DECRETO LEGISLATIVO 12 agosto 2016, n. 176

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 per il completamento dell’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, nonche’ attuazione della direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dai regolamenti (UE) n. 648/2012 e n. 909/2014. (16G00189) (GU Serie Generale n.211 del 9-9-2016)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  23  luglio  2014,  relativo  al  miglioramento   del
regolamento titoli nell'Unione europea e ai  depositari  centrali  di
titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del
regolamento (UE) n. 236/2012; 
  Visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 4  luglio  2012,  sugli  strumenti  derivati  OTC,  le
controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni; 
  Vista la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  19  maggio  1998,  concernente  il  carattere   definitivo   del
regolamento nei sistemi di pagamento e  nei  sistemi  di  regolamento
titoli; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione  europea  -  Legge  di  delegazione  europea   2014,   in
particolare l'articolo 12, contenente principi  e  criteri  direttivi
per l'adeguamento della normativa  nazionale  alle  disposizioni  del
regolamento (UE) n. 909/2014, per il  completamento  dell'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4  luglio  2012,
sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e  i  repertori
di dati sulle negoziazioni nonche' per l'attuazione  della  direttiva
98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio  1998,
concernente il carattere definitivo del regolamento  nei  sistemi  di
pagamento e nei sistemi di regolamento titoli,  come  modificata  dal
regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909/2014; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo
unico della finanza (TUF), ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge
6 febbraio 1996, n. 52; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, come da ultimo
modificato dal decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130; 
  Vista la Sezione V, Titolo V, del Libro V del codice civile  e,  in
particolare, l'articolo 2354, sesto comma; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 agosto 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della
giustizia e dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Modifiche alla parte I del decreto legislativo 
                       24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, dopo la lettera w-sexies) e' aggiunta la seguente: 
  «w-septies) "depositari centrali di titoli":  i  soggetti  indicati
nell'articolo 2, paragrafo 1,  punto  1),  del  regolamento  (UE)  n.
909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio  2014,
relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione  europea
e ai depositari centrali di titoli.». 
  2. All'articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
  «c) con le controparti centrali e i depositari centrali;»; 
    b) al comma 13-ter dopo le parole: «in ordine» sono  aggiunte  le
seguenti: «alle indagini e». 
  3. All'articolo 4-quater del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) sono abrogati i commi 1 e 2; 
    b) al comma 2-bis le parole: «di cui al comma 1» sono  sostituite
dalle seguenti: «(UE) n. 648/2012»; 
    c)  al  comma  3,  primo  periodo,  le  parole:  «comma  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 2-bis»  e  le  parole:  «del  comma
2-bis» sono soppresse; 
    d) sono abrogati i commi 4 e 5. 
Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  909/2014  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio  relativo  al  miglioramento  del
          regolamento titoli  nell'Unione  europea  e  ai  depositari
          centrali di  titoli  e  recante  modifica  delle  direttive
          98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento  (UE)  n.  236/2012
          (Testo rilevante ai  fini  del  SEE)  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 28 agosto 2014, n. L 257. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  648/2012  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio sugli strumenti  derivati  OTC,  le
          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle
          negoziazioni  (Testo  rilevante  ai  fini   del   SEE)   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 27 luglio 2012, n. L 201. 
              - La direttiva 98/26/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 19 maggio  1998,  concernente  il  carattere
          definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento  e  nei
          sistemi di regolamento titoli e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          11 giugno 1998, n. L 166. 
              - Il testo dell'articolo 12 della legge 9 luglio  2015,
          n.  114  (Delega  al  Governo  per  il  recepimento   delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - Legge di  delegazione  europea  2014)  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31  luglio  2015,  n.  176,  cosi'
          recita: 
              «Art. 12 (Delega al  Governo  per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  23
          luglio 2014,  relativo  al  miglioramento  del  regolamento
          titoli nell'Unione europea  e  ai  depositari  centrali  di
          titoli  e  recante  modifica  delle  direttive  98/26/CE  e
          2014/65/UE e del  regolamento  (UE)  n.  236/2012,  per  il
          completamento dell'adeguamento  della  normativa  nazionale
          alle disposizioni del  regolamento  (UE)  n.  648/2012  del
          Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  4  luglio  2012,
          sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali  e  i
          repertori  di   dati   sulle   negoziazioni   nonche'   per
          l'attuazione  della  direttiva  98/26/CE   del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il
          carattere  definitivo  del  regolamento  nei   sistemi   di
          pagamento  e  nei  sistemi  di  regolamento  titoli,   come
          modificata  dal  regolamento  (UE)  n.   648/2012   e   dal
          regolamento (UE) n. 909/2014). - 1. Il Governo e'  delegato
          ad adottare, entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
          per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale    alle
          disposizioni  del  regolamento   (UE)   n.   909/2014   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  luglio  2014,
          relativo   al   miglioramento   del   regolamento    titoli
          nell'Unione europea e ai depositari centrali  di  titoli  e
          recante modifica delle direttive 98/26/CE  e  2014/65/UE  e
          del regolamento (UE)  n.  236/2012,  per  il  completamento
          dell'adeguamento    della    normativa    nazionale    alle
          disposizioni  del  regolamento   (UE)   n.   648/2012   del
          Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  4  luglio  2012,
          sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali  e  i
          repertori  di   dati   sulle   negoziazioni   nonche'   per
          l'attuazione  della  direttiva  98/26/CE   del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il
          carattere  definitivo  del  regolamento  nei   sistemi   di
          pagamento  e  nei  sistemi  di  regolamento  titoli,   come
          modificata dai predetti regolamenti.  Nell'esercizio  della
          delega il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi  e
          criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1,  anche  i
          seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                a) apportare al testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  le  modifiche  e  le
          integrazioni   necessarie   per   dare   attuazione    alle
          disposizioni  del  regolamento   (UE)   n.   909/2014   che
          richiedono un intervento normativo  da  parte  degli  Stati
          membri e provvedere, ove necessario, ad abrogare  le  norme
          dell'ordinamento   nazionale   riguardanti   gli   istituti
          disciplinati dal regolamento anzidetto; 
                b) designare la CONSOB  e  la  Banca  d'Italia  quali
          autorita'  competenti  ai  sensi   dell'articolo   11   del
          regolamento (UE) n. 909/2014,  attribuendo  alle  stesse  i
          poteri di vigilanza e d'indagine necessari per  l'esercizio
          delle  loro  funzioni  e  individuando  la   CONSOB   quale
          autorita' responsabile  della  cooperazione  nonche'  quale
          autorita'   competente   a   ricevere   la    domanda    di
          autorizzazione da parte del depositario centrale di  titoli
          e a comunicare al soggetto  richiedente,  a  seguito  degli
          opportuni coordinamenti con la Banca d'Italia, il  relativo
          esito; 
                c) apportare le opportune  modifiche  e  integrazioni
          alle disposizioni in  materia  di  sanzioni  contenute  nel
          testo unico di cui al decreto legislativo n.  58  del  1998
          sulla base di quanto previsto nel titolo V del  regolamento
          (UE) n. 909/2014, affinche' la Banca d'Italia e la  CONSOB,
          secondo  le  rispettive  competenze,  possano  imporre,  in
          misura efficace, proporzionata e dissuasiva, le sanzioni  e
          le altre misure amministrative  previste  dall'articolo  63
          del regolamento (UE) n.  909/2014  in  caso  di  violazione
          delle  disposizioni  indicate  dall'articolo  63  medesimo,
          garantendo che, nello stabilire il tipo e il livello  delle
          sanzioni e delle  altre  misure  amministrative,  si  tenga
          conto di tutte le circostanze  pertinenti,  secondo  quanto
          previsto  dall'articolo  64   del   medesimo   regolamento,
          attenendosi, con riferimento alle sanzioni  pecuniarie,  ai
          limiti edittali indicati nel citato articolo 63; 
                d) consentire la pubblicazione  delle  decisioni  che
          impongono  sanzioni  o  altre  misure  amministrative,  nei
          limiti  e  secondo  le  previsioni  dell'articolo  62   del
          regolamento (UE) n. 909/2014,  nonche'  assicurare  che  le
          decisioni e le misure  adottate  a  norma  del  regolamento
          siano adeguatamente  motivate  e  soggette  al  diritto  di
          ricorso   giurisdizionale,    secondo    quanto    previsto
          dall'articolo 66 del medesimo regolamento; 
                e) disciplinare i meccanismi  di  segnalazione  delle
          violazioni secondo quanto  previsto  dall'articolo  65  del
          regolamento (UE) n. 909/2014; 
                f) adottare, in conformita' alle definizioni  e  alla
          disciplina del regolamento (UE) n. 909/2014 e ai principi e
          criteri  direttivi  previsti   dal   presente   comma,   le
          occorrenti modificazioni alla normativa vigente,  anche  di
          derivazione  europea,  per  i  settori  interessati   dalla
          normativa da attuare, in particolare per le  infrastrutture
          di  post  trading,  al  fine  di  realizzare  il   migliore
          coordinamento   con   le   altre   disposizioni    vigenti,
          assicurando   un   appropriato    grado    di    protezione
          dell'investitore, di tutela della stabilita' finanziaria  e
          dell'integrita' dei mercati finanziari; 
                g) adottare le  modifiche  e  le  integrazioni  della
          normativa  vigente  necessarie  per  attuare  la   modifica
          all'articolo 9,  paragrafo  1,  della  direttiva  98/26/CE,
          apportata  dall'articolo  87  del   regolamento   (UE)   n.
          648/2012, ove opportuno anche attraverso l'introduzione  di
          previsioni  che  deroghino  alla  disciplina  fallimentare,
          nonche' la  modifica  all'articolo  2,  lettera  a),  primo
          comma, terzo trattino, della direttiva  98/26/CE  apportata
          dall'articolo  70  del  regolamento   (UE)   n.   909/2014;
          rivalutare  la  complessiva  attuazione   della   direttiva
          98/26/CE, in particolare con  riferimento  alle  previsioni
          relative all'irrevocabilita' ed opponibilita' degli  ordini
          di trasferimento immessi in  un  sistema  e  dell'eventuale
          compensazione e regolamento  degli  stessi,  apportando  le
          modifiche necessarie, anche alla luce della  disciplina  di
          attuazione  adottata  dagli  altri  Stati   membri   e   in
          considerazione delle caratteristiche  del  mutato  panorama
          europeo  dei  servizi  di  post  trading;  ove  necessario,
          coordinare la  disciplina  di  attuazione  della  direttiva
          98/26/CE con le norme  previste  dall'ordinamento  interno,
          incluse quelle adottate  in  applicazione  del  regolamento
          (UE) n. 909/2014 e del regolamento (UE) n. 648/2012. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Le autorita' interessate  svolgono  le  attivita'
          previste  dal  presente  articolo  con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.». 
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio  1996,  n.  52)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  12  aprile  2001,  n.  210
          (Attuazione della direttiva  98/26/CE  sulla  definitivita'
          degli ordini immessi  in  un  sistema  di  pagamento  o  di
          regolamento titoli) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          7 giugno 2001, n. 130. 
              - La Sezione V, Titolo V, del Libro V del codice civile
          e'  cosi'  rubricata:  «Dello  scioglimento  del   rapporto
          sociale limitatamente a un socio». 
              - Il testo dell'articolo 2354 del codice  civile  cosi'
          recita: 
              «Art. 2354 (Titoli azionari). - I titoli possono essere
          nominativi o al  portatore,  a  scelta  del  socio,  se  lo
          statuto o le leggi speciali non stabiliscono diversamente. 
              Finche' le azioni non siano interamente  liberate,  non
          possono essere emessi titoli al portatore. 
              I titoli azionari devono indicare: 
                1) la denominazione e la sede della societa'; 
                2)  la  data  dell'atto  costitutivo  e   della   sua
          iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese  dove  la
          societa' e' iscritta; 
                3) il loro valore nominale o, se si tratta di  azioni
          senza valore nominale, il numero complessivo  delle  azioni
          emesse, nonche' l'ammontare del capitale sociale; 
                4) l'ammontare dei versamenti parziali  sulle  azioni
          non interamente liberate; 
                5) i diritti  e  gli  obblighi  particolari  ad  essi
          inerenti. 
              I titoli azionari devono  essere  sottoscritti  da  uno
          degli amministratori. E' valida la sottoscrizione  mediante
          riproduzione meccanica della firma. 
              Le disposizioni di questo articolo si  applicano  anche
          ai certificati provvisori che  si  distribuiscono  ai  soci
          prima dell'emissione dei titoli definitivi. 
              Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema
          di  strumenti  finanziari  negoziati   o   destinati   alla
          negoziazione nei mercati regolamentati. 
              Lo statuto puo' assoggettare le azioni alla  disciplina
          prevista dalle leggi speciali di cui al precedente comma.». 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Il  testo  dell'articolo  1   del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  1  (Definizioni).  - 1.  Nel  presente   decreto
          legislativo si intendono per: 
                a) "legge fallimentare": il regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267 e successive modificazioni; 
                b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385   e   successive
          modificazioni; 
                c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa'
          e la borsa; 
                d)  "IVASS":  l'Istituto  per  la   Vigilanza   sulle
          Assicurazioni; 
                d-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo  di  vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
                  1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
                  2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
                  3)  "AESFEM":  Autorita'  europea  degli  strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
                  4)  "Comitato  congiunto":  il  Comitato  congiunto
          delle   Autorita'   europee    di    vigilanza,    previsto
          dall'articolo 54 del regolamento  (UE)  n.  1093/2010,  del
          regolamento (UE) n.  1094/2010,  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                  5)  "CERS":  Comitato  europeo   per   il   rischio
          sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
                  6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri":  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli atti dell'Unione di cui  all'articolo  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                e) "societa'  di  intermediazione  mobiliare"  (SIM):
          l'impresa,  diversa  dalle  banche  e  dagli   intermediari
          finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo  107
          del  T.U.  bancario,  autorizzata  a  svolgere  servizi   o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale in Italia; 
                f) "impresa di investimento comunitaria":  l'impresa,
          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale  in  un  medesimo   Stato   comunitario,   diverso
          dall'Italia; 
                g)  "impresa   di   investimento   extracomunitaria":
          l'impresa, diversa  dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere
          servizi o attivita' di investimento, avente sede legale  in
          uno Stato extracomunitario; 
                h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese  di
          investimento comunitarie ed extracomunitarie; 
                i) "societa' di investimento  a  capitale  variabile"
          (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa'  per
          azioni a capitale variabile con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni; 
                i-bis) "societa' di investimento  a  capitale  fisso"
          (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa'  per
          azioni  a  capitale  fisso  con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
          partecipativi; 
                i-ter)  "personale":  i  dipendenti  e   coloro   che
          comunque operano sulla base di rapporti che ne  determinano
          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato; 
                j) "fondo comune di investimento": l'Oicr  costituito
          in  forma  di  patrimonio  autonomo,  suddiviso  in  quote,
          istituito e gestito da un gestore; 
                k)  "Organismo   di   investimento   collettivo   del
          risparmio" (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione
          del servizio di gestione collettiva del risparmio,  il  cui
          patrimonio e' raccolto tra una  pluralita'  di  investitori
          mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
          in monte nell'interesse degli investitori  e  in  autonomia
          dai medesimi nonche'  investito  in  strumenti  finanziari,
          crediti, inclusi  quelli  erogati,  a  favore  di  soggetti
          diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
          partecipazioni o altri beni mobili o immobili,  in  base  a
          una politica di investimento predeterminata; 
                k-bis) "Oicr aperto": l'Oicr i cui partecipanti hanno
          il diritto di chiedere il rimborso delle quote o  azioni  a
          valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita'  e
          con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto  e
          dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; 
                k-ter)  "Oicr  chiuso":  l'Oicr  diverso  da   quello
          aperto; 
                l) "Oicr italiani": i fondi comuni d'investimento, le
          Sicav e le Sicaf; 
                m) "Organismi di investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari italiani" (OICVM italiani): il  fondo  comune  di
          investimento  e  la   Sicav   rientranti   nell'ambito   di
          applicazione della direttiva 2009/65/CE; 
                m-bis)  "Organismi  di  investimento  collettivo   in
          valori  mobiliari  UE"  (OICVM  UE):  gli  Oicr  rientranti
          nell'ambito di  applicazione  della  direttiva  2009/65/CE,
          costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; 
                m-ter) "Oicr alternativo italiano" (FIA italiano): il
          fondo  comune  di  investimento,  la  Sicav  e   la   Sicaf
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE; 
                m-quater) "FIA italiano riservato": il  FIA  italiano
          la  cui   partecipazione   e'   riservata   a   investitori
          professionali e alle categorie di  investitori  individuate
          dal regolamento di cui all'articolo 39; 
                m-quinquies) "Oicr alternativi UE (FIA UE)": gli Oicr
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato   dell'UE   diverso
          dall'Italia; 
                m-sexies) "Oicr alternativi non UE (FIA non UE)": gli
          Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato  non   appartenente
          all'UE; 
                m-septies) "fondo europeo  per  il  venture  capital"
          (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
          regolamento (UE) n. 345/2013; 
                m-octies) "fondo europeo per l'imprenditoria sociale"
          (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione  del
          regolamento (UE) n. 346/2013; 
                m-novies) "Oicr  feeder"  :  l'Oicr  che  investe  le
          proprie attivita'  totalmente  o  in  prevalenza  nell'Oicr
          master; 
                m-decies) "Oicr master": l'Oicr nel quale uno o  piu'
          Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le  proprie
          attivita'; 
                m-undecies) "investitori  professionali":  i  clienti
          professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e
          2-sexies; 
                m-duodecies)   "investitori   al   dettaglio":    gli
          investitori che non sono investitori professionali; 
                n) "gestione collettiva del risparmio":  il  servizio
          che si realizza  attraverso  la  gestione  di  Oicr  e  dei
          relativi rischi; 
                o) "societa' di gestione  del  risparmio"  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio; 
                o-bis)  "societa'  di  gestione  UE":   la   societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2009/65/CE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' OICVM; 
                p) "gestore  di  FIA  UE"  (GEFIA  UE):  la  societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' FIA; 
                q) "gestore  di  FIA  non  UE"  (GEFIA  non  UE):  la
          societa' autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE
          con sede legale in uno Stato non appartenente  all'UE,  che
          esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; 
                q-bis) "gestore": la Sgr, la Sicav  e  la  Sicaf  che
          gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa'  di
          gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE,  il  gestore  di
          EuVECA e il gestore di EuSEF; 
                q-ter) "depositario di Oicr": il soggetto autorizzato
          nel paese di origine dell'Oicr ad  assumere  l'incarico  di
          depositario; 
                q-quater)    "depositario    dell'Oicr    master    o
          dell'Oicrfeeder":  il  depositario   dell'Oicr   master   o
          dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o  l'Oicr  feeder
          e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello  Stato
          di origine a svolgere i compiti di depositario; 
                q-quinquies) "quote e azioni di Oicr": le  quote  dei
          fondi comuni di investimento,  le  azioni  di  Sicav  e  le
          azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf; 
                r)  "soggetti  abilitati":  le  Sim,  le  imprese  di
          investimento  comunitarie  con  succursale  in  Italia,  le
          imprese  di  investimento  extracomunitarie,  le  Sgr,   le
          societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav,
          le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA  non
          UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
          nonche' gli intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
          previsto dall'articolo 106 del Testo Unico  bancario  e  le
          banche italiane, le banche comunitarie  con  succursale  in
          Italia   e   le   banche   extracomunitarie,    autorizzate
          all'esercizio   dei   servizi   o   delle   attivita'    di
          investimento; 
                r-bis) "Stato di origine della societa'  di  gestione
          armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
          UE ha la propria sede legale e direzione generale; 
                r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in
          cui l'OICR e' stato costituito; 
                r-quater) "rating del credito": un parere relativo al
          merito  creditizio  di  un'entita',  cosi'  come   definito
          dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a),  del  regolamento
          (CE) n. 1060/2009; 
                r-quinquies) "agenzia di  rating  del  credito":  una
          persona giuridica la cui attivita' include  l'emissione  di
          rating del credito a livello professionale; 
                s) "servizi  ammessi  al  mutuo  riconoscimento":  le
          attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A  e  B  della
          tabella allegata al  presente  decreto,  autorizzati  nello
          Stato comunitario di origine; 
                t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
          comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e  con
          qualsiasi  mezzo,  che  presenti  sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati; 
                u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari  e
          ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
          costituiscono prodotti  finanziari  i  depositi  bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari; 
                v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio":  ogni
          offerta, invito a  offrire  o  messaggio  promozionale,  in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiore  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100,  comma
          1, lettere b) e c); non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari; 
                w)  "emittenti  quotati":  i  soggetti,  italiani   o
          esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti  finanziari
          quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel  caso  di
          ricevute  di  deposito  ammesse  alle  negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente
          dei valori  mobiliari  rappresentati,  anche  qualora  tali
          valori non sono ammessi alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato; 
                w-bis) "prodotti  finanziari  emessi  da  imprese  di
          assicurazione": le polizze e le operazioni di cui  ai  rami
          vita III e V di cui all'articolo 2, comma  1,  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione  delle
          forme pensionistiche individuali di  cui  all'articolo  13,
          comma 1, lettera b), del  decreto  legislativo  5  dicembre
          2005, n. 252; 
                w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale
          che consente o facilita l'incontro, al  suo  interno  e  in
          base a regole non discrezionali, di interessi  multipli  di
          acquisto  e  di  vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, ammessi alla  negoziazione  conformemente  alle
          regole  del  mercato  stesso,  in  modo  da  dare  luogo  a
          contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
          autorizzato e funziona regolarmente; 
                w-quater) "emittenti  quotati  aventi  l'Italia  come
          Stato membro d'origine": 
                  1) gli emittenti azioni ammesse  alle  negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 
                  2)  gli  emittenti  titoli  di  debito  di   valore
          nominale  unitario  inferiore  ad  euro  mille,  o   valore
          corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 
                  3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai  numeri
          1) e 2), aventi sede legale in uno Stato  non  appartenente
          all'Unione europea, che hanno scelto  l'Italia  come  Stato
          membro d'origine tra gli  Stati  membri  in  cui  i  propri
          valori mobiliari  sono  ammessi  alla  negoziazione  in  un
          mercato  regolamentato.  La  scelta  dello   Stato   membro
          d'origine resta valida salvo che l'emittente  abbia  scelto
          un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero  4-bis)
          e abbia comunicato tale scelta; 
                  4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli
          di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o  i
          cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato italiano, che hanno  scelto  l'Italia
          come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere  un
          solo Stato membro d'origine. La  scelta  resta  valida  per
          almeno tre anni, salvo il caso in cui  i  valori  mobiliari
          dell'emittente non sono piu' ammessi alla  negoziazione  in
          alcun mercato regolamentato dell'Unione  europea,  o  salvo
          che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di
          cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera; 
                  4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui
          valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in
          un mercato regolamentato dello Stato membro  d'origine,  ma
          sono  stati  ammessi  alla  negoziazione  in   un   mercato
          regolamentato italiano o di altri Stati membri  e,  se  del
          caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno  scelto
          l'Italia come nuovo Stato membro d'origine; 
                w-quater. 1) "PMI": fermo quanto  previsto  da  altre
          disposizioni  di  legge,  le  piccole  e   medie   imprese,
          emittenti  azioni   quotate,   il   cui   fatturato   anche
          anteriormente  all'ammissione   alla   negoziazione   delle
          proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero
          che abbiano una capitalizzazione di  mercato  inferiore  ai
          500 milioni di euro. Non si considerano PMI  gli  emittenti
          azioni quotate che abbiano  superato  entrambi  i  predetti
          limiti per tre anni consecutivi. La Consob  stabilisce  con
          regolamento  le  disposizioni  attuative   della   presente
          lettera, incluse le modalita' informative cui  sono  tenuti
          tali  emittenti  in  relazione  all'acquisto  ovvero   alla
          perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base  delle
          informazioni  fornite  dagli  emittenti  pubblica  l'elenco
          delle PMI tramite il proprio sito internet; 
                w-quinquies)  "controparti  centrali":   i   soggetti
          indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4
          luglio 2012, concernente gli  strumenti  derivati  OTC,  le
          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle
          negoziazioni; 
                w-sexies)   "provvedimenti   di    risanamento":    i
          provvedimenti con cui sono disposte: 
                  1)  l'amministrazione  straordinaria,  nonche'   le
          misure adottate nel suo ambito; 
                  2)  le  misure  adottate  ai  sensi   dell'articolo
          60-bis; 
                  3) le misure,  equivalenti  a  quelle  indicate  ai
          punti  1  e  2,  adottate  da  autorita'  di  altri   Stati
          comunitari. 
                w-septies)  "depositari  centrali   di   titoli»:   i
          soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1,  punto  1),
          del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,   del   23   luglio   2014,   relativo   al
          miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea  e
          ai depositari centrali di titoli. 
              1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di
          valori  che  possono  essere  negoziati  nel  mercato   dei
          capitali, quali ad esempio: 
                a) le azioni di societa' e altri  titoli  equivalenti
          ad azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e
          certificati di deposito azionario; 
                b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi  i
          certificati di deposito relativi a tali titoli; 
                c) qualsiasi altro titolo normalmente  negoziato  che
          permette di acquisire  o  di  vendere  i  valori  mobiliari
          indicati alle precedenti lettere; 
                d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento
          in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari
          indicati alle precedenti lettere,  a  valute,  a  tassi  di
          interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure. 
              1-ter.  Per  "strumenti  del  mercato   monetario"   si
          intendono categorie di strumenti normalmente negoziati  nel
          mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
          certificati di deposito e le carte commerciali. 
              2. Per "strumenti finanziari" si intendono: 
                a) valori mobiliari; 
                b) strumenti del mercato monetario; 
                c) quote di un organismo di  investimento  collettivo
          del risparmio; 
                d)  contratti  di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine  standardizzati  ("future"),"swap",   accordi   per
          scambi futuri di  tassi  di  interesse  e  altri  contratti
          derivati connessi a  valori  mobiliari,  valute,  tassi  di
          interesse o rendimenti,  o  ad  altri  strumenti  derivati,
          indici finanziari o misure finanziarie che  possono  essere
          regolati con consegna fisica del sottostante  o  attraverso
          il pagamento di differenziali in contanti; 
                e)  contratti  di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine  standardizzati  ("future"),"swap",   accordi   per
          scambi futuri di  tassi  di  interesse  e  altri  contratti
          derivati  connessi  a  merci  il  cui  regolamento  avviene
          attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo'
          avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti,  con
          esclusione  dei  casi  in  cui  tale  facolta'  consegue  a
          inadempimento  o  ad  altro   evento   che   determina   la
          risoluzione del contratto; 
                f)  contratti  di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine standardizzati ("future"),"swap"e  altri  contratti
          derivati connessi a merci il cui regolamento puo'  avvenire
          attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati
          su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale
          di negoziazione; 
                g)  contratti  di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine  standardizzati  ("future"),"swap",   contratti   a
          termine ("forward") e altri contratti derivati  connessi  a
          merci  il  cui  regolamento  puo'  avvenire  attraverso  la
          consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati
          alla lettera f) che non hanno scopi commerciali,  e  aventi
          le caratteristiche di altri strumenti finanziari  derivati,
          considerando, tra l'altro, se sono compensati  ed  eseguiti
          attraverso stanze di compensazione riconosciute o  se  sono
          soggetti a regolari richiami di margini; 
                h)  strumenti  derivati  per  il  trasferimento   del
          rischio di credito; 
                i) contratti finanziari differenziali; 
                j)  contratti  di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine  standardizzati  ("future"),"swap",   contratti   a
          termine sui tassi d'interesse e  altri  contratti  derivati
          connessi a  variabili  climatiche,  tariffe  di  trasporto,
          quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche
          economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso
          il pagamento di differenziali in contanti o  puo'  avvenire
          in  tal  modo  a  discrezione  di  una  delle  parti,   con
          esclusione  dei  casi  in  cui  tale  facolta'  consegue  a
          inadempimento  o  ad  altro   evento   che   determina   la
          risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati
          connessi  a  beni,  diritti,  obblighi,  indici  e  misure,
          diversi da quelli indicati alle lettere precedenti,  aventi
          le caratteristiche di altri strumenti finanziari  derivati,
          considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un  mercato
          regolamentato   o   in   un   sistema   multilaterale    di
          negoziazione, se sono  compensati  ed  eseguiti  attraverso
          stanze di compensazione riconosciute o se sono  soggetti  a
          regolari richiami di margini. 
              2-bis. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  con
          il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, individua: 
                a) gli altri contratti derivati di cui  al  comma  2,
          lettera g), aventi le caratteristiche  di  altri  strumenti
          finanziari  derivati,  compensati  ed  eseguiti  attraverso
          stanze di compensazione riconosciute o soggetti a  regolari
          richiami di margine; 
                b) gli altri contratti derivati di cui  al  comma  2,
          lettera j), aventi le caratteristiche  di  altri  strumenti
          finanziari derivati, negoziati su un mercato  regolamentato
          o in un sistema multilaterale di  negoziazione,  compensati
          ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute
          o soggetti a regolari richiami di margine. 
              3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli
          strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d),  e),
          f), g), h), i)  e  j),  nonche'  gli  strumenti  finanziari
          previsti dal comma 1-bis, lettera d). 
              4. I mezzi di pagamento non sono strumenti  finanziari.
          Sono strumenti finanziari  ed,  in  particolare,  contratti
          finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita
          di valuta, estranei a transazioni  commerciali  e  regolati
          per  differenza,  anche  mediante  operazioni  di   rinnovo
          automatico  (c.d."roll-over").  Sono   altresi'   strumenti
          finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai
          sensi dell'articolo 18, comma 5. 
              5.  Per  "servizi  e  attivita'  di  investimento"   si
          intendono i seguenti, quando hanno  per  oggetto  strumenti
          finanziari: 
                a) negoziazione per conto proprio; 
                b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; 
                c) sottoscrizione e/o collocamento con  assunzione  a
          fermo ovvero  con  assunzione  di  garanzia  nei  confronti
          dell'emittente; 
                c-bis) collocamento  senza  assunzione  a  fermo  ne'
          assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; 
                d) gestione di portafogli; 
                e) ricezione e trasmissione di ordini; 
                f) consulenza in materia di investimenti; 
                g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. 
              5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si  intende
          l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti  finanziari,
          in contropartita  diretta  e  in  relazione  a  ordini  dei
          clienti, nonche' l'attivita' di market maker. 
              5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende il
          soggetto che in modo organizzato, frequente  e  sistematico
          negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del  cliente
          al di fuori di un mercato regolamentato  o  di  un  sistema
          multilaterale di negoziazione. 
              5-quater. Per "market maker" si intende il soggetto che
          si  propone  sui  mercati  regolamentati  e   sui   sistemi
          multilaterali  di  negoziazione,  su  base  continua,  come
          disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e
          vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti. 
              5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la
          gestione, su  base  discrezionale  e  individualizzata,  di
          portafogli  di  investimento  che  includono  uno  o   piu'
          strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato  conferito
          dai clienti. 
              5-sexies. Il servizio di cui al comma  5,  lettera  e),
          comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
          l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o  piu'
          investitori, rendendo cosi'  possibile  la  conclusione  di
          un'operazione fra loro (mediazione). 
              5-septies. Per "consulenza in materia di  investimenti"
          si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate
          a un cliente, dietro sua richiesta  o  per  iniziativa  del
          prestatore del servizio, riguardo a una o  piu'  operazioni
          relative  ad  un  determinato  strumento  finanziario.   La
          raccomandazione e' personalizzata quando e' presentata come
          adatta per il cliente  o  e'  basata  sulla  considerazione
          delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione  non
          e' personalizzata se viene  diffusa  al  pubblico  mediante
          canali di distribuzione. 
              5-octies. Per "gestione  di  sistemi  multilaterali  di
          negoziazione"   si   intende   la   gestione   di   sistemi
          multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed
          in base a regole non discrezionali, di  interessi  multipli
          di acquisto e di vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, in modo da dare luogo a contratti. 
              5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali  per
          le start-up innovative e per le PMI innovative" si  intende
          una piattaforma online che abbia come  finalita'  esclusiva
          la facilitazione della raccolta di capitale di  rischio  da
          parte delle start-up innovative,  comprese  le  start-up  a
          vocazione sociale, delle PMI innovative e  degli  organismi
          di investimento collettivo del risparmio o  altre  societa'
          che investono prevalentemente in start-up innovative  o  in
          PMI innovative, come  individuati,  rispettivamente,  dalle
          lettere e) e f) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto del
          Ministro dell'economia e delle  finanze  30  gennaio  2014,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  66  del  20  marzo
          2014. 
              5-decies.  Per  "start-up  innovativa"  si  intende  la
          societa'  definita   dall'articolo   25,   comma   2,   del
          decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. 
              5-undecies. Per "piccola e media impresa innovativa"  o
          "PMI innovativa" si intende la PMI  definita  dall'articolo
          4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3. 
              6. Per "servizi accessori" si intendono: 
                a)  la  custodia  e  amministrazione   di   strumenti
          finanziari e relativi servizi connessi; 
                b) la locazione di cassette di sicurezza; 
                c) la concessione di finanziamenti  agli  investitori
          per consentire loro di effettuare un'operazione relativa  a
          strumenti finanziari, nella quale  interviene  il  soggetto
          che concede il finanziamento; 
                d) la consulenza alle imprese in materia di struttura
          finanziaria,  di  strategia  industriale  e  di   questioni
          connesse, nonche' la consulenza e i servizi concernenti  le
          concentrazioni e l'acquisto di imprese; 
                e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento
          di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la
          costituzione di consorzi di garanzia e collocamento; 
                f) la ricerca in materia di  investimenti,  l'analisi
          finanziaria  o  altre  forme  di  raccomandazione  generale
          riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari; 
                g) l'intermediazione in scambi, quando collegata alla
          prestazione di servizi d'investimento; 
                g-bis) le  attivita'  e  i  servizi  individuati  con
          regolamento del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentite la Banca d'Italia e  la  Consob,  e  connessi  alla
          prestazione di servizi di investimento o  accessori  aventi
          ad oggetto strumenti derivati. 
              6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni,  le
          quote e gli altri strumenti  finanziari  che  attribuiscono
          diritti   amministrativi   o   comunque   quelli   previsti
          dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile. 
              6-ter. Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo  ed
          agli amministratori si  applicano  anche  al  consiglio  di
          gestione e ai suoi componenti. 
              6-quater. Se non diversamente disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che  svolge  la
          funzione di controllo si applicano anche  al  consiglio  di
          sorveglianza e al comitato per il controllo sulla  gestione
          e ai loro componenti.». 
              - Il testo dell'art. 4 del citato  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998,  n.  58,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.  4  (Collaborazione  tra  autorita'   e   segreto
          d'ufficio).  -  1.  La  Banca  d'Italia,  la   CONSOB,   la
          Commissione di  vigilanza  sui  fondi  pensione  e  l'IVASS
          collaborano   tra   loro,   anche   mediante   scambio   di
          informazioni, al fine di agevolare le rispettive  funzioni.
          Dette  autorita'  non  possono  reciprocamente  opporsi  il
          segreto d'ufficio. 
              2. La Banca d'Italia e  la  Consob  collaborano,  anche
          mediante scambio di informazioni,  con  le  autorita'  e  i
          comitati che compongono il SEVIF al fine  di  agevolare  le
          rispettive funzioni. Nei casi e nei  modi  stabiliti  dalla
          normativa europea adempiono agli obblighi di  comunicazione
          nei confronti di tali soggetti e delle  altre  autorita'  e
          istituzioni   indicate   dalle   disposizioni   dell'Unione
          europea. 
              2-bis. Ai fini indicati al comma  2,  la  Consob  e  la
          Banca  d'Italia  possono  concludere   con   le   autorita'
          competenti degli Stati membri  dell'Unione  europea  e  con
          l'AESFEM accordi di collaborazione, che  possono  prevedere
          la delega reciproca di compiti di vigilanza. La Consob e la
          Banca  d'Italia  possono  ricorrere   all'AESFEM   per   la
          risoluzione  delle  controversie  con   le   autorita'   di
          vigilanza  degli   altri   Stati   membri   in   situazioni
          transfrontaliere. 
              2-ter. La  Consob  e'  il  punto  di  contatto  per  la
          ricezione delle richieste di  informazioni  provenienti  da
          autorita' competenti di Stati membri dell'Unione europea in
          materia di servizi e attivita' di  investimento  svolti  da
          soggetti abilitati e di mercati  regolamentati.  La  Consob
          interessa la Banca d'Italia per gli aspetti  di  competenza
          di  questa  ultima.  La   Banca   d'Italia   trasmette   le
          informazioni contestualmente all'autorita' competente dello
          Stato membro dell'Unione europea che le ha richieste e alla
          Consob. 
              3. La Banca d'Italia e  la  CONSOB  possono  cooperare,
          anche mediante scambio di informazioni,  con  le  autorita'
          competenti degli Stati extracomunitari. 
              4. Le informazioni  ricevute  dalla  Banca  d'Italia  e
          dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere
          trasmesse a terzi ne'  ad  altre  autorita'  italiane,  ivi
          incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il
          consenso dell'autorita' che le ha fornite. 
              5. La Banca d'Italia  e  la  CONSOB  possono  scambiare
          informazioni: 
                a)  con  autorita'   amministrative   e   giudiziarie
          nell'ambito  di   procedimenti   di   liquidazione   o   di
          fallimento, in Italia o  all'estero,  relativi  a  soggetti
          abilitati; 
                b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei
          sistemi di indennizzo; 
                c)  con  le  controparti  centrali  e  i   depositari
          centrali; 
                d) con le societa' di gestione dei mercati,  al  fine
          di garantire il regolare funzionamento nei mercati da  esse
          gestiti. 
              5-bis. Lo scambio  di  informazioni  con  autorita'  di
          Paesi extracomunitari e' subordinato all'esistenza di norme
          in materia di segreto di ufficio. 
              6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c)
          e d), possono essere rivelate a terzi con il  consenso  del
          soggetto  che  le  ha  fornite.  Si  puo'  prescindere  dal
          consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a
          obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale. 
              7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono  esercitare  i
          poteri a esse  assegnati  dall'ordinamento  anche  ai  fini
          della cooperazione con altre autorita' e su richiesta delle
          medesime. Le autorita' competenti  di  Stati  comunitari  o
          extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla
          CONSOB di effettuare  per  loro  conto,  secondo  le  norme
          previste nel presente decreto, un'indagine  sul  territorio
          dello Stato, nonche' di eseguire, per loro conto, notifiche
          sul territorio dello Stato  inerenti  ai  provvedimenti  da
          esse adottati. Le predette autorita' possono  chiedere  che
          venga consentito ad alcuni membri  del  loro  personale  di
          accompagnare il personale  della  Banca  d'Italia  e  della
          CONSOB durante l'espletamento dell'indagine. 
              8. Restano ferme le norme che disciplinano  il  segreto
          d'ufficio sulle  notizie,  i  dati  e  le  informazioni  in
          possesso della Banca d'Italia. 
              9. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza  su
          base consolidata nei confronti di gruppi operanti  in  piu'
          Stati comunitari la Banca d'Italia, sulla base  di  accordi
          con   le   autorita'   competenti,   definisce   forme   di
          collaborazione  e  coordinamento,  istituisce  collegi   di
          supervisori e  partecipa  ai  collegi  istituiti  da  altre
          autorita'.  In  tale  ambito,  la   Banca   d'Italia   puo'
          concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe  di
          funzioni. 
              10. Tutte le notizie,  le  informazioni  e  i  dati  in
          possesso della CONSOB in ragione  della  sua  attivita'  di
          vigilanza sono coperti  dal  segreto  d'ufficio  anche  nei
          confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione  del
          Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi  i
          casi previsti  dalla  legge  per  le  indagini  relative  a
          violazioni sanzionate penalmente. 
              11. I dipendenti  della  CONSOB,  nell'esercizio  delle
          funzioni di vigilanza,  sono  pubblici  ufficiali  e  hanno
          l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte
          le irregolarita' constatate, anche quando integrino ipotesi
          di reato. 
              12. I dipendenti  della  CONSOB,  i  consulenti  e  gli
          esperti dei quali la stessa si avvale  sono  vincolati  dal
          segreto d'ufficio. 
              13. Le pubbliche amministrazioni e  gli  enti  pubblici
          forniscono dati,  notizie  e  documenti  e  ogni  ulteriore
          collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformita' delle
          leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti. 
              13-bis. Ai fini della cooperazione, mediante scambio di
          informazioni, con le autorita' competenti di  Stati  membri
          dell'Unione europea e con l'AESFEM, la Consob  e  la  Banca
          d'Italia stabiliscono con  il  Ministero  della  giustizia,
          anche sulla base di un protocollo d'intesa, le modalita' di
          acquisizione  delle  informazioni  relative  alle  sanzioni
          penali applicate dall'Autorita' giudiziaria, per i reati di
          cui all'articolo 2638 del codice  civile  e  agli  articoli
          166, 167, 168, 169, 170-bis e 173-bis,  per  la  successiva
          comunicazione all'AESFEM, ai sensi  dell'articolo  195-ter,
          comma 1-bis. 
              13-ter. Per i medesimi fini di cui al  comma  13-bis  e
          fermo restando il  divieto  di  cui  all'articolo  329  del
          codice di procedura penale, la Consob e la  Banca  d'Italia
          possono richiedere informazioni  all'autorita'  giudiziaria
          procedente in ordine alle indagini e ai procedimenti penali
          per i reati previsti dal comma 13-bis.». 
              -  Il  testo  dell'art.  4-quater  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.   4-quater   (Individuazione   delle    autorita'
          nazionali competenti  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4
          luglio 2012). - 1. (abrogato). 
              2. (abrogato). 
              2-bis. La Banca  d'Italia,  la  Consob,  l'IVASS  e  la
          Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sono le
          autorita' competenti per il rispetto degli  obblighi  posti
          dal regolamento (UE) n.  648/2012  a  carico  dei  soggetti
          vigilati dalle medesime autorita',  secondo  le  rispettive
          attribuzioni di vigilanza. 
              3.  Ai  sensi  dell'articolo  10,  paragrafo   5,   del
          regolamento di cui al comma 2-bis, la Consob e' l'autorita'
          competente nei confronti delle controparti non finanziarie,
          che non siano soggetti vigilati da altra autorita' ai sensi
          del presente  articolo,  per  il  rispetto  degli  obblighi
          previsti  dagli  articoli  9,  10   e   11   del   medesimo
          regolamento.  A  tal  fine  la  Consob  esercita  i  poteri
          previsti  dall'articolo  187-octies  del  presente  decreto
          legislativo, secondo le modalita'  ivi  stabilite,  e  puo'
          dettare disposizioni inerenti alle modalita'  di  esercizio
          dei poteri di vigilanza. 
              4. (abrogato). 
              5. (abrogato).».
   Art. 2 
 
