Codice Civile – Libro Secondo – Titolo III – Delle successioni testamentarie (Artt. 587-712)

Codice Civile

Libro Secondo
Delle successioni

Titolo III
Delle successioni testamentarie

Capo I
Disposizioni generali

Art. 587.
Testamento.

Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.

Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.

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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 7 settembre 2009, n. 19283

Art. 588.
Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare.

Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.

L’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.

Art. 589.
Testamento congiuntivo o reciproco.

Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca.

Art. 590.
Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle.

La nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione.

Capo II
Della capacità di disporre per testamento

Art. 591.
Casi d’incapacità.

Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono stati dichiarati incapaci dalla legge.

Sono incapaci di testare:

1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;

2) gli interdetti per infermità di mente;

3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere o di volere nel momento in cui fecero testamento.

Nei casi d’incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse.

L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Capo III
Della capacità di ricevere per testamento

Art. 592.
Figli naturali riconosciuti o riconoscibili. (1)

Se vi sono discendenti legittimi, i figli naturali quando la filiazione è stata riconosciuta o dichiarata, non possono ricevere per testamento più di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge.

I figli naturali riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati dall’articolo 279, non possono ricevere più di quanto, secondo la disposizione del comma precedente, potrebbero conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata.

(1) La Corte costituzionale con sentenza 28 dicembre 1970, n. 205 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 593. (1)
[Figli naturali non riconoscibili.

Quando il testatore lascia figli legittimi o loro discendenti, i figli naturali non riconoscibili, la cui filiazione risulta nei modi stabiliti dall’articolo 279, non possono singolarmente ricevere per testamento più della metà di quanto consegue nella successione il meno favorito dei figli legittimi. L’eccedenza è ripartita nelle stesse proporzioni tra i figli legittimi e i figli non riconoscibili. Questi non possono, in nessun caso, complessivamente ricevere più del terzo dell’eredità.

Se al testatore sopravvive il coniuge, i figli non riconoscibili non possono ricevere più del terzo dell’eredità. L’eccedenza è attribuita al coniuge.

I discendenti legittimi hanno facoltà di pagare in danaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli non riconoscibili.

Le disposizioni precedenti si applicano anche ai figli non riconosciuti, dei quali sarebbe ammissibile il riconoscimento a norma degli articoli 251 e 252, terzo comma.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 594.
Assegno ai figli non riconoscibili. (1)

Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli di cui all’articolo 279 un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall’articolo 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l’assegno. (2)

(1) Rubrica così modificata dall’art. 83, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Comma così modificato dall’art. 83, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 595. (1)
[Coniuge del binubo.

Il coniuge del binubo non può ricevere da questo per testamento, sulla disponibile, più di quanto consegue, sulla disponibile stessa, il meno favorito dei figli di precedenti matrimoni. Per determinare la porzione del coniuge devono calcolarsi le donazioni da lui ricevute.

L’eccedenza di cui è stato disposto a favore del coniuge, anche per donazione, deve essere divisa in parti eguali tra il coniuge medesimo e tutti i figli del testatore.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 596.
Incapacità del tutore e del protutore.

Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l’azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l’approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore.

Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.

Art. 597.
Incapacità del notaio, dei testimoni e dell’interprete.

Sono nulle le disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero a favore di alcuno dei testimoni o dell’interprete intervenuti al testamento medesimo.

Art. 598.
Incapacità di chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto.

Sono nulle le disposizioni a favore della persona che ha scritto il testamento segreto, salvo che siano approvate di mano dello stesso testatore o nell’atto della consegna. Sono pure nulle le disposizioni a favore del notaio a cui il testamento segreto è stato consegnato in plico non sigillato.

Art. 599.
Persone interposte.

Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli articoli 592, 593, (1) 595, (2) 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d’interposta persona.

Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l’incapace.

(1) La Corte costituzionale con sentenza 28 dicembre 1970, n. 205 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui si riferisce agli artt. 592 e 593.
(2) La Corte costituzionale con sentenza 20 dicembre 1979, n. 153 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui richiama l’art. 595 c.c..

