CODICE DEL CONSUMO – PARTE III: IL RAPPORTO DI CONSUMO – TITOLO II – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE (ARTT. 39-43)

CODICE DEL CONSUMO

TITOLO II

ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE

Capo I

Disposizioni generali

Art. 39
Regole nelle attività commerciali

1. Le attività commerciali sono improntate al rispetto dei principi di buona fede, di correttezza e di lealtà, valutati anche alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori.

Capo II

Promozione delle vendite

Sezione I

Credito al consumo

[Art. 40
Credito al consumo (1)

1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) provvede ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, con particolare riguardo alla previsione di indicare il Tasso annuo effettivo globale (TAEG) mediante un esempio tipico].

(1) Articolo abrogato dall’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

 

[Art.41
Tasso annuo effettivo globale e pubblicità (1)

[1. Ai fini di cui all’articolo 40, il CICR, apporta, ai sensi degli articoli 122, comma 2, e 123, comma 2, del testo unico della legge in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni, le necessarie modifiche alla disciplina recata dal decreto del Ministro del tesoro in data 8 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 1992 ]

(1) Articolo abrogato dall’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

 

Art. 42
Inadempimento del fornitore

[1. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito ](1).

(1) Articolo abrogato dall’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

 

Art. 43
Rinvio al testo unico bancario (1)

Per la [restante] disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, nonché agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per l’applicazione delle relative sanzioni.

(1) Comma modificato dall’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.