Codice di Procedura Penale – Libro X: Esecuzione – TITOLO III: ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI (ARTT. 665-684)

 

Codice di Procedura Penale

Libro Decimo

TITOLO III: ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

Capo I
Giudice dell’esecuzione

Art. 665.
Giudice competente.

1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato.

2. Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello.

3. Quando vi è stato ricorso per cassazione e questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, è competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell’articolo 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando è stato pronunciato l’annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio.

4. Se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari o giudici speciali, è competente in ogni caso il giudice ordinario.

4-bis. Se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l’esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio.

 

Art. 666.
Procedimento di esecuzione.

1. Il giudice dell’esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell’interessato o del difensore.

2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all’interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all’interessato che ne sia privo, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L’avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere depositate memorie in cancelleria. (1) (2) (3)

4. L’udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L’interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.

5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio.

6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione.

7. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, a meno che il giudice che l’ha emessa disponga diversamente.

8. Se l’interessato è infermo di mente, l’avviso previsto dal comma 3 è notificato anche al tutore o al curatore; se l’interessato ne è privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell’interessato.

9. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell’articolo 140 comma 2.

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 19-21 maggio 2014, n. 135 (Gazz. Uff. 28 maggio 2014, n. 23 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente che, su istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell’udienza pubblica.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile – 5 giugno 2015, n. 97 (Gazz. Uff. 10 giugno 2015, n. 23 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente che, su istanza degli interessati, il procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza si svolga nelle forme dell’udienza pubblica.
(3) La Corte Costituzionale con sentenza 15 giugno 2015, n. 109 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l’ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell’esecuzione, nelle forme dell’udienza pubblica.

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Cfr. Tribunale di Sorveglianza di Torino, ordinanza 20 novembre 2007

 

Art. 667.
Dubbio sull’identità fisica della persona detenuta.

1. Se vi è ragione di dubitare dell’identità della persona arrestata per esecuzione di pena o perché evasa mentre scontava una condanna, il giudice dell’esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile alla sua identificazione anche, a mezzo della polizia giudiziaria.

2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui confronti deve compiersi l’esecuzione, ne ordina immediatamente la liberazione. Se l’identità rimane incerta, ordina la sospensione dell’esecuzione, dispone la liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a procedere a ulteriori indagini.

3. Se appare evidente che vi è stato un errore di persona e non è possibile provvedere tempestivamente a norma dei commi 1 e 2, la liberazione può essere ordinata in via provvisoria con decreto motivato dal pubblico ministero del luogo dove l’arrestato si trova. Il provvedimento del pubblico ministero ha effetto fino a quando non provvede il giudice competente, al quale gli atti sono immediatamente trasmessi.

4. Il giudice dell’esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato. Contro l’ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l’interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell’articolo 666. L’opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza. (1)

5. Se la persona detenuta deve essere giudicata per altri reati, l’ordinanza è comunicata all’autorità giudiziaria procedente.

 

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 15 giugno 2015, n. 109 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l’ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell’esecuzione, nelle forme dell’udienza pubblica.

 

Art. 668.
Persona condannata per errore di nome.

1. Se una persona è stata condannata in luogo di un’altra per errore di nome, il giudice dell’esecuzione provvede alla correzione nelle forme previste dall’articolo 130 soltanto se la persona contro cui si doveva procedere è stata citata come imputato anche sotto altro nome per il giudizio; altrimenti si provvede a norma dell’articolo 630 comma 1 lettera c). In ogni caso l’esecuzione contro la persona erroneamente condannata è sospesa.

 

Art. 669.
Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona.

1. Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l’esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre.

