DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita’.

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Testo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in Supplemento ordinario n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 19 del 24 gennaio 2012), coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27

Titolo I

Concorrenza

Capo I

Norme generali sulle liberalizzazioni

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l’efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( … )).
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2012 si procedera’ alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.

Art. 1

Liberalizzazione delle attivita’ economiche e riduzione
degli oneri amministrativi sulle imprese

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del decreto-legge
13 agosto 2011 n. 138, (( convertito, con modificazioni, )) dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di
liberta’ di iniziativa economica sancito dall’articolo 41 della
Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato
dell’Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore
dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le
previsioni del presente articolo:
a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni,
licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’amministrazione
comunque denominati per l’avvio di un’attivita’ economica non
giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e
compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio
di proporzionalita’;
b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attivita’
economiche non adeguati o non proporzionati alle finalita’ pubbliche
perseguite, nonche’ le disposizioni di pianificazione e
programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente
finalita’ economica o prevalente contenuto economico, che pongono
limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati
ovvero non proporzionati rispetto alle finalita’ pubbliche dichiarate
e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l’avvio di
nuove attivita’ economiche o l’ingresso di nuovi operatori economici
ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori gia’
presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi,
ovvero impediscono, limitano o condizionano l’offerta di prodotti e
servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalita’,
ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori
economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori
nei loro confronti.
2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni
all’accesso ed all’esercizio delle attivita’ economiche sono in ogni
caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e
ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalita’ di interesse
pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i
quali l’iniziativa economica privata e’ libera secondo condizioni di
piena concorrenza e pari opportunita’ tra tutti i soggetti, presenti
e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli
necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al
paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla
liberta’, alla dignita’ umana e possibili contrasti con l’utilita’
sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli
obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.
3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i
criteri ed i principi direttivi di cui all’articolo 34 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, (( con
modificazioni, )) dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo,
previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che
specifichi, periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari,
e’ autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o piu’
regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, per individuare le attivita’ per le quali
permane l’atto preventivo di assenso dell’amministrazione, e
disciplinare i requisiti per l’esercizio delle attivita’ economiche,
nonche’ i termini e le modalita’ per l’esercizio dei poteri di
controllo dell’amministrazione, individuando le disposizioni di legge
e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono
abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti
stessi. L’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato rende
parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla
ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto
del principio di proporzionalita’. In mancanza del parere nel
termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente.
4. (( I Comuni, le Province, le Citta’ metropolitane e le Regioni
)) si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3
entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostituitivi dello
Stato ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione. A decorrere
dall’anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di
valutazione della virtuosita’ degli stessi enti ai sensi
dell’articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A
tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito dei
compiti di cui all’articolo 4, comunica, entro il termine perentorio
del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell’economia e delle
finanze gli enti che hanno provveduto all’applicazione delle
procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata
comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si
prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosita’. Le
Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e
Bolzano procedono all’adeguamento secondo le previsioni dei
rispettivi statuti.
(( 4-bis. All’articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, le parole: «entro un anno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2012».
4-ter. All’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, le parole: «entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2012». ))
5. (( Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente
articolo i servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di
linea, )) i servizi finanziari come definiti dall’articolo 4 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione
come definiti dall’articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010,
n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno, e le attivita’ specificamente sottoposte a
regolazione e vigilanza di apposita autorita’ indipendente.

Titolo I

Concorrenza

Capo I

Norme generali sulle liberalizzazioni

Art. 2

Tribunale delle imprese

(( 1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1:
1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Istituzione delle
sezioni specializzate in materia di impresa»;
2) al comma 1, le parole: «proprieta’ industriale ed intellettuale»
sono sostituite dalla seguente: «impresa»;
3) e’ aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Sono altresi’ istituite sezioni specializzate in materia
di impresa presso i tribunali e le corti d’appello aventi sede nel
capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle citta’ di cui al
comma 1. Per il territorio compreso nella regione Valle
d’Aosta/Valle’ d’Aoste sono competenti le sezioni specializzate
presso il tribunale e la corte d’appello di Torino. E’ altresi’
istituita la sezione specializzata in materia di impresa presso il
tribunale e la corte d’appello di Brescia. L’istituzione delle
sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni
organiche»;
b) all’articolo 2, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti
tra i magistrati dotati di specifiche competenze»;
c) all’articolo 2, comma 2, le parole: «proprieta’ industriale ed
intellettuale» sono sostituite dalla seguente: «impresa»;
d) l’articolo 3 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 3. – (Competenza per materia delle sezioni specializzate) –
1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:
a) controversie di cui all’articolo 134 del decreto legislativo
10 febbraio2005, n. 30, e successive modificazioni;
b) controversie in materia di diritto d’autore;
c) controversie di cui all’articolo 33, comma 2, della legge 10
ottobre 1990, n. 287;
d) controversie relative alla violazione della normativa
antitrust dell’Unione europea.
2. Le sezioni specializzate sono altresi’ competenti, relativamente
alle societa’ di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII, e Titolo
VI, del codice civile, alle societa’ di cui al regolamento (CE) n.
2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, e di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonche’ alle
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa’
costituite all’estero, ovvero alle societa’ che rispetto alle stesse
esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le
cause e i procedimenti:
a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti
l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di
un rapporto societario, le azioni di responsabilita’ da chiunque
promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di
controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonche’
contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni
derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei
confronti della societa’ che ha conferito l’incarico e nei confronti
dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445,
terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma,
2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma,
e 2506-ter del codice civile;
b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad
ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i
diritti inerenti;
c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli
regolati dall’articolo 2341-bis del codice civile;
d) aventi ad oggetto azioni di responsabilita’ promosse dai
creditori delle societa’ controllate contro le societa’ che le
controllano;
e) relativi a rapporti di cui all’articolo 2359, primo comma,
numero 3), all’articolo 2497-septies e all’articolo 2545-septies del
codice civile;
f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o
forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle
societa’ di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse
partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti
siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del
giudice ordinario.
3. Le sezioni specializzate sono altresi’ competenti per le cause e
i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di
cui ai commi 1 e 2»;
e) l’articolo 4 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 4. – (Competenza territoriale delle sezioni). – 1. Le
controversie di cui all’articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri
di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle
normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate
dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono
assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di
regione individuato ai sensi dell’articolo 1. Alle sezioni
specializzate istituite presso i tribunali e le corti d’appello non
aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie
che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei
rispettivi distretti di corte d’appello».
2. All’articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
le parole: «alla corte d’appello competente per territorio» sono
sostituite dalle seguenti: «al tribunale competente per territorio
presso cui e’ istituita la sezione specializzata di cui all’articolo
1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive
modificazioni».
3. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 13 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni, e’ inserito il seguente:
«1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di
cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive
modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 e’
raddoppiato. Si applica il comma 1-bis».
4. Il maggior gettito derivante dall’applicazione della
disposizione di cui al comma 3 e’ versato all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnato, quanto ad euro 600.000 per
ciascuno degli anni 2012 e 2013, alla copertura degli oneri derivanti
dalla istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa
presso gli uffici giudiziari diversi da quelli nei quali, per effetto
dell’articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono
state istituite le sezioni specializzate in materia di proprieta’
industriale ed intellettuale e, per la restante parte, al fondo
istituito ai sensi dell’articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111. A decorrere dall’anno 2014 l’intero ammontare
del maggior gettito viene riassegnato al predetto fondo. Il Ministro
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure relative alle
nuove assunzioni di personale di magistratura nonche’ di avvocati e
procuratori dello Stato, la riassegnazione delle entrate prevista
dall’articolo 37, commi 10 e 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, e’ effettuata al netto della quota di risorse destinate alle
predette assunzioni; la predetta quota e’ stabilita con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri della giustizia e dell’economia e delle finanze. Le risorse
da destinare alle assunzioni corrispondenti alla predetta quota sono
iscritte nello stato di previsione dell’entrata e in quello dei
Ministeri interessati. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))

Titolo I

Concorrenza

Capo I

Norme generali sulle liberalizzazioni

Art. 3

Accesso dei giovani alla costituzione
di societa’ a responsabilita’ limitata

(( 1. Nel libro V, titolo V, capo VII, sezione I, del codice
civile, dopo l’articolo 2463 e’ aggiunto il seguente:

«Articolo 2463-bis.
(Societa’ a responsabilita’ limitata semplificata).

La societa’ a responsabilita’ limitata semplificata puo’ essere
costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che
non abbiano compiuto i trentacinque anni di eta’ alla data della
costituzione.
L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in
conformita’ al modello standard tipizzato con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il
domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l’indicazione di societa’
a responsabilita’ limitata semplificata e il comune ove sono poste la
sede della societa’ e le eventuali sedi secondarie;
3) l’ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e
inferiore all’importo di 10.000 euro previsto all’articolo 2463,
secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla
data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed
essere versato all’organo amministrativo;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo
comma dell’articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione.
6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.
La denominazione di societa’ a responsabilita’ limitata
semplificata, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la
sede della societa’ e l’ufficio del registro delle imprese presso cui
questa e’ iscritta devono essere indicati negli atti, nella
corrispondenza della societa’ e nello spazio elettronico destinato
alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso
pubblico.
E’ fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i
requisiti di eta’ di cui al primo comma e l’eventuale atto e’
conseguentemente nullo.
Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla
societa’ a responsabilita’ limitata semplificata le disposizioni del
presente capo in quanto compatibili».
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello
sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, viene
tipizzato lo statuto standard della societa’ e sono individuati i
criteri di accertamento delle qualita’ soggettive dei soci.
3.L’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono
esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari
notarili.
4. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sulla corretta e
tempestiva applicazione delle disposizioni del presente articolo da
parte dei singoli notai e pubblica ogni anno i relativi dati sul
proprio sito istituzionale. ))

Titolo I

Concorrenza

Capo I

Norme generali sulle liberalizzazioni

Art. 4

Norme a tutela e promozione della concorrenza
(( nelle amministrazioni pubbliche ))

(( 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri raccoglie le
segnalazioni delle autorita’ indipendenti aventi ad oggetto
restrizioni alla concorrenza e impedimenti al corretto funzionamento
dei mercati al fine di predisporre le opportune iniziative di
coordinamento amministrativo dell’azione dei Ministeri e normative in
attuazione degli articoli 41, 117, 120 e 127 della Costituzione.
2. Le attivita’ di cui al presente articolo sono svolte con le
risorse umane, strumentali e finanziarie gia’ disponibili a
legislazione vigente. ))

Capo II

Tutela dei consumatori

Art. 5

Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie

(( 1. Al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, dopo l’articolo 37 e’ inserito il seguente:
«Art. 37-bis. – (Tutela amministrativa contro le clausole
vessatorie). – 1. L’Autorita’ garante della concorrenza e del
mercato, sentite le associazioni di categoria rappresentative a
livello nazionale e le camere di commercio interessate o loro unioni,
d’ufficio o su denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi,
dichiara la vessatorieta’ delle clausole inserite nei contratti tra
professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a
condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli,
modelli o formulari. Si applicano le disposizioni previste
dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n.
287, secondo le modalita’ previste dal regolamento di cui al comma 5.
In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall’Autorita’ ai sensi
dell’articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
l’Autorita’ applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000
euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione
fornite non siano veritiere, l’Autorita’ applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.
2. Il provvedimento che accerta la vessatorieta’ della clausola e’
diffuso anche per estratto mediante pubblicazione su apposita sezione
del sito internet istituzionale dell’Autorita’, sul sito
dell’operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante
ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all’esigenza di
informare compiutamente i consumatori a cura e spese dell’operatore.
In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma,
l’Autorita’ applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
euro a 50.000 euro.
3. L’imprese interessate hanno facolta’ di interpellare
preventivamente l’Autorita’ in merito alla vessatorieta’ delle
clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i
consumatori secondo le modalita’ previste dal regolamento di cui al
comma 5. L’Autorita’ si pronuncia sull’interpello entro il termine di
centoventi giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni fornite
risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. Le
clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello non possono
essere successivamente valutate dall’Autorita’ per gli effetti di cui
al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilita’ dei
professionisti nei confronti dei consumatori.
4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti
dell’Autorita’, adottati in applicazione del presente articolo, e’
competente il giudice amministrativo. E’ fatta salva la giurisdizione
del giudice ordinario sulla validita’ delle clausole vessatorie e sul
risarcimento del danno.
5. L’Autorita’, con proprio regolamento, disciplina la procedura
istruttoria in modo da garantire il contraddittorio e l’accesso agli
atti, nei rispetto dei legittimi motivi di riservatezza. Con lo
stesso regolamento l’Autorita’ disciplina le modalita’ di
consultazione con le associazioni di categoria rappresentative a
livello nazionale e con le camere di commercio interessate o loro
unioni attraverso l’apposita sezione del sito internet di cui al
comma 2 nonche’ la procedura di interpello. Nell’esercizio delle
competenze di cui al presente articolo, l’Autorita’ puo’ sentire le
autorita’ di regolazione o vigilanza dei settori in cui i
professionisti interessati operano, nonche’ le camere di commercio
interessate o le loro unioni.
6. Le attivita’ di cui al presente articolo sono svolte con le
risorse umane, strumentali e finanziarie gia’ disponibili a
legislazione vigente.» ))

Capo II

Tutela dei consumatori

(( Art. 5 bis

Finanziamento e risorse dell’Autorita’ garante
della concorrenza e del mercato

1. All’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il
comma 7-bis sono inseriti seguenti:
«7-ter. All’onere derivante dal funzionamento dell’Autorita’
garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un
contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato
risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle societa’ di capitale,
con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i
criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della presente legge.
La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non
puo’ essere superiore a cento volte la misura minima.
7-quater. Ferme restando, per l’anno 2012, tutte le attuali forme
di finanziamento, ivi compresa l’applicazione dell’articolo 2, comma
241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima
applicazione, per l’anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter e’
versato direttamente all’Autorita’ con le modalita’ determinate
dall’Autorita’ medesima con propria deliberazione, entro il 30
ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall’anno 2014, il
contributo e’ versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente
all’Autorita’ con le modalita’ determinate dall’Autorita’ medesima
con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle
modalita’ di contribuzione possono essere adottate dall’Autorita’
medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per
mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente
all’adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di
contribuzione di cui al comma 7-ter».
2. A far data dal 1° gennaio 2013:
a) all’articolo 10, comma 7, primo periodo, della legge 10
ottobre 1990, n. 287, le parole da: «nei limiti del fondo» fino a: «e
dell’artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del
contributo di cui al comma 7-ter»;
b) il comma 7-bis dell’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, e’ abrogato;
c) all’articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
la parola: «ovvero» e’ sostituita dalla seguente: «e»;
d) all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,
n. 14, le parole da: «Gli importi da» fino a: «specifiche esigenze
dell’Autorita’» sono soppresse.
3. In ragione delle nuove competenze attribuite all’Autorita’
garante della concorrenza e del mercato in base agli articoli 1, 5,
25, 62 e 86 del presente decreto, la pianta organica dell’Autorita’
e’ incrementata di venti posti. Ai relativi oneri si provvede con le
risorse di cui al comma 7-ter dell’articolo 10 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
4. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano
l’utilizzazione presso l’Autorita’ garante della concorrenza e del
mercato di un contingente di personale in posizione di comando o di
distacco, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare
il provvedimento di comando o di distacco entro quindici giorni dalla
richiesta, anche in deroga alle norme dei rispettivi ordinamenti. ))

Capo II

Tutela dei consumatori

(( Art. 5 ter

Rating di legalita’ delle imprese

1. Al fine di promuovere l’introduzione di principi etici nei
comportamenti aziendali, all’Autorita’ garante della concorrenza e
del mercato e’ attribuito il compito di segnalare al Parlamento le
modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato
scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonche’ di
procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e
dell’interno, alla elaborazione di un rating di legalita’ per le
imprese operanti nel territorio nazionale; del rating attribuito si
tiene conto in sede di concessione di finanziamenti pubblici da parte
delle pubbliche amministrazioni, nonche’ in sede di accesso al
credito bancario. ))

Capo II

Tutela dei consumatori

Art. 6

Norme per rendere efficace l’azione di classe

(( 1. All’articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite
le seguenti: «nonche’ gli interessi collettivi»;
b) al comma 2, alinea, sono premesse le seguenti parole:
«L’azione di classe ha per oggetto l’accertamento della
responsabilita’ e la condanna al risarcimento del danno e alle
restituzioni in favore degli utenti consumatori.»;
c) al comma 2, lettera a), la parola: «identica» e’ sostituita
dalla seguente: «omogenea»;
d) al comma 2, lettera b), la parola: «identici» e’ sostituita
dalla seguente: «omogenei» e dopo la parola: «prodotto» sono inserite
le seguenti: «o servizio»;
e) al comma 2, lettera c), la parola: «identici» e’ sostituita
dalla seguente: «omogenei»;
f) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di difensore» sono
inserite le seguenti: «anche tramite posta elettronica certificata e
fax»;
g) al comma 6, secondo periodo, le parole: «l’identita’ dei
diritti individuali» sono sostituite dalle seguenti: «l’omogeneita’
dei diritti individuali»;
h) al comma 12, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
«In questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine, non
superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla
liquidazione del danno. Il processo verbale dell’accordo,
sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo.
Scaduto il termine senza che l’accordo sia stato raggiunto, il
giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme
dovute ai singoli aderenti». ))

Capo II

Tutela dei consumatori

Art. 7

Tutela delle microimprese da pratiche commerciali
ingannevoli e aggressive

(( 1. All’articolo 18, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera d) e’ inserita
la seguente:
«d-bis) “microimprese”: entita’, societa’ o associazioni, che, a
prescindere dalla forma giuridica, esercitano un’attivita’ economica,
anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci
persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell’articolo 2,
paragrafo 3, dell’allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003». ))
2. All’articolo 19, comma 1, (( del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, )) dopo le parole: «relativa a un prodotto» sono
aggiunte, infine, le seguenti: «, nonche’ alle pratiche commerciali
scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la
tutela in materia di pubblicita’ ingannevole e di pubblicita’
comparativa illecita e’ assicurata in via esclusiva dal decreto
legislativo 2 agosto 2007, n. 145.».

Capo II

Tutela dei consumatori

Art. 8

Contenuto delle carte di servizio

1. Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono tenuti
i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di un’infrastruttura
necessaria per l’esercizio di attivita’ di impresa o per l’esercizio
di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indicano in
modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli
utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e
dell’infrastruttura.
2. (( Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti
dei servizi pubblici locali e di garantire la qualita’,
l’universalita’ e l’economicita’ delle relative prestazioni, )) le
Autorita’ indipendenti di regolazione e ogni altro ente pubblico,
anche territoriale, dotato di competenze di regolazione sui servizi
pubblici, anche locali, definiscono gli specifici diritti di cui al
comma 1. Sono fatte salve ulteriori garanzie che le imprese che
gestiscono il servizio o l’infrastruttura definiscono autonomamente.

Capo III

SERVIZI PROFESSIONALI

Art. 9

Disposizioni sulle professioni regolamentate

(( 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel
sistema ordinistico.
2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del
professionista e’ determinato con riferimento a parametri stabiliti
con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di
centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per
oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi
precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare
l’equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse
previdenziali professionali.
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione
delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei
decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il
centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
4. Il compenso per le prestazioni professionali e’ pattuito, nelle
forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento
dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al
cliente il grado di complessita’ dell’incarico, fornendo tutte le
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresi’
indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati
nell’esercizio dell’attivita’ professionale. In ogni caso la misura
del compenso e’ previamente resa nota al cliente con in preventivo di
massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita
indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo,
comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante e’
riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i
primi sei mesi di tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione
del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al
comma 1.
6. La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni
regolamentate non puo’ essere superiore a diciotto mesi; per i primi
sei mesi, il tirocinio puo’ essere svolto, in presenza di un’apposita
convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e
il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, in
concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea
di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe
convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli
ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche
amministrazioni, all’esito del corso di laurea. Le disposizioni del
presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le
quali resta confermata la normativa vigente.
7. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, nel primo periodo, dopo la parola: «regolamentate»
sono inserite le seguenti: «secondo i principi della riduzione e
dell’accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono
attivita’ similari»;
b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono
soppressi;
c) la lettera d) e’ abrogata.
8. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))

Capo III

SERVIZI PROFESSIONALI

(( Art. 9 bis

Societa’ tra professionisti

1. All’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
societa’ cooperative di professionisti sono costituite da un numero
di soci non inferiore a tre»;
b) al comma 4, lettera b), e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «In ogni caso il numero dei soci professionisti e la
partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere
tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o
decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce
causa di scioglimento della societa’ e il consiglio dell’ordine o
collegio professionale presso il quale e’ iscritta la societa’
procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la
societa’ non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci
professionisti nel termine perentorio di sei mesi»;
c) al comma 4, dopo la lettera c), e’ inserita la seguente:
«c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura
dei rischi derivanti dalla responsabilita’ civile per i danni causati
ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio
dell’attivita’ professionale»;
d) al comma 7, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
socio professionista puo’ opporre agli altri soci il segreto
concernente le attivita’ professionali a lui affidate»;
e) al comma 9, le parole: «salvi i diversi modelli societari ed
associativi» sono sostituite dalle seguenti: «salve le associazioni
professionali, nonche’ i diversi modelli societari». ))

Capo III

SERVIZI PROFESSIONALI

Art. 10

Estensione ai liberi professionisti della possibilita’
di partecipare al patrimonio dei confidi

(( 1. All’articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione
si applica anche ai confidi costituiti tra liberi professionisti ai
sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni». ))

Capo III

SERVIZI PROFESSIONALI

Art. 11

Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica,
accesso alla titolarita’ delle farmacie, modifica alla disciplina
della somministrazione dei farmaci (( e altre disposizioni
in materia sanitaria ))

(( 1. Al fine di favorire l’accesso alla titolarita’ delle farmacie
da parte di un piu’ ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di
legge, nonche’ di favorire le procedure per l’apertura di nuove sedi
farmaceutiche garantendo al contempo una piu’ capillare presenza sul
territorio del servizio farmaceutico, alla legge 2 aprile 1968, n.
475, e successive modificazioni, sono apportare le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti
dai seguenti:
«Il numero delle autorizzazioni e’ stabilito in modo che vi sia
una farmacia ogni 3.300 abitanti.
La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al
secondo comma, consente l’apertura di una ulteriore farmacia, qualora
sia superiore al 50 per cento del parametro stesso»;
b) dopo l’articolo 1 e’ inserito il seguente:
«Art. 1-bis. – 1. In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in
base al criterio di cui all’articolo 1 ed entro il limite del 5 per
cento delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentita l’azienda sanitaria locale
competente per territorio, possono istituire una farmacia:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico
internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio
autostradali ad alta intensita’ di traffico, dotate di servizi
alberghieri o di ristorazione, purche’ non sia gia’ aperta una
farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie
di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purche’ non sia gia’
aperta una farmacia, a una distanza inferiore a 1.500 metri»
c) l’articolo 2 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 2. – 1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in
rapporto a quanto disposto dall’articolo 1. Al fine di assicurare una
maggiore accessibilita’ al servizio farmaceutico, il comune, sentiti
l’azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti competente
per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove
farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio,
tenendo altresi’ conto dell’esigenza di garantire l’accessibilita’
del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree
scarsamente abitate.
2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune e’ sottoposto a
revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle
rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate
dall’Istituto nazionale di statistica».
2. Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione
residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1,
individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio
territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad assicurare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, la
conclusione del concorso straordinario e l’assegnazione delle sedi
farmaceutiche disponibili di cui al comma 2 e di quelle vacanti. In
deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 2 aprile 1968,
n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1
o comunque vacanti non puo’ essere esercitato il diritto di
prelazione da parte del comune. Entro sessanta giorni dall’invio dei
dati di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano bandiscono il concorso straordinario per soli titoli per
la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per
quelle vacanti, fatte salve quelle per la cui assegnazione, alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
la procedura concorsuale sia stata gia’ espletata o siano state gia’
fissate le date delle prove. Al concorso straordinario possono
partecipare i farmacisti, cittadini di uno Stato membro dell’Unione
europea, iscritti all’albo professionale: a) non titolari di
farmacia, in qualunque condizione professionale si trovino; b)
titolari di farmacia rurale sussidiata; c) titolari di farmacia
soprannumeraria; d) titolari di esercizio di cui all’articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Non possono
partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi
i soci di societa’ titolari, di farmacia diversa da quelle di cui
alle lettere b) e c).
4. Ai fini dell’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche messe a
concorso ciascuna regione e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del relativo bando di concorso, una commissione esaminatrice
regionale o provinciale per le province autonome di Trento e di
Bolzano. Al concorso straordinario si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura
delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonche’ le
disposizioni del presente articolo.
5. Ciascun candidato puo’ partecipare al concorso per
l’assegnazione di farmacia in non piu’ di due regioni o province
autonome, e non deve aver compiuto i 65 anni di eta’ alla data di
scadenza del termine per la partecipazione al concorso prevista dal
bando. Ai fini della valutazione dell’esercizio professionale nel
concorso straordinario per il conferimento di nuove sedi
farmaceutiche di cui al comma 3, in deroga al regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n.
298: a) l’attivita’ svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale
sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e dal
farmacista titolare di esercizio di cui all’articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e’ equiparata, ivi comprese le
maggiorazioni; b) l’attivita’ svolta da farmacisti collaboratori di
farmacia e da farmacisti collaboratori negli esercizi di cui
all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e’
equiparata, ivi comprese le maggiorazioni.
6. In ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano, la commissione esaminatrice, sulla base della valutazione
dei titoli in possesso dei candidati, determina una graduatoria
unica. A parita’ di punteggio, prevale il candidato piu’ giovane. Le
regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, approvata la
graduatoria, convocano i vincitori del concorso i quali entro
quindici giorni devono dichiarare se accettano o meno la sede, pena
la decadenza della stessa. Tale graduatoria, valida per due anni
dalla data della sua pubblicazione, deve essere utilizzata con il
criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche
eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai
vincitori di concorso.
7. Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli
interessati, di eta’ non superiore ai 40 anni, in possesso dei
requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata,
sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini della
preferenza a parita’ di punteggio, si considera la media dell’eta’
dei candidati che concorrono per la gestione associata. Ove i
candidati che concorrono per la gestione associata risultino
vincitori, la titolarita’ della farmacia assegnata e’ condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi
vincitori, su base paritaria, per un periodo di dieci anni, fatta
salva la premorienza o sopravvenuta incapacita’.
8. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorita’
competenti in base alle vigente normativa non impediscono l’apertura
della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie
possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e
prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata
informazione alla clientela.
9. Qualora il comune non provveda a comunicare alla regione o alla
provincia autonoma di Trento e di Bolzano l’individuazione delle
nuove sedi disponibili entro il termine di cui al comma 2 del
presente articolo, la regione provvede con proprio atto a tale
individuazione entro i successivi sessanta giorni. Nel caso in cui le
regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano
nel senso indicato ovvero non provvedano a bandire il concorso
straordinario e a concluderlo entro i termini di cui al comma 3, il
Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi di cui
all’articolo 120 della Costituzione con la nomina di un apposito
commissario che provvede in sostituzione dell’amministrazione
inadempiente anche espletando le procedure concorsuali ai sensi del
presente articolo.
10. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 1,
lettera b), sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse
hanno sede. I comuni non possono cedere la titolarita’ o la gestione
delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione
ai sensi del presente comma. In caso di rinuncia alla titolarita’ di
una di dette farmacie da parte del comune, la sede farmaceutica e’
dichiarata vacante.
11. Al comma 9 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362,
e successive modificazioni, le parole: «due anni dall’acquisto
medesimo » sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi dalla
presentazione della dichiarazione di successione ».
12. Il medico, nel prescrivere un farmaco, e’ tenuto, sulla base
della sua specifica competenza professionale, ad informare il
paziente dell’eventuale presenza in commercio di medicinali aventi
uguale composizione in principi attivi, nonche’ forma farmaceutica,
via di somministrazione, modalita’ di rilascio e dosaggio unitario
uguali. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal
medico l’indicazione della non sostituibilita’ del farmaco
prescritto, dopo aver informato il cliente e salvo diversa richiesta
di quest’ultimo, e’ tenuto a fornire il medicinale prescritto quando
nessun medicinale fra quelli indicati nel primo periodo del presente
comma abbia prezzo piu’ basso ovvero, in caso di esistenza in
commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello del
medicinale prescritto, a fornire il medicinale avente prezzo piu’
basso. All’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, nel secondo periodo, dopo le parole: «e’ possibile» sono
inserite le seguenti: «solo su espressa richiesta dell’assistito e».
Al fine di razionalizzare il sistema distributivo del farmaco,
anche a tutela della persona, nonche’ al fine di rendere maggiormente
efficiente la spesa farmaceutica pubblica, l’AIFA, con propria
delibera da adottare entro il 31 dicembre 2012 e pubblicizzare
adeguatamente anche sul sito istituzionale del Ministero della
salute, revisiona le attuali modalita’ di confezionamento dei farmaci
a dispensazione territoriale per identificare confezioni ottimali,
anche di tipo monodose, in funzione delle patologie da trattare.
Conseguentemente, il medico nella propria prescrizione tiene conto
delle diverse tipologie di confezione.
13. Al comma 1 dell’articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, le parole: «che ricadono nel territorio di comuni aventi
popolazione superiore a 12.500 abitanti e, comunque, al di fuori
delle aree rurali come individuate dai piani sanitari regionali,»
sono soppresse.
14. Il comma 1 dell’articolo 70 del decreto legislativo 6 aprile
2006, n. 193, e’ sostituito dal seguente:
«1. La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari e’ effettuata
soltanto dal farmacista in farmacia e negli esercizi commerciali di
cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
ancorche’ dietro presentazione di ricetta medica, se prevista come
obbligatoria. La vendita nei predetti esercizi commerciali e’ esclusa
per i medicinali richiamati dall’articolo 45 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni».
15. Gli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso dei requisiti vigenti,
sono autorizzati, sulla base dei requisiti prescritti dal decreto del
Ministro della salute previsto dall’articolo 32, comma 1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ad allestire preparazioni
galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta
medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea
ufficiale italiana o nella farmacopea europea.
16. In sede di rinnovo dell’accordo collettivo nazionale con le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative,
ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, e successive modificazioni, e’ stabilita, in relazione al
fatturato della farmacia a carico del Servizio sanitario nazionale,
nonche’ ai nuovi servizi che la farmacia assicura ai sensi del
decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la dotazione minima di
personale di cui la farmacia deve disporre ai fini del mantenimento
della convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
17. La direzione della farmacia privata, ai sensi dell’articolo 7
della legge 8 novembre 1991, n. 362, e dell’articolo 11 della legge 2
aprile 1968, n. 475, puo’ essere mantenuta fino al raggiungimento del
requisito di eta’ pensionabile da parte del farmacista iscritto
all’albo professionale. ))

