Decreto Legislativo 23 ottobre 2007, n. 221    “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, a norma dell’articolo 7, della legge 29 luglio 2003, n. 229”

Decreto Legislativo 23 ottobre 2007, n. 221

“Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, a norma dell’articolo 7, della legge 29 luglio 2003, n. 229”

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2007


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001, ed in particolare l’articolo 7, concernente il riassetto in materia di tutela dei consumatori, e l’articolo 20-bis;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, e successive modificazioni;

Visto l’articolo 1, comma 14, della legge 12 luglio 2006, n. 228, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 2006;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, recante attuazione della direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori;

Visti gli articoli 19-bis e 31-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 2007;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 20 settembre 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’8 ottobre 2007;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, della giustizia, dell’economia e delle finanze e della salute; ;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

 

 

Art. 1.

Modifiche alle premesse del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Al settimo capoverso delle premesse al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, di seguito indicato, come «Codice del consumo», dopo le parole: «ai sensi dell’articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183» sono aggiunte le seguenti: «, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, di attuazione della direttiva 1999/34/CE».

Art. 2.

Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Al comma 2 dell’articolo 2 del Codice del consumo, dopo la lettera c) e’ inserita la seguente: «c-bis) all’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà;».

Art. 3.

Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Al comma 1 dell’articolo 3 del Codice del consumo, dopo le parole: «presente codice» sono inserite le seguenti: « ove non diversamente previsto,».

2. Al comma 1, lettera a), dell’articolo 3 del Codice del consumo, dopo la parola: «imprenditoriale» sono inserite le seguenti: «,commerciale, artigianale».

3. Al comma 1, lettera c), dell’articolo 3 del Codice del consumo dopo la parola: «imprenditoriale» sono inserite le seguenti: «,commerciale, artigianale».

4. Al comma 1, lettera d), dell’articolo 3 del Codice del consumo, le parole: «articolo 115, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 115, comma 2-bis».

5. Al comma 1, lettera e), dell’articolo 3 del Codice del consumo dopo le parole: «fatto salvo quanto stabilito» sono inserite le seguenti: «nell’articolo 18, comma 1, lettera c), e».

Art. 4.

Modifiche alla rubrica del titolo III, parte II, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Alla rubrica del titolo III della parte II del Codice del consumo, prima della parola: «Pubblicità» sono anteposte le seguenti: «Pratiche commerciali,».

Art. 5.

Modifiche all’articolo 33 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Al comma 2, lettera a), dell’articolo 33 del Codice del consumo, la parola: «dando» e’ sostituita dalla seguente: «danno».

Art. 6.

Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Al comma 1 dell’articolo 38 del Codice del consumo, dopo le parole: «previsto dal» e’ inserita la seguente: «presente».

Art. 7.

Modifiche all’articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Al comma 1, lettera a), dell’articolo 51 del Codice del consumo, le parole: «, un elenco indicativo dei quali e’ riportato nell’allegato I» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 67-bis e seguenti del presente Codice».

Art. 8.

Modifiche all’articolo 57 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146

1. Il comma 2 dell’articolo 57 del Codice del consumo, come modificato dall’articolo 2 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, e’ sostituito dal seguente: «2. Salve le sanzioni previste dall’articolo 62, ogni fornitura non richiesta di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26.».

Art. 9.

Inserimento della sezione IV-bis al capo I del titolo III della parte III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Dopo l’articolo 67 del Codice del consumo sono inseriti i seguenti:

SEZIONE IV-bis
Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori

Art. 67-bis
Oggetto e campo di applicazione

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, anche quando una delle fasi della commercializzazione comporta la partecipazione, indipendentemente dalla sua natura giuridica, di un soggetto diverso dal fornitore.

