Codice di Procedura Penale – LIBRO I: SOGGETTI – TITOLO VI: PERSONA OFFESA DAL REATO (ARTT. 90-95)

 

Codice di Procedura Penale

Libro Primo
TITOLO VI: PERSONA OFFESA DAL REATO

 

Art. 90.
Diritti e facoltà della persona offesa dal reato.

1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.

2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale.

2-bis. Quando vi e’ incertezza sulla minore eta’ della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore eta’ e’ presunta, ma soltanto ai fini dell’applicazione delle disposizioni processuali (1)

3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente.

 

(1) Comma inserito dal Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212

 

Art. 90-bis.
Informazioni alla persona offesa
(1)

1. Allapersona offesa, sin dal primo contatto con l’autorita’ procedente,vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni inmerito:
a) alle modalita’ di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;
b) alla facolta’ di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all’articolo 335, commi 1 e 2;
c) alla facolta’ di essere avvisata della richiesta di archiviazione;
d) alla facolta’ di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;
e) alle modalita’ di esercizio del diritto all’interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;
f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;
g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello in cui e’ stato commesso il reato;
h) alle modalita’ di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;
i) alle autorita’ cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;
l) alle modalita’ di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;
m) alla possibilita’ di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;
n) alla possibilita’ che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all’articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;
o) alle facolta’ ad essa spettanti nei procedimenti in cui l’imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui e’ applicabile la causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto;
p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio.

 

(1) Articolo inserito dal Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212

 

Art. 90-ter.
Comunicazioni dell’evasione e della scarcerazione.
(1)

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l’ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed e’ altresi’ data tempestiva notizia, con le stesse modalita’, dell’evasione dell’imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonche’ della volontaria sottrazione dell’internato all’esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all’articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l’autore del reato.

 

(1) Articolo inserito dal Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212

 

Art. 90-quater.
Condizione di particolare vulnerabilita’ (1)

1. Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilita’ della persona offesa e’ desunta, oltre che dall’eta’ e dallo stato di infermita’ o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalita’ e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se e’ riconducibile ad ambiti di criminalita’ organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalita’ di discriminazione, e se la persona offesa e’ affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall’autore del reato.

 

(1) Articolo inserito dal Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212

 

Art. 91.
Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.

1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato.

 

Art. 92.
Consenso della persona offesa.

1. L’esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato è subordinato al consenso della persona offesa.

2. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e può essere prestato a non più di uno degli enti o delle associazioni. E’ inefficace il consenso prestato a più enti o associazioni.

3. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento con le forme previste dal comma 2.

4. La persona offesa che ha revocato il consenso non può prestarlo successivamente né allo stesso né ad altro ente o associazione.

 

Art. 93.
Intervento degli enti o delle associazioni.

1. Per l’esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall’articolo 91 l’ente o l’associazione presenta all’autorità procedente un atto di intervento che contiene a pena di inammissibilità:

a) le indicazioni relative alla denominazione dell’ente o dell’associazione, alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalità di tutela degli interessi lesi, alle generalità del legale rappresentante;

b) l’indicazione del procedimento;

c) il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura;

d) l’esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l’intervento;

e) la sottoscrizione del difensore.

2. Unitamente all’atto di intervento sono presentate la dichiarazione di consenso della persona offesa e la procura al difensore se questa è stata conferita nelle forme previste dall’articolo 100 comma 1.

3. Se è presentato fuori udienza, l’atto di intervento deve essere notificato alle parti e produce effetto dal giorno dell’ultima notificazione.

4. L’intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.

 

Art. 94.
Termine per l’intervento.

1. Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato possono intervenire nel procedimento fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484.

 

Art. 95.
Provvedimenti del giudice.

1. Entro tre giorni dalla notificazione eseguita a norma dell’articolo 93 comma 3, le parti possono opporsi con dichiarazione scritta all’intervento dell’ente o dell’associazione. L’opposizione è notificata al legale rappresentante dell’ente o dell’associazione, il quale può presentare le sue deduzioni nei cinque giorni successivi.

2. Se l’intervento è avvenuto prima dell’esercizio dell’azione penale, sull’opposizione provvede il giudice per le indagini preliminari; se è avvenuto nell’udienza preliminare, l’opposizione è proposta prima dell’apertura della discussione; se è avvenuto in dibattimento, l’opposizione è proposta a norma dell’articolo 491 comma 1.

3. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono stabiliti a pena di decadenza. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza.

4. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per l’esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall’articolo 91, dispone anche di ufficio, con ordinanza, l’esclusione dell’ente o dell’associazione.