Art. 600. (1)
[Enti non riconosciuti.

Le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in cui il testamento è

eseguibile non è fatta l’istanza per ottenere il riconoscimento.

Fino a quando l’ente non è costituito possono essere promossi gli opportuni provvedimenti conservativi.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 15 maggio 1997, n. 127.

Capo IV
Della forma dei testamenti (1)

Sezione I
Dei testamenti ordinari

Art. 601.
Forme.

Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il testamento per atto di notaio.

Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto.

Art. 602.
Testamento olografo.

Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.

La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.

Art. 603.
Testamento pubblico.

Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.

Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento.

Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto.

Per il testamento del muto o sordo (1) si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.

(1) A norma della L. 20 febbraio 2006, n. 95, in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine “sordomuto” è stato sostituito con l’espressione “sordo”.

Art. 604.
Testamento segreto.

Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato.

Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell’atto di ricevimento.

Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto.

Art. 605.
Formalità del testamento segreto.

La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione.

Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta così sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Il testatore, se è muto o sordo, (1) deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo è stato scritto da altri.

Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l’atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l’impronta dei sigilli, e l’assistenza dei testimoni a tutte le formalità.

L’atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.

Se il testatore non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l’atto della consegna, si osserva quel che è stabilito circa il testamento per atto pubblico. Tutto ciò deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti.

(1) A norma della L. 20 febbraio 2006, n. 95, in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine “sordomuto” è stato sostituito con l’espressione “sordo”.

Art. 606.
Nullità del testamento per difetto di forma.

Il testamento è nullo quando manca l’autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvere manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell’uno o dell’altro, nel caso di testamento per atto di notaio.

Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. L’azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Art. 607.
Validità del testamento segreto come olografo.

Il testamento segreto, che manca di qualche requisito suo proprio, ha effetto come testamento olografo, qualora di questo abbia i requisiti.

Art. 608.
Ritiro di testamento segreto od olografo.

Il testamento segreto e il testamento olografo che è stato depositato possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano.

A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale è sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio; se il testatore non può sottoscrivere, se ne fa menzione.

Quando il testamento è depositato in un pubblico archivio, il verbale è redatto dall’archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall’archivista medesimo.

Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all’atto di consegna o di deposito.

Sezione II
Dei testamenti speciali

Art. 609.
Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni.

Quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie, perché si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità o d’infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un notaio, [dal pretore o] (1) dal giudice di pace del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni.

Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo riceve; è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa.

(1) Parole abrogate dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 610.
Termine di efficacia.

Il testamento ricevuto nel modo indicato dall’articolo precedente perde la sua efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie.

Se il testatore muore nell’intervallo, il testamento deve essere depositato, appena è possibile, nell’archivio notarile del luogo in cui è stato ricevuto.

Art. 611.
Testamento a bordo di nave.

Durante il viaggio per mare il testamento può essere ricevuto a bordo della nave dal comandante di essa.

Il testamento del comandante può essere ricevuto da colui che lo segue immediatamente in ordine di servizio.

Art. 612.
Forme.

Il testamento indicato dall’articolo precedente è redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.

Il testamento è conservato tra i documenti di bordo ed è annotato sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d’equipaggio.

Art. 613.
Consegna.

Se la nave approda a un porto estero in cui vi sia un’autorità consolare, il comandante è tenuto a consegnare all’autorità medesima uno degli originali del testamento e una copia dell’annotazione fatta sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo di equipaggio.

Al ritorno della nave nella Repubblica (1) i due originali del testamento o quello non depositato durante il viaggio, devono essere consegnati all’autorità marittima locale insieme con la copia della predetta annotazione.

Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in margine all’annotazione sopraindicata.

(1) Testo così modificato a seguito dell’entrata in vigore della Costituzione Italiana.

Art. 614.
Verbale di consegna.

L’autorità marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della difesa o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1) secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l’altro all’archivio notarile del luogo del domicilio o dell’ultima residenza del testatore.