Capo III

SERVIZI PROFESSIONALI

Art. 12

Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti

1. La tabella notarile che determina il numero e la residenza dei
notai, di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913,
n. 89, come revisionata da ultimo con i decreti del Ministro della
giustizia in data 23 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10 novembre 2011,
(( pubblicato nel supplemento ordinario n. 262 alla Gazzetta
Ufficiale n. 292 del 16 dicembre 2011, )) e’ aumentata di cinquecento
posti.
2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare
entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge, i posti di cui al comma 1 sono
distribuiti nei distretti e nei singoli comuni in essi compresi,
secondo i parametri di cui all’articolo 4, comma 1, della legge (( 16
febbraio 1913, )) n. 89.
3. Entro il 31 dicembre 2012 sono espletate le procedure del
concorso per la nomina a 200 posti di notaio bandito con decreto
direttoriale del 28 dicembre 2009, nonche’ dei concorsi per la nomina
a 200 e 150 posti di notaio banditi, rispettivamente, con decreti del
27 dicembre 2010 e del 27 dicembre 2011, per complessivi 550 nuovi
posti da notaio. Entro il 31 dicembre 2013 e’ bandito un ulteriore
concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio. (( Tale
concorso deve concludersi con la nomina dei notai entro un anno dalla
data di pubblicazione del bando. )) Entro il 31 dicembre 2014 e’
bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti
di notaio. (( Tale concorso deve concludersi con la nomina dei notai
entro un anno dalla data di pubblicazione del bando. )) All’esito
della copertura dei posti di cui al presente articolo, la tabella
notarile che determina il numero e la residenza dei notai, udite le
Corti d’appello e i Consigli notarili, viene rivista ogni tre anni.
(( A decorrere dall’anno 2015, e’ comunque bandito un concorso
annuale, da concludere con la nomina dei notai entro l’anno
successivo alla data di pubblicazione del relativo bando, )) per la
copertura di tutti i posti che si rendono disponibili.
4. I commi 1 e 2 dell’articolo 26 della legge 16 febbraio 1913, n.
89, sono sostituiti dai seguenti:
«Per assicurare il funzionamento regolare e continuo
dell’ufficio, il notaro deve tenere nel Comune o nella frazione di
Comune assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti,
registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo
studio stesso almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni
quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati.
Il notaro puo’ recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto
il territorio del distretto della Corte d’Appello in cui trovasi la
sua sede notarile, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del
distretto notarile in cui trovasi la sede stessa».
5. Il comma 2 dell’articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
e’ sostituito dal seguente:
«Egli non puo’ esercitarlo fuori del territorio della Corte
d’Appello nel cui distretto e’ ubicata la sua sede.».
6. All’articolo 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le
parole «stesso distretto» aggiungere: «di Corte d’Appello».
7. Le lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 153 della legge 16
febbraio 1913, n. 89, come modificato dall’articolo 39 del decreto
legislativo 1° agosto 2006, n. 249, sono sostituite dalle seguenti:
«a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui
circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per
il quale si procede e’ stato commesso;
b) al presidente del Consiglio notarile del distretto nel cui
ruolo e’ iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale il fatto
per il quale si procede e’ stato commesso. Se l’infrazione e’
addebitata allo stesso presidente, (( l’iniziativa spetta )) al
consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso
consiglio. La stessa delibera e’ necessaria in caso di intervento ai
sensi dell’articolo 156 bis, comma 5.».
8. Al comma 1 dell’articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n.
89, come modificato dall’articolo 41 del decreto legislativo 1°
agosto 2006, n. 249, le parole «di cui all’articolo 153, comma 1,
lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «in cui il notaio ha
sede».
9. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 13

Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale
per i clienti vulnerabili

1. A decorrere dal primo trimestre successivo all’entrata in vigore
del presente decreto, l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas,
al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale per i
clienti vulnerabili di cui all'((articolo 22 del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, )) ai valori
europei, nella determinazione dei corrispettivi variabili a copertura
dei costi di approvvigionamento di gas naturale, introduce
progressivamente tra i parametri in base ai quali e’ disposto
l’aggiornamento anche il riferimento per una quota gradualmente
crescente ai prezzi del gas rilevati sul mercato. In attesa
dell’avvio del mercato del gas naturale di cui all’articolo 30, comma
1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, i mercati di riferimento da
considerare sono i mercati europei individuati ai sensi dell’articolo
9, comma 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 14

Misure per ridurre i costi di approvvigionamento
di gas naturale per le imprese

(( 1. Le capacita’ di stoccaggio di gas naturale che si rendono
disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio
strategico di cui all’articolo 12, comma 11-ter, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonche’ delle nuove modalita’ di
calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in base ai criteri
determinati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, per l’offerta alle imprese
industriali, di servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti
esteri e di rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas
naturale, finalizzati a consentire il loro approvvigionamento diretto
di gas naturale dall’estero, secondo criteri di sicurezza degli
approvvigionamenti stabiliti nello stesso decreto, nonche’ alle
imprese di rigassificazione, a garanzia del rispetto dei programmi di
rigassificazione dei propri utenti in presenza di eventi
imprevedibili.
2. I servizi di cui al comma 1 sono offerti dalle imprese di
rigassificazione e di trasporto in regime regolato, in base a
modalita’ definite dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas,
tenuto conto dei criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 1.
3. Le eventuali ulteriori capacita’ di stoccaggio di gas naturale
disponibili non assegnate ai sensi del comma 1 sono assegnate secondo
le modalita’ di cui all’articolo 12, comma 7, lettera a), ultimo
periodo, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come
modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.
4. Il volume di gas naturale attualmente contenuto nel volume di
stoccaggio strategico che si rende disponibile a seguito delle
rideterminazioni di cui al comma 1 e’ ceduto dalle imprese di
stoccaggio, anche per l’avvio transitorio dei servizi di cui al comma
1, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo
economico.
5. Al fine di promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti e la
riduzione dei costi di approvvigionamento di gas naturale, il
Ministero dello sviluppo economico e l’Autorita’ per l’energia
elettrica e il gas, anche attraverso l’impresa maggiore di trasporto,
monitorano il grado di utilizzo dei gasdotti esteri di importazione
di gas naturale, al fine di promuovere il loro ottimale utilizzo e la
allocazione coordinata delle capacita’ lungo tali gasdotti e ai loro
punti di interconnessione, in coordinamento con le competenti
autorita’ dell’Unione europea e dei Paesi terzi interessati.
6. All’attuazione del presente articolo le amministrazioni
provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente. ))

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 15

Disposizioni in materia di separazione proprietaria

(( 1. Al fine di introdurre la piena terzieta’ dei servizi regolati
di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione
dalle altre attivita’ della relativa filiera svolte in concorrenza,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorita’ per l’energia
elettrica e il gas, da emanare entro il 31 maggio 2012, sono
disciplinati i criteri, le condizioni e le modalita’, cui si conforma
la societa’ SNAM S.p.a. per adottare, entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il modello di separazione proprietaria di cui all’articolo 19 del
decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, emanato in attuazione
della direttiva 2009/73/CE.
2. Con il decreto di cui al comma 1 e’ assicurata la piena
terzieta’ della societa’ SNAM S.p.a. nei confronti della maggiore
impresa di produzione e vendita di gas, nonche’ delle imprese
verticalmente integrate di produzione e fornitura di gas naturale e
di energia elettrica.
3. L’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas adegua la
regolazione al nuovo assetto societario, anche al fine di effettuare
le notifiche per le certificazioni di cui all’articolo 9 del decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93. ))

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 16

Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche

(( 1. Al fine di favorire nuovi investimenti di ricerca e sviluppo
delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi nel
rispetto del dettato dell’articolo 117 della Costituzione, dei
principi di precauzione, di sicurezza per la salute dei cittadini e
di tutela della qualita’ ambientale e paesistica, di rispetto degli
equilibri naturali terrestri e acquatici, secondo i migliori e piu’
avanzati standard internazionali di qualita’ e sicurezza e con
l’impiego delle migliori tecnologie disponibili, garantendo maggiori
entrate erariali per lo Stato, con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabilite le modalita’ per individuare le
maggiori entrate effettivamente realizzate e le modalita’ di
destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di
progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori
di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi
nonche’ ogni altra disposizione attuativa occorrente all’attuazione
del presente articolo.
2. Le attivita’ di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le norme
vigenti e le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366. ))

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 17

Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti

(( 1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che
siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera
possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore
nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A
decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che
prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva
nell’approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte
eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e
comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel
precedente anno dal singolo punto vendita. Nei casi previsti dal
presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni economiche
e l’uso del marchio.
2. Al fine di incrementare la concorrenzialita’ e l’efficienza del
mercato anche attraverso una diversificazione nelle relazioni
contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e i
gestori degli impianti di distribuzione carburanti, i commi da 12 a
14 dell’articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono sostituiti dai seguenti:
«12. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, e dalla legge 5
marzo 2001, n. 57, in aggiunta agli attuali contratti di comodato e
fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate, alla
scadenza dei contratti esistenti, o in qualunque momento con assenso
delle parti, differenti tipologie contrattuali per l’affidamento e
l’approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel
rispetto delle normative nazionale e europea, e previa definizione
negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra
organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o
concessione e dei gestori maggiormente rappresentative, depositati
inizialmente presso il Ministero dello sviluppo economico entro il
termine del 31 agosto 2012 e in caso di variazioni successive entro
trenta giorni dalla loro sottoscrizione. Nel caso in cui entro il
termine sopra richiamato non siano stati stipulati gli accordi di cui
al precedente periodo, ciascuna delle parti puo’ chiedere al
Ministero dello sviluppo economico, che provvede nei successivi
novanta giorni, la definizione delle suddette tipologie contrattuali.
Tra le forme contrattuali di cui sopra potra’ essere inclusa anche
quella relativa a condizioni di vendita non in esclusiva relative ai
gestori degli impianti per la distribuzione carburanti titolari della
sola licenza di esercizio, purche’ comprendano adeguate condizioni
economiche per la remunerazione degli investimenti e dell’uso del
marchio.
12-bis. Nel rispetto delle normative nazionale e europea e delle
clausole contrattuali conformi alle tipologie di cui al comma 12,
sono consentite le aggregazioni di gestori di impianti di
distribuzione di carburante finalizzate allo sviluppo della capacita’
di acquisto all’ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di
trasporto dei medesimi.
12-ter. Nell’ambito del decreto legislativo da emanare, ai sensi
dell’articolo 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96, per l’attuazione
della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che
stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello
minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi,
sono altresi’ stabiliti i criteri per la costituzione di un mercato
all’ingrosso dei carburanti.
13. In ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli
stessi, da soli o in societa’ o cooperative, possono accordarsi per
l’effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore
stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti
fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni gia’
pagati, dell’avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo
criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
14. I nuovi contratti di cui al comma 12 devono assicurare al
gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per
competere nel mercato di riferimento».
3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti
ovvero dai fornitori allo scopo di ostacolare, impedire o limitare,
in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facolta’
attribuite dal presente articolo al gestore integrano abuso di
dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9
della legge 18 giugno 1998, n. 192.
4. All’articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 e’ sostituito dal seguente:
«8. Al fine di incrementare la concorrenzialita’, l’efficienza del
mercato e la qualita’ dei servizi nel settore degli impianti di
distribuzione dei carburanti, e’ sempre consentito in tali impianti:
a) l’esercizio dell’attivita’ di somministrazione di alimenti e
bevande di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25
agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di
cui all’articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di
onorabilita’ e professionali di cui all’articolo 71 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l’esercizio dell’attivita’ di un punto di vendita non
esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della
superficie dell’impianto e l’esercizio della rivendita di tabacchi,
nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che
disciplinano lo svolgimento delle attivita’ di cui alla presente
lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una
superficie minima di 500 mq;
c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente
normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a
condizione che l’ente proprietario o gestore della strada verifichi
il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale»;
b) il comma 10 e’ sostituito dal seguente:
«10. Le attivita’ di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova
realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono
esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio
dell’impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall’ufficio
tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza
dell’esercizio medesimo, che puo’ consentire a terzi lo svolgimento
delle predette attivita’. Limitatamente alle aree di servizio
autostradali possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso
in cui tali attivita’ si svolgano in locali diversi da quelli
affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono
fatti salvi gli effetti delle convenzioni di subconcessione in corso
alla data del 31 gennaio 2012, nonche’ i vincoli connessi con
procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate
secondo gli schemi stabiliti dall’Autorita’ di regolazione dei
trasporti di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214 »;
c) al comma 4 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
comuni non rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di
autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili»;
d) il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
«6. L’adeguamento di cui al comma 5 e’ consentito a condizione che
l’impianto sia compatibile sulla base dei criteri di cui al comma 3.
Per gli impianti esistenti l’adeguamento ha luogo entro il 31
dicembre 2012. Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una
sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto
all’erogato dell’anno precedente, da un minimo di 1.000 euro a un
massimo di 5.000 euro per ogni mese di ritardo nell’adeguamento e,
per gli impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza
dell’autorizzazione amministrativa di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dichiarata dal comune
competente».
5. All’articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «o che prevedano
obbligatoriamente la presenza contestuale di piu’ tipologie di
carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo
obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non
proporzionali alle finalita’ dell’obbligo».
6. Al metano per autotrazione e’ riconosciuta la caratteristica
merceologica di carburante.
7. Agli impianti di distribuzione del metano per autotrazione si
applicano le disposizioni dell’articolo 1 del decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, e dell’articolo
83-bis, commi 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, stabilisce i principi generali per
l’attuazione dei piani regionali di sviluppo della rete degli
impianti di distribuzione del metano, nel rispetto dell’autonomia
delle regioni e degli enti locali. I piani, tenuto conto dello
sviluppo del mercato di tale carburante e dell’esistenza di adeguate
reti di gasdotti, devono prevedere la semplificazione delle procedure
di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di
distribuzione del metano e per l’adeguamento di quelli esistenti.
9. Al fine di favorire e promuovere la produzione e l’uso di
biometano come carburante per autotrazione, come previsto dal decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, anche in realta’ geografiche dove la
rete del metano non e’ presente, i piani regionali sul sistema
distributivo dei carburanti prevedono per i comuni la possibilita’ di
autorizzare con iter semplificato la realizzazione di impianti di
distribuzione e di rifornimento di biometano anche presso gli
impianti di produzione di biogas, purche’ sia garantita la qualita’
del biometano.
10. Il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in
vigore a livello dell’Unione europea nonche’ nel rispetto
dell’autonomia delle regioni e degli enti locali, individua criteri e
modalita’ per:
a) l’erogazione self-service negli impianti di distribuzione del
metano e del GPL e presso gli impianti di compressione domestici di
metano;
b) l’erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi
(metano e GPL) negli impianti di rifornimento multiprodotto.
11. L’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, coerentemente con
gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per la
diffusione del metano per autotrazione, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto adotta misure
affinche’ nei codici di rete e di distribuzione di cui al decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, siano previste modalita’ per
accelerare i tempi di allacciamento dei nuovi impianti di
distribuzione di metano per uso autotrazione alla rete di trasporto o
di distribuzione di gas, per ridurre gli stessi oneri di
allacciamento, in particolare per le aree dove tali impianti siano
presenti in misura limitata, nonche’ per la riduzione delle penali
per i superi di capacita’ impegnata previste per gli stessi impianti.
12. All’articolo 167 del codice della strada di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva
o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo
elettronico della stabilita’, possono circolare con una massa
complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella
indicata nella carta di circolazione, purche’ tale eccedenza non
superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella
carta di circolazione piu’ una tonnellata. Si applicano le sanzioni
di cui al comma 2»;
b) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
«3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva
o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo
elettronico della stabilita’, possono circolare con una massa
complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella
indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui
al comma 3»;
c) al comma 5 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un
articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma
2-bis: in tal caso l’eccedenza di massa e’ calcolata separatamente
tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al comma
2-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento per il veicolo
rimorchiato.»;
d) dopo il comma 10 e’ inserito il seguente:
«10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l’eccedenza di massa
ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 e’
pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10 per cento piu’ una
tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla
carta di circolazione».
13. All’articolo 62 del codice della strada di cui al decreto
legislativo n. 285 del 1992 il comma 7-bis e’ abrogato.
14. Le pubbliche amministrazioni centrali, gli enti e istituzioni
da esse dipendenti o controllati e i gestori di servizi di pubblica
utilita’, al momento della sostituzione del rispettivo parco
autoveicoli prevedono due lotti merceologici specifici distinti per i
veicoli alimentati a metano e per i veicoli a GPL. Dall’attuazione
del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. ))

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 18

Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati
fuori dei centri abitati

1. Al comma 7 dell’articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, dopo la parola «dipendenti» sono aggiunte le parole «o
collaboratori» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli
impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei
centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o
degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti
vincoli o limitazioni all’utilizzo continuativo, anche senza
assistenza, delle apparecchiature per la modalita’ di rifornimento
senza servizio con pagamento anticipato.».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 19

Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei
carburanti

1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e’ definita la nuova metodologia di
calcolo del prezzo medio del lunedi’ da comunicare al Ministero dello
sviluppo economico per il relativo invio alla Commissione Europea ai
sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999 e
della successiva Decisione della Commissione 1999/566/CE del 26
luglio 1999, basata sul prezzo offerto al pubblico con la modalita’
di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia di carburante
per autotrazione.
2. Entro sei mesi dalla stessa data, con uno o piu’ decreti del
Ministero dello sviluppo economico sono definite le modalita’
attuative della disposizione di cui al secondo periodo dell’articolo
15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in
ordine alla cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso
ogni punto vendita di carburanti, in modo da assicurare che le
indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in modalita’ non
servito, ove presente, senza indicazioni sotto forma di sconti,
secondo il seguente ordine dall’alto verso il basso: gasolio,
benzina, GPL, metano. In tale decreto si prevede che i prezzi delle
altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalita’ di
rifornimento con servizio debbano essere riportati su cartelloni
separati, indicando quest’ultimo prezzo come differenza in aumento
rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente.
3. Con il decreto di cui al comma 2 si prevedono, altresi’, le
modalita’ di evidenziazione, nella cartellonistica di
pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti,
delle prime due cifre decimali rispetto alla terza, dopo il numero
intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita.
4. Modifiche a quanto disposto dai decreti di cui ai commi 2 e 3
sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ((
sentito il Garante )) per la sorveglianza dei prezzi istituito ai
sensi dell’articolo 2, commi 198 e 199 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, nel rispetto dei medesimi obiettivi di trasparenza.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 20

Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei
carburanti

1. (( All’articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al
comma 1, )) le parole «in misura non eccedente il venticinque per
cento dell’ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato»
sono abrogate, le parole «due esercizi annuali» sono sostituite dalle
parole «tre esercizi annuali» e il comma 2 e’ sostituito dal
seguente: «2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da
emanare entro il 30 giugno 2012, e’ determinata l’entita’ sia dei
contributi di cui al comma 1, sia della nuova contribuzione al fondo
di cui allo stesso comma 1, per un periodo non superiore a tre anni,
articolandola in una componente fissa per ciascuna tipologia di
impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, tenendo
altresi’ conto della densita’ territoriale degli impianti all’interno
del medesimo bacino di utenza».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 21

Disposizioni per accrescere la sicurezza, l’efficienza
e la concorrenza nel mercato dell’energia elettrica

(( 1. In relazione al processo di integrazione del mercato europeo
ed ai cambiamenti in corso nel sistema elettrico, con particolare
riferimento alla crescente produzione da fonte rinnovabile non
programmabile, il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita
l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, emana indirizzi e
modifica per quanto di competenza le disposizioni attuative di cui
all’articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
allo scopo di contenere i costi e garantire sicurezza e qualita’
delle forniture di energia elettrica, anche attraverso il ricorso a
servizi di flessibilita’, nel rispetto dei criteri e dei principi di
mercato.
2. Al comma 2 dell’articolo 19 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, sono premesse le seguenti parole: «Per la prima volta
entro il 30 giugno 2012 e successivamente» e nel medesimo comma 2
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «In esito alla predetta
analisi, l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas adotta con
propria delibera, entro i successivi sessanta giorni, le misure sui
sistemi di protezione e di difesa delle reti elettriche necessarie
per garantire la sicurezza del sistema, nonche’ definisce le
modalita’ per la rapida installazione di ulteriori dispositivi di
sicurezza sugli impianti di produzione, almeno nelle aree ad elevata
concentrazione di potenza non programmabile».
3. Con i decreti di definizione dei nuovi regimi di incentivazione
per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui
all’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28, allo scopo di conferire maggiore flessibilita’ e sicurezza al
sistema elettrico, puo’ essere rideterminata la data per la
prestazione di specifici servizi di rete da parte delle attrezzature
utilizzate in impianti fotovoltaici, in attuazione del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
4. A far data dall’entrata in vigore del presente provvedimento,
sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 105,
recante «Normalizzazione delle reti di distribuzione di energia
elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa
fra 100 e 1000 volt».
5. Dalla medesima data di cui al comma 4, si intende quale
normativa tecnica di riferimento per i livelli nominali di tensione
dei sistemi elettrici di distribuzione in bassa tensione la norma CEI
8-6, emanata dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) in forza
della legge 1° marzo 1968, n. 186.
6. Al fine di facilitare ed accelerare la realizzazione delle
infrastrutture di rete di interesse nazionale, su richiesta motivata
dei concessionari l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas
istruisce la domanda ricevuta circa l’individuazione dei singoli
asset regolati, definendo la relativa remunerazione entro novanta
giorni dal ricevimento della stessa richiesta. ))

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 22

Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati
dell’energia elettrica e del gas

1. Al fine di promuovere la concorrenza nei mercati dell’energia
elettrica e del gas, il Sistema informatico Integrato, istituito
presso l’Acquirente Unico ai sensi dell’articolo 1-bis del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito((, con modificazioni,
)) dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e’ finalizzato anche alla
gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica
e di gas dei clienti finali e la banca dati di cui al comma 1 del
medesimo articolo 1-bis raccoglie, oltre alle informazioni sui punti
di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i
dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas.
L’Autorita’ per l’energia elettrica ed il gas adegua i propri
provvedimenti in materia entro due mesi dall’entrata in vigore della
presente disposizione, in modo da favorire la trasparenza informativa
e l’accesso delle societa’ di vendita ai dati gestiti dal Sistema
informatico integrato.
2. Il mancato o incompleto rispetto degli obblighi di comunicazione
di cui al comma 1 da parte degli operatori e’ sanzionato da parte
dell’Autorita’ per l’energia elettrica ed il Gas secondo le
disposizioni di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno
2011, n. 93.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 23

Semplificazione delle procedure per l’approvazione del piano di
sviluppo
della rete di trasmissione nazionale

1. Fermi restando l’obbligo di predisposizione annuale di un Piano
di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e le procedure di
valutazione, consultazione pubblica ed approvazione previste
dall’articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011,
n. 93, il medesimo Piano e’ sottoposto annualmente alla verifica di
assoggettabilita’ a procedura VAS di cui all’articolo 12 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed e’ comunque sottoposto a
procedura VAS ogni tre anni.
2. Ai fini della verifica di assoggettabilita’ a procedura VAS di
cui al comma precedente, il piano di sviluppo della rete e il
collegato rapporto ambientale evidenziano, con sufficiente livello di
dettaglio, l’impatto ambientale complessivo delle nuove opere.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 24

Accelerazione delle attivita’ di disattivazione
e smantellamento dei siti nucleari

