DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2016, n. 202
Attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea. (16G00216) (GU Serie Generale n.262 del 9-11-2016)
note:Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca
dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea;
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 secondo
semestre e, in particolare, l’allegato B;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione
della normativa e delle politiche dell’Unione europea, e successive
modifiche;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante
approvazione del testo definitivo del codice penale;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante approvazione
del testo del codice civile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, recante testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;
Visto il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, recante modifiche
urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di
contrasto alla criminalita’ mafiosa;
Vista la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite
contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea
generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante
attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo
nonche’ della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 27 ottobre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro
dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto attua nell’ordinamento interno le
disposizioni della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca
dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea.
Art. 2
Modifiche al codice penale
1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930,
n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 240, secondo comma, numero 1-bis), e’ aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «nonche’ dei beni che ne costituiscono
il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre
utilita’ di cui il colpevole ha la disponibilita’ per un valore
corrispondente a tale profitto o prodotto, se non e’ possibile
eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti»;
b) dopo l’articolo 466 e’ inserito il seguente:
«Art. 466-bis (Confisca). – Nel caso di condanna o di
applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo
444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli
articoli 453, 454, 455, 460 e 461 e’ sempre ordinata la confisca
delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e
delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo
che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non
e’ possibile dei beni di cui il condannato ha comunque la
disponibilita’, per un valore corrispondente al profitto, al prodotto
o al prezzo del reato. Si applica il terzo comma dell’articolo
322-ter.».
Note all’art. 2:
Il testo dell’articolo 240 del Codice penale, approvato
con il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, citato nelle
note alle premesse, come modificato dal presente decreto,
cosi’ recita:
«Art. 240 (Confisca). Nel caso di condanna, il
giudice puo’ ordinare la confisca delle cose che servirono
o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che
ne sono il prodotto o il profitto.
E’ sempre ordinata la confisca:
1. delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o
telematici che risultino essere stati in tutto o in parte
utilizzati per la commissione dei reati di cui agli
articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis,
617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis,
635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies
nonche’ dei beni che ne costituiscono il profitto o il
prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilita’
di cui il colpevole ha la disponibilita’ per un valore
corrispondente a tale profitto o prodotto, se non e’
possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto
diretti;
2. delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la
detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato,
anche se non e’ stata pronunciata condanna.
Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e
1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa
o il bene o lo strumento informatico o telematico
appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del
numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel
caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale.
La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa
appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione,
l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono
essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.».
Art. 3
Modifiche al codice civile
1. All’articolo 2635 del codice civile, approvato con regio decreto
16 marzo 1942, n. 262, e’ aggiunto in fine il seguente comma:
«Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della
confisca per valore equivalente non puo’ essere inferiore al valore
delle utilita’ date o promesse.».
Note all’art. 3:
Il testo dell’articolo 2635 del codice civile,
approvato con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262,
citato nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto cosi’ recita:
«Art. 2635 (Corruzione tra privati). – Salvo che il
fatto costituisca piu’ grave reato, gli amministratori, i
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori,
che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o
altra utilita’, per se’ o per altri, compiono od omettono
atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio
o degli obblighi di fedelta’, cagionando nocumento alla
societa’, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e
sei mesi se il fatto e’ commesso da chi e’ sottoposto alla
direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al
primo comma.
Chi da’ o promette denaro o altra utilita’ alle persone
indicate nel primo e nel secondo comma e’ punito con le
pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate
se si tratta di societa’ con titoli quotati in mercati
regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea
o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi
dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni.
Si procede a querela della persona offesa, salvo che
dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella
acquisizione di beni o servizi.
Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura
della confisca per valore equivalente non puo’ essere
inferiore al valore delle utilita’ date o promesse.».