(1) Il Ministero della marina mercantile è stato soppresso, unitamente al Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile, dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, la quale ha istituito, in loro vece, il Ministero dei trasporti e della navigazione, poi modificato in Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dalla L. 14 luglio 2008, n. 121.

Art. 615.
Termine di efficacia.

Il testamento fatto durante il viaggio per mare, nella forma stabilita dagli articoli 611 e seguenti, perde la sua efficacia

tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie.

Art. 616.
Testamento a bordo di aeromobile.

Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli articoli 611 a 615.

Il testamento è ricevuto dal comandante, in presenza di uno o, quando è possibile, di due testimoni.

Le attribuzioni delle autorità marittime a norma degli articoli 613 e 614 spettano alle autorità aeronautiche.

Il testamento è annotato sul giornale di rotta. (1)

(1) Il giornale di rotta è stato denominato giornale di bordo dalla L. 13 maggio 1983, n. 213.

Art. 617.
Testamento dei militari e assimilati.

Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.

Il testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero competente, che ne ordina il deposito nell’archivio notarile del luogo del domicilio o dell’ultima residenza del testatore.

Art. 618.
Casi e termini d’efficacia.

Nella forma speciale stabilita dall’articolo precedente possono testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori della Repubblica (1) o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.

Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove è possibile far testamento nelle forme ordinarie.

(1) Testo così modificato a seguito dell’entrata in vigore della Costituzione Italiana.

Art. 619.
Nullità.

I testamenti previsti in questa sezione sono nulli quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore.

Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma dell’articolo 606.

Sezione III
Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti

Art. 620.
Pubblicazione del testamento olografo.

Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore.

Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario (1) in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione.

Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l’estratto dell’atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente o della sentenza che dichiara la morte presunta.

Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario.

Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione.

Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il tribunale (2) può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l’autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.

(1) Le parole: “pretore del mandamento” sono state sostituite dalle parole: “tribunale del circondario” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
(2) La parola: “pretore” è stata sostituita dalla parola: “tribunale” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

Art. 621.
Pubblicazione del testamento segreto.

Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario (1) in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l’apertura e la pubblicazione.

Si applicano le disposizioni del terzo comma dell’articolo 620.

(1) Le parole: “pretore del mandamento” sono state sostituite dalle parole: “tribunale del circondario” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

Art. 622.
Comunicazione dei testamenti alla pretura. (1)

Il notaio deve trasmettere alla cancelleria del tribunale, (2) nella cui giurisdizione si è aperta la successione, copia in carta libera dei verbali previsti dagli articoli 620 e 621 e del testamento pubblico.

(1) Ai sensi del D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, l’ufficio del pretore è soppresso a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta salva l’attività necessaria per l’esaurimento degli affari pendenti, e le relative competenze sono trasferite al tribunale ordinario.
(2) Le parole: “della pretura” sono state sostituite dalle parole: “del tribunale” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

Art. 623.
Comunicazioni agli eredi e legatari.

Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione, comunica l’esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza.

Capo V
Dell’istituzione di erede e dei legati

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 624.
Violenza, dolo, errore.

La disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando è l’effetto di errore, di violenza, o di dolo.

L’errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, è causa di annullamento della disposizione testamentaria, quando il motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre.

L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell’errore.

Art. 625.
Erronea indicazione dell’erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione.

Se la persona dell’erede o del legatario è stata erroneamente indicata, la disposizione ha effetto, quando dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare.

La disposizione ha effetto anche quando la cosa che forma oggetto della disposizione è stata erroneamente indicata o descritta, ma è certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi.

Art. 626.
Motivo illecito.

Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre.

Art. 627.
Disposizione fiduciaria.

Non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta.

Tuttavia la persona dichiarata nel testamento, se ha spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non può agire per la ripetizione, salvo che sia un incapace.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano al caso in cui l’istituzione o il legato sono impugnati come fatti per interposta persona a favore d’incapaci a ricevere.

Art. 628.
Disposizione a favore di persona incerta.

È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata.

Art. 629.
Disposizioni a favore dell’anima.

Le disposizioni a favore dell’anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine.

Esse si considerano come un onere a carico dell’erede o del legatario, e si applica l’articolo 648.

