LEGGE 28 luglio 2016, n. 153

LEGGE 28 luglio 2016, n. 153

Norme per il contrasto al terrorismo, nonche’ ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.

(GU Serie Generale n.185 del 9-8-2016 – Suppl. Ordinario n. 31)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare:

a) la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del

terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;

b) la Convenzione internazionale per la soppressione di atti di

terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005;

c) il Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la

repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003;

d) la Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la

ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul

finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;

e) il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio

d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22

ottobre 2015.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data alla Convenzione del

Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a

Varsavia il 16 maggio 2005, alla Convenzione internazionale per la

soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14

settembre 2005, al Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea

per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio

2003, alla Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la

ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul

finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, e

al Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa per

la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intendono:

a) per «materia radioattiva»: le materie nucleari e altre

sostanze radioattive contenenti nuclidi che sono caratterizzati da

disintegrazione spontanea, con contestuale emissione di uno o piu’

tipi di radiazione ionizzante come particelle alfa, beta, neutroni o

raggi gamma, e che, per le loro proprieta’ radiologiche o fissili,

possono causare la morte, gravi lesioni alle persone o danni

rilevanti a beni o all’ambiente;

b) per «materie nucleari»: il plutonio, eccetto quello con una

concentrazione isotopica superiore all’80 per cento nel plutonio 238,

l’uranio 233, l’uranio arricchito negli isotopi 235 o 233, l’uranio

contenente una miscela di isotopi come si manifesta in natura in

forma diversa da quella di minerale o residuo di minerale, ovvero

ogni materiale contenente una o piu’ delle suddette categorie;

c) per «uranio arricchito negli isotopi 235 o 233»: l’uranio

contenente l’isotopo 235 o 233 o entrambi in una quantita’ tale che

il rapporto di quantita’ della somma di questi isotopi con l’isotopo

238 e’ maggiore del rapporto dell’isotopo 235 rispetto all’isotopo

238 che si manifesta in natura;

d) per «impianto nucleare»:

1) ogni reattore nucleare, inclusi i reattori installati in

natanti, veicoli, aeromobili od oggetti spaziali da utilizzare come

fonte di energia per la propulsione di tali natanti, veicoli,

aeromobili od oggetti spaziali ovvero per ogni altro scopo;

2) ogni impianto o mezzo di trasporto utilizzato per la

produzione, l’immagazzinamento, il trattamento o il trasporto di

materia radioattiva;

e) per «ordigno nucleare»:

1) ogni congegno esplosivo nucleare;

2) ogni dispositivo a dispersione di materia radioattiva od

ogni ordigno a emissione di radiazioni che, in ragione delle sue

proprieta’ radiologiche, causa la morte, gravi lesioni personali o

danni sostanziali a beni o all’ambiente;

f) per «ISIN»: l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare

e la radioprotezione, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 4

marzo 2014, n. 45.

 

Note all’art. 3:

– Si riporta il testo dell’art. 6 del decreto

legislativo 4 marzo 2014, n. 45 (Attuazione della direttiva

2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per

la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare

esaurito e dei rifiuti radioattivi):

«Art. 6 (Autorita’ di regolamentazione competente). –

1. L’autorita’ di regolamentazione competente in materia di

sicurezza nucleare e di radioprotezione e’ l’Ispettorato

nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione

(ISIN).

2. L’ISIN svolge le funzioni e i compiti di autorita’

nazionale per la regolamentazione tecnica espletando le

istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le

valutazioni tecniche, il controllo e la vigilanza delle

installazioni nucleari non piu’ in esercizio e in

disattivazioni, dei reattori di ricerca, degli impianti e

delle attivita’ connesse alla gestione dei rifiuti

radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, delle

materie nucleari, della protezione fisica passiva delle

materie e delle installazioni nucleari, delle attivita’

