Libro secondo: DEL PROCESSO DI COGNIZIONE
Titolo I: DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE
CAPO III-ter: DEI RAPPORTI TRA COLLEGIO E GIUDICE MONOCRATICO (1)
(1) Capo aggiunto dall’art. 68, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 281-septies.
(Rimessione della causa al giudice monocratico)
Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimette la causa davanti al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile perche` provveda, quale giudice monocratico, a norma degli articoli 281-quater, 281-quinquies e 281-sexies.
Art. 281-octies.
(Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale)
Il giudice, quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a sé in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, provvede a norma degli articoli 187, 188 e 189.
Art. 281-nonies.
(Connessione)
In caso di connessione tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il giudice istruttore ne ordina la riunione e, all’esito dell’istruttoria, le rimette, a norma dell’articolo 189, al collegio, il quale pronuncia su tutte le domande, a meno che disponga la separazione a norma dell’articolo 279, secondo comma, numero 5).