiale e, se il riconoscimento è concesso con decreto del prefetto, dalla data di comunicazione del provvedimento prefettizio.
Per gli amministratori, che al momento della pubblicazione o della comunicazione del decreto di riconoscimento non erano in carica, il termine decorre dal momento in cui essi hanno accettato la nomina.
Per le iscrizioni previste nell’articolo 34 del codice, il termine decorre, se trattasi di provvedimenti dell’autorità, dalla data della loro comunicazione, se di deliberazioni dell’ente o dei suoi organi dalla data delle medesime. Quando la deliberazione è soggetta ad approvazione dell’autorità governativa a norma dell’articolo 16 del codice, il termine decorre dalla data in cui l’approvazione è comunicata.” è stato abrogato dall’art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361..
Art. 28. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “La registrazione della persona giuridica prevista nell’articolo 33 del codice può essere richiesta da coloro che hanno fatto istanza per il riconoscimento.
La registrazione di ufficio prevista nel terzo comma dell’articolo 33 del codice può essere disposta dal pubblico ministero presso il tribunale dove è tenuto il registro.” è stato abrogato dall’art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 29. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa richiesta.
La cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.” è stato abrogato dall’art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 30. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal presidente del tribunale o da un giudice del tribunale delegato dal presidente con decreto da iscriversi nella prima pagina del registro.
Nell’ultima pagina del registro il presidente o il giudice delegato indica il numero dei fogli di cui è composto il registro.” è stato abrogato dall’art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 31.
Il trasferimento della residenza si prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove s’intende fissare dimora abituale. Nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza.
Art. 32. (1)
Il pubblico ministero deve essere sempre sentito nei procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 213, L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 33. (1)
Nel caso previsto dall’articolo 183 del codice, il tribunale, in camera di consiglio, provvede con decreto, su istanza dell’altro coniuge, e sentito il pubblico ministero.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 214, L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 34. (1)
(……)
(1) Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 108, comma 1 del predetto D.Lgs. 154/2013.
Art. 34-bis. (1)
Il notaio rogante deve, nel termine di trenta giorni dalla data del matrimonio o dalla data dell’atto pubblico di modifica delle convenzioni, ovvero di quella dell’omologazione nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 163 del codice, richiedere l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio della convenzione matrimoniale dell’atto di modifica della stessa.
Nello stesso termine deve richiedere l’annotazione di cui all’ultimo comma dell’articolo 163 del codice.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 216, L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 35. (1)
Sulla domanda di adozione e di revoca della adozione di minore di età provvede il tribunale per i minorenni.
(1) Articolo sostituito dall’art. 217, L. 19 maggio 1975, n. 151. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 96, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 108, comma 1 del predetto D.Lgs. 154/2013.
Art. 36. (1)
La rinunzia alla cittadinanza di cui all’articolo 143-ter del codice deve essere fatta dinanzi all’ufficiale di stato civile del luogo dove la rinunziante risiede, ed è trascritta nei registri di cittadinanza.
Qualora la rinunziante risieda all’estero, la rinunzia deve essere fatta dinanzi all’agente diplomatico o consolare del luogo di residenza. L’agente la trascrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al Ministero dell’interno che ne cura, a mezzo dell’autorità competente, la trascrizione nei registri di cittadinanza.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 218, L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 37. (1)
L’iscrizione nel registro previsto nell’articolo 314 del codice si esegue senza spese.
L’iscrizione della sentenza che revoca la adozione deve essere altresì annotata in margine all’iscrizione del decreto di adozione.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 220, L. 19 maggio 1975.
Art. 37-bis (1)
I figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall’articolo 337-septies, secondo comma, del codice civile, sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
(1) Articolo inserito dall’art. 96, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 108, comma 1 del predetto D.Lgs. 154/2013.
Art. 38. (1)
Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all’articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile. (2)
Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.
(1) L’articolo che recitava: “Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché nel caso di minori dall’articolo 269, primo comma, del codice civile. Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.
In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.
Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.” è stato prima sostituito dall’art. 221, L. 19 maggio 1975, n. 151, poi modificato dall’art. 68, L. 4 maggio 1983, n. 184 e, infine, così sostituito dall’art. 3, L. 10 dicembre 2012, n. 219.
(2) Comma così modificato dall’art. 96, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 108, comma 1 del predetto D.Lgs. 154/2013.
Art. 38-bis (1)
Quando la salvaguardia del minore è assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l’uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero possono seguire l’ascolto del minore, in luogo diverso da quello in cui egli si trova, senza chiedere l’autorizzazione del giudice prevista dall’articolo 336-bis, secondo comma, del codice civile.
(1) Articolo inserito dall’art. 96, comma 1, lett. d), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 108, comma 1 del predetto D.Lgs. 154/2013.
Art. 39. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “L’omologazione prevista negli articoli 406 e 412 del codice è di competenza del tribunale per i minorenni.” è stato abrogato dall’art. 11, L. 9 gennaio 2004, n. 6.
Art. 40.
La domanda per l’interdizione del minore emancipato e quella per l’interdizione o la inabilitazione del minore nell’ultimo anno della minore età devono essere proposte davanti al tribunale per i minorenni.
Art. 41. (1)
I provvedimenti previsti nell’articolo 145 del codice sono di competenza del tribunale del circondario del luogo in cui è stabilita la residenza familiare o, se questa manchi, del tribunale del luogo del domicilio di uno dei coniugi. Il tribunale provvede in composizione monocratica.
(1) L’articolo che recitava: “I provvedimenti previsti nell’articolo 145 del codice sono di competenza del pretore del mandamento del luogo in cui è stabilita la residenza familiare o, se questa manchi, del pretore del mandamento del luogo del domicilio di uno dei coniugi.” è stato così sostituito, dall’art. 222, L. 19 maggio 1975, n. 151 e successivamente dall’art. 151, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 42.
I provvedimenti indicati nell’articolo 423 del codice e le sentenze di revoca previste nell’articolo 429 del codice stesso devono essere trasmessi in copia in carta libera, entro dieci giorni dalla pubblicazione, al giudice tutelare a cura del cancelliere dell’autorità giudiziaria che li ha pronunziati.
Art. 43.
I provvedimenti del giudice tutelare sono emessi con decreto.
Nei casi urgenti la richiesta di un provvedimento può essere fatta al giudice anche verbalmente.
Art. 44. (1)
Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l’amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell’amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario.
(1) L’articolo che recitava: “Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore e il curatore allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela o della curatela, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore.” è stato così sostituito dall’art. 12, L. 9 gennaio 2004, n. 6.
Art. 45.
La competenza a decidere dei reclami avverso i decreti del giudice tutelare spetta al tribunale ordinario quando si tratta dei provvedimenti indicati negli articoli 320, 321, 372, 373, 374, 376, secondo comma, 386, 394 e 395 del codice.
La competenza spetta al tribunale per i minorenni in tutti gli altri casi.
Nell’ipotesi prevista nell’articolo 386, ultimo comma, del codice l’autorità giudiziaria competente provvede in sede contenziosa.
Art. 46.
Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l’inventario, i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro.
Sono dal pari esenti da tasse di bollo e di registro gli atti previsti nel titolo XI del libro I del codice.
Art. 46-bis. (1)
Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all’obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dall’articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 13, L. 9 gennaio 2004, n. 6.
Art. 47.
Presso l’ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno. (1)
(1) L’articolo che recitava: “Presso l’ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti e un altro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati.” è stato così sostituito dall’art. 14, L. 9 gennaico 2004, n. 6.
Art. 48.
Nel registro delle tutele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
il giorno in cui si è aperta la tutela;
la data e gli estremi essenziali della sentenza che ha pronunziato la interdizione se trattasi di interdetti;
il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del tutore e del protutore, la data della loro nomina e della prestazione del giuramento da parte del tutore;
le risultanze dell’inventario e del conto annuale;
l’esonero e la rimozione del tutore o del protutore e in generale tutti i provvedimenti che portano modificazioni allo stato personale e patrimoniale della persona sottoposta a tutela;
la chiusura della tutela e la menzione del provvedimento che ne ha provocato la chiusura;
le risultanze del rendiconto definitivo.
Art. 49.
Nel registro delle curatele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede l’emancipazione o della sentenza che pronuncia l’inabilitazione;
il nome, il cognome, la condizione, l’età e il domicilio della persona emancipata o inabilitata;
il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato all’emancipato o all’inabilitato;
la data del provvedimento che revoca l’emancipazione o della sentenza che revoca l’inabilitazione.
Art. 49-bis. (1)
Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l’amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 405 del codice;
2) le complete generalità della persona beneficiaria;
3) le complete generalità dell’amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;
4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell’amministrazione di sostegno.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 15, L. 9 gennaio 2004, n. 6.
Art. 50. (1)
Il cancelliere è responsabile della tenuta dei registri, che sono da lui numerati e vidimati prima di essere posti in uso.
(1) L’articolo che così recitava: “Il giudice tutelare vigila sulla tenuta dei registri che sono da lui numerati e vidimati prima di essere posti in uso. Alla fine di ogni anno fa rapporto sulla tenuta medesima al procuratore della Repubblica.” è stato così sostituito dall’art. 152, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 51. (1)
Nel registro delle tutele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice.
A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento deve trasmetterne copia in carta libera entro dieci giorni all’ufficio del giudice tutelare del luogo in cui il minore ha il domicilio per la prescritta annotazione.
(1) L’articolo che recitava: “In aggiunta a quanto disposto nell’articolo 51 disp. att. c.c., nel registro delle tutele devono essere annotati i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell’articolo 10 della presente legge.” è stato così sostituito dall’art. 223, L. 19 maggio 1975, n. 151.
SEZIONE II – Disposizioni relative al libro II
Art. 51-bis. (1)
I provvedimenti previsti negli articoli 485, primo comma, 508, primo comma, 509, primo comma, 517, secondo comma, 528, primo comma, 529, 530, primo comma, 620, secondo e sesto comma, 621, primo comma, 730, primo comma, e 736, secondo comma, del codice sono adottati dal tribunale in composizione monocratica.
(1) Articolo inserito dall’art. 153, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 52.
Presso la cancelleria di ogni tribunale è tenuto, a cura del cancelliere, il registro delle successioni. (1)
In questo registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge. L’inserzione è fatta d’ufficio dal cancelliere, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o di provvedimenti del tribunale; (2) su istanza della parte e dietro produzione di copia autentica dell’atto, negli altri casi.
Il registro è diviso in tre parti. Nella prima sono registrati le dichiarazioni di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario e tutti gli atti e le indicazioni relativi al beneficio d’inventario e all’amministrazione e liquidazione delle eredità beneficiate, comprese le nomine del curatore previste dagli articoli 508 e 509 del codice e la menzione della pubblicazione dell’invito ai creditori per la presentazione delle dichiarazioni di credito. Nella seconda sono registrate le dichiarazioni di rinunzia all’eredità. Nella terza sono registrati i provvedimenti di nomina dei curatori delle eredità giacenti, nonché gli atti relativi alla curatela e le dichiarazioni di accettazione o di rinunzia degli esecutori testamentari.
Il registro deve essere alla fine munito di una rubrica alfabetica contenente l’indicazione del nome delle persone la cui successione si è aperta e il riferimento alla pagina nella quale sono contenute le diverse indicazioni.
(1) Il comma che recitava: “Presso la cancelleria di ogni pretura è tenuto, a cura del cancelliere e sotto la sorveglianza del pretore, il registro delle successioni.” è stato così sostituito dall’art. 154, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) La parola: “pretore” è stata sostituita dalla parola: “tribunale” per effetto dell’art. 154, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 5.
Art. 53.
Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal cancelliere. (1) Nell’ultima pagina il pretore indica il numero dei fogli di cui esso è composto.
Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda e la cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.
(1) La parola: “pretore” è stata sostituita dalla parola: “cancelliere” per effetto dell’art. 155, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 54.
I creditori e i legatari non separatisti, se hanno proposto domanda giudiziale allo scopo di far valere sugli immobili separati il diritto loro attribuito dal secondo comma dell’articolo 514 del codice, possono fare annotare tale domanda in margine all’iscrizione in separazione.
Eseguita l’annotazione della domanda di concorso, il vincolo della separazione non può cessare se non col consenso di coloro che hanno eseguito l’annotazione, salvo che la loro pretesa sia stata giudizialmente esclusa.
Art. 55.
Le copie dei verbali e dei testamenti, che sono trasmesse alla cancelleria del tribunale (1) secondo l’articolo 622 del codice, devono, a cura, del cancelliere, essere raccolte in appositi volumi e annotate in una rubrica alfabetica generale. Le copie possono essere esaminate da chiunque ne faccia richiesta.
(1) La parola: “pretore” è stata sostituita dalla parola: “tribunale” per effetto dell’art. 154, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 5.
SEZIONE III – Disposizioni relative al libro III
Art. 56.
Il provvedimento dell’autorità amministrativa con il quale si dispone che si proceda all’espropriazione a norma dell’articolo 838 del codice è dato con decreto motivato del ministro competente. Il decreto deve contenere la designazione precisa del bene soggetto a espropriazione e deve essere notificato all’interessato, il quale può impugnarlo con ricorso al Consiglio di Stato.
Si osservano nell’espropriazione, in quanto applicabili, le norme della legge generale sull’espropriazione per pubblica utilità.
Art. 57.
Le azioni previste dagli articoli 848 e 849 del codice sono di competenza del tribunale, qualunque sia il valore della causa.
Nel caso regolato dall’articolo 849 il giudice fissa con ordinanza l’udienza per la comparizione del rappresentante dell’associazione professionale, il quale può delegare altra persona. (1) Si osservano nel resto, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dal codice di procedura civile per i consulenti tecnici.