2. Per i contratti riguardanti servizi finanziari costituiti da un accordo iniziale di servizio seguito da operazioni successive o da una serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel tempo, le disposizioni della presente sezione si applicano esclusivamente all’accordo iniziale. Se non vi e’ accordo iniziale di servizio, ma le operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel tempo sono eseguite tra le stesse parti contrattuali, gli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies, 67-novies e 67-decies si applicano solo quando e’ eseguita la prima operazione. Tuttavia, se nessuna operazione della stessa natura e’ eseguita entro un periodo di un anno, l’operazione successiva e’ considerata come la prima di una nuova serie di operazioni e, di conseguenza, si applicano le disposizioni degli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies, 67-novies e 67-decies.

3. Ferme restando le disposizioni che stabiliscono regimi di autorizzazione per la commercializzazione dei servizi finanziari in Italia, sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa, dei sistemi di pagamento e di previdenza individuale, nonche’ le competenze delle autorità indipendenti di settore.

Art. 67-ter.

Definizioni

1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) contratto a distanza: qualunque contratto avente per oggetto servizi finanziari, concluso tra un fornitore e un consumatore ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera a);
b) servizio finanziario: qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale;
c) fornitore: qualunque persona fisica o giuridica, soggetto pubblico o privato, che, nell’ambito delle proprie attività commerciali o professionali, e’ il fornitore contrattuale dei servizi finanziari oggetto di contratti a distanza;
d) consumatore: qualunque soggetto di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del presente codice;
e) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b), del presente codice, possa impiegarsi per la commercializzazione a distanza di un servizio finanziario tra le parti;
f) supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
g) operatore o fornitore di tecnica di comunicazione a distanza:
qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività commerciale o professionale consista nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza;
h) reclamo del consumatore: una dichiarazione, sostenuta da validi elementi di prova, secondo cui un fornitore ha commesso o potrebbe commettere un’infrazione alla normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori;
i) interessi collettivi dei consumatori: gli interessi di un numero di consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati da un’infrazione.

Art. 67-quater.

Informazione del consumatore prima della conclusione del contratto a distanza

1. Nella fase delle trattative e comunque prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un’offerta, gli sono fornite le informazioni riguardanti:
a) il fornitore;
b) il servizio finanziario;
c) il contratto a distanza;
d) il ricorso.

2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui fine commerciale deve risultare in maniera inequivocabile, sono fornite in modo chiaro e comprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, tenendo debitamente conto in particolare dei doveri di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale e dei principi che disciplinano la protezione degli incapaci di agire e dei minori.

3. Le informazioni relative agli obblighi contrattuali, da comunicare al consumatore nella fase precontrattuale, devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge applicabile al contratto a distanza anche qualora la tecnica di comunicazione impiegata sia quella elettronica.

4. Se il fornitore ha sede in uno Stato non appartenente all’Unione europea, le informazioni di cui al comma 3 devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge italiana qualora il contratto sia concluso.

Art. 67-quinquies.

Informazioni relative al fornitore

1. Le informazioni relative al fornitore riguardano:
a) l’identità del fornitore e la sua attività principale, l’indirizzo geografico al quale il fornitore e’ stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore;
b) l’identità del rappresentante del fornitore stabilito in Italia e l’indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista;
c) se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso dal fornitore, l’identità del professionista, la veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonche’ l’indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e professionista;
d) se il fornitore e’ iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro di commercio in cui il fornitore e’ iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;
e) qualora l’attività del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorità di controllo.

Art. 67-sexies.

Informazioni relative al servizio finanziario

1. Le informazioni relative al servizio finanziario riguardano:
a) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;
b) il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non e’ possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest’ultimo;
c) se del caso, un avviso indicante che il servizio finanziario e’ in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri;
d) l’indicazione dell’eventuale esistenza di altre imposte e costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest’ultimo;
e) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni fornite;
f) le modalità di pagamento e di esecuzione, nonche’ le caratteristiche essenziali delle condizioni di sicurezza delle operazioni di pagamento da effettuarsi nell’ambito dei contratti a distanza;
g) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all’utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, se addebitato;
h) l’indicazione dell’esistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari, con la illustrazione degli eventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione.