d’impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di

trasporto delle materie radioattive emanando altresi’ le

certificazioni previste dalla normativa vigente in tema di

trasporto di materie radioattive stesse. Emana guide

tecniche e fornisce supporto ai ministeri competenti

nell’elaborazione di atti di rango legislativo nelle

materie di competenza. Fornisce supporto tecnico alle

autorita’ di protezione civile nel campo della

pianificazione e della risposta alle emergenze radiologiche

e nucleari, svolge le attivita’ di controllo della

radioattivita’ ambientale previste dalla normativa vigente

ed assicura gli adempimenti dello Stato italiano agli

obblighi derivanti dagli accordi internazionali sulle

salvaguardie. L’ISIN assicura la rappresentanza dello Stato

italiano nell’ambito delle attivita’ svolte dalle

organizzazioni internazionali e dall’Unione europea nelle

materie di competenza e la partecipazione ai processi

internazionali e comunitari di valutazione della sicurezza

nucleare degli impianti nucleari e delle attivita’ di

gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti

radioattivi in altri paesi.

3. Sono organi dell’ISIN il direttore e la Consulta che

durano in carica sette anni, non rinnovabili.

4. Il direttore dell’ISIN e’ nominato entro 90 giorni

dall’entrata in vigore del presente decreto, con decreto

del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del

Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del

mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,

acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni

parlamentari competenti. In nessun caso la nomina potra’

essere effettuata in caso di mancanza del predetto parere

espresso, a maggioranza assoluta dei componenti, dalle

predette Commissioni, entro trenta giorni dalla richiesta.

Il Direttore:

a) ha la rappresentanza legale dell’ISIN;

b) svolge le funzioni di direzione, coordinamento e

controllo della struttura;

c) definisce le linee strategiche e gli obiettivi

operativi dell’ISIN;

d) definisce le procedure organizzative interne e le

tempistiche di riferimento per l’elaborazione degli atti e

dei pareri di spettanza dell’ISIN;

e) emana le tariffe da applicare agli operatori ai

sensi del comma 18 del presente articolo per lo svolgimento

dei servizi dell’ISIN;

f) emana i pareri vincolanti richiesti alla struttura

nell’ambito di istruttorie autorizzative condotte dalle

amministrazioni pubbliche e gli atti di approvazione su

istanza degli operatori;

g) svolge il ruolo di rappresentanza per le materie

di competenza nei consessi comunitari e internazionali;

h) trasmette al Governo e al Parlamento una relazione

annuale sulle attivita’ svolte dall’ISIN e sullo stato

della sicurezza nucleare nel territorio nazionale.

5. Il Direttore e’ scelto tra persone di indiscussa

moralita’ e indipendenza, di comprovata e documentata

esperienza e professionalita’ ed elevata qualificazione e

competenza nei settori della sicurezza nucleare, della

radioprotezione, della tutela dell’ambiente e sulla

valutazione di progetti complessi e di difesa contro gli

eventi estremi naturali o incidentali. Per almeno dodici

mesi dalla cessazione dell’incarico, il Direttore non puo’

intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di

collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese

operanti nel settore di competenza, ne’ con le relative

associazioni. La violazione di tale divieto e’ punita,

salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione

amministrativa pecuniaria pari ad una annualita’

dell’importo del corrispettivo percepito. All’imprenditore

e all’associazione che abbiano violato tale divieto si

applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5

per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro

150.000 e non superiore ad euro 10 milioni, e, nei casi

piu’ gravi o quando il comportamento illecito sia stato

reiterato, la revoca dell’atto autorizzativo inerente

all’attivita’ illecitamente condotta ai sensi del presente

comma. I limiti massimo e minimo di tale sanzione sono

rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell’indice

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

rilevato dall’ISTAT.