(( 1. I pareri riguardanti i progetti di disattivazione di impianti
nucleari, per i quali sia stata richiesta l’autorizzazione di cui
all’articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, da
almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle Amministrazioni competenti
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. A tal fine, le osservazioni delle Amministrazioni previste
dalle normative vigenti sono formulate all’ISPRA entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Su
motivata richiesta dell’Amministrazione interessata, il termine di
cui al primo periodo puo’ essere prorogato dall’Amministrazione
procedente di ulteriori sessanta giorni.
2. Qualora le Amministrazioni competenti non rilascino i pareri
entro il termine previsto al comma 1, il Ministero dello sviluppo
economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le
modalita’ di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di
concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta
giorni.
3. Al fine di ridurre i tempi e i costi nella realizzazione delle
operazioni di smantellamento degli impianti nucleari e di garantire
nel modo piu’ efficace la radioprotezione nei siti interessati, fermo
restando le specifiche procedure previste per la realizzazione del
Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico di cui al decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la Sogin S.p.A. segnala entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
al Ministero dello sviluppo economico e alle amministrazioni
competenti, nell’ambito delle attivita’ richieste ai sensi
dell’articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e
dell’articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, le operazioni e gli interventi per i quali risulta
prioritaria l’acquisizione delle relative autorizzazioni, in attesa
dell’ottenimento dell’autorizzazione alla disattivazione. Entro
trenta giorni, il Ministero dello sviluppo economico, sentito ISPRA
per le esigenze di sicurezza nucleare e di radioprotezione, valuta le
priorita’ proposte e convoca per esse la conferenza dei servizi di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di concludere la
procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni.
4. Fatte salve le specifiche procedure previste per la
realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico
richiamate al comma 3, l’autorizzazione alla realizzazione dei
progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell’articolo 55 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonche’ le autorizzazioni
di cui all’articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e
all’articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica
utilita’, indifferibilita’ e urgenza, costituiscono varianti agli
strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento
amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta,
atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti
dalle norme vigenti, costituendo titolo alla esecuzione delle opere.
Per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione o allo
smantellamento di opere che comportano modifiche sulle strutture
impiantistiche e’ fatto obbligo di richiedere il parere motivato del
comune e della regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al
presente comma; tali amministrazioni si pronunciano entro sessanta
giorni dalla richiesta da parte del Ministero dello sviluppo
economico, fatta salva l’esecuzione della valutazione d’impatto
ambientale ove prevista. In caso di mancata pronuncia nel termine
indicato al periodo precedente, si applica la procedura di cui al
comma 2 con la convocazione della conferenza di servizi. La regione
competente puo’ promuovere accordi tra il proponente e gli enti
locali interessati dagli interventi di cui al presente comma, per
individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I progetti di cui al
presente comma che insistono sul sito gia’ interessato dall’impianto
non necessitano di variante agli strumenti urbanistici ove
compatibili con gli strumenti urbanistici stessi vigenti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
negli altri casi, il consiglio comunale competente si pronuncia nella
prima seduta successiva al rilascio dell’autorizzazione stessa,
informandone il Ministero dello sviluppo economico.
5. La componente tariffaria di cui all’articolo 25, comma 3, del
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e’ quella di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio
2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile
2003, n. 83. Le disponibilita’ correlate a detta componente
tariffaria sono impiegate per il finanziamento della realizzazione e
gestione del Parco Tecnologico comprendente il Deposito Nazionale e
le strutture tecnologiche di supporto, limitatamente alle attivita’
funzionali allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli
impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del combustibile
nucleare ed alle attivita’ connesse e conseguenti, mentre per le
altre attivita’ sono impiegate a titolo di acconto e recuperate
attraverso le entrate derivanti dal corrispettivo per l’utilizzo
delle strutture del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale,
secondo modalita’ stabilite dal Ministro dello sviluppo economico, su
proposta dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, a riduzione
della tariffa elettrica a carico degli utenti.
6. Il comma 104 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239,
e’ sostituito dal seguente:
«104. I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi
conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e europea, anche
in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni
dell’Unione europea, per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio al
Deposito Nazionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 15 gennaio 2010, n. 31. I tempi e le modalita’
tecniche del conferimento sono definiti con decreto del Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi
dell’organismo per la sicurezza nucleare di cui all’articolo 21,
comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
7. All’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, e successive modificazioni, dopo le parole: «Parco
Tecnologico» sono inserite le seguenti: «entro sette mesi dalla
definizione dei medesimi criteri». ))

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

(( Art. 24 bis

Contributo degli esercenti dei servizi idrici a favore
dell’Autorita’ per l’energia elettrica ed il gas

1. All’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
dopo il comma 19 sono inseriti i seguenti:
«19-bis. All’onere derivante dal funzionamento dell’Autorita’ per
l’energia elettrica e il gas, in relazione ai compiti di regolazione
e controllo dei servizi idrici di cui al comma 19, si provvede
mediante un contributo di importo non superiore all’uno per mille dei
ricavi dell’ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti i servizi
stessi, ai sensi dell’articolo 2, comma 38, lettera b), della legge
14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e dell’articolo
1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
19-ter. In ragione delle nuove competenze attribuite all’Autorita’
per l’energia elettrica e il gas ai sensi del comma 19, la pianta
organica dell’Autorita’ e’ incrementata di quaranta posti.». ))

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

(( Art. 24 ter

Gare per le concessioni idroelettriche

1. Al comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, e successive modificazioni, le parole: «il termine di
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione,» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 aprile 2012».
))

Capo V

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 25

Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali

(( 1. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 3 e’ inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello
svolgimento dei servizi pubblici locali). – 1. A tutela della
concorrenza e dell’ambiente, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici
locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali
ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di
differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio,
entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o
bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore
almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono
individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da
quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di
differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi
di proporzionalita’, adeguatezza ed efficienza rispetto alle
caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata
entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci
interessati o delibera di un organismo associato e gia’ costituito ai
sensi dell’articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo
periodo del presente comma, e’ fatta salva l’organizzazione di
servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali
ottimali gia’ prevista in attuazione di specifiche direttive europee
nonche’ ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle
disposizioni regionali che abbiano gia’ avviato la costituzione di
ambiti o bacini territoriali di dimensione non inferiore a quelle
indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato,
il Consiglio dei ministri, a tutela dell’unita’ giuridica ed
economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei
servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e
omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di
differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio.
2. In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad
evidenza pubblica, l’adozione di strumenti di tutela dell’occupazione
costituisce elemento di valutazione dell’offerta.
3. A decorrere dal 2013, l’applicazione di procedure di affidamento
dei servizi a evidenza pubblica da parte di regioni, province e
comuni o degli enti di governo locali dell’ambito o del bacino
costituisce elemento di valutazione della virtuosita’ degli stessi ai
sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei ministri,
nell’ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza
nelle regioni e negli enti locali, comunica, entro il termine
perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell’economia
e delle finanze gli enti che hanno provveduto all’applicazione delle
procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata
comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si
prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosita’.
4. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi ai servizi
pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati con fondi
europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su
risorse pubbliche statali ai sensi dell’articolo 119, quinto comma,
della Costituzione sono prioritariamente attribuiti agli enti di
governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai
relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura ad
evidenza pubblica o di cui comunque l’Autorita’ di regolazione
competente abbia verificato l’efficienza gestionale e la qualita’ del
servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall’Autorita’
stessa.
5. Le societa’ affidatarie in house sono assoggettate al patto di
stabilita’ interno secondo le modalita’ definite dal decreto
ministeriale previsto dall’articolo 18, comma 2-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L’ente
locale o l’ente di governo locale dell’ambito o del bacino vigila
sull’osservanza da parte delle societa’ di cui al periodo precedente
dei vincoli derivanti dal patto di stabilita’ interno.
6. Le societa’ affidatarie in house sono tenute all’acquisto di
beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le medesime
societa’ adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita’ per
il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi
nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche’ delle disposizioni
che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni
alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e
delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le
consulenze anche degli amministratori»;
b) all’articolo 4:
1) al comma 1, dopo le parole: «libera prestazione dei
servizi,» sono inserite le seguenti: «dopo aver individuato i
contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e
universale»;
2) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000
abitanti, la delibera di cui al comma 2 e’ adottata previo parere
obbligatorio dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato,
che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base dell’istruttoria
svolta dall’ente di governo locale dell’ambito o del bacino o in sua
assenza dall’ente locale, in merito all’esistenza di ragioni idonee e
sufficienti all’attribuzione di diritti di esclusiva e alla
correttezza della scelta eventuale di procedere all’affidamento
simultaneo con gara di una pluralita’ di servizi pubblici locali. La
delibera e il parere sono resi pubblici sul sito internet, ove
presente, e con ulteriori modalita’ idonee»;
3) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
4. L’invio all’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato,
per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del
relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, e’ effettuato
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli
enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 e’ comunque
adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della
gestione dei servizi, entro trenta giorni dal parere dell’Autorita’
garante della concorrenza e del mercato. In assenza della delibera,
l’ente locale non puo’ procedere all’attribuzione di diritti di
esclusiva ai sensi del presente articolo»;
4) al comma 11:
4.1) dopo la lettera b) e’ inserita la seguente:
«b-bis) prevede l’impegno del soggetto gestore a conseguire
economie di gestione con riferimento all’intera durata programmata
dell’affidamento, e prevede altresi’, tra gli elementi di valutazione
dell’offerta, la misura delle anzidette economie e la loro
destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti
ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di
efficientamento relativi al personale;»;
4.2) dopo la lettera g) e’ aggiunta la seguente:
«g-bis) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi
aggiudicatari del servizio, prevedendo, tra gli elementi di
valutazione dell’offerta, l’adozione di strumenti di tutela
dell’occupazione»;
5) al comma 13, le parole: «somma complessiva di 900.000 euro
annui» sono sostituite dalle seguenti: «somma complessiva di 200.000
euro annui»;
6) al comma 32:
6.1) alla lettera a), in fine, le parole: «alla data del 31 marzo
2012» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre
2012. In deroga, l’affidamento per la gestione puo’ avvenire a favore
di un’unica societa’ in house risultante dalla integrazione operativa
di preesistenti gestioni in affidamento diretto e gestioni in
economia, tale da configurare un unico gestore del servizio a livello
di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi dell’articolo
3-bis. La soppressione delle preesistenti gestioni e la costituzione
dell’unica azienda in capo alla societa’ in house devono essere
perfezionati entro il termine del 31 dicembre 2012. In tal caso il
contratto di servizio dovra’ prevedere indicazioni puntuali
riguardanti il livello di qualita’ del servizio reso, il prezzo medio
per utente, il livello di investimenti programmati ed effettuati e
obbiettivi di performance (redditivita’, qualita’, efficienza). La
valutazione dell’efficacia e dell’efficienza della gestione e il
rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sono
sottoposti a verifica annuale da parte dell’Autorita’ di regolazione
di settore. La durata dell’affidamento in house all’azienda
risultante dall’integrazione non puo’ essere in ogni caso superiore a
tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013. La deroga di cui alla
presente lettera non si applica ai processi di aggregazione a livello
di ambito o di bacino territoriale che gia’ prevedano procedure di
affidamento ad evidenza pubblica.»;
6.2) alla lettera b), in fine, le parole: «alla data del 30
giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 marzo
2013»;
7) dopo il comma 32-bis e’ inserito il seguente:
«32-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 32 ed al fine di
non pregiudicare la necessaria continuita’ nell’erogazione dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e
privati esercenti a qualsiasi titolo attivita’ di gestione dei
servizi pubblici locali assicurano l’integrale e regolare
prosecuzione delle attivita’ medesime anche oltre le scadenze ivi
previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio
pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale di cui
all’articolo 2, comma 3, lettera e), del presente decreto alle
condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio ed agli altri
atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e
comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all’apertura
del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo
puo’ essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto
nel presente articolo»;
8) al comma 33-ter le parole: «Ministro per i rapporti con le
regioni e la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio
2012» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport, adottato entro il 31 marzo 2012»;
9) al comma 34:
9.1) sono soppresse le parole: «il servizio di trasporto
ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422»;
9.2) dopo le parole: «il servizio di distribuzione del gas
naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» sono
inserite le seguenti: «, ad eccezione di quanto previsto dal comma
33»;
9.3) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riguardo al
trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino alla
scadenza naturale dei primi sei anni di validita’, gli affidamenti e
i contratti di servizio gia’ deliberati o sottoscritti in conformita’
all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, ed in conformita’
all’articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.»;
10) il comma 34-bis e’ abrogato;
11) al comma 35 sono premessi i seguenti:
«34-ter. Gli affidamenti diretti, in materia di trasporto
pubblico locale su gomma, gia’ affidati ai sensi dell’articolo 61
della legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in conformita’ all’articolo 8
del regolamento (CE) n. 1370/2007 ed in atto alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, cessano alla scadenza prevista
nel contratto di affidamento.
34-quater. Gli affidamenti in essere a valere su infrastrutture
ferroviarie interessate da investimenti compresi in programmi
co-finanziati con risorse dell’Unione europea cessano con la
conclusione dei lavori previsti dai relativi programmi di
finanziamento e, ove necessari, dei connessi collaudi, anche di
esercizio».
2. All’articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
«5-bis. A decorrere dall’anno 2013, le aziende speciali e le
istituzioni sono assoggettate al patto di stabilita’ interno secondo
le modalita’ definite con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e per gli affari
regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato-Citta’
ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine,
le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i
propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle
notizie economico-amministrative della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il
31 maggio di ciascun anno. L’Unioncamere trasmette al Ministero
dell’economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l’elenco delle
predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di
bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le
disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, nonche’ le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti
locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale;
contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura
retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli
amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria
degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull’osservanza del
presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti.
Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente comma
aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi
socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.»;
b) al comma 8 dopo le parole: «seguenti atti» sono inserite le
seguenti: «da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale.».
3. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14, comma 5, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Si applicano i principi di garanzia previsti dall’articolo
4, comma 33, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;
b) all’articolo 15, comma 10, la parola: «gare» e’ sostituita
dalle seguenti: «prime gare successive al periodo transitorio, su
tutto il territorio nazionale».
4. Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata
dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell’articolo 202 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della
normativa europea e nazionale sull’evidenza pubblica, le seguenti
attivita’: a) la gestione ed erogazione del servizio che puo’
comprendere le attivita’ di gestione e realizzazione degli impianti;
b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e
l’avvio a smaltimento e recupero, nonche’, ricorrendo le ipotesi di
cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e
assimilati prodotti all’interno dell’ATO. Nel caso in cui gli
impianti siano di titolarita’ di soggetti diversi dagli enti locali
di riferimento, all’affidatario del servizio di gestione integrata
dei rifiuti urbani devono essere garantiti l’accesso agli impianti a
tariffe regolate e predeterminate e la disponibilita’ delle
potenzialita’ e capacita’ necessarie a soddisfare le esigenze di
conferimento indicate nel piano d’ambito.
5. Al comma 1 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, le parole: «svolto in regime di privativa dai comuni» sono
sostituite dalle seguenti: «svolto mediante l’attribuzione di diritti
di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell’articolo 4 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 settembre 2011, n. 148».
6. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a
seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti
locali che decidono di bandire la gara per l’affidamento del relativo
servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli
impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio
esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli
ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i
bandi.
7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, il ritardo nella comunicazione oltre il termine
di sessanta giorni dall’apposita richiesta e la comunicazione di
informazioni false integrano illecito per il quale il prefetto, su
richiesta dell’ente locale, irroga una sanzione amministrativa
pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, da un
minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000. ))

Capo V

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 26

Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi
e dei rifiuti da imballaggio e per l’incremento
della raccolta e recupero degli imballaggi

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 221,
1) al comma 3, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: «a)
organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei
propri rifiuti di imballaggio (( sull’intero territorio nazionale))»;
2) al comma 5,
2.1) al sesto periodo, le parole «sulla base dei», sono sostituite
dalle seguenti «acquisiti i»
2.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle domande
disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni relative alle attivita’ private sottoposte alla
disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e
le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo,
le attivita’ di cui al comma 3 lettere a) e c) possono essere
intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per
l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato
nella presente norma.»
3) (soppresso).
b) all’articolo 265, il comma 5 e’ soppresso
c) all’articolo 261, (( comma 1, )) le parole «pari a sei volte le
somme dovute al CONAI» sono sostituite dalle seguenti: da 10.000 a
60.000 euro».

Capo VI

Servizi bancari e assicurativi

Art. 27

Promozione della concorrenza in materia di conto corrente
o di conto di pagamento di base

(( 1. All’articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 7 e’ abrogato;
b) il comma 9 e’ sostituito dal seguente:
«9. L’Associazione bancaria italiana, le associazioni dei
prestatori di servizi di pagamento, la societa’ Poste italiane
S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di
pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative
a livello nazionale definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano
entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una
riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione
alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto
della necessita’ di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi,
nonche’ di promuovere l’efficienza economica nel rispetto delle
regole di concorrenza. Le regole generali sono definite tenendo conto
che le commissioni devono essere correlate alle componenti di costo
effettivamente sostenute da banche e circuiti interbancari,
distinguendo le componenti di servizio legate in misura fissa alla
esecuzione dell’operazione da quelle di natura variabile legate al
valore transatto e valorizzando il numero e la frequenza delle
transazioni. Dovra’ in ogni caso essere garantita la gratuita’ delle
spese di apertura e di gestione dei conti di pagamento di base
destinati all’accredito e al prelievo della pensione del titolare per
gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro
mensili, ferma restando l’onerosita’ di eventuali servizi aggiuntivi
richiesti dal titolare »;
c) il comma 10 e’ sostituito dal seguente:
«10. Entro i sei mesi successivi all’applicazione delle misure di
cui al comma 9, il Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca
d’Italia e l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato,
valuta l’efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9. In
caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al
comma 9, le stesse sono fissate con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, sentita la Banca d’Italia e l’Autorita’ garante
della concorrenza e del mercato»;
d) dopo il comma 10 e’ inserito il seguente:
«10-bis. Fino alla pubblicazione del decreto che recepisce la
valutazione dell’efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9
ovvero che fissa le misure ai sensi del comma 10, continua ad
applicarsi il comma 7 dell’articolo 34 della legge 12 novembre 2011,
n. 183»;
e) la lettera c) del comma 5 e’ sostituita dalla seguente:
«c) identificazione delle caratteristiche del conto in accordo
con le prescrizioni contenute nella sezione III della raccomandazione
n. 2011/442/UE della Commissione, del 18 luglio 2011, e di un livello
dei costi coerente con le finalita’ di inclusione finanziaria
conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della predetta
raccomandazione».
2. La delibera dei CICR di cui al comma 4 dell’articolo 117-bis del
decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e’ adottata entro il
termine del 31 maggio 2012 e la complessiva disciplina entra in
vigore non oltre il 1° luglio successivo.
3. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso
sono adeguati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
delibera CICR di cui al comma 2, con l’introduzione di clausole
conformi alle disposizioni di cui all’articolo 117-bis del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell’articolo 118 del
medesimo decreto legislativo.
4. I commi 1 e 3 dell’articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, sono abrogati. ))

Capo VI

Servizi bancari e assicurativi

(( Art. 27 bis

Nullita’ di clausole nei contratti bancari

1. Sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano
commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee
di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in
essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza
di affidamento ovvero oltre il limite del fido. ))

Capo VI

Servizi bancari e assicurativi

(( Art. 27 ter

Cancellazioni delle ipoteche perenti

1. All’articolo 40-bis del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero
in caso di mancata rinnovazione dell’iscrizione entro il termine di
cui all’articolo 2847 del codice civile»;
b) al comma 4 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
cancellazione d’ufficio si applica in tutte le fattispecie di
estinzione di cui all’articolo 2878 del codice civile». ))

Capo VI

Servizi bancari e assicurativi

(( Art. 27 quater

Organi delle fondazioni bancarie

1. All’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, dopo le parole: «prevedendo modalita’ di
designazione e di nomina» sono inserite le seguenti: «, ispirate a
criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei
principi di onorabilita’ e professionalita’,» e dopo la lettera g) e’
inserita la seguente:
«g-bis) previsione, tra le ipotesi di incompatibilita’ di cui
alla lettera g), dell’assunzione o dell’esercizio di cariche negli
organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di
direzione di societa’ concorrenti della societa’ bancaria
conferitaria o di societa’ del suo gruppo». ))

Capo VI

Servizi bancari e assicurativi

(( Art. 27 quinquies

Termine per la surrogazione nei contratti di finanziamento

1. Il comma 7 dell’articolo 120-quater del testo unico di cui
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e’ sostituito dal
seguente:
«7. La surrogazione di cui al comma 1 deve perfezionarsi entro il
termine di dieci giorni dalla data in cui il cliente chiede al
mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l’esatto
importo del proprio debito residuo. Nel caso in cui la surrogazione
non si perfezioni entro il termine di dieci giorni, per cause dovute
al finanziatore originario, quest’ultimo e’ comunque tenuto a
risarcire il cliente in misura pari all’1 per cento del valore del
finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta
ferma la possibilita’ per il finanziatore originario di rivalersi sul
mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause
allo stesso imputabili». ))

Capo VI

Servizi bancari e assicurativi

Art. 28

Assicurazioni connesse all’erogazione
di mutui immobiliari (( e di credito al consumo ))

(( 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 183 del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera
dell’ISVAP di attuazione in materia di interesse degli intermediari
assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari
finanziari se condizionano l’erogazione del mutuo immobiliare o del
credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione
sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi
di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche,
agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi. Il
cliente e’ comunque libero di scegliere sul mercato la polizza sulla
vita piu’ conveniente che la banca e’ obbligata ad accettare senza
variare le condizioni offerte per l’erogazione del mutuo immobiliare
o del credito al consumo.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, l’ISVAP definisce i contenuti
minimi del contratto di assicurazione di cui al comma 1.
3. All’articolo 21, comma 3-bis, del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, dopo le parole: «alla sottoscrizione di una
polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o
intermediario» sono aggiunte le seguenti: «ovvero all’apertura di un
conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario».
))

Capo VI

Servizi bancari e assicurativi

Art. 29

Efficienza produttiva del risarcimento diretto

1. Nell’ambito del sistema di risarcimento diretto disciplinato
dall’art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, i
valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali
vengono definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati
annualmente secondo un criterio che incentivi l’efficienza produttiva
delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi
e l’individuazione delle frodi.
(( 1-bis. L’ISVAP definisce il criterio di cui al comma 1 e
stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute.
2. (soppresso). ))

Capo VI

Servizi bancari e assicurativi

Art. 30

Repressione delle frodi

1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il
ramo responsabilita’ civile autoveicoli terrestri di cui all’articolo
2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e’ tenuta a
trasmettere all’ISVAP, (( pena l’applicazione di una sanzione
amministrativa definita dall’ISVAP, )) con cadenza annuale, una
relazione, predisposta secondo un modello stabilito dall’ISVAP stesso
con provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione
contiene informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i
quali si e’ ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al
rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate
all’autorita’ giudiziaria, l’esito dei conseguenti procedimenti
penali, nonche’ in ordine alle misure organizzative interne adottate
o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla base dei predetti
elementi informativi, l’ISVAP esercita i poteri di vigilanza di cui
al titolo XIV, capo I, del codice delle assicurazioni private, di cui
al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive
modificazioni, al fine di assicurare l’adeguatezza
dell’organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei
sinistri rispetto all’obiettivo di contrastare le frodi nel settore.
(( 1-bis. Il mancato invio della relazione di cui al comma 1
comporta l’irrogazione da parte dell’ISVAP di una sanzione da un
minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro. ))
2. Le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo
responsabilita’ civile autoveicoli terrestri di cui all’articolo 2,
comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private, di cui
al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, sono tenute a indicare
nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale
e a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea forma di
diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri
derivante dall’accertamento delle frodi, conseguente all’attivita’ di
controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.

Capo VI

Servizi bancari e assicurativi

Art. 31

Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti
di assicurazione per la responsabilita’ civile verso i terzi per i
danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada.

1. Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni
relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita’ civile
verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a
motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito
l’ISVAP, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
legge, (( avvalendosi anche dell’Istituto poligrafico e zecca dello
Stato (IPZS), )) definisce le modalita’ per la progressiva
dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione
con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con
banche dati, e prevedendo l’utilizzo, ai fini dei relativi controlli,
dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza
delle violazioni delle norme del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui al
primo periodo definisce le caratteristiche e i requisiti di tali
sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della
sua entrata in vigore, per la conclusione del relativo processo di
dematerializzazione.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi
dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione,
forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano
coperti dall’assicurazione per la responsabilita’ civile verso i
terzi prevista dall’articolo 122 del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209((,
con esclusione dei periodi di sospensiva dell’assicurazione
regolarmente contrattualizzati)). Il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti comunica ai rispettivi proprietari l’inserimento dei
veicoli nell’elenco di cui al primo periodo, informandoli circa le
conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i veicoli stessi
siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a
queste equiparate. (( Gli iscritti nell’elenco hanno 15 giorni di
tempo per regolarizzare la propria posizione. Trascorso il termine di
quindici giorni dalla comunicazione, l’elenco di coloro che non hanno
regolarizzato la propria posizione viene messo a disposizione delle
forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo
di residenza del proprietario del veicolo. Agli adempimenti di cui al
comma 1 e di cui al primo periodo del presente comma si provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. ))
(( 2-bis. Le compagnie di assicurazione rilasciano in ogni caso
attestazione dell’avvenuta stipula del contratto e del pagamento del
relativo premio entro i termini stabiliti, e la relativa semplice
esibizione da parte del proprietario del veicolo, o di chi altri ne
ha interesse, prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o
contestato per effetto delle previsioni contenute nei commi 1, 2 e 3.
))
3. La violazione dell’obbligo di assicurazione della
responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli puo’
essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati,
anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici
per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle
violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati ai
sensi dell’articolo 45, comma 6, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il
controllo a distanza dell’accesso nelle zone a traffico limitato,
nonche’ attraverso altri sistemi per la registrazione del transito
dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La
violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di
ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate
alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare,
anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti
illecito amministrativo, nonche’ i dati di immatricolazione del
veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano
utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui
al presente comma, non vi e’ l’obbligo di contestazione immediata.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti
l’ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per
la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche
dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell’ambito di quelli
di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalita’ di attuazione
del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d’intesa
con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

Capo VI

Servizi bancari e assicurativi

Art. 32

Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio,
liquidazione dei danni

1. Al comma 1 dell’articolo 132 del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere
ai soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria
di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della
stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del
periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle
tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui
l’assicurato acconsenta all’istallazione di meccanismi elettronici
che registrano l’attivita’ del veicolo, denominati scatola nera o
equivalenti, (( o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico i costi di installazione,
disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilita’ sono a
carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione
significativa rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo
periodo, all’atto della stipulazione del contratto o in occasione
delle scadenze successive a condizione che risultino rispettati i
parametri stabiliti dal contratto». ))
(( 1-bis. Con regolamento emanato dall’ISVAP, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e il Garante per la protezione dei
dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita’ di raccolta, gestione e utilizzo, in particolare ai fini
tariffari e della determinazione delle responsabilita’ in occasione
dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al
comma 1, nonche’ le modalita’ per assicurare l’interoperabilita’ dei
meccanismi elettronici di cui al comma 1 in caso di sottoscrizione da
parte dell’assicurato di un contratto di assicurazione con impresa
diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo.
1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, e’ definito uno standard tecnologico
comune hardware e software, per la raccolta, la gestione e l’utilizzo
dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1, al
quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni
dalla sua emanazione. ))
2. All’articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma
1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indicazioni
contenute nell’attestazione sullo stato del rischio devono
comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato»;
b) dopo il comma 1-bis e’ inserito il seguente: «1-ter. La consegna
dell’attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e
1-bis, nonche’ ai sensi del regolamento dell’ISVAP di cui al comma 1,
e’ effettuata per via telematica, attraverso l’utilizzo delle banche
dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui
all’articolo 135»; c) al comma 2, le parole: «puo’ prevedere» sono
sostituite dalla seguente: «prevede»; d) il comma 4 e’ sostituito dal
seguente: «4. L’attestazione sullo stato del rischio, all’atto della
stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si
riferisce l’attestato, e’ acquisita direttamente dall’impresa
assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al
comma 2 del presente articolo e di cui all’articolo 135».
3. All’articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri con
soli danni a cose, la richiesta di risarcimento (( deve recare
l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento
e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono
disponibili, per non meno di due giorni non festivi, per l’ispezione
diretta ad accertare l’entita’ del danno. )) Entro sessanta giorni
dalla ricezione di tale documentazione, l’impresa di assicurazione
formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il
risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali
non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni e’ ridotto
a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai
conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato puo’ procedere alla
riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine
indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque
completate le operazioni di accertamento del danno da parte
dell’assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime
operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della
scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano
state messe a disposizione per l’ispezione nei termini previsti dal
presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell’ispezione
stessa, l’impresa, ai fini dell’offerta risarcitoria, effettuera’ le
proprie valutazioni sull’entita’ del danno solo previa presentazione
di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta
comunque fermo il diritto dell’assicurato al risarcimento anche
qualora ritenga di non procedere alla riparazione»;
b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni
fraudolenti, l’impresa di assicurazione provvede alla consultazione
della banca dati sinistri di cui all’articolo 135 e qualora dal
risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei
soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due
parametri di significativita’, come definiti dall’articolo 4 del
provvedimento dell’ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l’impresa puo’
decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale
decisione con la necessita’ di condurre ulteriori approfondimenti in
relazione al sinistro. La relativa comunicazione e’ trasmessa
dall’impresa al danneggiato e all’ISVAP, al quale e’ anche trasmessa
la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro
trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l’impresa
deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in
merito alla richiesta di risarcimento. All’esito degli
approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l’impresa puo’
non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di
cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui e’
prevista, informandone contestualmente l’assicurato nella
comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla
richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal
caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la
presentazione della querela, di cui all’articolo 124, primo comma,
del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni
entro il quale l’impresa comunica al danneggiato le sue
determinazioni conclusive.
Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla
proponibilita’ dell’azione di risarcimento nei termini previsti
dall’articolo 145, nonche’ il diritto del danneggiato di ottenere
l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il
caso di presentazione di querela o denuncia»;
c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato, in
pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto
stabilito dal comma 5, non puo’ rifiutare gli accertamenti
strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei
termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte
dell’impresa. Qualora cio’ accada, i termini per l’offerta
risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l’impresa
non ritiene di fare offerta sono sospesi».
(( 3-bis. All’articolo 135 del codice delle assicurazioni private
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica, dopo le parole: «Banca dati sinistri» sono
aggiunte le seguenti: «e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe
danneggiati»;
b) al comma 1, le parole: «e’ istituita» sono sostituite dalle
seguenti: «sono istituite» e dopo le parole: «ad essi relativi» sono
aggiunte le seguenti: «e due banche dati denominate “anagrafe
testimoni” e “anagrafe danneggiati”»;
c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, le
modalita’ e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma
1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell’autorita’
giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e
di soggetti terzi, nonche’ gli obblighi di consultazione delle banche
dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione
dei sinistri, sono stabiliti dall’ISVAP, con regolamento, sentiti il
Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’interno, e,
per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la
protezione dei dati personali».
3-ter. Al comma 2 dell’articolo 139 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto il legislativo 7 settembre
2005, n. 209, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni
caso, le lesioni di lieve entita’, che non siano suscettibili di
accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a
risarcimento per danno biologico permanente».
3-quater. Il danno alla persona per lesioni di lieve entita’ di
cui all’articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e’ risarcito solo a
seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o
strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.
3-quinquies. Per le classi di massimo sconto, a parita’ di
condizioni soggettive ed oggettive, ciascuna delle compagnie di
assicurazione deve praticare identiche offerte. ))

