DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per la definizione del contenzioso presso  la  Corte  di
cassazione  e  adottare  misure   per   l'efficienza   degli   uffici
giudiziari; 
  Considerata la finalita' di assicurare una  maggiore  funzionalita'
ed efficienza della giustizia civile  mediante  le  predette  urgenti
misure; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per l'efficienza del processo amministrativo, nonche' in
materia  di  magistratura  amministrativa  e  di  organizzazione  dei
relativi uffici; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 30 agosto 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  della  giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  per   la
semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle
finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Applicazione dei magistrati dell'Ufficio del massimario e  del  ruolo
per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimita' per la
                     definizione del contenzioso 
 
  1. All'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,  sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «Il  primo  presidente  della  Corte  di  cassazione,  al  fine  di
assicurare la celere definizione dei  procedimenti  pendenti,  tenuto
conto delle esigenze  dell'ufficio  del  massimario  e  del  ruolo  e
secondo i criteri previsti  dalle  tabelle  di  organizzazione,  puo'
applicare  temporaneamente  i  magistrati  addetti  all'ufficio   del
massimario e del  ruolo  con  anzianita'  di  servizio  nel  predetto
ufficio non inferiore a due anni, alle sezioni  della  Corte  per  lo
svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimita'. 
  Il collegio giudicante della Corte non puo' essere composto da piu'
di un magistrato dell'ufficio del massimario e del  ruolo,  applicato
ai sensi del comma che precede.».
Art. 2 
 
Tirocini formativi e misure straordinarie per contrarre  i  tempi  di
copertura delle vacanze  nell'organico  degli  uffici  giudiziari  di
                             primo grado 
 
  1. All'articolo  73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «possono accedere, a domanda e per  una
sola volta, a un periodo  di  formazione  teorico-pratica  presso  le
Corti di appello, i tribunali  ordinari,  gli  uffici  requirenti  di
primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza  e  i
tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi.»
sono sostituite dalle seguenti: «possono accedere, a  domanda  e  per
una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso  la
Corte di cassazione, le Corti di appello, i  tribunali  ordinari,  la
Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti
di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza  e
i tribunali per i minorenni  della  durata  complessiva  di  diciotto
mesi.»; 
    b) al comma 5-bis, dopo le parole: «dell'Ordine degli avvocati e»
sono inserite  le  seguenti:  «con  il  Consiglio  nazionale  forense
relativamente agli uffici di legittimita', nonche'». 
  2. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «posti messi  a  concorso»  sono
inserite le seguenti «e  di  quelli  aumentati  ai  sensi  del  comma
3-bis»; 
      2) dopo il comma 3  e'  aggiunto  il  seguente:  «3-bis.  Entro
cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali  del  concorso  il
Ministro  della  giustizia  richiede  al  Consiglio  superiore  della
magistratura di assegnare ai concorrenti  risultati  idonei,  secondo
l'ordine della graduatoria, ulteriori  posti  disponibili  o  che  si
renderanno tali entro sei mesi  dall'approvazione  della  graduatoria
medesima; detti posti non possono superare il decimo di quelli  messi
a concorso. Il Consiglio superiore della magistratura provvede  entro
un mese dalla richiesta.»; 
    b) all'articolo 13, il comma 2 e' abrogato. 
  3. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo II del
decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine  di  consentire
una piu' celere copertura delle vacanze  nell'organico  degli  uffici
giudiziari di primo  grado,  il  tirocinio  dei  magistrati  ordinari
dichiarati idonei all'esito di concorsi banditi  negli  anni  2014  e
2015  e  nominati  con  decreto   ministeriale   adottato   a   norma
dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha, in
via straordinaria,  la  durata  di  dodici  mesi  e  si  articola  in
sessioni, una delle  quali  della  durata  di  due  mesi,  anche  non
consecutivi, effettuata presso la Scuola superiore della magistratura
ed una della durata di dieci mesi, anche non consecutivi,  effettuata
presso gli uffici giudiziari. Conseguentemente i tre periodi  in  cui
si articola  la  sessione  presso  gli  uffici  giudiziari,  a  norma
dell'articolo 21, comma 1, del citato decreto legislativo n.  26  del
2006, hanno la seguente durata: 
    a) tre mesi, per il primo periodo; 
    b) due mesi, per il secondo periodo; 
    c) cinque mesi, per il terzo periodo. 
  4. Le disposizioni del comma 2, lettera a), si applicano  anche  ai
concorsi per magistrato ordinario in corso di svolgimento  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4  e'
autorizzata la spesa di euro  5.804.334  per  l'anno  2017,  di  euro
6.214.395 per l'anno 2018, di euro 3.200.550 per l'anno 2019, di euro
3.254.431 per l'anno 2020, di euro 3.542.388 per l'anno 2021, di euro
3.563.285 per l'anno 2022, di euro 3.627.380 per l'anno 2023, di euro
3.702.158 per l'anno 2024, di euro 3.766.254 per l'anno 2025, di euro
3.841.032 annui a decorrere dall'anno 2026. 

