Codice di Procedura Penale – Libro X: Esecuzione – TITOLO V: SPESE (ARTT. 691-695)

 

Codice di Procedura Penale

Libro Decimo

TITOLO V: SPESE

Art. 691.
Anticipazione delle spese.
(1)

(1) Articolo abrogato dall’art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113.

 

Art. 692.
Spese della custodia cautelare.

1. Quando l’imputato è condannato a pena detentiva per il reato per il quale fu sottoposto a custodia cautelare, sono poste a suo carico le spese per il mantenimento durante il periodo di custodia.

2. Se la custodia cautelare supera la durata della pena, sono detratte le spese relative alla maggiore durata.

[3] (1)

 

(1) Comma abrogato dall’art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113.

 

Art. 693.
Provvedimenti in caso d’insolvibilità
.(1)

 

(1) Articolo abrogato dall’art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113.

 

Art. 694.
Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione.

1. Il direttore o vice direttore responsabile di un giornale o periodico deve pubblicare, senza diritto ad anticipazione o a rifusione di spese, non più tardi dei tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine dall’autorità competente per l’esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo giornale.

2. Fuori di questo caso, quando l’inserzione di una sentenza penale in un giornale è ordinata dal giudice, il direttore o vice direttore responsabile del giornale o periodico designato deve eseguirla, a richiesta del pubblico ministero o della persona obbligata o autorizzata a provvedervi.

3. La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per intero può essere eseguita anche in foglio di supplemento dello stesso formato, corpo e carattere della parte principale del giornale o periodico, da unirsi a ciascuna copia di questo e in un unico contesto esattamente riprodotto.

4. Se il direttore o il vice direttore responsabile contravviene alle disposizioni precedenti, è condannato in solido con l’editore e con il proprietario della tipografia al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma fino a euro 1.549.

 

Art. 695.
Questioni sulle spese processuali.
(1)

 

(1) Articolo abrogato dall’art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113.