(1) Le associazioni professionali sono state soppresse con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 57-bis. (1)
L’autorizzazione prevista nell’articolo 915, primo comma, del codice è data dal tribunale in composizione monocratica.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 157, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 58.
Le modalità e gli effetti dell’affrancazione del fondo enfiteutico sono regolati dalle disposizioni della legge 11 giugno 1925, n. 998 e del regio decreto 7 febbraio 1926, n. 426.
Il prezzo di affrancazione può essere corrisposto anche in titoli del debito pubblico consolidato di qualsiasi specie, osservate, per la determinazione del loro valore, le disposizioni dell’articolo 9 della legge anzidetta.
Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche alla riduzione in misura fissa dei canoni enfiteutici, dei censi e di altre prestazioni perpetue consistenti in una quota di prodotti naturali.
Art. 59.
La domanda per la nomina dell’amministratore o per la designazione dell’istituto di credito nei casi previsti dall’articolo 1003 del codice, se non è proposta in corso di giudizio, si propone con ricorso al presidente del tribunale: nel caso di nomina dell’amministratore, al presidente del tribunale del luogo in cui si trovano gli immobili o si trova la parte più rilevante di essi.
Il presidente del tribunale provvede con decreto, sentita l’altra parte.
Contro tale provvedimento si può proporre reclamo al presidente della corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione.
Art. 60.
Gli uffici tecnici che devono essere sentiti a norma del terzo comma dell’articolo 1092 del codice sono l’ufficio locale del genio civile e il locale ispettorato dell’agricoltura.
Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.
Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell’articolo 1136 del codice, o è disposto dall’autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell’edificio della quale si chiede la separazione.
Art. 62.
La disposizione del primo comma dell’articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall’articolo 1117 del codice.
Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell’articolo 1136 del codice stesso.
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini.
In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 18, co. 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 17 giugno 2013. Il testo in vigore fino al 16 giugno 2013 è il seguente: “Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore può ottenere decreto d’ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione.
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
In caso di mora nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, l’amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene l’autorizzazione, può sospendere al condomino moroso l’utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato.”
Art. 64. (1)
Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dall’undicesimo comma dell’articolo 1129 e dal quarto comma dell’articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente.
Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 19, L. 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 17 giugno 2013. Il testo in vigore fino al 16 giugno 2013 è il seguente: “Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dal terzo comma dell’articolo 1129 e dall’ultimo comma dell’articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore medesimo.
Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione.”
Art. 65.
Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’articolo 80 del codice di procedura civile.
Il curatore speciale deve senza indugio convocare l’assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite.
L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
In mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.
L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. (1)
L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima. (2)
L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi. (2)
(1) Il comma che recitava: “L’avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza.” è stato così sostituito dall’art. 20, L. 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 17 giugno 2013.
(2) Comma aggiunto dall’art. 20, L. 11 dicembre 2012, n. 220, a decorrere dal 17 giugno 2013.
Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.
Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’articolo 1106 del codice.
Nei casi di cui all’articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell’amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l’autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l’autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all’autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell’amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.
Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all’amministratore di ciascun condominio l’ordine del giorno e le decisioni assunte dall’assemblea dei rappresentanti dei condominii. L’amministratore riferisce in assemblea.
All’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.
L’usufruttuario di un piano o porzione di piano dell’edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l’usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all’articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l’avviso di convocazione deve essere comunicato sia all’usufruttuario sia al nudo proprietario.
Il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 21, L. 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 17 giugno 2013. Il testo in vigore fino al 16 giugno 2013 è il seguente: “Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante.
Qualora un piano o porzione di piano dell’edificio appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.
L’usufruttuario di un piano o porzione di piano dell’edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell’edificio il diritto di voto spetta invece al proprietario.”
Art. 68. (1)
Ove non precisato dal titolo ai sensi dell’articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.
Nell’accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 22, L. 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 17 giugno 2013. Il testo in vigore fino al 16 giugno 2013 è il seguente: “Per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il regolamento di condominio deve precisare il valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini.
I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello dell’intero edificio, devono essere espressi in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.
Nell’accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano.”
Art. 69. (1)
I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono essere rettificati o modificati all’unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.
Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 23, L. 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 17 giugno 2013. Il testo in vigore fino al 16 giugno 2013 è il seguente: “I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere riveduti o modificati, anche nell’interesse di un solo condominio, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano.”
Art. 70. (1)
Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie. L’irrogazione della sanzione è deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice.
(1) Articolo sostituito dall’art. 24, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, con la decorrenza prevista dall’art. 32, comma 1, della medesima L. 220/2012 e, successivamente, così modificato, dall’art. 1, comma 9, lett. e), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.
Art. 71.
Il registro indicato dal quarto comma dell’articolo 1129 e dal terzo comma dell’articolo 1138 del codice è tenuto presso l’associazione (1) dei proprietari di fabbricati.
(1) L’inciso: “professionale” deve ritenersi abrogato per effetto del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 71-bis. (1)
Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi.
La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall’incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l’obbligo di formazione periodica.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 25, L. 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 17 giugno 2013.
Art. 71-ter. (1)
Su richiesta dell’assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del codice, l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 25,L. 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 17 giugno 2013.
Art. 71-quater. (1)
Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice.
La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.
Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice.
Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.
La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.
Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l’amministratore di munirsi della delibera assembleare.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 25, L. 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 17 giugno 2013.
Art. 72.
I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69 disp.att.c.c.
SEZIONE IV – Disposizioni relative al libro IV
Art. 73.
Gli atti di offerta reale e quelli di deposito previsti dagli articoli 1209, primo comma, 1212 e 1214 del codice, sono eseguiti da un notaio o da un ufficiale giudiziario.
Le offerte per intimazione, previste dagli articoli 1209, secondo comma, e 1216, primo comma, sono eseguite con atto di ufficiale giudiziario.
Art. 73-bis. (1)
I provvedimenti previsti negli articoli 1211, 1514, primo comma, 1515, terzo comma, e 1841 del codice sono adottati dal tribunale in composizione monocratica.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 158, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 74.
Il processo verbale dell’offerta reale deve essere redatto in conformità delle disposizioni dell’articolo 126 del codice di procedura civile e deve in particolare contenere la specificazione dell’oggetto dell’offerta e le dichiarazioni del creditore.
Quando l’offerta è accettata, il pubblico ufficiale esegue il pagamento e riceve le dichiarazioni del creditore per quietanza e per liberazione dalle garanzie.
Se il creditore non è presente all’offerta, il processo verbale deve essergli notificato nelle forme prescritte per la citazione.
L’intimazione prescritta dall’articolo 1212, n. 1, del codice, può essere fatta con lo stesso atto di notificazione del verbale dell’offerta. In ogni caso fra l’intimazione e il deposito deve trascorrere un termine non minore di giorni tre.
Art. 75.
L’atto di intimazione, nei casi previsti dagli articoli 1209, secondo comma, e 1216, primo comma, del codice, deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui il debitore intende procedere alla consegna delle cose mobili o al rilascio dell’immobile a favore del creditore, con rispetto di un intervallo non minore di giorni tre.
La mancata comparizione del creditore o il suo rifiuto di accettare l’offerta sono accertati con verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario nel luogo, nel giorno e nell’ora indicati nell’atto di intimazione, con tutte le altre indicazioni prescritte dal primo comma dell’articolo precedente, e da tale giorno decorrono gli effetti della mora.
Art. 76.
I depositi che hanno per oggetto titoli di credito o somme di danaro debbono essere eseguiti presso la Cassa dei depositi e prestiti secondo le norme della legge speciale, oppure presso un istituto di credito.
Art. 77.
Il deposito di cose mobili diverse dal danaro e di titoli di credito, nei casi previsti dagli articoli 1210, primo comma, e 1214 del codice e in ogni altro caso in cui esso sia prescritto dalla legge o dal giudice ovvero sia voluto dalle parti, si esegue presso stabilimenti di pubblico deposito a norma delle leggi speciali.
Qualora non esistano stabilimenti di pubblico deposito nel luogo in cui deve essere eseguita la prestazione, o se ricorrono particolari ragioni, il pretore del luogo predetto, su ricorso della parte interessata, può autorizzare con decreto il deposito presso altro locale idoneo.
Art. 78.
Il pubblico ufficiale, che a norma dell’articolo 1210 del codice procede al deposito di danaro, di titoli di credito o di altre cose mobili, deve redigere processo verbale della relativa operazione in conformità del successivo articolo 1212, n. 3, e dell’articolo 126 del codice di procedura civile, e consegnarne copia al depositario, nonché al creditore comparso, se la richiede.
Se il creditore non è stato presente, deve essergli notificata copia del processo verbale nelle forme prescritte per gli atti di citazione.
Art. 79.
Il sequestratario dell’immobile, nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 1216 del codice, è nominato, se non vi è giudizio pendente, dal presidente del tribunale del luogo in cui si trova l’immobile.
Il presidente del tribunale provvede con decreto, sentito il creditore. Contro tale decreto è ammesso reclamo al presidente della corte di appello, entro dieci giorni dalla notificazione.
La consegna dell’immobile al sequestratario deve risultare da processo verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario. Copia del processo verbale deve essere notificata al creditore che non sia stato presente.
Art. 80.
L’atto d’intimazione previsto dall’articolo 1217 del codice, se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, e in ogni caso se la prestazione medesima deve effettuarsi in località diversa dal domicilio del creditore, deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui il debitore intende eseguire la prestazione, col rispetto di un intervallo di almeno tre giorni, a meno che la natura del rapporto non imponga un intervallo minore.
Il mancato ricevimento della prestazione da parte del creditore nel giorno stabilito può essere accertato nelle forme di uso e da tale giorno decorrono gli effetti della mora.
Art. 81.
Nei casi previsti dagli articoli 1286, terzo comma, e 1287, terzo comma, del codice, l’istanza per la fissazione del termine entro il quale deve essere fatta la scelta e quella per la scelta della prestazione da parte del giudice si propongono, se non vi è giudizio pendente, davanti l’autorità giudiziaria del luogo in cui la prestazione deve eseguirsi, osservate le disposizioni previste rispettivamente dagli articoli 749 e 750 del codice di procedura civile.
Art. 82.
L’istanza per la nomina del terzo nei casi previsti dal secondo comma dell’articolo 1473 del codice, qualora non vi sia giudizio in corso, si propone con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui deve eseguirsi la consegna della cosa a norma dell’articolo 1510 del codice.
Il ricorso deve essere notificato alle altre parti interessate e al terzo. Il presidente del tribunale provvede con decreto; contro di questo è ammesso reclamo al primo presidente della corte di appello entro dieci giorni dalla notificazione.
La nomina deve cadere normalmente su persona esperta iscritta in albi o elenchi o ruoli istituiti a norma di legge
Art. 83.
Sono autorizzati alle operazioni di vendita con o senza incanto a norma dell’articolo 1515 del codice, o alle operazioni di compra a norma del successivo articolo 1516:
1) gli agenti di cambio, per i valori pubblici e per i titoli di credito specificati nelle leggi sulle borse;
2) i mediatori in merci iscritti presso i consigli provinciali delle corporazioni per le merci e le derrate.
La vendita all’incanto deve essere annunziata con le forme di una pubblicità commerciale adeguata alla natura ed al valore delle cose poste in vendita.
Il verbale d’incanto è depositato nella cancelleria della pretura (1) del luogo in cui si è proceduto alla vendita.
Le operazioni di vendita senza incanto e quelle di compra devono essere documentate mediante certificato, fattura o fissato bollato, in doppio esemplare, uno dei quali è consegnato alla parte richiedente e l’altro, vistato da questa, è conservato dalla persona che ha eseguito l’incarico.
Il compenso dovuto alla persona predetta, se non esiste una tariffa approvata, è stabilito con decreto del pretore del luogo in cui l’incarico è stato eseguito.
(1) L’ufficio del pretore è stato soppresso dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 84.
Il contratto di vendita con riserva di proprietà di macchine per prezzo superiore a euro 15,49, deve essere iscritto agli effetti previsti dal secondo comma dell’articolo 1524 del codice, nel registro istituito presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione la macchina viene collocata.
Le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate, se il contratto non risulta da atto pubblico.
SEZIONE V – Disposizioni relative al libro V
Art. 85. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “Gli organi corporativi, che a norma dall’articolo 2089 del codice possono denunciare al pubblico ministero l’inosservanza degli obblighi imposti dall’ordinamento corporativo nell’interesse della produzione, sono la corporazione, l’ispettorato corporativo e il consiglio provinciale delle corporazioni.
La denuncia deve essere trasmessa al pubblico ministero presso la corte d’appello della quale fa parte la magistratura del lavoro, che ha giurisdizione sul territorio in cui si trova la sede principale dell’impresa. Il pubblico ministero, prima di promuovere i provvedimenti contro l’imprenditore, può compiere le indagini occorrenti.
L’istanza del pubblico ministero corredata dei documenti è depositata nella cancelleria della magistratura del lavoro.” è stato implicitamente abrogato del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
Art. 86. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “Il presidente della magistratura del lavoro fissa, con decreto in calce all’istanza, l’udienza collegiale per la comparizione dell’imprenditore, assegnandogli un termine entro il quale egli deve depositare nella cancelleria le proprie deduzioni insieme coi documenti che intende produrre a sua difesa.
Il termine di comparizione non può essere inferiore a dieci giorni.
Copia dell’istanza col decreto presidenziale è notificata a cura del cancelliere all’imprenditore. Copia del decreto e copia delle deduzioni dell’imprenditore sono comunicate al pubblico ministero.” è stato implicitamente abrogato dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 72.