Art. 3 
 
  Disposizioni in materia di tramutamenti successivi dei magistrati 
 
  1. All'articolo 194, primo comma,  del  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 12,  le  parole:  «,  ad  una  sede  da  lui  chiesta»  sono
sostituite dalle seguenti: «ad una sede» e le parole: «tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «quattro anni». 

Art. 4 
 
Disposizioni per l'efficienza degli uffici di sorveglianza e  divieto
di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad
                        altre amministrazioni 
 
  1. All'articolo 68, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale  amministrativo
di  cui   al   periodo   precedente   non   puo'   essere   destinato
temporaneamente  ad  altri  uffici  del  distretto   giudiziario   di
appartenenza senza il nulla-osta  del  presidente  del  tribunale  di
sorveglianza.». 
  2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17,  comma  14,  della
legge 15 maggio  1997,  n.  127,  il  personale  in  servizio  presso
l'amministrazione della giustizia, fatta eccezione per  il  personale
con qualifiche dirigenziali, non puo' essere comandato, distaccato  o
assegnato presso altre pubbliche amministrazioni fino al 31  dicembre
2019. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano relativamente
ai comandi, ai distacchi e alle  assegnazioni,  in  corso  nonche'  a
quelli presso gli organi costituzionali. 

 Art. 5 
 
Proroga del trattenimento in servizio di magistrati presso la Suprema
Corte di cassazione e modifica del limite di eta' per il conferimento
                di funzioni direttive di legittimita' 
 
  1. Al fine di assicurare la continuita'  negli  incarichi  apicali,
direttivi superiori e direttivi presso la Suprema Corte di cassazione
e la Procura Generale della Corte di  cassazione,  in  ragione  delle
molteplici  iniziative  di  riforma  intraprese  per  la  definizione
dell'elevato contenzioso ivi pendente, gli effetti  dell'articolo  1,
comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente
differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati che ricoprono funzioni
apicali, direttive superiori o direttive presso la Suprema  Corte  di
cassazione e la Procura Generale, i quali  non  abbiano  compiuto  il
settantaduesimo anno di eta' alla data del 31  dicembre  2016  e  che
debbano essere  collocati  a  riposo  nel  periodo  compreso  fra  la
medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017.  Per  tutti
gli altri magistrati  ordinari  resta  fermo  il  termine  ultimo  di
permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3,  del
decreto-legge n. 90 del 2014. 
  2. All'articolo 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006,  n.  160,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 13,
possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento
della data della vacanza  del  posto  messo  a  concorso,  assicurano
almeno quattro anni di servizio prima della data  di  collocamento  a
riposo. Le funzioni direttive  di  cui  all'articolo  10,  comma  14,
possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento
della data della vacanza  del  posto  messo  a  concorso,  assicurano
almeno tre anni di  servizio  prima  della  data  di  collocamento  a
riposo.». 
 Art. 6 
 