6. La Consulta e’ costituita da 3 esperti, di cui uno

con funzioni di coordinamento organizzativo interno alla

medesima, scelti tra persone di indiscussa moralita’ e

indipendenza, di comprovata e documentata esperienza e

professionalita’ ed elevata qualificazione e competenza nei

settori della sicurezza nucleare, della radioprotezione,

della tutela dell’ambiente e sulla valutazione di progetti

complessi e di difesa contro gli eventi estremi naturali o

incidentali. I componenti della Consulta sono nominati

entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente

decreto, con decreto del Presidente della Repubblica,

previa deliberazione del Consiglio dei ministri da

adottarsi su proposta del Ministro dell’ambiente e della

tutela del territorio e del mare, di concerto con il

Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri

favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. In

nessun caso le nomine potranno essere effettuate in caso di

mancanza del predetto parere espresso, a maggioranza

assoluta dei componenti, dalle predette Commissioni, entro

trenta giorni dalla richiesta. La Consulta esprime parere

obbligatorio:

a) sui piani di attivita’, sugli atti programmatici e

sugli obiettivi operativi nonche’ sulle tariffe da

applicare agli operatori;

b) in merito alle procedure operative e ai

regolamenti interni dell’ISIN;

c) sulle proposte di guide tecniche predisposte

dall’ISIN.

7. Il trattamento economico del direttore e dei

componenti della Consulta e’ determinato con decreto del

Ministro dello sviluppo economico e del Ministro

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Gli

oneri derivanti dall’attuazione del presente comma sono

coperti con le risorse disponibili ai sensi dei commi 15 e

17 del presente articolo.

8. L’ISIN e’ dotato di risorse di personale di provata

competenza tecnica nelle specifiche aree di pertinenza

dell’Ispettorato, nel limite massimo di 60 unita’. Le

risorse sono costituite dall’organico del Dipartimento

nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’ISPRA, da

altro personale ISPRA e da risorse provenienti da altre

pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Il personale

non proveniente da ISPRA e’ collocato all’ISIN in posizione

di comando e conservera’ il trattamento giuridico ed

economico in godimento presso l’amministrazione o l’ente di

appartenenza. Al personale posto in posizione di comando si

applica quanto previsto all’articolo 70, comma 12, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

9. Non puo’ essere nominato direttore, ne’ componente

della Consulta ne’ puo’ far parte dell’ISIN colui che

esercita, direttamente o indirettamente, attivita’

professionale o di consulenza, e’ amministratore o

dipendente di soggetti privati operanti nel settore,

ricopre incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti

politici, ha interessi diretti o indiretti nelle imprese

operanti nel settore, o ricadenti nei casi di

incompatibilita’ e inconferibilita’ degli incarichi presso

le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in

controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 8

aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni.

10. Il direttore e i componenti della Consulta decadono

dall’incarico al venir meno dei requisiti di cui al comma

9, accertato con decreto del Presidente della Repubblica,

previa deliberazione del Consiglio dei ministri da

adottarsi su proposta del Ministro dell’ambiente e della

tutela del territorio e del mare, di concerto con il

Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri

favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. Per

il personale dell’ISIN, il venir meno dei suddetti

requisiti costituisce causa di decadenza dall’incarico.

11. L’ISIN ha autonomia regolamentare, gestionale e

amministrativa ed e’ responsabile della sicurezza nucleare

e della radioprotezione sul territorio nazionale.

12. Entro 60 giorni dalla data di nomina del direttore

dell’ISIN, l’ISPRA effettua una riorganizzazione interna

dei propri uffici che assicuri alla struttura di cui al

comma 1, con modalita’ regolamentate da apposita

convenzione non onerosa, condizioni di operativita’ in base

ai seguenti principi e requisiti:

a) autonomia gestionale ed organizzativa ai fini

dello svolgimento delle attivita’ ad essa demandate;

b) adozione del regime di separazione funzionale e

amministrativa;

c) dotazione di servizi e di strutture adeguate;

d) fornitura di supporto per la gestione

amministrativa del personale e delle procedure per

l’acquisizione di beni e servizi con modalita’ separate

rispetto all’ISPRA.