Capo VI

Servizi bancari e assicurativi

Art. 33

Sanzioni per frodi nell’attestazione delle invalidita’ derivanti da
incidenti

1. All’articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la parola: «micro-invalidita’» e’ sostituita dalla seguente:
«invalidita’»;
2) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»;
b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano
falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi
il risarcimento a carico della societa’ assicuratrice si applica la
disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile»;
c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidita’» sono sostituite
dalla seguente: «invalidita’».
(( 1-bis. Al primo comma dell’articolo 642 del codice penale, le
parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti:
«da uno a cinque anni». ))

Capo VI

Servizi bancari e assicurativi

Art. 34

Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto

1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti
assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla
circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della
sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo
corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre
condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie
assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi
delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di
assicurazione sui propri siti internet.
2. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di
aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 e’ affetto da
nullita’ rilevabile solo a favore dell’assicurato.
(( 3. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 1
comporta l’irrogazione da parte dell’ISVAP a carico della compagnia
che ha conferito il mandato all’agente, che risponde in solido con
questa, di una sanzione in una misura pari a quanto stabilito
dall’articolo 324 del codice di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209.
3-bis. L’ISVAP predispone entro quattro mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto uno
standard di modalita’ operative per l’applicazione delle disposizioni
di cui al comma 1.
3-ter. L’ISVAP predispone, con cadenza semestrale, una apposita
relazione sull’efficacia delle disposizioni di cui al presente
articolo, da pubblicare per via telematica sul proprio sito internet.
))

Capo VI

Servizi bancari e assicurativi

(( Art. 34 bis

Disposizioni in materia di contratti
di assicurazione dei veicoli

1. All’articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La predetta variazione in
diminuzione del premio si applica automaticamente, fatte salve le
migliori condizioni, nella misura preventivamente quantificata in
rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed
esplicitamente indicata nel contratto. Il mancato rispetto della
disposizione ai cui al presente comma comporta l’applicazione, da
parte dell’ISVAP, di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a
50.000 euro». ))

Capo VI

Servizi bancari e assicurativi

(( Art. 34 ter

Certificato di chiusura inchiesta nell’assicurazione obbligatoria
per i veicoli a motore

1. Nel capo IV del titolo X del codice delle assicurazioni private,
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo
l’articolo 150 e’ aggiunto il seguente:
«Art. 150-bis. (Certificato di chiusa inchiesta). – 1. E’ fatto
obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno
derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla
richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto
salvo quanto disposto dal comma 2.
2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di
cui all’articolo 642 del codice penale, limitatamente all’ipotesi che
il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno
derivante da furto o incendio dell’autoveicolo stesso e’ effettuato
previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta». ))

Capo VI

Servizi bancari e assicurativi

Art. 35

Misure per la tempestivita’ dei pagamenti, per l’estinzione dei
debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonche’
disposizioni in materia di tesoreria unica.

1. Al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
connessi a transazioni commerciali per l’acquisizione di servizi e
forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondente a residui
passivi del bilancio dello Stato, sono adottate le seguenti misure:
a) i fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi
perenti di parte corrente e di conto capitale, di cui all’articolo 27
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono integrati rispettivamente
degli importi di euro 2.000 milioni e 700 milioni per l’anno 2012,
mediante riassegnazione, previo versamento all’entrata del bilancio
dello Stato per il medesimo anno, di una corrispondente quota delle
risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e
compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita’
speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio». Le
assegnazioni disposte con utilizzo delle somme di cui al periodo
precedente non devono comportare, secondo i criteri di contabilita’
nazionale, peggioramento dell’indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni;
b) i crediti di cui al presente comma maturati alla data del 31
dicembre 2011, su richiesta dei soggetti creditori, possono essere
estinti, in luogo del pagamento disposto con le risorse finanziarie
di cui alla lettera a), anche mediante assegnazione di titoli di
Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. L’importo di cui
alla presente lettera puo’ essere incrementato con corrispondente
riduzione degli importi di cui alla lettera a). Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le modalita’ per
l’attuazione delle (( disposizioni di cui ai periodi precedenti )) e
sono stabilite le caratteristiche dei titoli e le relative modalita’
di assegnazione nonche’ le modalita’ di versamento al titolo IV
dell’entrata del bilancio dello Stato, a fronte del controvalore dei
titoli di Stato assegnati, con utilizzo della medesima contabilita’
di cui alla lettera a). Le assegnazioni dei titoli di cui alla
presente lettera non sono computate nei limiti delle emissioni nette
dei titoli di Stato indicate nella Legge di bilancio.
2. Per provvedere all’estinzione dei crediti per spese relative a
consumi intermedi, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del
31 dicembre 2011, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di
contabilita’ nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il
cui ammontare e’ accertato con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, secondo le medesime modalita’ di cui alla circolare n.
38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5
dell’8 gennaio 2011, il fondo di cui all’articolo 1, comma 50, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e’ incrementato, per l’anno 2012, di
un importo di euro 1.000 milioni mediante riassegnazione previo
versamento all’entrata del bilancio dello Stato di euro 740 milioni
delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e
compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita’
speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio», e di euro
260 milioni mediante utilizzo del risparmio degli interessi derivante
dal comma 9 del presente articolo. La lettera b) del comma 17
dell’art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e’ soppressa.
3. All’onere per interessi derivante dal comma 1, pari a 235
milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede con la
disposizione di cui al comma 4.
(( 3-bis. Le pubbliche amministrazioni ai fini del pagamento del
debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo,
sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le
rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della
compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche
mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad
interessi e rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni,
cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo
precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate. ))
4. In relazione alle maggiori entrate rivenienti nei territori
delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell’accisa
sull’energia elettrica disposti dai decreti del Ministro
dell’Economia e delle Finanze 30 dicembre 2011, (( pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, )) concernenti
l’aumento dell’accisa sull’energia elettrica a seguito della
cessazione dell’applicazione dell’addizionale comunale e provinciale
all’accisa sull’energia elettrica, il concorso alla finanza pubblica
delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento
e Bolzano previsto dall’articolo 28, comma 3, primo periodo del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, (( convertito, con
modificazioni, dalla )) legge 22 dicembre 2011, n. 214, e’
incrementato di 235 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012.
La quota di maggior gettito pari a 6,4 milioni annui a decorrere dal
2012 derivante all’Erario dai decreti di cui al presente comma resta
acquisita al bilancio dello Stato.
5. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze si
provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.
6. Al fine di assicurare alle agenzie fiscali ed
all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la massima
flessibilita’ organizzativa, le stesse possono derogare a quanto
previsto dall’articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, a condizione che sia comunque assicurata la
neutralita’ finanziaria, prevedendo, ove necessario, la relativa
compensazione, anche a carico del fondo per la retribuzione di
posizione e di risultato o di altri fondi analoghi; resta comunque
ferma la riduzione prevista dall’articolo 9, comma 2, primo periodo,
del citato decreto-legge n. 78 del 2010. Per assicurare la
flessibilita’ organizzativa e la continuita’ delle funzioni delle
pubbliche amministrazioni, nel caso di vacanza dell’organo di vertice
di cui all’articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165 e successive modifiche, nonche’ per le ipotesi di assenza
o impedimento del predetto organo, le funzioni vicarie possono essere
attribuite con decreto dell’organo di vertice politico, tenuto conto
dei criteri previsti dai rispettivi ordinamenti, per un periodo
determinato, al titolare di uno degli uffici di livello dirigenziale
generale compresi nelle strutture. Resta fermo quanto disposto
dall’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito((, con modificazioni, )) dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214.
7. Il comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, e’ soppresso.
8. Ai fini della tutela dell’unita’ economica della Repubblica e
del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il
regime di tesoreria unica previsto dall’articolo 7 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e’ sospeso. Nello stesso periodo
agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica
ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative
norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall’applicazione
della presente disposizione le disponibilita’ dei predetti enti e
organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni
altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in
conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle
regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.
9. (( Alla data del 29 febbraio 2012 )) i tesorieri o cassieri
degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a
versare il 50 per cento delle disponibilita’ liquide esigibili
depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del
presente decreto sulle rispettive contabilita’ speciali, sottoconto
fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della
quota rimanente deve essere effettuato (( alla data del 16 aprile
2012)). Gli eventuali investimenti finanziari individuati con decreto
del (( Ministero )) dell’Economia e delle finanze – Dipartimento del
Tesoro da emanare entro il 30 aprile 2012, sono smobilizzati, ad
eccezione di quelli in titoli di Stato italiani, entro il 30 giugno
2012 e le relative risorse versate sulle contabilita’ speciali aperte
presso la tesoreria statale. Gli enti provvedono al riversamento
presso i tesorieri e cassieri delle somme depositate presso soggetti
diversi dagli stessi tesorieri o cassieri entro il 15 marzo 2012. ((
Sono fatti salvi eventuali versamenti gia’ effettuati alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento. ))
(( 10. I tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici di
cui al comma 8 provvedono ad adeguare la propria operativita’ alle
disposizioni di cui all’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n.
720, e relative norme amministrative di attuazione, il giorno
successivo a quello del versamento della residua quota delle
disponibilita’ previsto al comma 9. Nelle more di tale adeguamento i
predetti tesorieri e cassieri continuano ad adottare i criteri
gestionali previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279. ))
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e’ abrogato l’articolo 29, comma 10, della legge 23 dicembre
1998, n. 448 e fino all’adozione del bilancio unico d’Ateneo ai
dipartimenti e ai centri di responsabilita’ dotati di autonomia
gestionale e amministrativa si applicano (( le disposizioni di cui ai
commi 8 e 9 del presente articolo e, fino al completo riversamento
delle risorse sulle contabilita’ speciali di cui al comma 9, i
tesorieri o cassieri degli stessi utilizzano prioritariamente le
risorse esigibili depositate presso gli stessi trasferendo gli
eventuali vincoli di destinazione sulle somme depositate presso la
tesoreria statale. ))
12. A decorrere dall’adozione del bilancio unico d’Ateneo, le
risorse liquide delle universita’, comprese quelle dei dipartimenti e
degli altri centri dotati di autonomia gestionale e amministrativa,
sono gestite in maniera accentrata.
13. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile,
per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i
contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di cui al
comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto
possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie,
ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi.
Se le parti non raggiungono l’accordo, gli enti ed organismi hanno
diritto di recedere dal contratto.

Capo VII

Trasporti

Art. 36

Regolazione indipendente in materia di trasporti

(( 1. All’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Nell’ambito delle attivita’ di regolazione dei servizi di
pubblica utilita’ di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, e’
istituita l’Autorita’ di regolazione dei trasporti, di seguito
denominata “Autorita’”, la quale opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede dell’Autorita’ e’
definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il
termine del 30 aprile 2012. In sede di prima attuazione del presente
articolo, il collegio dell’Autorita’ e’ costituito entro il 31 maggio
2012. L’Autorita’ e’ competente nel settore dei trasporti e
dell’accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in
conformita’ con la disciplina europea e nel rispetto del principio di
sussidiarieta’ e delle competenze delle regioni e degli enti locali
di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione.
L’Autorita’ esercita le proprie competenze a decorrere dalla data di
adozione dei regolamenti di cui all’articolo 2, comma 28, della legge
14 novembre 1995, n. 481. All’Autorita’ si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni organizzative e di funzionamento di cui
alla medesima legge.
1-bis. L’Autorita’ e’ organo collegiale composto dal presidente
e da due componenti nominati secondo le procedure di cui all’articolo
2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai
funzionari dell’Autorita’ si applica il regime previsto dall’articolo
2, commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio nomina un
segretario generale, che sovrintende al funzionamento dei servizi e
degli uffici e ne risponde al presidente.
1-ter. I componenti dell’Autorita’ sono scelti, nel rispetto
dell’equilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralita’ e
indipendenza e di comprovata professionalita’ e competenza nei
settori in cui opera l’Autorita’. A pena di decadenza essi non
possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita’
professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di
soggetti pubblici o privati ne’ ricoprire altri uffici pubblici di
qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di
rappresentanza nei partiti politici, ne’ avere interessi diretti o
indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della
medesima Autorita’. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono
collocati fuori ruolo per l’intera durata dell’incarico. I componenti
dell’Autorita’ sono nominati per un periodo di sette anni e non
possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o
impedimento del presidente o di un membro dell’Autorita’, si procede
alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina
dei componenti dell’Autorita’, la loro durata in carica e la non
rinnovabilita’ del mandato.
2. L’Autorita’ e’ competente nel settore dei trasporti e
dell’accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede:
a) a garantire, secondo metodologie che incentivino la
concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento
dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di
accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie,
portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le
competenze dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali
di cui all’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
nonche’ in relazione alla mobilita’ dei passeggeri e delle merci in
ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni,
aeroporti e porti;
b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle
condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli
mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per
la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei
canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell’esigenza di assicurare
l’equilibrio economico delle imprese regolate, l’efficienza
produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti,
le imprese, i consumatori;
c) a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti
interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b);
d) a stabilire le condizioni minime di qualita’ dei servizi di
trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico,
individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e
offerta;
e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle
diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti,
anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei
confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di
trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la
protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle
infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;
f) a definire gli schemi dei bandi delle gare per l’assegnazione
dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire
nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la
nomina delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al trasporto
ferroviario regionale, l’Autorita’ verifica che nei relativi bandi di
gara non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano
l’accesso al mercato a concorrenti potenziali e specificamente che la
disponibilita’ del materiale rotabile gia’ al momento della gara non
costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di
discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi,
all’impresa aggiudicataria e’ concesso un tempo massimo di diciotto
mesi, decorrenti dall’aggiudicazione definitiva, per l’acquisizione
del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del
servizio;
g) con particolare riferimento al settore autostradale, a
stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi
basati sul metodo del price cap, con determinazione dell’indicatore
di produttivita’ X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a
definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara
relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi
relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per
le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di gestione
delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione
plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per
confronto;
h) con particolare riferimento al settore aeroportuale, a
svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di Autorita’ di vigilanza
istituita dall’articolo 71, comma 2, del predetto decreto-legge n. 1
del 2012 in attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti
aeroportuali;
i) con particolare riferimento all’infrastruttura ferroviaria, a
svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione di cui
all’articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in
particolare, a definire i criteri per la determinazione dei pedaggi
da parte del gestore dell’infrastruttura e i criteri di assegnazione
delle tracce e della capacita’ e a vigilare sulla loro corretta
applicazione da parte del gestore dell’infrastruttura;
l) l’Autorita’, in caso di inosservanza di propri provvedimenti o
di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio
alle richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione
dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti
non siano veritieri, puo’ irrogare sanzioni amministrative pecuniarie
determinate in fase di prima applicazione secondo le modalita’ e nei
limiti di cui all’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
L’ammontare riveniente dal pagamento delle predette sanzioni e’
destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio
dei consumatori dei settori dei trasporti, approvati dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell’Autorita’. Tali
progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni
pubbliche nazionali e europee;
m) con particolare riferimento al servizio taxi, a monitorare e
verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio
taxi, delle tariffe e della qualita’ delle prestazioni alle esigenze
dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e
proporzionalita’, allo scopo di garantire il diritto di mobilita’
degli utenti. Comuni e regioni, nell’ambito delle proprie competenze,
provvedono, previa acquisizione di preventivo parere da parte
dell’Autorita’, ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto dei
seguenti principi:
1) l’incremento del numero delle licenze ove ritenuto
necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorita’ per
confronto nell’ambito di realta’ europee comparabili, a seguito di
un’istruttoria sui costi-benefici anche ambientali, in relazione a
comprovate ed oggettive esigenze di mobilita’ ed alle caratteristiche
demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari in
conformita’ alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga
ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal
comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio,
a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare
ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 6 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo oneroso, il
relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande,
uno o piu’ criteri selettivi di valutazione automatica o immediata,
che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I
proventi derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono
finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a coloro che
sono gia’ titolari di licenza;
2) consentire ai titolari di licenza d’intesa con i comuni una
maggiore liberta’ nell’organizzazione del servizio sia per
fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile
incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze
dell’utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi come il
taxi ad uso collettivo o altre forme;
3) consentire una maggiore liberta’ nella fissazione delle
tariffe, la possibilita’ di una loro corretta e trasparente
pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilita’
per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per
percorsi prestabiliti;
4) migliorare la qualita’ di offerta del servizio, individuando
criteri mirati ad ampliare la formazione professionale degli
operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla
conoscenza delle lingue straniere, nonche’ alla conoscenza della
normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del
settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per
l’efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio e
adottando la carta dei servizi a livello regionale;
n) con riferimento alla disciplina di cui alla lettera m),
l’Autorita’ puo’ ricorrere al tribunale amministrativo regionale del
Lazio.»;
b) al comma 3, alinea, sono soppresse le parole: «individuata ai
sensi del medesimo comma»;
c) al comma 4, dopo il primo periodo, e’ inserito il seguente:
«Tutte le amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche’ gli
enti strumentali che hanno competenze in materia di sicurezza e
standard tecnici delle infrastrutture e dei trasporti trasmettono
all’Autorita’ le delibere che possono avere un impatto sulla
concorrenza tra operatori del settore, sulle tariffe, sull’accesso
alle infrastrutture, con facolta’ da parte dell’Autorita’ di fornire
segnalazioni e pareri circa la congruenza con la regolazione
economica»;
d) al comma 5, primo periodo, sono soppresse le parole:
«individuata ai sensi del comma 2»;
e) al comma 6:
1) la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:
a) agli oneri derivanti dall’istituzione dell’Autorita’ e dal
suo funzionamento per l’anno 2012, nel limite massimo di 5 milioni di
euro, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica»;
2) alla lettera b), l’ultimo periodo e’ soppresso;
3) dopo la lettera b) e’ aggiunta la seguente:
«b-bis) ai sensi dell’articolo 2, comma 29, ultimo periodo,
della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di prima attuazione del
presente articolo, l’Autorita’ provvede al reclutamento del personale
di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili
nella pianta organica, determinata in ottanta unita’, e nei limiti
delle risorse disponibili, mediante apposita selezione nell’ambito
del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso
delle competenze e dei requisiti di professionalita’ ed esperienza
richiesti per l’espletamento delle singole funzioni e tale da
garantire la massima neutralita’ e imparzialita’. In fase di avvio il
personale selezionato dall’Autorita’ e’ comandato da altre pubbliche
amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di
provenienza. A seguito del versamento dei contributi di cui alla
lettera b), il predetto personale e’ immesso nei ruoli dell’Autorita’
nella qualifica assunta in sede di selezione»;
f) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Nelle more dell’entrata in operativita’ dell’Autorita’,
determinata con propria delibera, le funzioni e le competenze
attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo continuano ad
essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti
nei diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data,
l’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF) del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, istituito ai sensi
dell’articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e’
soppresso. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica del
personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in misura
corrispondente agli uffici dirigenziali di livello generale e non
generale soppressi. Sono, altresi’, soppressi gli stanziamenti di
bilancio destinati alle relative spese di funzionamento.
6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell’economia e delle
finanze nonche’ del CIPE in materia di approvazione di contratti di
programma nonche’ di atti convenzionali, con particolare riferimento
ai profili di finanza pubblica».
2. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 2, dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:
«3-bis. E’ consentito ai comuni di prevedere che i titolari di
licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi
quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di
organizzazione del servizio»;
b) all’articolo 5-bis, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. Per il servizio di taxi e’ consentito l’esercizio
dell’attivita’ anche al di fuori del territorio dei comuni che hanno
rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci
dei comuni interessati»;
c) all’articolo 10, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi
possono essere sostituiti alla guida, nell’ambito orario del turno
integrativo o nell’orario del turno assegnato, da chiunque abbia i
requisiti di professionalita’ e moralita’ richiesti dalla normativa
vigente».
3. All’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera c), sono soppresse le parole: «stradale ed»;
2) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla competente
Autorita’ di regolazione, alla quale e’ demandata la loro successiva
approvazione»;
3) la lettera f) e’ sostituita dalla seguente:
«f) vigilanza sull’attuazione, da parte dei concessionari,
delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio
delle strade e delle autostrade statali, nonche’ la tutela del
traffico e della segnaletica; vigilanza sull’adozione, da parte dei
concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della
sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime»;
b) al comma 3:
1) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, nonche’ svolgere le attivita’ di cui all’articolo 2, comma 1,
lettere f), g), h) ed i), del decreto legislativo 26 febbraio 1994,
n. 143»;
2) dopo la lettera d) e’ aggiunta la seguente:
«d-bis) approvare i progetti relativi ai lavori inerenti la
rete stradale e autostradale di interesse nazionale, non sottoposta a
pedaggio e in gestione diretta, che equivale a dichiarazione di
pubblica utilita’ ed urgenza ai fini dell’applicazione delle leggi in
materia di espropriazione per pubblica utilita’». ))

Capo VII

Trasporti

Art. 37

Misure per il trasporto ferroviario

(( 1. L’Autorita’ di cui all’articolo 36 nel settore del trasporto
ferroviario definisce, sentiti il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, le regioni e gli enti locali interessati, gli ambiti
del servizio pubblico sulle tratte e le modalita’ di finanziamento.
L’Autorita’, dopo un congruo periodo di osservazione delle dinamiche
dei processi di liberalizzazione, analizza l’efficienza dei diversi
gradi di separazione tra l’impresa che gestisce l’infrastruttura e
l’impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri
Stati membri dell’Unione europea e all’esigenza di tutelare l’utenza
pendolare del servizio ferroviario regionale. In esito all’analisi,
l’Autorita’ predispone, entro e non oltre il 30 giugno 2013, una
relazione da trasmettere al Governo e al Parlamento.
2. All’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 188, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «ed i contratti collettivi nazionali di settore»
sono soppresse e la parola: «applicati» e’ sostituita dalla seguente:
«applicate»;
b) la lettera b-bis) e’ sostituita dalla seguente:
«b-bis) regolazione dei trattamenti di lavoro del personale
definiti dalla contrattazione collettiva svolta dalle organizzazioni
piu’ rappresentative a livello nazionale». ))

Capo VIII

Altre liberalizzazioni

Art. 38

Liberalizzazione delle pertinenze delle strade

1. All’articolo 24 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, al comma 5-bis, dopo le parole «sono
previste» inserire le parole «, secondo le modalita’ fissate
dall’Autorita’ di regolazione dei trasporti, (( sentita l’Agenzia per
le infrastrutture stradali e autostradali di cui all’articolo 36 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)) ».

Capo VIII

Altre liberalizzazioni

Art. 39

Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e
periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto
d’autore.

(( 1. All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile
2001, n. 170, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede
qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce
venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita
e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al
distributore;
d-quater) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti
a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata
fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto,
rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di
pratica commerciale sleale ai fini dell’applicazione delle vigenti
disposizioni in materia;
d-quinquies) le clausole contrattuali fra distributori ed
edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono
nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il
contratto cui accedono.
2. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore
della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori,
mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo
maggiori economicita’ di gestione nonche’ l’effettiva partecipazione
e controllo da parte dei titolari dei diritti, l’attivita’ di
amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto
d’autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma
attuata, e’ libera;
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e previo parere dell’Autorita’ garante della concorrenza e
del mercato, sono individuati, nell’interesse dei titolari aventi
diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto
sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi. ))

Capo VIII

Altre liberalizzazioni

Art. 40

Disposizioni in materia di carta di identita’ e in materia di
anagrafe (( degli italiani residenti all’estero e di attribuzione
)) del codice fiscale ai cittadini iscritti.

1. All’articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, e
definito un piano per il graduale rilascio, a partire dai comuni
identificati con il medesimo decreto, della carta d’identita’
elettronica sul territorio nazionale».
2. All’articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da
ultimo modificato dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, (( convertito, con modificazioni, dalla legge ))
12 luglio 2011, n. 106 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 2, terzo periodo, le parole:
«rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 devono essere munite
della fotografia e» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all’articolo 7-vicies ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, (( n. 43,)) e
successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite anche»
b) Il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
«La carta di identita’ valida per l’espatrio rilasciata ai
minori di eta’ inferiore agli anni quattordici puo’ riportare, a
richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L’uso della
carta d’identita’ ai fini dell’espatrio dei minori di anni
quattordici e’ subordinato alla condizione che essi viaggino in
compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga
menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi puo’ dare
l’assenso o l’autorizzazione, il nome della persona, dell’ente o
della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.
Tale dichiarazione e’ convalidata dalla questura o dalle autorita’
consolari in caso di rilascio all’estero.».
3. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come
modificato dall’articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
((convertito, con modificazioni, dalla)) legge 30 luglio 2010, n.
122, il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
«6. L’Indice nazionale delle anagrafi (INA) promuove la
circolarita’ delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di
consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate
la disponibilita’, in tempo reale, dei dati relativi alle
generalita’, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica,
all’indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia e dei
cittadini italiani residenti all’estero iscritti nell’Anagrafe
((degli italiani residenti)) all’estero (AIRE), certificati dai
comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall’Agenzia delle
Entrate.».
4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, (( con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono
apportate le necessarie modifiche per armonizzare il decreto del
Ministro dell’interno)), del 13 ottobre 2005, n. 240, recante il
«Regolamento di gestione dell’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)»,
con la disposizione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 24
dicembre 1954, n. 1228.
5. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 50 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di soddisfare eventuali
prestazioni di elaborazioni aggiuntive riguardanti i dati contenuti
nell’Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all’art. 1 della
legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ovvero nei casi in cui venga
richiesta per pubbliche finalita’ ed ove possibile la certificazione
dei dati contenuti nell’INA, il (( Ministero dell’interno -))
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali puo’ stipulare
convenzioni con enti, istituzioni ed altri soggetti che svolgono
pubbliche funzioni.
6. Ai fini dell’individuazione di un codice unico identificativo da
utilizzare nell’ambito dei processi di interoperabilita’ e di
cooperazione applicativa che definiscono il sistema pubblico di
connettivita’, ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, l’amministrazione
finanziaria attribuisce d’ufficio il codice fiscale ai cittadini
iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) ai
quali non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici
in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.
7. All’atto dell’iscrizione nell’AIRE e ai fini dell’attribuzione
del codice fiscale, i comuni competenti trasmettono all’anagrafe
tributaria, per il tramite del Ministero dell’interno, i dati di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera a) del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
605, con l’aggiunta della residenza all’estero e con l’eccezione del
domicilio fiscale, in luogo del quale e’ indicato il comune di
iscrizione nell’AIRE. Con le stesse modalita’ i comuni trasmettono
all’anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica nelle proprie
anagrafi riguardanti i cittadini iscritti nell’AIRE.
8. La rappresentanza diplomatico-consolare competente per
territorio comunica ai cittadini residenti all’estero l’avvenuta
attribuzione d’ufficio del codice fiscale.
9. Alle attivita’ previste dal presente articolo le amministrazioni
interessate provvedono nell’ambito delle risorse gia’ disponibili a
legislazione vigente.

