DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2016, n. 202

DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2016, n. 202

Attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea. (16G00216) (GU Serie Generale n.262 del 9-11-2016)

note:Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca

dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea;

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo

per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri

atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 secondo

semestre e, in particolare, l’allegato B;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali

sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione

della normativa e delle politiche dell’Unione europea, e successive

modifiche;

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante

approvazione del testo definitivo del codice penale;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante approvazione

del testo del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.

309, recante testo unico delle leggi in materia di disciplina degli

stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Visto il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, recante modifiche

urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di

contrasto alla criminalita’ mafiosa;

Vista la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed

esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite

contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea

generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante

attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione

dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei

proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo

nonche’ della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 28 luglio 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 27 ottobre 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari

esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro

dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto attua nell’ordinamento interno le

disposizioni della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca

dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea.

Art. 2

Modifiche al codice penale

1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930,

n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 240, secondo comma, numero 1-bis), e’ aggiunto,

in fine, il seguente periodo: «nonche’ dei beni che ne costituiscono

il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre

utilita’ di cui il colpevole ha la disponibilita’ per un valore

corrispondente a tale profitto o prodotto, se non e’ possibile

eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti»;

b) dopo l’articolo 466 e’ inserito il seguente:

«Art. 466-bis (Confisca). – Nel caso di condanna o di

applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo

444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli

articoli 453, 454, 455, 460 e 461 e’ sempre ordinata la confisca

delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e

delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo

che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non

e’ possibile dei beni di cui il condannato ha comunque la

disponibilita’, per un valore corrispondente al profitto, al prodotto

o al prezzo del reato. Si applica il terzo comma dell’articolo

322-ter.».

Note all’art. 2:

Il testo dell’articolo 240 del Codice penale, approvato

con il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, citato nelle

note alle premesse, come modificato dal presente decreto,

cosi’ recita:

«Art. 240 (Confisca). Nel caso di condanna, il

giudice puo’ ordinare la confisca delle cose che servirono

o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che

ne sono il prodotto o il profitto.

E’ sempre ordinata la confisca:

1. delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o

telematici che risultino essere stati in tutto o in parte

utilizzati per la commissione dei reati di cui agli

articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis,

617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis,

635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies

nonche’ dei beni che ne costituiscono il profitto o il

prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilita’

di cui il colpevole ha la disponibilita’ per un valore

corrispondente a tale profitto o prodotto, se non e’

possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto

diretti;

2. delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la

detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato,

anche se non e’ stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e

1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa

o il bene o lo strumento informatico o telematico

appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del

numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel

caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a

norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale.

La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa

appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione,

l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono

essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.».

Art. 3

Modifiche al codice civile

1. All’articolo 2635 del codice civile, approvato con regio decreto

16 marzo 1942, n. 262, e’ aggiunto in fine il seguente comma:

«Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della

confisca per valore equivalente non puo’ essere inferiore al valore

delle utilita’ date o promesse.».

Note all’art. 3:

Il testo dell’articolo 2635 del codice civile,

approvato con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262,

citato nelle note alle premesse, come modificato dal

presente decreto cosi’ recita:

«Art. 2635 (Corruzione tra privati). – Salvo che il

fatto costituisca piu’ grave reato, gli amministratori, i

direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei

documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori,

che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o

altra utilita’, per se’ o per altri, compiono od omettono

atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio

o degli obblighi di fedelta’, cagionando nocumento alla

societa’, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e

sei mesi se il fatto e’ commesso da chi e’ sottoposto alla

direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al

primo comma.

Chi da’ o promette denaro o altra utilita’ alle persone

indicate nel primo e nel secondo comma e’ punito con le

pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate

se si tratta di societa’ con titoli quotati in mercati

regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea

o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi

dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in

materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive

modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che

dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella

acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura

della confisca per valore equivalente non puo’ essere

inferiore al valore delle utilita’ date o promesse.».

Art. 4

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,

n. 309

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.

309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 73, dopo il comma 7 e’ aggiunto il seguente:

«7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su

richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di

procedura penale, e’ ordinata la confisca delle cose che ne sono il

profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al

reato, ovvero quando essa non e’ possibile, fatta eccezione per il

delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la

disponibilita’ per un valore corrispondente a tale profitto o

prodotto.»;

b) all’articolo 74, dopo il comma 7, e’ aggiunto il seguente:

«7-bis. Nei confronti del condannato e’ ordinata la confisca

delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e

dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che

appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e’

possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita’ per

un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.».

