ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I
La Corte Costituzionale.
Art. 134.
La Corte Costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimita’ costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. (1)
(1) L’ultimo capoverso e’ stato cosi’ modificato con l’art. 2 della legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1. Il testo originario di tale capoverso recitava:
“Sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione”.
Cfr. ora art. 96, nell’attuale formulazione, dopo la modifica apportata con l’art. 1 della legge cost. n. 1 del 1989.
Art. 135. (1)
La Corte costituzionale e’ composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di universita’ in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed e’ rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice. (2)
L’ufficio di giudice della Corte e’ incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. (3)
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilita’ a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalita’ stabilite per la nomina dei giudici ordinari. (4)
(1) Articolo cosi’ sostituito con l’art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, e successivamente modificato, nell’ultimo cpv., dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
V. l’art. 10 della legge cost. 11 marzo 1953, n. 1 (abrogato dalla legge n. 2 del 1967).
Il precedente testo dell’art. 135 recitava:
“La Corte costituzionale e’ composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di universita’ in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.
* La Corte elegge il Presidente fra i suoi componenti.
* I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.
L’ufficio di giudice della Corte e’ incompatibile con quello di membro del Parlamento o d’un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione d’avvocato, e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
* Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all’inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilita’ a senatore.”.
(2) V., altresi’, art. 6 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e art. 7 del regolamento generale della Corte costituzionale.
(3) Cfr. art. 7 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Per l’incompatibilita’ con la carica di consigliere regionale v. art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154.
L’articolo 11 della legge 11 aprile 1990, n. 74 stabilisce per i componenti del Consiglio superiore della Magistratura l’incompatibilita’ con l’ufficio di Giudice costituzionale.
(4) Cfr. regolamento parlamentare 7-28 giugno 1989 e, inoltre, leggi cost. 22 novembre 1967, n. 2, 11 marzo 1953, n. 1, legge 11 marzo 1953, n. 87 e, in ispecie, legge 2 gennaio 1962, n. 20 e Norme integrative per i giudizi di accusa 27 novembre 1962.
Art. 136.
Quando la Corte dichiara l’illegittimita’ costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte e’ pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinche’, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali. (1)
(1) Cfr. art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Art. 137.
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilita’ dei giudizi di legittimita’ costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte. (1)
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. (2)
Contro le decisioni della Corte costituzionale non e’ ammessa alcuna impugnazione.
(1) Cfr. legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e legge cost.11 marzo 1953, n. 1.
(2) Cfr. legge 11 marzo 1953, n. 87.
Sezione II
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.
Art. 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non e’ promulgata, se non e’ approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge e’ stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. (1)
(1) Per la disciplina relativa al referendum previsto in questo articolo, v. Titolo I della legge 25 maggio 1970, n. 352.
Art. 139.
La forma repubblicana non puo’ essere oggetto di revisione costituzionale.