Capo VIII

Altre liberalizzazioni

(( Art. 40 bis

Misure per la trasparenza nella gestione dei grandi eventi

1. All’articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,
il comma 5 e’ abrogato.))

Titolo II

INFRASTRUTTURE

Capo I

MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

Art. 41

Emissioni di obbligazioni (( e di titoli di debito )) da parte
delle societa’ di progetto – project bond

(( 1. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, l’articolo 157 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 157 (Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte
delle societa’ di progetto). – 1. Al fine di realizzare una singola
infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilita’, le societa’
di progetto di cui all’articolo 156 nonche’ le societa’ titolari di
un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell’articolo
3, comma 15-ter, possono emettere obbligazioni e titoli di debito,
anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice
civile, purche’ destinate alla sottoscrizione da parte degli
investitori qualificati come definiti ai sensi del regolamento di
attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; detti
obbligazioni e titoli di debito sono nominativi e non possono essere
trasferiti a soggetti che non siano investitori qualificati come
sopra definiti. In relazione ai titoli emessi ai sensi del presente
articolo non si applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del
codice civile.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono
riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento
circa l’elevato profilo di rischio associato all’operazione.
3. Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all’avvio della
gestione dell’infrastruttura da parte del concessionario, possono
essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi
privati, secondo le modalita’ definite con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle
societa’ titolari delle autorizzazioni alla costruzione di
infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio
di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164, alle societa’ titolari delle autorizzazioni alla costruzione
di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di
trasmissione nazionale dell’energia elettrica, nonche’ a quelle
titolari delle autorizzazioni.
5. All’articolo 158, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, dopo le parole: «crediti dei finanziatori del
concessionario» sono inserite le seguenti: «e dei titolari di titoli
emessi ai sensi dell’articolo 157, limitatamente alle obbligazioni
emesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione».
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche
alle societa’ gia’ costituite alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.))

Titolo II

INFRASTRUTTURE

Capo I

MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

Art. 42

Alleggerimento e integrazione della disciplina
del promotore per le infrastrutture strategiche

1. All’articolo 175, il comma 14, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
«14. I soggetti di cui all’articolo 153, comma 20, possono
presentare al soggetto aggiudicatore proposte relative alla
realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui
all’articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1 del
presente articolo. Il soggetto aggiudicatore puo’ riservarsi di non
accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento, senza
oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure di cui
al ((sesto periodo)) del presente comma. La proposta contiene il
progetto preliminare redatto ai sensi del comma 5, lettera a), lo
studio di impatto ambientale, la bozza di convenzione, il piano
economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui
all’articolo 153, comma 9, primo periodo, nonche’ l’indicazione del
contributo pubblico eventualmente necessario alla realizzazione del
progetto e la specificazione delle caratteristiche del servizio e
della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l’importo di
cui all’articolo 153, comma 9, secondo periodo; tale importo non puo’
superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento. La proposta
e’ corredata delle autodichiarazioni relative al possesso dei
requisiti di cui all’articolo 153, comma 20, della cauzione di cui
all’articolo 75, e dell’impegno a prestare una cauzione nella misura
dell’importo di cui all’articolo 153, comma 9, terzo periodo, nel
caso di indizione di gara. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove
necessaria, la procedura di impatto ambientale e quella di
localizzazione urbanistica, ai sensi dell’articolo 165, comma 3,
invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la
documentazione necessaria alle predette procedure. La proposta viene
rimessa dal soggetto aggiudicatore al Ministero, che ne cura
l’istruttoria ai sensi dell’articolo 165, comma 4. Il progetto
preliminare e’ approvato dal CIPE ai sensi dell’articolo 169-bis,
unitamente allo schema di convenzione e al piano
economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatore ha facolta’ di
richiedere al proponente di apportare alla proposta le modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del CIPE.
Se il proponente apporta le modifiche richieste assume la
denominazione di promotore e la proposta e’ inserita nella lista di
cui al comma 1 ed e’ posta a base di gara per l’affidamento di una
concessione ai sensi dell’articolo 177, cui partecipa il promotore
con diritto di prelazione, di cui e’ data evidenza nel bando di gara.
Se il promotore non partecipa alla gara, il soggetto aggiudicatore
incamera la cauzione di cui all’articolo 75. I concorrenti devono
essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 153, comma 8. Si
applica l’articolo 153, commi 4 e 19, tredicesimo, quattordicesimo e
quindicesimo periodo. Il soggetto aggiudicatario e’ tenuto agli
adempimenti previsti dall’articolo 153, comma 13, secondo e terzo
periodo.».

Titolo II

INFRASTRUTTURE

Capo I

MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

Art. 43

Project financing per la realizzazione
di infrastrutture carcerarie

1. Al fine di realizzare gli interventi necessari a fronteggiare la
grave situazione di emergenza conseguente all’eccessivo affollamento
delle carceri, si ricorre in via prioritaria e fermo restando quanto
previsto in materia di permuta, previa analisi di convenienza
economica e verifica di assenza di effetti negativi sulla finanza
pubblica con riferimento alla copertura finanziaria del corrispettivo
di cui al comma 2, alle procedure in materia di finanza di progetto,
previste dall’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto ((con i Ministri)) delle infrastrutture e dei
trasporti e dell’economia e delle finanze, sono disciplinati
condizioni, modalita’ e limiti di attuazione di quanto previsto dal
periodo precedente, in coerenza con le specificita’, anche
ordinamentali, del settore carcerario.
2. Al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio
economico-finanziario dell’investimento al concessionario e’
riconosciuta, a titolo di prezzo, una tariffa per la gestione
dell’infrastruttura e dei servizi connessi, a esclusione della
custodia, le cui modalita’ sono definite al momento dell’approvazione
del progetto e da corrispondersi successivamente alla messa in
esercizio dell’infrastruttura realizzata ai sensi del comma 1. E’ a
esclusivo rischio del concessionario l’alea economico-finanziaria
della costruzione e della gestione dell’opera. La concessione ha
durata non superiore a venti anni.
3. Se il concessionario non e’ una societa’ integralmente
partecipata dal Ministero ((dell’economia e delle finanze)), il
concessionario ((puo’ prevedere)) che le fondazioni di origine
bancaria ovvero altri enti pubblici o con fini non ((lucrativi))
contribuiscono alla realizzazione delle infrastrutture di cui al
comma 1, con il finanziamento di almeno il venti per cento del costo
di investimento.

Titolo II

INFRASTRUTTURE

Capo I

MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

Art. 44

Contratto di disponibilita’

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, dopo il comma 15-bis, e’ inserito il seguente:
«15-bis.1. Il “contratto di disponibilita’” e’ il contratto
mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa
dell’affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore
dell’amministrazione aggiudicatrice di un’opera di proprieta’ privata
destinata all’esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un
corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l’onere assunto a
proprio rischio dall’affidatario di assicurare all’amministrazione
aggiudicatrice la costante fruibilita’ dell’opera, nel rispetto dei
parametri di funzionalita’ previsti dal contratto, garantendo allo
scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli
eventuali vizi, anche sopravvenuti.»;
b) all’articolo 3, comma 15-ter, secondo periodo, dopo le parole:
«la locazione finanziaria,» sono inserite le seguenti: «il contratto
di disponibilita’,»;
c) alla rubrica del capo III, della parte II, del titolo III,
dopo le parole: «della locazione finanziaria per i lavori» sono
aggiunte le seguenti: «e del contratto di disponibilita’»;
d) dopo l’articolo 160-bis, e’ inserito il seguente:
«Art. 160-ter (Contratto di disponibilita’). – 1. L’affidatario del
contratto di disponibilita’ e’ retribuito con i seguenti
corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le
previsioni del contratto:
a) un canone di disponibilita’, da versare soltanto in
corrispondenza alla effettiva disponibilita’ dell’opera; il canone e’
proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla
disponibilita’ della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo
non rientrante tra i rischi a carico dell’amministrazione
aggiudicatrice ai sensi del comma 3;
b) l’eventuale riconoscimento di un contributo in corso d’opera,
comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di
costruzione dell’opera, in caso di trasferimento della proprieta’
dell’opera all’amministrazione aggiudicatrice;
c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in
relazione ai canoni gia’ versati e all’eventuale contributo in corso
d’opera di cui alla precedente lettera b), al valore di mercato
residuo dell’opera, da corrispondere, al termine del contratto, in
caso di trasferimento della proprieta’ dell’opera all’amministrazione
aggiudicatrice.
2. L’affidatario assume il rischio della costruzione e della
gestione tecnica dell’opera per il periodo di messa a disposizione
dell’amministrazione aggiudicatrice.
3. Il bando di gara e’ pubblicato con le modalita’ di cui
all’articolo 66 ovvero di cui all’articolo 122, secondo l’importo del
contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale,
predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice, che indica, in
dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve
assicurare l’opera costruita e le modalita’ per determinare la
riduzione del canone di disponibilita’, nei limiti di cui al comma 6.
Le offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente alle
caratteristiche indicate nel capitolato prestazionale e sono
corredate dalla garanzia di cui all’articolo 75; il soggetto
aggiudicatario e’ tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui
all’articolo 113. Dalla data di inizio della messa a disposizione da
parte dell’affidatario e’ dovuta una cauzione a garanzia delle penali
relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali relativi alla messa a disposizione dell’opera, da
prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo
di esercizio e con le modalita’ di cui all’articolo 113; la mancata
presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento
contrattuale. L’amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte
presentate con il criterio dell’offerta economicamente piu’
vantaggiosa di cui all’articolo 83. Il bando indica i criteri,
secondo l’ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si
procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli
oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro
economico degli investimenti e finanziati nell’ambito del contratto
di disponibilita’.
4. Al contratto di disponibilita’ si applicano le disposizioni
previste dal presente codice in materia di requisiti generali di
partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione
degli operatori economici.
5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali
varianti in corso d’opera sono redatti a cura dell’affidatario;
l’affidatario ha la facolta’ di introdurre le eventuali varianti
finalizzate ad una maggiore economicita’ di costruzione o gestione,
nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e
provvedimenti di pubbliche autorita’ vigenti e sopravvenuti; il
progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso
d’opera sono ad ogni effetto approvati dall’affidatario, previa
comunicazione all’amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto,
alle terze autorita’ competenti. Il rischio della mancata o ritardata
approvazione da parte di terze autorita’ competenti della
progettazione e delle eventuali varianti e’ a carico
dell’affidatario.
6. ((L’attivita’ di collaudo, posta in capo alla stazione
appaltante, verifica la realizzazione dell’opera al fine di accertare
il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e
disposizioni cogenti e puo’ proporre all’amministrazione
aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e
rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le
caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di
disponibilita’.)) Il contratto individua, anche a salvaguardia degli
enti finanziatori, il limite di riduzione del canone di
disponibilita’ superato il quale il contratto e’ risolto.
L’adempimento degli impegni dell’amministrazione aggiudicatrice resta
in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione
dell’opera ed alla messa a disposizione della stessa secondo le
modalita’ previste dal contratto di disponibilita’.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
infrastrutture di cui alla parte II, titolo III, capo IV. In tal caso
l’approvazione dei progetti avviene secondo le procedure previste
agli articoli 165 e seguenti».

Titolo II

INFRASTRUTTURE

Capo I

MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

Art. 45

Documentazione a corredo del PEF
per le opere di interesse strategico)

1. Al fine di consentire di pervenire con la massima celerita’
all’assegnazione, da parte del CIPE, delle risorse finanziarie per i
progetti delle infrastrutture di interesse strategico di cui
all’articolo 4, comma 134, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il
piano economico e finanziario che accompagna la richiesta di
assegnazione delle risorse, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 4, comma 140, della citata legge 24 dicembre 2003, n.
350, e’ integrato dai seguenti elementi:
a) per la parte generale, oltre al bacino di utenza, sono
indicate le stime di domanda ((servita)) dalla realizzazione delle
((infrastrutture)) realizzate con il finanziamento autorizzato;
b) il costo complessivo dell’investimento deve comprendere non
solo il contributo pubblico a fondo perduto richiesto al CIPE, ma
anche, ove esista, la quota parte di finanziamento diverso dal
pubblico;
c) l’erogazione prevista deve dare conto del consumo di tutti i
finanziamenti assegnati al progetto in maniera coerente con il
cronoprogramma di attivita’; le erogazioni annuali devono dare
distinta indicazione delle quote di finanziamento pubbliche e private
individuate nel cronoprogramma;
d) le indicazioni relative ai ricavi, sono integrate con le
indicazioni dei costi, articolati in costi di costruzione, costi
dovuti ad adeguamenti normativi riferiti alla sicurezza, costi dovuti
ad adempimenti o adeguamenti riferibili alla legislazione ambientale,
costi relativi alla manutenzione ordinaria dell’infrastruttura
articolati per il periodo utile dell’infrastruttura, costi
fideiussori; in ogni caso, il calcolo dell’adeguamento monetario, si
intende con l’applicazione delle variazioni del tasso di inflazione
al solo anno di inizio delle attivita’ e non puo’ essere cumulato;
e) per i soggetti aggiudicatori dei finanziamenti che siano
organizzati in forma di societa’ per azioni, e’ indicato anche
l’impatto sui bilanci aziendali dell’incremento di patrimonio
derivante dalla realizzazione dell’infrastruttura e, per le
infrastrutture a rete, l’impatto delle esternalita’ positive, come la
cattura del valore immobiliare, su altri investimenti; tale impatto
e’ rendicontato annualmente nelle relazioni che la societa’ vigilata
comunica all’ente vigilante.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
introdotte eventuali modifiche ed integrazioni all’elencazione di cui
al comma 1.

Titolo II

INFRASTRUTTURE

Capo I

MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

Art. 46

Disposizioni attuative del dialogo competitivo

1. All’articolo 58 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
e successive modificazioni, dopo il comma 18 e’ aggiunto il seguente:
«18-bis. Il regolamento definisce le ulteriori modalita’ attuative
della disciplina prevista dal presente articolo».

Titolo II

INFRASTRUTTURE

Capo I

MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

Art. 47

Riduzione importo «opere d’arte» per i grandi edifici –
modifiche alla legge n. 717/1949

1. All’articolo 1, della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Le Amministrazioni
dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonche’ le Regioni, le
Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano
all’esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici devono
destinare all’abbellimento di essi, mediante opere d’arte, una quota
della spesa totale prevista nel progetto non inferiore alle seguenti
percentuali:
due per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di
euro ed inferiore a cinque milioni di euro;
un per cento per gli importi pari o superiori ad cinque milioni
di euro ed inferiore a venti milioni;
0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni
di euro.»;
b) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Sono escluse da
tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad
uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso
civile che militare, nonche’ gli edifici a qualsiasi uso destinati,
che importino una spesa non superiore a un milione di euro.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli edifici
pubblici per i quali, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, non sia stato pubblicato il bando per la realizzazione
dell’opera d’arte relativa all’edificio.

Titolo II

INFRASTRUTTURE

Capo I

MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

Art. 48

Norme in materia di dragaggi

(( 1. Dopo l’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e’
inserito il seguente:
Art. 5-bis (Disposizioni in materia di dragaggio) – 1. Nei siti
oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, ai sensi
dell’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, le operazioni di dragaggio possono essere
svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto
relativo alle attivita’ di bonifica. Al fine di evitare che tali
operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il
progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare
dispersione del materiale, ivi compreso l’eventuale progetto relativo
alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento
di cui al comma 3, e’ presentato dall’autorita’ portuale o, laddove
non istituita, dall’ente competente ovvero dal concessionario
dell’area demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio
decreto, approva il progetto entro trenta giorni sotto il profilo
tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per
l’approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare deve
intervenire, previo parere della Commissione di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sull’assoggettabilita’
o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale, entro
trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di
autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7 del
citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
allo stesso deve essere garantita idonea forma di pubblicita’.
2. I materiali derivanti dalle attivita’ di dragaggio di aree
portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse
nazionale, ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta
a seguito di separazione con metodi fisici:
a) qualora presentino, all’origine ovvero a seguito di trattamenti
aventi esclusivamente lo scopo della rimozione degli inquinanti, ad
esclusione dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli
inquinanti stessi, caratteristiche fisiche, chimiche e
microbiologiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di
prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, e non
presentino positivita’ ai test eco-tossicologici, su autorizzazione
dell’autorita’ competente per la bonifica, possono essere immessi o
refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero possono essere
utilizzati per il ripascimento degli arenili, per formare terreni
costieri ovvero per migliorare lo stato dei fondali attraverso
attivita’ di capping, nel rispetto delle modalita’ previste dal
decreto di cui al comma 6. Restano salve le competenze della regione
territorialmente interessata;
b) qualora presentino, all’origine o a seguito di trattamenti
aventi esclusivamente lo scopo della desalinizzazione ovvero della
rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi
finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, livelli di
contaminazione non superiori a quelli stabiliti nelle colonne A e B
della Tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d’uso e qualora
risultino conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in
base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5
febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, possono essere destinati
a impiego a terra secondo le modalita’ previste dal decreto di cui al
comma 6. Nel caso siano destinati a impiego in aree con falda
naturalmente salinizzata, i materiali da collocare possono avere un
livello di concentrazione di solfati e di cloruri nell’eluato
superiore a quello fissato dalla tabella di cui all’allegato 3 del
citato decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998 a
condizione che, su conforme parere dell’ARPA territorialmente
competente, sia prevenuta qualsiasi modificazione delle
caratteristiche. Tale destinazione deve essere indicata nei progetti
di cui al comma 1. Il provvedimento di approvazione del progetto di
dragaggio costituisce altresi’ autorizzazione all’impiego dei
materiali fissandone l’opera pubblica, il luogo, le condizioni, i
quantitativi e le percentuali di sostituzione dei corrispondenti
materiali naturali;
c) qualora risultino non pericolosi all’origine o a seguito di
trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli
inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla
immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e
stabilizzazione, possono essere destinati a refluimento all’interno
di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture
di contenimento che presentino un sistema di impermeabilizzazione
naturale o artificiale o completato artificialmente al perimetro e
sul fondo in grado di assicurare requisiti di permeabilita’
equivalenti a quelli di uno strato di materiale naturale dello
spessore di 1 metro con K minore o uguale a 1,0 x 10 – 9 m/s, con le
modalita’ previste dal decreto di cui al comma 6;
d) qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli
inquinanti al di sotto dei valori di intervento definiti ed approvati
dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
per ciascun sito di interesse nazionale, l’area interessata viene
restituita agli usi legittimi, previo parere favorevole della
conferenza di servizi di cui all’articolo 242, comma 13, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 152.
3. Nel caso di opere il cui progetto abbia concluso l’iter
approvativo alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, tali requisiti sono certificati dalle amministrazioni
titolari delle opere medesime. Nel caso in cui, al termine delle
attivita’ di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli
di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla Tabella 1
dell’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006
deve essere attivata la procedura di bonifica dell’area derivante
dall’attivita’ di colmata in relazione alla destinazione d’uso. E’
fatta salva l’applicazione delle norme vigenti in materia di
autorizzazione paesaggistica. Nel caso di permanenza in sito di
concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori
limite, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscano
comunque la tutela della salute e dell’ambiente. L’accettabilita’
delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori
limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di
rischio con procedura diretta e riconosciuta a livello internazionale
che assicuri, per la parte di interesse, il soddisfacimento dei
«Criteri metodologici per l’applicazione nell’analisi di rischio
sanitaria ai siti contaminati» elaborati dall’ISPRA, dall’Istituto
superiore di sanita’ e dalle Agenzie regionali per la protezione
dell’ambiente. I principali criteri di riferimento per la conduzione
dell’analisi di rischio sono riportati nell’allegato B del decreto
ministeriale 7 novembre 2008. Per la verifica della presenza di
valori di concentrazione superiori ai limiti fissati dalla vigente
normativa e per la valutazione dell’accettabilita’ delle
concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto del contenuto
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1. Tale procedura
puo’ essere attuata con l’impiego di tecnologie che possano
consentire, contestualmente alla loro applicazione, l’utilizzo delle
aree medesime.
4. I materiali di cui al comma 3 destinati ad essere refluiti
all’interno di strutture di contenimento nell’ambito di porti
nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati
da un documento contenente le indicazioni di cui all’articolo 193,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni. Le caratteristiche di idoneita’ delle navi e dei
galleggianti all’uopo impiegati sono quelle previste dalle norme
nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e
garantiscono l’idoneita’ dell’impresa. Le Autorita’ marittime
competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un
sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza
durante il trasporto dei materiali, nell’ambito delle attivita’ di
competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. L’idoneita’ del materiale dragato ad essere gestito secondo
quanto previsto ai commi 2 e 3 viene verificata mediante apposite
analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di
metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre
2008. Le modifiche al decreto di cui al periodo precedente sono
apportate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare. In caso di realizzazione, nell’ambito
dell’intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito
temporaneo di materiali derivanti dalle attivita’ di dragaggio
nonche’ dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora
definitiva, il termine massimo di deposito e’ fissato in trenta mesi
senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento
degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le
disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. Si
applicano le previsioni della vigente normativa ambientale
nell’eventualita’ di una diversa destinazione e gestione a terra dei
materiali derivanti dall’attivita’ di dragaggio.
6. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, definisce, con proprio decreto, le modalita’ e le norme
tecniche per i dragaggi dei materiali, anche al fine dell’eventuale
loro reimpiego, di aree portuali e marino-costiere poste in siti di
bonifica di interesse nazionale. Fino alla data di entrata in vigore
del decreto di cui al presente comma, si applica la normativa vigente
per i siti di cui al citato articolo 252 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
7. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modifiche, per i porti di categoria II,
classe III, la regione disciplina il procedimento di adozione del
Piano regolatore portuale, garantendo la partecipazione delle
province e dei comuni interessati.
8. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non
compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 252
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, possono essere immersi in mare con autorizzazione
dell’autorita’ competente nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. I suddetti materiali possono essere diversamente utilizzati a
fini di ripascimento, anche con sversamento nel tratto di spiaggia
sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata o altre
strutture di contenimento nei porti in attuazione del Piano
regolatore portuale ovvero lungo il litorale per la ricostruzione
della fascia costiera, con autorizzazione della regione
territorialmente competente ai sensi dell’articolo 21 della legge 31
luglio 2002, n. 179.».
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono abrogati i commi da 11-bis a 11-sexies dell’articolo 5
della legge 28 gennaio 1994, n. 84. ))

Titolo II

INFRASTRUTTURE

Capo I

MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

Art. 49

Utilizzo terre e rocce da scavo

1. L’utilizzo delle terre e rocce da scavo e’ regolamentato con
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
(( 1-bis. Il decreto di cui al comma precedente, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, stabilisce le condizioni alle quali
le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi
dell’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
1-ter. All’articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre
2010, n. 205, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Dalla
data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui
all’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e’ abrogato
l’articolo 186».
1-quater. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))

Titolo II

INFRASTRUTTURE

Capo I

MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

Art. 50

Disposizioni in materia di concessioni
di costruzione e gestione di opere pubbliche

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le
seguenti modificazioni:
(( 0a) all’articolo 143:
1) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. Le amministrazioni
aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono
prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a
titolo di prezzo, la cessione in proprieta’ o in diritto di godimento
di beni immobili nella loro disponibilita’ o allo scopo espropriati
la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria
all’equilibrio economico-finanziario della concessione. Le modalita’
di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono
definite dall’amministrazione aggiudicatrice unitamente
all’approvazione ai sensi dell’articolo 97 del progetto posto a base
di gara, e costituiscono uno dei presupposti che determinano
l’equilibrio economico-finanziario della concessione. Nel caso di
gara indetta ai sensi dell’articolo 153, le predette modalita’ di
utilizzazione ovvero di valorizzazione sono definite
dall’amministrazione aggiudicatrice nell’ambito dello studio di
fattibilita’»;
2) al comma 7, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
offerte devono dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o
piu’ istituti finanziatori nel progetto»; ))
a) all’ articolo 144, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
«3-bis. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a
seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico
finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di
bancabilita’ dell’opera.»;
b) all’articolo 159, comma 1, lettera a), le parole: «equivalenti a
quelle possedute dal concessionario all’epoca
dell’affidamento della concessione» sono sostituite dalle seguenti:
«corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in
forza dei quali la concessione e’ stata affidata, avendo comunque
riguardo alla situazione concreta del progetto ed allo stato di
avanzamento dello stesso alla data del subentro».

Titolo II

INFRASTRUTTURE

Capo I

MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

Art. 51

Disposizioni in materia di affidamento
a terzi nelle concessioni

1. All’articolo 253, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, le parole: «quaranta per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «cinquanta per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1°
gennaio 2015.

Titolo II

INFRASTRUTTURE

Capo I

MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

Art. 52

Semplificazione nella redazione e accelerazione
dell’approvazione dei progetti

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 93, comma 2, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «E’ consentita altresi’ l’omissione di uno dei primi due
livelli di progettazione purche’ il livello successivo contenga tutti
gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i
requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c)»;
b) all’articolo 97, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. Le stazioni appaltanti hanno facolta’ di sottoporre al
procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di
maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa di cui
al comma 1, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle
precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione di
pubblica utilita’ di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive
modificazioni, puo’ essere disposta anche quando l’autorita’
espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell’opera
pubblica o di pubblica utilita’»;
c) all’articolo 128, comma 6, dopo le parole: «a 1.000.000 di euro,
alla previa approvazione» e’ inserita la seguente: «almeno», e, dopo
le parole: «superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione»
e’ inserita la seguente: «almeno».
2. All’articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo le parole: «Il progetto e’
redatto,» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto
dall’articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice e».