 
Modifiche alla parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
                                 58 
 
  1. La rubrica della parte III, del decreto legislativo 24  febbraio
1998, n. 58, e' sostituita dalla seguente: «Disciplina dei mercati». 
  2. La rubrica del titolo I della parte III, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituita  dalle  seguente:  «Disciplina
dei sistemi di negoziazione». 
  3.  All'articolo  66-bis,  comma  2,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58,  le  parole:  «70-bis,  comma  2,  lettera  b),
70-ter, comma 2, 73, comma 4 e 75, commi 2 e 4» sono sostituite dalle
seguenti: «73, comma 4, 75, commi  2  e  4,  90-quinquies,  comma  2,
lettera b) e 90-sexies, comma 2,». 
  4. Gli articoli 68, 69, 69-bis, 70, 70-bis, 70-ter,  72  e  77  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono abrogati. 
  5. Il comma 4 dell'articolo  77-bis,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, e' abrogato. 
  6.  La  rubrica  del  titolo  II  della  parte  III,  del   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'  sostituita  dalla  seguente:
«Disciplina delle controparti centrali». 
  7. L'articolo 79-quater, del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58, e' abrogato. 
  8. I capi I e  II  del  titolo  II  della  parte  III  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, sono sostituiti dai seguenti: 
 
                               «Capo I 
 
 
                       Le controparti centrali 
 
  Art.  79-quinquies  (Individuazione   delle   autorita'   nazionali
competenti sulle controparti centrali). - 1. La Banca d'Italia  e  la
Consob  sono  le  autorita'  competenti  per  l'autorizzazione  e  la
vigilanza delle controparti  centrali,  ai  sensi  dell'articolo  22,
paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.  648/2012,  secondo  quanto
disposto dai commi seguenti e dall'articolo 79-sexies. 
  2. La Consob e' l'autorita' competente, ai sensi dell'articolo  22,
paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1, per il  coordinamento
della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione
europea, l'AESFEM, le autorita' competenti degli altri Stati  membri,
l'ABE e  i  membri  interessati  del  Sistema  europeo  delle  Banche
centrali, conformemente agli articoli 23, 24, 83 e 84 del regolamento
di cui al comma 1. 
  3. La Banca d'Italia istituisce, gestisce e presiede il collegio di
autorita' previsto dall'articolo 18 del regolamento di cui  al  comma
1. 
  4.  La  Banca  d'Italia  e'   l'autorita'   competente   ai   sensi
dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di cui  al
comma 1, nell'ambito della  procedura  per  il  riconoscimento  delle
controparti centrali dei Paesi terzi. Il parere  e'  reso  all'AESFEM
dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob. 
  Art.  79-sexies  (Autorizzazione  e  vigilanza  delle   controparti
centrali). - 1.  La  Banca  d'Italia  autorizza  lo  svolgimento  dei
servizi di compensazione in qualita' di controparte centrale da parte
di persone giuridiche stabilite nel territorio  nazionale,  ai  sensi
degli articoli 14 e 15 e secondo la procedura prevista  dall'articolo
17 del regolamento (UE) n. 648/2012.  La  medesima  autorita'  revoca
l'autorizzazione  allo  svolgimento  di  servizi  da  parte  di   una
controparte  centrale  quando  ricorrono   i   presupposti   di   cui
all'articolo 20 del medesimo  regolamento.  Si  applicano  l'articolo
79-octiesdecies e l'articolo 79-bisdecies. 
  2. La Banca d'Italia, in qualita' di  presidente  del  collegio  di
autorita' previsto dall'articolo 18 del regolamento di cui  al  comma
1, puo' rinviare la  questione  dell'adozione  di  un  parere  comune
negativo sull'autorizzazione di una controparte centrale  all'AESFEM,
come  disposto  dall'articolo   17,   paragrafo   4,   del   medesimo
regolamento,   interrompendo   i   termini   del   procedimento    di
autorizzazione. 
  3. La vigilanza sulle  controparti  centrali  e'  esercitata  dalla
Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilita' e al contenimento del
rischio sistemico, e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e
alla tutela degli investitori. A tale fine la  Banca  d'Italia  e  la
Consob,  nell'ambito  delle  rispettive   competenze,   possono   nei
confronti delle controparti centrali e dei partecipanti: 
    a) chiedere la comunicazione anche periodica di dati e notizie  e
la trasmissione di atti e documenti, con le modalita' e  nei  termini
da esse stabiliti; 
    b) procedere ad audizione personale; 
    c) eseguire ispezioni; 
    d) richiedere l'esibizione di documenti  e  il  compimento  degli
atti ritenuti necessari. 
  Nel caso previsto alla lettera b)  del  presente  comma,  la  Banca
d'Italia e la  Consob  redigono  processo  verbale  dei  dati,  delle
informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli  interessati,
i quali sono invitati a firmare il processo verbale e  hanno  diritto
di averne copia. La Consob redige il processo verbale anche nel  caso
previsto dalla  lettera  c)  del  presente  comma.  Le  modalita'  di
esercizio dei poteri di vigilanza informativa sono  disciplinate  con
regolamento adottato dalla Banca d'Italia, d'intesa  con  la  Consob;
con  il  medesimo  regolamento  possono  essere  stabiliti  requisiti
supplementari per lo svolgimento dei servizi di controparte centrale,
in conformita' al regolamento di cui al comma 1. La Banca d'Italia  e
la  Consob,   nell'ambito   delle   rispettive   competenze   e   nel
perseguimento delle finalita' previste nel  presente  comma,  possono
imporre alle controparti centrali di adottare le azioni e  le  misure
necessarie per assicurare il rispetto del regolamento di cui al comma
1,  dei   relativi   atti   delegati,   delle   norme   tecniche   di
regolamentazione e di attuazione, nonche' del presente titolo. 
  4. In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia  adotta,  per
le finalita'  attribuite  ai  sensi  del  comma  3,  i  provvedimenti
necessari  anche  sostituendosi  alle   controparti   centrali.   Dei
provvedimenti adottati la Banca d'Italia da' tempestiva comunicazione
alla Consob, all'AESFEM, al collegio di autorita' di cui al comma  2,
alle rilevanti autorita' del Sistema europeo delle Banche centrali  e
alle altre autorita'  interessate,  ai  sensi  dell'articolo  24  del
regolamento di cui al comma 1. 
  5. La Banca d'Italia esercita le competenze specificamente indicate
dagli articoli 41, paragrafo 2, 49, paragrafo 1, e 54,  paragrafo  1,
del regolamento di cui al comma 1 e adotta, d'intesa con la Consob, i
provvedimenti richiesti ai sensi degli articoli 31, paragrafi 1 e  2,
e 35, paragrafo 1, del medesimo regolamento. 
  6. Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento  di  cui
al comma 1, la Banca d'Italia  e  la  Consob  individuano  e  rendono
pubbliche le informazioni necessarie per  effettuare  la  valutazione
prevista dal medesimo articolo. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentite  la  Banca
d'Italia e la  Consob,  determina  con  regolamento  i  requisiti  di
onorabilita',  professionalita'  e  indipendenza  dei  soggetti   che
svolgono funzioni di amministrazione,  direzione  e  controllo  nella
controparte centrale, in conformita' a quanto previsto  dall'articolo
13. Il difetto dei requisiti determina  la  decadenza  dalla  carica.
Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di
sorveglianza o dal consiglio di gestione entro  trenta  giorni  dalla
nomina o dalla  conoscenza  del  difetto  sopravvenuto.  In  caso  di
inerzia, la decadenza e' pronunciata dalla  Banca  d'Italia  o  dalla
Consob. 
  8. Il regolamento previsto dal comma  7  stabilisce  le  cause  che
comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Si
applica il comma 7, terzo e quarto periodo. 
  9. In caso di violazione delle disposizioni previste  dall'articolo
31 del regolamento  di  cui  al  comma  1  per  il  trasferimento  di
partecipazioni qualificate nelle controparti  centrali,  non  possono
essere esercitati i diritti  di  voto  inerenti  alle  partecipazioni
detenute. 
  10. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma precedente,
la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque,
il contributo determinanti delle partecipazioni di  cui  al  medesimo
comma, sono impugnabili secondo le previsioni del codice  civile.  Le
partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto  di
voto  sono  computate  ai  fini  della  regolare  costituzione  della
relativa assemblea. 
  11. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca  d'Italia
o  dalla  Consob  entro   centottanta   giorni   dalla   data   della
deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro
delle imprese, entro centottanta  giorni  dall'iscrizione  o,  se  e'
soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese,
entro centottanta giorni dalla data di questo. 
  12. Ove non  diversamente  specificato  dal  presente  decreto,  le
competenze previste dal regolamento di cui al comma 1 in  materia  di
vigilanza delle controparti  centrali  sono  esercitate  dalla  Banca
d'Italia  e  dalla  Consob,  ciascuna  nell'ambito  delle  rispettive
attribuzioni. 
  13. La  Banca  d'Italia  e  la  Consob  stabiliscono,  mediante  un
protocollo  di  intesa,  le  modalita'   della   cooperazione   nello
svolgimento delle rispettive competenze, con particolare  riferimento
alle posizioni rappresentate nell'ambito dei collegi e alla  gestione
delle situazioni di emergenza, nonche'  le  modalita'  del  reciproco
scambio  di  informazioni  rilevanti,  anche  con  riferimento   alle
irregolarita' rilevate  e  ai  provvedimenti  assunti  nell'esercizio
delle rispettive funzioni, tenuto conto dell'esigenza di  ridurre  al
minimo  gli  oneri  gravanti  sugli  operatori  e   dell'economicita'
dell'azione delle autorita' di vigilanza. Il protocollo  d'intesa  e'
reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalita' da
esse stabilite. 
  Art. 79-septies (Garanzie acquisite  nell'esercizio  dell'attivita'
di controparte centrale e prevalenza delle disposizioni in materia di
segregazione e portabilita' delle posizioni e  delle  garanzie  della
clientela). - 1. I margini e le altre prestazioni  acquisite  da  una
controparte centrale a  titolo  di  garanzia  dell'adempimento  degli
obblighi derivanti dall'attivita' di compensazione svolta  in  favore
dei  propri  partecipanti  non  possono  essere  soggetti  ad  azioni
esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante
o della controparte centrale, anche in caso di apertura di  procedure
concorsuali.  Le  garanzie  acquisite   possono   essere   utilizzate
esclusivamente  secondo  quanto  previsto  dal  regolamento  (UE)  n.
648/2012. L'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti  di
un partecipante non pregiudica l'adozione e l'efficacia delle  misure
previste dall'articolo 48 del predetto  regolamento  da  parte  della
controparte  centrale,   in   conformita'   al   medesimo   articolo,
finalizzate alla gestione delle posizioni del partecipante insolvente
e funzionali  alla  portabilita'  delle  medesime  e  delle  relative
garanzie o alla restituzione di queste  ultime  ai  clienti,  secondo
quanto previsto dal predetto regolamento.  Tali  misure  non  possono
essere dichiarate inefficaci in  virtu'  dell'applicazione  di  altre
norme dell'ordinamento. 
  2. In caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti
di un partecipante italiano ad una controparte  centrale  autorizzata
ai sensi del regolamento di cui al comma 1 ma stabilita in  un  altro
Stato membro, l'opponibilita' alla procedura  delle  misure  adottate
dalla controparte centrale ai sensi dell'articolo 48 del  regolamento
di cui al  comma  1  e'  disciplinata  dalla  legge  regolatrice  del
sistema,  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  7   del   decreto
legislativo 12 aprile 2001, n. 210. 
  3. In caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti
di un partecipante italiano ad una controparte centrale stabilita  in
un Paese terzo ma riconosciuta  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
648/2012, si applicano le tutele previste al comma 1. 
 
                               Capo II 
 
 
           Autorita' nazionali competenti per l'esercizio 
                  di ulteriori poteri di vigilanza 
 
  Art. 79-octies (Individuazione delle autorita' nazionali competenti
per l'esercizio  di  ulteriori  poteri  di  vigilanza  ai  sensi  del
regolamento  (UE)  n.  648/2012).  -  1.  La  Consob  e'  l'autorita'
nazionale  competente  per  il  rispetto  degli   obblighi   di   cui
all'articolo 4, paragrafo 3, del  regolamento  n.  648/2012  e  delle
relative norme tecniche di regolamentazione da parte dei soggetti che
agiscono in qualita' di partecipanti alle controparti centrali  o  in
qualita' di clienti di questi ultimi, come definiti dall'articolo  2,
punto 15), del citato regolamento,  nonche'  degli  obblighi  di  cui
all'articolo 38, paragrafo 1, e all'articolo 39, paragrafi 4, 5, 6  e
7 del medesimo regolamento, da parte dei  soggetti  che  agiscono  in
qualita' di partecipanti alle controparti centrali. 
  Art.  79-novies  (Poteri  di  vigilanza).  -  1.  Ai   fini   dello
svolgimento  delle  funzioni  attribuite  dal  presente  titolo,  nei
confronti dei soggetti che agiscono in qualita' di partecipanti  alle
controparti centrali o in qualita' di clienti  di  questi  ultimi  la
Consob dispone dei poteri previsti dagli articoli 7, 8 e 10.». 
  9.  Dopo  l'articolo  79-novies,  nella  parte  III   del   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente titolo: 
 
                           «TITOLO II-bis 
 
 
        Disciplina dei depositari centrali e delle attivita' 
               di regolamento e di gestione accentrata 
 
  Art. 79-decies (Definizioni). - 1. Nel presente titolo si intendono
per: 
    a) «autorita' rilevanti»: le autorita' indicate nell'articolo 12,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014; 
    b) «intermediari»: i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui
quali  sono  registrati  gli  strumenti  finanziari  e   i   relativi
trasferimenti. 
 
                               Capo I 
 
 
             Autorita' nazionali competenti e rilevanti 
 
  Art.  79-undecies   (Individuazione   delle   autorita'   nazionali
competenti sui depositari centrali).  -  1.  La  Consob  e  la  Banca
d'Italia sono le autorita' nazionali competenti per  l'autorizzazione
e la vigilanza dei depositari centrali stabiliti nel territorio della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1,  del  regolamento
(UE) n. 909/2014, secondo quanto disposto dai capi I e II. 
  2.  La  Consob,  d'intesa  con  la  Banca  d'Italia,  autorizza  la
prestazione dei servizi in qualita' di depositario centrale di titoli
da  parte  di  persone  giuridiche  stabilite  nel  territorio  della
Repubblica,    nonche'     l'estensione     delle     attivita'     o
l'esternalizzazione a terzi dei servizi, ai sensi degli articoli 16 e
19 del regolamento  n.  909/2014  e  secondo  la  procedura  prevista
dall'articolo 17 del medesimo regolamento. La Consob, d'intesa con la
Banca  d'Italia,   revoca   l'autorizzazione   quando   ricorrono   i
presupposti di cui all'articolo 20 del regolamento di cui al comma 1. 
  3.  La  Consob,  d'intesa  con  la  Banca  d'Italia,  autorizza   i
depositari centrali  stabiliti  nel  territorio  della  Repubblica  a
prestare in proprio i servizi accessori di tipo bancario,  nonche'  a
designare uno o piu' banche italiane o comunitarie e  a  estendere  i
menzionati servizi, ai sensi degli articoli 54  e  56  e  secondo  la
procedura prevista dall'articolo 55 del regolamento di cui  al  comma
1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, revoca l'autorizzazione
quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo  57  dell'indicato
regolamento. 
  4.  La  Consob  comunica  al  soggetto  richiedente   l'esito   del
procedimento di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3. 
  5. La Consob e' l'autorita' responsabile della cooperazione con  le
autorita' competenti e  le  autorita'  rilevanti  degli  altri  Stati
membri, l'AESFEM e l'ABE.  La  medesima  autorita'  e'  il  punto  di
contatto nello scambio di informazioni e interessa la Banca  d'Italia
per gli aspetti di competenza di questa ultima. 
  6.  La  Consob  adotta,  d'intesa  con   la   Banca   d'Italia,   i
provvedimenti richiesti ai sensi degli articoli 18,  paragrafo  3,  e
27, paragrafo 8, del regolamento di cui al comma 1. 
  7.  La  Consob  esercita,  d'intesa  con  la  Banca  d'Italia,   le
competenze indicate dall'articolo 23 del regolamento di cui al  comma
1 in qualita' di autorita' competente dello Stato membro d'origine  e
in qualita' di autorita' competente dello Stato membro ospitante. 
  8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Consob e la Banca
d'Italia, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, collaborano  con
le autorita' dello Stato membro  d'origine  o  di  quello  ospitante,
scambiano  informazioni,  concludono  gli  accordi  di   cooperazione
previsti dall'articolo 24, paragrafo 4, del  regolamento  di  cui  al
comma  1.  Le  predette  autorita',  nell'ambito   delle   rispettive
attribuzioni,  adottano  le  misure  previste  dal  paragrafo  5  del
medesimo  articolo  e  possono   effettuare   ispezioni   presso   le
succursali.  Ciascuna  autorita'  comunica  le   ispezioni   disposte
all'altra autorita', la quale puo' chiedere di svolgere  accertamenti
su aspetti di propria competenza. 
  9.  La  Consob  esercita,  d'intesa  con  la  Banca  d'Italia,   le
competenze  indicate  dall'articolo  25,  paragrafi  6   e   7,   del
regolamento di cui al comma 1. 
  10. La Consob adotta, d'intesa con la Banca d'Italia, le  ulteriori
misure previste  dagli  atti  delegati  e  dalle  norme  tecniche  di
regolamentazione e di attuazione del regolamento di cui al comma 1. 
  Art.  79-duodecies  (Individuazione   delle   autorita'   nazionali
competenti a svolgere le ulteriori funzioni previste dal  regolamento
(UE)  n.  909/2014).  -  1.  Le  autorita'  competenti   a   vigilare
sull'applicazione della disciplina in materia di scritture contabili,
prevista dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 909/2014, sono: 
    a) la Banca d'Italia, per quanto riguarda gli obblighi  a  carico
delle controparti di un contratto di  garanzia  finanziaria  e  delle
sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato; 
    b) la Consob, per quanto riguarda gli  obblighi  a  carico  delle
altre sedi di negoziazione e degli emittenti. 
  2. Le  autorita'  competenti  a  vigilare  sull'applicazione  della
disciplina in materia di  data  fissata  per  il  regolamento  titoli
prevista dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 909/2014 sono: 
    a) la Consob  e  la  Banca  d'Italia,  per  quanto  riguarda  gli
obblighi a carico  dei  partecipanti  a  un  sistema  di  regolamento
titoli; 
    b) la Banca d'Italia, per quanto riguarda gli obblighi  a  carico
delle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato; 
    c) la Consob, per quanto riguarda gli  obblighi  a  carico  delle
altre sedi di negoziazione. 
  3. La Consob e' l'autorita' competente a vigilare  sull'adempimento
degli obblighi previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento
di cui al comma  1  da  parte  delle  Sim  e  delle  banche  italiane
autorizzate  all'esercizio  dei  servizi   o   delle   attivita'   di
investimento. 
  4. Le  autorita'  competenti  a  vigilare  sull'applicazione  della
disciplina degli  acquisti  forzosi,  prevista  dall'articolo  7  del
regolamento di cui al comma 1, sono: 
    a) la Banca d'Italia e la Consob, per gli obblighi relativi  alle
operazioni  compensate  mediante   controparte   centrale,   di   cui
all'articolo 7, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di  cui  al
comma 1; 
    b) la Banca d'Italia, per gli obblighi relativi  alle  operazioni
non compensate mediante controparte centrale ma eseguite in una  sede
di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, e la Consob, per  le
operazioni  eseguite  nelle  altre  sedi  di  negoziazione,  di   cui
all'articolo 7, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di  cui  al
comma 1; 
    c) la Banca d'Italia, per gli obblighi relativi  alle  operazioni
su titoli di Stato non compensate mediante  controparte  centrale  ed
eseguite al di fuori di una sede di negoziazione, e  la  Consob,  per
gli obblighi relativi alle operazioni  eseguite  su  altri  strumenti
finanziari, di cui all'articolo 7,  paragrafo  10,  lettera  c),  del
regolamento di cui al comma 1. 
  5. La Consob e la Banca d'Italia ricevono i  dati  trasmessi  dagli
internalizzatori di regolamento ai sensi dell'articolo  9,  paragrafo
1, primo comma, del regolamento di cui al comma 1. 
  6.   La   Consob   e'   l'autorita'   competente    per    vigilare
sull'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 38,  paragrafi
5 e 6, del regolamento di cui al comma 1 da parte dei partecipanti  a
un sistema di regolamento titoli. 
  Art.  79-terdecies  (Individuazione   delle   autorita'   nazionali
rilevanti). - 1. La Banca d'Italia e  la  Consob  sono  le  autorita'
rilevanti ai sensi dell'articolo 12, paragrafo  1,  lettera  a),  del
regolamento (UE) n. 909/2014. 
 
                               Capo II 
 
               Finalita' e destinatari della vigilanza 
 
  Art. 79-quaterdecies (Finalita' e poteri di  vigilanza).  -  1.  La
vigilanza sui depositari centrali e' esercitata dalla Consob,  avendo
riguardo  alla  trasparenza,  all'ordinata  prestazione  dei  servizi
svolti dai depositari centrali, all'integrita'  dei  mercati  e  alla
tutela degli investitori, e dalla  Banca  d'Italia,  avendo  riguardo
alla stabilita' e al contenimento del rischio sistemico. 
  2. Ove  non  diversamente  specificato  nel  presente  decreto,  le
competenze previste dal regolamento (UE) n. 909/2014  in  materia  di
vigilanza sono  esercitate  dalla  Consob  e  dalla  Banca  d'Italia,
ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni. 
  3. La Consob e la  Banca  d'Italia,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze e nel perseguimento delle finalita' previste nel comma  1,
possono, nei confronti dei depositari centrali, degli intermediari  e
degli altri soggetti tenuti all'applicazione del regolamento  di  cui
al comma 2: 
    a) chiedere la comunicazione anche periodica di dati e notizie  e
la trasmissione di atti e documenti, con le modalita' e  nei  termini
da esse stabiliti; 
    b) procedere ad audizione personale; 
    c) eseguire ispezioni; 
    d) richiedere l'esibizione di documenti  e  il  compimento  degli
atti ritenuti necessari. 
  4. Nel caso previsto dal comma 3, lettera b), la Banca  d'Italia  e
la Consob redigono processo verbale dei  dati  e  delle  informazioni
acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali  sono
invitati a firmare il processo verbale  e  hanno  diritto  di  averne
copia. La Consob redige il processo verbale anche nel  caso  previsto
dalla lettera c) del comma 3. 
  5. La Consob e la  Banca  d'Italia,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze e nel perseguimento delle finalita' previste nel comma  1,
possono imporre ai depositari centrali di adottare  le  azioni  e  le
misure necessarie per assicurare il rispetto del regolamento  di  cui
al comma 2, dei relativi  atti  delegati,  delle  norme  tecniche  di
regolamentazione e di attuazione, nonche' del presente titolo. 
  6.  La  Consob  puo'  esercitare  gli  ulteriori  poteri   previsti
dall'articolo 187-octies, comma 4, lettere a), c), d)  ed  e-bis),  e
comma 6. 
  7. In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia  adotta,  per
le finalita' indicate al comma 1, i  provvedimenti  necessari,  anche
sostituendosi ai depositari centrali. 
  8. La Consob e  la  Banca  d'Italia  possono  dettare  disposizioni
inerenti alle modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza. 
  9. Al fine di coordinare  l'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al
presente titolo, la Consob e la Banca d'Italia stabiliscono, mediante
un protocollo di  intesa,  le  modalita'  della  cooperazione  e  del
reciproco  scambio  delle  informazioni   rilevanti,   tenuto   conto
dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri  gravanti  sui  soggetti
vigilati e di assicurare l'economicita' dell'azione  delle  autorita'
di vigilanza. Il protocollo d'intesa e' reso pubblico dalla Consob  e
dalla Banca d'Italia con le modalita' da esse stabilite. 
  Art.  79-quinquiesdecies  (Regolamento  dei  servizi).   -   1.   I
depositari centrali disciplinano con regolamento i  servizi  da  essi
prestati, le  relative  modalita'  di  svolgimento  e  i  criteri  di
ammissione dei partecipanti. 
  2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, approva  in  sede  di
autorizzazione iniziale  i  regolamenti  di  cui  al  comma  1,  ogni
successiva modificazione e puo' richiedere di apportare modificazioni
idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate nei servizi prestati. 
  Art.  79-sexiesdecies  (Sistemi  interni  di   segnalazione   delle
violazioni). -  1.  Ai  depositari  centrali  e  ai  soggetti  tenuti
all'osservanza del regolamento (UE) n. 909/2014 si applica l'articolo
8-bis. 
  Art.  79-septiesdecies  (Segnalazione  di  violazioni  alla   Banca
d'Italia e alla Consob). - 1. La Banca d'Italia e la Consob ricevono,
ciascuna secondo le rispettive attribuzioni di  vigilanza,  da  parte
del  personale  dei  depositari  centrali  e  dei   soggetti   tenuti
all'osservanza del regolamento (UE) n. 909/2014, segnalazioni che  si
riferiscono a violazioni riguardanti le  norme  di  cui  al  medesimo
regolamento e la parte III, titolo II-bis e II-ter. 
  2. Si applicano le disposizioni previste nell'articolo 8-ter, commi
2, 3 e 4. 
 
                              Capo III 
 
                        I depositari centrali 
 
                              Sezione I 
 
                 Disciplina dei depositari centrali 
 
  Art.  79-octiesdecies  (Revisione  legale  dei  conti).  -  1.   Ai
depositari centrali stabiliti  nel  territorio  della  Repubblica  si
applicano gli articoli 155, comma 2, 156, comma 4 e 159, comma 1. 
  Art. 79-noviesdecies (Modifiche all'assetto di controllo). - 1.  In
caso di violazione  delle  disposizioni  previste  dall'articolo  27,
paragrafi  7  e  8,  del  regolamento  (UE)  n.   909/2014   per   il
trasferimento delle partecipazioni che danno  origine  a  cambiamenti
dell'identita'  delle  persone  che  esercitano  il   controllo   sul
funzionamento del depositario centrale di titoli, non possono  essere
esercitati i diritti di voto inerenti alle  partecipazioni  detenute.
In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione  o  il  diverso
atto, adottati con il voto o, comunque,  il  contributo  determinanti
delle medesime partecipazioni, sono impugnabili secondo le previsioni
del codice civile. Le partecipazioni per le  quali  non  puo'  essere
esercitato il diritto di voto sono computate ai fini  della  regolare
costituzione della relativa assemblea. 
  2. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Consob  o  dalla
Banca  d'Italia   entro   centottanta   giorni   dalla   data   della
deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro
delle imprese, entro centottanta  giorni  dall'iscrizione  o,  se  e'
soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese,
entro centottanta giorni dalla data di questo. 
 
                             Sezione II 
 
 
                    Crisi dei depositari centrali 
 
  Art. 79-bis decies (Crisi).  -  1.  Nel  caso  di  accertate  gravi
irregolarita',  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   su
proposta della Consob  o  della  Banca  d'Italia,  puo'  disporre  lo
scioglimento degli  organi  amministrativi  dei  depositari  centrali
stabiliti nel territorio della  Repubblica,  con  decreto  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Con tale  decreto
sono   nominati   uno   o   piu'    commissari    straordinari    per
l'amministrazione  del  depositario  centrale  di   titoli   e   sono
determinate le indennita' spettanti ai  commissari,  a  carico  della
societa' stessa. Si applicano gli articoli 70, commi da 2 a 5, 72, ad
eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del decreto legislativo 1°  settembre
1993, n. 385, intendendosi attribuiti all'autorita' che  ha  proposto
il provvedimento i poteri della Banca d' Italia. 
  2. Se e' dichiarato  lo  stato  di  insolvenza  di  un  depositario
centrale ai sensi dell'articolo 195 della legge  fallimentare  ovvero
sia disposta la revoca dell'autorizzazione ai sensi  del  regolamento
(UE) n. 909/2014, il Ministero dell'economia e delle finanze  dispone
con decreto la liquidazione coatta amministrativa con esclusione  del
fallimento, secondo le disposizioni degli articoli 80, commi 3, 4,  5
e 6, 81, 82, 83, 84, ad eccezione del comma 2, da  85  a  90,  91  ad
eccezione dei  commi  1-bis  e  11-bis,  92,  93  e  94  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili.». 
  9. Gli articoli 80, 81 e 81-bis del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, sono abrogati. 
  10. Prima dell'articolo 82  del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, e' inserito il seguente capo: 
 
                              «Capo IV 
 
            Gestione accentrata di strumenti finanziari». 
 
  11. L'articolo 82 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 82 (Attivita' e regolamento della gestione accentrata). -  1.
L'attivita'  di  gestione  accentrata  e'  esercitata  da  depositari
centrali autorizzati ai sensi del regolamento (UE) n.  909/2014  alla
prestazione dei servizi di  cui  alla  Sezione  A,  punti  1)  e  2),
dell'Allegato al medesimo regolamento e relativi servizi accessori. 
  2. Al fine di assicurare il perseguimento delle  finalita'  di  cui
all'articolo 79-quaterdecies, comma 1, la  Consob,  d'intesa  con  la
Banca d'Italia, puo' individuare con regolamento nel  rispetto  delle
disposizioni del regolamento di cui al comma 1: 
    a) le modalita' di svolgimento e le caratteristiche del  servizio
di cui alla Sezione A, punto 1), e dei servizi accessori di tipo  non
bancario elencati nella Sezione B, punti 2) e  3),  dell'Allegato  al
regolamento di cui al comma 1, nonche' di ogni ulteriore servizio  di
tipo non bancario, accessorio ai servizi di cui alla Sezione A, punti
1) e 2), consentito ma non esplicitamente elencato  nella  sezione  B
dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1; 
    b) le categorie di intermediari che possono detenere conti titoli
presso il depositario centrale e le attivita', previste dal  presente
capo, che gli intermediari sono abilitati a svolgere; 
    c)  le  caratteristiche  degli  strumenti   finanziari   indicati
all'articolo  83-bis,  comma  2,  ai  fini  dell'assoggettamento  dei
medesimi alle disposizioni della sezione I del presente capo; 
    d) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 83-sexies, comma  4,
i modelli, le modalita', i termini e l'intermediario responsabile per
il  rilascio  e  la   revoca   delle   certificazioni   nonche'   per
l'effettuazione e la rettifica delle comunicazioni; 
    e)  i  criteri  e  le  modalita'  di  svolgimento  dell'attivita'
indicata nell'articolo 83-octies; 
    f) i termini entro  i  quali  gli  intermediari  e  i  depositari
centrali  adempiono,  ai  sensi  dell'articolo  83-novies,  comma  1,
lettere d), e), f) e g), e dell'articolo  89,  rispettivamente,  agli
obblighi di segnalazione agli emittenti dei dati identificativi degli
aventi diritti sulle azioni e delle registrazioni effettuate ai sensi
dell'articolo 83-octies; 
    g) le modalita' e i termini di comunicazione, su  richiesta,  nei
casi e ai soggetti  individuati  dal  regolamento  stesso,  dei  dati
identificativi  dei  titolari  degli  strumenti  finanziari  e  degli
intermediari che li detengono, fatta  salva  la  possibilita'  per  i
titolari degli  strumenti  finanziari  di  vietare  espressamente  la
comunicazione dei propri dati identificativi e fatto  altresi'  salvo
quanto  previsto  dall'articolo  83-duodecies   per   gli   strumenti
finanziari ivi previsti; 
    h) i requisiti che i  corrispettivi  indicati  al  comma  3  e  i
corrispettivi richiesti dagli intermediari per la  tenuta  dei  conti
devono rispettare; 
    i) le altre modalita' operative per la gestione delle  operazioni
societarie da parte degli intermediari e  le  ulteriori  disposizioni
necessarie per l'attuazione di quanto previsto nel  presente  capo  e
quelle comunque dirette a  perseguire  le  finalita'  indicate  nella
prima parte del presente comma. 
  3. La Consob, sentita la  Banca  d'Italia,  puo'  stabilire  che  i
corrispettivi per i servizi di cui alla Sezione A, punti 1), 2) e 3),
dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1, svolti dai depositari
centrali, nonche' i corrispettivi richiesti dagli intermediari per le
certificazioni, comunicazioni e segnalazioni  previste  dal  presente
capo  siano  soggetti  ad  approvazione  da  parte   della   medesima
autorita'. 
  4.  Il  regolamento  previsto  nel  comma 2   puo'   demandare   al
regolamento previsto dall'articolo 79-quinquiesdecies,  comma  1,  la
disciplina di alcune delle materie delegate, ai  sensi  del  medesimo
comma o di  altre  disposizioni  del  presente  capo,  alla  potesta'
regolamentare  della  Consob  esercitata  d'intesa   con   la   Banca
d'Italia.». 
  12. Dopo l'articolo 82, del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, e' inserita la seguente sezione: 
 
                             «Sezione I 
 
       Gestione accentrata in regime di dematerializzazione». 
 