13. Per lo svolgimento dei propri compiti, l’ISIN puo’

avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni,

dell’ISPRA e delle Agenzie provinciali e regionali per la

protezione dell’ambiente a fini di supporto tecnico

scientifico e di organizzazioni che soddisfino i principi

di trasparenza e indipendenza da soggetti coinvolti nella

promozione o nella gestione di attivita’ in campo nucleare.

14. Entro 90 giorni dalla data di nomina di cui al

comma 4 del presente articolo, il direttore dell’ISIN

trasmette al Ministro dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo

economico, affinche’ possano formulare entro 30 giorni le

proprie osservazioni, il regolamento che definisce

l’organizzazione e il funzionamento interni

dell’Ispettorato.

15. I mezzi finanziari dell’ISIN sono costituiti, per

l’avvio della sua ordinaria attivita’, dalle risorse

finanziarie disponibili a legislazione vigente, gia’

destinate all’avvio delle attivita’ di cui all’articolo 29,

comma 17, della legge 23 luglio 2009, n. 99, ai sensi

dell’art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro

dello sviluppo economico 15 febbraio 2011, di concerto con

il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio

2011, dalle risorse finanziarie attualmente assegnate al

Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale

dell’ISPRA, e dalle risorse derivanti dai diritti che

l’ISIN stesso e’ autorizzato ad applicare e introitare di

cui al comma 17 del presente articolo. Le risorse

finanziarie gia’ disponibili a legislazione vigente, di cui

all’art. 1, comma 1, lettera c), del citato decreto

ministeriale 15 febbraio 2011, sono quelle successivamente

riassegnate dal Ministero dello sviluppo economico

all’ISPRA nella misura di 1.205.000,00 euro.

16. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo

dell’ISIN costituiscono conti separati allegati ai

corrispondenti documenti contabili dell’ISPRA. Il Collegio

dei revisori dei conti dell’ISPRA, svolge sull’ISIN i

compiti previsti dall’articolo 20 del decreto legislativo

30 giugno 2011, n. 123.

17. Per l’esercizio delle attivita’ connesse ai compiti

ed alle funzioni dell’ISIN, gli esercenti interessati sono

tenuti al versamento di un corrispettivo da determinare,

sulla base dei costi effettivamente sostenuti per

l’effettuazione dei servizi. L’ISIN stabilisce il sistema

da applicare alla determinazione dei diritti ispirandosi a

principi di trasparenza, efficienza ed efficacia e dandone

pubblicazione sul proprio sito web. Le determinazioni del

direttore con le quali sono fissati gli importi, i termini

e le modalita’ di versamento dei diritti sono approvate con

decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministro dell’economia e

delle finanze.

18. L’ISIN assicura, attraverso idonei strumenti di

formazione e aggiornamento, il mantenimento e lo sviluppo

delle competenze in materia di sicurezza nucleare e di

radioprotezione del proprio personale attribuendo altresi’

a quest’ultimo la possibilita’ di seguire, ove necessario,

specifici programmi di formazione, per contemplare le

esigenze del Programma nazionale di cui all’art. 7 per la

gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti

radioattivi.

19. Per l’esercizio delle proprie funzioni ispettive,

l’ISIN si avvale di propri ispettori che operano ai sensi

dell’articolo 10, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo

17 marzo 1995, n. 230.

20. Alla istituzione dell’ISIN si provvede nell’ambito

delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a

legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica.».