Titolo II

INFRASTRUTTURE

Capo I

MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

Art. 53

Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle
infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di
gallerie stradali

1. La progettazione delle nuove infrastrutture ferroviarie ad alta
velocita’ avviene secondo le relative specifiche tecniche; le
specifiche tecniche previste per l’alta capacita’ sono utilizzate
esclusivamente laddove cio’ risulti necessario sulla base delle stime
delle caratteristiche della domanda.
2. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione
delle nuove infrastrutture ferroviarie nazionali nonche’ agli
adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e
funzionali piu’ stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e
dalle norme dell’Unione Europea.
3. (( (Soppresso) )).
4. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione
delle nuove gallerie stradali e autostradali nonche’ agli adeguamenti
di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali piu’
stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme
dell’Unione Europea.
5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 5, le parole: «ed i collaudi» sono
sostituite dalle seguenti: «e le verifiche funzionali»;
b) all’articolo 11, comma 1, le parole: «dei collaudi» sono
sostituite dalle seguenti: «delle verifiche funzionali».
(( 5-bis. All’articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «Al fine
della ulteriore semplificazione delle procedure relative alla
realizzazione di opere infrastrutturali, l’ente destinatario del
finanziamento per le opere di cui al precedente periodo e’ tenuto a
rendicontare le modalita’ di utilizzo delle risorse a richiesta
dell’ente erogante e non si applica l’articolo 158, comma 3, del
decreto legislativo n. 267 del 2000». ))

Titolo II

INFRASTRUTTURE

Capo I

MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

Art. 54

Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali
garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione
di opere pubbliche

1. All’articolo 35, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il
comma 1, e’ inserito il seguente:
«1-bis. I comuni, le province, le citta’ metropolitane e, previa
autorizzazione di ciascun partecipante, le unioni di comuni, le
comunita’ montane e i consorzi tra enti locali, per il finanziamento
di singole opere pubbliche, possono attivare prestiti obbligazionari
di scopo legati alla realizzazione delle opere stesse e garantiti da
un apposito patrimonio destinato. Tale patrimonio e’ formato da beni
immobili disponibili di proprieta’ degli enti locali di cui al primo
periodo, per un valore almeno pari all’emissione obbligazionaria, ed
e’ destinato esclusivamente alla soddisfazione degli obbligazionisti.
Su tale patrimonio non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi
creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dall’ente locale.
Con apposito regolamento, da emanare, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore ((della presente disposizione)), il Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dell’interno e delle infrastrutture e dei trasporti, determina le
modalita’ di costituzione e di gestione del predetto patrimonio
destinato a garantire le obbligazioni per il finanziamento delle
opere pubbliche.».

Titolo II

INFRASTRUTTURE

Capo I

MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

Art. 55

Affidamento concessioni relative a infrastrutture
strategiche sulla base anche del progetto definitivo

1. All’articolo 177, comma 2, primo periodo, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «Per
l’affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto
preliminare» sono inserite le seguenti «ovvero il progetto
definitivo».
(( 1-bis. Per le attivita’ di cui al numero 80 dell’Allegato I al
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151, i termini degli adempimenti restano
rispettivamente disciplinati dal decreto legislativo 5 ottobre 2006,
n. 264, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 83 dell’8 aprile 2006.
1-ter. Al fine di svolgere le necessarie ed indifferibili attivita’
di vigilanza e controllo delle grandi dighe, nonche’ per le attivita’
di controllo delle opere di derivazione a valle e condotte forzate,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e’ autorizzato ad
effettuare la spesa di euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013 per
provvedere, anche in deroga alla normativa vigente, all’assunzione a
tempo indeterminato di 32 unita’ di personale. Agli oneri derivanti
dall’attuazione del primo periodo si provvede mediante corrispondente
parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per il medesimo
anno, dall’articolo 2, comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286, con corrispondente riduzione della spesa relativa al
funzionamento del Registro italiano dighe. A tal fine, dopo il primo
periodo del suddetto comma 172, e’ inserito il seguente: «Una quota
degli introiti che affluiscono annualmente a titolo di contribuzione
degli utenti dei servizi, pari a euro 1.514.000 annui a decorrere dal
2013, resta acquisita al bilancio dello Stato; il Ministro
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
1-quater. Fatto salvo il conseguimento dei risparmi previsti
dall’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le
esigenze connesse al traffico o a condizioni meteorologiche
sfavorevoli la societa’ ANAS e’ autorizzata ad utilizzare personale
da adibire ai servizi di sicurezza e di polizia stradale di cui
all’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, in deroga al comma 28 del citato articolo 9, con corrispondente
riduzione delle somme destinate all’acquisizione dei medesimi servizi
attraverso procedure di esternalizzazione. ))

Titolo II

INFRASTRUTTURE

Capo I

MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

(( Art. 55 bis

Accelerazione degli interventi strategici
per il riequilibrio economico e sociale

1. Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree
sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di
rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con
risorse nazionali, dell’Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e
la coesione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni
centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attivita’
economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui
all’articolo 90 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, delle convenzioni con l’Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa di cui al
decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.
2. L’articolo 8 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e’ abrogato. ))

Capo II

MISURE PER L’EDILIZIA

Art. 56

Norma nel settore edilizio

1. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
dopo il comma 9 e’ aggiunto il seguente:
«9-bis. I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38
per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e
non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non
superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori.
(( 1-bis. All’articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, dopo l’ultimo periodo e’ aggiunto il seguente: «Nel
caso di permuta con immobili da realizzare in aree di particolare
disagio e con significativo apporto occupazionale, potranno cedersi
anche immobili gia’ in uso governativo, che verrebbero pertanto
utilizzati in regime di locazione fino alla percentuale massima del
75 per cento della permuta mentre il restante 25 per cento dovra’
interessare immobili dello Stato dismessi e disponibili». ))

Capo II

MISURE PER L’EDILIZIA

Art. 57

Ripristino IVA per housing sociale

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, comma 1, il numero 8 e’ sostituito dal
seguente:
«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e
proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle
destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti
urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di
fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni
mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e
affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il
locatore abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione,
di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni,
effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa
convenzionata, di fabbricati di civile abitazione destinati ad
alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta’
sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro
per le politiche giovanili e le attivita’ sportive del 22 aprile
2008, ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2008,)) ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le
loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione
senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti
indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali
nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato
l’opzione per l’imposizione;»
b) all’articolo 10, comma 1, il numero 8-bis e’ sostituito dal
seguente:
«8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato
diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate
dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno
eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui
all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5
agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione
della costruzione o dell’intervento, e cessioni, per le quali nel
relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione
per l’imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un
periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di
edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi
sociali come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture,
di concerto con il Ministro della solidarieta’ sociale, il Ministro
delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche
giovanili e le attivita’ sportive del 22 aprile 2008;» all’articolo
36, al terzo comma sesto periodo, dopo le parole «che effettuano sia
locazioni,» sono inserite le seguenti: «o cessioni,» e dopo le parole
«dell’articolo 19-bis, sia locazioni» sono inserite le seguenti: «o
cessioni»;
(( c) alla tabella A, parte terza, il n. 127-duodevicies e’
sostituito dal seguente:
«127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione
effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa
convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno
realizzato sugli stessi interventi di cui all’articolo 31, primo
comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi
sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
146 del 24 giugno 2008». ))

Capo II

MISURE PER L’EDILIZIA

Art. 58

Semplificazione procedure Piano nazionale
di edilizia abitativa

1. All’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tale intesa va resa
nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli accordi di
programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli
accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli
accordi di programma, da sottoscrivere per l’utilizzo di economie
ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili,
sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze.».
2. All’articolo 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia
abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 luglio 2009, sono aggiunti i seguenti periodi: «Tale intesa va
resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli accordi di
programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli
accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli
accordi di programma, da sottoscrivere per l’utilizzo di economie
ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili,
sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze.».
3. Agli accordi di programma di cui all’articolo 4, comma 2, del
Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 41, commi 4 e 5, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.

Capo III

MISURE PER LA PORTUALITA’ E L’AUTOTRASPORTO E L’AGRICOLTURA

Art. 59

Extragettito IVA per le societa’
di progetto per le opere portuali

1. All’articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Unione Europea,» sono
inserite le seguenti parole: «nonche’, limitatamente alle grandi
infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni,
((con)) il 25% dell’incremento del gettito di imposta sul valore
aggiunto relativa alle operazioni di importazione riconducibili
all’infrastruttura oggetto dell’intervento»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L’incremento del gettito IVA, di cui al comma 1, lettera b)
su cui calcolare la quota del 25 per cento, e’ determinato per
ciascun anno di esercizio dell’infrastruttura:
a) in relazione a progetti di nuove infrastrutture, in misura pari
all’ammontare delle riscossioni dell’IVA registrato nel medesimo
anno;
b) in relazione a progetti di ampliamento ovvero potenziamento di
infrastrutture esistenti, in misura pari alla differenza tra
l’ammontare delle riscossioni dell’IVA registrato nel medesimo anno e
la media delle riscossioni conseguite nel triennio immediatamente
precedente l’entrata in esercizio dell’infrastruttura oggetto
dell’intervento.
(( 2-ter. Gli incrementi di gettito di cui al comma 1, lettera b),
registrati nei vari porti, per poter essere accertati devono essere
stati realizzati nel singolo porto, tenendo conto anche
dell’andamento del gettito dell’intero sistema portuale, secondo le
modalita’ di cui al comma 2-quater. ))
2-quater. Con uno o piu’ decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sono stabilite le modalita’ di accertamento, calcolo e
determinazione dell’incremento di gettito di cui ai commi 2-bis e
2-ter, di corresponsione della quota di incremento del predetto
gettito alla societa’ di progetto, nonche’ ogni altra disposizione
attuativa della disposizione di cui ai predetti commi 2-bis e
2-ter.».

Capo III

MISURE PER LA PORTUALITA’ E L’AUTOTRASPORTO E L’AGRICOLTURA

(( Art. 59 bis

Sostituzione dell’articolo 153 del codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

1. L’articolo 153 del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 153 (Finanza di progetto). – 1. Per la realizzazione di
lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita’, ivi inclusi quelli
relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti
nella programmazione triennale e nell’elenco annuale di cui
all’articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione
formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base
della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili
in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni
aggiudicatrici possono, in alternativa all’affidamento mediante
concessione ai sensi dell’articolo 143, affidare una concessione
ponendo a base di gara uno studio di fattibilita’, mediante
pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte
che contemplino l’utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a
carico dei soggetti proponenti.
2. Il bando di gara e’ pubblicato con le modalita’ di cui
all’articolo 66 ovvero di cui all’articolo 122, secondo l’importo dei
lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilita’ predisposto
dall’amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.
3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall’articolo 144,
specifica:
a) che l’amministrazione aggiudicatrice ha la possibilita’ di
richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di
apportare al progetto preliminare, da questi presentato, le modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche
al fine del rilascio delle concessioni demaniali marittime, ove
necessarie, e che in tal caso la concessione e’ aggiudicata al
promotore solo successivamente all’accettazione, da parte di
quest’ultimo, delle modifiche progettuali nonche’ del conseguente
eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;
b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di
apportare modifiche al progetto preliminare, l’amministrazione ha
facolta’ di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in
graduatoria l’accettazione delle modifiche da apportare al progetto
preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte
al promotore e non accettate dallo stesso.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate
con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa di cui
all’articolo 83.
5. Oltre a quanto previsto dall’articolo 83 per il caso delle
concessioni, l’esame delle proposte e’ esteso agli aspetti relativi
alla qualita’ del progetto preliminare presentato, al valore
economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di
convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla nautica
da diporto, l’esame e la valutazione delle proposte sono svolti anche
con riferimento alla maggiore idoneita’ dell’iniziativa prescelta a
soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla
valorizzazione turistica ed economica dell’area interessata, alla
tutela del paesaggio e dell’ambiente e alla sicurezza della
navigazione.
6. Il bando indica i criteri, secondo l’ordine di importanza loro
attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa
tra le diverse proposte. La pubblicazione del bando, nel caso di
strutture destinate alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di
pubblicita’ previsti per il rilascio della concessione demaniale
marittima.
7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando,
indica, in particolare, l’ubicazione e la descrizione dell’intervento
da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le
tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le
proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.
8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei
requisiti previsti dal regolamento per il concessionario anche
associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti
di cui all’articolo 38.
9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza
di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un
istituto di credito o da societa’ di servizi costituite dall’istituto
di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari
finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o da una societa’ di revisione ai sensi
dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonche’ la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e
dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o piu’ istituti
finanziatori nel progetto; il regolamento detta indicazioni per
chiarire e agevolare le attivita’ di asseverazione ai fini della
valutazione degli elementi economici e finanziari. Il piano
economico-finanziario comprende l’importo delle spese sostenute per
la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle
opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile. Tale
importo non puo’ superare il 2,5 per cento del valore
dell’investimento, come desumibile dallo studio di fattibilita’ posto
a base di gara. Nel caso di strutture destinate alla nautica da
diporto, il progetto preliminare deve definire le caratteristiche
qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da
soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere
uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per
individuare e valutare i principali effetti che il progetto puo’
avere sull’ambiente e deve essere integrato con le specifiche
richieste nei decreti del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09 e successive
modificazioni.
10. L’amministrazione aggiudicatrice:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini
indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha
presentato la migliore offerta; la nomina del promotore puo’ aver
luogo anche in presenza di una sola offerta;
c) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal
promotore, con le modalita’ indicate all’articolo 97, anche al fine
del successivo rilascio della concessione demaniale marittima, ove
necessaria. In tale fase e’ onere del promotore procedere alle
modifiche progettuali necessarie ai fini dell’approvazione del
progetto, nonche’ a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini
della valutazione di impatto ambientale, senza che cio’ comporti
alcun compenso aggiuntivo, ne’ incremento delle spese sostenute per
la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;
d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali,
procede direttamente alla stipula della concessione;
e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha
facolta’ di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in
graduatoria l’accettazione delle modifiche al progetto presentato dal
promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non
accettate dallo stesso.
11. La stipulazione del contratto di concessione puo’ avvenire
solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della
procedura di approvazione del progetto preliminare e della
accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore,
ovvero del diverso concorrente aggiudicatario. Il rilascio della
concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base
del progetto definitivo, redatto in conformita’ al progetto
preliminare approvato.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un
soggetto diverso dal promotore, quest’ultimo ha diritto al pagamento,
a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese di cui al
comma 9, terzo periodo.
13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all’articolo 75
e da un’ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5
per cento del valore dell’investimento, come desumibile dallo studio
di fattibilita’ posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario e’
tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all’articolo 113.
Dalla data di inizio dell’esercizio del servizio, da parte del
concessionario e’ dovuta una cauzione a garanzia delle penali
relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali relativi alla gestione dell’opera, da prestarsi nella
misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con
le modalita’ di cui all’articolo 113; la mancata presentazione di
tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
14. Si applicano ove necessario le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive
modificazioni.
15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando le
disposizioni relative al contenuto del bando previste dal comma 3,
primo periodo, possono, in alternativa a quanto prescritto dal comma
3, lettere a) e b), procedere come segue:
a) pubblicare un bando precisando che la procedura non comporta
l’aggiudicazione al promotore prescelto, ma l’attribuzione allo
stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente
individuato con le modalita’ di cui alle successive lettere del
presente comma, ove il promotore prescelto intenda adeguare la
propria offerta a quella ritenuta piu’ vantaggiosa;
b) provvedere alla approvazione del progetto preliminare in
conformita’ al comma 10, lettera c);
c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il
progetto preliminare approvato e le condizioni economiche e
contrattuali offerte dal promotore, con il criterio della offerta
economicamente piu’ vantaggiosa;
d) ove non siano state presentate offerte valutate economicamente
piu’ vantaggiose rispetto a quella del promotore, il contratto e’
aggiudicato a quest’ultimo;
e) ove siano state presentate una o piu’ offerte valutate
economicamente piu’ vantaggiose di quella del promotore posta a base
di gara, quest’ultimo puo’, entro quarantacinque giorni dalla
comunicazione dell’amministrazione aggiudicatrice, adeguare la
propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il
contratto. In questo caso l’amministrazione aggiudicatrice rimborsa
al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per
la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 9,
terzo periodo;
f) ove il promotore non adegui nel termine indicato alla precedente
lettera e) la propria proposta a quella del miglior offerente
individuato in gara, quest’ultimo e’ aggiudicatario del contratto e
l’amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese
dell’aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima di cui
al comma 9, terzo periodo. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici
si avvalgano delle disposizioni del presente comma, non si applicano
il comma 10, lettere d) ed e), il comma 11 e il comma 12, ferma
restando l’applicazione degli altri commi che precedono.
16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell’elenco annuale di
cui al comma 1, per il quale le amministrazioni aggiudicatrici non
provvedano alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi dalla
approvazione dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso dei
requisiti di cui al comma 8 possono presentare, entro e non oltre
quattro mesi dal decorso di detto termine, una proposta avente il
contenuto dell’offerta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di
cui all’articolo 75, corredata dalla documentazione dimostrativa del
possesso dei requisiti soggettivi e dell’impegno a prestare una
cauzione nella misura dell’importo di cui al comma 9, terzo periodo,
nel caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b) e c) del
presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di
quattro mesi di cui al periodo precedente, le amministrazioni
aggiudicatrici provvedono, anche nel caso in cui sia pervenuta una
sola proposta, a pubblicare un avviso con le modalita’ di cui
all’articolo 66 ovvero di cui all’articolo 122, secondo l’importo dei
lavori, contenente i criteri in base ai quali si procede alla
valutazione delle proposte. Le eventuali proposte rielaborate e
ripresentate alla luce dei suddetti criteri e le nuove proposte sono
presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione di detto avviso;
le amministrazioni aggiudicatrici esaminano dette proposte,
unitamente alle proposte gia’ presentate e non rielaborate, entro sei
mesi dalla scadenza di detto termine. Le amministrazioni
aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti,
individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse procedendo poi
in via alternativa a:
a) se il progetto preliminare necessita di modifiche, qualora
ricorrano le condizioni di cui all’articolo 58, comma 2, indire un
dialogo competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare e
la proposta;
b) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa
approvazione del progetto preliminare
presentato dal promotore, bandire una concessione ai sensi
dell’articolo 143, ponendo lo stesso progetto a base di gara ed
invitando alla gara il promotore;
c) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa
approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore,
procedere ai sensi del comma 15, lettere c), d), e) ed f), ponendo lo
stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore.
17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi
del comma 16 non partecipa alle gare di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 16, l’amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia
di cui all’articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere a), b)
e c), si applica il comma 13.
18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella procedura di
cui al comma 16, lettera a), ha diritto al rimborso, con onere a
carico dell’affidatario, delle spese sostenute nella misura massima
di cui al comma 9, terzo periodo. Al promotore che non risulti
aggiudicatario nelle procedure di cui al comma 16, lettere b) e c),
si applica quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f).
19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di
lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita’, incluse le
strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti nella
programmazione triennale di cui all’articolo 128 ovvero negli
strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta
contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano
economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma
9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del
servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla
nautica da diporto, il progetto preliminare deve definire le
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro
delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da
fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed
i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che
il progetto puo’ avere sull’ambiente e deve essere integrato con le
specifiche richieste nei decreti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09, e successive
modificazioni. Il piano economico-finanziario comprende l’importo
delle spese sostenute per la predisposizione della proposta,
comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui
all’articolo 2578 del codice civile. La proposta e’ corredata dalle
autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma
21, dalla cauzione di cui all’articolo 75, e dall’impegno a prestare
una cauzione nella misura dell’importo di cui al comma 9, terzo
periodo, nel caso di indizione di gara. L’amministrazione
aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della
proposta. A tal fine l’amministrazione aggiudicatrice puo’ invitare
il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche
necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le
modifiche richieste, la proposta non puo’ essere valutata di pubblico
interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, e’
inserito nella programmazione triennale di cui all’articolo 128
ovvero negli strumenti di programmazione approvati
dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa
vigente ed e’ posto in approvazione con le modalita’ indicate
all’articolo 97; il proponente e’ tenuto ad apportare le eventuali
ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in
difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto
preliminare approvato e’ posto a base di gara per l’affidamento di
una concessione, alla quale e’ invitato il proponente, che assume la
denominazione di promotore. Nel bando l’amministrazione
aggiudicatrice puo’ chiedere ai concorrenti, compreso il promotore,
la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando e’
specificato che il promotore puo’ esercitare il diritto di
prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in
possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un’offerta
contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario
asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione,
nonche’ le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i
commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario,
puo’ esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione
dell’aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire
aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle
obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte
dall’aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non
esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico
dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione
della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore
esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al
pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese per la
predisposizione dell’offerta nei limiti di cui al comma 9.
20. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, puo’ riguardare,
in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui
all’articolo 160-bis.
21. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo
periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8,
nonche’ i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi,
finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonche’ i
soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b),
eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con
gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica
utilita’ rientra tra i settori ammessi di cui all’articolo 1, comma
1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nell’ambito degli scopi di utilita’ sociale e di promozione dello
sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui
al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.
22. Limitatamente alle ipotesi di cui ai commi 16, 19 e 21, i
soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla
composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla
pubblicazione del bando di gara purche’ tale recesso non faccia venir
meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso,
la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta
l’esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validita’ della
proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i
requisiti necessari per la qualificazione.
23. Ai sensi dell’articolo 4 del presente codice, per quanto
attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria
normativa ai principi previsti dal presente articolo». ))

Capo III

MISURE PER LA PORTUALITA’ E L’AUTOTRASPORTO E L’AGRICOLTURA

(( Art. 59 ter

Semplificazione nella navigazione da diporto

1. Al codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
nel capo II del titolo III, dopo l’articolo 49 e’ aggiunto il
seguente:
«Art. 49-bis (Noleggio occasionale). – 1. Al fine di incentivare la
nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona fisica,
ovvero l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di
imbarcazioni e navi da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, puo’
effettuare, in forma occasionale, attivita’ di noleggio della
predetta unita’. Tale forma di noleggio non costituisce uso
commerciale dell’unita’.
2. Il comando e la condotta dell’imbarcazione da diporto possono
essere assunti dal titolare, dall’utilizzatore a titolo di locazione
finanziaria dell’imbarcazione ovvero attraverso l’utilizzazione di
altro personale, con il solo requisito del possesso della patente
nautica di cui all’articolo 39 del presente codice, in deroga alle
disposizioni recanti l’istituzione e la disciplina dei titoli
professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo
della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo
professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso,
le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le
prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all’articolo 70,
comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 72 del citato
decreto legislativo n. 276 del 2003.
3. Ferme restando le previsioni di cui al presente titolo,
l’effettuazione del noleggio e’ subordinata esclusivamente alla
previa comunicazione, da effettuare mediante modalita’ telematiche,
all’Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto
territorialmente competente, nonche’ all’Inps ed all’Inail, nel caso
di impiego di personale ai sensi dell’ultimo periodo del comma 2.
L’effettuazione del servizio di noleggio in assenza della
comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l’applicazione della
sanzione di cui all’articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre
la mancata comunicazione all’Inps o all’Inail comporta l’applicazione
delle sanzioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n. 73.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le
modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
5. I proventi derivanti dall’attivita’ di noleggio di cui al comma
1 sono assoggettati, a richiesta del percipiente, sempreche’ di
importo non superiore a 30.000 euro annui, a un’imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura
del 20 per cento, con esclusione della detraibilita’ o deducibilita’
dei costi e delle spese sostenute relative all’attivita’ di noleggio.
L’imposta sostitutiva e’ versata entro il termine stabilito per il
versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
L’acconto relativo all’imposta sul reddito delle persone fisiche e’
calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente
comma. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione e il
contenzioso riguardanti l’imposta sostitutiva di cui al presente
comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui
redditi. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
sono stabilite modalita’ semplificate di documentazione e di
dichiarazione dei predetti proventi, le modalita’ di versamento
dell’imposta sostitutiva, nonche’ ogni altra disposizione utile ai
fini dell’attuazione del presente comma. La mancata comunicazione
all’Agenzia delle entrate prevista dal comma 3, primo periodo,
preclude la possibilita’ di fruire del regime tributario sostitutivo
di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo
regime». ))

Capo III

MISURE PER LA PORTUALITA’ E L’AUTOTRASPORTO E L’AGRICOLTURA

Art. 60

Regime doganale delle unita’ da diporto

1. All’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, il quarto comma e’ sostituito dal seguente: «Le
navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili costruiti
all’estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al
consumo nel territorio doganale quando vengono iscritti nelle
matricole o nei registri di cui rispettivamente agli ((articoli 146 e
750)) del codice della navigazione; le navi, ad esclusione di quelle
da diporto, e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti
nelle matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al
consumo fuori del territorio doganale quando vengono cancellati dalle
matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo
comma, lettere c) e d), rispettivamente degli ((articoli 163 e 760))
del codice medesimo. ((Le navi da diporto si intendono destinate al
consumo dentro o fuori dal territorio doganale su semplice rilascio
di una dichiarazione rispettivamente di importazione definitiva o di
esportazione definitiva da parte dell’armatore». ))
2. All’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171, dopo le parole: «Unione europea» sono inserite le seguenti:
«o extraeuropei».

Capo III

MISURE PER LA PORTUALITA’ E L’AUTOTRASPORTO E L’AGRICOLTURA

(( Art. 60 bis

Misure a tutela della filiera della nautica da diporto

1. All’articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Dal 1° maggio di ogni anno le unita’ da diporto sono
soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito
indicate:
a) euro 800 per le unita’ con scafo di lunghezza da 10,01
metri a 12 metri;
b) euro 1.160 per le unita’ con scafo di lunghezza da 12,01
metri a 14 metri;
c) euro 1.740 per le unita’ con scafo di lunghezza da 14,01 a
17 metri;
d) euro 2.600 per le unita’ con scafo di lunghezza da 17,01 a
20 metri;
e) euro 4.400 per le unita’ con scafo di lunghezza da 20,01 a
24 metri;
f) euro 7.800 per le unita’ con scafo di lunghezza da 24,01 a
34 metri;
g) euro 12.500 per le unita’ con scafo di lunghezza da 34,01
a 44 metri;
h) euro 16.000 per le unita’ con scafo di lunghezza da 44,01
a 54 metri;
i) euro 21.500 per le unita’ con scafo di lunghezza da 54,01
a 64 metri;
l) euro 25.000 per le unita’ con scafo di lunghezza superiore
a 64 metri»;
b) al comma 3, dopo le parole: «con motore ausiliario» sono
aggiunte le seguenti: «il cui rapporto fra superficie velica e
potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5»;
c) al comma 4, le parole: «, nonche’ alle unita’ di cui al comma
2 che si trovino in un’area di rimessaggio e per i giorni di
effettiva permanenza in rimessaggio» sono soppresse;
d) al comma 5-bis, dopo le parole: «dell’atto» sono aggiunte le
seguenti: «, ovvero per le unita’ che siano rinvenienti da contratti
di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore.
Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si
applica alle unita’ di cui ai commi 2 e 3 per il primo anno dalla
prima immatricolazione»;
e) al comma 7, al primo periodo la parola: «finanziaria» e’
sostituita dalle seguenti: «anche finanziaria per la durata della
stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonche’ le stabili
organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano,
o ai quali sia attribuibile il possesso di unita’ da diporto. La
tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili
organizzazioni in Italia che posseggano unita’ da diporto, sempre che
il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia,
nonche’ alle unita’ bene strumentale di aziende di locazione e
noleggio»;
f) il comma 8 e’ abrogato;
g) al comma 9, le parole: «da 2 a 8» sono sostituite dalle
seguenti: «da 2 a 7». ))

Capo III

MISURE PER LA PORTUALITA’ E L’AUTOTRASPORTO E L’AGRICOLTURA

Art. 61

Anticipo recupero accise per autotrasportatori

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n.
277, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 3:
1) al comma 1, le parole «entro il 30 giugno successivo alla
scadenza di ciascun anno solare» sono sostituite dalle seguenti: «a
pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun
trimestre solare»;
2) al comma 6, le parole «dell’anno» sono sostituite dalle
seguenti: «del periodo»;
b) all’articolo 4, comma 3, le parole «entro l’anno solare in cui
e’ sorto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre
dell’anno solare successivo a quello in cui e’ sorto».
2. A partire dall’anno 2012 al credito di imposta riconosciuto con
le modalita’ e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 non si applica il limite previsto
dall’articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 33, comma 10 della
legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita’ 2012) e’ ridotta
di 26,4 milioni di euro.
4. In tutti i casi nei quali disposizioni di legge determinano
aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante il
maggior onere conseguente all’aumento dell’aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante e’ sempre rimborsato, con le modalita’
previste dall’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei
soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti
le attivita’ di trasporto merci con veicoli di massa massima
complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Coerentemente,
all’articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita’ 2012)» sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 30 le parole «sulla benzina senza piombo» sono
sostituite dalle seguenti: «sulla benzina con piombo»
b) dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti commi:
«30-bis) All’aumento di accisa sulle benzine disposto con il
provvedimento di cui al comma precedente, non si applica l’articolo
1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
30-ter) Il maggior onere conseguente all’aumento, disposto con
il provvedimento di cui al comma 30, dell’aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante e’ rimborsato, con le modalita’
previste dall’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei
soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti
le attivita’ di trasporto merci con veicoli di massa massima
complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.»

Capo III

MISURE PER LA PORTUALITA’ E L’AUTOTRASPORTO E L’AGRICOLTURA

(( Art. 61 bis

Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale

1. Sono ripristinati i fondi di cui all’articolo 2, comma 244,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di 1 milione di
euro per ciascuno degli anni del triennio 2012/2014, con specifica
destinazione al miglioramento delle condizioni operative
dell’autotrasporto e all’inserimento dei porti nella sperimentazione
della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale
nell’ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.
4. La societa’ UIRNet SpA e’ soggetto attuatore unico per la
realizzazione e gestione della piattaforma per la gestione della rete
logistica nazionale, come definita nel decreto ministeriale 20 giugno
2005, n. 18T, che e’ estesa, oltre che agli interporti, anche ai
centri merci, ai porti ed alle piastre logistiche.
5. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti e’ autorizzato a
firmare apposito atto convenzionale con UIRNet SpA per disciplinare
l’utilizzo dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo. ))

Capo III

MISURE PER LA PORTUALITA’ E L’AUTOTRASPORTO E L’AGRICOLTURA

Art. 62

Disciplina delle relazioni commerciali in materia
di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari

1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti
agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il
consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta
e indicano a pena di nullita’ la durata, le quantita’ e le
caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalita’ di
consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a
principi di trasparenza, correttezza, proporzionalita’ e reciproca
corrispettivita’ delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti.
La nullita’ del contratto puo’ anche essere rilevata d’ufficio dal
giudice.
2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi
compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui
al comma 1, e’ vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto,
di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente
gravose, nonche’ condizioni extracontrattuali e retroattive;
b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni
equivalenti;
c) subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la
continuita’ e regolarita’ delle medesime relazioni commerciali alla
esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro
natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione
con l’oggetto degli uni e delle altre;
d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate
dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che
risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni
commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.
(( 3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del
corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro
il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro
il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre
dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli
interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla
scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi e’
maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed e’ inderogabile. ))
4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti
che rientrano in una delle seguenti categorie:
a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che
riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione
non superiore a sessanta giorni;
b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e
piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o
refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la
durabilita’ degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti
caratteristiche fisico-chimiche:
aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2
oppure
aW superiore a 0,91
oppure
pH uguale o superiore a 4,5;
c) tutti i tipi di latte.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad
eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di
cui al comma 1 e’ sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 516,00 a euro 20.000,00. L’entita’ della sanzione e’
determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di
cessione.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad
eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di
cui al comma 2 e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 516,00 a euro 3.000,00. La misura della sanzione e’ determinata
facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha
rispettato i divieti di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da
parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 e’
punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro
500.000. L’entita’ della sanzione viene determinata in ragione del
fatturato dell’azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.
8. L’Autorita’ Garante per la Concorrenza ed il Mercato e’
incaricata della vigilanza sull’applicazione delle presenti
disposizioni e all’irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi
della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l’Autorita’ puo’
avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo
restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli
ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13
della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All’accertamento delle
violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo l’Autorita’ provvede d’ufficio o su segnalazione di
qualunque soggetto interessato. Le attivita’ di cui al presente comma
sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali gia’
disponibili a legislazione vigente.
9. Gli introiti derivanti dall’irrogazione delle sanzioni di cui ai
commi 5, 6 e 7 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze e iscritti nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, al Fondo derivante dalle sanzioni
amministrative irrogate dall’autorita’ garante concorrenza e mercato
da destinare a vantaggio dei consumatori per finanziare iniziative di
informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e per
finanziare attivita’ di ricerca, studio e analisi in materia
alimentare nell’ambito dell’Osservatorio unico delle Attivita’
produttive, nonche’ nello stato di previsione del Ministero per le
Politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di
iniziative in materia agroalimentare.
10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del
danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche
ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e
delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro ((o comunque rappresentative a livello
nazionale)). Le stesse associazioni sono altresi’ legittimate ad
agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l’inibitoria
ai comportamenti in violazione della presente disposizione ai sensi
degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell’art 4 del decreto legislativo
9 ottobre 2002, n. 231 e il decreto del Ministro delle attivita’
produttive del 13 maggio 2003.
(( 11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno
efficacia decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge
di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla
data di pubblicazione della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalita’ applicative delle disposizioni
del presente articolo. ))

Capo III

MISURE PER LA PORTUALITA’ E L’AUTOTRASPORTO E L’AGRICOLTURA

Art. 63

Attivazione nuovi «contratti di filiera»

1. I rientri di capitale e interessi dei mutui erogati per conto
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
dall’Istituto Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A. per il
finanziamento dei contratti di filiera di cui all’articolo 66 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono
utilizzati per finanziamenti agevolati dei contratti di filiera e di
distretto di cui all’articolo 1 della legge 3 febbraio 2011, n. 4,
secondo le modalita’ stabilite dal ((decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 22 novembre 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008)).
2. ISA S.p.A., su indicazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, e’ autorizzata a mettere a
disposizione per finanziamenti agevolati le risorse finanziarie per
la realizzazione dei contratti di filiera e di distretto di cui al
comma 1, per un importo non superiore a 5 milioni di euro annui per
un triennio e comunque nel limite delle risorse rivenienti dai
rientri di capitale di cui al comma 1, secondo le modalita’ che
verranno stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
3. Restano fermi i versamenti all’entrata di ISA, ai fini del
raggiungimento degli obiettivi di risparmio del Ministero fissati dal
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Capo III

MISURE PER LA PORTUALITA’ E L’AUTOTRASPORTO E L’AGRICOLTURA

Art. 64

Attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929

1. All’articolo 17, comma 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102, dopo la parola «regionale» sono aggiunte le seguenti:
«nonche’ mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa
europea in materia di aiuti di stato, a valere sul fondo credito di
cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13
maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni».
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti
i criteri e le modalita’ di erogazione dei finanziamenti a valere sul
fondo credito di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102.
3. All’articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102 dopo le parole «la propria attivita’», sono aggiunte le
seguenti: «di assunzione di rischio per garanzie».

Capo III

MISURE PER LA PORTUALITA’ E L’AUTOTRASPORTO E L’AGRICOLTURA

Art. 65

Impianti fotovoltaici in ambito agricolo

(( 1. Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a
terra in aree agricole non e’ consentito l’accesso agli incentivi
statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
2. Il comma 1 non si applica agli impianti realizzati e da
realizzare su terreni nella disponibilita’ del demanio militare e
agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da
installare in aree classificate agricole alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, che hanno
conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, a condizione in ogni
caso che l’impianto entri in esercizio entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di
cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28. E’ fatto inoltre salvo quanto previsto dal comma 6
dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a
condizione che l’impianto entri in esercizio entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto
3. L’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas assicura, nel
rispetto dei principi della normativa dell’Unione europea, la
priorita’ di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non
superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola.
4. I commi 4 e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dal secondo
periodo del comma 2.
5. Il comma 4-bis dell’articolo 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, introdotto dall’articolo 27, comma 42, della
legge 23 luglio 2009, n. 99, deve intendersi riferito esclusivamente
alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree
classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali.
))

Capo III

MISURE PER LA PORTUALITA’ E L’AUTOTRASPORTO E L’AGRICOLTURA

Art. 66

Dismissione di terreni demaniali agricoli
e a vocazione agricola

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non
regolamentare da adottare ((di concerto con il Ministro))
dell’economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti
dall’Agenzia del demanio nonche’ su segnalazione dei soggetti
interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non
utilizzabili per altre finalita’ istituzionali, di proprieta’ dello
Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonche’ di proprieta’ degli enti
pubblici nazionali, da ((locare o)) alienare a cura dell’Agenzia del
demanio mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando
per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta
pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro.
L’individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio
disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 3, 4 e 5, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il prezzo dei
terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente
comma e’ determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica. 8 giugno 2001, n. 327. Con
il decreto di cui al primo periodo sono altresi’ stabilite le
modalita’ di attuazione del presente articolo.
2. I beni di cui al comma 1 possono formare oggetto delle
operazioni di riordino fondiario di cui all’articolo 4 della legge 15
dicembre 1998, n. 441.
3. Nelle procedure di alienazione ((e locazione)) dei terreni di
cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo
dell’imprenditorialita’ agricola giovanile e’ riconosciuto il diritto
di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, cosi’ come definiti
ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano
le agevolazioni previste dall’articolo 5-bis, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
(( 4-bis. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si
applicano le agevolazioni previste dall’articolo 14, comma 3, della
legge 15 dicembre 1998, n. 441, come sostituito dal comma 4-ter del
presente articolo, e dall’articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
4-ter. Il comma 3 dell’articolo 14 della legge 15 dicembre 1998,
n. 441, e’ sostituito dal seguente:
«3. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni
dei redditi dominicali ed agrari previste dall’articolo 31, comma 1,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall’articolo 3, comma 50,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione non si applicano per i
periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle
medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per
un periodo non inferiore a cinque anni, con diritto di precedenza
alla scadenza, a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la
qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo
professionale, anche in forma societaria purche’, in quest’ultimo
caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto
da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore
diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di
coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui
al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla stipula
del contratto di affitto». ))
5. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprieta’ dei
terreni alienati ai sensi del presente articolo possono accedere ai
benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
6. Per i terreni ricadenti all’interno di aree protette di cui alla
legge 6 dicembre 1991, n. 394, l’Agenzia del demanio acquisisce
preventivamente l’assenso alla vendita ((o alla cessione in affitto))
da parte degli enti gestori delle medesime aree.
7. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei
soggetti interessati possono vendere ((o cedere in locazione)), per
le finalita’ e con le modalita’ di cui al comma 1, i beni di loro
proprieta’ agricoli e a vocazione agricola e compresi quelli
attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a
tal fine possono conferire all’Agenzia del demanio mandato
irrevocabile a vendere ((e a cedere in locazione. In ogni caso, le
regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare, nel rispetto
della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti,
una quota superiore alla meta’ dei beni medesimi a giovani che non
abbiano compiuto il quarantesimo anno di eta’)). L’Agenzia provvede
al versamento agli enti territoriali gia’ proprietari dei proventi
derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati.
8. Ai terreni alienati ((o locati)) ai sensi del presente articolo
non puo’ essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da
quella agricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione
dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.
9. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai
commi precedenti al netto dei costi sostenuti dall’Agenzia del
demanio per le attivita’ svolte, sono destinate alla riduzione del
debito pubblico. Gli enti territoriali destinano le predette risorse
alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o per la
parte eventualmente eccedente al Fondo per l’ammortamento dei titoli
di Stato.
10. L’articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ((e
l’articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
sono abrogati.))

Capo III

MISURE PER LA PORTUALITA’ E L’AUTOTRASPORTO E L’AGRICOLTURA

Art. 67

Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca

1. L’articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 e’
sostituito dal seguente:
«Art. 5.(( (Convenzioni).)) – 1. Il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali puo’ stipulare con le Associazioni
nazionali di categoria ovvero con Consorzi dalle stesse istituiti,
convenzioni per lo svolgimento di una o piu’ delle seguenti
attivita’:
a) promozione delle attivita’ produttive nell’ambito degli
ecosistemi acquatici attraverso l’utilizzo di tecnologie
ecosostenibili;
b) promozione di azioni finalizzate alla tutela dell’ambiente
marino e costiero;
c) tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali,
dei prodotti tipici, biologici e di qualita’, anche attraverso
l’istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di
qualita’, anche in forma di Organizzazioni di produttori;
d) attuazione dei sistemi di controllo e di tracciabilita’
delle filiere agroalimentare ittiche;
e) agevolazioni per l’accesso al credito per le imprese della
pesca e dell’acquacoltura;
f) riduzione dei tempi procedurali e delle attivita’
documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del
miglioramento dei rapporti fra gli operatori del settore e la
pubblica amministrazione, in conformita’ ai principi della
legislazione vigente in materia;
g) assistenza tecnica alle imprese di pesca nel quadro delle
azioni previste dalla politica comune della pesca (PCP) e degli
affari marittimi.
2. Le Convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate a valere e nei
limiti delle risorse della gestione stralcio, gia’ Fondo centrale per
il credito peschereccio, istituita ai sensi dell’articolo 93, comma
8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 4 giugno 2003((, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004)).
(( 2-bis. Le risorse prelevate dal Fondo di cui al comma 2 vengono
versate all’entrata del bilancio dello Stato, capitolo 3585, e
successivamente riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, su richiesta del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, all’apposito capitolo di spesa da istituire
nell’ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni
di bilancio». ))

Capo III

MISURE PER LA PORTUALITA’ E L’AUTOTRASPORTO E L’AGRICOLTURA

(( Art. 67 bis

Accertamenti contributivi in caso di dismissione
di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione

1. L’accertamento previsto dall’articolo 15 della legge 26 luglio
1984, n. 413, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla
dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per
demolizione della nave deve essere obbligatoriamente effettuato entro
il termine di trenta giorni dalla data della richiesta.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 15 della legge 26 luglio
1984, n. 413, non si applicano nel caso di demolizione
dell’imbarcazione con trasferimento della licenza di pesca ad
un’altra imbarcazione di proprieta’ del medesimo armatore. In tal
caso, al momento del passaggio di proprieta’, i privilegi di cui
all’articolo 552 del codice della navigazione sono trasferiti
dall’imbarcazione demolita all’imbarcazione sulla quale viene
trasferita la licenza. ))

Capo III

MISURE PER LA PORTUALITA’ E L’AUTOTRASPORTO E L’AGRICOLTURA

(( Art. 67 ter

Adempimenti in materia di lavoro per le cooperative di pesca

1. All’articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Le cooperative di imprese di pesca ed i consorzi di
imprese di pesca possono svolgere gli adempimenti di cui all’articolo
1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle imprese
associate»;
b) al comma 3, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis». ))

Titolo III

Capo I

Art. 68

Repertorio nazionale dei dispositivi medici

1. All’articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d), le parole: «contributo pari al 5 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «contributo pari al 5,5 per cento»;
b) alla lettera e), le parole da: «Per l’inserimento delle
informazioni» fino a: «manutenzione del repertorio generale di cui
alla lettera a)» sono soppresse.

Titolo III

Capo I

Art. 69

Dichiarazione preventiva in caso
di spostamento del prestatore di servizi

1. All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206 le parole: «30 giorni prima, salvo i casi di urgenza»,
sono sostituite dalle seguenti: «in anticipo».

Titolo III

Capo I

Art. 70

Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese in particolari
aree

(( 1. La dotazione del Fondo istituito dall’articolo 10, comma
1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive
modificazioni, e’ destinata anche al finanziamento degli aiuti de
minimis nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, e
successive modificazioni, a favore delle piccole e micro imprese,
come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,
del 6 maggio 2003, localizzate nelle aree di cui al predetto articolo
10, comma 1-bis, gia’ costituite o che si costituiranno entro il 31
dicembre 2014. A tali imprese si applicano le tipologie di
agevolazioni previste alle lettera da a) a d) del comma 341
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono determinate le condizioni, i
limiti e le modalita’ di applicazione delle agevolazioni di cui al
presente articolo nei limiti delle risorse disponibili. ))

Capo II

Art. 71

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Capo stabilisce i principi comuni per la
determinazione e la riscossione dei diritti aeroportuali negli
aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale.
2. Fatte salve le funzioni di vigilanza che il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti continua ad esercitare ai sensi
dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n.
250, e’ istituita l’Autorita’ nazionale di vigilanza, di cui
all’articolo 73, che svolge compiti di regolazione economica nonche’
di vigilanza, di cui all’articolo 80, con l’approvazione dei sistemi
di tariffazione e dell’ammontare dei diritti, inclusi metodi di
tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati,
che garantiscono annualmente gli adeguamenti inflattivi.
3. I modelli di tariffazione, approvati dall’Autorita’ previo
parere del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del
Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono orientati ai costi delle
infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonche’,
nell’ambito di una crescita bilanciata della capacita’ aeroportuale,
all’incentivazione degli investimenti correlati anche all’innovazione
tecnologica, alla sicurezza dello scalo ed alla qualita’ dei servizi.
(( 3-bis. Gli interventi infrastrutturali relativi ai sistemi
aeroportuali di cui all’articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, ivi compresi quelli
inseriti nell’ambito dei contratti di programma o convenzione unica
previsti dalla stessa disposizione, sono considerati, ai sensi di
quanto previsto dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, infrastrutture
strategiche di preminente interesse nazionale. Pertanto, per
l’approvazione e l’esecuzione degli stessi interventi, nonche’ dei
piani di sviluppo aeroportuale, le societa’ di gestione si avvalgono
delle procedure approvative dettate dalle disposizioni di cui al
periodo che precede, nonche’ delle disposizioni di cui alla legge 22
agosto 1985, n. 449, in quanto applicabili. ))
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa
istruttoria dell’Autorita’ di vigilanza di cui all’articolo 73,
trasmette annualmente alla Commissione europea una relazione sullo
stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo e
della normativa comunitaria.
5. Le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano ai
diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea
di rotta e di terminale, di cui al regolamento (CE) n. 1794/2006
della Commissione, del 6 dicembre 2006, ne’ ai diritti riscossi a
compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all’allegato ((A))
al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, di attuazione della
direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2006, relativa al
libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli
aeroporti della Comunita’, ne’ ai diritti riscossi per finanziare
l’assistenza fornita alle persone con disabilita’ e alle persone a
mobilita’ ridotta di cui al regolamento (CE) n. 1107/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

Capo II

Art. 72

Definizioni

1. Ai fini dei presente Capo si intende per:
a) aeroporto: qualsiasi terreno appositamente predisposto per
l’atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli
impianti annessi che esso puo’ comportare per le esigenze del
traffico e per il servizio degli aeromobili nonche’ gli impianti
necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;
b) gestore aeroportuale: il soggetto al quale le disposizioni
legislative, regolamentari o contrattuali affidano, insieme con altre
attivita’ o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire
le infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale e di
coordinare e di controllare le attivita’ dei vari operatori presenti
negli aeroporti e nella rete aeroportuale di interesse;
c) utente dell’aeroporto: qualsiasi persona fisica o giuridica
che trasporti per via aerea passeggeri, posta e merci, da e per
l’aeroporto di base;
d) diritti aeroportuali: i prelievi riscossi a favore del gestore
aeroportuale e pagati dagli utenti dell’aeroporto per l’utilizzo
delle infrastrutture e dei servizi che sono forniti esclusivamente
dal gestore aeroportuale e che sono connessi all’atterraggio, al
decollo, all’illuminazione e al parcheggio degli aeromobili e alle
operazioni relative ai passeggeri e alle merci, nonche’ ai
corrispettivi per l’uso delle infrastrutture centralizzate dei beni
di uso comune e dei beni di uso esclusivo;
e) rete aeroportuale: un gruppo di aeroporti, debitamente
designato come tale da uno Stato membro, gestiti dallo stesso gestore
aeroportuale.

Capo II

Art. 73

Autorita’ nazionale di vigilanza

(( 1. Nelle more dell’operativita’ dell’Autorita’ di regolazione
dei trasporti di cui all’articolo 36, comma 1, del presente decreto,
le funzioni di Autorita’ di vigilanza sono svolte previo atto di
indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ))

Capo II

Art. 74

Reti aeroportuali

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo
parere della Conferenza Unificata, sono designate le reti
aeroportuali sul territorio italiano.
2. L’Autorita’ di vigilanza puo’ autorizzare il gestore
aeroportuale di una rete aeroportuale ad introdurre un sistema di
tariffazione aeroportuale comune e trasparente da applicare
all’intera rete, fermi restando i principi di cui al successivo
articolo 80, comma 1.
3. L’Autorita’ di vigilanza, nel rispetto della normativa europea,
informandone la Commissione europea, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell’economia e delle
finanze, puo’ consentire al gestore aeroportuale di applicare un
sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti che
servono la stessa citta’ o agglomerato urbano, purche’ ciascun
aeroporto rispetti gli obblighi in materia di trasparenza di cui
all’articolo 77.

Capo II

Art. 75

Non discriminazione

1. I diritti aeroportuali sono applicati in modo da non determinare
discriminazioni tra gli utenti dell’aeroporto. L’Autorita’ di
vigilanza puo’, comunque, operare una modulazione degli stessi
diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale,
compresi i motivi ambientali, con impatto economico neutro per il
gestore. A tal fine i criteri utilizzati sono improntati ai principi
di pertinenza, obiettivita’ e trasparenza.

Capo II

Art. 76

Determinazione diritti aeroportuali. Consultazioni

1. Al fine dell’applicazione del sistema dei diritti aeroportuali,
l’Autorita’ di vigilanza, nel rispetto dei principi e dei criteri di
cui all’articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005 n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del
traffico annuo di movimenti passeggeri registrato, al fine di
assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti
rispondano ai principi di cui all’articolo 80, comma 1.
2. Il gestore, individuato il modello tariffario tra quelli
predisposti dall’Autorita’ ai sensi del comma 1 ((e determinato
l’ammontare dei diritti)), previa consultazione degli utenti degli
aeroporti, lo sottopone all’Autorita’ di vigilanza che verifica ((ed
approva entro quaranta giorni)) la corretta applicazione del modello
tariffario ((e del livello dei diritti aeroportuali)) in coerenza
anche agli obblighi di concessione.
3. E’ istituita una procedura obbligatoria di consultazione tra il
gestore aeroportuale e gli utenti dell’aeroporto, che possono essere
rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di
riferimento. Sulla base della stessa procedura, il gestore garantisce
lo svolgimento di una consultazione periodica, almeno una volta
all’anno, dell’utenza aeroportuale.
4. L’Autorita’ di vigilanza puo’ motivatamente richiedere lo
svolgimento di consultazioni tra le parti interessate e, in
particolare, dispone che il gestore aeroportuale consulti gli utenti
dell’aeroporto prima che siano finalizzati piani relativi a nuovi
progetti di infrastrutture aeroportuali approvati dall’ENAC –
Direzione centrale infrastrutture aeroporti – che incidono sulla
determinazione della misura tariffaria.
5. L’Autorita’ di vigilanza pubblica una relazione annuale
sull’attivita’ svolta fornendo, su richiesta dei Ministeri delle
infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze, tutte
le informazioni, in particolare, sulle procedure di determinazione
dei diritti aeroportuali.
6. Per gli aeroporti aventi una soglia di traffico pari o inferiore
al milione di movimento passeggeri annuo, l’Autorita’ individua entro
sessanta giorni dall’inizio della sua attivita’, modelli semplificati
di aggiornamento, anche annuale, dei diritti ancorati al criterio
dell’effettivo valore dei beni fruiti dall’utenza.

Capo II

Art. 77

Trasparenza

1. L’Autorita’ di vigilanza dispone, ogni qual volta si procede
alle consultazioni di cui all’articolo 76, che i gestori aeroportuali
forniscano ad ogni utente dell’aeroporto o ai referenti con delega o
alle associazioni di riferimento, adeguate informazioni sugli
elementi utilizzati per la determinazione del sistema o
dell’ammontare di tutti i diritti riscossi in ciascun aeroporto.
2. Le informazioni, di cui al comma 1, fatte salve le integrazioni
richieste dall’Autorita’ di vigilanza, comprendono:
a) l’elenco dei servizi e delle infrastrutture forniti a
corrispettivo dei diritti aeroportuali riscossi;
b) la metodologia utilizzata per il calcolo dei diritti
aeroportuali che include metodi di tariffazione pluriennale, anche
accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente
gli incrementi inflattivi;
c) i sistemi di tariffazione che devono essere orientati ai costi
delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza
nonche’, nell’ambito di una crescita bilanciata della capacita’
aeroportuale, all’incentivazione degli investimenti correlati
all’innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualita’
dei servizi;
d) la struttura dei costi relativamente alle infrastrutture e ai
servizi ai quali i diritti aeroportuali sono connessi;
e) gli introiti dei diritti e il costo dei servizi forniti in
cambio;
f) qualsiasi finanziamento erogato da autorita’ pubbliche per le
infrastrutture e per i servizi ai quali i diritti aeroportuali si
riferiscono;
g) le previsioni riguardanti la situazione dell’aeroporto per
quanto attiene ai diritti, all’evoluzione del traffico, nonche’ agli
investimenti previsti;
h) l’utilizzazione effettiva delle infrastrutture e delle
installazioni aeroportuali nel corso di un periodo determinato;
i) i risultati attesi dai grandi investimenti proposti con
riguardo ai loro effetti sulla capacita’ dell’aeroporto.
3. L’Autorita’ di vigilanza dispone che gli utenti dell’aeroporto
comunichino al gestore aeroportuale, prima di ogni consultazione,
informazioni, in particolare, riguardanti:
a) le previsioni del traffico;
b) le previsioni relative alla composizione e all’utilizzo
previsto della flotta aerea dell’utente dell’aeroporto;
c) le esigenze dell’utente dell’aeroporto;
d) i progetti di sviluppo nell’aeroporto.
4. Le informazioni comunicate ai sensi del presente articolo sono,
a norma della legislazione di riferimento, da trattare come
informazioni riservate ed economicamente sensibili e, nel caso di
gestori aeroportuali quotati in borsa, sono applicati gli specifici
regolamenti di riferimento.

Capo II

Art. 78

Norme di qualita’

1. Ai fini del funzionamento degli aeroporti, l’Autorita’ di
vigilanza adotta le misure necessarie per consentire al gestore
aeroportuale e agli utenti dell’aeroporto interessati, che possono
essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di
riferimento, di procedere a negoziati allo scopo di concludere un
accordo sul livello di servizio, con specifico riguardo alla qualita’
dei servizi prestati, nel rispetto degli impegni assunti dal gestore
con la stipula della convenzione di concessione.
2. L’accordo, di cui al comma 1, stabilisce il livello del servizio
che deve essere fornito dal gestore aeroportuale a fronte dei diritti
aeroportuali riscossi.
3. I negoziati di cui al comma 1, possono essere organizzati nel
quadro delle consultazioni di cui all’articolo 76.

Capo II

Art. 79

Differenziazione dei servizi

1. L’Autorita’ di vigilanza autorizza il gestore aeroportuale a
variare la qualita’ e l’estensione di particolari servizi, terminali
o parti dei terminali degli aeroporti, allo scopo di fornire servizi
personalizzati ovvero un terminale o una parte di terminale
specializzato.
2. L’ammontare dei diritti aeroportuali puo’ essere differenziato
in funzione della qualita’ e dell’estensione dei servizi, di cui al
comma 1, e dei relativi costi o di qualsiasi altra motivazione
oggettiva, trasparente e non discriminatoria.
3. Qualora il numero degli utenti dell’aeroporto che desiderano
accedere ai servizi personalizzati, di cui al comma 1, o a un
terminale o una parte di terminale specializzato ecceda il numero di
utenti che e’ possibile accogliere a causa di vincoli di capacita’
dell’aeroporto, l’accesso e’ stabilito in base a criteri pertinenti,
obiettivi, trasparenti e non discriminatori, proposti dal gestore ed
approvati dall’Autorita’ di vigilanza.

