Codice Penale – Libro Terzo – DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE – TITOLO II – DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L’ATTIVITÀ SOCIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (731-734)

CODICE PENALE

LIBRO TERZO DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
TITOLO II – DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L’ATTIVITÀ SOCIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 731.
Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori.

Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d’impartirgli o di fargli impartire l’istruzione elementare è punito con l’ammenda fino a euro 30.

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Cfr. Cassazione Penale, sez. III, sentenza 4 settembre 2007, n. 33847 e Cassazione Penale, sez. III, sentenza 16 settembre 2008, n. 35396

 

Art. 732.
Omesso avviamento dei minori al lavoro. (1)

 

(1) Articolo abrogato dall’art.18, Legge 25 giugno 1999, n. 205.

 

Art. 733.
Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale.

Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un’altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda non inferiore a euro 2.065.

Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.

 

Art. 733-bis.
Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3. 000 euro.

 

Art. 734.
Distruzione o deturpamento di bellezze naturali.

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell’autorità, è punito con l’ammenda da euro 1.032 a euro 6.197.