CODICE PENALE – LIBRO PRIMO – TITOLO II – DELLE PENE (ARTT. 17-38)

CODICE PENALE

LIBRO I – DEI REATI IN GENERALE
TITOLO II – Delle pene

 

Art. 17.
Pene principali: specie. (1)

Le pene principali stabilite per i delitti sono:
1) (la morte); (2)
2) l’ergastolo;
3) la reclusione;
4) la multa.
Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:
1) l’arresto;
2) l’ammenda.

(1) La Corte Cost. con sent. 28/4/1994, n.168 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale «nella parte in cui non escludono l’applicazione dell’ergastolo al minore imputabile».
(2) La pena di morte è stata abrogata dall’art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, in base al quale, quando nelle disposizioni del codice penale «è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo». L’art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 dispone che «per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale».

 

Art. 18.
Denominazione e classificazione delle pene principali.

Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende: l’ergastolo, la reclusione e l’arresto.
Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende: la multa e l’ammenda.

Art. 19.
Pene accessorie: specie.

Le pene accessorie per i delitti sono:
1) l’interdizione dai pubblici uffici;
2) l’interdizione da una professione o da un’arte;
3) l’interdizione legale;
4) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
5) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
5-bis) l’estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;
6)la decadenza o la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.
Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
1) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte;
2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.
La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.

Art. 20.
Pene principali e accessorie.

Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa.

Capo II
Delle pene principali, in particolare

Art. 21.
Pena di morte. (1)

(…)

(1) Per i delitti previsti nel codice penale la pena di morte è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo in seguito alle disposizioni del D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224 e del D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21.

Art. 22.
Ergastolo.

La pena dell’ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno.
Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro all’aperto.

Art. 23.
Reclusione.

La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno.
Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all’aperto.

Art. 24.
Multa.

La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50, né superiore a euro 50.000.
Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 50 a euro 25.000.

Art. 25.
Arresto.

La pena dell’arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno.
Il condannato all’arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.

Art. 26.
Ammenda.

La pena dell’ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20 né superiore a euro 10.000.

Art. 27.
Pene pecuniarie fisse e proporzionali.

La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo.

Capo III
Delle pene accessorie in particolare

Art. 28.
Interdizione dai pubblici uffici.

L’interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.
L’interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:
1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;
2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d’incaricato di pubblico servizio;
3) dell’ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;
4) dei gradi e della dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;
5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;
6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;
7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.
L’interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l’interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.
Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque.
La legge determina i casi nei quali l’interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi.

Art. 29.
Casi nei quali alla condanna consegue l’interdizione dai pubblici uffici.

La condanna all’ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l’interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto ovvero di tendenza a delinquere, importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Art. 30.
Interdizione da una professione o da un’arte.

L’interdizione da una professione o da un’arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l’interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell’autorità, e importa la decadenza dal permesso o dall’abilitazione, o licenza anzidetti.
L’interdizione da una professione o da un’arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.

Art. 31.
Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un’arte. Interdizione.

Ogni condanna per delitti commessi con l’abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 dell’articolo 28, ovvero con l’abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria o dal commercio o mestiere.

Art. 32.
Interdizione legale.

Il condannato all’ergastolo è in stato di interdizione legale.
La condanna all’ergastolo importa anche la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d’interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti.
Alla interdizione legale si applicano per ciò che concerne la disponibilità e l’amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi le norme della legge civile sull’interdizione giudiziale.

Art. 32-bis.
Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

L’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l’interdizione, l’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’imprenditore.
Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all’ufficio.

Art. 32-ter.
Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a cinque anni. (1)

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69.

Art. 32-quater.
Casi nei quali alla condanna consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter,317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644, nonché dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni commessi in danno o in vantaggio di un’attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.(1)

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 5, L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1 della medesima L. 68/2015.

 

Art. 32-quinquies.
Casi nei quali alla condanna consegue l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego.

Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 importa altresì l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica. (1)

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 75, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall’art. 1, comma 1, lett. b), L. 27 maggio 2015, n. 69.

 

Art. 33.
Condanna per delitto colposo.

Le disposizioni dell’articolo 29 e del secondo capoverso dell’articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo.
Le disposizioni dell’articolo 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione, o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria.

 

Art. 34.
Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dall’esercizio di essa.
(1)

La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla responsabilità genitoriale. (2)
La condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale importa la sospensione dall’esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta. (2)
La decadenza dalla responsabilità genitoriale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della responsabilità genitoriale di cui al titolo IX del libro I del codice civile. (2)
La sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale importa anche l’incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio, in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile. (2)
Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell’interesse dei minori.

(1) Rubrica così modificata dall’art. 93, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

 

Art. 35.
Sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte.

La sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell’autorità.
La sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte non può avere una durata inferiore a tre mesi né superiore a tre anni. (1)
Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d’arresto.

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), L. 27 maggio 2015, n. 69.

 

Art. 35-bis.
Sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

La sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’imprenditore.
Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all’arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all’ufficio.

 

Art. 36.
Pubblicazione della sentenza penale di condanna.

La sentenza di condanna alla pena di morte o all’ergastolo è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l’ultima residenza.
La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni.
La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d’ufficio e a spese del condannato.
La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti.

 

Art. 37.
Pene accessorie temporanee: durata.

Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.Codice Penale

 

Art. 38.
Condizione giuridica del condannato alla pena di morte.
(1)

Il condannato alla pena di morte è equiparato al condannato all’ergastolo, per quanto riguarda la sua condizione giuridica.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.