Il testatore può designare una persona che curi l’esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l’adempimento.

Art. 630.
Disposizioni a favore dei poveri.

Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l’uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, s’intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all’ente comunale di assistenza.

La precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l’uso o il pubblico istituto non può o non vuole accettare l’incarico.

Art. 631.
Disposizioni rimesse all’arbitrio del terzo.

È nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall’arbitrio di un terzo l’indicazione dell’erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota di eredità.

Tuttavia è valida la disposizione a titolo particolare in favore di persona da scegliersi dall’onerato o da un terzo tra più persone determinate dal testatore o appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate, ed è pure valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno tra più enti determinati del pari dal testatore. Se sono indicate più persone in modo alternativo e non è stabilito chi deve fare la scelta, questa si considera lasciata all’onerato.

Se l’onerato o il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta con decreto dal presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, dopo avere assunto le opportune informazioni.

Art. 632.
Determinazione di legato per arbitrio altrui.

È nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell’onerato o di un terzo di determinare l’oggetto o la quantità del legato.

Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore, anche se non ne sia indicato l’oggetto o la quantità.

Sezione II
Delle disposizioni condizionali, a termine e modali

Art. 633.
Condizione sospensiva o risolutiva.

Le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva.

Art. 634.
Condizioni impossibili o illecite.

Nelle disposizioni testamentarie si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto è stabilito dall’articolo 626.

Art. 635.
Condizione di reciprocità.

È nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell’erede o del legatario.

Art. 636.
Divieto di nozze.

È illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori.

Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza.

Art. 637.
Termine.

Si considera non apposto a una disposizione a titolo universale il termine dal quale l’effetto di essa deve cominciare o cessare.

Art. 638.
Condizioni di non fare o di non dare.

Se il testatore ha disposto sotto la condizione che l’erede o il legatario non faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato, la disposizione si considera fatta sotto condizione risolutiva, salvo che dal testamento risulti una contraria volontà del testatore.

Art. 639.
Garanzia in caso di condizione risolutiva.

Se la disposizione testamentaria è sottoposta a condizione risolutiva, l’autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l’opportunità, può imporre all’erede o al legatario di prestare idonea garanzia a favore di coloro ai quali l’eredità o il legato dovrebbe devolversi nel caso che la condizione si avverasse.

Art. 640.
Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine.

Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione sospensiva o dopo un certo tempo, l’onerato può essere costretto a dare idonea garanzia al legatario, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.

La garanzia può essere imposta anche al legatario quando il legato è a termine finale.

Art. 641.
Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia.

Qualora l’erede sia istituito sotto condizione sospensiva, finché questa condizione non si verifica o non è certo che non si può più verificare, è dato all’eredità un amministratore.

Vale la stessa norma anche nel caso in cui l’erede o il legatario non adempie l’obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti.

Art. 642.
Persone a cui spetta l’amministrazione.

L’amministrazione spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione, ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l’erede condizionale vi è il diritto di accrescimento.

Se non è prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l’amministrazione spetta al presunto erede legittimo.

In ogni caso l’autorità giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, può provvedere altrimenti.

Art. 643.
Amministrazione in caso di eredi nascituri.

Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona vivente. A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l’amministratore dell’eredità è una persona diversa.

Se è chiamato un concepito, l’amministrazione spetta al padre e alla madre. (1)

(1) Comma così sostituito dall’art. 84, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 644.
Obblighi e facoltà degli amministratori.

Agli amministratori indicati dai precedenti articoli sono comuni le regole che si riferiscono ai curatori dell’eredità giacente.

Art. 645.
Condizione sospensiva potestativa senza termine.

Se la condizione apposta all’istituzione di erede o al legato è sospensiva potestativa e non è indicato il termine per l’adempimento gli interessati possono adire l’autorità giudiziaria perché fissi questo termine.

Art. 646.
Retroattività della condizione.