  13. L'articolo 83, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e' abrogato. 
  14. All'articolo 83-bis, del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. I valori mobiliari regolati dalla legge italiana  ammessi  alla
negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione  italiana  o  di
altro  Paese  dell'Unione  europea  con  il  consenso  dell'emittente
possono esistere solo in forma scritturale.»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. L'obbligo di cui al comma 1  puo'  essere  assolto  tramite
emissione diretta o immissione,  in  regime  di  dematerializzazione,
presso  un  depositario  centrale  stabilito  nel  territorio   della
Repubblica,  o  presso  un  depositario  centrale  autorizzato   alla
prestazione  transfrontaliera  dei  servizi  nel   territorio   della
Repubblica,  ai  sensi  dell'articolo  23  del  regolamento  (UE)  n.
909/2014.»; 
    c) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1. le  parole:  «In  funzione  della  loro  diffusione  tra  il
pubblico» sono soppresse; 
      2. le parole: «81, comma 1»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«82, comma 2»; 
      3. dopo le parole: «caratteristiche indicate al comma  1»  sono
aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  «,  al  fine  di  agevolarne  la
circolazione.»; 
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. L'emittente strumenti finanziari diversi da quelli  di  cui  al
comma   1   puo'   volontariamente   assoggettarli   al   regime   di
dematerializzazione presso  un  depositario  centrale  stabilito  nel
territorio della Repubblica, secondo  la  disciplina  della  presente
sezione.». 
  15. L'articolo 83-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e' abrogato. 
  16. All'articolo 83-quater, del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  dell'articolo  e'  sostituita  dalla   seguente:
«Attribuzioni dei depositari centrali e degli intermediari»; 
    b) al comma 2, le parole: «la  societa'  di  gestione  accentrata
accende» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «i  depositari  centrali
accendono». 
  17. All'articolo 83-quinquies, del decreto legislativo 24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 
  «3. Salvo quanto previsto all'articolo 83-sexies, la legittimazione
all'esercizio  dei  diritti  indicati  nel  comma  1   e'   attestata
dall'esibizione di certificazioni o da comunicazioni  dell'emittente,
rilasciate o  effettuate  dagli  intermediari,  in  conformita'  alla
proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui  spetta  il
diritto e recanti l'indicazione  del  diritto  sociale  esercitabile,
secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 82, comma
2. 
  4. Le certificazioni e  le  comunicazioni  non  conferiscono  altri
diritti oltre alla legittimazione sopra indicata. Sono nulli gli atti
di disposizione aventi a oggetto le certificazioni suddette.»; 
    b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2352,  ultimo  comma,
del  codice  civile  non  puo'  esservi,  per  gli  stessi  strumenti
finanziari, piu' di una certificazione o comunicazione ai fini  della
legittimazione all'esercizio degli stessi diritti.». 
  18. All'articolo 83-novies, del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera b) del comma 1, e' sostituita dalla seguente: 
  «b) a  richiesta  dell'interessato,  effettua  le  comunicazioni  e
rilascia le certificazioni di cui all'articolo 83-quinqiues, comma 3,
quando necessarie per l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti
finanziari;»; 
    b) la lettera d) del comma 1, e' sostituita dalla seguente: 
  «d) segnala all'emittente i dati identificativi  dei  soggetti  che
hanno   richiesto   la    certificazione    prevista    dall'articolo
83-quinquies, comma 3, nonche' di coloro ai quali sono  stati  pagati
dividendi e di coloro che, esercitando il diritto di opzione o  altro
diritto, hanno  acquisito  la  titolarita'  di  strumenti  finanziari
nominativi,  specificandone  le  relative  quantita'  ai  fini  degli
adempimenti a carico  dell'emittente;  salvo  quanto  previsto  dalla
lettera f), nei casi in cui si da'  luogo  alla  comunicazione,  essa
soddisfa gli obblighi di segnalazione;»; 
    c) alle lettere e) e f) del comma 1, la parola:  «nominativi»  e'
sostituita dalle seguenti: «dati identificativi»; 
    d) alla lettera g) del comma 1, le parole: «alla lettera c)» sono
sostituite dalle seguenti: «alle lettere b) e c)»; 
    e) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il deposito delle certificazioni rilasciate  dall'intermediario
e  la  ricezione  delle   comunicazioni   da   parte   dell'emittente
sostituiscono, ad ogni effetto  di  legge,  il  deposito  del  titolo
previsto da disposizioni vigenti.»; 
    f) il comma 3 e' abrogato. 
  19. All'articolo 83-decies, del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, le parole: «81, comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«82, comma 2». 
  20. Al comma 1 dell'articolo 83-duodecies, del decreto  legislativo
24 febbraio 1998,  n.  58,  le  parole:  «una  societa'  di  gestione
accentrata»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «un   depositario
centrale». 
  21.  Dopo  l'articolo  83-terdecies,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente: 
  «Art. 83-quaterdecies (Accesso degli emittenti  ad  un  depositario
centrale stabilito in un altro Stato membro). -  1.  Le  disposizioni
contenute   nella   presente   sezione    costituiscono    disciplina
applicabile, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, secondo e  terzo
comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, anche nel caso di  emissione
diretta  o  immissione  di  valori  mobiliari  regolati  dalla  legge
italiana  in  un  sistema  di  scritture  contabili  gestito  da   un
depositario centrale stabilito in un altro Stato membro.». 
  22. All'articolo 85, del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  le  parole:  «83-ter»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «83-quater»; 
    b) al comma 2, le parole: «81, comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «82, comma  2»  e  le  parole:  «la  societa'  di  gestione
accentrata» e «della societa' di gestione accentrata» sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «un depositario centrale di titoli» e
«del depositario centrale di titoli»; 
    c) al comma 3, le parole: «La societa'  di  gestione  accentrata»
sono sostituite dalle seguenti: «Il depositario centrale di  titoli»,
la parola: «legittimata» e' sostituita dalla seguente:  «legittimato»
e  le  parole:  «81,  comma  2»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«79-quinquiesdecies, comma 1». 
  23. All'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, le parole: «81, comma 2» sono sostituite dalle seguenti:
«79-quinquiesdecies, comma 1» e le parole: «la societa'  di  gestione
accentrata» sono sostituite dalle seguenti: «il depositario  centrale
di titoli». 
  24. All'articolo 87, comma 1, del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, le parole: «alla societa' di gestione  accentrata»  sono
sostituite dalle seguenti: «al depositario centrale di titoli». 
  25. All'articolo 88, del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «La societa'  di  gestione  accentrata»
sono sostituite dalle seguenti: «Il depositario centrale di titoli»; 
    b) al comma 2, le parole: «La societa' di gestione accentrata»  e
«della   societa'   di   gestione   accentrata»   sono    sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «Il depositario centrale di  titoli»
e «del depositario centrale di titoli». 
  26. All'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, le parole: «La societa'  di  gestione  accentrata»  sono
sostituite dalle seguenti: «Il depositario centrale di titoli». 
  27. Il capo III del titolo II della parte III e l'articolo  90  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
 
                            «Sezione III 
 
               Gestione accentrata dei titoli di Stato 
 
  Art. 90 (Gestione accentrata dei titoli di Stato). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze stabilisce con regolamento le modalita'
di individuazione dei depositari centrali dei titoli di Stato nonche'
i criteri per la fornitura dei relativi servizi.». 
  28. Dopo l'articolo 90, del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, e' inserito il seguente titolo: 
 
                           «TITOLO II-ter 
 
Accesso  alle  infrastrutture  di  post-trading   e   tra   sedi   di
            negoziazione e infrastrutture di post-trading 
 
                               Capo I 
 
                   Autorita' nazionali competenti 
 
  Art. 90-bis (Individuazione delle autorita' nazionali competenti in
materia di accesso ai depositari centrali  stabiliti  sul  territorio
della Repubblica).  -  1.  La  Consob  e'  l'autorita'  competente  a
ricevere i reclami ed esercitare, d'intesa con la Banca d'Italia,  le
competenze in materia di accesso ai depositari centrali stabiliti nel
territorio della Repubblica da parte di: 
    a) partecipanti, ai sensi  dell'articolo  33,  paragrafo  3,  del
regolamento (UE) n. 909/2014; 
    b)  emittenti,  ai  sensi  dell'articolo  49,  paragrafo  4,  del
medesimo regolamento; 
    c) depositari centrali, ai sensi dell'articolo 52,  paragrafo  2,
del medesimo regolamento. 
  Art. 90-ter (Individuazione delle autorita' nazionali competenti in
materia di accesso tra  sedi  di  negoziazione  e  infrastrutture  di
post-trading). - 1. La Consob e' l'autorita' competente a ricevere  i
reclami e svolgere, d'intesa con la Banca d'Italia,  le  funzioni  in
materia di accesso di controparti centrali e sedi di negoziazione  ai
servizi di regolamento  gestiti  da  depositari  centrali,  ai  sensi
dell'articolo 53, paragrafo 1, secondo  comma,  e  paragrafo  3,  del
regolamento (UE) n. 909/2014. 
  2. In materia di accesso alle sedi di negoziazione,  la  Consob  e'
l'autorita' competente a: 
    a) svolgere le funzioni previste dall'articolo  8,  paragrafo  4,
del regolamento (UE) n. 648/2012, quando le richieste di accesso sono
presentate da controparti centrali; 
    b)  ricevere  i  reclami  e   svolgere   le   funzioni   indicate
all'articolo 53,  paragrafo  1,  primo  comma,  e  paragrafo  3,  del
regolamento (UE) n. 909/2014, quando le  richieste  di  accesso  sono
presentate da depositari centrali. 
  3. Le competenze di cui al comma  2  sono  esercitate  dalla  Banca
d'Italia con riguardo alle  sedi  di  negoziazione  all'ingrosso  dei
titoli di Stato. 
  4. In materia  di  accesso  alle  controparti  centrali,  la  Banca
d'Italia, d'intesa con la Consob, e' l'autorita' competente a: 
    a) svolgere le funzioni previste dall'articolo  7,  paragrafo  4,
del regolamento (UE) n. 648/2012, quando le richieste di accesso sono
presentate da sedi di negoziazione; 
    b)  ricevere  i  reclami  e   svolgere   le   funzioni   indicate
all'articolo 53,  paragrafo  1,  primo  comma,  e  paragrafo  3,  del
regolamento (UE) n. 909/2014, quando le  richieste  di  accesso  sono
presentate da depositari centrali. 
 
                               Capo II 
 
                    Diritto di accesso e accordi 
 
  Art.  90-quater  (Accesso  alle  controparti   centrali   su   base
transfrontaliera). - 1.  Fatti  salvi  i  titoli  III,  IV  e  V  del
regolamento (UE) n. 648/2012, le imprese di investimento e le  banche
comunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o  delle  attivita'
di  investimento   hanno   diritto   di   accedere   direttamente   e
indirettamente alle controparti  centrali  stabilite  nel  territorio
della Repubblica, per finalizzare o per  disporre  la  finalizzazione
delle operazioni su strumenti finanziari. 
  Art.  90-quinquies  (Accesso  ai  servizi  di   regolamento   delle
operazioni su strumenti finanziari su base  transfrontaliera).  -  1.
Fatto salvo l'articolo  33  del  regolamento  (UE)  n.  909/2014,  le
imprese  di  investimento  e  le   banche   comunitarie   autorizzate
all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento hanno  il
diritto di accedere  direttamente  e  indirettamente  ai  servizi  di
regolamento gestiti da depositari centrali stabiliti  nel  territorio
della Repubblica, per finalizzare o per  disporre  la  finalizzazione
delle operazioni su strumenti finanziari. 
  2. Le societa' di gestione assicurano ai partecipanti ai mercati da
esse gestiti il diritto di designare un sistema di regolamento  delle
operazioni  su  strumenti  finanziari  effettuate  su  tali  mercati,
diverso da quello designato dal  mercato  stesso,  qualora  risultino
rispettate le seguenti condizioni: 
    a) la presenza di collegamenti e dispositivi fra  il  sistema  di
regolamento  designato  e  i  sistemi  e  la  struttura  del  mercato
regolamentato per garantire  il  regolamento  efficace  ed  economico
delle operazioni; 
    b) il riconoscimento da parte  della  Consob  che  le  condizioni
tecniche  di  regolamento  delle  operazioni  concluse  nel   mercato
regolamentato tramite un sistema  diverso  da  quello  designato  dal
mercato stesso siano  tali  da  consentire  il  regolare  e  ordinato
funzionamento dei mercati.  Nei  casi  di  societa'  di  gestione  di
mercati  regolamentati   all'ingrosso   di   titoli   di   Stato   il
riconoscimento e' effettuato dalla Banca d'Italia. 
  3. Le societa' di gestione comunicano alla Consob  le  designazioni
effettuate dai partecipanti al mercato ai sensi  del  comma  2.  Tali
comunicazioni sono  effettuate  alla  Banca  d'Italia  nel  caso  dei
mercati all'ingrosso dei titoli di Stato. 
  4. Il riconoscimento di cui al comma 2, lettera b),  e'  effettuato
sentita la Banca d'Italia,  nei  casi  di  societa'  di  gestione  di
mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e
pubblici, diversi da titoli di Stato, nonche' di societa' di gestione
di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'articolo 1, comma
2, lettera d), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici,
su tassi di interesse e su valute. 
  Art.  90-sexies  (Accordi  conclusi   dai   gestori   dei   mercati
regolamentati  e  dei  sistemi  multilaterali  di  negoziazione   con
controparti centrali o con depositari centrali che gestiscono servizi
di regolamento). - 1. Fatti salvi gli articoli 7 e 8 e  il  Titolo  V
del regolamento (UE) n. 648/2012, l'articolo 53 del regolamento  (UE)
n. 909/2014, i gestori di un mercato regolamentato o  di  un  sistema
multilaterale di  negoziazione  possono  concludere  accordi  con  le
controparti centrali o con i  depositari  centrali  stabiliti  in  un
altro Stato  membro  al  fine  di  disporre  la  compensazione  o  il
regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti
al mercato regolamentato. 
  2. La Consob puo' opporsi agli accordi di cui al comma  1  qualora,
tenuto   anche   conto   delle   condizioni   previste   all'articolo
90-quinquies, comma  2,  cio'  si  renda  necessario  per  preservare
l'ordinato funzionamento dei  mercati  regolamentati  e  dei  sistemi
multilaterali di negoziazione. 
  3. I provvedimenti di cui al comma  2  sono  adottati  dalla  Banca
d'Italia per i mercati regolamentati e  i  sistemi  multilaterali  di
negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato. 
  4. La Consob e Banca d'Italia possono disciplinare con  regolamento
gli adempimenti informativi dei gestori in occasione degli accordi di
cui al comma 1. 
 