Capo II

Art. 80

Vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali
per l’utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di
esclusiva

1. L’Autorita’ di vigilanza controlla che nella determinazione
della misura dei diritti aeroportuali, richiesti agli utenti
aeroportuali per l’utilizzo delle infrastrutture e dei servizi
forniti dal gestore in regime di esclusiva negli aeroporti, siano
applicati i seguenti principi di:
a) correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza,
ragionevolezza;
b) consultazione degli utenti aeroportuali;
c) non discriminazione;
d) orientamento, nel rispetto dei principi di cui alla lettera
a), alla media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali
con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e standard
di servizio reso.
2. L’Autorita’ di vigilanza, in caso di violazione dei principi di
cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di politica economica e
tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime
tariffario istituito.
3. Per il periodo di sospensione, di cui al comma 2, l’Autorita’ di
vigilanza dispone l’applicazione dei livelli tariffari preesistenti
al nuovo regime.
4. L’Autorita’ di vigilanza con comunicazione scritta informa il
gestore aeroportuale delle violazioni, di cui al comma 2, che gli
contesta, assegnandogli il termine di trenta giorni per adottare i
provvedimenti dovuti.
5. Il gestore aeroportuale puo’, entro sette giorni dal ricevimento
della comunicazione, di cui al comma 4, presentare controdeduzioni
scritte all’Autorita’ di vigilanza, che, qualora valuti siano venute
meno le cause di sospensione di cui al comma 2, comunica per scritto
al gestore la conclusione della procedura di sospensione.
6. L’Autorita’ di vigilanza, decorso inutilmente il termine, di cui
al comma 4, adotta i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della
determinazione dei diritti aeroportuali.

Capo II

Art. 81

Aeroporti militari aperti al traffico civile

1. Nella determinazione dei diritti aeroportuali da applicarsi
negli aeroporti militari aperti al traffico civile, si tiene conto
anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall’Aeronautica
militare, che stipula apposita convenzione con il gestore
aeroportuale, per la definizione degli stessi e l’individuazione
delle modalita’ per il ristoro dei costi sostenuti.

Capo II

Art. 82

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente Capo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei
compiti derivanti dal presente Capo con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo III

Art. 83

Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All’articolo 68 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
il comma 1-bis e’ soppresso.

Capo III

Art. 84

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009,
n. 107

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n.
107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 2, le parole «provenienti o dirette
all’estero» sono sostituite dalle seguenti: «in provenienza o a
destinazione di porti situati al di fuori dell’Unione europea».
b) all’articolo 2, dopo il comma 3, e’ aggiunto il seguente:
«3 bis) I trasporti fra porti nazionali ed i trasporti fra porti
nazionali e porti di altri Stati membri dell’Unione europea sono
assoggettati al medesimo trattamento per quanto concerne
l’applicazione della tassa di ancoraggio e della tassa portuale di
cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.»;
c) all’Allegato, nell’intestazione della terza colonna, le parole
«Aliquota per traffico di cabotaggio» sono sostituite dalle seguenti:
«Aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario».

Capo III

Art. 85

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211

1. All’articolo 7, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «comitato etico» e’
inserita la seguente: «coordinatore»;
b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «comitato etico»
e’ inserita la seguente: «coordinatore»;
c) al comma 3, le parole «Il parere favorevole puo’ essere solo
accettato ovvero rifiutato nel suo complesso dai comitati etici degli
altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione stessa» sono
sostituite dalle seguenti: «I comitati etici degli altri centri
italiani partecipanti alla sperimentazione sono competenti a valutare
la fattibilita’ locale della sperimentazione e si limitano ad
accettare o a rifiutare nel suo complesso il parere favorevole del
comitato etico di coordinamento»;
d) al comma 3, le parole da «I comitati etici dei centri
partecipanti» a «protocollo» sono soppresse;
e) al comma 3, ultimo periodo, ((dopo la parola: «comitato» )) e’
inserita la seguente: «coordinatore»;
f) al comma 4, dopo le parole «comitato etico» e’ inserita la
seguente: «coordinatore».

Capo III

Art. 86

Servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e
dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione

1. All’articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
il secondo periodo e’ soppresso.
2. La convenzione per la gestione automatizzata dei pagamenti dei
corrispettivi dovuti dall’utenza per le pratiche automobilistiche e
dei servizi connessi, stipulata tra il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti – Dipartimento dei trasporti terrestri e per i
sistemi informativi e statistici e Poste Italiane S.p.A. il 22 marzo
2004 e approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
del 4 maggio 2004, termina con il decorso del periodo di nove anni
previsto dall’articolo 8, primo comma, della convenzione medesima.
3. Alla scadenza del contratto di cui al comma 2, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti affida l’espletamento del
servizio previsto dall’articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre
2003, n. 350 nel rispetto della normativa dell’Unione europea. Nel
caso in cui ritenga di non poter far ricorso ad una procedura di gara
pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da’
adeguata pubblicita’ alla scelta, motivandola anche in base ad
un’analisi del mercato e contestualmente trasmette una relazione
contenente gli esiti della predetta verifica all’Autorita’ garante
della concorrenza e del mercato per l’espressione di un parere
preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della
predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si
intende espresso in senso favorevole.
4. Ai fini previsti dal comma 3 il Ministero delle infrastrutture
dei trasporti effettua, entro il 30 settembre 2012, un’indagine di
mercato volta a verificare l’interesse degli operatori economici
all’esecuzione del servizio, tenuto conto delle esigenze tecniche e
organizzative richieste per l’espletamento dello stesso.
5. Le attivita’ di cui al comma 4 sono svolte dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti senza nuovi oneri per la finanza
pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.

Capo III

Art. 87

Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia
dei consulenti in materia di brevetti

1. All’articolo 201, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.
30, dopo il comma 4, e’ aggiunto il seguente: «4-bis. I cittadini
dell’Unione europea abilitati all’esercizio della medesima
professione in un altro Stato membro possono essere iscritti all’albo
secondo le procedure di cui al decreto legislativo ((9 novembre
2007)), n. 206.».
2. All’articolo 203, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.
30, il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. I soggetti di cui
all’articolo 201, comma 4-bis, che intendono esercitare l’attivita’
di rappresentanza in Italia a titolo occasionale e temporaneo si
considerano automaticamente iscritti all’albo dei consulenti in
proprieta’ industriale, previa trasmissione da parte dell’autorita’
competente della dichiarazione preventiva di cui all’articolo 10, del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. L’iscrizione rileva ai
soli fini dell’applicazione delle norme professionali, di carattere
professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alla
qualifica professionale.».

Capo III

Art. 88

Applicazione del regime ordinario di deducibilita’ degli interessi
passivi per le societa’, a prevalente capitale pubblico, fornitrici
di acqua, energia e teleriscaldamento, nonche’ servizi di
smaltimento e depurazione

1. Al comma 5, ultimo periodo, dell’articolo 96 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da «, nonche’ alle
societa’ il cui capitale sociale» fino alla fine del periodo sono
soppresse.
2. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la
disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo
d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. In relazione alle maggiori entrate derivanti dall’attuazione del
presente articolo, pari a milioni 4,4 per il 2013 e milioni 2,5 a
decorrere dal 2014, e’ corrispondentemente incrementato lo
stanziamento relativo al Fondo ammortamento dei titoli di Stato
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo III

Art. 89

Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione
europea
del 17 novembre 2011, causa C-496/09

1. Entro il giorno successivo a quello di entrata in vigore del
presente decreto l’INPS provvede ad effettuare il pagamento
dell’importo di 30 milioni di euro a favore della Commissione UE sul
conto «Risorse proprie dell’Unione europea», in esecuzione della
sentenza n. C-496/09 del 17 novembre 2011, della Corte Europea di
Giustizia.
2. Il predetto pagamento di 30 milioni di euro e le eventuali altre
penalita’ inflitte dalle Istituzioni comunitarie per il mancato
recupero degli sgravi contributivi illegittimi, di cui alla citata
sentenza della Corte di giustizia n. C-496/09, fanno carico sulle
risorse recuperate dall’INPS a fronte dei medesimi sgravi
contributivi in esecuzione delle decisioni comunitarie.

Capo III

Art. 90

Interventi per favorire l’afflusso di capitale
di rischio verso le nuove imprese

1. All’articolo 31 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «armonizzati UE» sono soppresse;
b) al comma 3:
1) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente «b) avere sede
operativa in Italia;»;
2) la lettera c) e’ sostituita dalla seguente «c) le relative
quote od azioni devono essere direttamente detenute, in via
prevalente, da persone fisiche;»;
c) al comma 5:
1) dopo la parola «modalita’» sono inserite le seguenti
«attuative e»;
2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo «Le quote di
investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo devono
essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola e media impresa
destinataria su un periodo di dodici mesi.».
(( 1-bis. All’articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n.
49, dopo le parole: «ai sensi del precedente articolo 1» sono
inserite le seguenti: «o erogati dalle societa’ finanziarie ai sensi
dell’articolo 17, comma 5,». ))

Capo III

Art. 91

Modifiche alla disciplina del trasferimento all’estero della
residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali.
Procedura d’infrazione n. 2010/4141

1. All’articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti: «2-quater. I
soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui
redditi, in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero in Stati
aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis,
((comma 1,)) con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo sulla
reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari
comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del
Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa a quanto stabilito al
comma 1, possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo
ivi previsto in conformita’ ai principi sanciti dalla sentenza 29
novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV.
2-quinquies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
di natura non regolamentare sono adottate le disposizioni di
attuazione del comma 2-quater, al fine di individuare, tra l’altro,
le fattispecie che determinano la decadenza della sospensione, i
criteri di determinazione dell’imposta dovuta e le modalita’ di
versamento.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai trasferimenti
effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. Il decreto da adottare ai sensi del comma 2-quinquies
dell’articolo 166 del citato testo unico delle imposte sui redditi,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, e’ emanato entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Capo III

(( Art. 91 bis

Norme sull’esenzione dell’imposta comunale
sugli immobili degli enti non commerciali

1. Al comma 1, lettera i), dell’articolo 7 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «allo svolgimento» sono
inserite le seguenti: «con modalita’ non commerciali».
2. Qualora l’unita’ immobiliare abbia un’utilizzazione mista,
l’esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unita’
nella quale si svolge l’attivita’ di natura non commerciale, se
identificabile attraverso l’individuazione degli immobili o porzioni
di immobili adibiti esclusivamente a tale attivita’. Alla restante
parte dell’unita’ immobiliare, in quanto dotata di autonomia
funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei
commi 41, 42 e 44 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al
periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio
2013.
3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del
precedente comma 2, a partire dal 1° gennaio 2013, l’esenzione si
applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale
dell’immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita’ e le
procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi
rilevanti ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale.
4. E’ abrogato il comma 2-bis dell’articolo 7 del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248. ))

Capo III

Art. 92

Tutela procedimentale dell’operatore in caso
di controlli eseguiti successivamente
all’effettuazione dell’operazione doganale

1. All’articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374,
dopo il comma 4, e’ aggiunto il seguente: «4-bis. Nel rispetto del
principio di cooperazione stabilito dall’articolo 12 della legge 27
luglio 2000, n. 212, dopo la notifica all’operatore interessato,
qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio, o nel caso di
accessi – ispezioni – verifiche, dopo il rilascio al medesimo della
copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono essere
indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base
delle irregolarita’, delle inesattezze, o degli errori relativi agli
elementi dell’accertamento riscontrati nel corso del controllo,
l’operatore interessato puo’ comunicare osservazioni e richieste, nel
termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta
ricezione del verbale, che sono valutate dall’Ufficio doganale prima
della notifica dell’avviso di cui al successivo comma 5.».
2. All’articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, comma 7, e’
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli accertamenti e le
verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all’articolo 34
del testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale
approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell’articolo 11 del
decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.».
3. Dall’attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate e, in particolare, gli uffici incaricati degli
accertamenti doganali e della revisione dei medesimi, provvederanno
agli adempimenti derivanti dall’attuazione delle predette
disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.

Capo III

Art. 93

Preclusione all’esercizio della rivalsa al cessionario o committente
dell’imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica

1. All’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, il settimo comma e’ sostituito dal seguente:
«Il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della
maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei
confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi
soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore
imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il
cessionario o il committente puo’ esercitare il diritto alla
detrazione, al piu’ tardi, con la dichiarazione relativa al secondo
anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la
maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni
esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.».

Capo III

Art. 94

Domanda di sgravio dei diritti doganali

1. Avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di
non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali adottati
dall’autorita’ doganale nelle ipotesi di cui agli articoli 871 e 905
del Regolamento (CEE) della Commissione del 2 luglio 1993, n. 2454
resta sempre ammesso ricorso giurisdizionale alla Commissione
Tributaria competente. Dall’attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo III

Art. 95

Modifiche alla unificazione dell’aliquota sulle rendite finanziarie

1. All’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, ((alinea,)) le parole: «, ovvero sui redditi di
capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria» sono soppresse;
b) al comma 8, dopo le parole: «di cui all’articolo 27,» inserire
le seguenti: «comma 3, terzo periodo e»;
c) al comma 13, alla lettera a), numero 3), ((capoverso comma
3-bis dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600,)) dopo le parole «operano sui predetti
proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono inserite le
seguenti: «ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui
alle lettere a) e b) del comma 7 dell’articolo 2 del decreto legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148.»;
d) dopo il comma 18 e’ aggiunto il seguente: «18-bis. Nel
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il comma 9 dell’articolo 7 e’
((abrogato”)) ».
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 5,5
milioni annui a decorrere dall’anno 2012, si provvede con quota parte
del maggior gettito di spettanza erariale derivante dal comma 4
dell’articolo 35 del presente decreto.

Capo III

Art. 96

Residenza OICR

1. L’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e’ cosi’ modificato:
a) al comma 1 la lettera c) e’ cosi’ sostituita. «c) gli enti
pubblici e privati diversi dalle societa’, i trust che non hanno per
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciale
nonche’ gli organismi di investimento collettivo del risparmio,
residenti nel territorio dello Stato»;
b) al comma 3, nel secondo periodo, dopo le parole «Si
considerano altresi’ residenti nel territorio dello Stato» sono
aggiunte le seguenti parole «gli organismi di investimento collettivo
del risparmio istituiti in Italia e»;
c) il comma 5-quinquies e’ cosi’ sostituito: «5-quinquies. I
redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio
istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, ((e di quelli con
sede)) in Lussemburgo, gia’ autorizzati al collocamento nel
territorio dello Stato, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti
dalle imposte sui redditi purche’ il fondo o il soggetto incaricato
della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le
ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo.
Non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell’articolo
26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni,
sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi
bancari, e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo
articolo 26 e dall’articolo 26-quinquies del predetto decreto nonche’
dall’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni».

Capo III

Art. 97

Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonche’ al
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286

1. Al fine di dare attuazione al Regolamento (CE) n. 44/2009 del
Consiglio del 18 Dicembre 2008, recante modifica al Regolamento (CE)
n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune
misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione,
alla Decisione 2010/14 della Banca centrale europea del 16 settembre
2010 relativa ai controlli di autenticita’ ed idoneita’ delle
banconote denominate in euro ed al loro ricircolo, nonche’ al
Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 15 dicembre 2010, relativo alla autenticazione delle monete
metalliche in euro e al trattamento delle monete non adatte alla
circolazione ed al fine di adeguare l’ordinamento nazionale a quello
dell’Unione europea, al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 8 e’ sostituito dal seguente:
1. I gestori del contante si assicurano dell’autenticita’ e
dell’idoneita’ a circolare delle banconote e delle monete metalliche
in euro che intendono rimettere in circolazione e provvedono
affinche’ siano individuate quelle false e quelle inidonee alla
circolazione.
2. Agli effetti della presente sezione, per gestori del
contante si intendono le banche e, nei limiti della loro attivita’ di
pagamento, le Poste Italiane S.p.A., gli altri intermediari
finanziari e prestatori di servizi di pagamento nonche’ gli operatori
economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione al
pubblico di banconote e monete metalliche, compresi:
a) i soggetti la cui attivita’ consiste nel cambiare
banconote o monete metalliche di altre valute;
b) i soggetti che svolgono attivita’ di custodia e/o
trasporto di denaro contante di cui all’art. 14, comma 1, lettera b),
del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, limitatamente
all’esercizio dell’attivita’ di trattamento del denaro contante;
c) gli operatori economici, quali i commercianti e i casino’,
che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al
pubblico di banconote mediante distributori automatici di banconote
nei limiti di dette attivita’ accessorie;
3. Le verifiche sulle banconote in euro, previste al comma 1, sono
svolte conformemente alla Decisione della Banca Centrale Europea
(ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni
relativa ai controlli di autenticita’ ed idoneita’ delle banconote
denominate in euro ed al loro ricircolo. Le verifiche sulle monete
metalliche in euro, previste al comma 1, sono svolte conformemente
alla normativa europea e, in particolare, al Regolamento (CE) n.
1338/2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009 e dal
Regolamento (UE) n. 1210/2010.
4. I gestori del contante ritirano dalla circolazione le banconote
e le monete metalliche in euro da essi ricevute riguardo alle quali
hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false e
le trasmettono senza indugio, rispettivamente, alla Banca d’Italia e
all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
5. I gestori del contante, nei limiti delle attivita’ indicate al
comma 2, ritirano dalla circolazione le banconote e le monete
metalliche in euro da essi ricevute che risultano inidonee alla
circolazione ma che non risultano sospette di falsita’ e ne
corrispondono il controvalore al portatore. Le banconote e le monete
metalliche sono trasmesse, rispettivamente, alla Banca d’Italia e al
Centro nazionale di analisi delle monete – CNAC, presso l’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato.
La corresponsione del controvalore delle banconote che risultano
inidonee alla circolazione in quanto danneggiate o mutilate e’
subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla Decisione della
Banca Centrale Europea 2003/4 del 20 marzo 2003.
La corresponsione del controvalore delle monete metalliche che
risultano inidonee alla circolazione in quanto danneggiate e’
subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa
europea e, in particolare, al Regolamento (UE), n. 1210/2010. In
relazione a quanto previsto dell’articolo 8, paragrafo 2, del
Regolamento (UE) n. 1210/2010, le monete metalliche in euro non
adatte alla circolazione che siano state deliberatamente alterate o
sottoposte a procedimenti aventi il prevedibile effetto di alterarle
non possono essere rimborsate.
6. Al “Centro nazionale di analisi delle monete – CNAC” presso
l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all’elenco
pubblicato dalla Banca Centrale Europea nella GUCE del 19 luglio 2002
C 173/02, sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui al
Regolamento (UE) n. 1210/2010 e specificatamente:
ricezione delle monete metalliche in euro sospette di essere
contraffatte e di quelle non adatte alla circolazione;
effettuazione dei test di cui all’articolo 5 del Regolamento (UE)
n. 1210/2010, sulle apparecchiature per il trattamento delle monete
metalliche in euro;
effettuazione dei controlli annuali di cui all’articolo 6,
paragrafi 2 e 6 del Regolamento (UE) n. 1210/2010;
formazione del personale in conformita’ alle modalita’ definite
dagli Stati membri.
7. La Banca d’Italia puo’ effettuare ispezioni presso i gestori del
contante al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti
dalla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16
settembre 2010 e successive modificazioni, dal presente articolo e
dalle disposizioni attuative del medesimo, con riferimento alle
banconote in euro. Per l’espletamento dei controlli nei confronti dei
gestori del contante sottoposti a vigilanza ispettiva del Corpo della
Guardia di Finanza ai sensi dell’art. 53, comma 2, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, la
Banca d’Italia puo’ avvalersi, anche sulla base di appositi
protocolli d’intesa all’uopo stipulati, della collaborazione del
predetto Corpo, che esegue gli accertamenti richiesti con i poteri ad
esso attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e
delle imposte sui redditi, nell’ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Gli
ispettori possono chiedere l’esibizione di documenti e gli atti che
ritengono necessari, nonche’ prelevare esemplari di banconote
processate al fine di sottoporle a verifica presso la Banca d’Italia;
in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare un
proprio rappresentante alla verifica.
8. Il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia,
il “Centro nazionale di analisi delle monete – CNAC” e le altre
autorita’ nazionali competenti, di cui al ((decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze 26 settembre)) 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 271
del 19 novembre 2002, stipuleranno appositi protocolli d’intesa al
fine di coordinare ((le attivita’ di cui al presente articolo e
all’articolo 8-bis)).
9. La Banca d’Italia e il Ministero dell’economia e delle finanze,
nell’ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete
metalliche in euro, emanano disposizioni attuative del presente
articolo, anche con riguardo alle procedure, all’organizzazione
occorrente per il trattamento del contante, ai dati e alle
informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere,
nonche’, relativamente alle monete metalliche in euro, alle misure
necessarie a garantire la corretta attuazione del Regolamento (UE) n.
1210/2010. Le disposizioni emanate ai sensi del presente comma sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
10. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla Decisione
della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e
successive modificazioni, al Regolamento (CE) n. 44/2009 del
Consiglio del 18 dicembre 2008, recante modifiche al Regolamento (CE)
n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, al Regolamento (UE) n.
1210/2010 del Parlamento e del Consiglio del 15 dicembre 2010, al
presente articolo, nonche’ delle disposizione attuative di cui al
comma 9, la Banca d’Italia e il Ministero dell’economia e delle
finanze, nell’ambito delle rispettive competenze sulle banconote e
monete metalliche in euro, applicano, nei confronti dei gestori del
contante, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad
euro 50.000. Per le sanzioni erogate dalla Banca d’Italia si applica,
in quanto compatibile, l’articolo 145 del Decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, cosi’ come modificato dal Decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104.
11. Qualora, nel corso di un’ispezione, la Banca d’Italia individui
casi di inosservanza delle disposizioni di cui alla Decisione della
Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e
successive modificazioni, al presente articolo, nonche’ delle
disposizioni attuative di cui al comma 9, richiede al gestore del
contante di adottare misure correttive entro un arco di tempo
specificato. Finche’ non sia stato posto rimedio all’inosservanza
contestata, la Banca d’Italia puo’ vietare al soggetto in questione
di rimettere in circolazione il taglio o i tagli di banconote
interessati. In ogni caso, il comportamento non collaborativo del
gestore del contante nei confronti della Banca d’Italia in relazione
a un’ispezione costituisce di per se’ inosservanza ai sensi del
presente articolo e delle relative disposizioni attuative. Nel caso
in cui la violazione sia dovuta a un difetto del tipo di
apparecchiatura per il trattamento delle banconote, cio’ puo’
comportare la sua cancellazione dall’elenco delle apparecchiature
conformi alla normativa pubblicato sul sito della Banca Centrale
Europea.
12. Le violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione della
Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e
successive modificazioni, al presente articolo, nonche’ delle
disposizione attuative di cui al comma 9, da parte di banche o di
altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento
sono valutate dalla Banca d’Italia per i profili di rilievo che esse
possono avere per l’attivita’ di vigilanza.
13. In caso di violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione
della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e
successive modificazioni, al presente articolo, nonche’ delle
disposizioni attuative di cui al ((comma 9)), da parte di gestori del
contante diversi da quelli previsti al comma 12, la Banca d’Italia e
il Ministero dell’Economia e delle finanze, nell’ambito delle
rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro,
informano l’autorita’ di controllo competente perche’ valuti
l’adozione delle misure e delle sanzioni previste dalla normativa
vigente.
14. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, la Banca
d’Italia pubblica sul proprio sito internet i provvedimenti di rigore
adottati nei confronti dei gestori del contante per l’inosservanza
del presente articolo o delle disposizioni attuative del medesimo.
b) dopo l’articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 8-bis. (Disposizioni concernenti la custodia delle
banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsita’). –
1. La Banca d’Italia mantiene in custodia le banconote in euro
sospette di falsita’ ritirate dalla circolazione ovvero oggetto di
sequestro ai sensi delle norme di procedura penale fino alla loro
trasmissione all’Autorita’ competente.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la Banca d’Italia
trasmette, nei casi previsti dal Regolamento (CE) n. 1338/2001 come
modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009, le banconote di cui al
comma 1 alle altre Banche Centrali Nazionali, alla Banca Centrale
Europea e ad altre istituzioni ed organi competenti dell’Unione
europea.
3. La Banca d’Italia informa preventivamente l’Autorita’
Giudiziaria della trasmissione delle banconote ai sensi del comma 2
quando la trasmissione concerne tutte le banconote in euro in
custodia nonche’ quando le verifiche cui la trasmissione e’
finalizzata possono determinare la distruzione di tutte le banconote
custodite che presentano le medesime caratteristiche di
falsificazione.
4. Dal momento della trasmissione eseguita in conformita’ ai
commi 2 e 3, con riferimento alle banconote trasmesse, non si
applicano alla Banca d’Italia le disposizioni nazionali che obbligano
il custode a conservare presso di se’ le cose e a presentarle a ogni
richiesta dell’autorita’ giudiziaria. Se e’ disposta la restituzione
agli aventi diritto di banconote gia’ trasmesse ai sensi dei commi 2
e 3, delle quali non e’ stata riconosciuta la falsita’ in giudizio,
la Banca d’Italia mette a disposizione degli aventi diritto l’importo
equivalente.
5. Alla Banca d’Italia non e’ dovuto alcun compenso per la
custodia delle banconote in euro sospette di falsita’ e la medesima
non e’ tenuta a versare cauzione per la custodia di banconote oggetto
di sequestro penale.
6. Le competenze e le funzioni svolte dalla Banca d’Italia in
relazione alle banconote sospette di falsita’, di cui ai commi da 1 a
5 del presente articolo, sono esercitate dall’ Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato quando si tratta di monete metalliche, fermo quanto
gia’ previsto dall’articolo 1 della legge 20 aprile 1978 n. 154 e
dall'((articolo 8 del presente decreto)).
7. Con decreto del Ministro della Giustizia possono essere
emanate disposizioni per l’applicazione dei commi precedenti e per il
loro coordinamento con le vigenti norme in materia penale e
processuale penale, sentita la Banca d’Italia e il Ministero
dell’Economia e delle finanze con riguardo, rispettivamente, alle
banconote e alle monete metalliche in euro. Il decreto e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 8-ter.(Segreto d’ufficio). – 1. Le notizie, le
informazioni e i dati in possesso delle autorita’ pubbliche in
ragione dell’esercizio dei poteri previsti nella presente sezione
sono coperti dal segreto d’ufficio anche nei confronti della pubblica
amministrazione e possono essere utilizzati dalle predette autorita’
soltanto per le finalita’ istituzionali ad esse assegnate dalla
legge. Il segreto non puo’ essere opposto all’autorita’ giudiziaria
quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o
per i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.
2. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
((convertito, con modificazioni, dalla legge)) 24 novembre 2006, n.
286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 152 e’ sostituito dal seguente:
«152. I gestori del contante trasmettono, per via
telematica, al Ministero dell’Economia e delle finanze i dati e le
informazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e di
monete metalliche in euro sospette di falsita’, secondo le
disposizioni applicative stabilite dal Ministero dell’economia e
delle finanze con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.».
b) il comma 153 e’ sostituito dal seguente:
«153. In caso di violazione del comma 152 del presente
articolo o delle disposizioni applicative del medesimo comma, al
gestore del contante responsabile e’ applicabile la sanzione
amministrativa pecuniaria fino ad euro 5.000. La competenza ad
applicare la sanzione spetta al Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento del Tesoro.».
c) dopo il comma 153 aggiungere il seguente:
«153-bis. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni
applicative di cui al comma 152, continuano ad applicarsi le vigenti
disposizioni in materia di inoltro al Ministero dell’economia e delle
finanze di dati e informazioni.».
3. ((Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare))
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le
amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo III

(( Art. 97 bis

Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni

1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento
delle spese degli enti territoriali, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
gli enti locali sono tenuti a pubblicare sui propri siti
istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati
dall’amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalita’
di utilizzo, le dimensioni e l’ubicazione degli stessi come
risultanti dal contratto di locazione. ))

Capo III

Art. 98

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.