L’adempimento della condizione ha effetto retroattivo; ma l’erede o il legatario, nel caso di condizione risolutiva, non è tenuto a restituire i frutti se non dal giorno in cui la condizione si è verificata. L’azione per la restituzione dei frutti si prescrive in cinque anni.

Art. 647.
Onere.

Tanto all’istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un onere.

Se il testatore non ha diversamente disposto, l’autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l’opportunità, può imporre all’erede o al legatario gravato dall’onere una cauzione.

L’onere impossibile o illecito si considera non apposto; rende tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo determinante.

Art. 648.
Adempimento dell’onere.

Per l’adempimento dell’onere può agire qualsiasi interessato.

Nel caso d’inadempimento dell’onere, l’autorità giudiziaria può pronunziare la risoluzione della disposizione testamentaria, se la risoluzione è stata prevista dal testatore, o se l’adempimento dell’onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione.

Sezione III
Dei legati

Art. 649.
Acquisto del legato.

Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare.

Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore.

Il legatario però deve domandare all’onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore.

Art. 650.
Fissazione di un termine per la rinunzia.

Chiunque ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà di rinunziare. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare.

Art. 651.
Legato di cosa dell’onerato o di un terzo.

Il legato di cosa dell’onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all’onerato o al terzo. In questo ultimo caso l’onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario, ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo.

Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua morte, il legato è valido.

Art. 652.
Legato di cosa solo in parte del testatore.

Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato è valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volontà del testatore di legare la cosa per intero, in conformità dell’articolo precedente.

Art. 653.
Legato di cosa genericamente determinata.

È valido il legato di cosa determinata solo nel genere, anche se nessuna del genere ve n’era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte.

Art. 654.
Legato di cosa non esistente nell’asse.

Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte.

Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova.

Art. 655.
Legato di cosa da prendersi da certo luogo.

Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; ha tuttavia effetto per l’intero quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano, in tutto o in parte, perché erano state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite.

Art. 656.
Legato di cosa del legatario.

Il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento era già di proprietà del legatario è nullo, se la cosa si trova in proprietà di lui anche al tempo dell’apertura della successione.

Se al tempo dell’apertura della successione la cosa si trova in proprietà del testatore, il legato è valido, ed è altresì valido se in questo tempo la cosa si trova in proprietà dell’onerato o di un terzo, e dal testamento risulta che essa fu legata in previsione di tale avvenimento.

Art. 657.
Legato di cosa acquistata dal legatario.

Se il legatario, dopo la confezione del testamento, ha acquistato dal testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a lui legata, il legato è senza effetto in conformità dell’articolo 686.

Se dopo la confezione del testamento la cosa legata è stata dal legatario acquistata, a titolo gratuito, dall’onerato o da un terzo, il legato è senza effetto; se l’acquisto ha avuto luogo a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo, qualora ricorrano le circostanze indicate dall’articolo 651.

Art. 658.
Legato di credito o di liberazione da debito.

Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.

L’erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore.

Art. 659.
Legato a favore del creditore.

Se il testatore, senza fare menzione del debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito.

Art. 660.
Legato di alimenti.

Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate dall’articolo 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.

Art. 661.
Prelegato.

Il legato a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l’eredità si considera come legato per l’intero ammontare.

Art. 662.
Onere della prestazione del legato.

Il testatore può porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a carico di uno o più legatari. Quando il testatore non ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi.

Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto.

Art. 663.
Legato imposto a un solo erede.

Se l’obbligo di adempiere il legato è stato particolarmente imposto a uno degli eredi, questi solo è tenuto a soddisfarlo.

Se è stata legata una cosa propria di un coerede, i coeredi sono tenuti a compensarlo del valore di essa con danaro o con beni ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria, quando non consta una contraria volontà del testatore.

Art. 664.
Adempimento del legato di genere.

Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere, la scelta, quando dal testatore non è affidata al legatario o a un terzo, spetta all’onerato. Questi è obbligato a dare cose di qualità non inferiore alla media; ma se nel patrimonio ereditario vi è una sola delle cose appartenenti al genere indicato, l’onerato non ha facoltà né può essere obbligato a prestarne un’altra, salvo espressa disposizione contraria del testatore.

Se la scelta è lasciata dal testatore al legatario o a un terzo, questi devono scegliere una cosa di media qualità; ma se cose del genere indicato si trovano nell’eredità, il legatario può scegliere la migliore.

Se il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta a norma del terzo comma dell’articolo 631.

Art. 665.
Scelta nel legato alternativo.

Nel legato alternativo la scelta spetta all’onerato, a meno che il testatore l’abbia lasciata al legatario o a un terzo.

Art. 666.
Trasmissione all’erede della facoltà di scelta.

Tanto nel legato di genere quanto in quello alternativo, se l’onerato o il legatario a cui compete la scelta non ha potuto farla, la facoltà di scegliere si trasmette al suo erede.

La scelta fatta è irretrattabile.

Art. 667.
Accessioni della cosa legata.

La cosa legata, con tutte le sue pertinenze, deve essere prestata al legatario nello stato in cui si trova al tempo della morte del testatore.

Se è stato legato un fondo, sono comprese nel legato anche le costruzioni fatte nel fondo, sia che esistessero già al tempo della confezione del testamento, sia che non esistessero, salva in ogni caso l’applicabilità del secondo comma dell’articolo 686.

Se il fondo legato è stato accresciuto con acquisti posteriori, questi sono dovuti al legatario, purché siano contigui al fondo e costituiscano con esso una unità economica.

Art. 668.
Adempimento del legato.

Se la cosa legata è gravata da una servitù, da un canone o da altro onere inerente al fondo, ovvero da una rendita fondiaria, il peso ne è sopportato dal legatario.

Se la cosa legata è vincolata per una rendita semplice, un censo o altro debito dell’eredità, o anche di un terzo, l’erede è tenuto al pagamento delle annualità o degli interessi e della somma principale, secondo la natura del debito, qualora il testatore non abbia diversamente disposto.

Art. 669.
Frutti della cosa legata.

Se oggetto del legato è una cosa fruttifera, appartenente al testatore al momento della sua morte, i frutti o gli interessi sono dovuti al legatario da questo momento.

Se la cosa appartiene all’onerato o a un terzo, ovvero se si tratta di cosa determinata per genere o quantità, i frutti o gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato è stata promessa, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.

Art. 670.
Legato di prestazioni periodiche.

Se è stata legata una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, da prestarsi a termini periodici, il primo termine decorre dalla morte del testatore, e il legatario acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta per il termine in corso, ancorché fosse in vita soltanto al principio di esso. Il legato però non può esigersi se non dopo scaduto il termine.

Si può tuttavia esigere all’inizio del termine il legato a titolo di alimenti.

Art. 671.
Legati e oneri a carico del legatario.

Il legatario è tenuto all’adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata.

Art. 672.
Spese per la prestazione del legato.

Le spese per la prestazione del legato sono a carico dell’onerato.

Art. 673.
Perimento della cosa legata. Impossibilità della prestazione.

Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore.

L’obbligazione dell’onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.

Sezione IV
Del diritto di accrescimento

Art. 674.
Accrescimento tra coeredi.

Quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell’universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare la sua parte si accresce agli altri.

Se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l’accrescimento ha luogo a favore degli altri istituiti nella quota medesima.

L’accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà del testatore.

È salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione.

Art. 675.
Accrescimento tra collegatari.

L’accrescimento ha luogo anche tra più legatari ai quali è stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volontà e salvo sempre il diritto di rappresentazione.

Art. 676.
Effetti dell’accrescimento.

L’acquisto per accrescimento ha luogo di diritto.

I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l’accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l’erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.

Art. 677.
Mancanza di accrescimento.

Se non ha luogo l’accrescimento, la porzione dell’erede mancante si devolve agli eredi legittimi, e la porzione del legatario mancante va a profitto dell’onerato.

Gli eredi legittimi e l’onerato subentrano negli obblighi che gravavano sull’erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell’onere.

Art. 678.
Accrescimento nel legato di usufrutto.

Quando a più persone è legato un usufrutto in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l’accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l’usufrutto.

Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà.

Sezione V
Della revocazione delle disposizioni testamentarie

Art. 679.
Revocabilità del testamento.

Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto.

Art. 680.
Revocazione espressa.

La revocazione espressa può farsi soltanto con un nuovo testamento, o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore.

Art. 681.
Revocazione della revocazione.

La revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata sempre con le forme stabilite dall’articolo precedente. In tal caso rivivono le disposizioni revocate.

Art. 682.
Testamento posteriore.

Il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili.

Art. 683.
Testamento posteriore inefficace.

La revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo rimane senza effetto perché l’erede istituito o il legatario è premorto al testatore, o è incapace o indegno, ovvero ha rinunziato all’eredità o al legato.

Art. 684.
Distruzione del testamento olografo.

Il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l’intenzione di revocarlo.

Art. 685.
Effetti del ritiro del testamento segreto.

Il ritiro del testamento segreto, a opera del testatore, dalle mani del notaio o dell’archivista presso cui si trova depositato, non importa revocazione del testamento quando la scheda testamentaria può valere come testamento olografo.

Art. 686.
Alienazione e trasformazione della cosa legata.

L’alienazione che il testatore faccia della cosa legata o di parte di essa, anche mediante vendita con patto di riscatto, revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato, anche quando l’alienazione è annullabile per cause diverse dai vizi del consenso, ovvero la cosa ritorna in proprietà del testatore.

Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in un’altra, in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione.

È ammessa la prova di una diversa volontà del testatore.

Art. 687.
Revocazione per sopravvenienza di figli.

Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l’esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benché postumo, anche adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio. (1)

La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento. (2)

La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.

Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto.

(1) Comma così modificato dall’art. 85, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Comma così sostitutio dall’art. 85, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Capo VI
Delle sostituzioni

Sezione I
Della sostituzione ordinaria

Art. 688.
Casi di sostituzione ordinaria.

Il testatore può sostituire all’erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l’eredità.

Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volontà.

Art. 689.
Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca.

Possono sostituirsi più persone a una sola e una sola a più.

La sostituzione può anche essere reciproca tra i coeredi istituiti. Se essi sono stati istituiti in parti disuguali, la proporzione fra le quote fissate nella prima istituzione si presume ripetuta anche nella sostituzione. Se nella sostituzione insieme con gli istituiti è chiamata un’altra persona, la quota vacante viene divisa in parti uguali tra tutti i sostituiti.

Art. 690.
Obblighi dei sostituiti.

I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, a meno che una diversa volontà sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale.

Art. 691.
Sostituzione ordinaria nei legati.

Le norme stabilite in questa sezione si applicano anche ai legati.

Sezione II
Della sostituzione fedecommissaria

Art. 692.
Sostituzione fedecommissaria.

Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell’interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l’obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell’interdetto medesimo.

La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall’articolo 416 interverrà la pronuncia di interdizione.

Nel caso di pluralità di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell’interdetto.

La sostituzione è priva di effetto nel caso in cui l’interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età del minore abitualmente infermo di mente. E’ anche priva di effetto nel caso di revoca dell’interdizione o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza.

In ogni altro caso la sostituzione è nulla.

Art. 693.
Diritti e obblighi dell’istituito.

L’istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, e può stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli può altresì compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni.

All’istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l’usufruttuario.

[Se l’istituito trascura di osservare i propri obblighi, l’autorità giudiziaria può nominare, anche d’ufficio, un amministratore.] (1)

(1) Comma abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 694.
Alienazione dei beni.

L’autorità giudiziaria può consentire l’alienazione dei beni che formano oggetto della sostituzione in caso di utilità evidente, disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Può anche essere consentita, con le necessarie cautele, la costituzione di ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie.

Art. 695.
Diritti dei creditori personali dell’istituito.

I creditori personali dell’istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione.

Art. 696.
Devoluzione al sostituito.

L’eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell’istituito.

Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell’incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell’incapace.

Art. 697.
Sostituzione fedecommissaria nei legati.

Le norme stabilite in questa sezione sono applicabili anche ai legati.