Art. 4

Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 270-quinquies sono inseriti i seguenti:

«Art. 270-quinquies.1 (Finanziamento di condotte con finalita’ di

terrorismo). – Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli

270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni

o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o

in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalita’ di

terrorismo di cui all’articolo 270-sexies e’ punito con la reclusione

da sette a quindici anni, indipendentemente dall’effettivo utilizzo

dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo

comma e’ punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Art. 270-quinquies.2 (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a

sequestro). – Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o

deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il

finanziamento delle condotte con finalita’ di terrorismo di cui

all’articolo 270-sexies, e’ punito con la reclusione da due a sei

anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000»;

b) dopo l’articolo 270-sexies e’ inserito il seguente:

«Art. 270-septies (Confisca). – Nel caso di condanna o di

applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di

procedura penale per taluno dei delitti commessi con finalita’ di

terrorismo di cui all’articolo 270-sexies e’ sempre disposta la

confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il

reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il

profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero,

quando essa non e’ possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha

la disponibilita’, per un valore corrispondente a tale prezzo,

prodotto o profitto»;

c) dopo l’articolo 280-bis e’ inserito il seguente:

«Art. 280-ter. (Atti di terrorismo nucleare). – E’ punito con la

reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalita’

di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies:

1) procura a se’ o ad altri materia radioattiva;

2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

E’ punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque,

con le finalita’ di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies:

1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;

2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da

rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia

radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresi’

quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o

aggressivi chimici o batteriologici».

Art. 5

Modifica al decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43

1. All’articolo 8, comma 2, lettera a), del decreto-legge 18

febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

aprile 2015, n. 43, dopo la parola: «270-quinquies,» e’ inserita la

seguente: «270-quinquies.1,».

 

Note all’art. 5:

– Si riporta il testo dell’art. 8, comma 2, lettera a),

del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 (Misure

urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice

internazionale, nonche’ proroga delle missioni

internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative

di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di

ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle

Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei

processi di pace e di stabilizzazione), come modificato

dalla presente legge:

«Art. 8 (Disposizioni in materia di garanzie funzionali

e di tutela, anche processuale, del personale e delle

strutture dei servizi di informazione per la sicurezza). –

(Omissis).

2. Fino al 31 gennaio 2018:

a) non possono essere autorizzate, ai sensi dell’art.

18 della legge 3 agosto 2007, n. 124, condotte previste

dalla legge come reato per le quali non e’ opponibile il

segreto di Stato a norma dell’art. 39, comma 11, della

medesima legge n. 124 del 2007, ad eccezione delle

fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma,

270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies,

270-quinquies.1, 302, 306, secondo comma, e 414, quarto

comma, del codice penale;

(Omissis).».

Art. 6

Punto di contatto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, della

Convenzione internazionale per la soppressione di atti di

terrorismo nucleare

1. Il punto di contatto responsabile della trasmissione e della

ricezione delle informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 4,

della Convenzione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della

presente legge e’ il Ministero della giustizia.

2. Quando procede in ordine a taluno dei reati di cui all’articolo

280-ter del codice penale, introdotto dall’articolo 4 della presente

legge, il pubblico ministero comunica immediatamente al Ministro

della giustizia l’avvenuto esercizio dell’azione penale.

3. Il pubblico ministero comunica altresi’ immediatamente al

Ministro della giustizia l’avvenuta esecuzione di un provvedimento

che applica la misura della custodia cautelare in carcere o gli

arresti domiciliari nei confronti di persone indagate in ordine a

taluno dei reati di cui all’articolo 280-ter del codice penale,

introdotto dall’articolo 4 della presente legge, allegando copia del

relativo provvedimento.

4. Nei procedimenti in ordine a taluno dei reati di cui articolo

280-ter del codice penale, introdotto dall’articolo 4 della presente

legge, l’autorita’ giudiziaria procedente comunica immediatamente al

Ministro della giustizia il passaggio in giudicato della sentenza

ovvero il deposito del decreto di archiviazione, allegando copia del

relativo provvedimento. Da’ altresi’ immediata comunicazione al

Ministro della giustizia del luogo dove i beni sono custoditi e delle

modalita’ della loro conservazione, per le comunicazioni di cui

all’articolo 18, paragrafo 6, della Convenzione di cui all’articolo

1, comma 1, lettera b), della presente legge.