2. Quando le pene irrogate sono diverse, l’interessato può indicare la sentenza che deve essere eseguita. Se l’interessato non si avvale di tale facoltà prima della decisione del giudice dell’esecuzione, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

3. Se si tratta di pena pecuniaria e pena detentiva, si esegue la pena pecuniaria. Se si tratta di pene detentive o pecuniarie di specie diversa, si esegue la pena di minore entità, se le pene sono di uguale entità, si esegue rispettivamente l’arresto o l’ammenda. Se si tratta di pena detentiva o pecuniaria e della sanzione sostitutiva della semidetenzione o della libertà controllata, si esegue, in caso di pena detentiva, la sanzione sostitutiva e, in caso di pena pecuniaria, quest’ultima.

4. Quando le pene principali sono uguali, si tiene conto della eventuale applicazione di pene accessorie o di misure di sicurezza e degli altri effetti penali. Quando le condanne sono identiche, si esegue la sentenza divenuta irrevocabile per prima.

5. Se la sentenza revocata era stata in tutto o in parte eseguita, l’esecuzione si considera come conseguente alla sentenza rimasta in vigore.(conlegra.it)

6. Le stesse disposizioni si applicano se si tratta di più decreti penali o di sentenze e di decreti ovvero se il fatto è stato giudicato in concorso formale con altri fatti o quale episodio di un reato continuato, premessa, ove necessaria, la determinazione della pena corrispondente.

7. Se più sentenze di non luogo a procedere o più sentenze di proscioglimento sono state pronunciate nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto, il giudice, se l’interessato entro il termine previsto dal comma 2 non indica la sentenza che deve essere eseguita, ordina l’esecuzione della sentenza più favorevole, revocando le altre.

8. Salvo quanto previsto dagli articoli 69 comma 2 e 345, se si tratta di una sentenza di proscioglimento e di una sentenza di condanna o di un decreto penale, il giudice ordina l’esecuzione della sentenza di proscioglimento revocando la decisione di condanna. Tuttavia, se il proscioglimento è stato pronunciato per estinzione del reato verificatasi successivamente alla data in cui è divenuta irrevocabile la decisione di condanna, si esegue quest’ultima.

9. Se si tratta di una sentenza di non luogo a procedere e di una sentenza pronunciata in giudizio o di un decreto penale, il giudice ordina l’esecuzione della sentenza pronunciata in giudizio o del decreto.

 

Art. 670.
Questioni sul titolo esecutivo.

1. Quando il giudice dell’esecuzione accerta che il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo, valutata anche nel merito l’osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato, lo dichiara con ordinanza e sospende l’esecuzione, disponendo, se occorre, la liberazione dell’interessato e la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita. In tal caso decorre nuovamente il termine per l’impugnazione.

2. Quando è proposta impugnazione od opposizione, il giudice dell’esecuzione, dopo aver provveduto sulla richiesta dell’interessato, trasmette gli atti al giudice di cognizione competente. La decisione del giudice dell’esecuzione non pregiudica quella del giudice dell’impugnazione o dell’opposizione, il quale, se ritiene ammissibile il gravame, sospende con ordinanza l’esecuzione che non sia già stata sospesa.

3. Se l’interessato, nel proporre richiesta perché sia dichiarata la non esecutività del provvedimento, eccepisce che comunque sussistono i presupposti e le condizioni per la restituzione nel termine a norma dell’articolo 175, e la relativa richiesta non è già stata proposta al giudice dell’impugnazione, il giudice dell’esecuzione, se non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento, decide sulla restituzione. In tal caso, la richiesta di restituzione nel termine non può essere riproposta al giudice dell’impugnazione. Si applicano le disposizioni dell’articolo 175 commi 7 e 8.

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Cfr. Cassazione penale, sez. VI, sentenza 15 settembre 2008, n. 35345

 

Art. 671.
Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato.

1. Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Fra gli elementi che incidono sull’applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza.

2. Il giudice dell’esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto.

2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 81, quarto comma, del codice penale.

3. Il giudice dell’esecuzione può concedere altresì la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente.

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Cfr. Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 22 ottobre 2009, n. 40760

 

Art. 672.
Applicazione dell’amnistia e dell’indulto.