Art. 4
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 73, dopo il comma 7 e’ aggiunto il seguente:
«7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su
richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, e’ ordinata la confisca delle cose che ne sono il
profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al
reato, ovvero quando essa non e’ possibile, fatta eccezione per il
delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la
disponibilita’ per un valore corrispondente a tale profitto o
prodotto.»;
b) all’articolo 74, dopo il comma 7, e’ aggiunto il seguente:
«7-bis. Nei confronti del condannato e’ ordinata la confisca
delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e
dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che
appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e’
possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita’ per
un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.».
Note all’art. 4:
Il testo dell’articolo 73 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, citato nelle note
alle premesse, come modificato dal presente decreto cosi’
recita:
«Art. 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti
di sostanze stupefacenti o psicotrope). – 1. Chiunque,
senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva,
produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in
vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura
ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per
qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
alla tabella I prevista dall’articolo 14, e’ punito con la
reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro
26.000 a euro 260.000.
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e’ punito
chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17,
importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o
comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per
quantita’, in particolare se superiore ai limiti massimi
indicati con decreto del Ministro della salute emanato di
concerto con il Ministro della giustizia sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalita’
di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo
o al confezionamento frazionato, ovvero per altre
circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non
esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o
psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che
eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima
ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla
meta’.
2. Chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui
all’articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che
altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni
indicate nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14, e’
punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la
multa da euro 26.000 a euro 300.000.
2-bis.
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva,
produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope
diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i
medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e
D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della
lettera e) del comma 1 dell’articolo 14 e non ricorrono le
condizioni di cui all’articolo 17, si applicano le pene ivi
stabilite, diminuite da un terzo alla meta’.
5. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato,
chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente
articolo che, per i mezzi, la modalita’ o le circostanze
dell’azione ovvero per la qualita’ e quantita’ delle
sostanze, e’ di lieve entita’, e’ punito con le pene della
reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro
1.032 a euro 10.329.
5-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai
reati di cui al presente articolo commessi da persona
tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o
psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, su
richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero,
qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione
condizionale della pena, puo’ applicare, anziche’ le pene
detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica
utilita’ di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274, secondo le modalita’ ivi previste. Con
la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di
esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita’. L’ufficio
riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto
disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n.
274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita’ ha una durata
corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.
Esso puo’ essere disposto anche nelle strutture private
autorizzate ai sensi dell’articolo 116, previo consenso
delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi
allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’, in deroga
a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto
legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico
ministero o d’ufficio, il giudice che procede, o quello
dell’esecuzione, con le formalita’ di cui all’articolo 666
del codice di procedura penale, tenuto conto dell’entita’
dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la
revoca della pena con conseguente ripristino di quella
sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e’ ammesso
ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il
lavoro di pubblica utilita’ puo’ sostituire la pena per non
piu’ di due volte.
5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica
anche nell’ipotesi di reato diverso da quelli di cui al
comma 5, commesso, per una sola volta, da persona
tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze
stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria
condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il
quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno
di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto
dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale o di reato contro la persona.
6. Se il fatto e’ commesso da tre o piu’ persone in
concorso tra loro, la pena e’ aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
dalla meta’ a due terzi per chi si adopera per evitare che
l’attivita’ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
anche aiutando concretamente l’autorita’ di polizia o
l’autorita’ giudiziaria nella sottrazione di risorse
rilevanti per la commissione dei delitti.
7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena
su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, e’ ordinata la confisca delle
cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che
appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando
essa non e’ possibile, fatta eccezione per il delitto di
cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la
disponibilita’ per un valore corrispondente a tale profitto
o prodotto.».
Il testo dell’articolo 74 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, citato nelle note
alle premesse, come modificato dal presente decreto cosi’
recita:
«Art. 74 (Associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope). – 1.
Quando tre o piu’ persone si associano allo scopo di
commettere piu’ delitti tra quelli previsti dall’articolo
70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle
sostanze di cui alla categoria III dell’allegato I al
regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento
n. 111/2005, ovvero dall’articolo 73, chi promuove,
costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione e’
punito per cio’ solo con la reclusione non inferiore a
venti anni.