                              Capo III 
 
                              Vigilanza 
 
  Art.  90-septies  (Poteri  di  vigilanza).  -  1.  Ai  fini   dello
svolgimento delle funzioni attribuite dal presente Titolo, la  Consob
e la Banca d'Italia dispongono, nei confronti dei gestori delle  sedi
di  negoziazione,  delle  controparti  centrali  e   dei   depositari
centrali, dei poteri rispettivamente previsti dagli  articoli  7,  8,
10, 74, 79-sexies e 79-quaterdecies.». 
Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  66-bis,  77-bis,
          83-bis, 83-quater,  83-quinquies,  83-novies,  83-decies  e
          83-duodecies del citato  decreto  legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58, come modificati dal presente decreto: 
              «Art. 66-bis (Mercati di strumenti finanziari  derivati
          sull'energia e il gas). - 1. Ai mercati  regolamentati  per
          la   negoziazione   di   strumenti   finanziari    derivati
          sull'energia elettrica  ed  il  gas  e  alle  societa'  che
          organizzano e  gestiscono  tali  mercati  si  applicano  le
          disposizioni del presente capo, fatto salvo quanto indicato
          ai successivi commi. 
              2. I provvedimenti di cui agli articoli 61, commi  8  e
          8-bis, 63, commi 1 e 2, 67, commi 2, 3, 5-bis e 5-ter,  73,
          comma 4, 75, commi 2 e 4, 90-quinquies, comma 2, lettera b)
          e 90-sexies, comma 2, sono adottati dalla Consob,  d'intesa
          con l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. 
              3. Le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1-ter,
          sono  adottate  dalla  Consob,  sentita   l'Autorita'   per
          l'energia elettrica ed il gas. 
              4. I provvedimenti di cui all'articolo 64, comma 1-bis,
          lettera c), sono adottati dalla Consob sentita  l'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas. 
              5. I compiti di cui all'articolo 67, comma 2-bis,  sono
          attribuiti alla Consob, sentita l'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas. 
              6.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  gas
          esercita le attribuzioni previste nel presente articolo  in
          funzione   delle   generali   esigenze    di    stabilita',
          economicita' e concorrenzialita' dei  mercati  dell'energia
          elettrica e del gas,  nonche'  di  sicurezza  e  efficiente
          funzionamento   delle   reti   nazionali    di    trasporto
          dell'energia elettrica e del gas. 
              7. Nell'esercizio delle funzioni previste dal  presente
          articolo, la Consob e l'Autorita' per l'energia elettrica e
          il gas si prestano reciproca assistenza e  collaborano  tra
          loro anche mediante scambio di informazioni, senza che  sia
          opponibile il segreto d'ufficio. La  Consob  e  l'Autorita'
          per  l'energia  elettrica  e  il  gas  agiscono   in   modo
          coordinato, a tale fine stipulando appositi  protocolli  di
          intesa. 
              8. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas informa
          il Ministero dello  sviluppo  economico  sull'attivita'  di
          vigilanza svolta  e  sulle  irregolarita'  riscontrate  che
          possono incidere sul funzionamento dei mercati  fisici  dei
          prodotti sottesi nonche' sulla sicurezza e  sull'efficiente
          funzionamento   delle   reti   nazionali    di    trasporto
          dell'energia elettrica e del gas.». 
              «Art. 77-bis (Sistemi multilaterali di negoziazione). -
          1. La Consob individua con proprio regolamento i  requisiti
          minimi  di  funzionamento  dei  sistemi  multilaterali   di
          negoziazione, ivi inclusi gli obblighi dei loro gestori  in
          materia di: 
                a)  processo  di  negoziazione  e  finalizzazione  di
          operazioni; 
                b) ammissione di strumenti finanziari; 
                c) informazioni fornite al pubblico e agli utenti; 
                d) accesso al sistema; 
                e) controllo dell'ottemperanza da parte degli  utenti
          delle regole del sistema. 
              2. La Consob: 
                a)  puo'  chiedere  ai  soggetti  che  gestiscono  un
          sistema multilaterale di  negoziazione  l'esclusione  o  la
          sospensione degli strumenti finanziari  dalle  negoziazioni
          sul sistema multilaterale di negoziazione; 
                b)  puo'  chiedere  ai  soggetti  che  gestiscono  un
          sistema multilaterale di negoziazione tutte le informazioni
          che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a); 
                c) vigila, al momento dell'autorizzazione  e  in  via
          continuativa, che le regole e  le  procedure  adottate  dai
          sistemi multilaterali di negoziazione siano  conformi  alle
          disposizioni comunitarie. 
              3. Salvo quando cio' possa causare danni agli interessi
          degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato,
          la Consob richiede la sospensione  o  l'esclusione  di  uno
          strumento finanziario  dalle  negoziazioni  in  un  sistema
          multilaterale  di  negoziazione  nei  casi  in   cui   tale
          strumento finanziario sia ammesso alle negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato e sia stato oggetto di  provvedimento
          di  sospensione  o  esclusione  da   parte   di   autorita'
          competenti di altri Stati membri. 
              4. (abrogato). 
              5. Agli  operatori  ammessi  alle  negoziazioni  in  un
          sistema multilaterale di negoziazione, diversi dai soggetti
          abilitati, si applicano gli articoli  8,  comma  1,  e  10,
          comma 1. 
              6. Il provvedimento previsto dal comma  1  e'  adottato
          dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, quando riguarda  i
          sistemi all'ingrosso di  titoli  obbligazionari  privati  e
          pubblici, diversi dai titoli di Stato,  nonche'  di  titoli
          normalmente negoziati sul mercato monetario e di  strumenti
          finanziari  derivati  su  titoli  pubblici,  su  tassi   di
          interesse e su valute,  e  dal  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, sentite  la  Banca  d'Italia  e  la  Consob,
          quando riguarda sistemi all'ingrosso di  titoli  di  Stato.
          Per questi ultimi le attivita' di cui ai commi 2 e  3  sono
          svolte dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.». 
              «Art. 83-bis (Ambito di applicazione).  - 1.  I  valori
          mobiliari  regolati  dalla  legge  italiana  ammessi   alla
          negoziazione  o  negoziati  in  una  sede  di  negoziazione
          italiana o  di  altro  Paese  dell'Unione  europea  con  il
          consenso dell'emittente  possono  esistere  solo  in  forma
          scritturale. 
              1-bis. L'obbligo di cui al comma 1 puo' essere  assolto
          tramite  emissione  diretta  o  immissione,  in  regime  di
          dematerializzazione,   presso   un   depositario   centrale
          stabilito nel territorio  della  Repubblica,  o  presso  un
          depositario   centrale   autorizzato    alla    prestazione
          transfrontaliera   dei   servizi   nel   territorio   della
          Repubblica, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento  (UE)
          n. 909/2014. 
              2. Il regolamento indicato dall'articolo 82,  comma  2,
          puo' prevedere che siano assoggettati alla disciplina della
          presente sezione anche strumenti finanziari non  aventi  le
          caratteristiche indicate al comma 1, al fine di  agevolarne
          la circolazione. 
              3. L'emittente strumenti finanziari diversi  da  quelli
          di cui al comma 1  puo'  volontariamente  assoggettarli  al
          regime  di  dematerializzazione   presso   un   depositario
          centrale stabilito nel territorio della Repubblica, secondo
          la disciplina della presente sezione.». 
              «Art. 83-quater (Attribuzioni dei depositari centrali e
          degli intermediari). - 1. Il trasferimento degli  strumenti
          finanziari soggetti alla disciplina della presente  sezione
          nonche'  l'esercizio  dei  relativi  diritti   patrimoniali
          possono effettuarsi soltanto tramite gli intermediari. 
              2.  A  nome  e  su  richiesta  degli  intermediari,   i
          depositari centrali accendono per ogni intermediario  conti
          destinati  a  registrare  i   movimenti   degli   strumenti
          finanziari disposti tramite lo stesso. 
              3.   L'intermediario,    qualora    incaricato    dello
          svolgimento del servizio, registra  per  ogni  titolare  di
          conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza nonche' il
          trasferimento, gli atti di esercizio ed i  vincoli  di  cui
          all'articolo 83-octies, disposti dal titolare  o  a  carico
          del medesimo, in conti distinti e separati sia tra loro sia
          rispetto    agli    eventuali    conti    di     pertinenza
          dell'intermediario   stesso.    In    ogni    altro    caso
          l'intermediario   fornisce   comunicazione    dell'avvenuta
          operazione all'intermediario  presso  cui  il  titolare  ha
          aperto  il  conto,  per  i   successivi   adempimenti.   La
          registrazione  dei  trasferimenti   e'   effettuata   dagli
          intermediari  all'esito  del  regolamento  delle   relative
          operazioni. 
              4. Le rilevazioni e le comunicazioni  prescritte  dalle
          norme vigenti che prevedono la individuazione numerica  dei
          certificati sono effettuate  mediante  l'indicazione  della
          specie e della quantita'  degli  strumenti  finanziari  cui
          esse si riferiscono.». 
              «Art. 83-quinquies (Diritti del titolare del conto).  -
          1. Effettuata  la  registrazione,  il  titolare  del  conto
          indicato  nell'articolo   83-quater,   comma   3,   ha   la
          legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti
          relativi agli  strumenti  finanziari  in  esso  registrati,
          secondo la disciplina propria di  ciascuno  di  essi  e  le
          norme del presente titolo. Il titolare puo' disporre  degli
          strumenti finanziari registrati nel  conto  in  conformita'
          con quanto previsto dalle norme vigenti in materia. 
              2. Colui il quale ha ottenuto la registrazione  in  suo
          favore, in base a titolo idoneo e in  buona  fede,  non  e'
          soggetto  a  pretese  o  azioni  da  parte  di   precedenti
          titolari. 
              3. Salvo quanto  previsto  all'articolo  83-sexies,  la
          legittimazione all'esercizio dei diritti indicati nel comma
          1 e'  attestata  dall'esibizione  di  certificazioni  o  da
          comunicazioni dell'emittente, rilasciate o effettuate dagli
          intermediari,  in  conformita'   alla   proprie   scritture
          contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto e
          recanti l'indicazione  del  diritto  sociale  esercitabile,
          secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo
          82, comma 2. 
              4.   Le   certificazioni   e   le   comunicazioni   non
          conferiscono altri diritti oltre alla legittimazione  sopra
          indicata. Sono nulli gli  atti  di  disposizione  aventi  a
          oggetto le certificazioni suddette. 
              4-bis. Fuori  dai  casi  previsti  dall'articolo  2352,
          ultimo comma, del codice civile non puo' esservi,  per  gli
          stessi strumenti finanziari, piu' di una  certificazione  o
          comunicazione ai fini  della  legittimazione  all'esercizio
          degli stessi diritti.». 
              «Art.  83-novies  (Compiti  dell'intermediario).   - 1.
          L'intermediario: 
                a) esercita, in nome e per  conto  del  titolare  del
          conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora
          quest'ultimo gli abbia conferito il relativo mandato; 
                b)  a   richiesta   dell'interessato,   effettua   le
          comunicazioni  e  rilascia   le   certificazioni   di   cui
          all'articolo 83-quinqiues, comma 3, quando  necessarie  per
          l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari; 
                c)  effettua,  a   richiesta   dell'interessato,   le
          comunicazioni   previste   dall'articolo   83-sexies;    la
          richiesta puo' essere effettuata con riferimento a tutte le
          assemblee  di  uno  o  piu'  emittenti,  fino   a   diversa
          indicazione; in tal caso,  l'intermediario  provvede  senza
          necessita'   di   ulteriori   richieste   all'invio   delle
          comunicazioni; 
                d) segnala all'emittente i  dati  identificativi  dei
          soggetti che hanno  richiesto  la  certificazione  prevista
          dall'articolo 83-quinquies, comma 3, nonche' di  coloro  ai
          quali  sono  stati  pagati  dividendi  e  di  coloro   che,
          esercitando il diritto di opzione o  altro  diritto,  hanno
          acquisito   la   titolarita'   di   strumenti    finanziari
          nominativi, specificandone le relative  quantita'  ai  fini
          degli adempimenti a  carico  dell'emittente;  salvo  quanto
          previsto dalla lettera f), nei casi in  cui  si  da'  luogo
          alla  comunicazione,  essa   soddisfa   gli   obblighi   di
          segnalazione; 
                e)  segnala  altresi'  all'emittente,   a   richiesta
          dell'interessato ovvero quando previsto dalle  disposizioni
          vigenti i dati identificativi degli  aventi  diritti  sugli
          strumenti finanziari ai fini  degli  adempimenti  a  carico
          dell'emittente; 
                f)  nei  casi  in  cui  siano  diversi  dai  soggetti
          richiedenti le certificazioni o a cui  favore  siano  state
          effettuate le comunicazioni per l'intervento in  assemblea,
          segnala all'emittente i dati  identificativi  degli  aventi
          diritti  sugli   strumenti   finanziari   ai   fini   degli
          adempimenti a carico dell'emittente; 
              g) nei casi in cui effettua  le  comunicazioni  di  cui
          alle lettere b) e c) e le segnalazioni di cui alle  lettere
          d),  e)  ed  f),  segnala  all'emittente  i  vincoli  sugli
          strumenti  finanziari  iscritti  ai   sensi   dell'articolo
          83-octies. 
              2.  Il   deposito   delle   certificazioni   rilasciate
          dall'intermediario e la ricezione  delle  comunicazioni  da
          parte dell'emittente  sostituiscono,  ad  ogni  effetto  di
          legge, il deposito  del  titolo  previsto  da  disposizioni
          vigenti. 
              3. (abrogato)». 
              «Art. 83-decies  (Responsabilita'  dell'intermediario).
          - 1. L'intermediario e' responsabile: 
                a) verso il titolare del conto, per i danni derivanti
          dall'esercizio dell'attivita' di trasferimento suo  tramite
          degli strumenti finanziari, di tenuta dei conti, e  per  il
          puntuale adempimento  degli  obblighi  posti  dal  presente
          decreto e dal regolamento di cui all'articolo 82, comma 2; 
                b)  verso  l'emittente,   per   l'adempimento   degli
          obblighi  di  comunicazione  e  segnalazione  imposti   dal
          presente decreto e dal regolamento di cui all'articolo  82,
          comma 2.». 
              «Art. 83-duodecies (Identificazione  degli  azionisti).
          - 1. Ove previsto dallo statuto, le societa'  italiane  con
          azioni  ammesse   alla   negoziazione   con   il   consenso
          dell'emittente nei  mercati  regolamentati  o  nei  sistemi
          multilaterali di negoziazione italiani  o  di  altri  Paesi
          dell'Unione europea possono chiedere, in qualsiasi  momento
          e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite un
          depositario centrale, i dati identificativi degli azionisti
          che non  abbiano  espressamente  vietato  la  comunicazione
          degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui
          conti ad essi intestati. 
              2. Le segnalazioni  indicate  nel  comma  1  pervengono
          all'emittente entro dieci  giorni  di  mercato  aperto  dal
          giorno della richiesta, ovvero il diverso termine stabilito
          dalla  Consob,  d'intesa  con  la   Banca   d'Italia,   con
          regolamento. 
              3. Nel caso in cui lo statuto preveda  la  facolta'  di
          cui al comma 1, la societa'  e'  tenuta  ad  effettuare  la
          medesima  richiesta  su   istanza   di   tanti   soci   che
          rappresentino  almeno  la  meta'  della  quota  minima   di
          partecipazione   stabilita   dalla    Consob    ai    sensi
          dell'articolo 147-ter,  comma  1.  I  relativi  costi  sono
          ripartiti tra la societa' ed i soci richiedenti  secondo  i
          criteri stabiliti  dalla  Consob  con  regolamento,  avendo
          riguardo  all'esigenza  di  non  incentivare  l'uso   dello
          strumento da parte dei soci per finalita' non coerenti  con
          l'obiettivo di  facilitare  il  coordinamento  tra  i  soci
          stessi al fine di esercitare i diritti che  richiedono  una
          partecipazione qualificata. 
              4. Le societa'  pubblicano,  con  le  modalita'  e  nei
          termini indicati nell'articolo 114, comma 1, un  comunicato
          con   cui   danno   notizia   dell'avvenuta   presentazione
          dell'istanza di identificazione, rendendo note le  relative
          motivazioni nel caso di richiesta ai sensi del comma  1,  o
          l'identita'  e  la  partecipazione  complessiva  dei   soci
          istanti nel caso di richiesta ai sensi del comma 3. I  dati
          ricevuti sono messi a disposizione  dei  soci  su  supporto
          informatico in  un  formato  comunemente  utilizzato  senza
          oneri  a  loro  carico,   fermo   restando   l'obbligo   di
          aggiornamento del libro soci. 
              5. Il presente articolo non si  applica  alle  societa'
          cooperative.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 85, 86, 87,  88  e
          89 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
          come modificati dal presente decreto: 
              «Art. 85 (Deposito accentrato). - 1. Nei  casi  in  cui
          gli strumenti finanziari immessi nel  sistema  di  gestione
          accentrata siano rappresentati da documenti, lo svolgimento
          e gli effetti dell'attivita' di  gestione  accentrata  sono
          disciplinati dalla presente sezione. Si applicano, ove  non
          altrimenti previsto dalla presente sezione, gli articoli da
          83-quater a 83-undecies. 
              2. La clausola del contratto di deposito stipulato  con
          i   soggetti   individuati   nel    regolamento    previsto
          dall'articolo 82, comma 2, avente a oggetto  gli  strumenti
          finanziari  individuati  nel  medesimo   regolamento,   che
          attribuisce al depositario  la  facolta'  di  procedere  al
          subdeposito degli strumenti  finanziari  stessi  presso  un
          depositario centrale di titoli deve  essere  approvata  per
          iscritto. Nell'esercizio di tale facolta' il depositario ha
          tutti i poteri necessari, compreso  quello  di  apporre  la
          girata a favore del depositario centrale di titoli,  quando
          si tratta di strumenti finanziari nominativi.  Il  deposito
          puo' essere effettuato direttamente dall'emittente. 
              3. Gli strumenti finanziari sono immessi nel sistema in
          deposito regolare. Il depositario  centrale  di  titoli  e'
          legittimato a compiere tutte le  operazioni  inerenti  alla
          gestione in conformita' al regolamento dei servizi previsto
          dall'articolo  79-quinquiesdecies,  comma  1,  nonche'   le
          azioni conseguenti alla  distruzione,  allo  smarrimento  e
          alla sottrazione degli strumenti finanziari.». 
              «Art.  86  (Trasferimento  dei  diritti  inerenti  agli
          strumenti finanziari depositati). - 1. Il depositante degli
          strumenti finanziari immessi nel sistema puo',  tramite  il
          depositario e secondo le modalita' indicate nel regolamento
          dei  servizi  previsto  dall'articolo   79-quinquiesdecies,
          comma  1,  chiedere  la  consegna  di   un   corrispondente
          quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie in
          deposito presso il depositario centrale di titoli. 
              2. Il proprietario degli strumenti  finanziari  immessi
          nel  sistema  assume  tutti  i  diritti  e   gli   obblighi
          conseguenti al deposito quando provi che il depositante non
          aveva titolo per effettuarlo.». 
              «Art.   87   (Vincoli   sugli   strumenti    finanziari
          accentrati).  - 1.  I  vincoli  gravanti  sugli   strumenti
          finanziari immessi  nel  sistema  si  trasferiscono,  senza
          effetti novativi, sui diritti del depositante con la girata
          al depositario  centrale  di  titoli;  le  annotazioni  dei
          vincoli sui certificati si hanno per non apposte;  di  cio'
          e' fatta menzione sul titolo. 
              2. Nel caso  di  ritiro  di  strumenti  finanziari  dal
          sistema, il depositario  fa  annotazione  dei  vincoli  sui
          relativi certificati con  l'indicazione  della  data  della
          loro costituzione. 
              3. Nel caso di  pignoramento  di  strumenti  finanziari
          immessi nel  sistema  gli  adempimenti  nei  confronti  dei
          comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del codice
          di  procedura  civile  sono  eseguiti  nei  confronti   dei
          depositari.». 
              «Art.   88   (Ritiro   degli    strumenti    finanziari
          accentrati). - 1. Il depositario centrale di titoli mette a
          disposizione del depositario gli  strumenti  finanziari  di
          cui  e'  chiesto  il  ritiro.  Gli   strumenti   finanziari
          nominativi sono girati al nome del depositario che completa
          la girata con il nome del giratario. Il completamento della
          girata  e'  convalidato  con  timbro,  data  e  firma   del
          depositario. 
              2. Il depositario centrale di titoli  puo'  autenticare
          la sottoscrizione del girante anche  quando  la  girata  e'
          fatta a proprio favore. La sottoscrizione da  esse  apposta
          sul titolo  in  qualita'  di  girante  non  ha  bisogno  di
          autenticazione. La girata e la intestazione  a  favore  del
          depositario centrale di titoli di strumenti  finanziari  da
          immettere nel sistema fanno esplicita menzione del presente
          decreto.». 
              «Art.  89  (Aggiornamento  del  libro  soci).  - 1.  Il
          depositario centrale di titoli comunica agli  emittenti  le
          azioni nominative ad essa girate ai fini dell'aggiornamento
          del libro dei soci.».
 Art. 3 
 
 
Modifiche alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
                                 58 
 
