D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 202.

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista  la  direttiva  2014/42/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla  confisca
dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea; 
  Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013  secondo
semestre e, in particolare, l'allegato B; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea,  e  successive
modifiche; 
  Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
approvazione del testo definitivo del codice penale; 
  Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante  approvazione
del testo del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, recante testo unico delle leggi in materia di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza; 
  Visto il decreto-legge 8  giugno  1992,  n.  306,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,  recante  modifiche
urgenti al nuovo  codice  di  procedura  penale  e  provvedimenti  di
contrasto alla criminalita' mafiosa; 
  Vista  la  legge  16  marzo  2006,  n.  146,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione e dei  Protocolli  delle  Nazioni  Unite
contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea
generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante
attuazione della  direttiva  2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 ottobre 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con il  Ministro  degli  affari
esteri  e   della   cooperazione   internazionale   e   il   Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto   attua   nell'ordinamento   interno   le
disposizioni della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla  confisca
dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea. 
Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              Il testo dell'articolo 14 della legge 23  agosto  1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              La direttiva 2014/42/UE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei beni
          strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 29 aprile 2014, n. L 127. 
              L'allegato B della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Delega
          al Governo per il recepimento  delle  direttive  europee  e
          l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -  Legge  di
          delegazione europea 2013 -  secondo  semestre),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre  2014,  n.  251,  cosi'
          recita: 
              «Allegato B 
              (Articolo 1, commi 1 e 3) 
              2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio  delle
          attivita'   di   assicurazione   e    di    riassicurazione
          (solvibilita' II) (rifusione) (termine di  recepimento:  31
          marzo 2015); 
              2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          10 marzo 2010, relativa  al  coordinamento  di  determinate
          disposizioni legislative,  regolamentari  e  amministrative
          degli Stati membri concernenti la fornitura di  servizi  di
          media  audiovisivi  (direttiva   sui   servizi   di   media
          audiovisivi) (versione codificata); 
              2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 novembre 2012, che  modifica  la  direttiva  2008/106/CE
          concernente i requisiti minimi di formazione per  la  gente
          di  mare  (termine  di  recepimento:  4  luglio  2014;  per
          l'articolo 1, punto 5, termine di  recepimento:  4  gennaio
          2015); 
              2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21  maggio  2013,  sulla  risoluzione   alternativa   delle
          controversie dei consumatori, che modifica  il  regolamento
          (CE) n. 2006/2004  e  la  direttiva  2009/22/CE  (Direttiva
          sull'ADR per i  consumatori)  (termine  di  recepimento:  9
          luglio 2015); 
              2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 maggio  2013,  che  modifica  la  direttiva  2003/41/CE,
          relativa alle attivita'  e  alla  supervisione  degli  enti
          pensionistici  aziendali  o  professionali,  la   direttiva
          2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni
          legislative, regolamentari e amministrative in  materia  di
          taluni  organismi  d'investimento  collettivo   in   valori
          mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE,  sui  gestori
          di fondi di investimento alternativi, per  quanto  riguarda
          l'eccessivo affidamento ai rating del credito  (termine  di
          recepimento: 21 dicembre 2014); 
              2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12  giugno   2013,   concernente   l'armonizzazione   delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione   sul   mercato   di   articoli    pirotecnici
          (rifusione) (per gli articoli 3, punti 7, 12, 13, e da 15 a
          22; 4, paragrafo 1; 5; 7, paragrafo 4; 8, paragrafi da 2  a
          9; 9; 10, paragrafo 2; 11, paragrafi 1 e 3; da 12 a 16;  da
          18 a 29; da 31 a 35; 37; 38, paragrafi 1 e 2; da 39  a  42;
          45; 46  e  per  gli  allegati  I,  II  e  III,  termine  di
          recepimento: 30 giugno 2015; per il punto  4  dell'allegato
          I, termine di recepimento: 3 ottobre 2013; per le  restanti
          disposizioni: senza termine di recepimento); 
              2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12 giugno 2013, sulla sicurezza delle  operazioni  in  mare
          nel settore degli idrocarburi e che modifica  la  direttiva
          2004/35/CE (termine di recepimento: 19 luglio 2015); 
              2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12 giugno 2013, che modifica  la  direttiva  92/65/CEE  del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme  sanitarie  che
          disciplinano gli scambi e le  importazioni  nell'Unione  di
          cani, gatti e furetti (termine di recepimento: 28  dicembre
          2014); 
              2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26 giugno  2013,  recante  procedure  comuni  ai  fini  del
          riconoscimento e della revoca dello  status  di  protezione
          internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 30, 31,
          paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, da 32 a 46, 49 e 50  e  allegato
          I, termine di recepimento: 20 luglio 2015;  per  l'articolo
          31, paragrafi 3, 4 e 5, termine di recepimento:  20  luglio
          2018;  per  le  restanti  disposizioni:  senza  termine  di
          recepimento); 
              2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza  dei
          richiedenti protezione internazionale (rifusione) (per  gli
          articoli da 1 a 12, da 14 a 28,  30  e  per  l'allegato  I,
          termine di recepimento: 20 luglio  2015;  per  le  restanti
          disposizioni: senza termine di recepimento); 
              2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci
          consolidati e alle relative relazioni di  talune  tipologie
          di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del
          Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  abrogazione  delle
          direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (termine di
          recepimento: 20 luglio 2015); 
              2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26  giugno  2013,  sull'accesso  all'attivita'  degli  enti
          creditizi  e  sulla  vigilanza   prudenziale   sugli   enti
          creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica  la
          direttiva 2002/87/CE e abroga  le  direttive  2006/48/CE  e
          2006/49/CE (termine di recepimento: 31 dicembre 2013); 
              2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12  agosto   2013,   recante   modifica   della   direttiva
          2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello  Stato  di
          approdo (termine di recepimento: 21 novembre 2014); 
              2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12 agosto 2013, che  modifica  le  direttive  2000/60/CE  e
          2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel
          settore della politica delle acque (termine di recepimento:
          14 settembre 2015); 
              2013/42/UE del  Consiglio,  del  22  luglio  2013,  che
          modifica  la  direttiva  2006/112/CE  relativa  al  sistema
          comune d'imposta sul valore aggiunto, per  quanto  riguarda
          un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia
          di IVA (senza termine di recepimento); 
              2013/43/UE del  Consiglio,  del  22  luglio  2013,  che
          modifica  la  direttiva  2006/112/CE  relativa  al  sistema
          comune  d'imposta  sul   valore   aggiunto   con   riguardo
          all'applicazione facoltativa e  temporanea  del  meccanismo
          dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni
          e alla prestazione di  determinati  servizi  a  rischio  di
          frodi (senza termine di recepimento); 
              2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei
          beni  strumentali  e  dei  proventi  da  reato  nell'Unione
          europea (termine di recepimento: 4 ottobre 2016).». 