Art. 67-septies.

Informazioni relative al contratto a distanza

1. Le informazioni relative al contratto a distanza riguardano:
a) l’esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all’articolo 67-duodecies e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità d’esercizio, comprese le informazioni relative all’importo che il consumatore può essere tenuto a versare ai sensi dell’articolo 67-terdecies, comma 1, nonche’ alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto;
b) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari;
c) le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di mettere fine allo stesso prima della scadenza o unilateralmente, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi;
d) le istruzioni pratiche per l’esercizio del diritto di recesso, comprendenti tra l’altro il mezzo, inclusa in ogni caso la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e l’indirizzo a cui deve essere inviata la comunicazione di recesso;
e) lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto a distanza;
f) qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile al contratto a distanza e sul foro competente;
g) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonche’ la lingua o le lingue in cui il fornitore, con l’accordo del consumatore, si impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza.

Art. 67-octies.

Informazioni relative al ricorso

1. Le informazioni relative al ricorso riguardano:
a) l’esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso accessibili al consumatore che e’ parte del contratto a distanza e, ove tali procedure esistono, le modalità che consentono al Consumatore di avvalersene;
b) l’esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo.

Art. 67-novies.

Comunicazioni mediante telefonia vocale

1. In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale:
a) l’identità del fornitore e il fine commerciale della chiamata avviata dal fornitore sono dichiarati in maniera inequivoca all’inizio di qualsiasi conversazione con il consumatore;
b) devono essere fornite, previo consenso del consumatore, solo le informazioni seguenti:
1) l’identità della persona in contatto con il consumatore e il suo rapporto con il fornitore;
2) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;
3) il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, comprese tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non e’ possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest’ultimo;
4) l’indicazione dell’eventuale esistenza di altre imposte e/o costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest’ultimo;
5) l’esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all’articolo 67-duodecies e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità d’esercizio, comprese le informazioni relative all’importo che il consumatore può essere tenuto a versare ai sensi dell’articolo 67-terdecies, comma 1.

2. Il fornitore comunica al consumatore che altre informazioni sono disponibili su richiesta e ne precisa la natura. Il fornitore comunica in ogni caso le informazioni complete quando adempie ai propri obblighi ai sensi dell’articolo 67-undecies.

Art. 67-decies.

Requisiti aggiuntivi in materia di informazioni

1. Oltre alle informazioni di cui agli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies e 67-octies sono applicabili le disposizioni più rigorose previste dalla normativa di settore che disciplina l’offerta del servizio o del prodotto interessato.

2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea le disposizioni nazionali sui requisiti di informazione preliminare che sono aggiuntive rispetto a quelle di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/65/CE.

3. Le autorità di vigilanza del settore bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare comunicano al Ministero dello sviluppo economico le disposizioni di cui al comma 2, per le materie di rispettiva competenza.

4. Le informazioni di cui al comma 2 sono messe a disposizione dei consumatori e dei fornitori, anche mediante l’utilizzo di sistemi telematici, a cura del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 67-undecies.

Comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari

1. Il fornitore comunica al consumatore tutte le condizioni contrattuali, nonche’ le informazioni di cui agli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies, 67-novies e 67-decies, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il consumatore in tempo utile, prima che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da un’offerta.

2. Il fornitore ottempera all’obbligo di cui al comma 1 subito dopo la conclusione del contratto a distanza, se quest’ultimo e’ stato concluso su richiesta del consumatore utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere le condizioni contrattuali ne’ le informazioni ai sensi del comma 1.

3. In qualsiasi momento del rapporto contrattuale il consumatore, se lo richiede, ha il diritto di ricevere le condizioni contrattuali su supporto cartaceo. Inoltre lo stesso ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che ciò non sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio finanziario prestato.

Art. 67-duodecies.

Diritto di recesso

1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.

2. Il predetto termine e’ esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private, e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali.

3. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:
a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore e’ comunicato che il contratto e’ stato concluso;
b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all’articolo 67-undecies, se tale data e’ successiva a quella di cui alla lettera a).