5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, primo periodo, il Ministro

della giustizia comunica senza ritardo l’esercizio dell’azione

penale, l’esito del procedimento ovvero l’adozione della misura

cautelare agli Stati parte della Convenzione di cui all’articolo 1,

comma 1, lettera b), interessati tramite il Segretario generale

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel caso di cui al comma 4,

secondo periodo, il Ministro della giustizia informa senza ritardo il

direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica.

Art. 7

Provvedimenti conseguenti nel caso di sequestro e confisca ai sensi

dell’articolo 18 della Convenzione internazionale per la

soppressione di atti di terrorismo nucleare

1. L’autorita’ giudiziaria che dispone il sequestro di materia

radioattiva o di un ordigno nucleare ovvero di un impianto nucleare,

nei procedimenti relativi a taluno dei delitti di cui all’articolo

280-ter del codice penale, introdotto dall’articolo 4 della presente

legge, ne da’ immediata comunicazione al prefetto territorialmente

competente, il quale, informati i Ministri dell’interno,

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute

e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della

protezione civile, su parere dell’ISIN, adotta i provvedimenti

adeguati per la loro messa in sicurezza. In caso di urgenza il

prefetto puo’ comunque adottare i provvedimenti necessari.

2. I beni sequestrati o confiscati sono conferiti all’Operatore

nazionale o al Servizio integrato di cui al decreto legislativo 6

febbraio 2007, n. 52, che provvede a gestirli sulla base delle

indicazioni operative fornite dall’ISIN.

3. Nei casi in cui i beni mobili di cui al comma 1 devono essere

restituiti a uno Stato parte della Convenzione di cui all’articolo 1,

comma 1, lettera b), il Ministro dello sviluppo economico, sentito

l’ISIN, vi provvede di concerto con i Ministri dell’interno, della

giustizia e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,

stipulando, se del caso, specifici accordi.

Note all’art. 7:

– Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52

(Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul

controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta

attivita’ e delle sorgenti orfane), e’ pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2007, n. 95.

Art. 8

Introduzione dell’articolo 156-bis

del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

1. Dopo l’articolo 156 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.

230, e’ inserito il seguente:

«Art. 156-bis (Specifiche disposizioni per particolari sostanze

radioattive). – 1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 5

della legge 28 aprile 2015, n. 58, con decreto del Ministro dello

sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’interno,

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute

e delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’Ispettorato

nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN),

anche ai fini della prevenzione di atti di terrorismo nucleare, sono

stabilite le sostanze radioattive e le opportune misure di protezione

delle stesse, da adottare nelle pratiche comportanti l’impiego di

dette sostanze, tenendo conto delle raccomandazioni formulate

dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica».

2. Il decreto di cui all’articolo 156-bis del decreto legislativo

17 marzo 1995, n. 230, introdotto dal comma 1 del presente articolo,

e’ emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge.

Note all’art. 8:

– Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

(Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,

96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni

ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza

nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in

materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei

rifiuti radioattivi derivanti da attivita’ civili),

modificato dalla presente legge, e’ pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136, S.O.

Art. 9

Autorita’ previste dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sul

riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di

reato e sul finanziamento del terrorismo, nonche’ dal Protocollo

addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la

prevenzione del terrorismo

1. Per Autorita’ di intelligence finanziaria ai sensi dell’articolo

12 della Convenzione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d),

della presente legge si intende l’Unita’ di informazione finanziaria

istituita dall’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007,

n. 231, e successive modificazioni.

2. Per Autorita’ centrale ai sensi dell’articolo 33 della

Convenzione di cui al comma 1 si intende il Ministero dell’economia e

delle finanze.

3. Il punto di contatto responsabile della trasmissione e della

ricezione delle informazioni ai sensi dell’articolo 7 del Protocollo

di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), e’ il Ministero

dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza. L’attivita’ di

cui al presente comma deve essere svolta con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all’art. 9:

– Si riporta il testo dell’art. 6 del decreto

legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della

direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione

dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di

riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di

finanziamento del terrorismo nonche’ della direttiva

2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione):

«Art. 6 (Unita’ di informazione finanziaria). – 1.

Presso la Banca d’Italia e’ istituita l’Unita’ di

informazione finanziaria per l’Italia (UIF).

2. La UIF esercita le proprie funzioni in piena

autonomia e indipendenza. In attuazione di tali principi la

Banca d’Italia disciplina con regolamento l’organizzazione

e il funzionamento della UIF, ivi compresa la riservatezza

delle informazioni acquisite. La Banca d’Italia attribuisce

alla UIF mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare

l’efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il Direttore della UIF, al quale compete in

autonomia la responsabilita’ della gestione, e’ nominato

con provvedimento del Direttorio della Banca d’Italia, su

proposta del Governatore della medesima Banca d’Italia, tra

persone dotate di adeguati requisiti di onorabilita’,

professionalita’ e conoscenza del sistema finanziario. Il

mandato ha la durata di cinque anni ed e’ rinnovabile una

sola volta.

4. Per l’efficace svolgimento dei compiti fissati dalla

legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF e’

costituito un Comitato di esperti del quale fanno parte il

Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di

onorabilita’ e professionalita’. I membri del Comitato sono

nominati, nel rispetto del principio dell’equilibrio di

genere, con decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze, sentito il Governatore della Banca d’Italia, e

restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La

partecipazione al Comitato non da’ luogo a compensi, ne’ a

rimborso spese. Il Comitato e’ convocato dal Direttore

della UIF con cadenza almeno semestrale. Esso cura la

redazione di un parere sull’azione dell’UIF che forma parte

integrante della documentazione trasmessa al Parlamento ai

sensi del comma 5.

5. Entro il 30 maggio di ogni anno il Direttore della

UIF trasmette al Ministro dell’economia e delle finanze,

per il successivo inoltro al Parlamento, un rapporto

sull’attivita’ svolta, unitamente a una relazione della

Banca d’Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse

attribuite alla UIF.

6. La UIF svolge le seguenti attivita’:

a) analizza i flussi finanziari al fine di

individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro o

di finanziamento del terrorismo;

b) riceve le segnalazioni di operazioni sospette di

cui all’art. 41 e ne effettua l’analisi finanziaria;

c) acquisisce ulteriori dati e informazioni,

finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni

istituzionali, presso i soggetti tenuti alle segnalazioni

di operazioni sospette di cui all’art. 41;

d) riceve le comunicazioni dei dati aggregati di cui

all’art. 40;

e) si avvale dei dati contenuti nell’anagrafe dei

conti e dei depositi di cui all’art. 20, comma 4, della

legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell’anagrafe tributaria

di cui all’art. 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,

n. 248;

e-bis) in materia di segnalazione di operazioni

sospette, emana istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana sui dati e le

informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni

di cui all’art. 41.

7. La UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte

nello svolgimento delle proprie attivita’:

a) svolge analisi e studi su singole anomalie,

riferibili a ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del

terrorismo, su specifici settori dell’economia ritenuti a

rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su

specifiche realta’ economiche territoriali;

b) elabora e diffonde modelli e schemi

rappresentativi di comportamenti anomali sul piano

economico e finanziario riferibili a possibili attivita’ di

riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

c) puo’ sospendere, anche su richiesta del Nucleo

speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza,

della DIA e dell’autorita’ giudiziaria, per un massimo di

cinque giorni lavorativi, sempre che cio’ non pregiudichi

il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio

o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata

notizia a tali organi.

7-bis. Alla UIF e al personale addetto si applica

l’art. 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n.

262.».

Art. 10

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono

all’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge con le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica. Alla copertura di eventuali spese straordinarie si provvede

mediante appositi provvedimenti legislativi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 28 luglio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli

affari esteri e della cooperazione

internazionale

Alfano, Ministro dell’interno

Orlando, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Orlando