Codice di Procedura Penale – Libro XI: Rapporti giurisdizionali con autorità straniere – TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI (ART. 696)

 

Codice di Procedura Penale

Libro Undicesimo

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 696.
Prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale.

1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l’esecuzione all’estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all’amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e dalle altre norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale.

2. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme che seguono.