Note all’art. 4:

Il testo dell’articolo 73 del decreto del Presidente

della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, citato nelle note

alle premesse, come modificato dal presente decreto cosi’

recita:

«Art. 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti

di sostanze stupefacenti o psicotrope). – 1. Chiunque,

senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva,

produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in

vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura

ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per

qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui

alla tabella I prevista dall’articolo 14, e’ punito con la

reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro

26.000 a euro 260.000.

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e’ punito

chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17,

importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o

comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per

quantita’, in particolare se superiore ai limiti massimi

indicati con decreto del Ministro della salute emanato di

concerto con il Ministro della giustizia sentita la

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento

nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalita’

di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo

o al confezionamento frazionato, ovvero per altre

circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non

esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o

psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che

eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima

ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla

meta’.

2. Chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui

all’articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che

altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni

indicate nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14, e’

punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la

multa da euro 26.000 a euro 300.000.

2-bis.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva,

produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope

diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i

medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e

D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della

lettera e) del comma 1 dell’articolo 14 e non ricorrono le

condizioni di cui all’articolo 17, si applicano le pene ivi

stabilite, diminuite da un terzo alla meta’.

5. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato,

chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente

articolo che, per i mezzi, la modalita’ o le circostanze

dell’azione ovvero per la qualita’ e quantita’ delle

sostanze, e’ di lieve entita’, e’ punito con le pene della

reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro

1.032 a euro 10.329.

5-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai

reati di cui al presente articolo commessi da persona

tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o

psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di

applicazione della pena su richiesta delle parti a norma

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, su

richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero,

qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione

condizionale della pena, puo’ applicare, anziche’ le pene

detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica

utilita’ di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28

agosto 2000, n. 274, secondo le modalita’ ivi previste. Con

la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di

esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo

svolgimento del lavoro di pubblica utilita’. L’ufficio

riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto

disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n.

274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita’ ha una durata

corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.

Esso puo’ essere disposto anche nelle strutture private

autorizzate ai sensi dell’articolo 116, previo consenso

delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi

allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’, in deroga

a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto

legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico

ministero o d’ufficio, il giudice che procede, o quello

dell’esecuzione, con le formalita’ di cui all’articolo 666

del codice di procedura penale, tenuto conto dell’entita’

dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la

revoca della pena con conseguente ripristino di quella

sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e’ ammesso

ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il

lavoro di pubblica utilita’ puo’ sostituire la pena per non

piu’ di due volte.

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica

anche nell’ipotesi di reato diverso da quelli di cui al

comma 5, commesso, per una sola volta, da persona

tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze

stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria

condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il

quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno

di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto

dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di

procedura penale o di reato contro la persona.

6. Se il fatto e’ commesso da tre o piu’ persone in

concorso tra loro, la pena e’ aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite

dalla meta’ a due terzi per chi si adopera per evitare che

l’attivita’ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,

anche aiutando concretamente l’autorita’ di polizia o

l’autorita’ giudiziaria nella sottrazione di risorse

rilevanti per la commissione dei delitti.

7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena

su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del

codice di procedura penale, e’ ordinata la confisca delle

cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che

appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando

essa non e’ possibile, fatta eccezione per il delitto di

cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la

disponibilita’ per un valore corrispondente a tale profitto

o prodotto.».

Il testo dell’articolo 74 del decreto del Presidente

della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, citato nelle note

alle premesse, come modificato dal presente decreto cosi’

recita:

«Art. 74 (Associazione finalizzata al traffico

illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope). – 1.

Quando tre o piu’ persone si associano allo scopo di

commettere piu’ delitti tra quelli previsti dall’articolo

70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle

sostanze di cui alla categoria III dell’allegato I al

regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento

n. 111/2005, ovvero dall’articolo 73, chi promuove,

costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione e’

punito per cio’ solo con la reclusione non inferiore a

venti anni.

