Costituzione Italiana – Parte Seconda – Titolo V – Le regioni, le provincie, i comuni (Artt. 114-133)

PARTE II

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO V

LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI

Art. 114. (1)

La Repubblica e’ costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Citta’ metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma e’ la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (G.U. 24 ottobre 2001, n. 48).
Il testo dell’art. 114 nella formulazione originaria, disponeva: “La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni”.

Art. 115. (1)

[Articolo abrogato dall’articolo 9 della Legge 18 ottobre 2001, n. 3.]

(1) Il testo orginario dell’art. 115 disponeva: “Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.
La legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 e’ stata pubblicata sulla G.U. del 24 ottobre 2001, n. 248.

Art. 116. (1)

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e’ costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge e’ approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. (2)

(1) Articolo cosi’ sostituito con l’art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (G.U. 24 ottobre 2001, n. 248).
Il testo dell’art. 116, nella formulazione anteriore recitava: “Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli- Venezia Giulia e alla Valle d’Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti specialiadottati con leggi costituzionali”.
(2) V. legge cost. 26 febbraio 1948, n. 2 (per lo Statuto siciliano), legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (per lo Statuto della Sardegna), legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (per lo Statuto della Valle d’Aosta), legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5 e d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (per lo Statuto del Trentino-Alto Adige), legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (per lo Statuto del Friuli-Venezia Giulia). V., anche, legge cost. 9 maggio 1986, n. 1, concernente modifica dell’art. 16 dello Statuto della Sardegna (G.U. 15 maggio 1986, n. 111), legge cost. 12 aprile 1989, n. 3, recante modifiche ed integrazioni alla legge cost. 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell’Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali delle regioni a statuto speciale (G.U. 14 aprile 1989, n. 87), nonche’ legge cost. 23 settembre 1993, n. 2, recante modifiche e integrazioni agli statuti speciali per la Valle d’Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige (G.U. 25 settembre 1993, n. 226).

Art. 117. (1)

La potesta’ legislativa e’ esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche’ dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato;

rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici (2); perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull’istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta’ metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;

s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni;

ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione;

ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; (3) coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita’ culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta’ legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potesta’ legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita’ di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potesta’ regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta’ regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta’ metropolitane hanno potesta’ regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita’ degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita’ di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione puo’ concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

(1) Articolo cosi’ modificato dall’art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (G.U. del 24 ottobre 2001, n. 248).
Nel testo originario l’articolo 117 della Costituzione, disponeva:
“La Regione emana per le seguenti materie norme legislative neilimiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato,sempreche’ le norme stesse non siano in contrasto con l’interessenazionale e con quello di altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilita’, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione”.
(2) Parole inserite dall’art. 3, lett. a), L. cost. 20 aprile 2012, n. 1, le cui disposizioni si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.
(3) Le parole: “armonizzazione dei bilanci pubblici e” sono state soppresse dall’art. 3, lett. b), L. cost. 20 aprile 2012, n. 1, le cui disposizioni si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.

Art. 118 (1).

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Citta’ metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta’, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Citta’ metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Citta’ metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivita’ di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta’.

(1) Articolo cosi’ modificato con l’art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (G.U. 24 ottobre 2001, n. 248).
Il testo originario dell’art. 118 disponeva:
“Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materieelencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesseesclusivamente locale, che possono essere attribuite dalla leggidella Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato puo’ con legge delegare alla Regione l’esercizio di altre funzioni amministrative. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrativedelegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, ovalendosi dei loro uffici”.

Art. 119. (1)

I Comuni, le Province, le Citta’ metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea (2).

I Comuni, le Province, le Citta’ metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita’ fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta’ metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta’ sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Citta’ metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Citta’ metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio (3). E’ esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

(1) Articolo cosi’ modificato con l’art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (G.U. 24 ottobre 2001, n. 248).
Il testo originario dell’art. 118 disponeva:
“Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalita’ stabilite con legge della Repubblica”.
(2) Parole aggiunte dall’art. 4, lett. a), L. cost. 20 aprile 2012, n. 1, le cui disposizioni si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.
(3) Parole aggiunte dall’art. 4, lett. b), L. cost. 20 aprile 2012, n. 1, le cui disposizioni si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.

Art. 120. (1)

La Regione non puo’ istituire dazi di importazione o sportazione o transito tra le Regioni, ne’ adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, ne’ limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo puo’ sostituirsi a organi delle Regioni, delle Citta’ metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumita’ e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unita’ giuridica o dell’unita’ economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, rescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarieta’ e del rincipio di leale collaborazione.

(1) Articolo cosi’ modificato dall’art. 6 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (G.U. del 24 ottobre 2001, n. 248).
Nel testo originario l’articolo 120 della Costituzione, disponeva:
“La Regione non puo’ istituire dazi d’importazione o esportazione o transito fra le Regioni.
Non puo’ adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.
Non puo’ limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro”.

Art. 121. (1)

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potesta’ legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Puo’ fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale e’ l’organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne e’ responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

(1) Articolo cosi’ modificato, nel secondo e quarto comma, con legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (G.U. 22 dicembre 1999, n. 299).
Il precedente testo recitava, al secondo e al quarto comma:
“Il Consiglio regionale esercita le potesta’ legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Puo’ fare proposte di legge alle Camere”.
“Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione;
promulga le leggi e i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale”.

Art. 122. (1)

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilita’ e di incompatibilita’ del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonche’ dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno puo’ appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, e’ eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

(1) Articolo cosi’ sostituito con l’art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (G.U. 22 dicembre 1999, n. 299).
All’art. 5, recante “disposizioni transitorie”, la stessa legge costituzionale ha cosi’ disposto:
“1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell’art. 122 della Costituzione, come sostituito dall’art. 2 della presente legge costituzionale, l’elezione del Presidente della Giunta regionale e’ contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalita’ previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. E’ proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. E’ eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L’Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine l’ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell’ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell’articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell’articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede cirscoscrizionale, l’Ufficio centrale regionale procede all’attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:
a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e puo’ successivamente revocarli;
b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all’indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente”.
Nella formulazione originaria, l’art. 122 cosi’ recitava:
“Il sistema d’elezione, il numero e i casi di ineleggibilita’ e di incompatibilita’ dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.
Nessuno puo’ appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti”.

Art. 123. (1)

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.

Lo statuto regolal’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto e’ approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non e’ richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica puo’ promuovere la questione di legittimita’ costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto e’ sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto al referendum non e’ promulgato se non e’ approvato dalla maggiornaza dei voti validi. (1)

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali. (2)

(1) Articolo cosi’ sostituito con l’art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (G.U. 22 dicembre 1999, n. 299).
Nella precedente formulazione, l’art. 123 recitava:
“Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all’organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto e’ deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed e’ approvato con legge della Repubblica”.
Ai sensi dello steeso articolo, secondo comma, gli statuti regionali sono stati approvati con leggi della Repubblica del 22 maggio 1971 (nn. 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350), del 22 luglio 1971 (n. 480) e del 28 luglio 1971 (n. 519) (pubblicate in G.U.
14 giugno 1971, n. 148, suppl.; 28 luglio 1971, n. 190, suppl.; 3 agosto 1971, n. 195) e, successivamente modificati, con leggi 9 novembre 1990, n. 336 (G.U. 21 novembre 1990, n. 272, suppl. ord.), 31 maggio 1991, n. 180 (G.U. 18 giugno 1991, n. 141), 23 gennaio 1992, n. 44 (G.U.
1 febbraio 1992, n. 26, suppl. ord.).
(2) Comma introdotto dall’art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (G.U. 24 ottobre 2001, n. 248)

Art. 124. (1)

[Articolo abrogato dall’articolo 9 della Legge 18 ottobre 2001, n. 3.]

(1) Il testo originario dall’art. 124 della Costituzione disponeva: “Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione,sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.
La legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 e’ stata pubblicata sulla G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001.

Art. 125. (1)

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

(1) L’articolo 9 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001) ha abrogato il primo comma del presente articolo che, nella sua formulazione originaria, disponeva: “Il controllo di legittimita’ sugli atti amministrativi della Regione e’ esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge puo’ in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame
della deliberazione da parte del Consiglio regionale.

Art. 126. (1)

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresi’ essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale.
Il decreto e’ adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale puo’ esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non puo’ essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonche’ la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggiornaza dei componenti il Consiglio.

(1) Articolo cosi’ sostituito con l’art. 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (G.U. 22 dicembre 1999, n. 299).
Nella formulazione originale, l’art. 126 cosi’ recitava:
“Il Consiglio regionale puo’ essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all’invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Puo’ essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilita’ di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Puo’ essere altresi’ sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento e’ disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Col decreto di scioglimento e’ nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all’ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio”.

Art. 127. (1)

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, puo’ promuovere la questione di legittimita’ costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, puo’ promuovere la questione di legittimita’ costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge.

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (G.U. 24 ottobre 2001, n. 248).
Il testo originario dell’art. 127 disponeva:
“Ogni legge approvata dal Consiglio regionale e’ comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge e’ promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge e’ dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l’entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l’apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica puo’, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimita’ davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza”.

Art. 128. (1)

[Articolo abrogato dall’articolo 9 della Legge 18 ottobre 2001, n. 3.]

(1) Il testo orginario dell’art. 115 disponeva: “Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell’ambito de iprincipi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni”.
La legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 e’ stata pubblicata sulla G.U. del 24 ottobre 2001, n. 248.

Art. 129. (1)

[Articolo abrogato dall’articolo 9 della Legge 18 ottobre 2001, n. 3.]

(1) Il testo orginario dell’art. 115 disponeva:
“Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale. Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise incircondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento”.
La legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 e’ stata pubblicata sulla G.U. del 24 ottobre 2001, n. 248.

Art. 130. (1)

[Articolo abrogato dall’articolo 9 della Legge 18 ottobre 2001, n. 3.]

(1) Il testo orginario dell’art. 115 disponeva:
“Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimita’ sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali.
In casi determinati dalla legge puo’ essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione”.
La legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 e’ stata pubblicata sulla G.U. del 24 ottobre 2001, n. 248.

Art. 131. (1)

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;
Valle d’Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

(1) Cosi’ modificato con l’art. 1 della legge cost. 27 dicembre 1963, n. 3, che ha istituito la Regione “Molise”.
Cfr. art. 57 e XI delle disposizioni transitorie e finali.
Nella formulazione originaria, l’art. 131 sotto la dizione “Abruzzi e Molise” individuava un’unica regione.

Art. 132.

Si puo’ con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. (1)

Si puo’, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra. (2)

(1) Comma cosi’ modificato dall’art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(G.U. n. 24 ottobre 2001, n. 248).
(2) Per la disciplina dei referendum previsti in questo articolo, v. Titolo III della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Art. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, puo’ con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.