Codice Penale – Libro Secondo – TITOLO I – DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO (ARTT. 241-313)

CODICE PENALE

LIBRO SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO I – DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO

Capo I
Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato

Art. 241.
Attentati contro l’integrità, l’indipendenza o l’unità dello Stato.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza o l’unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l’esercizio di funzioni pubbliche.

 

Art. 242.
Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano.

Il cittadino che porta le armi contro lo Stato o presta servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, è punito con l’ergastolo . Se esercita un comando superiore o una funzione direttiva è punito con la morte.
Non è punibile chi, trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo.
Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, è considerato cittadino anche chi ha perduto per qualunque causa la cittadinanza italiana.
Agli effetti della legge penale, sono considerati Stati in guerra contro lo Stato italiano anche gli aggregati politici che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento di belligeranti.

 

Art. 243.
Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano.

Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
Se la guerra segue, si applica la pena di morte (1); se le ostilità si verificano si applica l’ergastolo.

 

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

 

Art. 244.
Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra.

Chiunque, senza l’approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene, è punito con l’ergastolo.
Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini , ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dodici anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni.

 

Art. 245.
Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra.

Chiunque tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per compiere atti diretti a impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se le intelligenze hanno per oggetto una propaganda col mezzo della stampa.

 

Art. 246.
Corruzione del cittadino da parte dello straniero.

Il cittadino che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065.
Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l’utilità.
La pena è aumentata:
1) se il fatto è commesso in tempo di guerra ;
2) se il denaro o l’utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa.

 

Art. 247.
Favoreggiamento bellico.

Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l’intento, con la morte.

 

Art. 248.
Somministrazione al nemico di provvigioni.

Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all’estero.

 

Art. 249.
Partecipazione a prestiti a favore del nemico.

Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all’estero.

 

Art. 250.
Commercio col nemico.

Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell’articolo 248, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a euro 1.032.

 

Art. 251.
Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra.

Chiunque, in tempo di guerra, non adempie in tutto o in parte gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico o con un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, per i bisogni delle forze armate dello Stato o della popolazione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa pari al triplo del valore della cosa o dell’opera che egli avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso non inferiore a euro 1.032.
Se l’inadempimento, totale o parziale, del contratto, è dovuto a colpa, le pene sono ridotte alla metà.
Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorché essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno cagionato l’inadempimento del contratto di fornitura.

 

Art. 252.
Frode in forniture in tempo di guerra.

Chiunque, in tempo di guerra, commette frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell’opera che avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso, non inferiore a euro 2.065.

 

Art. 253.
Distruzione o sabotaggio di opere militari.

Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.
Si applica la pena di morte (1):
1) se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano;
2) se il fatto ha compromesso la preparazione o l’efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

 

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

 

Art. 254.
Agevolazione colposa.

Quando l’esecuzione del delitto preveduto dall’articolo precedente è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso o aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

 

Art. 255.
Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato.

Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.
Si applica la pena di morte (1) se il fatto ha compromesso la preparazione o l’efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

 

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

 

Art. 256.
Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato.

Chiunque si procura notizie che, nell’interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono rimanere segrete nell’interesse politico dello Stato sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per ragioni d’ordine politico, interno o internazionale.
Se si tratta di notizie di cui l’Autorità competente ha vietato la divulgazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.
Si applica la pena di morte (1) se il fatto ha compromesso la preparazione o l’efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

 

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

 

Art. 257.
Spionaggio politico o militare.

Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell’interesse della sicurezza dello Stato, o comunque, nell’interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Si applica la pena di morte (1):
1) se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano;
2) se il fatto ha compromesso la preparazione o l’efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

 

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

 

Art. 258.
Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione.

Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l’autorità competente ha vietato la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
Si applica l’ergastolo se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano.
Si applica la pena di morte (1) se il fatto ha compromesso la preparazione o l’efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

 

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

 

Art. 259.
Agevolazione colposa.

Quando l’esecuzione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 255, 256, 257 e 258 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell’atto o documento o a cognizione della notizia, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Si applica la reclusione da tre a quindici anni se sono state compromesse la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
Le stesse pene si applicano quando l’esecuzione dei delitti suddetti è stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa di chi aveva la custodia o la vigilanza dei luoghi o delle zone di terra, di acqua o di aria, nelle quali è vietato l’accesso nell’interesse militare dello Stato.Codice Penale

Art. 260.
Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:
1) si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, in cui è vietato l’accesso nell’interesse militare dello Stato;
2) è còlto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 256, 257 e 258;
3) è còlto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell’articolo 256.
Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti è commesso in tempo di guerra, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, l’accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica. (1) (www.consulenzalegalegratuita.it)

 

(1) Comma aggiunto dall’art. 7, comma 3-bis, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

 

Art. 261.
Rivelazione di segreti di Stato.

Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell’art. 256 è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o l’efficienza bellica dello Stato, o le operazioni militari, la pena della reclusione non può essere inferiore a dieci anni.
Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la pena dell’ergastolo; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena di morte (1).
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.

 

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

 

Art. 262.
Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione.

Chiunque rivela notizie, delle quali l’Autorità competente ha vietato la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.
Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o l’efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.
Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena di morte (1).
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.

 

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.
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Cfr. Cassazione Penale, sez. I, sentenza 4 giugno 2009, n. 23036

 

Art. 263.
Utilizzazione dei segreti di Stato.

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragioni del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell’interesse della sicurezza dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.
Se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, o se ha compromesso la preparazione o l’efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con la morte (1).

 

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

 

Art. 264.
Infedeltà in affari di Stato.

Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all’estero affari di Stato, si rende infedele al mandato è punito, se dal fatto possa derivare nocumento all’interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni.

 

Art. 265.
Disfattismo politico.

Chiunque in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un’attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
La pena è non inferiore a quindici anni:
1) se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;
2) se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.
La pena è dell’ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenza col nemico.

 

Art. 266.
Istigazione di militari a disobbedire alle leggi.

Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l’apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito, per ciò solo, se il fatto non costituisce un più grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni.
La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso pubblicamente.
Le pene sono aumentate se il fatto è commesso in tempo di guerra.
Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso:
1) col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda;
2) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone;
3) in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata.

 

Art. 267.
Disfattismo economico.

Chiunque, in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.
Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la reclusione non può essere inferiore a dieci anni.
La reclusione è non inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.

 

Art. 268.
Parificazione degli Stati alleati.

Le pene stabilite negli articoli 247 e seguenti si applicano anche quando il delitto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.

 

[Art. 269.
Attività antinazionale del cittadino all’estero.
(1)

Il cittadino, che, fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all’estero, o svolge comunque un’attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni]

 

(1) Articolo abrogato dall’art. 12 della L. 24 febbraio 2006, n. 85.

 

Art. 270.
Associazioni sovversive.

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

 

Art. 270-bis.
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico.
(1)

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.

 

(1) A norma dell’art. 1, comma 3-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.

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Cfr. Cassazione Penale, sez. V, sentenza 22 ottobre 2008, n. 39545, Cassazione Penale, sez. I, sentenza 5 gennaio 2010, n. 49 e Cassazione Penale, sez. I, sentenza 16 febbraio 2010, n. 6357

 

Art. 270-ter.
Assistenza agli associati.
(1)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna
delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuativamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

 

(1) A norma dell’art. 1, comma 3-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.

 

Art. 270-quater.
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale.
(1)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalitàdi terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni. (2)

 

(1) Articolo aggiunto dall’art. 15, DL 27/7/2005 n. 144, convertito, con modificazioni dalla L. 31/7/2005, n. 155.

(2) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

 

Art. 270-quater
Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo
(1)

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

 

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 2, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

Art. 270-quinquies.
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.
(1)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all’articolo 270-sexies. (2)
Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (3)

 

(1) Articolo aggiunto dall’art. 15, DL 27/7/2005 n. 144, convertito, con modificazioni dalla L. 31/7/2005, n. 155.
(2) Comma modificato dall’art. 1, DL 18/2/2015, n. 7.
(3) Comma aggiunto dall’art. 1, DL 18/2/2015, n. 7.

 

Art. 270-sexies.
Condotte con finalità di terrorismo.

1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia.

 

[Art. 271.
Associazioni antinazionali.
(1)

Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano una attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Si applica l’ultimo capoverso dell’articolo precedente.]

 

(1) La Corte costituzionale con sentenza 12 luglio 2001, n. 243 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

 

[Art. 272.
Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale.
(1)

Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per l’instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni.
Alle stesse pene soggiace chi fa apologia dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti]

 

(1) Articolo abrogato dall’art. 12 della L. 24 febbraio 2006, n. 85.

 

[Art. 273.
Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale.
(1)

Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire un milione a quattro milioni.
Se l’autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire due milioni.]

 

(1) La Corte costituzionale con la sentenza 3 luglio 1985, n. 193 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

 

[Art. 274.
Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale.
(1)

Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata conceduta l’autorizzazione del Governo, è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni.
La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l’autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all’estero.]

 

(1) La Corte costituzionale con la sentenza 3 luglio 1985, n. 193 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

 

[Art. 275.
Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico.
(1)

Il cittadino, che, da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, accetta gradi o dignità accademiche, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, pensioni o altre utilità, inerenti ai predetti gradi, dignità, titoli, decorazioni od onorificenze, è punito con la reclusione fino a un anno.]

 

(1) Articolo abrogato dall’art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.

 

Capo II
Dei delitti contro la personalità interna dello Stato

Art. 276.
Attentato contro il presidente della Repubblica.

Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica, è punito con l’ergastolo.

 

Art. 277.
Offesa alla libertà del presidente della Repubblica.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, attenta alla libertà del presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

 

Art. 278.
Offese all’onore o al prestigio del presidente della Repubblica.

Chiunque offende l’onore o il prestigio del presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

[Art. 279.
Lesa prerogativa della irresponsabilità del presidente della Repubblica.
(1)

Chiunque pubblicamente, fa risalire al presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da euro 103 a euro 1.032.]

 

(1) Articolo abrogato dall’art. 12 della L. 24 febbraio 2006, n. 85

 

Art. 280.
Attentato per finalità terroristiche o di eversione.

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.
Se dall’attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.
Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell’esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.
Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l’ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.

 

Art. 280-bis.
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l’uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell’articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.
Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.
Se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità pubblica ovvero un grave danno per l’economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.

 

[Art. 281.
Offesa alla libertà del Capo del Governo. (1)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, attenta alla libertà del Capo del Governo è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.]

 

(1) Articolo abrogato dall’art. 3 del D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288.

 

[Art. 282.
Offesa all’onore del Capo del Governo.
(1)

Chiunque offende l’onore o il prestigio del Capo del Governo è punito con la reclusione da uno a cinque anni.]

 

(1) Articolo abrogato dall’art. 3 del D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288.

 

Art. 283.
Attentato contro la costituzione dello Stato.

Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

 

Art. 284.
Insurrezione armata contro i poteri dello Stato.

Chiunque promuove un’insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l’ergastolo e, se l’insurrezione avviene, con la morte. (1)
Coloro che partecipano all’insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con la morte.
L’insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito.

 

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

 

Art. 285.
Devastazione, saccheggio e strage.

Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con la morte (1).

 

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

 

Art. 286.
Guerra civile.

Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato è punito con l’ergastolo.
Se la guerra civile avviene, il colpevole è punito con la morte (1).

 

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

 

Art. 287.
Usurpazione di potere politico o di comando militare.

Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell’esercitarlo indebitamente è punito con la reclusione da sei a quindici anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.
Se il fatto è commesso in tempo di guerra, il colpevole è punito con l’ergastolo; ed è punito con la morte. (1) se il fatto ha compromesso l’esito delle operazioni militari.

 

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

 

Art. 288.
Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero.

Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni.
La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.

 

Art. 289.
Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica o al Governo l’esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;
2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l’esercizio delle loro funzioni.

 

Art. 289-bis.
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell’ergastolo.
Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell’ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell’ipotesi prevista dal terzo comma.

 

Art. 290.
Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate.

Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale o l’ordine giudiziario, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le forze armate dello Stato o quelle della liberazione.

 

Art. 290-bis.
Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci.

Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289, è parificato al presidente della Repubblica chi ne fa le veci.

 

Art. 291.
Vilipendio alla nazione italiana.

Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

 

Art. 292.
Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato.

Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.
Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni.
Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.

 

[Art. 292-bis.
Circostanza aggravante.
(1)

La pena prevista nei casi indicati dall’articolo 278, dall’art. 290, comma secondo, e dall’art. 292, è aumentata, se il fatto è commesso dal militare in congedo.
Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha cessato di appartenere alle forze armate dello Stato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del codice penale militare di pace.]

 

(1) Articolo abrogato dall’art. 12 della L. 24 febbraio 2006, n. 85.

 

[Art. 293.
Circostanza aggravante.
(1)

Nei casi indicati dai due articoli precedenti, la pena è aumentata se il fatto è commesso dal cittadino in territorio estero.]

 

(1) Articolo abrogato dall’art. 12 della L. 24 febbraio 2006, n. 85.

 

Capo III
Dei delitti contro i diritti politici del cittadino

Art. 294.
Attentati contro i diritti politici del cittadino.

Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l’esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Capo IV
Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti

Art. 295.
Attentato contro i Capi di Stati esteri.

Chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del capo di uno Stato estero è punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto è derivata la morte del Capo dello Stato estero, il colpevole è punito con l’ergastolo, nel caso di attentato alla vita; negli altri casi è punito con l’ergastolo.

 

Art. 296.
Offesa alla libertà dei capi di Stati esteri.

Chiunque nel territorio dello Stato, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, attenta alla libertà del capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

 

[Art. 297.
Offesa all’onore dei capi di Stati esteri.
(1)

Chiunque nel territorio dello Stato offende l’onore o il prestigio del capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da uno a tre anni.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 18 della Legge 25 giugno 1999, n. 205.

 

[Art. 298.
Offese contro i rappresentanti di Stati esteri.
(1)

Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche se i fatti, ivi preveduti, sono commessi contro i rappresentanti di Stati esteri, accreditati presso il Governo della Repubblica, in qualità di capi di missione diplomatica, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni]

 

(1) Articolo abrogato dall’art. 18 della Legge 25 giugno 1999, n. 205.

 

Art. 299.
Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero.

Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l’ammenda da euro 100 a euro 1.000.

 

Art. 300.
Condizioni di reciprocità.

Le disposizioni degli articoli 295, 296, 297 e 299 si applicano solo in quanto la legge straniera garantisca, reciprocamente, al capo dello Stato italiano o alla bandiera italiana parità di tutela penale.
I capi di missione diplomatica sono equiparati ai capi di Stati esteri, a norma dell’articolo 298, soltanto se lo Stato straniero concede parità di tutela penale ai capi di missione diplomatica italiana.
Se la parità della tutela penale non esiste, si applicano le disposizioni dei titoli dodicesimo e tredicesimo; ma la pena è aumentata.

Capo V
Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti

Art. 301.
Concorso di reati.

Quando l’offesa alla vita, all’incolumità, alla libertà o all’onore, indicata negli articoli 276, 277, 278, 280, 281, 282, 295, 296, 297 e 298, è considerata dalla legge come reato anche in base a disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, si applicano le disposizioni che stabiliscono la pena più grave.
Nondimeno, nei casi in cui debbono essere applicate disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, le pene sono aumentate da un terzo alla metà.
Quando l’offesa alla vita, all’incolumità, alla libertà o all’onore è considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato, questo cessa dal costituire un reato complesso, e il colpevole soggiace a pene distinte, secondo le norme sul concorso dei reati, applicandosi, per le dette offese, le disposizioni contenute nei capi precedenti.

 

Art. 302.
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo.

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione, è punito, se l’istigazione non è accolta, ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (1)
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l’istigazione.


(1) Comma modificato dall’art. 2, DL 18/2/2015, n. 7.

 

[Art. 303.
Pubblica istigazione e apologia.
(1)

Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più fra i delitti indicati nell’articolo precedente è punito per il solo fatto dell’istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.
La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l’apologia di uno o più fra i delitti indicati nell’articolo precedente.]

 

(1) Articolo abrogato dall’art. 18 della Legge 25 giugno 1999, n. 205.

 

Art. 304.
Cospirazione politica mediante accordo.

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302, coloro che partecipano all’accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.
Per i promotori la pena è aumentata.
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l’accordo.

Art. 305.
Cospirazione politica mediante associazione.

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.
Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.
I capi dell’associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Le pene sono aumentate se l’associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.

 

Art. 306.
Banda armata: formazione e partecipazione.

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.
Per il solo fatto di partecipare alla banda armata la pena è della reclusione da tre a nove anni.
I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

 

Art. 307.
Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all’associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.
La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuatamente .
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
Agli effetti della legge penale, s’intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

 

Art. 308.
Cospirazione: casi di non punibilità.

Nei casi preveduti dagli articoli 304, 305 e 307 non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui l’accordo è intervenuto o l’associazione è costituita, e anteriormente all’arresto, ovvero al procedimento:
1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell’associazione;
2) non essendo promotori o capi, recedono dall’accordo o dall’associazione.
Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l’esecuzione del delitto per cui l’accordo è intervenuto o l’associazione è stata costituita.

 

Art. 309.
Banda armata: casi di non punibilità.

Nei casi preveduti dagli articoli 306 e 307, non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata, e prima dell’ingiunzione dell’autorità o della forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione:
1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento della banda;
2) non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda stessa, ovvero si arrendono, senza opporre resistenza e consegnando o abbandonando le armi.
Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l’esecuzione del delitto per cui la banda è stata formata.

 

Art. 310.
Tempo di guerra.

Agli effetti della legge penale, nella denominazione di tempo di guerra è compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra, quando questa sia seguita.

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Cfr. Cassazione Penale, sez. II, sentenza 8 settembre 2008, n. 34877

 

Art. 311.
Circostanza diminuente: lieve entità del fatto.

Le pene comminate per i delitti preveduti da questo titolo sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

 

Art. 312.
Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato.

Il giudice ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo.
Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.

 

Art. 313.
Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento.

Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l’autorizzazione del ministro per la giustizia.
Parimenti non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.
Per il delitto preveduto nell’art. 290, quando è commesso contro l’Assemblea costituente ovvero contro le Assemblee legislative o una di queste, non si può procedere senza l’autorizzazione dell’Assemblea, contro la quale il vilipendio è diretto. Negli altri casi non si può procedere senza l’autorizzazione del ministro per la giustizia.
I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298, in relazione agli articoli 296 e 297, e dall’art. 299, sono punibili a richiesta del ministro per la giustizia.