2. Chi partecipa all’associazione e’ punito con la
reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena e’ aumentata se il numero degli associati e’
di dieci o piu’ o se tra i partecipanti vi sono persone
dedite all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l’associazione e’ armata la pena, nei casi
indicati dai commi 1 e 3, non puo’ essere inferiore a
ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal
comma 2, a dodici anni di reclusione. L’associazione si
considera armata quando i partecipanti hanno la
disponibilita’ di armi o materie esplodenti, anche se
occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena e’ aumentata se ricorre la circostanza di
cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 80.
6. Se l’associazione e’ costituita per commettere i
fatti descritti dal comma 5 dell’articolo 73, si applicano
il primo e il secondo comma dell’articolo 416 del codice
penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
dalla meta’ a due terzi per chi si sia efficacemente
adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre
all’associazione risorse decisive per la commissione dei
delitti.
7-bis. Nei confronti del condannato e’ ordinata la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il
prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al
reato, ovvero quando essa non e’ possibile, la confisca di
beni di cui il reo ha la disponibilita’ per un valore
corrispondente a tale profitto o prodotto.
8. Quando in leggi e decreti e’ richiamato il reato
previsto dall’articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n.
685, abrogato dall’articolo 38, comma 1, della legge 26
giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al
presente articolo.».
Art. 5
Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
1. Al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 12-sexies, comma 1, primo periodo:
1) dopo le parole: «416, realizzato allo scopo di commettere
delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «453,
454, 455, 460, 461,»;
2) dopo le parole: «648-ter» e’ inserita la seguente:
«648-ter.1»;
3) dopo le parole: «del codice penale, nonche’» sono inserite
le seguenti: «dall’articolo 2635 del codice civile, dall’articolo 55,
comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,»;
b) all’articolo 12-sexies, comma 1, secondo periodo:
1) dopo le parole: «per finalita’ di terrorismo» sono inserite
le seguenti: «anche internazionale»;
c) all’articolo 12-sexies, comma 1, dopo il secondo periodo e’
aggiunto il seguente: «La confisca ai sensi delle disposizioni che
precedono e’ ordinata in caso di condanna o di applicazione della
pena per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies,
635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi
descritte riguardano tre o piu’ sistemi.».
Note all’art. 5:
Il testo dell’articolo 12-sexies del decreto – legge 8
giugno 1992, n. 306, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi’ recita:
«Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). –
1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su
richiesta a norma dell’ art. 444 del codice di procedura
penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, 453, 454,
455, 460, 461, realizzato allo scopo di commettere delitti
previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater,
416-bis, 452-quater, 452-octies, primo comma, 600, 600-bis,
primo comma, 600-ter, primo e secondo comma , 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, 601, 602, 629, 630,
644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo
comma, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale,
nonche’ dall’articolo 2635 del codice civile, dall’articolo
55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, dall’art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7
agosto 1992, n. 356, o dall’articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli
articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e’ sempre
disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre
utilita’ di cui il condannato non puo’ giustificare la
provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o
giuridica, risulta essere titolare o avere la
disponibilita’ a qualsiasi titolo in valore sproporzionato
al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul
reddito, o alla propria attivita’ economica. Le
disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano
anche in caso di condanna e di applicazione della pena su
richiesta, a norma dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per taluno dei delitti commessi per finalita’ di
terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine
costituzionale. La confisca ai sensi delle disposizioni che
precedono e’ ordinata in caso di condanna o di applicazione
della pena per i reati di cui agli articoli 617-quinquies,
617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies
quando le condotte ivi descritte riguardano tre o piu’
sistemi.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei
casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta
a norma dell’ art. 444 del codice di procedura penale, per
un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste
dall’ art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di
agevolare l’attivita’ delle associazioni previste dallo
stesso articolo, nonche’ a chi e’ stato condannato per un
delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui
all’articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato
con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.
2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti
previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,
318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 325 del
codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli
2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni.