Art. 698.
Usufrutto successivo.

La disposizione, con la quale è lasciato a più persone successivamente l’usufrutto, una rendita o un’annualità, ha valore soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne.

Art. 699.
Premi di nuzialità, opere di assistenza e simili.

È valida la disposizione testamentaria avente per oggetto l’erogazione periodica, in perpetuo o a tempo, di somme determinate per premi di nuzialità o di natalità, sussidi per l’avviamento a una professione o a un’arte, opere di assistenza o per altri fini di pubblica utilità, a favore di persone da scegliersi entro una determinata categoria o tra i discendenti di determinate famiglie. Tali annualità possono riscattarsi secondo le norme dettate in materia di rendita.

Capo VII
Degli esecutori testamentari

Art. 700.
Facoltà di nomina e di sostituzione.

Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione.

Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario.

Il testatore può autorizzare l’esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell’ufficio.

Art. 701.
Persone capaci di essere nominate.

Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacità di obbligarsi.

Anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario.

Art. 702.
Accettazione e rinunzia alla nomina.

L’accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale (1) nella cui giurisdizione si è aperta la successione, e deve essere annotata nel registro delle successioni.

L’accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine.

L’autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all’esecutore un termine per l’accettazione, decorso il quale l’esecutore si considera rinunziante.

(1) Le parole: “della pretura” sono state sostituite dalle parole: “del tribunale” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

Art. 703.
Funzioni dell’esecutore testamentario.

L’esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto.

A tal fine, salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte.

Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l’autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai superare un altro anno.

L’esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia e può compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando è necessario alienare beni dell’eredità, ne chiede l’autorizzazione all’autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi.

Qualsiasi atto dell’esecutore testamentario non pregiudica il diritto del chiamato a rinunziare all’eredità o ad accettarla col beneficio d’inventario.

Art. 704.
Rappresentanza processuale.

Durante la gestione dell’esecutore testamentario, le azioni relative all’eredità devono essere proposte anche nei confronti dell’esecutore. Questi ha facoltà d’intervenire nei giudizi promossi dall’erede e può esercitare le azioni relative allo esercizio del suo ufficio.

Art. 705.
Apposizione di sigilli e inventario.

L’esecutore testamentario fa apporre i sigilli quando tra i chiamati all’eredità vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche.

Egli in tal caso fa redigere l’inventario dei beni dell’eredità in presenza dei chiamati all’eredità o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati.

Art. 706.
Divisione da compiersi dall’esecutore testamentario.

Il testatore può disporre che l’esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni dell’eredità. In questo caso si osserva il disposto dell’articolo 733.

Prima di procedere alla divisione l’esecutore testamentario deve sentire gli eredi.

Art. 707.
Consegna dei beni all’erede.

L’esecutore testamentario deve consegnare all’erede, che ne fa richiesta, i beni dell’eredità che non sono necessari all’esercizio del suo ufficio.

Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volontà del testatore, o di legati condizionali o a termine, se l’erede dimostra di averli già soddisfatti, od offre idonea garanzia per l’adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli oneri.

Art. 708.
Disaccordo tra più esecutori testamentari.

Se gli esecutori che devono agire congiuntamente non sono d’accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l’autorità giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi.

Art. 709.
Conto della gestione.

L’esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l’anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l’anno.

Egli è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.

Gli esecutori testamentari, quando sono più, rispondono solidalmente per la gestione comune.

Il testatore non può esonerare l’esecutore testamentario dall’obbligo di rendere il conto o dalla responsabilità della gestione.

Art. 710.
Esonero dell’esecutore testamentario.

Su istanza di ogni interessato, l’autorità giudiziaria può esonerare l’esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all’ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.

L’autorità giudiziaria, prima di provvedere, deve sentire l’esecutore e può disporre opportuni accertamenti.

Art. 711.
Retribuzione.

L’ufficio dell’esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell’eredità.

Art. 712.
Spese.

Le spese fatte dall’esecutore testamentario per l’esercizio del suo ufficio sono a carico dell’eredità.