Divorzio Breve – Legge 6 maggio 2015, n. 55

La legge sul divorzio breve interviene sulla disciplina della separazione e del divorzio, riducendo i tempi per la domanda di divorzio, fino a questo momento fissati dal legislatore in tre anni dall’ avvenuta separazione giudiziale o consensuale tra i coniugi.
Questa legge ha modificato l’impianto normativo del divorzio, introducendo novità importantissime che vedremo di seguito. L’entrata in vigore del divorzio breve ha segnato un cambiamento epocale nella disciplina del divorzio, introdotta definitivamente in Italia con il referendum del 1974.

1º modifica: TERMINI RIDOTTI
La novità più importante introdotta dalla l. n. 55/2015 è l’abbreviazione dei termini, prima di tre anni in ogni caso, che devono intercorrere tra separazione e divorzio, ma nulla è cambiato in merito ai presupposti e all’iter della procedura.
Se i due coniugi si separano consensualmente, potranno chiedere il divorzio dopo sei mesi dal momento in cui la separazione è definita con l’omologa.
Se invece la separazione è giudiziale bisognerà attendere un anno dalla pronuncia della separazione con sentenza passata in giudicato. I dodici mesi decorrono dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
In entrambi i casi, resta fermo il requisito della mancata interruzione: la separazione dovrà essersi “protratta ininterrottamente” e l’eventuale sospensione dovrà essere eccepita dalla parte convenuta.

2º modifica: SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLA COMUNIONE LEGALE
L’altra grande novità introdotta dalla l. n. 55/2015 è lo scioglimento anticipato della comunione dei beni tra i coniugi. Con la nuova legge l’articolo 191 del codice civile intitolato “scioglimento della comunione” viene arricchito di un nuovo comma, che stabilisce l’anticipazione dello scioglimento della comunione legale al momento in cui, nella separazione giudiziale, il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati. Lo scioglimento avviene, quindi, in sede di udienza di comparizione. Fino adesso era prevista con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione; con la nuova legge lo scioglimento della comunione dei beni è anticipato al momento in cui il Presidente del Tribunale, all’udienza di comparizione, autorizza la coppia a vivere separata (per le separazioni giudiziali), ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione omologato (per le consensuali).
Una volta decorso il termine abbreviato (di sei o dodici mesi a seconda dei casi) introdotto dalla riforma, i coniugi che intendono divorziare, oltre che in Tribunale possono utilizzare gli Istituti della negoziazione assistita introdotta dal c.d. “decreto giustizia” (d.l. n. 132/2014), rivolgendosi ad un avvocato (per parte) e formalizzando un accordo per la cessazione del rapporto coniugale, ovvero optando per il divorzio fai-da-te presentandosi in Comune e sottoscrivendo un accordo di fronte all’Ufficiale di Stato Civile.
Le procedure sopraindicate sono possibili anche per la separazione (solo se consensuale). Ottenuta la separazione, i coniugi beneficiano della medesima riduzione dei termini per il divorzio introdotta dalla riforma.
Analizziamo di seguito la disciplina delle diverse procedure.

DIVORZIO BREVE: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
Con la nuova legge la durata del periodo di separazione ininterrotta dai coniugi che consente di richiedere il divorzio scende da tre anni a sei mesi in caso di separazione consensuale, indipendentemente dalla presenza di figli. Il termine per calcolare la durata della separazione decorre dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

DIVORZIO BREVE: SEPARAZIONE GIUDIZIALE.
Se la separazione è giudiziale i tempi di separazione ininterrotta tra marito e moglie necessari per richiedere il divorzio scendono da tre anni a dodici mesi. Anche in questo caso, il termine per calcolarne la durata decorre dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

DIVORZIO BREVE: NEGOZIAZIONE ASSISTITA CON AVVOCATO.
L’accordo di negoziazione assistita deve essere raggiunto con l’assistenza di due avvocati differenti. L’intesa potrà riguardare sia la separazione che il divorzio o la modifica delle condizioni.
Essa rappresenta un’alternativa alla via giudiziale consensuale. L’accordo, in quanto titolo esecutivo, deve essere trasmesso al PM che, in caso di assenza di figli, attuerà solo un controllo formale. In presenza di figli, il PM si occuperà di verificare se l’accordo tutela i minori.
Se l’esito è negativo, l’accordo viene inviato entro cinque giorni al presidente del Tribunale. Gli avvocati delle parti devono poi trasmettere l’atto all’ufficiale di stato civile del Comune entro 10 giorni. In base al testo della nuova legge, l’accordo-intesa potrà essere raggiunta a distanza di sei mesi dall’accordo di separazione.

DIVORZIO SENZA AVVOCATO.
Una delle novità più importanti introdotta dalla legge 55/2015 sul divorzio breve è proprio l’introduzione del divorzio senza necessità di un avvocato. Infatti, dopo l’approvazione delle legge sul divorzio breve è possibile separarsi, divorziare o modificare le condizioni anche davanti al sindaco. In questo caso i due coniugi hanno la possibilità di decidere se usufruire o no della tutela legale degli avvocati. Tuttavia questa possibilità è esclusa dalla Legge in presenza di figli minori o maggiorenni bisognosi di tutela, nonché in caso di trasferimenti patrimoniali.