Codice Civile – Libro Quarto – Titolo IX – Dei fatti illeciti (Artt. 2043-2059)

Codice Civile

Libro Quarto
Delle obbligazioni

Titolo IX
Dei fatti illeciti

Art. 2043.
Risarcimento per fatto illecito.

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 6 febbraio 2007, n. 2546, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 20 febbraio 2007, n. 3949, Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 9 marzo 2007, n. 5394, Tribunale di Paola, sentenza 15 maggio 2007, n. 462, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 5 giugno 2007, n. 13061,

Art. 2044.
Legittima difesa.

Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.

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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 25 febbraio 2009, n. 4492

Art. 2045.
Stato di necessità.

Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato, né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un’indennità, la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice.

Art. 2046.
Imputabilità del fatto dannoso.

Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d’intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d’incapacità derivi da sua colpa.

Art. 2047.
Danno cagionato dall’incapace.

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l’autore del danno a un’equa indennità.

Art. 2048.
Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte.

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.

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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 14 marzo 2008, n. 7050, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 15 luglio 2008, n. 19450, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 22 aprile 2009, n. 9542, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 22 aprile 2009, n. 9556, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 28 agosto 2009, n. 18804, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 28 settembre 2009, n. 20743 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 16 marzo 2010, n. 6325

Art. 2049.
Responsabilità dei padroni e dei committenti.

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

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Cfr. Tribunale di Milano, sez. X civile, sentenza 28 ottobre 2006, n. 11794, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 12 marzo 2008, n. 6632, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 23 aprile 2008, n. 10588, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 23 settembre 2008, n. 36502 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 26 gennaio 2010, n. 1530 in Altalex Massimario.

Art. 2050.
Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose.

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 23 maggio 2008, n. 20062, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 13 febbraio 2009, n. 3528, Tribunale di Modena, sentenza 14 maggio 2009 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 17 dicembre 2009, n. 26516

Art. 2051.
Danno cagionato da cosa in custodia.

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

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Cassazione Civile, sez. III, sentenza 22 febbraio 2008, n. 4591 , Cassazione Civile, sez. III, sentenza 8 maggio 2008, n. 11227 Cassazione Civile, sez. III, sentenza 9 maggio 2008, n. 11511  Cassazione Civile, sez. III, sentenza 16 maggio 2008, n. 12425 Cassazione Civile, sez. III, sentenza 6 giugno 2008, n. 15042 Cassazione Civile, sez. III, sentenza 19 giugno 2008, n. 16607

Art. 2052.
Danno cagionato da animali.

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 21 novembre 2008, n. 27673, Tribunale di Bari, sez. III, sentenza 15 gennaio 2009, n. 92, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 20 aprile 2009, n. 9350, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 8 gennaio 2010, n. 80,

Art. 2053.
Rovina di edificio.

Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.

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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 30 gennaio 2009, n. 2481

Art. 2054.
Circolazione di veicoli

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli (1).

Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 29 dicembre 1972, n. 205, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2054, secondo comma, c.c., limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro tra veicoli, esclude che la presunzione di egual concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni.
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Cfr. Tribunale di Torino, sez. IV civile, sentenza 11 ottobre 2007, n. 6070, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 22 aprile 2008, n. 16464, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 3 luglio 2008, n. 18234, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 10 luglio 2008, n. 18872, Cassazione Penale, sez. III, sentenza 13 gennaio 2009, n. 479, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 13 marzo 2009, n. 6168, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 22 aprile 2009, n. 9549, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 28 settembre 2009, n. 20774, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 30 settembre 2009, n. 20949, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 15 ottobre 2009, n. 21907, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 30 ottobre 2009, n. 23061, Cassazione Penale, sez. I, sentenza 18 novembre 2009, n. 44165, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 24 novembre 2009, n. 24689, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 31 marzo 2010, n. 7781 e Tribunale di Piacenza, sentenza 18 maggio 2010, n. 364

Art. 2055.
Responsabilità solidale.

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

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Cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 15 luglio 2009, n. 16503

Art. 2056.
Valutazione dei danni.

Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.

Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 18 aprile 2007, n. 9233, Tribunale di Roma, sez. XII, sentenza 3 giugno 2008, n. 11335, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 15 luglio 2008, n. 19445, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 13 gennaio 2009, n. 469, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 28 agosto 2009, n. 18800 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 30 ottobre 2009, n. 23053

Art. 2057.
Danni permanenti.

Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele.

Art. 2058.
Risarcimento in forma specifica.

Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.

Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.

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Cfr. Giudice di Pace di Bari, sentenza 3 luglio 2009, n. 5191

Art. 2059.
Danni non patrimoniali.

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.

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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 2 febbraio 2007, n. 2311, Cassazione civile, sez. II, sentenza 6 febbraio 2007, n. 2546, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 11 maggio 2007, n. 10847, Cassazione civile, sez. III, sentenza 4 giugno 2007, n. 12929, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 8 ottobre 2007, n. 20987, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 19 ottobre 2007, n. 21976, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 24 ottobre 2007, n. 22338, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 30 ottobre 2007, n. 22884.