2. Chi partecipa all’associazione e’ punito con la

reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena e’ aumentata se il numero degli associati e’

di dieci o piu’ o se tra i partecipanti vi sono persone

dedite all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l’associazione e’ armata la pena, nei casi

indicati dai commi 1 e 3, non puo’ essere inferiore a

ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal

comma 2, a dodici anni di reclusione. L’associazione si

considera armata quando i partecipanti hanno la

disponibilita’ di armi o materie esplodenti, anche se

occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena e’ aumentata se ricorre la circostanza di

cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 80.

6. Se l’associazione e’ costituita per commettere i

fatti descritti dal comma 5 dell’articolo 73, si applicano

il primo e il secondo comma dell’articolo 416 del codice

penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite

dalla meta’ a due terzi per chi si sia efficacemente

adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre

all’associazione risorse decisive per la commissione dei

delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato e’ ordinata la

confisca delle cose che servirono o furono destinate a

commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il

prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al

reato, ovvero quando essa non e’ possibile, la confisca di

beni di cui il reo ha la disponibilita’ per un valore

corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti e’ richiamato il reato

previsto dall’articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n.

685, abrogato dall’articolo 38, comma 1, della legge 26

giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al

presente articolo.».

Art. 5

Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

1. Al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all’articolo 12-sexies, comma 1, primo periodo:

1) dopo le parole: «416, realizzato allo scopo di commettere

delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «453,

454, 455, 460, 461,»;

2) dopo le parole: «648-ter» e’ inserita la seguente:

«648-ter.1»;

3) dopo le parole: «del codice penale, nonche’» sono inserite

le seguenti: «dall’articolo 2635 del codice civile, dall’articolo 55,

comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,»;

b) all’articolo 12-sexies, comma 1, secondo periodo:

1) dopo le parole: «per finalita’ di terrorismo» sono inserite

le seguenti: «anche internazionale»;

c) all’articolo 12-sexies, comma 1, dopo il secondo periodo e’

aggiunto il seguente: «La confisca ai sensi delle disposizioni che

precedono e’ ordinata in caso di condanna o di applicazione della

pena per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies,

635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi

descritte riguardano tre o piu’ sistemi.».

Note all’art. 5:

Il testo dell’articolo 12-sexies del decreto – legge 8

giugno 1992, n. 306, citato nelle note alle premesse, come

modificato dal presente decreto, cosi’ recita:

«Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). –

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su

richiesta a norma dell’ art. 444 del codice di procedura

penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314,

316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,

320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, 453, 454,

455, 460, 461, realizzato allo scopo di commettere delitti

previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater,

416-bis, 452-quater, 452-octies, primo comma, 600, 600-bis,

primo comma, 600-ter, primo e secondo comma , 600-quater.1,

relativamente alla condotta di produzione o commercio di

materiale pornografico, 600-quinquies, 601, 602, 629, 630,

644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo

comma, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale,

nonche’ dall’articolo 2635 del codice civile, dall’articolo

55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.

231, dall’art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno

1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7

agosto 1992, n. 356, o dall’articolo 260 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive

modificazioni, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli

articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74

del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli

stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,

approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e’ sempre

disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre

utilita’ di cui il condannato non puo’ giustificare la

provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o

giuridica, risulta essere titolare o avere la

disponibilita’ a qualsiasi titolo in valore sproporzionato

al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul

reddito, o alla propria attivita’ economica. Le

disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano

anche in caso di condanna e di applicazione della pena su

richiesta, a norma dell’art. 444 del codice di procedura

penale, per taluno dei delitti commessi per finalita’ di

terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine

costituzionale. La confisca ai sensi delle disposizioni che

precedono e’ ordinata in caso di condanna o di applicazione

della pena per i reati di cui agli articoli 617-quinquies,

617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies

quando le condotte ivi descritte riguardano tre o piu’

sistemi.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei

casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta

a norma dell’ art. 444 del codice di procedura penale, per

un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste

dall’ art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di

agevolare l’attivita’ delle associazioni previste dallo

stesso articolo, nonche’ a chi e’ stato condannato per un

delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui

all’articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato

con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti

previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,

318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 325 del

codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli

2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965,

n. 575, e successive modificazioni.

2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non e’

possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e

delle altre utilita’ di cui al comma 1, il giudice ordina

la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre

utilita’ per un valore equivalente, delle quali il reo ha

la disponibilita’, anche per interposta persona.