Art. 87. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “Per i provvedimenti previsti nell’articolo 2091 del codice la magistratura del lavoro è costituita a norma dell’articolo 14 della legge 3 aprile 1926, n. 563.” è stato implicitamente abrogato dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
Art. 88. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “L’imprenditore deve comparire personalmente. In caso di legittimo impedimento può essere autorizzato dal presidente della magistratura del lavoro a farsi rappresentare da un mandatario speciale. Il mandato può essere scritto in calce alla copia del decreto notificata all’imprenditore.” è stato implicitamente abrogato dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
Art. 89. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “La magistratura del lavoro, se accerta che l’inosservanza non sussisteva o è cessata, dichiara che non vi è luogo a procedere. Se risulta che l’inosservanza perdura, stabilisce il termine entro il quale l’imprenditore deve uniformarsi agli obblighi impostigli dall’ordinamento corporativo.” è stato implicitamente abrogato dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
Art. 90. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “Se l’imprenditore non ha ottemperato agli obblighi impostigli nel termine fissato a norma dell’articolo precedente, il pubblico ministero richiede alla magistratura del lavoro i provvedimenti previsti nel secondo e terzo comma dell’articolo 2091 del codice.
La procedura è regolata dagli articoli 85, terzo comma, 86, 87 e 88 di queste disposizioni.” è stato implicitamente abrogato dal R.D.L. 9 agosto 1943.
Art. 91. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “I provvedimenti previsti dai precedenti articoli 89 e 90 sono dati con sentenza.
La sentenza è notificata all’imprenditore nelle forme prescritte per l’istanza e comunicata al pubblico ministero.
Il dispositivo della sentenza che nomina un amministratore deve essere pubblicato, entro cinque giorni, a cura del cancelliere e a spese dell’imprenditore, nel foglio degli annunzi legali della provincia. La sentenza può stabilire altre forme di pubblicità.
Se la sentenza riguarda un’impresa commerciale o una società soggetta a registrazione, il dispositivo deve essere inoltre comunicato entro cinque giorni, a cura del cancelliere, all’ufficio del registro delle imprese per l’iscrizione. Fino all’attuazione del registro delle imprese l’iscrizione deve essere eseguita nel registro della società provvisoriamente mantenuto a norma dell’articolo 100 di queste disposizioni.” è stato abrogato dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
Art. 92. (1)
Il decreto, previsto dall’articolo 2409 del codice, che nomina l’amministratore giudiziario nelle società di cui ai capi V e VI del titolo V del libro V del codice priva l’imprenditore, dalla sua data, dell’amministrazione della società nei limiti dei poteri conferiti all’amministratore giudiziario.
Salvo che il decreto disponga diversamente, l’amministratore giudiziario non può compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, senza l’autorizzazione del tribunale.
Entro i limiti dei poteri conferitigli, l’amministratore sta in giudizio nelle controversie, anche pendenti, relative alla gestione della società.
All’amministratore giudiziario possono essere attribuiti per determinati atti i poteri dell’assemblea. Le relative deliberazioni non sono efficaci senza l’approvazione del tribunale.
Il compenso dell’amministratore giudiziario è determinato dal tribunale.
(1) L’articolo che recitava: “La sentenza che nomina l’amministratore incaricato di assumere la gestione dell’impresa priva l’imprenditore, dalla sua data, dell’amministrazione dell’impresa nei limiti dei poteri conferiti all’amministratore giudiziario.
Salvo che la sentenza disponga diversamente, l’amministratore giudiziario non può compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza l’autorizzazione del presidente della magistratura del lavoro.
Entro i limiti dei poteri conferitigli l’amministratore sta in giudizio nelle controversie, anche in corso, relative alla gestione dell’impresa.
Se, trattandosi di società, sono conferiti all’amministratore per determinati atti anche i poteri dell’assemblea, le relative deliberazioni non sono efficaci senza l’approvazione del presidente della magistratura del lavoro.
Il compenso dell’amministratore è determinato dal presidente della magistratura del lavoro all’atto della nomina o successivamente.” è stato così sostituito, dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
Art. 93.
L’amministratore giudiziario è, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
Art. 94.
L’amministratore giudiziario deve adempiere ai doveri del proprio ufficio con la diligenza richiesta dalla natura del proprio ufficio e può essere revocato dal tribunale su richiesta dei soggetti legittimati a chiederne la nomina. (1)
L’amministratore che cessa dal suo ufficio deposita nella cancelleria del tribunale del luogo, ove è la sede principale dell’impresa, il conto della gestione. L’avvenuto deposito è comunicato immediatamente alla società. (2)
Il presidente del tribunale con decreto fissa l’udienza, in termine non inferiore a quindici giorni dal deposito, nella quale le parti possono presentare le loro osservazioni, e nomina un giudice per la procedura. Non sono ammesse contestazioni relative ai criteri tecnici della gestione nei limiti dei poteri conferiti all’amministratore.
Si applicano le disposizioni degli articoli 263, secondo comma, e seguenti del codice di procedura civile.
(1) Il comma che recitava: “L’amministratore giudiziario deve adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio e può essere revocato dalla magistratura del lavoro con decreto in ogni tempo, su richiesta del pubblico ministero o di chiunque vi abbia interesse.” è stato così sostituito.
(2) Il comma che recitava: “L’amministratore che cessa dal suo ufficio deposita nella cancelleria del tribunale del luogo, ove è la sede principale dell’impresa, il conto della gestione. L’avvenuto deposito è comunicato immediatamente all’imprenditore.” è stato così sostituito dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
Art. 95.
Quando le leggi (1) non dispongono, l’appartenenza alla categoria d’impiegato o di operaio è determinata dal regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.
(1) Le norme corporative sono state abrogate dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
Art. 96.
L’imprenditore deve far conoscere al prestatore di lavoro, al momento dell’assunzione, la categoria e la qualifica che gli sono assegnate in relazione alle mansioni per cui è stato assunto.
Le qualifiche dei prestatori di lavoro, nell’ambito di ciascuna delle categorie indicate nell’articolo 2095 del codice, possono essere stabilite e raggruppate per gradi secondo la loro importanza nell’ordinamento dell’impresa. Il prestatore di lavoro assume il grado gerarchico corrispondente alla qualifica e alle mansioni.
I contratti collettivi di lavoro possono stabilire che, nel caso di divergenza tra l’imprenditore e il prestatore di lavoro circa l’assegnazione della qualifica, l’accertamento dei fatti rilevanti per la determinazione della qualifica venga fatto da un collegio costituito da un funzionario dell’ispettorato corporativo (1), che presiede, e da un delegato di ciascuna delle associazioni (2) che rappresentano le categorie interessate.
Sui fatti rilevanti per la determinazione della qualifica che hanno formato oggetto dell’accertamento compiuto con tali forme, non sono ammesse nuove indagini o prove, salvo che l’accertamento sia viziato da errore manifesto.
(1) L’Ispettorato corporativo è stato sostituito dall’Ispettorato del lavoro dall’art. 6, D.Lgt. 10 agosto 1945, n. 474.
(2) La parola: “professionali” è stata soppressa con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 97. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “Nel caso previsto dall’articolo 2106 del codice, ai prestatori di lavoro addetti alle imprese esercitate da enti pubblici inquadrati sindacalmente, le sanzioni disciplinari stabilite nei regolamenti emanati dagli enti medesimi, si applicano solo in quanto compatibili con le particolari disposizioni dei contratti collettivi a cui gli enti sono soggetti.” è stato implicitamente abrogato dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
Art. 98.
Nei rapporti d’impiego inerenti all’esercizio dell’impresa, in mancanza (1) di usi più favorevoli, per quanto concerne il trattamento cui ha diritto l’impiegato nei casi di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, la durata del periodo feriale, del periodo di preavviso, la misura dell’indennità sostitutiva di questo e l’ammontare dell’indennità di anzianità in caso di cessazione del rapporto, si applicano le corrispondenti norme del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.
Le richiamate norme si applicano altresì ai rapporti d’impiego dei dipendenti di enti pubblici anche se non inquadrati sindacalmente, in quanto il rapporto non sia diversamente disciplinato da leggi o regolamenti speciali, nonché ai rapporti d’impiego non inerenti all’esercizio di un’impresa, in quanto non esistano convenzioni od usi più favorevoli al prestatore di lavoro.
(1) Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
Art. 99.
Le disposizioni relative all’istituzione del registro delle imprese previsto dall’articolo 2188 del codice saranno emanate con decreto del presidente della Repubblica. (1) Tale decreto stabilirà altresì la data di attuazione del registro delle imprese, nonché le condizioni per l’iscrizione delle imprese individuali e sociali esistenti in tale momento.
(1) Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.
Art. 100. (1)
(…)
(5) L’articolo che recitava: “Fino all’attuazione del registro delle imprese gli atti di autorizzazione alla continuazione dell’esercizio di un’impresa commerciale nell’interesse di un minore o di un interdetto, gli atti di autorizzazione all’esercizio di una impresa commerciale da parte di un minore emancipato o di un inabilitato, i provvedimenti di revoca delle autorizzazioni stesse, le procure institorie le nomine di procuratori nonché gli atti e i fatti relativi alle società, per i quali il codice stabilisce l’iscrizione nel registro delle imprese, sono soggetti all’iscrizione nei registri di cancelleria presso il tribunale secondo le modalità stabilite dalle leggi anteriori.
Tuttavia il contenuto degli atti da iscrivere, i termini per l’iscrizione e gli effetti della medesima sono determinati dal codice.
Fino all’attuazione del registro delle imprese non sono soggetti a registrazione gli imprenditori individuali e gli enti pubblici che esercitano un’attività commerciale, salvo quanto disposto dal primo comma del presente articolo.
Non si applicano inoltre le disposizioni contenute nel secondo comma dell’articolo 2556 e nell’articolo 2559 del codice.” è stato abrogato dall’art. 111-sexies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
Art. 101. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “Fino all’attuazione del registro delle imprese i depositi di atti o documenti, che secondo il codice devono eseguirsi presso l’ufficio del registro delle imprese, si eseguono presso la cancelleria del tribunale.
Le attribuzioni del giudice del registro spettano al presidente del tribunale o a un giudice da lui delegato.” è stato abrogato dall’art. 111-sexies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
Art. 101-bis. (1)
Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale è prescritta l’iscrizione o il deposito nel registro delle imprese deve essere rilasciata a chi ne faccia richiesta anche per corrispondenza, senza che il costo di tale copia possa eccedere il costo amministrativo.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 20, d.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127.
Art. 101-ter. (1)
Ai fini della pubblicità prescritta dagli articoli 2506 e 2507 del codice civile la società richiedente deve allegare agli atti e documenti ivi previsti la traduzione giurata in lingua italiana e deve indicare gli estremi della pubblicità attuata nello Stato ove è situata la sede principale. Dell’avvenuto deposito dei documenti deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 516.
Art. 101-quater. (1)
Le società soggette alla legislazione di un altro Stato appartenente alla Comunità economica europea, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato più sedi secondarie con rappresentanza stabile, possono attuare la pubblicità dell’atto costitutivo, dello statuto e dei bilanci nell’ufficio del registro delle imprese di una soltanto delle sedi secondarie, depositando negli altri l’attestazione dell’eseguita pubblicità.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 516.
Art. 102. (1)
Le norme per la formazione del ruolo, per la nomina e per la disciplina dei revisori ufficiali dei conti e quelle per la vigilanza e per la disciplina dei sindaci delle società saranno emanate con decreto del presidente della Repubblica.
Fino all’entrata in vigore di tale decreto continueranno ad applicarsi le disposizioni anteriori.
(1) Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale, dello Stato.
Art. 103.
I provvedimenti del tribunale previsti dall’articolo 2409 del codice sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all’ufficio del registro delle imprese per l’iscrizione. (1)
(…) (2)
(1) Il comma che recitava: “I provvedimenti del tribunale previsti dall’articolo 2409 del codice sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all’ufficio del registro delle imprese per l’iscrizione e, fino a che questo non sia istituito, alla cancelleria del tribunale per l’iscrizione nel registro delle società.” è stato così sostituito dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
(2) Il comma che recitava: “L’amministratore giudiziario, nominato dal tribunale a norma dell’articolo 2409 del codice, è scelto possibilmente fra gli iscritti nel ruolo degli amministratori giudiziari. A lui si applicano gli articoli 92, 93 e 94 di queste disposizioni, intendendosi sostituiti nei poteri della magistratura del lavoro e del presidente della magistratura del lavoro rispettivamente quelli del tribunale e del presidente del tribunale.” è stato abrogato dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
Art. 104. (1)
Il tribunale, prima di procedere alla nomina del rappresentante degli obbligazionisti prevista dall’articolo 2417 del codice, deve sentire gli amministratori o il consiglio di gestione della società.
(1) L’articolo che recitava: “Il presidente del tribunale, prima di procedere alla nomina del rappresentante degli obbligazionisti prevista dall’articolo 2417 del codice, deve sentire gli amministratori della società. Le funzioni di rappresentante degli obbligazionisti possono essere attribuite alle società fiduciarie.” è stato così sostituito dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
Art. 105.
La liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative è regolata dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa delle società, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.
Art. 106. (1)
Le norme degli articoli 92, 93 e 94 di queste disposizioni si applicano anche al commissario governativo incaricato della gestione della società cooperativa a norma dell’articolo 2545-sexiesdecies del codice, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale, per quanto riguarda le disposizioni dei precedenti articoli 92 e 94, primo comma, l’autorità governativa che ha nominato il commissario.
(1) L’articolo che recitava: “Le norme degli articoli 92, 93 e 94 di queste disposizioni si applicano anche al commissario governativo incaricato della gestione della società cooperativa a norma dell’articolo 2543, intendendosi sostituiti nei poteri della magistratura del lavoro e del presidente della magistratura del lavoro, per quanto riguarda le disposizioni dei precedenti articoli 92 e 94, primo comma, l’autorità governativa che ha nominato il commissario.” è stato così sostituito dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
Art. 107.
Alle mutue assicuratrici regolate da leggi speciali le disposizioni del capo II del titolo VI del libro V del codice si applicano in quanto compatibili con le leggi medesime.
Art. 108. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “Fino all’attuazione del registro delle imprese l’iscrizione dei contratti di consorzio prevista dall’articolo 2612 del codice deve essere eseguita nel registro delle società presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio, e pubblicata nel foglio degli annunzi legali.
Per le modalità dell’iscrizione si osservano le norme stabilite per le società in quanto applicabili.
Al commissario governativo, nominato dall’autorità governativa in sostituzione degli organi del consorzio a norma dell’articolo 2619 del codice, si applica l’articolo 106 di queste disposizioni.” è stato abrogato dall’art. 111-sexies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
Art. 109. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “Per le società per azioni soggette al R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148 e per la durata di tale decreto, non si applicano le disposizioni del libro V del codice relative alle azioni al portatore.” è stato abrogato dall’art. 111-sexies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
Art. 110.
La competenza dell’autorità governativa nell’esercizio dei poteri ad essa demandati dal libro V del codice è determinata dalle leggi speciali.
Art. 111.
Le norme per l’attuazione delle disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo II del titolo X del libro V del codice saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica. (1)
Fino all’entrata in vigore di tale decreto la disciplina dei consorzi obbligatori e i controlli dell’autorità governativa sui consorzi volontari continuano ad essere regolati dalle leggi anteriori.
(1) Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.
Art. 111-bis. (1)
La misura rilevante di cui all’articolo 2325-bis del codice è quella stabilita a norma dell’articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso previsto dall’articolo 2409-bis, secondo comma, del codice, si applicano alla società di revisione le disposizioni degli articoli 155, comma 2, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 58 del 1998. (2)
Ai fini di cui all’articolo 2343-ter, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all’articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (3)
(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
(2) Il comma che recitava: “La misura rilevante di cui all’articolo 2325-bis del codice è quella stabilita a norma dell’articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e risultante alla data del 1° gennaio 2004. Nel caso previsto dall’articolo 2409-bis, secondo comma, del codice, si applicano alla società di revisione le disposizioni degli articoli 155, comma 2, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 58 del 1998.” è stato così modificato dall’art. 3, D.Lgs. 11 ottobre 2012, n. 184.
(3) Comma aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 142.
Art. 111-ter. (1)
Chi richiede l’iscrizione presso il registro delle imprese dell’atto costitutivo di una società deve indicarne nella domanda l’indirizzo, comprensivo della via e del numero civico, ove è posta la sua sede. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
Art. 111-quater. (1)
La società di revisione di cui all’articolo 2447-ter del codice è scelta tra quelle iscritte nell’albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa a norma delle leggi speciali.
(1) L’articolo che recitava: “La società di revisione di cui all’articolo 2447-ter del codice è scelta tra quelle iscritte nell’albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa a norma delle leggi speciali; essa non può essere una persona fisica.” è stato aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e successivamente modificato dall’art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
Art. 111-quinquies. (1)
(…)
(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 che sostituisce l’art. 2632 del codice civile.
Art. 111-sexies. (1)
Gli articoli 100, 101, 108 e 109 sono abrogati.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
Art. 111-septies. (1)
Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all’articolo 2513 del codice, cooperative a mutualità prevalente. Le cooperative agricole che esercitano le attività di cui all’articolo 2135 del codice sono considerate cooperative a mutualità prevalente se soddisfano le condizioni di cui al terzo comma dell’articolo 2513 del codice. Le piccole società cooperative costituite ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266, nel termine previsto all’articolo 223-duodecies del codice devono trasformarsi nella società cooperativa disciplinata dall’articolo 2522 del codice.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
Art. 111-octies. (1)
Sono investitori istituzionali destinati alle società cooperative quelli costituiti ai sensi della legge 25 febbraio 1985, n. 49, i fondi mutualistici e i fondi pensione costituiti da società cooperative.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
Art. 111-nonies. (1)
Le società di revisione di cui al secondo comma dell’articolo 2545-octies del codice sono quelle di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
(1) Articolo aggiunto, dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
Art. 111-decies. (1)
Ferma restando la natura indivisibile delle riserve accantonate, non rilevano ai fini dell’obbligo di devoluzione previsto dall’articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la modificazione delle clausole previste dall’articolo 26 del decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ovvero la decadenza dai benefìci fiscali per effetto della perdita del requisito della prevalenza come disciplinato dagli articoli 2512 e 2513 del codice.
Gli amministratori devono, tuttavia, redigere un bilancio ai sensi dell’articolo 2545-octies del codice.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
Art. 111-undecies. (1)
Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, regimi derogatori al requisito della prevalenza, così come definiti dall’articolo 2513 del codice, in relazione alla struttura dell’impresa e del mercato in cui le cooperative operano, a specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi e alla circostanza che la realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo di tempo superiore all’anno di esercizio.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
Art. 111-duodecies. (1)
Qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili, di cui all’articolo 2361, comma secondo, del codice, siano società per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata, le società in nome collettivo o in accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni; esse devono inoltre redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ed in presenza dei presupposti ivi previsti.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
Art. 111-terdecies. (1)
La deliberazione prevista dal secondo comma dell’articolo 2446 del codice è verbalizzata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell’articolo 2436 del codice.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 come modificato dall’art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
Art. 111-quaterdecies. (1)
La durata del primo incarico di controllo contabile può coincidere con quello di revisione affidato alla stessa società.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 35, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.
SEZIONE VI – Disposizioni relative al libro VI
Art. 112. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “All’applicazione della pena pecuniaria stabilita dall’articolo 2682 del codice provvede con decreto motivato il tribunale in camera di consiglio sentiti il conservatore e il pubblico ministero.
Contro il provvedimento del tribunale è ammesso reclamo alla corte d’appello, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, da eseguirsi a cura del cancelliere.
Le stesse disposizioni si osservano per l’applicazione della pena pecuniaria stabilita dall’articolo 2833 del codice. In questo caso devono essere sentite, oltre il pubblico ministero, le persone che non hanno adempiuto all’obbligo di richiedere l’iscrizione.” è stato abrogato dall’art. 2, L. 21 gennaio 1983, n. 22.
Art. 113.
Il reclamo menzionato nell’articolo 2888 del codice si propone al tribunale, il quale provvede con decreto motivato in camera di consiglio, sentiti il conservatore e il pubblico ministero.
Contro il provvedimento che non accoglie la domanda il richiedente può proporre reclamo alla corte d’appello.
Il tribunale o la corte può ordinare che la domanda di cancellazione sia proposta nelle forme ordinarie in contraddittorio delle persone che ritiene abbiano interesse contrario alla cancellazione medesima.
Art. 113-bis. (1)
Il conservatore, nel caso in cui non riceva i titoli e le note ai sensi dell’articolo 2674 del codice, indica sulle note i motivi del rifiuto e restituisce uno degli originali alla parte richiedente. La parte può avvalersi del procedimento stabilito nell’articolo 745 del codice di procedura civile.
Dello stesso procedimento la parte può avvalersi per il ritardo nel rilascio di certificati o di copie.
Il pubblico ministero comunica al Ministero di grazia e giustizia e al Ministero delle finanze la decisione adottata.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 6, L. 27 febbraio 1985, n. 52.
Art. 113-ter. (1)
Il reclamo previsto nell’articolo 2674-bis del codice si propone con ricorso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla esecuzione della formalità, davanti al tribunale nella cui circoscrizione è stabilita la conservatoria; entro lo stesso termine il ricorso deve essere notificato al conservatore, a pena di improcedibilità.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, immediatamente esecutivo, sentiti il pubblico ministero, il conservatore e le parti interessate.
Contro il provvedimento del tribunale è consentito reclamo alla corte d’appello, con ricorso notificato, a pena di improcedibilità, anche al conservatore.
A margine della formalità eseguita con riserva il conservatore annota la proposizione del reclamo, il decreto immediatamente esecutivo del tribunale e il decreto definitivo.
Quando il reclamo non è proposto o è rigettato definitivamente, la formalità perde ogni effetto.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 8, L. 27 febbraio 1985, n. 52.
CAPO II – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
SEZIONE I – Disposizioni relative al libro I
Art. 114.
La pronunzia di immissione nel possesso definitivo dei beni dell’assente, emessa a termini degli articoli 36 e 38 del codice del 1865, equivale a tutti gli effetti alla dichiarazione di morte presunta prevista nell’articolo 58 del nuovo codice.
Fino al 30 giugno 1942 non può essere dichiarata la morte presunta nell’ipotesi prevista nell’articolo 58 del nuovo codice, se non quando concorrono le condizioni indicate negli articoli 36 e 38 del codice 1865 per la pronunzia di immissione definitiva nei beni dell’assente.
Art. 115.
Il termine di tre mesi, previsto nel secondo comma dell’art. 14, L. 27 maggio 1929, n. 847, (1) è ridotto a un mese.
Il capo primo della legge suddetta è abrogato.
Art. 116.
L’impugnazione prevista nell’articolo 123, primo comma, del codice non può essere proposta dal coniuge impotente per i matrimoni anteriori al 1 luglio 1939.
I matrimoni che sono stati celebrati anteriormente al 1 luglio 1939 davanti ad un ufficiale dello stato civile incompetente o senza la presenza dei testimoni non si possono più impugnare.
Art. 117.
Se il matrimonio è stato annullato prima del 1° luglio 1939 ed è stata riconosciuta la mala fede di entrambi i coniugi, i figli nati o concepiti durante il matrimonio possono acquistare lo stato di figli nati fuori del matrimonio riconosciuti ai sensi dell’articolo 128, ultimo comma, del codice con effetto dal giorno della domanda giudiziale proposta in contraddittorio dei genitori o dei loro eredi. (1)
(1) Comma così modificato dall’art. 96, comma 1, lett. e), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 108, comma 1 del predetto D.Lgs. 154/2013.
Art. 118.
Gli atti di costituzione di dote aventi per oggetto beni futuri, stipulati prima dell’1 luglio 1939, conservano la loro efficacia anche rispetto ai beni che pervengono alla moglie dopo tale data.
Art. 119.
I lucri dotali in favore del coniuge sopravvivente, stipulati prima dell’1 luglio 1939, conservano la loro efficacia.
Conservano parimenti la loro efficacia le ipoteche iscritte a garanzia dei lucri medesimi.
Art. 120.
L’azione di disconoscimento di paternità è soggetta ai termini e alle cause di decadenza previsti nel nuovo codice, anche quando si tratta di impugnare la legittimità di figli nati prima dall’entrata in vigore dello stesso codice, sempre che l’azione non sia già estinta a norma delle disposizioni del codice del 1865.
Art. 121.
Le azioni di reclamo di stato di figlio nato nel matrimonio, spettanti agli eredi che non siano discendenti del figlio a norma dell’articolo 178 del codice del 1865, possono essere continuate quando la domanda è stata proposta prima del 1° luglio 1939. (1)
(1) Comma così modificato dall’art. 96, comma 1, lett. f), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 108, comma 1 del predetto D.Lgs. 154/2013.
Art. 122.
Le disposizioni del codice relative al riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio si applicano anche ai figli nati o concepiti prima del 1° luglio 1939.(1)
Il riconoscimento di figli nati fuori del matrimonio, compiuto prima di tale data fuori dei casi in cui era ammesso secondo le leggi anteriori, non può essere annullato, se al momento in cui fu fatto concorrevano le condizioni per cui sarebbe ammissibile secondo le disposizioni del codice.(1)
Tale riconoscimento vale anche agli effetti delle successioni aperte prima dell’1 luglio 1939, purché i diritti successori del figlio non siano stati esclusi con sentenza passata in giudicato o non sia intervenuta transazione tra le parti interessate o non siano trascorsi tre anni dall’apertura della successione senza che il figlio abbia fatto valere alcuna ragione ereditaria sui beni della successione.
(1) Comma così modificato dall’art. 96, comma 1, lett. g), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 108, comma 1 del predetto D.Lgs. 154/2013.
Art. 123.
L’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità può essere proposta dai figli nati prima dell’1 luglio 1939 solo nel caso in cui ricorrono le condizioni previste dall’articolo 189 del codice del 1865. L’azione può essere proposta, sempre che ricorrano tali condizioni, anche dai figli adulterini per i quali è ammessa dall’articolo 278 del nuovo codice. (1)
I figli naturali che si trovano nelle condizioni previste nei numeri 1 e 4 dell’articolo 269 del codice, ma che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità perché nati prima dell’1 luglio 1939, possono agire soltanto per ottenere gli alimenti. (1)
Nei casi in cui l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità è ammessa secondo le norme del codice del 1865, essa è soggetta al termine stabilito dall’articolo 271 del nuovo codice.
Le disposizioni del codice relative alle forme dei giudizi per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale si applicano anche ai figli nati o concepiti prima dell’1 luglio 1939.
I giudizi relativi alla dichiarazione di paternità o di maternità (2) proposti prima dell’1 luglio 1939 non possono essere proseguiti se non è intervenuto il decreto contemplato dall’articolo 274 del codice stesso, salvo il caso che si sia già ottenuta una sentenza anche se interlocutoria.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 7-16 febbraio 1963, n. 7 ha dichiarato l’illegittimità istituzionale del co. 1, e, in conseguenza, l’illegittimità costituzionale del secondo comma dell’art. 123 e del secondo comma dell’art. 136 delle disposizioni transitorie.
(2) L’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219, ha disposto che nel codice civile, le parole: “figli legittimi” e “figli naturali“, ovunque ricorrano, siano sostituite dalla parola: “figli“.
Art. 124.
(……..)
(1) Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 108, comma 1 del predetto D.Lgs. 154/2013.
Art. 125.
(……)
(1) Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 108, comma 1 del predetto D.Lgs. 154/2013.
Art. 126.
La disposizione del secondo comma dell’articolo 293 del nuovo codice è applicabile anche alle adozioni costituite prima dell’1 luglio 1939, a meno che siano state già impugnate ai sensi dell’articolo 205 del codice del 1865.
Art. 127.
Le disposizioni del codice sulla revoca dell’adozione si applicano anche alle adozioni costituite prima dell’1 luglio 1939.
Art. 127-bis (1)
I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e 9 dell’articolo 87 del codice civile sono applicabili all’affiliazione.
(1) Articolo inserito dall’art. 96, comma 1, lett. i), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 108, comma 1 del predetto D.Lgs. 154/2013.
Art. 128. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “Se l’ipotesi prevista dall’articolo 342 del codice si è verificata prima dell’1 luglio 1939, il tribunale, su istanza del figlio medesimo o dei parenti o del pubblico ministero, può privare il genitore della patria potestà sui figli, quando risulta che egli impartisce ad essi una educazione non corrispondente ai fini nazionali, e può provvedere in conformità all’articolo 342 del codice.” deve ritenersi abrogato per effetto dell’abrogazione dell’art. 342, con l’art. 3, D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.
Art. 129.
Le norme del codice in materia di tutela e di curatela si applicano anche alle tutele e alle curatele che si sono aperte prima dell’1 luglio 1939.
Tuttavia i tutori, i protutori e i curatori già nominati conservano l’ufficio, salve le disposizioni degli articoli 383, 384, e 393 del codice, e sempre che non ricorrano cause d’incapacità previste dal codice stesso.
Art. 130.
La disposizione dell’articolo 428 del codice è applicabile anche se gli atti in essa contemplati sono stati compiuti prima dell’1 luglio 1939.
Art. 131.
Le ipoteche legali sui beni del tutore iscritte a norma degli articoli 292, 293 e 1969, n. 3, del codice del 1865 possono essere cancellate quando il tutore ne fa istanza al giudice tutelare, il quale, se ordina la cancellazione, provvede secondo l’articolo 381 del nuovo codice.
SEZIONE II – Disposizioni relative al libro II
Art. 132.
L’erede col beneficio d’inventario può promuovere la procedura di liquidazione ai sensi dell’articolo 503 del codice anche se l’accettazione è stata fatta prima del 21 aprile 1940.
Art. 133.
La rinuncia all’eredità o al legato, fatta dopo il 21 aprile 1940, produce tutti gli effetti previsti dal codice, ancorché si tratti di successione apertasi anteriormente a quella data.
Art. 134.
La disposizione dell’articolo 528 del codice è applicabile anche per le successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se il chiamato non ha ancora accettato e non è nel possesso di beni ereditari.
L’obbligo del curatore di procedere alla liquidazione dell’eredità giacente incombe anche sui curatori già nominati, se, in caso di opposizione dei creditori o legatari, il pretore ritiene opportuno disporre la liquidazione.
Art. 135.
Le norme sulla riduzione delle donazioni sono applicabili anche alle donazioni fatte anteriormente al 21 aprile 1940, purché la successione si sia aperta dopo. Tali donazioni sono soggette a riduzione, avuto riguardo alla misura dei diritti riservati ai legittimari stabilita dal codice.
La medesima disposizione si applica per le regole stabilite dal codice sulla collazione sull’imputazione e sulla riunione fittizia.
Tuttavia per le donazioni di beni mobili fatte anteriormente al 21 aprile 1940, si tiene conto del valore risultante dalla stima annessa all’atto di donazione.
Art. 136.
Le disposizioni degli articoli 580 e 594 del codice si applicano anche alle successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se i diritti dei figli (1) non riconoscibili o non riconosciuti non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione.
Possono inoltre valersi delle disposizioni degli articoli 580 e 594 i figli (1) che si trovano nelle condizioni previste dai numeri 1 e 4 dell’articolo 269 del codice, ma che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità perché nati anteriormente all’1 luglio 1939. (2)
I figli (1) indicati dal comma precedente hanno facoltà di chiedere l’assegno vitalizio anche per le successioni già aperte, ma non oltre cinque anni prima del 21 aprile 1940; l’assegno in questo caso deve essere calcolato con riguardo allo stato e al valore che i beni ereditari avevano a tale data.
(1) L’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219, ha disposto che nel codice civile, le parole: “figli legittimi” e “figli naturali“, ovunque ricorrano, siano sostituite dalla parola: “figli“.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 7-16 febbraio 1963, n. 7 ha dichiarato l’illegittimità istituzionale dell’art. 123, co. 1 e, in conseguenza, l’illegittimità costituzionale del secondo comma del presente articolo.
Art. 137.
Non possono essere promosse né proseguite azioni per la dichiarazione di nullità, per vizio di forma, per incapacità a ricevere o per altre cause, di disposizioni testamentarie e di donazioni che sono valide secondo il codice. La nullità ammessa anche da questo non può essere pronunziata se non nei limiti da esso previsti.
Art. 138.
Le condizioni di vedovanza ammesse dall’ultimo comma dell’articolo 850 del codice del 1865, relative alle successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, conservano la loro efficacia.
Art. 139.
I diritti derivanti da una disposizione testamentaria sotto condizione sospensiva si trasmettono agli eredi dell’onorato, se questi muore dopo il 21 aprile 1940 senza che la condizione si sia verificata.
Art. 140.
Ancorché la divisione sia stata già effettuata, si applica la norma dell’articolo 759 del codice, se l’evizione ha luogo dopo il 21 aprile 1940.
Art. 141.
Le norme sulla revocazione per ingratitudine sono applicabili alle donazioni anteriori, se la causa di revocazione si è verificata dopo il 21 aprile 1940. Tuttavia la norma del secondo comma dell’articolo 802 del codice è applicabile anche se la causa di revocazione è anteriore.
SEZIONE III – Disposizioni relative al libro III
Art. 142. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “Le enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori sono regolate dalle leggi medesime, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.” è stato abrogato dall’art. 18, L. 22 luglio 1966, n. 607.
Art. 143. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “Alle enfiteusi, che secondo le leggi del tempo in cui furono costituite importano l’indivisibilità degli obblighi da parte degli enfiteuti anche nel caso di divisione del fondo, la disposizione del secondo comma dell’articolo 961 del codice si applica solo quando, seguita la divisione, il godimento del fondo e il pagamento del canone sono avvenuti separatamente per la durata di un decennio.” è stato abrogato dall’art. 18, L. 22 luglio 1966, n. 607, in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue.
Art. 144. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “Per le enfiteusi costituite anteriormente al 28 ottobre 1941 la revisione del canone a norma dell’articolo 962 del codice non può essere chiesta se non trascorso un triennio dalla data anzidetta. In ogni caso, il nuovo canone non può, per effetto della prima revisione, essere superiore al doppio né inferiore alla metà del canone precedente.
Per determinare la differenza di valore ai fini della revisione del canone, si considera come valore iniziale quello che il fondo aveva al 21 agosto 1923, se l’enfiteusi è stata costituita anteriormente all’1 gennaio 1919.
Qualora prima del decorso del triennio dal 28 ottobre 1941 sia proposta domanda di affrancazione, si procede, agli effetti della determinazione del prezzo dell’affrancazione stessa, alla revisione del canone, in conformità del primo comma del presente articolo.” è stato abrogato dall’art. 18, L. 22 luglio 1966, n. 607.
Art. 145. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “Sono aboliti dal 28 ottobre 1941 i laudemi di qualsiasi specie, che per convenzione, per legge o per consuetudine siano dovuti nelle enfiteusi costituite anteriormente all’1 gennaio 1866, ma il concedente può chiedere che il canone sia aumentato di una somma pari alla trentesima parte del laudemio.
Se il titolo costitutivo, la legge o la consuetudine prevedono il pagamento di più laudemi di specie diversa, si ha riguardo, agli effetti dell’aumento del canone, al laudemio di maggiore importo.
Per la determinazione del laudemio si applica il secondo comma dell’articolo 11 della legge 11 giugno 1925, n. 998.” è stato abrogato dall’art. 18, L. 22 luglio 1966, n. 607.
Art. 146. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “Qualora il canone sia stato aumentato a norma dell’articolo precedente, non si aggiunge al prezzo di affrancazione l’indennità stabilita dal primo comma dell’articolo 11 della legge 11 giugno 1925, n. 998.” è stato abrogato dall’art. 18, L. 22 luglio 1966, n. 607.
Art. 147. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “La revisione ai sensi dell’articolo 144 può essere chiesta anche nel caso in cui il canone sia stato aumentato in conformità del primo comma dell’articolo 145, ma nella revisione si deve tener conto dell’aumento già disposto.” è stato abrogato dall’art. 18, L. 22 luglio 1966, n. 607.
Art. 148. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “Quando, secondo la legge del tempo in cui l’enfiteusi è stata costituita, al concedente spetta la prelazione in caso di vendita del diritto dell’enfiteuta, si applicano le disposizioni dell’articolo 966 del codice.” è stato abrogato dall’art. 18, L. 22 luglio 1966, n. 607.
Art. 149. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “Alle enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori si applicano altresì le disposizioni del n. 2 e del secondo comma dell’articolo 972, nonché quelle degli articoli 973 e 974 del codice.” è stato abrogato dall’art. 18, L. 22 luglio 1966, n. 607.
Art. 150.
Per l’acquisto dei frutti al termine dell’usufrutto se questo ha avuto inizio anteriormente al 28 ottobre 1941, si osserva il disposto dell’articolo 480 del codice del 1865.
Art. 151.
Le disposizioni dell’articolo 999 del codice si applicano anche alle locazioni concluse dall’usufruttuario anteriormente al 28 ottobre 1941.
Art. 152.
Il diritto di ritenzione ammesso dagli articoli 1006 e 1011 del codice spetta all’usufruttuario anche per le somme a lui dovute in dipendenza di anticipazioni effettuate prima del 28 ottobre 1941.
Art. 153.
La disposizione dell’articolo 1023 del codice si applica anche ai diritti di uso e di abitazione costituiti prima del 28 ottobre 1941.
Art. 154.
Se l’interclusione del fondo si è verificata per effetto di vendita anteriore al 28 ottobre 1941, il compratore non è tenuto a dare il passaggio senza indennità.
Art. 155.
Le disposizioni concernenti la revisione dei regolamenti di condominio e la trascrizione di essi si applicano anche ai regolamenti formati prima del 28 ottobre 1941.
Cessano di avere effetto le disposizioni dei regolamenti di condominio che siano contrarie alle norme richiamate nell’ultimo comma dell’articolo 1138 del codice e nell’articolo 72 di queste disposizioni.
L’assemblea, ai fini dell’adeguamento degli impianti non centralizzati di cui all’articolo 1122-bis, primo comma, del codice, già esistenti alla data di entrata in vigore del predetto articolo, adotta le necessarie prescrizioni con le maggioranze di cui all’articolo 1136, commi primo, secondo e terzo, del codice.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 26, L. 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 17 giugno 2013.
Art. 156.
I condomini costituiti in forma di società cooperativa possono conservare tale forma di amministrazione.
Ai rapporti di condominio negli edifici di cooperative edilizie le quali godono del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui si applicano le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 157.
Per i diritti spettanti al possessore, all’usufruttuario o all’enfiteuta a causa di riparazioni, di miglioramenti o di addizioni eseguite anteriormente al 28 ottobre 1941 si applicano le norme del codice del 1865, salvo quanto è stabilito dall’articolo 152 di queste disposizioni.
Art. 158.
Il termine per l’usucapione delle servitù discontinue apparenti comincia a decorrere dal 28 ottobre 1941.
La disposizione dell’articolo 1075 del codice si applica se la prescrizione del modo della servitù non si è compiuta prima del 28 ottobre 1941.
SEZIONE IV – Disposizioni relative al libro IV
Art. 159.
Il luogo in cui devono essere adempiute le obbligazioni che scadono dopo l’entrata in vigore del codice, si determina in conformità dell’articolo 1182 del codice stesso, anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente.
Art. 160.
Le disposizioni del codice relative alla mora del creditore, all’inadempimento e alla mora del debitore si applicano anche se si tratta di obbligazione sorta prima dell’entrata in vigore del codice stesso, se l’offerta di pagamento sia stata compiuta ovvero l’inadempimento o la mora si sia verificato posteriormente.
Art. 161.
I crediti di somme di danaro che siano divenuti esigibili prima dell’entrata in vigore nel nuovo codice, producono, da questa data, interessi di pieno diritto, anche se tale effetto non si verificava secondo le disposizioni del codice del 1865.
Gli interessi legali che si maturano dopo la data predetta devono essere computati al saggio stabilito dall’articolo 1284 del nuovo codice.
Art. 162.
La disposizione dell’articolo 1283 del codice si applica anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, quando gl’interessi sono dovuti per almeno sei mesi.
Art. 163.
Il giudice può ridurre la penale manifestamente eccessiva anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all’entrata in vigore del codice e anche se il pagamento della penale sia stato giudizialmente domandato e il giudizio sia pendente alla data suddetta.
Art. 164.
Le disposizioni del secondo e terzo comma dell’articolo 1385 del codice si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente al giorno della entrata in vigore del codice stesso, e anche se a tale data sia stato già iniziato il giudizio e questo sia tuttora pendente.
Art. 165.
Gli effetti dell’annullamento o della risoluzione dei contratti rispetto ai terzi sono regolati dalle disposizioni del codice civile del 1865 se la domanda sia stata proposta anteriormente all’entrata in vigore del nuovo codice.
Art. 166.
Per le vendite immobiliari stipulate anteriormente all’entrata in vigore del codice, la rescissione a causa di lesione è regolata dalle disposizioni del codice del 1865.
Art. 167.
Le disposizioni dell’articolo 1462 del codice si applicano anche se la clausola ivi prevista sia inserita in un contratto stipulato prima del giorno dell’entrata in vigore del codice stesso, quando l’eccezione del debitore sia opposta dopo o, se proposta prima, il relativo giudizio sia ancora pendente alla data predetta.
Art. 168.
Le disposizioni relative agli effetti dell’eccessiva onerosità sopravvenuta si applicano anche per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore del codice se le circostanze e gli avvenimenti da cui deriva l’eccessiva onerosità si siano verificati dopo.
Art. 169.
Le disposizioni che regolano le conseguenze del sopravvenuto mutamento nelle condizioni patrimoniali del debitore si applicano anche quando si tratti di contratti anteriori all’entrata in vigore del codice, se il mutamento si avveri posteriormente.
Art. 170.
Le disposizioni del secondo comma dell’articolo 1473 del codice si applicano anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, se il rifiuto o l’impedimento del terzo ad accettare l’incarico si verificano dopo.
Art. 171.
Le disposizioni degli articoli 1478, 1479 e 1480 del codice si applicano anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente al giorno dell’entrata in vigore di esso, se a tale data non ne era stato domandato in giudizio l’annullamento.
Art. 172.
Le disposizioni che impongono la denuncia dei vizi o della mancanza di qualità della cosa venduta e stabiliscono i termini per farla, si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all’entrata in vigore del codice, purché la consegna o il ricevimento della cosa abbiano avuto luogo posteriormente.
Art. 173.
Le disposizioni relative al riscatto convenzionale nel contratto di vendita, tranne quella del primo comma dell’articolo 1501, si applicano anche ai contratti conclusi anteriormente all’entrata in vigore del codice quando il diritto di riscatto venga esercitato posteriormente.
Art. 174.
Le disposizioni dell’articolo 1512 del codice si applicano ai contratti di vendita anteriori all’entrata in vigore di esso se il difetto di funzionamento sia scoperto posteriormente.
Art. 175.
Qualora secondo le leggi anteriori i contratti di vendita di cose mobili con riserva di proprietà fossero opponibili ai creditori o ai terzi aventi causa dal compratore indipendentemente dai requisiti prescritti dall’articolo 1524 del codice, le formalità relative, trattandosi di contratti conclusi anteriormente al giorno dell’entrata in vigore di esso, devono essere adempiute entro tre mesi dalla data medesima. In mancanza, la riserva di proprietà non può essere opposta ai creditori del compratore che abbiano pignorato la cosa e ai terzi aventi causa dal medesimo che abbiano acquistato diritti sulla cosa stessa posteriormente alla data anzidetta.
Art. 176.
Le disposizioni degli articoli 1525 e 1526 del codice si applicano ai contratti conclusi anteriormente al giorno dell’entrata in vigore di esso e anche se la risoluzione per inadempimento sia stata giudizialmente domandata e il giudizio sia tuttora pendente alla data suddetta.
Art. 177.
Le disposizioni degli articoli 1531, secondo comma, e 1550 secondo comma, del codice, relative all’esercizio del diritto di voto, si applicano anche ai contratti di vendita a termine o di riporto di titoli di credito, che siano in corso di esecuzione all’entrata in vigore del codice stesso.
Art. 178.
La prescrizione stabilita dall’articolo 1541 del codice si applica anche se si tratta di contratto di vendita anteriore alla data dell’entrata in vigore del codice stesso qualora la consegna dell’immobile sia stata eseguita posteriormente e al momento della consegna non sia già decorso il termine stabilito dall’articolo 1478 del codice del 1865.
Art. 179.
I patti di preferenza previsti dall’articolo 1566 del codice che alla data dell’entrata in vigore di questo devono ancora durare oltre cinque anni, sono validi nei limiti di un quinquennio computabile da tale data.
Le modalità per l’esercizio del diritto di preferenza stabilite dal secondo comma dell’articolo 1566 predetto, si osservano se l’esercizio medesimo ha luogo dopo l’entrata in vigore del codice, anche se il patto sia stato stipulato anteriormente.
Art. 180.
I rapporti di locazione in corso al giorno dell’entrata in vigore del nuovo codice sono regolati dal codice del 1865.
Tuttavia si applicano, con effetto da tale data, le disposizioni del nuovo codice dichiarate inderogabili, o che siano comunque di ordine pubblico, e tutte le altre che regolano fatti o situazioni non previste specificamente dalla legge anteriore.
Art. 181.
Le disposizioni degli articoli 1665, 1666, 1667 e 1668 del codice si applicano anche per i contratti anteriori, se l’opera o singole partite di essa siano compiute o comunque alla loro consegna si addivenga dopo l’entrata in vigore del codice stesso.
Art. 182.
Le disposizioni dell’articolo 1694 e della seconda parte dell’articolo 1698 del codice si osservano anche se il contratto sia anteriore all’entrata in vigore del codice stesso.
Art. 183.
Le disposizioni degli articoli 1706 e 1707 del codice si applicano anche se il mandato sia stato conferito anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso.
Art. 184.
Le cause di estinzione del mandato [c.c. 1722] sono regolate dal codice se si verificano dopo l’entrata in vigore di questo, anche se si tratta di mandato conferito anteriormente.
Art. 185.
La disposizione del secondo comma dell’articolo 1815 del codice si applica anche se il contratto di mutuo sia anteriore all’entrata in vigore del codice stesso.
Art. 186.
Il creditore di una rendita o di ogni altra prestazione annua costituita anteriormente all’entrata in vigore del nuovo codice, può pretendere dal debitore il rilascio di un nuovo documento secondo la disposizione dell’articolo 1870 del codice stesso, ma il termine di nove anni decorre dall’entrata in vigore di questo se non scada prima il termine di ventotto anni stabilito dall’articolo 2136 del codice del 1865.
Art. 187.
Le disposizioni degli articoli 1888, secondo comma e terzo comma, 1889, 1902, 1903, secondo comma, 1930 e 1931 del codice si applicano anche ai contratti in corso.Si applicano parimenti ai contratti suddetti le disposizioni degli articoli 1897, 1898 e 1926, quando le modificazioni del rischio da esse previste si verificano dopo l’entrata in vigore del codice, la disposizione del secondo comma dell’articolo 1899, se la proroga tacita non è già avvenuta anteriormente all’entrata in vigore medesima, le disposizioni dell’articolo 1901 relativamente ai premi che scadono dopo l’entrata in vigore medesima, le disposizioni degli articoli 1914, secondo comma, e 1915, secondo comma, per i sinistri verificatisi dopo l’entrata in vigore medesima.
Art. 188.
Le disposizioni dell’articolo 1921 del codice si applicano alle dichiarazioni di revoca posteriori all’entrata in vigore di esso, anche se il contratto di assicurazione sia stato concluso anteriormente.
Qualora i fatti che producono la decadenza del beneficiario o che autorizzano la revoca del beneficio si siano verificati dopo l’entrata in vigore predetta, si applicano le disposizioni dell’articolo 1922 del codice, anche se il contratto di assicurazione sia anteriore.
Art. 189.
Le disposizioni del primo comma dell’articolo 1943 del codice si osservano quando la presentazione del fideiussore avviene posteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, anche se l’obbligazione di dare un fideiussore sia sorta anteriormente.
La disposizione del precedente comma non si applica se l’obbligazione di dare un fideiussore deriva da un contratto.
Art. 190.
La disposizione dell’articolo 1957 del codice si applica anche alle fideiussioni anteriori all’entrata in vigore del codice stesso se l’obbligazione principale scade dopo.
Se l’obbligazione è già scaduta, il termine di sei mesi stabilito dal primo comma dell’articolo 1957 decorre dall’entrata in vigore suddetta.
Art. 191.
La disposizione del secondo comma dell’articolo 1962 del codice si applica anche ai contratti di anticresi anteriori, ma il termine di dieci anni decorre dall’entrata in vigore del codice stesso.
Art. 192.
Il debitore può valersi della facoltà accordatagli dall’articolo 1964 del codice, anche se il contratto di anticresi sia anteriore all’entrata in vigore del codice stesso.
Art. 193.
Le disposizioni degli articoli 1979, 1980, 1982, 1983, 1984 e 1985 del codice si applicano anche ai contratti di cessione dei beni ai creditori, conclusi anteriormente all’entrata in vigore di esso.
Art. 194.
Le disposizioni degli articoli 2045, 2057 e 2058 del codice si applicano anche se i fatti da cui deriva la responsabilità del loro autore sono avvenuti anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso.
SEZIONE V – Disposizioni relative al libro V
Art. 195.
Le disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo I del titolo II del libro V del codice e quelle contenute nelle sezioni II, III, IV e V del capo II dello stesso titolo si applicano anche ai rapporti in corso al momento dell’entrata in vigore del codice, salvo quanto è stabilito negli articoli seguenti.
Art. 196.
Nei contratti di lavoro a tempo determinato in corso al giorno dell’entrata in vigore del codice, che devono ancora durare per un periodo superiore a quello indicato dall’ultimo comma dell’articolo 2097 del codice stesso, il prestatore di lavoro può recedere dal contratto, decorso il quinquennio o il decennio dal giorno suddetto.
Art. 197.
Le rinunzie e le transazioni successive alla cessazione del rapporto di lavoro previste dall’articolo 2113 del codice, che hanno avuto luogo nei tre mesi anteriori all’entrata in vigore del codice, sono impugnabili a norma dell’articolo medesimo, e il termine per l’impugnazione decorre dalla data predetta.
Art. 198.
I patti di non concorrenza previsti dall’articolo 2125 del codice, che al giorno dell’entrata in vigore del codice devono ancora durare per un periodo superiore a quello stabilito nell’articolo stesso, sono efficaci per il periodo previsto nella detta disposizione a decorrere dalla data predetta.
Art. 199.
L’inabilitato, che al giorno dell’entrata in vigore del codice esercita un’impresa commerciale, non può continuarla se non con l’autorizzazione prevista dall’articolo 425 del codice stesso. Questa autorizzazione produce effetto fino dal detto giorno qualora sia pubblicata, secondo le nuove disposizioni, entro tre mesi successivi.
Art. 200.
Le disposizioni del codice, relative alla tenuta delle scritture contabili e alla redazione del bilancio per gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale e per le società soggette a registrazione, entreranno in vigore l’1 gennaio 1943.
Fino a tale data le scritture contabili si considerano regolarmente tenute a tutti gli effetti previsti dal codice in quanto siano regolarmente tenute secondo le leggi anteriori.
Fino all’attuazione delle disposizioni relative al registro delle imprese, la numerazione, la bollatura e la vidimazione dei libri contabili prescritte dal codice saranno eseguite dal cancelliere del tribunale o della pretura, (1) o da un notaio secondo le leggi anteriori, e le relative richieste dovranno essere annotate nel registro dei libri di commercio istituito presso la cancelleria del tribunale a norma delle leggi anteriori.
(1) L’ufficio del pretore è stato soppresso dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 201.
Ai contratti d’opera, stipulati prima dell’entrata in vigore del codice non si applica la decadenza prevista nel secondo comma dell’articolo 2226 del codice, salvo che la consegna dell’opera avvenga posteriormente all’entrata in vigore del codice stesso.
Art. 202.
Le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro V del codice si applicano anche ai rapporti di prestazione d’opera intellettuale in corso al giorno dell’entrata in vigore del codice stesso, salva l’osservanza delle leggi speciali.
Art. 203.
Le disposizioni contenute nel capo II del titolo IV del libro V del codice si applicano anche ai rapporti di lavoro domestico in corso al giorno dell’entrata in vigore del codice stesso.
Art. 204.
Le società civili a tempo determinato, esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice, continuano ad essere soggette alle leggi anteriori per la durata del contratto, purché questa risulti da atto scritto di data anteriore al 27 febbraio 1942.
Le società civili a tempo indeterminato e quelle, il cui termine di durata non risulta da atto scritto di data anteriore al 27 febbraio 1942, sono soggette alle norme del codice sulle società semplici a partire dall’1 luglio 1945. Tuttavia anche dopo tale data le obbligazioni sociali sorte antecedentemente alla data suddetta sono regolate dalle disposizioni delle leggi anteriori.
Alle società civili costituite in forma di società per azioni, esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice, si applicano le disposizioni relative a questo tipo di società.
Art. 205.
Le società commerciali e le società cooperative, esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice, ma non legalmente costituite secondo le leggi anteriori, devono adempiere, entro il 31 dicembre 1942, le formalità stabilite dal codice secondo le norme dettate dall’articolo 100 di queste disposizioni.
Art. 206.
Le società commerciali e le società cooperative, legalmente costituite al giorno dell’entrata in vigore del codice, devono provvedere ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 1945. Fino a questa data le disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto, in vigore al momento dell’attuazione del codice, conservano la loro efficacia, anche se non sono a questo conformi, salve le norme degli articoli seguenti.
Art. 207.
Non è necessario il consenso del socio receduto o degli eredi del socio defunto, richiesto dal secondo comma dell’articolo 2292 del codice, se il socio è receduto o defunto almeno un anno prima dell’entrata in vigore del codice stesso, ed il suo nome è stato conservato nella ragione sociale senza opposizione del socio receduto o degli eredi del socio defunto.
Art. 208.
L’incapace, che sia socio di una società in nome collettivo o socio accomandatario di una società in accomandita, deve ottenere le autorizzazioni previste dagli articoli 320, 371, 397, 424 e 425 del codice entro tre mesi dalla entrata in vigore di questo.
Se entro tale termine non sono state ottenute le autorizzazioni prescritte, l’incapace può essere escluso a norma dell’articolo 2286 del codice.
Art. 209.
Hanno immediata applicazione con l’entrata in vigore del codice, anche per le società esistenti a tale data, nonostante ogni contraria disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto, gli articoli 2357 a 2362, 2367, 2373, 2377 a 2379, 2389, 2391 a 2396, 2398 a 2409, 2422 e 2446, nonché le disposizioni del titolo XI del libro V del codice.
Le società, che anteriormente al giorno dell’entrata in vigore del codice hanno investito in tutto o in parte il proprio capitale in difformità delle disposizioni degli articoli 2359 e 2360, devono uniformarsi alle disposizioni stesse entro il 30 giugno 1945.
Art. 210.
L’emissione di obbligazioni da parte di società per azioni, esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice, è regolata dalle nuove disposizioni.
Gli articoli 2415, 2416, 2417, 2418, 2419 e 2420 del codice si applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente alla suddetta data.
Art. 211.
Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto delle società commerciali e delle società cooperative, esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice, nonché la trasformazione e la fusione delle società stesse sono regolate dalle nuove disposizioni.
Art. 211-bis. (1)
Il secondo periodo dell’articolo 2441, settimo comma, del codice non si applica alle azioni detenute, alla data del 7 marzo 1992, dai soggetti indicati nel medesimo comma, con obbligo di offrirle agli azionisti.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 210, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 212. (1)
Le deliberazioni di modifica dello statuto di società iscritte nel registro delle imprese alla data del 31 agosto 2014 con cui è prevista la creazione di azioni a voto plurimo ai sensi dell’articolo 2351 del codice sono prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 20, comma 8-ter, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.
Art. 213.
Salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto, la durata dell’ufficio degli amministratori delle società esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice, resta regolata dalla legge anteriore sino al 30 giugno 1945. Gli amministratori in carica a questa data decadono dall’ufficio alla prima scadenza, per decorrenza del termine, di uno o più amministratori, successiva alla data stessa, salva la disposizione del secondo comma dell’articolo 2385 del codice.
Art. 214.
Le disposizioni dell’articolo 2387 del codice non si applicano agli amministratori in carica al giorno dell’entrata in vigore del codice stesso per la durata della loro nomina.
Art. 215.
Le società per azioni, che al giorno dell’entrata in vigore del codice hanno un capitale non inferiore a cinquecentomila lire, possono conservare la forma della società per azioni per il tempo stabilito per la loro durata antecedentemente al 27 febbraio 1942.
Le società per azioni, che al giorno dell’entrata in vigore del codice, hanno un capitale inferiore a cinquecentomila lire, e che entro il 30 giugno 1945 non abbiano provveduto a conformarsi a uno dei tipi sociali previsti dal codice, sono sciolte, e gli amministratori devono entro un mese convocare l’assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione secondo le norme stabilite dal codice stesso.
Art. 216.
Le società a garanzia limitata, esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice nella Venezia Giulia e Tridentina, a norma del regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325 se non hanno provveduto a conformarsi al codice entro il 30 giugno 1945, sono soggette a decorrere dall’1 luglio 1945 alle nuove disposizioni sulle società a responsabilità limitata.
Art. 217.
Le società cooperative in nome collettivo e quelle per azioni, esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice, sono soggette alle disposizioni dettate dal codice stesso rispettivamente per le società cooperative a responsabilità illimitata e per le società cooperative a responsabilità limitata, salvo quanto disposto dagli articoli 206 e seguenti di queste disposizioni.
Le società cooperative in accomandita, esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice, che, entro il 30 giugno 1945 non abbiano provveduto a conformarsi al medesimo, devono essere poste in liquidazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai consorzi conservati in vigore nella Venezia Giulia e Tridentina a norma del primo comma dell’articolo 41 del regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325.
Art. 218. (1)
Le società in liquidazione alla data del 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le leggi anteriori.
Le società in liquidazione dal 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le nuove disposizioni.
(1) L’articolo che recitava: “Le società poste in liquidazione alla data del 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le leggi anteriori.
Le società poste in liquidazione dal 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le nuove disposizioni.” è stato così sostituito dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
Art. 219.
I rapporti di associazione in partecipazione costituiti anteriormente all’entrata in vigore del codice sono regolati dalle leggi anteriori.
Art. 220.
La disposizione del secondo comma dell’articolo 2560 del codice non si applica ai trasferimenti di azienda anteriori all’entrata in vigore del codice.
Art. 221.
L’imprenditore deve, entro il 30 giugno 1945 uniformare alla disposizione dell’articolo 2563 del codice la ditta costituita anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso.
Art. 222.
La disposizione dell’articolo 2596 del codice non si applica ai patti limitativi della concorrenza conclusi anteriormente al 27 febbraio 1942.
Tuttavia i patti limitativi della concorrenza, conclusi prima del 27 febbraio 1942 per tempo indeterminato, o che alla data di entrata in vigore del codice devono ancora durare per oltre cinque anni, hanno efficacia entro i limiti di un quinquennio da quest’ultima data.
Art. 223.
I contratti di consorzio previsti dal capo II del titolo X del libro V del codice, stipulati anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso sono soggetti alle nuove disposizioni a partire dall’1 luglio 1945.
Entro il 30 giugno 1945 tali contratti devono essere uniformati alle disposizioni stesse: le relative deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati e possono essere impugnate davanti l’autorità giudiziaria dai consorziati assenti o dissenzienti entro trenta giorni dalla data della deliberazione. In mancanza il consorzio è sciolto.
Art. 223-bis. (1)
Le società di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V, del codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004.
Le decisioni di trasformazione della società a responsabilità limitata in società per azioni possono essere prese entro il 30 settembre 2004, anche in deroga a clausole statutarie, con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti più della metà del capitale sociale.
Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria di mero adattamento dell’atto costitutivo e dello statuto a nuove disposizioni inderogabili possono essere assunte, entro il termine di cui al primo comma, a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata in assemblea. Con la medesima maggioranza ed entro il medesimo termine possono essere assunte le deliberazioni dell’assemblea straordinaria aventi ad oggetto l’introduzione nello statuto di clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni di legge, derogabili con specifica clausola statutaria; fino alla avvenuta adozione della modifica statutaria e comunque non oltre il 30 settembre 2004, per tali società resta in vigore la relativa disciplina statutaria e di legge vigente alla data del 31 dicembre 2003.
Le modifiche statutarie necessarie per l’attribuzione all’organo amministrativo, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza all’adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui all’articolo 2365, secondo comma, del codice sono deliberate dall’assemblea straordinaria con le modalità e le maggioranze indicate nei commi precedenti.
Fino alla data indicata al primo comma, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto.
Dalla data del 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese le società di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, anche se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto medesimo. Si applica in tale caso l’articolo 2331, quarto comma, del codice.
Le società costituite anteriormente al 1° gennaio 2004 possono, in sede di costituzione o di modificazione dello statuto, adottare clausole statutarie conformi ai decreti legislativi attuativi della legge 3 ottobre 2001, n. 366. Tali clausole avranno efficacia a decorrere dal momento, successivo alla data del 1° gennaio 2004, in cui saranno iscritte nel registro delle imprese con contestuale deposito dello statuto nella sua nuova versione.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come modificato dall’art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
Art. 223-ter. (1)
Le società per azioni costituite prima del 1° gennaio 2004 con un capitale sociale inferiore a centoventimila euro possono conservare la forma della società per azioni per il tempo, stabilito antecedentemente alla data del 1° gennaio 2004, per la loro durata.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
Art. 223-quater. (1)
Nel caso in cui la legge prevede che le autorizzazioni di cui agli articoli 2329, numero 3), e 2436, secondo comma, del codice civile siano rilasciate successivamente alla stipulazione dell’atto costitutivo o, rispettivamente, alla deliberazione, i termini previsti dalle suddette disposizioni decorrono dal giorno in cui l’originale o la copia autentica del provvedimento di autorizzazione è stato consegnato al notaio.
L’autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al primo comma è altresì legittimata, qualora l’iscrizione nel registro delle imprese sia avvenuta nonostante la loro mancanza o invalidità, a proporre istanza per la cancellazione della società medesima dal registro. Il tribunale provvede, sentita la società, in camera di consiglio e nel caso di accoglimento dell’istanza si applica l’articolo 2332 del codice.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
Art. 223-quinquies. (1)
Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all’omologazione dell’atto costitutivo o di deliberazioni assembleari decorrono dalla data di iscrizione di tali atti nel registro delle imprese.
(1) Articolo aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
Art. 223-sexies. (1)
Le disposizioni degli articoli 2377, 2378, 2379, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis del codice civile si applicano anche alle deliberazioni anteriori alla data del 1° gennaio 2004, salvo che l’azione sia stata già proposta. Tuttavia se i termini scadono entro il 31 marzo 2004, le azioni per l’annullamento o la dichiarazione di nullità delle deliberazioni possono essere esercitate entro il 31 marzo 2004.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
Art. 223-septies. (1)
Se non diversamente disposto, le norme del codice civile che fanno riferimento agli amministratori e ai sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, per le società che abbiano adottato il sistema dualistico, e ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione, per le società che abbiano adottato il sistema monistico.
Ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci presente nelle leggi speciali è da intendersi effettuato anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione o ai loro componenti, ove compatibile con le specificità di tali organi.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
Art. 223-octies. (1)
La trasformazione prevista dall’articolo 2500-octies del codice civile è consentita alle associazioni e fondazioni costituite prima del 1° gennaio 2004 soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione. Nell’ipotesi di fondi creati in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione, la trasformazione è consentita nel caso in cui siano previamente versate le relative imposte.
La trasformazione di cui al primo comma non è consentita alle fondazioni bancarie.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
Art. 223-nonies. (1)
I procedimenti previsti dall’articolo 2409 del codice, pendenti alla data del 1° gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti.
Il tribunale ha il potere di dichiarare cessata la materia del contendere, qualora le modifiche introdotte comportino la sanatoria delle irregolarità denunciate.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
Art. 223-decies. (1)
Gli articoli da 2415 a 2420 del codice civile si applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente al 1° gennaio 2004.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
Art. 223-undecies. (1)
I bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra il 1° gennaio 2004 e il 30 settembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30 settembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
Art. 223-duodecies. (1)
Le società di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 31 marzo 2005. (2)
Le deliberazioni necessarie per l’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni inderogabili possono essere adottate, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti.
L’articolo 2365, secondo comma, del codice civile, nella parte relativa all’adeguamento dello statuto a disposizioni normative, trova applicazione anche per l’adeguamento alle norme introdotte con i decreti legislativi attuativi della legge n. 366 del 2001. Le modifiche statutarie necessarie per l’attribuzione all’organo amministrativo, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza all’adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui al presente decreto sono deliberate dall’assemblea straordinaria con le modalità e le maggioranze indicate nei commi precedenti.
Fino alla data indicata al primo comma le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto.
Dalla data del 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese le società di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice, anche se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto medesimo. Si applica in tale caso l’articolo 2331, quarto comma, del codice civile.
Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente.
Conservano le agevolazioni fiscali le società cooperative e i loro consorzi che, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni assembleari dall’articolo 2538 del codice, adeguano i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le società cooperative a mutualità prevalente entro il 31 marzo 2005. (3)
(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
(2) Il comma che recitava: “Le società di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 31 dicembre 2004.” è stato così modificato dall’art. 36, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.
(3) Il comma che recitava: “Conservano le agevolazioni fiscali le società cooperative e i loro consorzi che, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni assembleari dall’articolo 2538 del codice, adeguano i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le società cooperative a mutualità prevalente entro il 31 dicembre 2004.” è stato così modificato dall’art. 19-ter, D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito in legge con L. 27 dicembre 2004, n. 306.
Art. 223-terdecies. (1)
Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo si applica l’articolo 223-duodecies; il termine per l’adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni inderogabili del codice civile è fissato al 30 giugno 2005. Entro lo stesso termine le banche cooperative provvedono all’iscrizione presso l’Albo delle società cooperative.
Ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366 del 2001.
(1) L’articolo che recitava: “Le banche di credito cooperativo che rispettino le norme delle leggi speciali sono considerate cooperative a mutualità prevalente.
Alle banche popolari, alle banche di credito cooperativo ed ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366 del 2001.” è stato aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e poi così sostituito dall’art. 37, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.
Art. 223-quaterdecies. (1)
Nelle cooperative che hanno adottato e osservano le clausole previste dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alla data del 1° gennaio 2004, la deliberazione di trasformazione deve devolvere il patrimonio in essere alla data di trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato sino a concorrenza dell’ammontare minimo del capitale della nuova società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
Art. 223-quinquiesdecies. (1)
Le cooperative che non hanno adottato le clausole previste dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alla data del 1° gennaio 2004, possono deliberare la trasformazione in società lucrative con le maggioranze previste dall’articolo 2545-decies del codice senza che trovi applicazione la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici.
In deroga all’articolo 2545-quater del codice civile, le cooperative di cui al primo comma, qualora non accedano ai benefici fiscali, devono destinare al fondo di riserva legale il venti per cento degli utili netti annuali.
L’obbligo di cui all’articolo 2545-undecies del codice si applica, salva la rinunzia ai benefìci fiscali da parte della cooperativa, limitatamente alle riserve indivisibili accantonate ai sensi dell’articolo 2545-ter, primo comma, del codice dal 1° gennaio 2004.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 , così come modificato dall’art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
Art. 223-sexiesdecies. (1)
Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attività produttive predispone un Albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, e a tal fine consente di comunicare annualmente attraverso strumenti di comunicazione informatica le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all’articolo 2513 del codice, all’amministrazione presso la quale è tenuto l’albo. L’omessa comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell’ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali. In una diversa sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente. (2)
Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adegua ogni tre anni, con proprio decreto le previsioni di cui all’articoli 2519 e 2525 del codice tenuto conto delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolate dall’Istat.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
(2) Il comma che recitava: “Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attività produttive predispone un Albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, e a tal fine consente di depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica. In una diversa sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.” è stato così modificato dall’art. 10, L. 23 luglio 2009, n. 99.
Art. 223-septiesdecies. (1)
Fermo restando quanto previsto degli articoli 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies del codice, gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l’esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell’autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all’autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a seguito di comunicazione dell’autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell’ente mutualistico dal registro medesimo.
(1) L’articolo che recitava: “Fermo restando quanto previsto degli articoli 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies del codice, entro il 31 dicembre 2004 gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l’esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell’autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all’autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a seguito di comunicazione dell’autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell’ente mutualistico dal registro medesimo.” è stato aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. e poi così modificato dall’art. 10, L. 23 luglio 2009, n. 99.
Art. 223-octiesdecies. (1)
I bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra la data del 1° gennaio 2004 e quella del 31 dicembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 31 dicembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
Art. 223-noviesdecies. (1)
Le società cooperative poste in liquidazione prima del 1° gennaio 2004 sono liquidate secondo le leggi anteriori.
Le società cooperative poste in liquidazione dopo il 1° gennaio 2004 sono liquidate secondo le nuove disposizioni.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
Art. 223-vicies. (1)
I procedimenti riguardanti società cooperative previsti dall’articolo 2409 del codice, pendenti al 1° gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
Art. 223-vicies semel. (1)
Il limite di cinque anni previsto dall’articolo 2341-bis si applica ai patti parasociali stipulati prima del 1° gennaio 2004 e decorre dalla medesima data.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
Art. 223-vicies ter. (1)
Non si applica la lettera e) del primo comma dell’articolo 2437 del codice alla eliminazione delle cause di recesso, previste nel secondo comma del medesimo articolo, purché deliberata entro il 30 giugno 2004.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
Art. 223-vicies bis. (1)
Qualora la fattispecie di cui al primo comma dell’articolo 2362 del codice sia precedente al 1° gennaio 2004, il termine ivi previsto decorre dalla sua data di entrata in vigore.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
SEZIONE VI – Disposizioni relative al libro VI
Art 224.
Salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti, la trascrizione di un atto, eseguita in conformità delle leggi anteriori a effetti diversi da quelli stabiliti dal codice, produce gli effetti previsti dal codice stesso, a decorrere dal giorno dell’entrata in vigore di questo.
Art. 225.
Le disposizioni del codice che regolano gli effetti della omissione della trascrizione o dell’annotazione non si applicano agli atti anteriori all’entrata in vigore del codice stesso, per i quali la trascrizione non era richiesta secondo le leggi precedenti o era richiesta a effetti diversi.
Art. 226.
La trascrizione delle domande giudiziali prevista dagli articoli 2652 e 2653 del codice, anche se eseguita prima dell’entrata in vigore di questo, non pregiudica in nessun caso i diritti acquistati dai terzi prima di tale entrata in vigore, se essi erano fatti salvi dalle leggi anteriori.
Art. 227.
Le disposizioni del codice, secondo le quali la trascrizione di una domanda giudiziale eseguita oltre un certo termine non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, non si applicano ai diritti che sono stati acquistati anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso e che non erano fatti salvi dalle leggi anteriori, a meno che i diritti medesimi siano resi pubblici prima della trascrizione della domanda e il termine stabilito dal codice per la loro salvezza sia decorso dal giorno dell’entrata in vigore di questo.
Art. 228.
La trascrizione del testamento o del certificato di denunciata successione, eseguita a norma delle leggi anteriori, produce dal giorno dell’entrata in vigore del codice gli stessi effetti che questo attribuisce alla trascrizione dell’accettazione dell’eredità.
Art. 229.
Le disposizioni degli articoli 2650 e 2834 del codice relative all’ipoteca legale a favore del condividente non si applicano alle divisioni stipulate prima dell’entrata in vigore del codice stesso, ancorché trascritte successivamente.
Art. 230.
Salvo quanto è disposto dai successivi articoli 231 e 232, le norme del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e della legge sui libri fondiari nel testo allegato al decreto medesimo, fino a che non sarà provveduto al loro coordinamento con le disposizioni del codice, continuano ad avere vigore nei territori delle nuove province, e in luogo delle disposizioni del codice del 1865 s’intendono richiamate le corrispondenti disposizioni del nuovo codice.
Art. 231.
Formano oggetto di annotazione, secondo le disposizioni della legge sui libri fondiari, anche:
1) gli atti menzionati dai numeri 10, 11 e 12 dell’articolo 2643 del codice agli effetti previsti dall’articolo 19 della legge sui libri fondiari;
2) gli atti di costituzione del patrimonio familiare agli effetti previsti dalle disposizioni del codice;
3) la cessione dei beni ai creditori agli effetti previsti dalle disposizioni del codice stesso;
4) le domande e gli atti indicati dagli articoli 2652 e 2653 del codice agli effetti disposti dagli articoli medesimi, in quanto non siano incompatibili con gli effetti stabiliti dalla legge sui libri fondiari.
Art. 232.
L’annotazione del vincolo dotale e della comunione dei beni tra coniugi prevista dall’articolo 19, lett. c) della legge sui libri fondiari o l’omissione dell’annotazione medesima produce dal giorno dell’entrata in vigore del codice gli effetti da questo stabiliti.
Art. 232-bis. (1)
A decorrere dal 25 novembre 1973, la responsabilità per danni del conservatore dei registri immobiliari è regolata dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, salvo che per i rapporti definiti con sentenza passata in giudicato, con transazione, o comunque esauriti.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 5, L. 21 gennaio 1983, n. 22.
Art. 233.
Le disposizioni del codice relative alle prove si applicano anche nei giudizi pendenti, se non è stata pronunziata sentenza definitiva, ancorché di primo grado.
La prova testimoniale per gli atti seguiti anteriormente all’entrata in vigore del codice rimane tuttavia ammissibile anche nei casi in cui non è da questo consentita, se essa poteva essere ammessa a norma del codice civile del 1865 o del codice di commercio del 1882.
Art. 234.
Le disposizioni del codice relative ai diritti dei creditori privilegiati, all’ordine dei privilegi e all’efficacia di questi rispetto al pegno, alle ipoteche e agli altri diritti reali si osservano anche per i privilegi sorti anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, se sono fatti valere posteriormente.
Art. 235.
La disposizione dell’articolo 2767 del codice si applica anche ai crediti per risarcimento sorti prima dell’entrata in vigore del codice stesso, se l’indennità dovuta dall’assicuratore non è stata ancora corrisposta.
Art. 236.
Quando un credito al quale le leggi speciali attribuiscono il privilegio del creditore pignoratizio viene in concorso con i crediti indicati dall’articolo 2778 del codice, esso è preferito a quelli di cui ai numeri 12 e seguenti dello stesso articolo e posposto agli altri.
Art. 237.
Se il pegno è stato costituito anteriormente all’entrata in vigore del codice le condizioni per l’efficacia della prelazione sono determinate dalle leggi anteriori.
Si osservano invece le disposizioni del codice per ciò che concerne i poteri e gli obblighi del creditore pignoratizio.
Continua tuttavia ad applicarsi la disposizione del secondo comma dell’articolo 1888 del codice del 1865 se il secondo credito è divenuto esigibile anteriormente all’entrata in vigore del nuovo codice.
Art. 238.
L’opponibilità ai creditori ipotecari dei diritti costituiti sulla cosa ipotecata e delle cessioni o liberazioni di pigioni o di fitti è regolata dalle disposizioni del codice, quantunque si tratti di diritti sorti o di cessioni o liberazioni effettuate anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, sempre che il pignoramento sia eseguito posteriormente.
Art. 239.
Le disposizioni dell’articolo 2825 del codice si applicano anche alle ipoteche costituite e alle cessioni effettuate anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, se la divisione ha luogo posteriormente.
Art. 240.
Le ipoteche iscritte prima dell’entrata in vigore del codice conservano la loro efficacia per venti anni dall’entrata in vigore del codice stesso, a meno che per la cessazione di tale efficacia, secondo le disposizioni del codice del 1865, rimanga a decorrere un termine più breve.
Art. 241.
La disposizione dell’ultimo comma dell’articolo 2855 del codice non si applica alle ipoteche iscritte prima dell’entrata in vigore del codice stesso. L’estensione degli effetti dell’iscrizione continua a essere regolata dalle leggi anteriori.
Art. 242.
Le disposizioni del codice, secondo le quali l’esercizio di determinate facoltà del terzo acquirente dell’immobile ipotecato è subordinato alla trascrizione del titolo, non si applicano a coloro il cui acquisto è anteriore all’entrata in vigore del codice stesso, se a norma del codice del 1865 la trascrizione non era a quell’effetto richiesta.
Art. 243.
Le disposizioni degli articoli 2872, secondo comma, e 2873, secondo e terzo comma, del codice si applicano anche alle ipoteche iscritte anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso.
Art. 244.
Se il processo di liberazione dei beni dalle ipoteche è in corso all’entrata in vigore del codice, esso prosegue secondo le norme delle leggi anteriori, ma, per quanto concerne l’espropriazione, si osservano le disposizioni dell’articolo 222 delle norme di attuazione e transitorie relative al codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.
Art. 245.
Gli effetti del sequestro conservativo e del pignoramento eseguiti anteriormente all’entrata in vigore del nuovo codice sono determinati dalle disposizioni del codice del 1865.
Art. 246.
Le disposizioni dell’articolo 2932 del codice si applicano anche se l’obbligo di concludere il contratto è sorto anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, purché l’inadempimento si verifichi posteriormente.
Art. 247.
Cessano di avere effetto dalla data dell’entrata in vigore del codice le cause di sospensione della prescrizione che non sono da questo ammesse.
Art. 248.
Rimangono immutate le disposizioni vigenti circa il termine della prescrizione nei riguardi dei buoni del tesoro ordinari e pluriennali, dei titoli del debito pubblico, delle cartelle della sezione autonoma del credito comunale e provinciale, dei libretti postali di risparmio, dei buoni postali fruttiferi e di quelli della cassa depositi e prestiti.
Rimangono parimenti immutate le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono termini di prescrizione diversi da quello ordinario.
CAPO III – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 249. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “Nulla è innovato a quanto dispone la legge 2 luglio 1890, n. 6917, sullo stato delle persone della Famiglia reale.” deve ritenersi abrogato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.
Art. 250. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “Nelle leggi speciali possono essere stabilite discriminazioni tra gli appartenenti a razze diverse da quella ariana ai fini di escludere in tutto o in parte le limitazioni poste nel codice per le persone di razza non ariana.” è stato abrogato dall’art. 3, D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.
Art. 251.
Quando nel codice o in queste disposizioni si fa riferimento a istituti di credito, in detta espressione s’intendono comprese, oltre l’istituto d’emissione, le imprese autorizzate e controllate, a norma delle leggi vigenti, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
(…) (1)
(1) Il comma che recitava: “Tuttavia il deposito prescritto dal n. 2 dell’articolo 2329 deve essere eseguito presso l’istituto d’emissione.” è stato abrogato dall’art. 36, d.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30.
Art. 252.
Quando per l’esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per l’usucapione il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all’esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dall’1 luglio 1939 se esso è stabilito dal I libro del codice, dal 21 aprile 1940 se è stabilito dal II libro, dal 28 ottobre 1941 se è stabilito dal III libro e dall’entrata in vigore del codice stesso se è stabilito dagli altri libri, purché, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore.
La stessa disposizione si applica in ogni altro caso in cui l’acquisto di un diritto è subordinato al decorso di un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori.
Art. 253.
Le trascrizioni e le annotazioni di vincolo previste dal codice e da queste disposizioni, quando si tratta di rendite del debito pubblico o di altri beni per i quali leggi speciali stabiliscano determinate forme di pubblicità, si eseguono con l’osservanza di dette leggi.
Art. 254.
I modelli dei registri delle persone giuridiche, delle legittimazioni per decreto del presidente della Repubblica, (1) delle adozioni, delle tutele e curatele, delle successioni e di quello previsto dal secondo comma dell’articolo 1524 del codice sono determinati con decreto del ministro di grazia e giustizia.
(1) Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.
Art. 255.
Per la tenuta del registro previsto dal secondo comma dell’articolo 1524 del codice e per le formalità della trascrizione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2658, primo comma, 2659, 2664, 2673, 2677 e 2680, primo, secondo e quarto comma, del codice stesso.
Le trascrizioni devono essere eseguite giornalmente al momento della presentazione della nota e dell’atto da trascriversi.
Il numero d’ordine della trascrizione è quello progressivo del registro delle trascrizioni.
Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni trascrizione secondo le disposizioni stabilite per i fascicoli di cancelleria dall’articolo 36 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.
Art. 256.
Quando nelle leggi e nei regolamenti sono richiamate le disposizioni del codice civile del 1865 e del codice di commercio del 1882 s’intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del nuovo codice.