              La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e delle politiche dell'Unione  europea)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. 
              Il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (Approvazione
          del testo definitivo del Codice penale) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n. 251, Suppl. Straord. 
              Il regio decreto 16 marzo 1942,  n.  262  (Approvazione
          del testo del codice civile) e' pubblicato nella Gazz. Uff.
          4 aprile 1942, n. 79, ediz. straord. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n.  309  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
          disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze   psicotrope,
          prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi  stati  di
          tossicodipendenza) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          31 ottobre 1990, n. 255, S.O. 
              Il decreto - legge 8 giugno  1992,  n.  306  (Modifiche
          urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti
          di contrasto alla criminalita' mafiosa) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1992, n. 133. 
              La legge 7 agosto 1992, n. 356  (Conversione  in  legge
          con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
          recante modifiche urgenti  al  nuovo  codice  di  procedura
          penale  e  provvedimenti  di  contrasto  alla  criminalita'
          mafiosa) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  7  agosto
          1992, S.G n. 185. 
              La legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed  esecuzione
          della Convenzione e  dei  Protocolli  delle  Nazioni  Unite
          contro  il  crimine  organizzato  transnazionale,  adottati
          dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio
          2001) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  11  aprile
          2006, n. 85, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.   231
          (Attuazione  della  direttiva  2005/60/CE  concernente   la
          prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo
          di riciclaggio dei proventi di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              Per i riferimenti normativi della direttiva  2014/42/UE
          si veda nelle note alle premesse.
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista  la  direttiva  2014/42/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla  confisca
dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea; 
  Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013  secondo
semestre e, in particolare, l'allegato B; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea,  e  successive
modifiche; 
  Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
approvazione del testo definitivo del codice penale; 
  Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante  approvazione
del testo del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, recante testo unico delle leggi in materia di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza; 
  Visto il decreto-legge 8  giugno  1992,  n.  306,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,  recante  modifiche
urgenti al nuovo  codice  di  procedura  penale  e  provvedimenti  di
contrasto alla criminalita' mafiosa; 
  Vista  la  legge  16  marzo  2006,  n.  146,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione e dei  Protocolli  delle  Nazioni  Unite
contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea
generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante
attuazione della  direttiva  2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 ottobre 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con il  Ministro  degli  affari
esteri  e   della   cooperazione   internazionale   e   il   Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto   attua   nell'ordinamento   interno   le
disposizioni della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla  confisca
dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea. 
Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              Il testo dell'articolo 14 della legge 23  agosto  1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              La direttiva 2014/42/UE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei beni
          strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 29 aprile 2014, n. L 127. 
              L'allegato B della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Delega
          al Governo per il recepimento  delle  direttive  europee  e
          l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -  Legge  di
          delegazione europea 2013 -  secondo  semestre),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre  2014,  n.  251,  cosi'
          recita: 
              «Allegato B 
              (Articolo 1, commi 1 e 3) 
              2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio  delle
          attivita'   di   assicurazione   e    di    riassicurazione
          (solvibilita' II) (rifusione) (termine di  recepimento:  31
          marzo 2015); 
              2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          10 marzo 2010, relativa  al  coordinamento  di  determinate
          disposizioni legislative,  regolamentari  e  amministrative
          degli Stati membri concernenti la fornitura di  servizi  di
          media  audiovisivi  (direttiva   sui   servizi   di   media
          audiovisivi) (versione codificata); 
              2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 novembre 2012, che  modifica  la  direttiva  2008/106/CE
          concernente i requisiti minimi di formazione per  la  gente
          di  mare  (termine  di  recepimento:  4  luglio  2014;  per
          l'articolo 1, punto 5, termine di  recepimento:  4  gennaio
          2015); 
              2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21  maggio  2013,  sulla  risoluzione   alternativa   delle
          controversie dei consumatori, che modifica  il  regolamento
          (CE) n. 2006/2004  e  la  direttiva  2009/22/CE  (Direttiva
          sull'ADR per i  consumatori)  (termine  di  recepimento:  9
          luglio 2015); 
              2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 maggio  2013,  che  modifica  la  direttiva  2003/41/CE,
          relativa alle attivita'  e  alla  supervisione  degli  enti
          pensionistici  aziendali  o  professionali,  la   direttiva
          2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni
          legislative, regolamentari e amministrative in  materia  di
          taluni  organismi  d'investimento  collettivo   in   valori
          mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE,  sui  gestori
          di fondi di investimento alternativi, per  quanto  riguarda
          l'eccessivo affidamento ai rating del credito  (termine  di
          recepimento: 21 dicembre 2014); 