Modifiche alla legge 30 luglio 2007, n.  111,  in  materia  di  norme
                    sull'ordinamento giudiziario 
 
  1. Alla Tabella B, allegata alla legge 30 luglio 2007, n. 111, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  «a) alla lettera I il  numero:  "366"  e'  sostituito  dal  numero:
"314"; 
  b) alla lettera L il numero:  "9.039"  e'  sostituito  dal  numero:
"9.091".». 
 Art. 7 
 
         Disposizioni sul processo amministrativo telematico 
 
  1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 1° gennaio
2017, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 25, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis. Al processo  amministrativo  telematico  si  applica,  in
quanto compatibile, l'articolo 16-sexies del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221. 
    1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il comma 1 non si  applica
per i ricorsi soggetti al processo amministrativo telematico.»; 
    b) all'articolo 136: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. I difensori, le parti nei casi in cui  stiano  in  giudizio
personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e
i documenti con modalita' telematiche. In casi eccezionali, anche  in
considerazione   della   ricorrenza   di   particolari   ragioni   di
riservatezza legate alla posizione delle parti o  alla  natura  della
controversia il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il
presidente della sezione se il  ricorso  e'  gia'  incardinato  o  il
collegio  se  la  questione  sorge  in  udienza  possono   dispensare
dall'impiego delle modalita' di sottoscrizione e di deposito  di  cui
al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma; in tali casi e
negli altri casi di esclusione dell'impiego di modalita'  telematiche
previsti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 1, delle norme  di
attuazione, si procede al deposito ed alla conservazione degli atti e
dei documenti.»; 
      2) al comma 2-bis, le parole: «Tutti gli atti» sono  sostituite
dalle seguenti: «Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti» e le
parole: «possono essere» sono sostituite dalla seguente: «sono»; 
      3) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti: 
      «2-ter. Quando il difensore depositi con modalita'  telematiche
la copia informatica, anche per immagine, di un atto  processuale  di
parte, di un provvedimento del giudice o di un documento  formato  su
supporto analogico e detenuto  in  originale  o  in  copia  conforme,
attesta  la  conformita'  della  copia  al  predetto  atto   mediante
l'asseverazione  di  cui  all'articolo  22,  comma  2,  del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La copia munita dell'attestazione di
conformita' equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto  o
del provvedimento. Nel compimento dell'attestazione di conformita' di
cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto  la  veste
di pubblici ufficiali. 
      2-quater. Il presidente della  sezione  o  il  collegio  se  la
questione sorge in udienza possono autorizzare il privato chiamato in
causa dallo stesso giudice, che non possa effettuare il  deposito  di
scritti difensivi o di documenti mediante PEC, a depositare  mediante
upload attraverso il sito istituzionale.». 
  2. Alle norme di attuazione,  di  cui  all'allegato  2  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 1°  gennaio  2017,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «possono essere  eseguite»
sono sostituite dalle seguenti: «sono eseguite»; 
    b) all'articolo 4, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4. E' assicurata la possibilita'  di  depositare  con  modalita'
telematica gli atti in  scadenza  fino  alle  ore  24:00  dell'ultimo
giorno consentito. Il deposito e' tempestivo se entro  le  ore  24:00
del  giorno  di  scadenza  e'  generata  la  ricevuta   di   avvenuta
accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente,  andato
a buon fine. Agli effetti dei termini a  difesa  e  della  fissazione
delle udienze camerali e pubbliche  il  deposito  degli  atti  e  dei
documenti in scadenza  effettuato  oltre  le  ore  12:00  dell'ultimo
giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo.»; 
    c) all'articolo 5, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Nei casi in  cui  e'  previsto  il  deposito  di  atti  e
documenti  in  forma  cartacea,  il  segretario  forma  un  fascicolo
cartaceo  recante  i  dati  identificativi  del   procedimento;   nel
fascicolo cartaceo, che si considera parte integrante  del  fascicolo
d'ufficio, sono inseriti l'indice dei documenti depositati, gli  atti
legittimanti il deposito in forma cartacea e i documenti  depositati.
L'aggiornamento dell'indice e' curato dal  segretario  ai  sensi  del
comma 4.»; 
    d)  all'articolo  13,  dopo  il  comma  1-bis,  sono  inseriti  i
seguenti: 
    «1-ter. Salvi i casi in cui e' diversamente disposto,  tutti  gli
adempimenti previsti dal codice e dalle norme di attuazione  inerenti
ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal  1°  gennaio  2017
sono eseguiti con modalita' telematiche, secondo quanto  disciplinato
nel decreto di cui al comma 1. 
    1-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei ricorsi,  degli
scritti difensivi e della documentazione devono essere effettuati con
PEC  o,  nei  casi  previsti,  mediante  upload  attraverso  il  sito
istituzionale, dai domiciliatari anche non  iscritti  all'Albo  degli
avvocati. Le comunicazioni di segreteria  sono  fatte  alla  PEC  del
domiciliatario.»; 
    e) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: 
    «13-bis.  Misure  transitorie  per  l'uniforme  applicazione  del
processo amministrativo telematico. 
    1. Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2017, il
collegio di primo grado cui e' assegnato il ricorso, se rileva che il
punto   di   diritto   sottoposto   al   suo   esame    e    vertente
sull'interpretazione e l'applicazione delle norme in tema di processo
amministrativo  telematico  ha  gia'  dato  luogo   a   significativi
contrasti giurisprudenziali rispetto a decisioni di  altri  tribunali
amministrativi regionali o del Consiglio di Stato, tali  da  incidere
in modo rilevante sul diritto di difesa di una parte,  con  ordinanza
emanata su richiesta di parte o d'ufficio e  pubblicata  in  udienza,
puo' chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale  o
della sezione staccata di appartenenza di  sottoporre  al  presidente
del Consiglio di Stato istanza di rimessione  del  ricorso  all'esame
dell'adunanza plenaria, contestualmente rinviando la trattazione  del
giudizio  alla  prima  udienza  successiva  al  sessantesimo   giorno
dall'udienza in cui e'  pubblicata  l'ordinanza.  Il  presidente  del
tribunale o della sezione staccata provvede entro venti giorni  dalla
richiesta;  il  silenzio  equivale  a  rigetto.  Il  presidente   del
Consiglio di Stato  comunica  l'accoglimento  della  richiesta  entro
trenta giorni dal ricevimento, e in tal caso nell'udienza davanti  al
tribunale il processo e' sospeso fino all'esito della decisione della
plenaria. La mancata risposta del presidente del Consiglio  di  Stato
entro trenta  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta  equivale  a
rigetto. L'adunanza plenaria e' calendarizzata  non  oltre  tre  mesi
dalla richiesta, e decide la sola questione di  diritto  relativa  al
processo amministrativo telematico.». 
  3. Le modifiche introdotte dal presente  articolo,  nonche'  quelle
disposte dall'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114, e dall'articolo 20, comma 1-bis, del  decreto-legge  27
giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto  2015,  n.  132,  hanno  efficacia  con  riguardo  ai  giudizi
introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo  grado,  a
far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati  anteriormente  a
tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento  del  grado
di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e  comunque  non
oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 1° gennaio 2018 per  i
giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo  o  in  secondo
grado, con modalita' telematiche deve essere  depositata  almeno  una
copia  cartacea  del  ricorso  e   degli   scritti   difensivi,   con
l'attestazione di conformita' al relativo deposito telematico. 
  5. Le disposizioni sul processo amministrativo telematico contenute
negli allegati al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,  non  si
applicano alle controversie di cui all'articolo 22 e agli articoli 39
e seguenti del Capo V della legge 3 agosto 2007, n. 124. 
  6. Al fine di garantire la sicurezza del sistema informativo  della
giustizia amministrativa (SIGA) a decorrere dal  1°  gennaio  2017  i
depositi telematici degli  atti  processuali  e  dei  documenti  sono
effettuati dai difensori e dalle Pubbliche  amministrazioni  mediante
l'utilizzo esclusivo di un indirizzo di posta elettronica certificata
risultante  dai  pubblici  elenchi,  gestiti  dal   Ministero   della
giustizia. 
  7. Al fine di assicurare il costante coordinamento delle  attivita'
relative  all'avvio  del  processo  amministrativo   telematico,   di
garantire  le  disponibilita'  delle  risorse  umane  e   strumentali
occorrenti nonche' di verificare il rispetto dei connessi obblighi di
servizio, e' istituita una commissione  di  monitoraggio,  presieduta
dal presidente  aggiunto  del  Consiglio  di  Stato  e  composta  dal
presidente di tribunale  amministrativo  regionale  con  la  maggiore
anzianita'  di  ruolo,  dal  segretario  generale   della   giustizia
amministrativa,  dal   responsabile   del   servizio   centrale   per
l'informatica  e  le  tecnologie  di  comunicazione,   nonche',   ove
necessario,  da  altri  componenti  aventi   particolari   competenze
tecniche, anche esterni all'amministrazione, indicati  dal  consiglio
di presidenza della giustizia amministrativa in misura non  superiore
a tre. La partecipazione alla commissione e' obbligatoria e a  titolo
totalmente gratuito. La commissione si avvale del personale  e  delle
risorse strumentali e  logistiche  del  segretariato  generale  della
giustizia amministrativa. Il presidente  aggiunto  del  Consiglio  di
Stato  riferisce  mensilmente  al  consiglio  di   presidenza   della
giustizia amministrativa sull'andamento dei lavori della  commissione
e  propone  le  eventuali  modifiche  organizzative  che  si  rendono
necessarie per la migliore funzionalita' del processo  amministrativo
telematico. 
  8. E' abrogato il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge  30
giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12
agosto 2016, n. 161. 
 Art. 8 
 