1. Per l’applicazione dell’amnistia o dell’indulto il giudice dell’esecuzione procede a norma dell’articolo 667 comma 4.

2. Quando, in conseguenza dell’applicazione dell’amnistia o dell’indulto, occorre applicare o modificare una misura di sicurezza a norma dell’articolo 210 del codice penale, il giudice dell’esecuzione dispone la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza.

3. Il pubblico ministero che cura l’esecuzione della sentenza di condanna può disporre provvisoriamente la liberazione del condannato detenuto ovvero la cessazione delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative, prima che essa sia definitivamente ordinata con il provvedimento che applica l’amnistia o l’indulto.

4. L’amnistia e l’indulto devono essere applicati, qualora il condannato ne faccia richiesta, anche se è terminata l’esecuzione della pena.

5. L’amnistia e l’indulto condizionati hanno per effetto di sospendere l’esecuzione della sentenza o del decreto penale fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto di concessione o, se non fu stabilito termine, fino alla scadenza del quarto mese dal giorno della pubblicazione del decreto. L’amnistia e l’indulto condizionati si applicano definitivamente se, alla scadenza del termine, è dimostrato l’adempimento delle condizioni o degli obblighi ai quali la concessione del beneficio è subordinata.

 

Art. 673.
Revoca della sentenza per abolizione del reato.

1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.

2. Allo stesso modo provvede quando è stata emessa sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità.

 

Art. 674.
Revoca di altri provvedimenti.

1. La revoca della sospensione condizionale della pena, della grazia o dell’amnistia o dell’indulto condizionati e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è disposta dal giudice dell’esecuzione, qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.

1-bis. Il giudice dell’esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l’esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell’articolo 168 del codice penale. (1)

 

(1) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 2, della L. 26 marzo 2001, n. 128

 

Art. 675.
Falsità di documenti.

1. Se la falsità di un atto o di un documento, accertata a norma dell’articolo 537, non è stata dichiarata nel dispositivo della sentenza e non è stata proposta impugnazione per questo capo, ogni interessato può chiedere al giudice dell’esecuzione che la dichiari.

2. La cancellazione totale del documento, disposta dal giudice della cognizione o dell’esecuzione, è eseguita mediante annotazione della sentenza o dell’ordinanza a margine di ciascuna pagina del medesimo e attestazione di tale adempimento nel verbale, con la dichiarazione che il documento non può avere alcun effetto giuridico. Il documento rimane allegato al verbale e una copia di questo è rilasciata in sostituzione del documento stesso a chi lo possedeva o lo aveva in deposito, quando la copia è stata richiesta per un legittimo interesse .

3. Negli altri casi, il testo del documento, quale risulta in seguito alla cancellazione parziale o alla ripristinazione, rinnovazione o riforma, è inserito per intero nel verbale. Se il documento era in deposito pubblico, è restituito al depositario unitamente a una copia autentica del verbale a cui deve rimanere allegato. Se il documento era posseduto da un privato, la cancelleria lo conserva allegato al verbale e ne rilascia copia quando questa è richiesta per un legittimo interesse. Tale copia vale come originale per ogni effetto giuridico.

4. Per l’osservanza dei predetti adempimenti, il giudice o il presidente del collegio dà le disposizioni occorrenti nel relativo verbale.

 

Art. 676.
Altre competenze. (1)

1. Il giudice dell’esecuzione è competente a decidere in ordine all’estinzione del reato dopo la condanna, all’estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate. In questi casi il giudice dell’esecuzione procede a norma dell’articolo 667 comma 4.

2. Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la disposizione dell’articolo 263 comma 3.

3. Quando accerta l’estinzione del reato o della pena, il giudice dell’esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.

 

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 15 giugno 2015, n. 109 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l’ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell’esecuzione, nelle forme dell’udienza pubblica.

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Cfr. Cassazione penale, sez. VI, sentenza 21 dicembre 2007, n. 47527