              2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12  giugno   2013,   concernente   l'armonizzazione   delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione   sul   mercato   di   articoli    pirotecnici
          (rifusione) (per gli articoli 3, punti 7, 12, 13, e da 15 a
          22; 4, paragrafo 1; 5; 7, paragrafo 4; 8, paragrafi da 2  a
          9; 9; 10, paragrafo 2; 11, paragrafi 1 e 3; da 12 a 16;  da
          18 a 29; da 31 a 35; 37; 38, paragrafi 1 e 2; da 39  a  42;
          45; 46  e  per  gli  allegati  I,  II  e  III,  termine  di
          recepimento: 30 giugno 2015; per il punto  4  dell'allegato
          I, termine di recepimento: 3 ottobre 2013; per le  restanti
          disposizioni: senza termine di recepimento); 
              2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12 giugno 2013, sulla sicurezza delle  operazioni  in  mare
          nel settore degli idrocarburi e che modifica  la  direttiva
          2004/35/CE (termine di recepimento: 19 luglio 2015); 
              2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12 giugno 2013, che modifica  la  direttiva  92/65/CEE  del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme  sanitarie  che
          disciplinano gli scambi e le  importazioni  nell'Unione  di
          cani, gatti e furetti (termine di recepimento: 28  dicembre
          2014); 
              2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26 giugno  2013,  recante  procedure  comuni  ai  fini  del
          riconoscimento e della revoca dello  status  di  protezione
          internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 30, 31,
          paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, da 32 a 46, 49 e 50  e  allegato
          I, termine di recepimento: 20 luglio 2015;  per  l'articolo
          31, paragrafi 3, 4 e 5, termine di recepimento:  20  luglio
          2018;  per  le  restanti  disposizioni:  senza  termine  di
          recepimento); 
              2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza  dei
          richiedenti protezione internazionale (rifusione) (per  gli
          articoli da 1 a 12, da 14 a 28,  30  e  per  l'allegato  I,
          termine di recepimento: 20 luglio  2015;  per  le  restanti
          disposizioni: senza termine di recepimento); 
              2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci
          consolidati e alle relative relazioni di  talune  tipologie
          di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del
          Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  abrogazione  delle
          direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (termine di
          recepimento: 20 luglio 2015); 
              2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26  giugno  2013,  sull'accesso  all'attivita'  degli  enti
          creditizi  e  sulla  vigilanza   prudenziale   sugli   enti
          creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica  la
          direttiva 2002/87/CE e abroga  le  direttive  2006/48/CE  e
          2006/49/CE (termine di recepimento: 31 dicembre 2013); 
              2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12  agosto   2013,   recante   modifica   della   direttiva
          2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello  Stato  di
          approdo (termine di recepimento: 21 novembre 2014); 
              2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12 agosto 2013, che  modifica  le  direttive  2000/60/CE  e
          2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel
          settore della politica delle acque (termine di recepimento:
          14 settembre 2015); 
              2013/42/UE del  Consiglio,  del  22  luglio  2013,  che
          modifica  la  direttiva  2006/112/CE  relativa  al  sistema
          comune d'imposta sul valore aggiunto, per  quanto  riguarda
          un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia
          di IVA (senza termine di recepimento); 
              2013/43/UE del  Consiglio,  del  22  luglio  2013,  che
          modifica  la  direttiva  2006/112/CE  relativa  al  sistema
          comune  d'imposta  sul   valore   aggiunto   con   riguardo
          all'applicazione facoltativa e  temporanea  del  meccanismo
          dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni
          e alla prestazione di  determinati  servizi  a  rischio  di
          frodi (senza termine di recepimento); 
              2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei
          beni  strumentali  e  dei  proventi  da  reato  nell'Unione
          europea (termine di recepimento: 4 ottobre 2016).». 
              La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e delle politiche dell'Unione  europea)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. 
              Il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (Approvazione
          del testo definitivo del Codice penale) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n. 251, Suppl. Straord. 
              Il regio decreto 16 marzo 1942,  n.  262  (Approvazione
          del testo del codice civile) e' pubblicato nella Gazz. Uff.
          4 aprile 1942, n. 79, ediz. straord. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n.  309  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
          disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze   psicotrope,
          prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi  stati  di
          tossicodipendenza) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          31 ottobre 1990, n. 255, S.O. 
              Il decreto - legge 8 giugno  1992,  n.  306  (Modifiche
          urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti
          di contrasto alla criminalita' mafiosa) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1992, n. 133. 
              La legge 7 agosto 1992, n. 356  (Conversione  in  legge
          con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
          recante modifiche urgenti  al  nuovo  codice  di  procedura
          penale  e  provvedimenti  di  contrasto  alla  criminalita'
          mafiosa) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  7  agosto
          1992, S.G n. 185. 
              La legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed  esecuzione
          della Convenzione e  dei  Protocolli  delle  Nazioni  Unite
          contro  il  crimine  organizzato  transnazionale,  adottati
          dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio
          2001) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  11  aprile
          2006, n. 85, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.   231
          (Attuazione  della  direttiva  2005/60/CE  concernente   la
          prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo
          di riciclaggio dei proventi di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              Per i riferimenti normativi della direttiva  2014/42/UE
          si veda nelle note alle premesse.