2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano

anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su

richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura

penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629,

630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma,

648-bis e 648-ter del codice penale, nonche’ dall’articolo

12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73,

esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo

unico delle leggi in materia di disciplina degli

stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre

1990, n. 309.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del

testo unico delle leggi in materia di disciplina degli

stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,

approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la

gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei

commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le

disposizioni contenute nel D.L. 14 giugno 1989, n. 230,

convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1989, n.

282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella

prevista dall’ art. 444, comma 2, del codice di procedura

penale, nomina un amministratore con il compito di

provvedere alla custodia, alla conservazione e

all’amministrazione dei beni confiscati.

Non possono essere nominate amministratori le persone

nei cui confronti il provvedimento e’ stato disposto, il

coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi

conviventi, ne’ le persone condannate ad una pena che

importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici

uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di

prevenzione.

4. Se, nel corso del procedimento, l’autorita’

giudiziaria, in applicazione dell’ art. 321, comma 2, del

codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo

delle cose di cui e’ prevista la confisca a norma dei commi

1 e 2, le disposizioni in materia di nomina

dell’amministratore di cui al secondo periodo del comma 3

si applicano anche al custode delle cose predette.

4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e

destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive

modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca

previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonche’

agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati

nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo

51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali

casi l’Agenzia coadiuva l’autorita’ giudiziaria

nell’amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati,

sino al provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare

e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni

medesimi secondo le modalita’ previste dal citato decreto

legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i

diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e

al risarcimento del danno.

4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell’interno,

di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli

altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei

beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto

da destinarsi per l’attuazione delle speciali misure di

protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.

8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo

1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le

elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302,

recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della

criminalita’ organizzata. Nei decreti il Ministro

stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere

costituito un Fondo di solidarieta’ per le ipotesi in cui

la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in

parte le restituzioni o il risarcimento dei danni

conseguenti al reato.

4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio

parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter

entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il

regolamento puo’ comunque essere adottato.».

Art. 6

Modifiche al decreto legislativo

21 novembre 2007, n. 231

1. Al comma 9-bis dell’articolo 55 del decreto legislativo 21

novembre 2007, n. 231, e’ aggiunto in fine il seguente periodo: «In

caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle

parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il

delitto di cui al comma 9 e’ ordinata la confisca delle cose che

servirono o furono destinate a commettere il reato, nonche’ del

profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al

reato, ovvero quando essa non e’ possibile, la confisca di beni,

somme di denaro e altre utilita’ di cui il reo ha la disponibilita’

per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.».

Note all’art. 6:

Il testo dell’articolo 55 del decreto legislativo 21

novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,

come modificato dal presente decreto, cosi’ recita:

«Art. 55 (Sanzioni penali). – 1. Salvo che il fatto

costituisca piu’ grave reato, chiunque contravviene alle

disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I, concernenti

l’obbligo di identificazione, e’ punito con la multa da

2.600 a 13.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato,

l’esecutore dell’operazione che omette di indicare le

generalita’ del soggetto per conto del quale eventualmente

esegue l’operazione o le indica false e’ punito con la

reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a

5.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato,

l’esecutore dell’operazione che non fornisce informazioni

sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto

continuativo o dalla prestazione professionale o le

fornisce false e’ punito con l’arresto da sei mesi a tre

anni e con l’ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

4. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la

registrazione di cui all’articolo 36, ovvero la effettua in

modo tardivo o incompleto e’ punito con la multa da 2.600 a

13.000 euro.

5. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la

comunicazione di cui all’articolo 52, comma 2, e’ punito

con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a

1.000 euro.

6. Qualora gli obblighi di identificazione e

registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi

fraudolenti, idonei ad ostacolare l’individuazione del

soggetto che ha effettuato l’operazione, la sanzione di cui

ai commi 1, 2 e 4 e’ raddoppiata.

7. Qualora i soggetti di cui all’articolo 11, commi 1,

lettera h), e 3, lettere c) e d), omettano di eseguire la

comunicazione prevista dall’articolo 36, comma 4, o la

eseguano tardivamente o in maniera incompleta, si applica

la sanzione di cui al comma 4.

8. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato,

chi, essendovi tenuto, viola i divieti di comunicazione di

cui agli articoli 46, comma 1, e 48, comma 4, e’ punito con

l’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da 5.000 a

50.000 euro.

9. Chiunque, al fine di trarne profitto per se’ o per

altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare,

carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro

documento analogo che abiliti al prelievo di denaro

contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di

servizi, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni e

con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace

chi, al fine di trarne profitto per se’ o per altri,

falsifica o altera carte di credito o di pagamento o

qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo

di denaro contante o all’acquisto di beni o alla

prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce

tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque

falsificati o alterati, nonche’ ordini di pagamento

prodotti con essi.

9-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui

all’articolo 131-ter del decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385, nonche’ per le gravi e reiterate violazioni

delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 del presente

articolo e’ ordinata, nei confronti degli agenti in

attivita’ finanziaria che prestano servizi di pagamento

attraverso il servizio di rimessa di denaro di cui

all’articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto

legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la confisca degli

strumenti che sono serviti a commettere il reato. In caso

di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle

parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura

penale per il delitto di cui al comma 9 e’ ordinata la

confisca delle cose che servirono o furono destinate a

commettere il reato, nonche’ del profitto o del prodotto,

salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero

quando essa non e’ possibile, la confisca di beni, somme di

denaro e altre utilita’ di cui il reo ha la disponibilita’

per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

9-ter. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca

di cui al comma 9-bis nel corso delle operazioni di polizia

giudiziaria, sono affidati dall’Autorita’ giudiziaria agli

organi di polizia che ne facciano richiesta.».

Art. 7

Trasmissione dei dati statistici

1. Il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione

europea i dati statistici relativi al:

a) numero di sequestri preventivi ai sensi dell’articolo 321, comma

2, del codice di procedura penale eseguiti;

b) numero di confische eseguite;

c) valore stimato dei beni sottoposti a sequestro preventivo;

d) valore stimato dei beni sottoposti a confisca.

2. Il Ministero della giustizia, inoltre, invia alla Commissione

europea, se disponibili, i dati indicati al paragrafo 2 dell’articolo

11 della direttiva 2014/42/UE.

 

Note all’art. 7:

Il testo dell’articolo 321 del codice di procedura

penale cosi’ recita:

«Art. 321 (Oggetto del sequestro preventivo). – 1.

Quando vi e’ pericolo che la libera disponibilita’ di una

cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le

conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di

altri reati, a richiesta del pubblico ministero [c.p.p.

262, comma 3] il giudice competente a pronunciarsi nel

merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima

dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per

le indagini preliminari.

2. Il giudice puo’ altresi’ disporre il sequestro delle

cose di cui e’ consentita la confisca [c.p. 240].

2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a

delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo

del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni

di cui e’ consentita la confisca.

3. Il sequestro e’ immediatamente revocato a richiesta

del pubblico ministero o dell’interessato quando risultano

mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di

applicabilita’ previste dal comma 1. Nel corso delle

indagini preliminari provvede il pubblico ministero con

decreto motivato, che e’ notificato a coloro che hanno

diritto di proporre impugnazione. Se vi e’ richiesta di

revoca dell’interessato, il pubblico ministero, quando

ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette

al giudice, cui presenta richieste specifiche nonche’ gli

elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta

e’ trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del

deposito nella segreteria.

3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non

e’ possibile, per la situazione di urgenza, attendere il

provvedimento del giudice, il sequestro e’ disposto con

decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi,

prima dell’intervento del pubblico ministero, al sequestro

procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle

quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al

pubblico ministero del luogo in cui il sequestro e’ stato

eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose

sequestrate, richiede al giudice la convalida e l’emissione

del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal

sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o

dalla ricezione del verbale, se il sequestro e’ stato

eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono

osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il

giudice non emette l’ordinanza di convalida entro dieci

giorni dalla ricezione della richiesta. Copia

dell’ordinanza e’ immediatamente notificata alla persona

alla quale le cose sono state sequestrate.».

Per i riferimenti normativi della direttiva 2014/42/UE

si veda nelle note alle premesse.

Art. 8

Invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti

previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi’ 29 ottobre 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Gentiloni Silveri, Ministro degli

affari esteri e della cooperazione

internazionale

Padoan, Ministro dell’economia e

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando