LIBRO SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO IV – DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO
Capo I
Dei delitti contro le confessioni religiose
402.
Vilipendio della religione dello Stato. (1)
(1) La Corte Costituzionale con sentenza 20 novembre 2000, n. 508 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, che così recitava: “Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno.”
Art. 403.
Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone.
Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto.
Art. 404.
Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose.
Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni.
Art. 405.
Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa.
Chiunque impedisce o turba l’esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa (1), le quali si compiano con l’assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.
Art. 406.
Delitti contro i culti ammessi nello Stato. (1)
(1) L’articolo che recitava: “Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato è punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena è diminuita.”è stato abrogato dall’art. 10, L. 24 febbraio 2006, n. 85.
Capo II
Dei delitti contro la pietà dei defunti
Art. 407.
Violazione di sepolcro.
Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un’urna è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Art. 408.
Vilipendio delle tombe.
Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 409.
Turbamento di un funerale o servizio funebre.
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 405, impedisce o turba un funerale o un servizio funebre è punito con la reclusione fino a un anno.
Art. 410.
Vilipendio di cadavere.
Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
Art. 411.
Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere.
Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.
Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall’ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto.
La dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 2.582 a euro 12.911.
Art. 412.
Occultamento di cadavere.
Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione fino a tre anni.
Art. 413.
Uso illegittimo di cadavere.
Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
La pena è aumentata se il fatto è commesso su un cadavere, o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altri mutilato, occultato o sottratto.