  1. Il comma  1,  dell'articolo  169,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Salvo che il  fatto  costituisca  reato  piu'  grave,  chiunque
fornisce  informazioni  false  nelle  comunicazioni  previste   dagli
articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, o in quelle richieste ai sensi
dell'articolo  17  del  presente  decreto,  o  in   quelle   previste
dall'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento  (UE)  n.  648/2012  e
dall'articolo 27, paragrafo 7, secondo periodo, del regolamento  (UE)
n. 909/2014 e' punito con l'arresto da un  anno  a  tre  anni  e  con
l'ammenda    da    euro    cinquemilacentosessantacinque    a    euro
cinquantunomilaseicentoquarantasei.». 
  2. All'articolo 189, del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1. le parole: «e 80, comma 7» sono soppresse; 
      2. dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 17» sono inserite le
seguenti: «, nonche' la violazione degli  obblighi  di  comunicazione
previsti dall'articolo 31,  paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.
648/2012 e  dall'articolo  27,  paragrafo  7,  secondo  periodo,  del
regolamento (UE) n. 909/2014,»; 
    b) al comma 2, dopo le parole: «61, comma 7,»  sono  inserite  le
seguenti: «79-sexies, comma 9,  e  79-noviesdecies,  comma  1»  e  le
parole: «e 80, comma 8» sono soppresse. 
  3. All'articolo 190, del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente:  «Altre
sanzioni  amministrative  pecuniarie  in  tema  di  disciplina  degli
intermediari e dei mercati»; 
    b) al comma 2 sono soppresse le lettere b), c), e) e h). 
  4. Dopo l'articolo 190, del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, sono inseriti i seguenti articoli: 
  «Art.  190.1  (Sanzioni  amministrative  pecuniarie  in   tema   di
disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari).  -  1.
Nei  confronti  dei  depositari  centrali  di  titoli,  nel  caso  di
inosservanza delle disposizioni  previste  dal  Capo  IV  del  titolo
II-bis della parte III e di quelle emanate dalla Consob,  d'intesa  o
sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 82, si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro  trentamila  fino  a  euro
cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato,  quando
tale importo e' superiore a euro cinque milioni  e  il  fatturato  e'
disponibile e determinabile. 
  2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica: 
    a) agli intermediari indicati nell'articolo 79-decies,  comma  1,
lettera b), per inosservanza delle disposizioni di  cui  all'articolo
83-novies, comma 1, lettere c), d), e)  ed  f),  83-duodecies,  e  di
quelle emanate in base ad esse; 
    b) agli emittenti  azioni  in  caso  di  inosservanza  di  quanto
previsto dall'articolo 83-undecies, comma 1. 
  3. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis. 
  Art.  190.2  (Sanzioni  amministrative  pecuniarie  relative   alla
violazione  delle  disposizioni  previste  dal  regolamento  (UE)  n.
909/2014). - 1. Nei confronti dei depositari centrali e delle  banche
designate ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 909/2014,
in caso di inosservanza delle disposizioni  richiamate  dall'articolo
63, paragrafo 1, del medesimo  regolamento  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria  da  euro  trentamila  fino  a  euro  venti
milioni, ovvero fino al dieci per cento del  fatturato,  quando  tale
importo  e'  superiore  a  euro  venti  milioni  e  il  fatturato  e'
disponibile e determinabile. La medesima sanzione si applica altresi'
in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di
attuazione emanate dalla Commissione europea ai  sensi  del  predetto
regolamento. 
  2. Chiunque presti i servizi elencati nell'Allegato al  regolamento
(UE) n. 909/2014 e quelli consentiti, ma non esplicitamente  elencati
dal medesimo Allegato, in violazione degli articoli 16, 25 e  54  del
predetto  regolamento,  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila fino  a  euro  cinque  milioni.  Se  la
violazione e' commessa da una societa' o un  ente,  e'  applicata  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro  trentamila  fino  a  euro
venti milioni, ovvero fino al dieci per cento del  fatturato,  quando
tale importo e' superiore a euro venti  milioni  e  il  fatturato  e'
disponibile e determinabile. 
  3.  Si  applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
duemilacinquecento fino a euro centocinquantamila: 
    a) ai gestori delle sedi di negoziazione, in caso di inosservanza
delle disposizioni previste dall'articolo 3, paragrafo  2,  comma  1,
del regolamento di cui al comma 1; 
    b) alle controparti di un contratto di garanzia  finanziaria,  in
caso di  violazione  delle  disposizioni  previste  dall'articolo  3,
paragrafo 2, comma 2, del regolamento di cui al comma 1; 
    c) alle imprese di investimento, in caso  di  inosservanza  delle
disposizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 2,  del  regolamento
di cui al comma 1 e delle relative disposizioni attuative; 
    d)  ai  depositari  centrali,  in  caso  di  inosservanza   delle
disposizioni  previste  dall'articolo  6,  paragrafi   3   e   4,   e
dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento di cui al comma  1,
e delle relative disposizioni attuative; 
    e) ai depositari centrali, alle controparti centrali e alle  sedi
di negoziazione, in caso di inosservanza delle disposizioni  previste
dall'articolo 7, paragrafi 9 e 10, del regolamento di cui al comma 1,
e delle relative disposizioni attuative; 
    f) ai partecipanti, in caso di  inosservanza  delle  disposizioni
previste dall'articolo 38, paragrafi 5 e 6, del regolamento di cui al
comma 1; 
    g) a chiunque non osservi le disposizioni previste  dall'articolo
7, paragrafi 3, 6, 7  e  8,  e  dall'articolo  9,  paragrafo  1,  del
regolamento  di  cui  al  comma  1  e  dalle  relative   disposizioni
attuative. 
  4. Alle fattispecie  disciplinate  dai  commi  1  e  2  si  applica
l'articolo 188, commi 2 e 2-bis. 
  5. Alle fattispecie disciplinate dal comma 3 si applica  l'articolo
188, comma 2.». 
  5. All'articolo 190-bis, del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  dell'articolo  e'  sostituita  dalla   seguente:
«Responsabilita' degli esponenti aziendali e  del  personale  per  le
violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati, dei
depositari  centrali  e  della  gestione  accentrata   di   strumenti
finanziari»; 
    b) al comma 1, primo periodo, le parole: «188, 189  e  190»  sono
sostituite dalle seguenti: «188, 189, 190, 190.1 e 190.2, commi  1  e
2,». 
  6. All'articolo 193-quater, del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le controparti centrali, i gestori delle sedi di  negoziazione,
le controparti finanziarie e le  controparti  non  finanziarie,  come
definite dall'articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE)
n. 648/2012 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  4  luglio
2012, i soggetti  che  agiscono  in  qualita'  di  partecipanti  alle
controparti centrali o in qualita' di clienti di questi ultimi,  come
definiti dall'articolo 2, punto 15), del citato regolamento, i  quali
non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del
medesimo regolamento  e  le  relative  disposizioni  attuative,  sono
punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  cinquemila
fino a euro cinque milioni, se sono persone fisiche. Se la violazione
e' commessa da una societa' o da un ente, si applica nei confronti di
questi  ultimi  la  sanzione  amministrativa   pecuniaria   da   euro
trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero al dieci per cento  del
fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque  milioni  e
il fatturato e' disponibile e determinabile.»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis» 
  7. L'articolo 194-quater, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 194-quater (Ordine di porre termine alle  violazioni).  -  1.
Quando  le  violazioni  sono  connotate  da  scarsa  offensivita'   o
pericolosita', nei confronti delle societa' o degli enti interessati,
puo' essere applicata, in alternativa  alle  sanzioni  amministrative
pecuniarie, una sanzione  consistente  nell'ordine  di  eliminare  le
infrazioni contestate, anche indicando le misure  da  adottare  e  il
termine per l'adempimento, nel caso di inosservanza: 
    a) delle norme previste dagli articoli  6,  12,  21,  commi  1  e
1-bis, 33, comma 4, 35-decies, 79-bis, 98-ter, commi 2 e 3,  e  delle
relative disposizioni attuative; 
    b) delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob
ai sensi dell'articolo 98-quater; 
    c) delle norme richiamate  dall'articolo  63,  paragrafo  1,  del
regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative. 
  2. Per l'inosservanza dell'ordine entro  il  termine  stabilito  si
applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  prevista  per   la
violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.». 
  8. All'articolo 194-quinquies, del decreto legislativo 24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  lettera  a),  le  parole:  «83-novies,  comma  1,
lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies,» sono soppresse; 
    b) al comma 1, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: 
  «a-bis) dall'articolo  190.1,  per  la  violazione  degli  articoli
83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies,  e  delle
relative disposizioni attuative;»; 
    c) al comma 1, lettera b), le parole: «comma 2»  sono  sostituite
dalle seguenti: «commi 2 e 4». 
  9. All'articolo 194-septies, del decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Il comma 1 si applica anche  alle  violazioni  delle  norme
richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1,  del  regolamento  (UE)  n.
909/2014 e delle relative disposizioni attuative.». 
  10. All'articolo 195-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3-bis, la parola:  «escludono»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «possono escludere»; 
    b) alla lettera b) del  comma  3-bis,  le  parole:  «alle  misure
ritenute  di  natura  minore»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«all'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 194-quater.». 
  11. Il comma 1 dell'articolo 195-ter, del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente: 
  «1. La Banca d'Italia comunica all'ABE le  sanzioni  amministrative
applicate alle banche o alle imprese di investimento ai  sensi  degli
articoli 189, 190, 190-bis, 194-ter, 194-quater  e  194-septies,  ivi
comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonche' le  informazioni
ricevute dai  soggetti  interessati  sulle  azioni  da  essi  avviate
avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse». 
Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  169,  189,  190,
          190-bis, 193-quater, 194-quinquies, 194-septies, 195-bis  e
          195-ter del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
          58, come modificati dal presente decreto: 
              «Art. 169 (Partecipazioni al capitale). - 1. Salvo  che
          il fatto costituisca reato piu'  grave,  chiunque  fornisce
          informazioni  false  nelle  comunicazioni  previste   dagli
          articoli 15, commi  1  e  3,  61,  comma  6,  o  in  quelle
          richieste ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, o
          in quelle  previste  dall'articolo  31,  paragrafo  2,  del
          regolamento (UE) n. 648/2012 e dall'articolo 27,  paragrafo
          7, secondo periodo, del regolamento  (UE)  n.  909/2014  e'
          punito con l'arresto da un anno a tre anni e con  l'ammenda
          da    euro     cinquemilacentosessantacinque     a     euro
          cinquantunomilaseicentoquarantasei.». 
              «Art.   189   (Partecipazioni   al   capitale).    - 1.
          L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 15,
          commi 1 e 3, 61, comma 6, e di quelle  richieste  ai  sensi
          dell'articolo 17, nonche' la violazione degli  obblighi  di
          comunicazione previsti dall'articolo 31, paragrafo  2,  del
          regolamento (UE) n. 648/2012 e dall'articolo 27,  paragrafo
          7, secondo periodo, del regolamento (UE)  n.  909/2014,  e'
          punita con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          cinquemila a cinque milioni di euro. Se  la  violazione  e'
          commessa da  una  societa'  o  un  ente,  e'  applicata  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila  fino
          a cinque milioni di euro, ovvero al  dieci  per  cento  del
          fatturato,  quando  tale  importo  e'  superiore  a  cinque
          milioni  di  euro  e  il   fatturato   e'   disponibile   e
          determinabile. 
              2. La stessa sanzione si applica in caso di  violazione
          dei  divieti  di  esercizio  dei  diritti  ed  in  caso  di
          inadempimento degli obblighi di alienazione previsti  dagli
          articoli 14, commi 4 e 7, 16, commi 1, 2 e 4, 61, comma  7,
          79-sexies, comma 9, e 79-noviesdecies, comma 1. 
              2-bis. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis.». 
              «Art. 190 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie  in
          tema di disciplina degli intermediari e dei mercati). -  1.
          Nei confronti dei soggetti abilitati, dei depositari e  dei
          soggetti  ai  quali  sono  state  esternalizzate   funzioni
          operative essenziali o importanti si  applica  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a  cinque
          milioni di euro, ovvero al dieci per cento  del  fatturato,
          quando tale importo e' superiore a cinque milioni di euro e
          il fatturato e' disponibile e determinabile, per la mancata
          osservanza degli articoli 6, 7, commi  2,  2-bis  e  3,  8,
          commi 1 e 1-ter; 9, 10, 12, 13, comma 3, 21, 22, 24,  comma
          1, 25, 25-bis, commi 1 e 2, 27, commi 3 e 4, 28,  comma  3,
          30, commi 3, 4 e 5, 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7, 32, comma  2,
          33, comma 4, 35-bis, comma  6,  35-novies,  35-decies,  36,
          commi 2, 3 e 4, 37, commi 1, 2 e 3, 39, 40, commi 2, 4 e 5,
          40-bis, comma 4, 40-ter, comma 4,  41,  commi  2,  3  e  4,
          41-bis; 41-ter, 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4, 43, commi 2,
          3, 4, 7, 8 e 9, 44, commi 1, 2, 3 e 5, 45, 46, commi 1, 3 e
          4,  47,  48,  49,  commi  3   e   4,   55-ter,   55-quater,
          55-quinquies,   65,   79-bis,   187-novies,    ovvero    le
          disposizioni generali o  particolari  emanate  dalla  Banca
          d'Italia o dalla Consob in base ai  medesimi  articoli.  La
          stessa sanzione si applica nei confronti di societa' o enti
          in caso inosservanza delle disposizioni  dell'articolo  18,
          comma 2, ovvero in  caso  di  esercizio  dell'attivita'  di
          gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel  registro
          di cui all'articolo 50-quinquies. 
              [1-bis.  Nelle  materie  a  cui   si   riferiscono   le
          disposizioni  richiamate  al  comma  1,  le  sanzioni   ivi
          previste si applicano anche in caso di  inosservanza  delle
          norme tecniche di regolamentazione e di attuazione  emanate
          dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10  e  15
          del  regolamento  UE  n.  1095/2010,  ovvero  in  caso   di
          inosservanza   degli    atti    dell'AESFEM    direttamente
          applicabili ai  soggetti  vigilati  adottati  ai  sensi  di
          quest'ultimo regolamento.]. 
              2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica: 
                a) alle societa' di gestione del mercato, nel caso di
          inosservanza delle disposizioni previste  dal  capo  I  del
          titolo I della parte III e di quelle  emanate  in  base  ad
          esse; 
                b) (soppressa); 
                c) (soppressa); 
                d) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di
          scambi di fondi interbancari, ai  soggetti  che  gestiscono
          sistemi   multilaterali    di    negoziazione    ed    agli
          internalizzatori  sistematici,  nel  caso  di  inosservanza
          delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo
          I della parte III e di quelle emanate in base ad esse; 
                e) (soppressa); 
                f) alle imprese di assicurazione, nel caso in cui non
          osservino le disposizioni  previste  dall'articolo  25-bis,
          commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse; 
                g)  agli  operatori  ammessi  alle  negoziazioni  nei
          mercati  regolamentati  in  caso  di   inosservanza   delle
          disposizioni previste dall'articolo 25, comma 3; 
                h) (soppressa). 
              2-bis. La medesima sanzione prevista  dal  comma  1  si
          applica: 
                a) ai  gestori  dei  fondi  europei  per  il  venture
          capital (EuVECA), in caso di violazione delle  disposizioni
          previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  e  13
          del  regolamento  (UE)  n.  345/2013   e   delle   relative
          disposizioni attuative; 
                b) ai gestori dei fondi europei  per  l'imprenditoria
          sociale (EuSEF), in caso di violazione  delle  disposizioni
          previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  12,  13,
          14 del  regolamento  (UE)  n.  346/2013  e  delle  relative
          disposizioni attuative; 
                b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso  di
          violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE)
          n. 231/2013 della Commissione e delle relative disposizioni
          attuative; 
                b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM,  in  caso
          di violazione delle disposizioni del  regolamento  delegato
          (UE)  n.  438/2016  della  Commissione  e  delle   relative
          disposizioni attuative. 
              2-ter. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
          da euro duemilacinquecento a euro centocinquantamila: 
                a) nei confronti  di  Sim,  imprese  di  investimento
          comunitarie  con   succursale   in   Italia,   imprese   di
          investimento  extracomunitarie,   intermediari   finanziari
          iscritti nell'elenco previsto dall'articolo  106  del  TUB,
          banche  italiane,  banche  comunitarie  con  succursale  in
          Italia e banche extracomunitarie autorizzate  all'esercizio
          dei servizi o delle attivita' di investimento, nonche'  nei
          confronti   dei   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione o di direzione delle controparti  centrali,
          in caso di violazione  delle  disposizioni  previste  dagli
          articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis  del  regolamento
          (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating  del
          credito, e delle relative disposizioni attuative; 
                b) nei confronti dei gestori in  caso  di  violazione
          dell'articolo 35-duodecies e dell'articolo 4, paragrafo  1,
          comma 1, del regolamento di cui alla lettera  a),  e  delle
          relative disposizioni attuative. 
              3. Si applica l'articolo 188, comma 2-bis. 
              3-bis.   I   soggetti   che   svolgono   funzioni    di
          amministrazione,  direzione  o   controllo   nei   soggetti
          abilitati, i quali non osservano le  disposizioni  previste
          dall'articolo  6,  comma  2-bis,  ovvero  le   disposizioni
          generali o particolari emanate in base  al  medesimo  comma
          dalla  Banca  d'Italia,  sono  puniti   con   la   sanzione
          amministrativa   pecuniaria   da   cinquantamila   euro   a
          cinquecentomila euro. 
              4. Salvo quanto previsto  dall'articolo  194-quinquies,
          alle  sanzioni  amministrative  pecuniarie   previste   dal
          presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e
          16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.» 
              «Art.   190-bis   (Responsabilita'   degli    esponenti
          aziendali e del personale per  le  violazioni  in  tema  di
          disciplina degli intermediari, dei mercati, dei  depositari
          centrali  e  della   gestione   accentrata   di   strumenti
          finanziari). - 1. Fermo restando  quanto  previsto  per  le
          societa' e gli enti nei confronti dei quali sono  accertate
          le  violazioni,  per  l'inosservanza   delle   disposizioni
          richiamate dagli articoli 188, 189,  190,  190.1  e  190.2,
          commi  1  e  2,  si  applica  la  sanzione   amministrativa
          pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro
          nei  confronti  dei  soggetti  che  svolgono  funzioni   di
          amministrazione, di direzione o di controllo,  nonche'  nei
          confronti   del   personale,   quando   l'inosservanza   e'
          conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo
          di appartenenza e  ricorrono  una  o  piu'  delle  seguenti
          condizioni: 
                a) la condotta ha  inciso  in  modo  rilevante  sulla
          complessiva  organizzazione  o  sui  profili   di   rischio
          aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per  la
          tutela degli investitori o per l'integrita' ed il  corretto
          funzionamento del mercato; 
                b)  la  condotta  ha  contribuito  a  determinare  la
          mancata  ottemperanza  della   societa'   o   dell'ente   a
          provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 7,
          comma 2, e 12, comma 5-bis; 
                c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi
          dell'articolo 6, commi, 2-septies,  2-octies,  2-novies,  o
          dell'articolo   13,   ovvero   obblighi   in   materia   di
          remunerazione e incentivazione,  quando  l'esponente  o  il
          personale e' la parte interessata. 
              2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni  di
          amministrazione, di direzione o di controllo,  nonche'  del
          personale,  nei  casi  in  cui  la  loro   condotta   abbia
          contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui
          all'articolo  194-quater  da   parte   della   societa'   o
          dell'ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
          da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro. 
              3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione,
          in ragione della  gravita'  della  violazione  accertata  e
          tenuto conto dei criteri stabiliti  dall'articolo  194-bis,
          la Banca d'Italia o la Consob possono applicare la sanzione
          amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo
          non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni,  dallo
          svolgimento di funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
          controllo presso  intermediari  autorizzati  ai  sensi  del
          presente decreto legislativo, del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre
          2005, n. 209, o presso fondi pensione. 
              3-bis. La Banca d'Italia o la Consob, in ragione  della
          gravita' della violazione  accertata  e  tenuto  conto  dei
          criteri  stabiliti  dall'articolo  194-bis,  applicano   la
          sanzione   amministrativa   accessoria    dell'interdizione
          permanente dallo svolgimento delle funzioni  richiamate  al
          comma 3, nel caso in cui al  medesimo  soggetto  sia  stata
          gia' applicata, due o piu' volte negli ultimi  dieci  anni,
          l'interdizione  di  cui  al  comma  3,   per   un   periodo
          complessivo non inferiore a cinque anni. 
              4. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis.». 
              «Art. 193-quater  (Sanzioni  amministrative  pecuniarie
          relative alla violazione delle  disposizioni  previste  dal
          regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio,  del  4  luglio  2012).  - 1.   Le   controparti
          centrali,  i  gestori  delle  sedi  di   negoziazione,   le
          controparti finanziarie e le controparti  non  finanziarie,
          come definite dall'articolo 2, punti 1), 4), 8) e  9),  del
          regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 4 luglio 2012, i soggetti  che  agiscono  in
          qualita' di partecipanti alle  controparti  centrali  o  in
          qualita'  di  clienti  di  questi  ultimi,  come   definiti
          dall'articolo 2, punto 15), del citato regolamento, i quali
          non osservano le disposizioni previste dai titoli II,  III,
          IV e V del medesimo regolamento e le relative  disposizioni
          attuative,  sono  punite  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro cinquemila fino a euro  cinque  milioni,
          se sono persone fisiche. Se la violazione  e'  commessa  da
          una societa' o da un ente,  si  applica  nei  confronti  di
          questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
          trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero al dieci  per
          cento del fatturato, quando tale  importo  e'  superiore  a
          euro  cinque  milioni  e  il  fatturato  e'  disponibile  e
          determinabile. 
              2. 
              3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1 sono
          applicate dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'IVASS  e
          dalla  COVIP,  secondo  le   rispettive   attribuzioni   di
          vigilanza. 
              4. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis.». 
              «Art. 194-quinquies (Pagamento in misura ridotta). - 1.
          Possono essere estinte mediante pagamento, nel  termine  di
          trenta  giorni  dalla  notificazione   della   lettera   di
          contestazione, di una somma pari al doppio del minimo della
          sanzione edittale, quando  non  sussistano  le  circostanze
          previste dal comma 2, le violazioni previste: 
                a)  dall'articolo  190,  per  la   violazione   degli
          articoli 45, comma 1, 46, comma 1,  65,  e  delle  relative
          disposizioni attuative adottate dalla Consob; 
                a-bis) dall'articolo 190.1, per la  violazione  degli
          articoli 83-novies, comma 1, lettere  c),  d),  e)  ed  f),
          83-duodecies, e delle relative disposizioni attuative; 
                b) dall'articolo 191, commi 2 e 4, per la  violazione
          degli articoli 96 e 101, commi 1, 2 e 3; 
                c) dall'articolo 193, commi 1,  1.1  e  1.2,  per  la
          violazione degli articoli 113-ter,  comma  5,  lettera  b),
          114, commi 2 e 7, e dall'articolo 193, commi 2, 2.1, 2.2  e
          2.3, per la violazione dell'articolo 120; 
                d) dall'articolo 194,  comma  2,  per  la  violazione
          dell'articolo 142, e dell'articolo 194, comma 2-bis. 
              2. Il pagamento  in  misura  ridotta  non  puo'  essere
          effettuato nel caso in cui il  soggetto  interessato  abbia
          gia' usufruito di tale misura nei  dodici  mesi  precedenti
          alla violazione contestata.». 
              «Art. 194-septies (Dichiarazione pubblica). - 1. Per le
          violazioni delle norme previste dagli articoli 6,  12,  21,
          commi 1 e 1-bis, 33, comma 4,  35-decies,  79-bis,  98-ter,
          commi  2  e  3,  115-bis,  e  delle  relative  disposizioni
          attuative, e per le violazioni delle disposizioni  generali
          o particolari emanate dalla Consob ai  sensi  dell'articolo
          98-quater,  quando   esse   siano   connotate   da   scarsa
          offensivita' o pericolosita' e l'infrazione contestata  sia
          cessata,  la  Banca  d'Italia  o  la  Consob,  secondo   le
          rispettive competenze, possono  applicare,  in  alternativa
          alle  sanzioni  amministrative  pecuniarie,  una   sanzione
          consistente nella dichiarazione pubblica avente  a  oggetto
          la violazione commessa e il soggetto responsabile. 
              1-bis. Il comma 1  si  applica  anche  alle  violazioni
          delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo  1,  del
          regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative  disposizioni
          attuative.». 
              «Art. 195-bis (Pubblicazione delle sanzioni).  - 1.  Il
          provvedimento di applicazione delle sanzioni  previste  dal
          presente decreto e' pubblicato senza ritardo e per estratto
          nel sito internet della Banca d'Italia o della  Consob,  in
          conformita' alla normativa europea di riferimento. Nel caso
          in cui  avverso  il  provvedimento  di  applicazione  della
          sanzione  sia  adita  l'autorita'  giudiziaria,  la   Banca
          d'Italia  o  la  Consob  menzionano   l'avvio   dell'azione
          giudiziaria  e  l'esito  della  stessa  a   margine   della
          pubblicazione. La Banca d'Italia o la Consob, tenuto  conto
          della natura della violazione e degli interessi  coinvolti,
          possono stabilire modalita' ulteriori per dare  pubblicita'
          al  provvedimento,  ponendo  le  relative  spese  a  carico
          dell'autore della violazione. 
              2. Nel provvedimento di applicazione della sanzione, la
          Banca d'Italia o la Consob dispongono la  pubblicazione  in
          forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella
          ordinaria: 
                a) abbia ad  oggetto  dati  personali  ai  sensi  del
          decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  la   cui
          pubblicazione   appaia   sproporzionata    rispetto    alla
          violazione sanzionata; 
                b) possa comportare  rischi  per  la  stabilita'  dei
          mercati  finanziari  o  pregiudicare  lo   svolgimento   di
          un'indagine penale in corso; 
                c) possa causare un danno sproporzionato ai  soggetti
          coinvolti, purche' tale danno sia determinabile. 
              3.  Se  le  situazioni  descritte  nel  comma  2  hanno
          carattere  temporaneo,   la   pubblicazione   puo'   essere
          rimandata ed effettuata quando dette esigenze  sono  venute
          meno. 
              3-bis. La Banca d'Italia o la Consob possono  escludere
          la  pubblicita'   del   provvedimento   sanzionatorio,   se
          consentito dal diritto dell'Unione europea, nel caso in cui
          le opzioni  stabilite  dai  commi  2  e  3  siano  ritenute
          insufficienti ad assicurare: 
                a) che la stabilita' dei mercati finanziari  non  sia
          messa a rischio; 
                b)  la  proporzionalita'  della  pubblicazione  delle
          decisioni rispetto all'irrogazione della sanzione  prevista
          dall'articolo 194-quater.». 
              «Art. 195-ter (Comunicazione all'ABE e all'AESFEM sulle
          sanzioni  applicate).  - 1.  La  Banca  d'Italia   comunica
          all'ABE le sanzioni amministrative applicate alle banche  o
          alle imprese di investimento ai sensi degli  articoli  189,
          190,  190-bis,  194-ter,  194-quater  e  194-septies,   ivi
          comprese quelle pubblicate in  forma  anonima,  nonche'  le
          informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni
          da essi avviate  avverso  i  provvedimenti  sanzionatori  e
          sull'esito delle stesse. 
              1-bis. La  Consob  e  la  Banca  d'Italia,  secondo  le
          rispettive    competenze,    comunicano    all'AESFEM    le
          informazioni relative alle sanzioni amministrative da  esse
          applicate,   nonche'   alle   sanzioni   penali   applicate
          dall'Autorita'    giudiziaria,    necessarie    ai     fini
          dell'adempimento degli obblighi informativi previsti  dalla
          normativa europea nei confronti dell'AESFEM.».
Art. 4 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 
                         e al codice civile 
 