4. L’efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento e’ sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l’esercizio del diritto di recesso.

5. Il diritto di recesso non si applica:
a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non e’ in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti:
1) operazioni di cambio;
2) strumenti del mercato monetario;
3) valori mobiliari;
4) quote di un organismo di investimento collettivo;
5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti;
6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA);
7) contratti swaps su tassi d’interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps);
8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d’interesse;
b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;
c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest’ultimo eserciti il suo diritto di recesso, nonche’ ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia verificato l’evento assicurato;
d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di cui all’articolo 67-undecies, comma 1.

6. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono state date ai sensi dell’articolo 67-septies, comma 1, lettera d), una comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo indicato ai sensi dell’articolo 67-septies, comma 1, lettera d).

7. Il presente articolo non si applica alla risoluzione dei contratti di credito disciplinata dagli articoli 67, comma 6, e 77.

8. Se ad un contratto a distanza relativo ad un determinato servizio finanziario e’ aggiunto un altro contratto a distanza riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e il fornitore, questo contratto aggiuntivo e’ risolto, senza alcuna penale, qualora il consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le modalità fissate dal presente articolo.

Art. 67-ter decies.

Pagamento del servizio fornito prima del recesso

1. Il consumatore che esercita il diritto di recesso previsto dall’articolo 67-duodecies, comma 1, e’ tenuto a pagare solo l’importo del servizio finanziario effettivamente prestato dal fornitore conformemente al contratto a distanza. L’esecuzione del contratto può iniziare solo previa richiesta del consumatore. Nei contratti di assicurazione l’impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

2. L’importo di cui al comma 1 non può:
a) eccedere un importo proporzionale all’importanza del servizio già fornito in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a distanza;
b) essere di entità tale da poter costituire una penale.

3. Il fornitore non può esigere dal consumatore il pagamento di un importo in base al comma 1 se non e’ in grado di provare che il consumatore e’ stato debitamente informato dell’importo dovuto, in conformità all’articolo 67-septies, comma l, lettera a). Egli non può tuttavia in alcun caso esigere tale pagamento se ha dato inizio all’esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 67-duodecies, comma 1, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore.

4. Il fornitore e’ tenuto a rimborsare al consumatore, entro quindici giorni, tutti gli importi da questo versatigli in conformità del contratto a distanza, ad eccezione dell’importo di cui al comma 1. Il periodo decorre dal giorno in cui il fornitore riceve la comunicazione di recesso. L’impresa di assicurazione deve adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto, concernenti il periodo in cui il contratto medesimo ha avuto effetto.

5. Il consumatore paga al fornitore il corrispettivo di cui al comma 1 e gli restituisce qualsiasi bene o importo che abbia ricevuto da quest’ultimo entro quindici giorni dall’invio della comunicazione di recesso. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall’impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

6. Per i finanziamenti diretti principalmente a permettere di acquistare o mantenere diritti di proprietà su terreni o edifici esistenti o progettati, o di rinnovare o ristrutturare edifici, l’efficacia del recesso e’ subordinata alla restituzione di cui al comma 5.

Art. 67-quater decies.

Pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza

1. Il consumatore può effettuare il pagamento con carte di credito, debito o con altri strumenti di Pagamento, ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, che gli sono comunicate ai sensi dell’articolo 67-sexies, comma 1, lettera f).

2. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, l’ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti non autorizzati o dei quali questi dimostri l’eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l’effettuazione mediante l’uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo. L’ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, sul valore probatorio della firma elettronica e dei documenti elettronici, e’ in capo all’ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento, l’onere di provare che la transazione di pagamento e’ stata autorizzata, accuratamente registrata e contabilizzata e che la medesima non e’ stata alterata da guasto tecnico o da altra carenza. L’uso dello strumento di pagamento non comporta necessariamente che il pagamento sia stato autorizzato.

4. Relativamente alle operazioni di pagamento da effettuarsi nell’ambito di contratti a distanza, il fornitore adotta condizioni di sicurezza conformi a quanto disposto ai sensi dell’articolo 146 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, avendo riguardo, in particolare, alle esigenze di integrità, di autenticità e di tracciabilità delle operazioni medesime.

Art. 67-quinquies decies.

Servizi non richiesti

1. Il consumatore non e’ tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, l’assenza di risposta non implica consenso del consumatore.

2. Salve le sanzioni previste dall’articolo 67-septies-decies, ogni servizio non richiesto di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26.

Art. 67-sexies decies.

Comunicazioni non richieste

1. L’utilizzazione da parte di un fornitore delle seguenti tecniche di comunicazione a distanza richiede il previo consenso del consumatore:
a) sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante dispositivo automatico;
b) telefax.

2. Le tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle indicate al comma 1, quando consentono una comunicazione individuale, non sono autorizzate se non e’ stato ottenuto il consenso del consumatore interessato.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 non comportano costi per i consumatori.

Art. 67-septies decies.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui alla presente sezione, ovvero che ostacola l’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro cinquemila a euro cinquantamila.

2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, nonche’ nell’ipotesi della violazione dell’articolo 67-novies decies, comma 3, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma l sono raddoppiati.

3. Le autorità di vigilanza dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare e, ciascuna nel proprio ambito di competenza, accertano le violazioni alle disposizioni di cui alla presente sezione e le relative sanzioni sono irrogate secondo le procedure rispettivamente applicabili in ciascun settore.

4. Il contratto e’ nullo, nel caso in cui il fornitore ostacola l’esercizio del diritto di recesso da parte del contraente ovvero non rimborsa le somme da questi eventualmente pagate, ovvero viola gli obblighi di informativa precontrattuale in modo da alterare in modo significativo la rappresentazione delle sue caratteristiche.

5. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e obbliga le parti alla restituzione di quanto ricevuto. Nei contratti di assicurazione l’impresa e’ tenuta alla restituzione dei premi pagati e deve adempiere alle obbligazioni concernenti il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall’impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. E’ fatto salvo il diritto del Consumatore ad agire per il risarcimento dei danni.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 67-octies decies.

Irrinunciabilità dei diritti

1. I diritti attribuiti al consumatore dalla presente sezione sono irrinunciabili. E’ nulla ogni pattuizione che abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dalle disposizioni della presente sezione. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dalla presente sezione.

Art. 67-novies decies.

Ricorso giurisdizionale o amministrativo

1. Le associazioni dei consumatori iscritte all’elenco di cui all’articolo 137, sono legittimate a proporre alle competenti autorità di vigilanza, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, al fine di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori, reclamo per l’accertamento di violazioni delle disposizioni della presente sezione.

2. Le associazioni dei consumatori iscritte all’elenco di cui all’articolo 137, sono legittimate a proporre all’autorità giudiziaria l’azione inibitoria per far cessare le violazioni delle disposizioni della presente sezione nei confronti delle imprese o degli intermediari ai sensi dell’articolo 140.

3. Le autorità di vigilanza nei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare, nell’esercizio dei rispettivi poteri, anche al di fuori dell’ipotesi di cui al comma 1, ordinano ai soggetti vigilati la cessazione o vietano l’inizio di pratiche non conformi alle disposizioni della presente sezione.

4. Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento, ivi comprese le attribuzioni delle rispettive autorità di vigilanza di settore.

Art. 67-vicies.

Composizione extragiudiziale delle controversie

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero della giustizia, sentite le autorità di vigilanza di settore, possono promuovere, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, l’istituzione di adeguate ed efficaci procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso per la composizione di controversie riguardanti i consumatori, conformi ai principi previsti dall’ordinamento comunitario e da quello nazionale e che operano nell’ambito della rete europea relativa ai servizi finanziari (FIN NET).

2. Gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie comunicano ai Ministeri di cui al comma 1 le decisioni significative che adottano sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari.