2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non e’
possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e
delle altre utilita’ di cui al comma 1, il giudice ordina
la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre
utilita’ per un valore equivalente, delle quali il reo ha
la disponibilita’, anche per interposta persona.
2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano
anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su
richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura
penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629,
630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma,
648-bis e 648-ter del codice penale, nonche’ dall’articolo
12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73,
esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la
gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei
commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute nel D.L. 14 giugno 1989, n. 230,
convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1989, n.
282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella
prevista dall’ art. 444, comma 2, del codice di procedura
penale, nomina un amministratore con il compito di
provvedere alla custodia, alla conservazione e
all’amministrazione dei beni confiscati.
Non possono essere nominate amministratori le persone
nei cui confronti il provvedimento e’ stato disposto, il
coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi
conviventi, ne’ le persone condannate ad una pena che
importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici
uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di
prevenzione.
4. Se, nel corso del procedimento, l’autorita’
giudiziaria, in applicazione dell’ art. 321, comma 2, del
codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo
delle cose di cui e’ prevista la confisca a norma dei commi
1 e 2, le disposizioni in materia di nomina
dell’amministratore di cui al secondo periodo del comma 3
si applicano anche al custode delle cose predette.
4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e
destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive
modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca
previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonche’
agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati
nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali
casi l’Agenzia coadiuva l’autorita’ giudiziaria
nell’amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati,
sino al provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare
e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni
medesimi secondo le modalita’ previste dal citato decreto
legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i
diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e
al risarcimento del danno.
4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli
altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei
beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto
da destinarsi per l’attuazione delle speciali misure di
protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le
elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302,
recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita’ organizzata. Nei decreti il Ministro
stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere
costituito un Fondo di solidarieta’ per le ipotesi in cui
la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in
parte le restituzioni o il risarcimento dei danni
conseguenti al reato.
4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio
parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter
entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il
regolamento puo’ comunque essere adottato.».
Art. 6
Modifiche al decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231
1. Al comma 9-bis dell’articolo 55 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, e’ aggiunto in fine il seguente periodo: «In
caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il
delitto di cui al comma 9 e’ ordinata la confisca delle cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato, nonche’ del
profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al
reato, ovvero quando essa non e’ possibile, la confisca di beni,
somme di denaro e altre utilita’ di cui il reo ha la disponibilita’
per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.».
Note all’art. 6:
Il testo dell’articolo 55 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi’ recita:
«Art. 55 (Sanzioni penali). – 1. Salvo che il fatto
costituisca piu’ grave reato, chiunque contravviene alle
disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I, concernenti
l’obbligo di identificazione, e’ punito con la multa da
2.600 a 13.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato,
l’esecutore dell’operazione che omette di indicare le
generalita’ del soggetto per conto del quale eventualmente
esegue l’operazione o le indica false e’ punito con la
reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a
5.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato,
l’esecutore dell’operazione che non fornisce informazioni
sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto
continuativo o dalla prestazione professionale o le
fornisce false e’ punito con l’arresto da sei mesi a tre
anni e con l’ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
4. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la
registrazione di cui all’articolo 36, ovvero la effettua in
modo tardivo o incompleto e’ punito con la multa da 2.600 a
13.000 euro.
5. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la
comunicazione di cui all’articolo 52, comma 2, e’ punito
con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a
1.000 euro.
6. Qualora gli obblighi di identificazione e
registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi
fraudolenti, idonei ad ostacolare l’individuazione del
soggetto che ha effettuato l’operazione, la sanzione di cui
ai commi 1, 2 e 4 e’ raddoppiata.
7. Qualora i soggetti di cui all’articolo 11, commi 1,
lettera h), e 3, lettere c) e d), omettano di eseguire la
comunicazione prevista dall’articolo 36, comma 4, o la
eseguano tardivamente o in maniera incompleta, si applica
la sanzione di cui al comma 4.
8. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato,
chi, essendovi tenuto, viola i divieti di comunicazione di
cui agli articoli 46, comma 1, e 48, comma 4, e’ punito con
l’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da 5.000 a
50.000 euro.
9. Chiunque, al fine di trarne profitto per se’ o per
altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare,
carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro
documento analogo che abiliti al prelievo di denaro
contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di
servizi, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni e
con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace
chi, al fine di trarne profitto per se’ o per altri,
falsifica o altera carte di credito o di pagamento o
qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo
di denaro contante o all’acquisto di beni o alla
prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce
tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque
falsificati o alterati, nonche’ ordini di pagamento
prodotti con essi.
9-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui
all’articolo 131-ter del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, nonche’ per le gravi e reiterate violazioni
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 del presente
articolo e’ ordinata, nei confronti degli agenti in
attivita’ finanziaria che prestano servizi di pagamento
attraverso il servizio di rimessa di denaro di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la confisca degli
strumenti che sono serviti a commettere il reato. In caso
di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura
penale per il delitto di cui al comma 9 e’ ordinata la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato, nonche’ del profitto o del prodotto,
salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero
quando essa non e’ possibile, la confisca di beni, somme di
denaro e altre utilita’ di cui il reo ha la disponibilita’
per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
9-ter. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca
di cui al comma 9-bis nel corso delle operazioni di polizia
giudiziaria, sono affidati dall’Autorita’ giudiziaria agli
organi di polizia che ne facciano richiesta.».
Art. 7
Trasmissione dei dati statistici
1. Il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione
europea i dati statistici relativi al:
a) numero di sequestri preventivi ai sensi dell’articolo 321, comma
2, del codice di procedura penale eseguiti;
b) numero di confische eseguite;
c) valore stimato dei beni sottoposti a sequestro preventivo;
d) valore stimato dei beni sottoposti a confisca.
2. Il Ministero della giustizia, inoltre, invia alla Commissione
europea, se disponibili, i dati indicati al paragrafo 2 dell’articolo
11 della direttiva 2014/42/UE.
Note all’art. 7:
Il testo dell’articolo 321 del codice di procedura
penale cosi’ recita:
«Art. 321 (Oggetto del sequestro preventivo). – 1.
Quando vi e’ pericolo che la libera disponibilita’ di una
cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le
conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di
altri reati, a richiesta del pubblico ministero [c.p.p.
262, comma 3] il giudice competente a pronunciarsi nel
merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima
dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per
le indagini preliminari.
2. Il giudice puo’ altresi’ disporre il sequestro delle
cose di cui e’ consentita la confisca [c.p. 240].
2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a
delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo
del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni
di cui e’ consentita la confisca.
3. Il sequestro e’ immediatamente revocato a richiesta
del pubblico ministero o dell’interessato quando risultano
mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di
applicabilita’ previste dal comma 1. Nel corso delle
indagini preliminari provvede il pubblico ministero con
decreto motivato, che e’ notificato a coloro che hanno
diritto di proporre impugnazione. Se vi e’ richiesta di
revoca dell’interessato, il pubblico ministero, quando
ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette
al giudice, cui presenta richieste specifiche nonche’ gli
elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta
e’ trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del
deposito nella segreteria.
3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non
e’ possibile, per la situazione di urgenza, attendere il
provvedimento del giudice, il sequestro e’ disposto con
decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi,
prima dell’intervento del pubblico ministero, al sequestro
procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle
quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al
pubblico ministero del luogo in cui il sequestro e’ stato
eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose
sequestrate, richiede al giudice la convalida e l’emissione
del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal
sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o
dalla ricezione del verbale, se il sequestro e’ stato
eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono
osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il
giudice non emette l’ordinanza di convalida entro dieci
giorni dalla ricezione della richiesta. Copia
dell’ordinanza e’ immediatamente notificata alla persona
alla quale le cose sono state sequestrate.».
Per i riferimenti normativi della direttiva 2014/42/UE
si veda nelle note alle premesse.
Art. 8
Invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 29 ottobre 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale
Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando