Codice di Procedura Penale – Libro X: Esecuzione – TITOLO IV: CASELLARIO GIUDIZIALE (ARTT. 685-690)

Il D.P.R. n. 313 del 14 novembre 2002 ha abrogato il TITOLO IV – LIBRO X del codice di procedura penale; la materia è ora regolata dal Testo Unico emanato con lo stesso decreto.

Codice di Procedura Penale

Libro Decimo

TITOLO IV: CASELLARIO GIUDIZIALE

[ARTICOLO 685 
Uffici del casellario giudiziale (1)

1. Presso ciascun tribunale, sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica, l’ufficio del casellario raccoglie e conserva l’estratto dei provvedimenti e le annotazioni di cui è prescritta l’iscrizione, concernenti le persone nate nel circondario.

2. Gli estratti dei provvedimenti e le annotazioni concernenti persone nate all’estero o delle quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, si conservano nell’ufficio del casellario presso il tribunale di Roma.]

 

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 52, D.P.R. 14.11.2002, n. 313 (G.U. 13.02.2003, n. 36, s.o. n. 22), con decorrenza dal quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del medesimo D.P.R.

 

[ARTICOLO 686 
Iscrizioni nel casellario giudiziale (1)

1. Nel casellario giudiziale, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge, si iscrivono per estratto:

a) nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali:

1) le sentenze di condanna e i decreti penali appena divenuti irrevocabili, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali e` ammessa la definizione in via amministrativa o l’oblazione ai sensi dell’articolo 162 del codice penale, sempre che per le stesse non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;

2) i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell’esecuzione non più soggetti a impugnazione che riguardano la pena, le misure di sicurezza, gli effetti penali della condanna, l’applicazione dell’amnistia e la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere [666];

3) i provvedimenti che riguardano l’applicazione di pene accessorie;

4) le sentenze non più soggette a impugnazione che hanno prosciolto l’imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità o disposto una misura di sicurezza o dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell’imputato;

b) nella materia civile:

1) le sentenze passate in giudicato che hanno pronunciato l’interdizione o l’inabilitazione e i provvedimenti che le revocano;

2) le sentenze con le quali l’imprenditore stato è dichiarato fallito;

3) le sentenze di omologazione del concordato fallimentare e quelle che hanno dichiarato la riabilitazione del fallito;

4) i decreti di chiusura del fallimento;

c) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all’espulsione dello straniero;

d) i provvedimenti definitivi che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto od obbligo di soggiorno.

2. Quando sono state riconosciute dall’autorità giudiziaria, sono pure iscritte, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), le sentenze pronunciate da autorità giudiziarie straniere.

3. Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata e dell’avvenuta applicazione di misure alternative alla detenzione ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa; devono inoltre esservi iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione.]

 

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 52, D.P.R. 14.11.2002, n. 313 (G.U. 13.02.2003, n. 36, s.o. n. 22)

 

[ARTICOLO 687
Eliminazione delle iscrizioni (1)

1. Le iscrizioni del casellario sono eliminate appena si ha notizia ufficiale dell’accertata morte della persona alla quale si riferiscono ovvero quando sono trascorsi ottanta anni dalla nascita della persona medesima.

2. Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative:

a) alle sentenze e ai decreti revocati a seguito di revisione o a norma dell’articolo 673;

b) alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o, se trattasi di sentenza di non luogo a procedere, è scaduto il termine per l’impugnazione;

c) alle sentenze o ai decreti di condanna per contravvenzioni per le quali e` stata inflitta la pena dell’ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici previsti dagli articoli 163 e 175 del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena e` stata eseguita ovvero si e` in altro modo estinta.

3. Qualora siano state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal comma 2 decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa e` stata applicata o sostituita con provvedimento successivo alla sentenza, anche la relativa iscrizione e` eliminata.

3-bis. Nella materia civile, sono eliminate le iscrizioni relative:

a) ai provvedimenti indicati dell’articolo 686 comma 1 lettera b) numeri 2) e 4), quando il fallimento è stato revocato con sentenza passata in giudicato;

b) ai provvedimenti indicati nell’articolo 686 comma 1 lettera c) quando sono stati annullati con provvedimento amministrativo o con sentenza passata in giudicato.]

 

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 52, D.P.R. 14.11.2002, n. 313 (G.U. 13.02.2003, n. 36, s.o. n. 22), con decorrenza dal quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del medesimo D.P.R.

 

[ARTICOLO 688
Certificati del casellario giudiziale (1)

1. Ogni organo avente giurisdizione penale ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona. Uguale diritto appartiene a tutte le amministrazioni pubbliche e agli enti incaricati di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per provvedere a un atto delle loro funzioni, in relazione alla persona cui il certificato stesso si riferisce.

2. Il pubblico ministero può richiedere, per ragioni di giustizia penale, il predetto certificato concernente la persona sottoposta alle indagini, l’imputato o il condannato. Il pubblico ministero e il difensore possono altresì chiedere, previa autorizzazione del giudice procedente, il certificato medesimo concernente la persona offesa dal reato o un testimone per i fini indicati nell’articolo 236.

3. Nei certificati spediti per ragioni di elettorato non si fa menzione delle condanne e di altri provvedimenti che non hanno influenza sul diritto elettorale.]

 

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 52, D.P.R. 14.11.2002, n. 313 (G.U. 13.02.2003, n. 36, s.o. n. 22)

 

[ARTICOLO 689
Certificati richiesti dall’interessato (1)

1. La persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto di ottenere i relativi certificati senza motivare la domanda.

2. I certificati rilasciati a norma del comma 1 sono:

a) certificato generale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione:

1) delle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell’articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;

2) delle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e delle condanne per reato estinto a norma dell’articolo 167 comma 1 del codicepenale;

3) delle condanne per reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall’articolo 556 del codice penale;

4) delle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l’amnistia e di quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;

5) delle sentenze previste dall’articolo 445 e delle sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell’imputato nonché dei decreti penali;

6) delle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;

7) dei provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;

8) dei provvedimenti indicati nell’articolo 686 comma 1 lettera b) n. 1, quando l’interdizione o l’inabilitazione è stata revocata;

9) dei provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito è stato riabilitato con sentenza definitiva;

b) certificato penale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione di quelle indicate nella lettera a) n. 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) e di quelle indicate nell’articolo 686 comma 1 lettere b) e c);

c) certificato civile, nel quale sono riportate le iscrizioni indicate nell’articolo 686 comma 1) lettera b) e c) ad eccezione di quelle indicate nei numeri 8) e 9) della lettera a) del presente comma nonche` i provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacita` del
condannato.

3.Quando e` menzionata una condanna, nel certificato è indicata anche l’eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione o l’avvenuta estinzione della pena per una delle cause indicate nell’articolo 686 comma 3.]

 

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 52, D.P.R. 14.11.2002, n. 313 (G.U. 13.02.2003, n. 36, s.o. n. 22), con decorrenza dal quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del medesimo D.P.R.

 

[ARTICOLO 690
Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati (1)

1. Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati decide in composizione monocratica e con le forme stabilite dall’articolo 666, il tribunale del luogo dove ha sede l’ufficio del casellario giudiziale.]

(1) Il presente articolo, prima modificato dall’art. 207, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51, è stato, poi, abrogato dall’art. 52, D.P.R. 14.11.2002, n. 313 (G.U. 13.02.2003, n. 36, s.o. n. 22), con decorrenza dal quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del medesimo D.P.R.