Art. 67-vicies semel.

Onere della prova

1. Sul fornitore grava l’onere della prova riguardante:
a) l’adempimento agli obblighi di informazione del consumatore;
b) la prestazione del consenso del consumatore alla conclusione del contratto;
c) l’esecuzione del contratto;
d) la responsabilità per l’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto.

2. Le clausole che hanno per effetto l’inversione o la modifica dell’onere della prova di cui al comma 1 si presumono vessatorie ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettera t).

Art. 67-vicies bis.

Misure transitorie

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nei confronti dei fornitori stabiliti in un altro Stato membro che non ha ancora recepito la direttiva 2002/65/CE e in cui non vigono obblighi corrispondenti a quelli in essa previsti.».

Art. 10.

Modifiche all’articolo 82 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Al comma 1 dell’articolo 82 del Codice del consumo le parole: «articolo 83» e «articolo 84», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «articolo 84» e «articolo 83».

Art. 11.

Modifiche all’articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Al comma 2 dell’articolo 84 del Codice del consumo, le parole: «della presente sezione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente capo».

Art. 12.

Modifiche all’articolo 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Al comma 1 dell’articolo 100 del Codice del consumo, le parole: «il Ministero delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei Ministri».

2. Al comma 5 dell’articolo 100 del Codice del consumo, le parole: « con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze».

3. Al comma 5 dell’articolo 100 del Codice del consumo, e’ aggiunto infine, il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 23 luglio 1999, n. 349.».

Art. 13.

Modifiche all’articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 108 del Codice del consumo e’ aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis». La procedura istruttoria per l’adozione dei provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 107, e’ stabilita con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell’Amministrazione competente, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.».

Art. 14.

Modifiche all’articolo 115 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. La rubrica dell’articolo 115 del Codice del consumo e’ sostituita dalla seguente: «Prodotto e produttore».

2. All’articolo 115 del Codice del consumo, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: «2-bis. Produttore, ai fini del presente titolo, e’ il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonche’, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell’allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l’agricoltore, l’allevatore, il pescatore ed il cacciatore.».

Art. 15.

Modifiche all’articolo 130 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Al comma 7, lettera b), dell’articolo 130 del Codice del consumo, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5».

2. Al comma 9, lettera a), dell’articolo 130 del Codice del consumo le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5».

Art. 16.

Modifiche all’articolo 139 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Al comma 1, primo periodo, dell’articolo 139 del Codice del consumo, dopo la parola: «agire» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell’articolo 140,».

2. Al comma 1, lettera a), dell’articolo 139 del Codice del consumo, dopo le parole: «legge 6 agosto 1990, n. 223,» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,».

Art. 17.

Modifiche all’articolo 140 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

l. Al comma 1 dell’articolo 140 del Codice del consumo, dopo la parola: «legittimati» sono inserite le seguenti: «nei casi ivi previsti».

Art. 18.

Modifiche all’articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Il comma 2 dell’articolo 141 del Codice del consumo e’ sostituito dal seguente: «2. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro della giustizia, con decreto di natura non regolamentare, detta le disposizioni per la formazione dell’elenco degli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo che si conformano ai principi della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, e della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero della giustizia, comunica alla Commissione europea gli organismi di cui al predetto elenco ed assicura, altresì, gli ulteriori adempimenti connessi all’attuazione della risoluzione del Consiglio dell’Unione europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.».

2. Al comma 3 dell’articolo 141 del Codice del consumo, le parole: «articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2, comma 4».

Art. 19.

Modifiche agli Allegati al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. L’allegato I al Codice del consumo e’ abrogato.

Art. 20.

Modifiche di denominazione

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ogni riferimento nel Codice del consumo al Ministero o Ministro delle attività produttive deve intendersi riferito al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico.

Art. 21.

Abrogazioni

1. Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, recante attuazione della direttiva 2002/65/CE relativa alla
commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, e’ abrogato.

Art. 22.

Clausola di invarianza degli oneri

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.