               Ufficio per il processo amministrativo 
 
  1. Al fine di garantire la ragionevole durata  del  processo  e  la
piena  attuazione  del  processo  amministrativo   telematico,   dopo
l'articolo 53-bis della legge 27 aprile 1982, n. 186, e' inserito  il
seguente: 
  «Art.  53-ter  (Ufficio  per  il  processo).  -   1.   A   supporto
dell'attivita'  dei   magistrati   amministrativi   sono   costituite
strutture  organizzative  interne  degli  uffici  di  segreteria  del
Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per  la
regione   siciliana,   dei   tribunali   amministrativi    regionali,
denominate:  "ufficio  per   il   processo",   mediante   l'utilizzo,
nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella  A  allegata
al presente  provvedimento,  del  personale  di  segreteria  di  area
funzionale III. Alla suddetta attivita' possono, altresi', concorrere
coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo
a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la
formazione professionale a  norma  dell'articolo  37,  comma  5,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o il tirocinio  disciplinato  dal
regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia  17  marzo
2016, n. 70, recante la disciplina per lo svolgimento  del  tirocinio
per l'accesso alla professione forense  ai  sensi  dell'articolo  41,
comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Con il regolamento di
organizzazione di cui all'articolo 53-bis, sono individuati i compiti
e l'organizzazione dell'ufficio per il processo, anche, se del  caso,
prevedendo  un  unico  ufficio  per   una   pluralita'   di   sezioni
dell'ufficio giudiziario, nonche' eventualmente  fissando  il  limite
dimensionale  minimo   dell'ufficio   giudiziario,   necessario   per
l'attivazione dell'ufficio per il processo.». 
  2. Le disposizioni attuative del comma 1  sono  emanate  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente  decreto.  All'attuazione  delle  disposizioni  di  cui   al
presente articolo si provvede con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
 Art. 9 
 
    Disposizioni per l'efficienza della giustizia amministrativa 
 
  1. Per  assicurare  la  funzionalita'  del  Servizio  centrale  per
l'informatica  e  le  tecnologie  di  comunicazione  della  giustizia
amministrativa,   nonche'   per   l'attuazione   del   programma   di
digitalizzazione degli uffici giudiziari,  in  vista  dell'avvio  del
processo amministrativo telematico previsto per il 1°  gennaio  2017,
la dotazione  organica  delle  qualifiche  dirigenziali,  delle  aree
funzionali, delle posizioni economiche e  dei  profili  professionali
del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato  e  dei
tribunali amministrativi regionali e' rideterminata con la Tabella  A
allegata  al  presente  decreto  e  secondo  i  posti   di   funzione
dirigenziali, cosi' come previsti  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio di Stato del 15 febbraio 2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2005. 
  2. La  copertura  e'  assicurata  mediante  autorizzazione  di  una
procedura di assunzioni straordinarie di 53 unita'  di  personale,  a
tempo  indeterminato,  mediante   procedure   concorsuali   pubbliche
disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio di  Stato,  nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma  3,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, da inquadrare rispettivamente, tre,
come dirigenti tecnici, nell'Area I Dirigenziale,  trenta  nella  III
Area del personale non  dirigenziale,  posizione  economica  F1,  nel
profilo professionale di funzionario informatico, venti nella II Area
del personale non dirigenziale, posizione economica F1,  nel  profilo
professionale di assistente informatico. 
  3. In funzione dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2,
con decreto del Presidente del Consiglio di Stato  si  provvede,  nei
limiti della dotazione organica complessiva del ruolo della Giustizia
amministrativa di cui alla Tabella A allegata al presente decreto,  e
della relativa spesa, alla rimodulazione dei profili professionali  e
alla loro ripartizione nell'ambito delle aree di riferimento, nonche'
alla individuazione di nuovi  profili  anche  tecnici,  nel  rispetto
dell'ordinamento professionale vigente del comparto ministeri. 
  4. Le procedure di cui al comma 2 sono disposte in deroga a  quanto
disposto dall'articolo 1, comma 425, della legge  23  dicembre  2014,
n.190, e  successive  modificazioni,  nonche'  in  deroga  ai  limiti
assunzionali previsti dalla normativa  vigente  in  materia  di  turn
over. 
  5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede  con  le  risorse  strumentali  e  finanziarie  previste   a
legislazione vigente senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, ad eccezione delle spese di personale a cui si provvede  ai
sensi dell'articolo 11, comma 6. 
 Art. 10 
 
Proroga degli effetti del trattenimento  in  servizio  di  magistrati
  amministrativi e contabili e avvocati dello Stato 
 
  1. Al  fine  di  salvaguardare  la  funzionalita'  della  giustizia
amministrativa  e  in  particolare  delle   funzioni   consultive   e
giurisdizionali del Consiglio di Stato, le disposizioni dell'articolo
5, comma 1, si applicano anche ai magistrati del Consiglio  di  Stato
nella posizione equivalente ai magistrati ordinari  individuati  allo
stesso articolo 5, comma 1, che non abbiano compiuto il  settantesimo
anno di eta' al 31 dicembre 2016. 
  2. Per assicurare la funzionalita' della Avvocatura dello Stato, le
disposizioni dell'articolo  5,  comma  1,  si  applicano  anche  agli
avvocati  dello  Stato  nella  posizione  equivalente  ai  magistrati
ordinari individuati allo stesso articolo 5, comma 1, che non abbiano
compiuto il settantesimo anno di eta' alla data del 31 dicembre 2016. 
  3. Al fine di salvaguardare la piena funzionalita' della Corte  dei
conti, gli effetti dell'articolo 1, comma  3,  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114,  sono  differiti  al  31  dicembre  2017  per  i
magistrati  contabili  in  servizio,   con   funzioni   direttive   o
semidirettive, che non abbiano compiuto il settantesimo anno di  eta'
alla data del 31 dicembre 2016  e  che  debbano  essere  collocati  a
riposo nel periodo compreso fra la medesima data del 31 dicembre 2016
e il 30 dicembre 2017. Per tutti gli altri magistrati contabili resta
fermo il termine ultimo  di  permanenza  in  servizio  stabilito  dal
citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014. 
   Art. 11 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
al settimo periodo, la parola: «1211» e' sostituita  dalla  seguente:
«1075», le parole: «821 nel corso  dell'anno  2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «685 nel corso dell'anno 2016». 
  2. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 27 giugno  2015,  n.
83,  la  parola:   «40.966.000»   e'   sostituita   dalla   seguente:
«34.710.000», la parola: «57.906.000» e' sostituita  dalla  seguente:
«51.650.000» e la parola: «56.906.000» e' sostituita dalla  seguente:
«50.650.000». 
  3. All'articolo 22, comma  1,  lettera  b),  del  decreto-legge  27
giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 132, la  parola:  «37.766.000»  e'  sostituita  dalla
seguente: «31.510.000», la parola: «55.706.000» e'  sostituita  dalla
seguente: «49.450.000». 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2,  comma  5,
pari complessivamente a 5.804.334 euro per l'anno 2017,  a  6.214.395
euro per l'anno 2018, a 3.200.550 euro per l'anno 2019,  a  3.254.431
euro per l'anno 2020, a 3.542.388 euro per l'anno 2021,  a  3.563.285
euro per l'anno 2022, a 3.627.380 euro per l'anno 2023,  a  3.702.158
euro per l'anno 2024, a 3.766.254 euro per l'anno 2025 e a  3.841.032
euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della  legge  23
dicembre 2014, n. 190. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  6. Agli oneri di personale derivanti dall'articolo 9, pari  a  euro
2.553.700 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante l'utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gia' destinate, dal comma  11-bis
del medesimo articolo 37, alle spese di funzionamento della giustizia
amministrativa, che  restano,  pertanto,  acquisite  all'entrata  del
bilancio dello Stato. 
Art. 12 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 31 agosto 2016 
 
                             MATTARELLA 



 Allegato 
                                                         (articolo 9) 
 
Tabella A 
 
       CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI 
 
                         RIEPILOGO NAZIONALE 
 
    QUALIFICHE DIRIGENZIALI AREE FUNZIONALI- POSIZIONI ECONOMICHE 
 
                         DOTAZIONE ORGANICA 
 
                 DENOMINAZIONE PROFILI PROFESSIONALI 
 
 
               +-----------------------+-------------+
               |Dirigenti              |             |
               +-----------------------+-------------+
               |Dirigente generale     |            2|
               +-----------------------+-------------+
               |Dirigente              |           49|
               +-----------------------+-------------+
               |Dirigente tecnico      |            3|
               +-----------------------+-------------+
               |                       |    TOTALE 54|
               +-----------------------+-------------+
               |Area funzionale III    |             |
               +-----------------------+-------------+
               |Ex posizione economica |             |
               |C3 -C2 -C1             |             |
               +-----------------------+-------------+
               |Funzionario            |          244|
               +-----------------------+-------------+
               |Funzionario informatico|           35|
               +-----------------------+-------------+
               |                       |   TOTALE 279|
               +-----------------------+-------------+
               |Area funzionale II     |             |
               +-----------------------+-------------+
               |Ex posizione economica |             |
               |B3 - B2 - B1           |          577|
               +-----------------------+-------------+
               |Assistente informatico |           68|
               +-----------------------+-------------+
               |                       |   TOTALE 645|
               +-----------------------+-------------+
               |Area funzionale I      |             |
               +-----------------------+-------------+
               |Ex posizione economica |             |
               |A1                     |    TOTALE 77|
               +-----------------------+-------------+
               |TOTALE COMPLESSIVO     |         1055|
               +-----------------------+-------------+