Libro Quarto
Delle obbligazioni
Titolo VIII
Dell’arricchimento senza causa
Art. 2041.
Azione generale di arricchimento.
Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l’arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l’ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.
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Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 7 settembre007, n. 4702, Cassazione civile, sez. I, sentenza 29 novembre 2007, n. 24949, Cassazione civile, SS.UU., sentenza 29 maggio 2008, n. 14201, Cassazione civile, sez. I, sentenza 18 giugno 2008, n. 16596, Cassazione civile, SS.UU., sentenza 11 settembre 2008, n. 23385 e Cassazione civile, SS.UU., sentenza 8 ottobre 2008, n. 24772
Art. 2042.
Carattere sussidiario dell’azione.
L’azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un’altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subìto.
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Cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza 11 giugno 2007, n. 13682 e Cassazione civile, sez. III, sentenza 7 aprile 2008, n. 8953