  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, lettera n), le parole: «o, un sistema
di garanzia» sono soppresse; 
    b) all'articolo 1, comma 1, lettera p), le  parole:  «107,  comma
6,» sono soppresse; 
    c) all'articolo 1, comma 1, la lettera t) e' soppressa; 
    d) all'articolo 6, comma 1, ultimo  periodo,  le  parole:  «o  da
sistemi di garanzia  finalizzati  a  garantire  il  buon  fine  della
compensazione e della liquidazione» sono soppresse; 
    e) dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: 
  «Art. 8-bis (Tutela dei diritti dell'operatore del sistema  che  ha
fornito la garanzia). - 1. Se l'operatore di un  sistema  ha  fornito
una garanzia all'operatore di un altro sistema  in  relazione  ad  un
sistema interoperabile, i diritti dell'operatore del sistema  che  ha
fornito la garanzia relativi alla garanzia fornita non possono essere
pregiudicati  dall'apertura  di  una  procedura  di  insolvenza   nei
confronti dell'operatore del sistema che ha ricevuto la garanzia.». 
  2. All'articolo 2354, sesto comma, del codice  civile,  le  parole:
«nei mercati regolamentati» sono sostituite  dalle  seguenti:  «nelle
sedi di negoziazione». 
Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 6  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, come modificati
          dal presente decreto: 
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
                a) "Testo unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e   successive
          modificazioni; 
                b) "Testo unico finanza" (T.U. finanza):  il  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni; 
                c) "Consob": la Commissione nazionale per le societa'
          e la borsa; 
                c-bis) "AESFEM": Autorita'  europea  degli  strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
                c-ter)  "CERS":  Comitato  europeo  per  il   rischio
          sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010 (3); 
                d) "agente di regolamento": il soggetto che  mette  a
          disposizione dei partecipanti conti per il  regolamento  di
          ordini di trasferimento all'interno del sistema e che  puo'
          concedere credito a tale scopo ai medesimi partecipanti; 
                e) "banche centrali": la Banca centrale europea e  le
          banche centrali nazionali degli  Stati  membri  dell'Unione
          europea; 
                f) "compensazione": la conversione, secondo le regole
          del sistema, in un'unica posizione a credito o a debito dei
          crediti e  dei  debiti  di  uno  o  piu'  partecipanti  nei
          confronti di uno o piu' partecipanti e risultanti da ordini
          di trasferimento; 
                g) "controparte centrale": il soggetto interposto tra
          gli enti di un sistema che funge da  controparte  esclusiva
          di detti enti riguardo ai loro ordini di trasferimento; 
                h) "ente": uno dei seguenti organismi  che  partecipi
          ad un sistema assumendo gli obblighi derivanti da ordini di
          trasferimento nell'ambito del sistema: 
                  1) una banca italiana o comunitaria, come  definite
          all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del  testo  unico
          bancario, un istituto di moneta elettronica, come  definito
          nell'articolo 1, comma  2,  lettera  h-bis),  del  medesimo
          testo unico, nonche' gli organismi elencati all'articolo  2
          della direttiva 2006/48/CE; 
                  2) una SIM, come definita dall'articolo 1, comma 1,
          lettera e), o un'impresa d'investimento  comunitaria,  come
          definita dall'articolo 1, comma 1, lettera  f),  del  testo
          unico  finanza,  con   esclusione   degli   enti   di   cui
          all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE; 
                  3) un'autorita'  pubblica,  o  un'impresa  pubblica
          come definita all'articolo 8 del regolamento n. 3603/93 del
          Consiglio CE del 13 dicembre 1993,  nonche'  un'impresa  la
          cui attivita' sia assistita da garanzia pubblica; 
                  4) qualsiasi impresa la cui  sede  legale  non  sia
          situata nel territorio dell'Unione europea, e che  eserciti
          attivita' analoghe a quelle degli enti di cui ai punti 1) e
          2); 
                  5)  qualsiasi  altro  organismo,   individuato   in
          conformita' alle disposizioni comunitarie, che partecipi  a
          un sistema italiano o di altro Stato  dell'Unione  europea,
          qualora la  sua  attivita'  rilevi  sotto  il  profilo  del
          rischio sistemico; 
                i) "garanzia": qualsiasi diritto avente ad oggetto  o
          relativo a valute, strumenti finanziari o altre  attivita',
          compresa senza limitazioni la garanzia finanziaria  di  cui
          all'articolo 1, paragrafo 4, lettera  a),  della  direttiva
          2002/47/CE,  prontamente  realizzabili  da  chiunque  e  in
          qualunque modo e forma, costituito al  fine  di  assicurare
          l'adempimento di obblighi presenti o  futuri  derivanti  da
          ordini  di  trasferimento  attraverso  un  sistema   o   da
          operazioni effettuate con banche centrali; 
                l)  "intermediario":  uno  degli  organismi  indicati
          nella lettera h), numeri 1), 2) e 4), che non partecipi  al
          sistema; 
                m)  "ordine  di   trasferimento":   ogni   istruzione
          nell'ambito di un sistema da parte di un partecipante di: 
                  1) mettere a disposizione  di  un  beneficiario  un
          importo in valuta attraverso una scrittura sui conti di una
          banca (italiana o comunitaria), di una banca  centrale,  di
          una controparte centrale o  di  un  agente  di  regolamento
          ovvero che determini l'assunzione  o  l'adempimento  di  un
          obbligo di pagamento  in  base  alle  regole  del  sistema,
          ovvero 
                  2) trasferire la titolarita' o altri diritti su uno
          o piu' strumenti finanziari, attraverso una scrittura in un
          libro contabile o in altro modo; 
                n) "partecipante": un ente, un agente di regolamento,
          una controparte centrale, una stanza di  compensazione,  un
          operatore del sistema partecipanti a un sistema; 
                o) "partecipante indiretto": un ente, una controparte
          centrale,  un  agente  di  regolamento,   una   stanza   di
          compensazione  o  un  operatore  del   sistema   conosciuto
          dall'operatore del sistema, secondo le regole dello stesso,
          i cui ordini di trasferimento sono eseguiti  attraverso  il
          sistema da un partecipante in nome proprio  in  base  a  un
          vincolo contrattuale; 
                p) "procedura d'insolvenza": la  liquidazione  coatta
          amministrativa,  il   fallimento,   il   provvedimento   di
          sospensione  dei  pagamenti  delle   passivita'   e   delle
          restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli  74,
          77, comma 2, del testo unico bancario, e dell'articolo  56,
          comma 3, del testo unico finanza, nonche' ogni altra misura
          prevista da una legge italiana, o, se applicabile,  di  uno
          Stato  membro  dell'Unione   europea   o   di   uno   Stato
          extracomunitario, che ha come effetto la sospensione  o  la
          cessazione  dei  pagamenti   delle   passivita'   e   delle
          restituzioni dei beni ai terzi; 
                q) "regolamento lordo": il regolamento operazione per
          operazione di ordini di trasferimento, al di fuori  di  una
          compensazione; 
                r) "sistema": un insieme di  disposizioni  di  natura
          contrattuale o autoritativa, in  forza  del  quale  vengono
          eseguiti con regole  comuni  e  accordi  standardizzati  la
          compensazione, attraverso una controparte centrale o  meno,
          o ordini di  trasferimento  fra  i  partecipanti,  che  sia
          contestualmente: 
                  1) applicabile a tre  o  piu'  partecipanti,  senza
          contare l'operatore del sistema ne' un eventuale agente  di
          regolamento,  una  eventuale  controparte   centrale,   una
          eventuale  stanza   di   compensazione   o   un   eventuale
          partecipante   indiretto;   ovvero   applicabile   a    due
          partecipanti,  qualora  cio'  sia  giustificato  sotto   il
          profilo del contenimento del rischio sistemico  per  quanto
          attiene ai sistemi italiani, o nel caso in cui altri  Stati
          membri dell'Unione europea abbiano esercitato  la  facolta'
          di limitare a due il numero dei partecipanti; 
                  2) assoggettato alla  legge  di  uno  Stato  membro
          dell'Unione europea, scelta  dai  partecipanti  o  prevista
          dalle regole che lo disciplinano, in  cui  almeno  uno  dei
          partecipanti medesimi abbia la sede legale; 
                  3) designato come sistema e  notificato  all'AESFEM
          dallo Stato membro dell'Unione europea di cui si applica la
          legge. Un accordo concluso tra sistemi  interoperabili  non
          costituisce un sistema; 
                s)  "sistema  italiano":  uno  dei  sistemi  indicati
          nell'allegato al presente decreto legislativo, nonche'  uno
          dei sistemi designati ai sensi dell'articolo 10; 
                t) (soppressa); 
                u) "stanza di compensazione": il centro  responsabile
          del calcolo  delle  posizioni  nette  dei  partecipanti  al
          sistema; 
                v) "strumenti finanziari": gli  strumenti  finanziari
          di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico finanza; 
                w)  "sistema   extracomunitario":   un   sistema   di
          pagamento  o  di  regolamento  titoli  di  uno  Stato   non
          appartenente all'Unione europea; 
                w-bis)   "giorno   lavorativo":   comprende   sia   i
          regolamenti diurni sia i  regolamenti  notturni  e  include
          tutti gli eventi che occorrono durante il ciclo  lavorativo
          del sistema; 
                w-ter) "sistemi interoperabili": due o piu' sistemi i
          cui operatori hanno concluso un accordo per l'esecuzione di
          ordini di trasferimento tra sistemi; 
                w-quater) "operatore del sistema": il  soggetto  o  i
          soggetti giuridicamente  responsabili  della  gestione  del
          sistema. L'operatore del  sistema  puo'  anche  agire  come
          agente di regolamento, controparte  centrale  o  stanza  di
          compensazione.». 
              «Art. 6 (Diritti del partecipante). -  1.  In  caso  di
          apertura di  una  procedura  di  insolvenza  nei  confronti
          dell'intermediario per  conto  del  quale  un  partecipante
          esegue ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma
          1, lettera m), numero  2),  i  relativi  contratti  tra  il
          partecipante e l'intermediario non si sciolgono. 
              Il curatore o i commissari liquidatori  subentrano  nel
          contratto, assumendone i diritti e gli  obblighi  relativi,
          sino  alla  loro  completa  esecuzione.   In   difetto   di
          adempimento il partecipante, in  deroga  alle  disposizioni
          vigenti in materia, puo' soddisfarsi per il  capitale,  gli
          interessi e  le  spese  sulle  somme  o  sul  prezzo  degli
          strumenti finanziari ricevuti in contropartita degli ordini
          eseguiti secondo buona fede  e  dei  quali  ha  diritto  di
          ritenzione  a  garanzia  dei   propri   crediti,   detratto
          l'ammontare della provvista per l'esecuzione degli ordini e
          quanto proveniente dalla realizzazione di garanzie. 
              2. Il  partecipante  da'  immediata  comunicazione  dei
          tempi e delle modalita' della  vendita  al  curatore  o  ai
          commissari     liquidatori,     precisando     le     somme
          complessivamente  utilizzate  per  la   soddisfazione   del
          proprio credito, che per la  parte  residua  e'  debito  di
          massa. 
              3. 
              4. In caso di parziale esecuzione dell'ordine le azioni
          revocatorie  da  parte   degli   organi   della   procedura
          d'insolvenza   concernenti   la   somministrazione    della
          provvista  e  l'adempimento   dei   debiti   connessi   con
          l'esecuzione degli  ordini  di  trasferimento  non  possono
          essere esercitate nei confronti del partecipante.». 
              - Il testo dell'articolo 2354 del codice  civile,  come
          modificato dal presente comma, cosi' recita: 
              «Art. 2354 (Titoli azionari). - I titoli possono essere
          nominativi o al  portatore,  a  scelta  del  socio,  se  lo
          statuto o le leggi speciali non stabiliscono diversamente. 
              Finche' le azioni non siano interamente  liberate,  non
          possono essere emessi titoli al portatore. 
              I titoli azionari devono indicare: 
                1) la denominazione e la sede della societa'; 
                2)  la  data  dell'atto  costitutivo  e   della   sua
          iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese  dove  la
          societa' e' iscritta; 
                3) il loro valore nominale o, se si tratta di  azioni
          senza valore nominale, il numero complessivo  delle  azioni
          emesse, nonche'  l'ammontare  del  capitale  sociale  [c.c.
          2327, 2346]; 
                4) l'ammontare dei versamenti parziali  sulle  azioni
          non interamente liberate [c.c. 2350, 2355, 2355-bis, 2356]; 
                5) i diritti  e  gli  obblighi  particolari  ad  essi
          inerenti [c.c. 2345]. 
              I titoli azionari devono  essere  sottoscritti  da  uno
          degli amministratori. E' valida la sottoscrizione  mediante
          riproduzione meccanica della firma. 
              Le disposizioni di questo articolo si  applicano  anche
          ai certificati provvisori che  si  distribuiscono  ai  soci
          prima dell'emissione dei titoli definitivi. 
              Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema
          di  strumenti  finanziari  negoziati   o   destinati   alla
          negoziazione nelle sedi di negoziazione. 
              Lo statuto puo' assoggettare le azioni alla  disciplina
          prevista dalle leggi speciali di cui al precedente comma.».
 Art. 5 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. La disciplina  in  materia  di  liquidazione  di  operazioni  in
strumenti  finanziari  non  derivati  e  di  societa'   di   gestione
accentrata oggetto di modifica o abrogazione da  parte  del  presente
decreto,  e  le  relative  disposizioni   attuative   contenute   nel
provvedimento adottato dalla Banca d'Italia  e  dalla  Consob  il  22
febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata,
di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di
gestione,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 54 del 4 marzo  2008,  come  successivamente  modificato,
nonche'  la  relativa   disciplina   sanzionatoria,   continuano   ad
applicarsi in  conformita'  alle  disposizioni  transitorie  previste
dall'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014. 
  2. Fino alla data  di  applicazione  delle  disposizioni  attuative
della direttiva 2014/65/UE e di adeguamento al  regolamento  (UE)  n.
600/2014, la locuzione «sedi di negoziazione» si riferisce ai mercati
regolamentati  e  ai  sistemi  multilaterali  di  negoziazione  e  la
locuzione «gestori» si  riferisce  alle  societa'  di  gestione,  per
quanto concerne i mercati regolamentati, e ai soggetti che gestiscono
i sistemi multilaterali di negoziazione, per quanto  concerne  questi
ultimi. 
  3. Il comma 1 dell'articolo 83-bis si applica  fino  alla  data  di
applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del  regolamento  (UE)  n.
909/2014. A decorrere dalla medesima data, il comma 1 e'  abrogato  e
il comma 1-bis e' sostituito dal seguente e rinumerato come comma 1: 
  «1. L'obbligo di rappresentazione  in  forma  scritturale  previsto
dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.  909/2014  puo'
essere assolto tramite emissione diretta, o immissione, in regime  di
dematerializzazione,  presso  un  depositario  centrale   di   titoli
stabilito nel territorio della Repubblica, o  presso  un  depositario
centrale di titoli autorizzato alla prestazione transfrontaliera  dei
servizi nel territorio della Repubblica, ai  sensi  dell'articolo  23
del medesimo regolamento». 
  4. A  decorrere  dalla  data  indicata  dal  comma  3  il  comma  2
dell'articolo 83-bis e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il regolamento indicato dall'articolo  82  puo'  prevedere  che
siano assoggettati  alla  disciplina  della  presente  sezione  anche
strumenti finanziari non soggetti all'applicazione  dell'articolo  3,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, al fine di  agevolarne
la circolazione.». 
  5. Le modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n.  210,  si
applicano a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto. 
Note all'art. 5: 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (UE)  n.
          909/2014, si veda nelle note alle premesse. 
              - La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari  e
          che  modifica  la  direttiva  2002/92/CE  e  la   direttiva
          2011/61/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  600/2014  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio  sui  mercati  degli   strumenti
          finanziari e che modifica il regolamento (UE)  n.  648/2012
          (Testo rilevante ai  fini  del  SEE)  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173. 
              - Il testo  dell'articolo  83-bis  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 83-bis (Ambito di applicazione). -  1.  L'obbligo
          di   rappresentazione   in   forma   scritturale   previsto
          dall'articolo 3,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.
          909/2014 puo' essere assolto tramite emissione  diretta,  o
          immissione, in regime  di  dematerializzazione,  presso  un
          depositario centrale di  titoli  stabilito  nel  territorio
          della Repubblica,  o  presso  un  depositario  centrale  di
          titoli autorizzato alla  prestazione  transfrontaliera  dei
          servizi  nel  territorio   della   Repubblica,   ai   sensi
          dell'articolo 23 del medesimo regolamento. 
              2.  Il  regolamento  indicato  dall'articolo  82   puo'
          prevedere che  siano  assoggettati  alla  disciplina  della
          presente sezione anche strumenti  finanziari  non  soggetti
          all'applicazione  dell'articolo   3,   paragrafo   1,   del
          regolamento (UE) n. 909/2014,  al  fine  di  agevolarne  la
          circolazione. 
              3. L'emittente strumenti finanziari diversi  da  quelli
          di cui al comma 1  puo'  volontariamente  assoggettarli  al
          regime  di  dematerializzazione   presso   un   depositario
          centrale stabilito nel territorio della Repubblica, secondo
          la disciplina della presente sezione.». 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          12 aprile 2001, n. 210 si veda nelle note alle premesse.
  Art. 6 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Selva di Val Gardena, addi' 12 agosto 2016 
 
                             MATTARELLA