COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO. L. n.3/2012 – R.D. n.267/1942 e successive modifiche

A CHI SI RIVOLGE. PRESUPPOSTI- (art.7 L.3/2012).
Per sovraindebitamento si intende la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
Il debitore in stato di sovraindebitamento puo’ proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’ articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili, preveda scadenze e modalita’ di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalita’ per l’eventuale liquidazione dei beni.

CAUSE DI INAMISSIBILITA’
La proposta non e’ ammissibile quando il debitore, anche consumatore:
a) e’ soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale .

LEGITTIMAZIONE.
Legittimato a presentare il ricorso per l’accordo di sovraindebitamento è:
1. il debitore che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali di cui
all’art. 1 della Legge fallimentare.;
2. l’imprenditore agricolo (art. 7, c. 2-bis);
3. la c.d start up innovativa (art. 31 del D.L. n. 179 del 18.10.2012

Le procedure riguardano i debitori non soggetti al fallimento (piccoli imprenditori, professionisti, artisti privati etc…) quale disciplinato dal R.D. n. 267/42(legge fallimentare).
A norma dell’articolo 1 della legge fallimentare non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, salvo che possano dimostrare il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attivita’ se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attivita’ se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

CONTENUTO DELL’ ACCORDO O DEL PIANO DEL CONSUMATORE.
1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.
2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilita’ dell’accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o piu’ terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l’attuabilita’ .
3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.
4. La proposta di accordo con continuazione dell’attivita’ d’impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione

COME SI SVOLGE.
Il debitore presenta istanza al Presidente del Tribunale per la nomina di un Professionista abilitato, che cura la proposta di accordo o il piano di rientro del debito.

Le procedure sono:
1. l’accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano proposto dal debitore;
2. il piano del consumatore, inteso al medesimo risultato senza necessità di accordo con i creditori.
Sia la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, sia il piano del consumatore, non comportano necessariamente la liquidazione dell’intero patrimonio del debitore.

La procedura intesa all’accordo con i creditori, che si esprimeranno a maggioranza, comporta che il debitore possa essere ammesso a pagare i propri debiti anche in misura non integrale, a determinate condizioni e purché rispetti gli impegni assunti con la proposta di accordo. Analogo scopo ha la procedura di composizione consistente nel piano del consumatore, con la differenza che in questo caso non è necessario l’accordo con i creditori, ma il piano può essere omologato sulla sola base della valutazione del tribunale.
Il debitore deve proporre la ristrutturazione dei propri debiti e la soddisfazione dei creditori in qualsiasi modo, anche con l’eventuale cessione di propri crediti futuri. Occorre che il debitore dia conto di tutta la propria consistenza patrimoniale e che indichi elementi tali da far ritenere che l’accordo o il piano che egli propone sia fattibile (realizzabile). Qualora sia necessario a tal fine l’intervento di terzi che offrano garanzie, occorre acquisire il loro consenso scritto con l’indicazione dei redditi o beni che essi mettono a disposizione.
Dopo il deposito della richiesta ha luogo un procedimento inteso a verificare se sussistono le condizioni per l’omologazione. Il procedimento si differenzia nel caso di proposta di accordo o piano del consumatore.

PROPOSTA DI ACCORDO.
La proposta di accordo e’ depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore. Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza. La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell’organismo di composizione della crisi, all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l’indicazione di eventuali contenziosi pendenti.
Unitamente alla proposta devono essere depositati l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell’attestazione sulla fattibilita’ del piano, nonche’ l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

PIANO DEL CONSUMATORE.
L’unica differenza nella predisposizione del piano del consumatore rispetto alla proposta di accordo da sovraindebitamento sta nella relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi (o del professionista abilitato), che dovrà contenere:
a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai
creditori;
e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.
Questo piano a differenza dell’accordo, non deve essere preventivamente approvato dai creditori.

Nel corso di entrambe le procedure ogni creditore può sollevare contestazioni in ordine alla convenienza dell’accordo o del piano. In tal caso il giudice provvede alla omologazione solo se ritiene che il credito di chi solleva la contestazione possa essere soddisfatto dall’esecuzione dell’accordo o del piano in misura non inferiore a quella che deriverebbe dalla liquidazione dell’intero patrimonio del debitore.
L’organismo di composizione della crisi o il professionista abilitato risolvono eventuali difficolta’ insorte nell’esecuzione dell’accordo o del piano e vigilano sull’esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarita’.
L’accordo o il piano possono essere annullati dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando e’ stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simulate attivita’ inesistenti. Il ricorso per l’annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto.

LIQUIDAZIONE DEI BENI.
In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità puo’ chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.
Alla domanda sono altresi’ allegati l’inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonche’ una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che deve contenere:
a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacita’ del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilita’ del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilita’ della documentazione depositata a corredo della domanda.
4. L’organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne da’ notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante.
5. La domanda di liquidazione e’ inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.
Non sono compresi nella liquidazione:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell’ articolo 545 del codice di procedura civile ;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e cio’ che il debitore guadagna con la sua attivita’, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;
c) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’ articolo 170 del codice civile ;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio.