CODICE DEL CONSUMO – PARTE V: ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA – TITOLO I – LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE (ARTT. 136-138)

Codice del Consumo

PARTE V

ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

TITOLO I

LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE

Art.136
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato: «Consiglio» (1).
2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero dello sviluppo economico, è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell’elenco di cui all’articolo 137 e da un rappresentante designato dalla Conferenza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un suo delegato. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, e dura in carica tre anni (2).
3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresì essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate.
4. È compito del Consiglio:
a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;
c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;
d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;
e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell’accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;
f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell’ambito delle autonomie locali. A tale fine il presidente convoca una volta all’anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell’Unione europea;
h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi all’attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l’Ispettorato della funzione pubblica e l’Ufficio per l’attività normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure.

(1) Comma modificato dall’articolo 1, comma 5, del D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130.
(2) Comma modificato dall’articolo 1, comma 5, del D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130.

ARTICOLO N.137

 Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (1)

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito l’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (2).
2. L’iscrizione nell’elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l’indicazione delle quote versate direttamente all’associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell’associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;
e) svolgimento di un’attività continuativa nei tre anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all’attività dell’associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l’associazione (3) (4).
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.
4. Il Ministero dello sviluppo economico provvede annualmente all’aggiornamento dell’elenco (5).
5. All’elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell’associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 .
6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea l’elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all’articolo 139, comma 2, nonché i relativi aggiornamenti al fine dell’iscrizione nell’elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea (6).

(1) Per l’aggiornamento dell’elenco delle associazioni dei consumatori e utenti, di cui al presente articolo per l’anno 2005 vedi il D.M. 2 dicembre 2005, per l’anno 2006 il D.M. 27 novembre 2006,per l’anno 2007 il D.M. 14 febbraio 2008, per l’anno 2008 il D.M. 5 novembre 2008, per l’anno 2009 il D.M. 21 dicembre 2009, per l’anno 2010 il D.M. 17 dicembre 2010 e, da ultimo, per l’anno 2010, il D.M. 14 dicembre 2011.
(2) Comma modificato dall’articolo 1, comma 5, del D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130. A norma dell’ articolo 2, comma 1, del D.L.gs. 130/2015, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 9 gennaio 2016.
(3) Vedi il D.M. 21 dicembre 2012, n. 260.
(4) Comma modificato dall’articolo 1, comma 5, del D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130. A norma dell’ articolo 2, comma 1, del D.L.gs. 130/2015, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 9 gennaio 2016.
(5) Comma modificato dall’articolo 1, comma 5, del D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130. A norma dell’ articolo 2, comma 1, del D.L.gs. 130/2015, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 9 gennaio 2016.
(6) Comma modificato dall’articolo 1, comma 5, del D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130. A norma dell’ articolo 2, comma 1, del D.L.gs. 130/2015, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 9 gennaio 2016.

 

Art.138

                                                            Agevolazioni e contributi

1. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, in materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria, sono estesi, con le modalità ed i criteri di graduazione definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle attività editoriali delle associazioni iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137.