IN PRESENZA DI GRAVI MOTIVI DI SALUTE NON SI PUÒ ESPELLERE IL CITTADINO STRANIERO.

Corte di Cassazione, VI Sez. Civ. Ordinanza n. 13252/2016

Con ordinanza n. 13252/2016, la Corte di Cassazione ha ribadito che la garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero, che comunque si trovi nel territorio nazionale, impedisce l’espulsione nei confronti di colui che dall’immediata esecuzione del provvedimento potrebbe subire un irreparabile pregiudizio, dovendo tale garanzia comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d’urgenza, ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita indipendentemente quindi dalla sua regolarità o meno. (Cass. 1690/2005, 20561/2006, 1531/2008, 7615/2011, 14500/2013, quest’ultima resa a sezioni unite).

Nel caso in esame — Il Giudice di pace di Roma ha respinto il ricorso proposto da una cittadina peruviana, avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto della stessa città il 10 aprile 2015 ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. 25 luglio 1998, a 286.
La sig.ra proponeva ricorso per Cassazione con tre motivi di censura.

Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si lamenta che il Giudice di pace, a fronte della deduzione di motivi ch salute ostativi alla espulsione, derivanti dalla necessità di osservare un rigido protocollo postoperatorio conseguente a un intevento chirurgico a causa di un tumore, si sia limitato a motivare, illegittimamente, che la ricorrente “sebbene lamenti problemi di salute, non ha chiesto alcun permesso in merito”.

Per la Corte il motivo è fondato, avendo più volte ribadito che la garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero, che comunque si trovi nel territorio nazionale, impedisce l’espulsione nei confronti di colui che dall’immediata esecuzione del provvedimento potrebbe subire un irreparabile pregiudizio, dovendo tale garanzia comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d’urgenza, ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita (Cass_ 1690/2005, 20561/2006, 1531/2008, 7615/2011, 14500/2013, quest’ultima resa a sezioni unite).

Si riporta di seguito l’ Ordinanza n.13252, pubblicata il 27 giugno 2016.

ORDINANZA

sul ricorso 21616-2015 proposto da: – omissis – elettivamente domiciliata in – omissis, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine det ricorso; – ricorrente –
– contro –
PREFETTURA DI ROMA;
– intimata avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di ROMA depositato il 14/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19102/2016 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA; udito l’Avvocato GIANDOMENICO COZZI, per delega dell’Avvocato ANTONIO D’ALESSIO, che si riporta,

                                                                       PREMESSO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’alt 380 bis e.p.c., nella quale si legge quanto segue
1. — Il Giudice di pace di Roma ha respinto il ricorso proposto dalla sig.ra – omissis –
cittadina peruviana, avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto della stessa città il 10 aprile 2015 ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
La sig.ra- omissis – ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi di censura. L’autorità intimata non ha svolto difese.
2. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si lamenta che il Giudice di pace, a fronte della deduzione di motivi di salute ostativi alla espulsione, derivanti dalla necessità di osservare un rigido protocollo postoperatorio conseguente a un intervento chirurgico di asportazione di ovaie, tuba, utero e linfonodi circostanti la pelvi e l’addome a causa di un tumore, si sia limitato a motivare, illegittimamente, che la ricorrente “sebbene lamenti problemi di salute, non ha chiesto alcun permesso in merito”.
2.1. — Il motivo è fondato, avendo questa Corte più volte ribadito che la garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero, che comunque si trovi nel territorio nazionale, impedisce l’espulsione nei confronti di colui che dall’immediata esecuzione del provvedimento potrebbe subire un irreparabile pregiudizio, dovendo tale garanzia comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d’urgenza, ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita (Cass. 1690/2005, 20561/2006,1531/2008, 7615/2011, 14500/2013, quest’ultima resa a sezioni unite).
3. – Il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia il difetto assoluto di motivazione della decisione impugnata, è infondato, recando invece quest’ultima una motivazione, ancorché errata, per quanto appena chiarito, in quanto basata sulla ritenuta necessità della richiesta di uno specifico permesso di soggiorno da parte dello straniero.
4. — Il terzo motivo di ricorso, con il quale si ripropone la questione della ostatività all’espulsione delle indicate condizioni di salute della ricorrente, è assorbito nell’accoglimento del primo.»;
che detta relazione è stata comunicata al PM e notificata agli avvocati delle parti costituite;
che non sono state presentate conclusioni scritte o memorie;
Considerato
Che il Collegio condivide quanto si legge nella relazione di cui sopra;
che il ricorso va pertanto accolto nei sensi di cui alla medesima, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto enunciato al n. 2.1 della relazione stessa;
che al giudice di rinvio è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;
                                                                    P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Roma in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma il 19 febbraio 2016_
DEPOSiTATO IN CANCELLERIA il 27 giugno 2016