   Art. 3 
 
                     Modifiche al codice civile 
 
  1. All'articolo 2635 del codice civile, approvato con regio decreto
16 marzo 1942, n. 262, e' aggiunto in fine il seguente comma: 
    «Fermo  quanto  previsto  dall'articolo  2641,  la  misura  della
confisca per valore equivalente non puo' essere inferiore  al  valore
delle utilita' date o promesse.». 
Note all'art. 3: 
              Il  testo  dell'articolo  2635   del   codice   civile,
          approvato con il regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  262,
          citato  nelle  note  alle  premesse,  come  modificato  dal
          presente decreto cosi' recita: 
                «Art. 2635 (Corruzione tra privati). - Salvo  che  il
          fatto costituisca piu' grave reato, gli  amministratori,  i
          direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
          documenti contabili societari, i sindaci e  i  liquidatori,
          che, a seguito della dazione o della promessa di  denaro  o
          altra utilita', per se' o per altri, compiono  od  omettono
          atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio
          o degli obblighi di  fedelta',  cagionando  nocumento  alla
          societa', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 
              Si applica la pena della reclusione fino a  un  anno  e
          sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto  alla
          direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati  al
          primo comma. 
              Chi da' o promette denaro o altra utilita' alle persone
          indicate nel primo e nel secondo comma  e'  punito  con  le
          pene ivi previste. 
              Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate
          se si tratta di societa'  con  titoli  quotati  in  mercati
          regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea
          o diffusi tra il pubblico  in  misura  rilevante  ai  sensi
          dell'articolo 116 del testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni. 
              Si procede a querela della persona  offesa,  salvo  che
          dal fatto derivi una distorsione  della  concorrenza  nella
          acquisizione di beni o servizi. 
              Fermo quanto previsto  dall'articolo  2641,  la  misura
          della confisca  per  valore  equivalente  non  puo'  essere
          inferiore al valore delle utilita' date o promesse.».
 Art. 4 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
                               n. 309 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.
309, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 73, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
      «7-bis. Nel caso di condanna  o  di  applicazione  di  pena  su
richiesta delle parti,  a  norma  dell'articolo  444  del  codice  di
procedura penale, e' ordinata la confisca delle cose che ne  sono  il
profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea  al
reato, ovvero quando essa non e' possibile, fatta  eccezione  per  il
delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il  reo  ha  la
disponibilita'  per  un  valore  corrispondente  a  tale  profitto  o
prodotto.»; 
    b) all'articolo 74, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: 
      «7-bis. Nei confronti del condannato e'  ordinata  la  confisca
delle cose che servirono o furono destinate a commettere il  reato  e
dei  beni  che  ne  sono  il  profitto  o  il  prodotto,  salvo   che
appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa  non  e'
possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita' per
un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.». 
Note all'art. 4: 
              Il testo dell'articolo 73 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, citato nelle  note
          alle premesse, come modificato dal presente  decreto  cosi'
          recita: 
                «Art. 73 (Produzione, traffico e detenzione  illeciti
          di sostanze stupefacenti  o  psicotrope).  -  1.  Chiunque,
          senza l'autorizzazione di  cui  all'articolo  17,  coltiva,
          produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in
          vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta,  procura
          ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per
          qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope  di  cui
          alla tabella I prevista dall'articolo 14, e' punito con  la
          reclusione da sei a venti anni  e  con  la  multa  da  euro
          26.000 a euro 260.000. 
              1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito
          chiunque, senza l'autorizzazione di  cui  all'articolo  17,
          importa, esporta, acquista, riceve  a  qualsiasi  titolo  o
          comunque illecitamente detiene: 
                a)  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope   che   per
          quantita', in particolare se superiore  ai  limiti  massimi
          indicati con decreto del Ministro della salute  emanato  di
          concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  sentita   la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -   Dipartimento
          nazionale per le politiche antidroga, ovvero per  modalita'
          di presentazione, avuto riguardo al peso lordo  complessivo
          o  al  confezionamento   frazionato,   ovvero   per   altre
          circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un  uso  non
          esclusivamente personale; 
                b)  medicinali  contenenti  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope  elencate  nella  tabella  II,  sezione  A,  che
          eccedono  il  quantitativo  prescritto.  In  questa  ultima
          ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un  terzo  alla
          meta'. 
              2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di  cui
          all'articolo 17, illecitamente cede, mette  o  procura  che
          altri metta in commercio  le  sostanze  o  le  preparazioni
          indicate nelle tabelle I e II di cui  all'articolo  14,  e'
          punito con la reclusione da sei a ventidue anni  e  con  la
          multa da euro 26.000 a euro 300.000. 
              2-bis. 
              3. Le stesse pene  si  applicano  a  chiunque  coltiva,
          produce  o  fabbrica  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope
          diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. 
              4. Quando le condotte di cui al comma  1  riguardano  i
          medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B,  C  e
          D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis)  della
          lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono  le
          condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi
          stabilite, diminuite da un terzo alla meta'. 
              5. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque commette  uno  dei  fatti  previsti  dal  presente
          articolo che, per i mezzi, la modalita'  o  le  circostanze
          dell'azione  ovvero  per  la  qualita'  e  quantita'  delle
          sostanze, e' di lieve entita', e' punito con le pene  della
          reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro
          1.032 a euro 10.329. 
              5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai
          reati di cui  al  presente  articolo  commessi  da  persona
          tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o
          psicotrope, il giudice, con la sentenza di  condanna  o  di
          applicazione della pena su richiesta delle  parti  a  norma
          dell'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale,  su
          richiesta dell'imputato e sentito  il  pubblico  ministero,
          qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione
          condizionale della pena, puo' applicare, anziche'  le  pene
          detentive e  pecuniarie,  quella  del  lavoro  di  pubblica
          utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo  28
          agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con
          la  sentenza  il  giudice  incarica  l'ufficio  locale   di
          esecuzione  penale  esterna   di   verificare   l'effettivo
          svolgimento del  lavoro  di  pubblica  utilita'.  L'ufficio
          riferisce periodicamente al giudice.  In  deroga  a  quanto
          disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo  n.
          274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una  durata
          corrispondente a quella della sanzione detentiva  irrogata.
          Esso puo' essere disposto  anche  nelle  strutture  private
          autorizzate ai sensi  dell'articolo  116,  previo  consenso
          delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi
          allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga
          a quanto  previsto  dal  citato  articolo  54  del  decreto
          legislativo n. 274 del  2000,  su  richiesta  del  pubblico
          ministero o d'ufficio, il giudice  che  procede,  o  quello
          dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'articolo  666
          del codice di procedura penale, tenuto  conto  dell'entita'
          dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la
          revoca della pena  con  conseguente  ripristino  di  quella
          sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso
          ricorso per cassazione, che non ha effetto  sospensivo.  Il
          lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non
          piu' di due volte. 
              5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica
          anche nell'ipotesi di reato diverso da  quelli  di  cui  al
          comma  5,  commesso,  per  una  sola  volta,   da   persona
          tossicodipendente  o  da  assuntore  abituale  di  sostanze
          stupefacenti o  psicotrope  e  in  relazione  alla  propria
          condizione di dipendenza o di assuntore  abituale,  per  il
          quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno
          di detenzione,  salvo  che  si  tratti  di  reato  previsto
          dall'articolo 407, comma  2,  lettera  a),  del  codice  di
          procedura penale o di reato contro la persona. 
              6. Se il fatto e' commesso da tre  o  piu'  persone  in
          concorso tra loro, la pena e' aumentata. 
              7. Le pene previste dai commi da 1 a 6  sono  diminuite
          dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare  che
          l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
          anche  aiutando  concretamente  l'autorita'  di  polizia  o
          l'autorita'  giudiziaria  nella  sottrazione   di   risorse
          rilevanti per la commissione dei delitti. 
              7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione  di  pena
          su richiesta delle parti, a  norma  dell'articolo  444  del
          codice di procedura penale, e' ordinata la  confisca  delle
          cose che ne sono il  profitto  o  il  prodotto,  salvo  che
          appartengano a persona estranea  al  reato,  ovvero  quando
          essa non e' possibile, fatta eccezione per  il  delitto  di
          cui al comma 5, la confisca di beni di cui  il  reo  ha  la
          disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto
          o prodotto.». 
              Il testo dell'articolo 74 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, citato nelle  note
          alle premesse, come modificato dal presente  decreto  cosi'
          recita: 
                «Art.  74  (Associazione  finalizzata   al   traffico
          illecito di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope).  -  1.
          Quando tre o  piu'  persone  si  associano  allo  scopo  di
          commettere piu' delitti tra quelli  previsti  dall'articolo
          70, commi 4, 6 e 10, escluse le  operazioni  relative  alle
          sostanze di cui  alla  categoria  III  dell'allegato  I  al
          regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
          n.  111/2005,  ovvero  dall'articolo  73,   chi   promuove,
          costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e'
          punito per cio' solo con  la  reclusione  non  inferiore  a
          venti anni. 
              2. Chi partecipa  all'associazione  e'  punito  con  la
          reclusione non inferiore a dieci anni. 
              3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e'
          di dieci o piu' o se tra i  partecipanti  vi  sono  persone
          dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
              4. Se  l'associazione  e'  armata  la  pena,  nei  casi
          indicati dai commi 1 e  3,  non  puo'  essere  inferiore  a
          ventiquattro anni di reclusione e, nel  caso  previsto  dal
          comma 2, a dodici anni  di  reclusione.  L'associazione  si
          considera   armata   quando   i   partecipanti   hanno   la
          disponibilita' di  armi  o  materie  esplodenti,  anche  se
          occultate o tenute in luogo di deposito. 
              5. La pena e' aumentata se ricorre  la  circostanza  di
          cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 
              6. Se l'associazione e'  costituita  per  commettere  i
          fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si  applicano
          il primo e il secondo comma dell'articolo  416  del  codice
          penale. 
              7. Le pene previste dai commi da 1 a 6  sono  diminuite
          dalla meta' a  due  terzi  per  chi  si  sia  efficacemente
          adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre
          all'associazione risorse decisive per  la  commissione  dei
          delitti. 
              7-bis. Nei confronti  del  condannato  e'  ordinata  la
          confisca delle cose che  servirono  o  furono  destinate  a
          commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il
          prodotto, salvo che  appartengano  a  persona  estranea  al
          reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca  di
          beni di cui il reo  ha  la  disponibilita'  per  un  valore
          corrispondente a tale profitto o prodotto. 
              8. Quando in leggi e decreti  e'  richiamato  il  reato
          previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975,  n.
          685, abrogato dall'articolo 38, comma  1,  della  legge  26
          giugno 1990, n. 162, il richiamo  si  intende  riferito  al
          presente articolo.».
 Art. 5 
 
Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992,  n.  306,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. 
 
  1.  Al  decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 12-sexies, comma 1, primo periodo: 
      1) dopo le parole: «416, realizzato allo  scopo  di  commettere
delitti previsti dagli articoli» sono  inserite  le  seguenti:  «453,
454, 455, 460, 461,»; 
      2)  dopo  le  parole:  «648-ter»  e'  inserita   la   seguente:
«648-ter.1»; 
      3) dopo le parole: «del codice penale, nonche'»  sono  inserite
le seguenti: «dall'articolo 2635 del codice civile, dall'articolo 55,
comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,»; 
    b) all'articolo 12-sexies, comma 1, secondo periodo: 
      1) dopo le parole: «per finalita' di terrorismo» sono  inserite
le seguenti: «anche internazionale»; 
    c) all'articolo 12-sexies, comma 1, dopo il  secondo  periodo  e'
aggiunto il seguente: «La confisca ai sensi  delle  disposizioni  che
precedono e' ordinata in caso di condanna  o  di  applicazione  della
pena per i reati di  cui  agli  articoli  617-quinquies,  617-sexies,
635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando  le  condotte  ivi
descritte riguardano tre o piu' sistemi.». 
Note all'art. 5: 
              Il testo dell'articolo 12-sexies del decreto - legge  8
          giugno 1992, n. 306, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca).  -
          1. Nei casi di condanna o di  applicazione  della  pena  su
          richiesta a norma dell' art. 444 del  codice  di  procedura
          penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314,
          316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter,  319-quater,
          320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma,  416,  453,  454,
          455, 460, 461, realizzato allo scopo di commettere  delitti
          previsti dagli articoli 473,  474,  517-ter  e  517-quater,
          416-bis, 452-quater, 452-octies, primo comma, 600, 600-bis,
          primo comma, 600-ter, primo e secondo comma , 600-quater.1,
          relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di
          materiale pornografico, 600-quinquies, 601, 602, 629,  630,
          644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo
          comma,  648-bis,  648-ter,  648-ter.1  del  codice  penale,
          nonche' dall'articolo 2635 del codice civile, dall'articolo
          55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre  2007,  n.
          231, dall'art. 12-quinquies, comma 1,  del  D.L.  8  giugno
          1992, n. 306, convertito, con  modificazioni,  dalla  L.  7
          agosto 1992,  n.  356,  o  dall'articolo  260  del  decreto
          legislativo  3  aprile   2006,   n.   152,   e   successive
          modificazioni, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli
          articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74
          del testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
          approvato con D.P.R. 9 ottobre  1990,  n.  309,  e'  sempre
          disposta la confisca del denaro, dei  beni  o  delle  altre
          utilita' di cui il  condannato  non  puo'  giustificare  la
          provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o
          giuridica,   risulta   essere   titolare   o    avere    la
          disponibilita' a qualsiasi titolo in valore  sproporzionato
          al proprio reddito, dichiarato ai fini  delle  imposte  sul
          reddito,   o   alla   propria   attivita'   economica.   Le
          disposizioni indicate nel periodo precedente  si  applicano
          anche in caso di condanna e di applicazione della  pena  su
          richiesta, a norma dell'art. 444 del  codice  di  procedura
          penale, per taluno dei delitti commessi  per  finalita'  di
          terrorismo anche internazionale o di eversione  dell'ordine
          costituzionale. La confisca ai sensi delle disposizioni che
          precedono e' ordinata in caso di condanna o di applicazione
          della pena per i reati di cui agli articoli  617-quinquies,
          617-sexies,  635-bis,  635-ter,  635-quater,  635-quinquies
          quando le condotte ivi  descritte  riguardano  tre  o  piu'
          sistemi. 
              2. Le disposizioni del comma 1 si applicano  anche  nei
          casi di condanna o di applicazione della pena su  richiesta
          a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale,  per
          un delitto commesso avvalendosi delle  condizioni  previste
          dall' art. 416-bis del codice penale,  ovvero  al  fine  di
          agevolare l'attivita'  delle  associazioni  previste  dallo
          stesso articolo, nonche' a chi e' stato condannato  per  un
          delitto  in  materia  di  contrabbando,  nei  casi  di  cui
          all'articolo 295, secondo comma, del testo unico  approvato
          con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. 
              2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei  delitti
          previsti dagli articoli 314, 316,  316-bis,  316-ter,  317,
          318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 325  del
          codice penale, si applicano le disposizioni degli  articoli
          2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965,
          n. 575, e successive modificazioni. 
              2-ter. Nel caso previsto dal comma  2,  quando  non  e'
          possibile procedere alla confisca del denaro,  dei  beni  e
          delle altre utilita' di cui al comma 1, il  giudice  ordina
          la confisca di altre somme  di  denaro,  di  beni  e  altre
          utilita' per un valore equivalente, delle quali il  reo  ha
          la disponibilita', anche per interposta persona. 
              2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si  applicano
          anche nel caso di condanna e di applicazione della pena  su
          richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
          penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli  629,
          630, 648, esclusa la fattispecie di cui al  secondo  comma,
          648-bis e 648-ter del codice penale, nonche'  dall'articolo
          12-quinquies del presente  decreto  e  dagli  articoli  73,
          esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e  74  del  testo
          unico  delle  leggi  in   materia   di   disciplina   degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n. 309. 
              3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e  101  del
          testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
          approvato con  D.P.R.  9  ottobre  1990,  n.  309,  per  la
          gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma  dei
          commi 1  e  2  si  osservano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni contenute nel D.L. 14  giugno  1989,  n.  230,
          convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto  1989,  n.
          282. Il giudice, con la sentenza di condanna o  con  quella
          prevista dall' art. 444, comma 2, del codice  di  procedura
          penale,  nomina  un  amministratore  con  il   compito   di
          provvedere   alla   custodia,    alla    conservazione    e
          all'amministrazione dei beni confiscati. 
              Non possono essere nominate amministratori  le  persone
          nei cui confronti il provvedimento e'  stato  disposto,  il
          coniuge, i parenti,  gli  affini  e  le  persone  con  essi
          conviventi, ne' le  persone  condannate  ad  una  pena  che
          importi  l'interdizione,  anche  temporanea,  dai  pubblici
          uffici o coloro  cui  sia  stata  irrogata  una  misura  di
          prevenzione. 
              4.  Se,  nel  corso   del   procedimento,   l'autorita'
          giudiziaria, in applicazione dell' art. 321, comma  2,  del
          codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo
          delle cose di cui e' prevista la confisca a norma dei commi
          1   e   2,   le   disposizioni   in   materia   di   nomina
          dell'amministratore di cui al secondo periodo del  comma  3
          si applicano anche al custode delle cose predette. 
              4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione  e
          destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e  successive
          modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca
          previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo,  nonche'
          agli altri casi di sequestro e confisca  di  beni  adottati
          nei procedimenti relativi ai delitti  di  cui  all'articolo
          51, comma 3-bis, del codice di procedura  penale.  In  tali
          casi    l'Agenzia    coadiuva    l'autorita'    giudiziaria
          nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati,
          sino al provvedimento conclusivo  dell'udienza  preliminare
          e, successivamente a tale provvedimento, amministra i  beni
          medesimi secondo le modalita' previste dal  citato  decreto
          legislativo n. 159  del  2011.  Restano  comunque  salvi  i
          diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni  e
          al risarcimento del danno. 
              4-ter. Con separati decreti, il Ministro  dell'interno,
          di concerto con il Ministro della  giustizia,  sentiti  gli
          altri Ministri interessati, stabilisce anche la  quota  dei
          beni sequestrati e confiscati a norma del presente  decreto
          da destinarsi per l'attuazione  delle  speciali  misure  di
          protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio  1991,  n.
          8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  marzo
          1991,  n.  82,  e  successive  modificazioni,  e   per   le
          elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990,  n.  302,
          recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della
          criminalita'   organizzata.   Nei   decreti   il   Ministro
          stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa  essere
          costituito un Fondo di solidarieta' per le ipotesi  in  cui
          la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto  o  in
          parte  le  restituzioni  o  il   risarcimento   dei   danni
          conseguenti al reato. 
              4-quater. Il Consiglio  di  Stato  esprime  il  proprio
          parere sugli schemi di regolamento di cui  al  comma  4-ter
          entro trenta giorni dalla richiesta,  decorsi  i  quali  il
          regolamento puo' comunque essere adottato.».
 Art. 6 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                      21 novembre 2007, n. 231 
 
  1. Al comma 9-bis  dell'articolo  55  del  decreto  legislativo  21
novembre 2007, n. 231, e' aggiunto in fine il seguente  periodo:  «In
caso di condanna o di applicazione  della  pena  su  richiesta  delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il
delitto di cui al comma 9 e' ordinata  la  confisca  delle  cose  che
servirono o furono destinate  a  commettere  il  reato,  nonche'  del
profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al
reato, ovvero quando essa non e'  possibile,  la  confisca  di  beni,
somme di denaro e altre utilita' di cui il reo ha  la  disponibilita'
per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.». 
Note all'art. 6: 
              Il testo dell'articolo 55 del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 55 (Sanzioni penali). - 1. Salvo che  il  fatto
          costituisca piu' grave reato,  chiunque  contravviene  alle
          disposizioni contenute nel Titolo II, Capo  I,  concernenti
          l'obbligo di identificazione, e' punito  con  la  multa  da
          2.600 a 13.000 euro. 
              2. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          l'esecutore  dell'operazione  che  omette  di  indicare  le
          generalita' del soggetto per conto del quale  eventualmente
          esegue l'operazione o le indica  false  e'  punito  con  la
          reclusione da sei mesi a un anno e con la multa  da  500  a
          5.000 euro. 
              3. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          l'esecutore dell'operazione che non  fornisce  informazioni
          sullo  scopo  e  sulla   natura   prevista   dal   rapporto
          continuativo  o  dalla  prestazione  professionale   o   le
          fornisce false e' punito con l'arresto da sei  mesi  a  tre
          anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro. 
              4. Chi,  essendovi  tenuto,  omette  di  effettuare  la
          registrazione di cui all'articolo 36, ovvero la effettua in
          modo tardivo o incompleto e' punito con la multa da 2.600 a
          13.000 euro. 
              5. Chi,  essendovi  tenuto,  omette  di  effettuare  la
          comunicazione di cui all'articolo 52, comma  2,  e'  punito
          con la reclusione fino a un anno e con la multa  da  100  a
          1.000 euro. 
              6.  Qualora   gli   obblighi   di   identificazione   e
          registrazione   siano   assolti   avvalendosi   di    mezzi
          fraudolenti,  idonei  ad  ostacolare  l'individuazione  del
          soggetto che ha effettuato l'operazione, la sanzione di cui
          ai commi 1, 2 e 4 e' raddoppiata. 
              7. Qualora i soggetti di cui all'articolo 11, commi  1,
          lettera h), e 3, lettere c) e d), omettano di  eseguire  la
          comunicazione prevista dall'articolo  36,  comma  4,  o  la
          eseguano tardivamente o in maniera incompleta,  si  applica
          la sanzione di cui al comma 4. 
              8. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chi, essendovi tenuto, viola i divieti di comunicazione  di
          cui agli articoli 46, comma 1, e 48, comma 4, e' punito con
          l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000  a
          50.000 euro. 
              9. Chiunque, al fine di trarne profitto per se'  o  per
          altri,  indebitamente  utilizza,  non  essendone  titolare,
          carte di credito o di  pagamento,  ovvero  qualsiasi  altro
          documento  analogo  che  abiliti  al  prelievo  di   denaro
          contante o all'acquisto  di  beni  o  alla  prestazione  di
          servizi, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e
          con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace
          chi, al fine di  trarne  profitto  per  se'  o  per  altri,
          falsifica o altera  carte  di  credito  o  di  pagamento  o
          qualsiasi altro documento analogo che abiliti  al  prelievo
          di  denaro  contante  o  all'acquisto  di   beni   o   alla
          prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o  acquisisce
          tali carte o documenti di provenienza illecita  o  comunque
          falsificati  o  alterati,  nonche'  ordini   di   pagamento
          prodotti con essi. 
              9-bis. Per le  violazioni  delle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 131-ter del decreto legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, nonche' per le gravi e  reiterate  violazioni
          delle disposizioni di cui ai  commi  1  e  4  del  presente
          articolo  e'  ordinata,  nei  confronti  degli  agenti   in
          attivita' finanziaria che  prestano  servizi  di  pagamento
          attraverso  il  servizio  di  rimessa  di  denaro  di   cui
          all'articolo  1,  comma  1,   lettera   n),   del   decreto
          legislativo 27 gennaio  2010,  n.  11,  la  confisca  degli
          strumenti che sono serviti a commettere il reato.  In  caso
          di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle
          parti a norma dell'articolo 444  del  codice  di  procedura
          penale per il delitto di cui al  comma  9  e'  ordinata  la
          confisca delle cose che  servirono  o  furono  destinate  a
          commettere il reato, nonche' del profitto o  del  prodotto,
          salvo che appartengano a persona estranea al reato,  ovvero
          quando essa non e' possibile, la confisca di beni, somme di
          denaro e altre utilita' di cui il reo ha la  disponibilita'
          per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. 
              9-ter. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca
          di cui al comma 9-bis nel corso delle operazioni di polizia
          giudiziaria, sono affidati dall'Autorita' giudiziaria  agli
          organi di polizia che ne facciano richiesta.».
     Art. 7 
 
                  Trasmissione dei dati statistici 
 
  1. Il Ministero della giustizia invia ogni  anno  alla  Commissione
europea i dati statistici relativi al: 
  a) numero di sequestri preventivi ai sensi dell'articolo 321, comma
2, del codice di procedura penale eseguiti; 
  b) numero di confische eseguite; 
  c) valore stimato dei beni sottoposti a sequestro preventivo; 
  d) valore stimato dei beni sottoposti a confisca. 
  2. Il Ministero della giustizia, inoltre,  invia  alla  Commissione
europea, se disponibili, i dati indicati al paragrafo 2 dell'articolo
11 della direttiva 2014/42/UE. 
Note all'art. 7: 
              Il testo dell'articolo  321  del  codice  di  procedura
          penale cosi' recita: 
                «Art. 321 (Oggetto del sequestro  preventivo).  -  1.
          Quando vi e' pericolo che la libera disponibilita'  di  una
          cosa pertinente al reato possa  aggravare  o  protrarre  le
          conseguenze di esso  ovvero  agevolare  la  commissione  di
          altri reati, a richiesta  del  pubblico  ministero  [c.p.p.
          262, comma 3] il  giudice  competente  a  pronunciarsi  nel
          merito ne dispone il sequestro con decreto motivato.  Prima
          dell'esercizio dell'azione penale provvede il  giudice  per
          le indagini preliminari. 
              2. Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro delle
          cose di cui e' consentita la confisca [c.p. 240]. 
              2-bis. Nel corso del  procedimento  penale  relativo  a
          delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo
          del codice penale il giudice dispone il sequestro dei  beni
          di cui e' consentita la confisca. 
              3. Il sequestro e' immediatamente revocato a  richiesta
          del pubblico ministero o dell'interessato quando  risultano
          mancanti, anche per fatti sopravvenuti,  le  condizioni  di
          applicabilita'  previste  dal  comma  1.  Nel  corso  delle
          indagini preliminari provvede  il  pubblico  ministero  con
          decreto motivato, che e'  notificato  a  coloro  che  hanno
          diritto di proporre impugnazione. Se  vi  e'  richiesta  di
          revoca  dell'interessato,  il  pubblico  ministero,  quando
          ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette
          al giudice, cui presenta richieste specifiche  nonche'  gli
          elementi sui quali fonda le sue valutazioni.  La  richiesta
          e' trasmessa non oltre il giorno successivo  a  quello  del
          deposito nella segreteria. 
              3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non
          e' possibile, per la situazione di  urgenza,  attendere  il
          provvedimento del giudice, il  sequestro  e'  disposto  con
          decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi,
          prima dell'intervento del pubblico ministero, al  sequestro
          procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali,  nelle
          quarantotto  ore  successive,  trasmettono  il  verbale  al
          pubblico ministero del luogo in cui il sequestro  e'  stato
          eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose
          sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione
          del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore  dal
          sequestro, se disposto dallo stesso pubblico  ministero,  o
          dalla ricezione del  verbale,  se  il  sequestro  e'  stato
          eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria. 
              3-ter.  Il  sequestro  perde  efficacia  se  non   sono
          osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero  se  il
          giudice non emette l'ordinanza  di  convalida  entro  dieci
          giorni   dalla    ricezione    della    richiesta.    Copia
          dell'ordinanza e' immediatamente  notificata  alla  persona
          alla quale le cose sono state sequestrate.». 
              Per i riferimenti normativi della direttiva  2014/42/UE
          si veda nelle note alle premesse.
   Art. 8 
 
                       Invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  2.  Le  Amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Ministro  degli
                                  affari esteri e della  cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Orlando