LEGGE 28 luglio 2016, n. 153
Norme per il contrasto al terrorismo, nonche’ ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.
(GU Serie Generale n.185 del 9-8-2016 – Suppl. Ordinario n. 31)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare:
a) la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del
terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;
b) la Convenzione internazionale per la soppressione di atti di
terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005;
c) il Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la
repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003;
d) la Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la
ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul
finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;
e) il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio
d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22
ottobre 2015.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e’ data alla Convenzione del
Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a
Varsavia il 16 maggio 2005, alla Convenzione internazionale per la
soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14
settembre 2005, al Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea
per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio
2003, alla Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la
ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul
finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, e
al Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa per
la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si intendono:
a) per «materia radioattiva»: le materie nucleari e altre
sostanze radioattive contenenti nuclidi che sono caratterizzati da
disintegrazione spontanea, con contestuale emissione di uno o piu’
tipi di radiazione ionizzante come particelle alfa, beta, neutroni o
raggi gamma, e che, per le loro proprieta’ radiologiche o fissili,
possono causare la morte, gravi lesioni alle persone o danni
rilevanti a beni o all’ambiente;
b) per «materie nucleari»: il plutonio, eccetto quello con una
concentrazione isotopica superiore all’80 per cento nel plutonio 238,
l’uranio 233, l’uranio arricchito negli isotopi 235 o 233, l’uranio
contenente una miscela di isotopi come si manifesta in natura in
forma diversa da quella di minerale o residuo di minerale, ovvero
ogni materiale contenente una o piu’ delle suddette categorie;
c) per «uranio arricchito negli isotopi 235 o 233»: l’uranio
contenente l’isotopo 235 o 233 o entrambi in una quantita’ tale che
il rapporto di quantita’ della somma di questi isotopi con l’isotopo
238 e’ maggiore del rapporto dell’isotopo 235 rispetto all’isotopo
238 che si manifesta in natura;
d) per «impianto nucleare»:
1) ogni reattore nucleare, inclusi i reattori installati in
natanti, veicoli, aeromobili od oggetti spaziali da utilizzare come
fonte di energia per la propulsione di tali natanti, veicoli,
aeromobili od oggetti spaziali ovvero per ogni altro scopo;
2) ogni impianto o mezzo di trasporto utilizzato per la
produzione, l’immagazzinamento, il trattamento o il trasporto di
materia radioattiva;
e) per «ordigno nucleare»:
1) ogni congegno esplosivo nucleare;
2) ogni dispositivo a dispersione di materia radioattiva od
ogni ordigno a emissione di radiazioni che, in ragione delle sue
proprieta’ radiologiche, causa la morte, gravi lesioni personali o
danni sostanziali a beni o all’ambiente;
f) per «ISIN»: l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 45.
Note all’art. 3:
– Si riporta il testo dell’art. 6 del decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 45 (Attuazione della direttiva
2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per
la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare
esaurito e dei rifiuti radioattivi):
«Art. 6 (Autorita’ di regolamentazione competente). –
1. L’autorita’ di regolamentazione competente in materia di
sicurezza nucleare e di radioprotezione e’ l’Ispettorato
nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione
(ISIN).
2. L’ISIN svolge le funzioni e i compiti di autorita’
nazionale per la regolamentazione tecnica espletando le
istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le
valutazioni tecniche, il controllo e la vigilanza delle
installazioni nucleari non piu’ in esercizio e in
disattivazioni, dei reattori di ricerca, degli impianti e
delle attivita’ connesse alla gestione dei rifiuti
radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, delle
materie nucleari, della protezione fisica passiva delle
materie e delle installazioni nucleari, delle attivita’
d’impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di
trasporto delle materie radioattive emanando altresi’ le
certificazioni previste dalla normativa vigente in tema di
trasporto di materie radioattive stesse. Emana guide
tecniche e fornisce supporto ai ministeri competenti
nell’elaborazione di atti di rango legislativo nelle
materie di competenza. Fornisce supporto tecnico alle
autorita’ di protezione civile nel campo della
pianificazione e della risposta alle emergenze radiologiche
e nucleari, svolge le attivita’ di controllo della
radioattivita’ ambientale previste dalla normativa vigente
ed assicura gli adempimenti dello Stato italiano agli
obblighi derivanti dagli accordi internazionali sulle
salvaguardie. L’ISIN assicura la rappresentanza dello Stato
italiano nell’ambito delle attivita’ svolte dalle
organizzazioni internazionali e dall’Unione europea nelle
materie di competenza e la partecipazione ai processi
internazionali e comunitari di valutazione della sicurezza
nucleare degli impianti nucleari e delle attivita’ di
gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti
radioattivi in altri paesi.
3. Sono organi dell’ISIN il direttore e la Consulta che
durano in carica sette anni, non rinnovabili.
4. Il direttore dell’ISIN e’ nominato entro 90 giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto, con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni
parlamentari competenti. In nessun caso la nomina potra’
essere effettuata in caso di mancanza del predetto parere
espresso, a maggioranza assoluta dei componenti, dalle
predette Commissioni, entro trenta giorni dalla richiesta.
Il Direttore:
a) ha la rappresentanza legale dell’ISIN;
b) svolge le funzioni di direzione, coordinamento e
controllo della struttura;
c) definisce le linee strategiche e gli obiettivi
operativi dell’ISIN;
d) definisce le procedure organizzative interne e le
tempistiche di riferimento per l’elaborazione degli atti e
dei pareri di spettanza dell’ISIN;
e) emana le tariffe da applicare agli operatori ai
sensi del comma 18 del presente articolo per lo svolgimento
dei servizi dell’ISIN;
f) emana i pareri vincolanti richiesti alla struttura
nell’ambito di istruttorie autorizzative condotte dalle
amministrazioni pubbliche e gli atti di approvazione su
istanza degli operatori;
g) svolge il ruolo di rappresentanza per le materie
di competenza nei consessi comunitari e internazionali;
h) trasmette al Governo e al Parlamento una relazione
annuale sulle attivita’ svolte dall’ISIN e sullo stato
della sicurezza nucleare nel territorio nazionale.
5. Il Direttore e’ scelto tra persone di indiscussa
moralita’ e indipendenza, di comprovata e documentata
esperienza e professionalita’ ed elevata qualificazione e
competenza nei settori della sicurezza nucleare, della
radioprotezione, della tutela dell’ambiente e sulla
valutazione di progetti complessi e di difesa contro gli
eventi estremi naturali o incidentali. Per almeno dodici
mesi dalla cessazione dell’incarico, il Direttore non puo’
intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di
collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese
operanti nel settore di competenza, ne’ con le relative
associazioni. La violazione di tale divieto e’ punita,
salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione
amministrativa pecuniaria pari ad una annualita’
dell’importo del corrispettivo percepito. All’imprenditore
e all’associazione che abbiano violato tale divieto si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5
per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro
150.000 e non superiore ad euro 10 milioni, e, nei casi
piu’ gravi o quando il comportamento illecito sia stato
reiterato, la revoca dell’atto autorizzativo inerente
all’attivita’ illecitamente condotta ai sensi del presente
comma. I limiti massimo e minimo di tale sanzione sono
rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell’indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
rilevato dall’ISTAT.
6. La Consulta e’ costituita da 3 esperti, di cui uno
con funzioni di coordinamento organizzativo interno alla
medesima, scelti tra persone di indiscussa moralita’ e
indipendenza, di comprovata e documentata esperienza e
professionalita’ ed elevata qualificazione e competenza nei
settori della sicurezza nucleare, della radioprotezione,
della tutela dell’ambiente e sulla valutazione di progetti
complessi e di difesa contro gli eventi estremi naturali o
incidentali. I componenti della Consulta sono nominati
entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri da
adottarsi su proposta del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri
favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. In
nessun caso le nomine potranno essere effettuate in caso di
mancanza del predetto parere espresso, a maggioranza
assoluta dei componenti, dalle predette Commissioni, entro
trenta giorni dalla richiesta. La Consulta esprime parere
obbligatorio:
a) sui piani di attivita’, sugli atti programmatici e
sugli obiettivi operativi nonche’ sulle tariffe da
applicare agli operatori;
b) in merito alle procedure operative e ai
regolamenti interni dell’ISIN;
c) sulle proposte di guide tecniche predisposte
dall’ISIN.
7. Il trattamento economico del direttore e dei
componenti della Consulta e’ determinato con decreto del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Gli
oneri derivanti dall’attuazione del presente comma sono
coperti con le risorse disponibili ai sensi dei commi 15 e
17 del presente articolo.
8. L’ISIN e’ dotato di risorse di personale di provata
competenza tecnica nelle specifiche aree di pertinenza
dell’Ispettorato, nel limite massimo di 60 unita’. Le
risorse sono costituite dall’organico del Dipartimento
nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’ISPRA, da
altro personale ISPRA e da risorse provenienti da altre
pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Il personale
non proveniente da ISPRA e’ collocato all’ISIN in posizione
di comando e conservera’ il trattamento giuridico ed
economico in godimento presso l’amministrazione o l’ente di
appartenenza. Al personale posto in posizione di comando si
applica quanto previsto all’articolo 70, comma 12, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. Non puo’ essere nominato direttore, ne’ componente
della Consulta ne’ puo’ far parte dell’ISIN colui che
esercita, direttamente o indirettamente, attivita’
professionale o di consulenza, e’ amministratore o
dipendente di soggetti privati operanti nel settore,
ricopre incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti
politici, ha interessi diretti o indiretti nelle imprese
operanti nel settore, o ricadenti nei casi di
incompatibilita’ e inconferibilita’ degli incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni.
10. Il direttore e i componenti della Consulta decadono
dall’incarico al venir meno dei requisiti di cui al comma
9, accertato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri da
adottarsi su proposta del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri
favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. Per
il personale dell’ISIN, il venir meno dei suddetti
requisiti costituisce causa di decadenza dall’incarico.
11. L’ISIN ha autonomia regolamentare, gestionale e
amministrativa ed e’ responsabile della sicurezza nucleare
e della radioprotezione sul territorio nazionale.
12. Entro 60 giorni dalla data di nomina del direttore
dell’ISIN, l’ISPRA effettua una riorganizzazione interna
dei propri uffici che assicuri alla struttura di cui al
comma 1, con modalita’ regolamentate da apposita
convenzione non onerosa, condizioni di operativita’ in base
ai seguenti principi e requisiti:
a) autonomia gestionale ed organizzativa ai fini
dello svolgimento delle attivita’ ad essa demandate;
b) adozione del regime di separazione funzionale e
amministrativa;
c) dotazione di servizi e di strutture adeguate;
d) fornitura di supporto per la gestione
amministrativa del personale e delle procedure per
l’acquisizione di beni e servizi con modalita’ separate
rispetto all’ISPRA.
13. Per lo svolgimento dei propri compiti, l’ISIN puo’
avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni,
dell’ISPRA e delle Agenzie provinciali e regionali per la
protezione dell’ambiente a fini di supporto tecnico
scientifico e di organizzazioni che soddisfino i principi
di trasparenza e indipendenza da soggetti coinvolti nella
promozione o nella gestione di attivita’ in campo nucleare.
14. Entro 90 giorni dalla data di nomina di cui al
comma 4 del presente articolo, il direttore dell’ISIN
trasmette al Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo
economico, affinche’ possano formulare entro 30 giorni le
proprie osservazioni, il regolamento che definisce
l’organizzazione e il funzionamento interni
dell’Ispettorato.
15. I mezzi finanziari dell’ISIN sono costituiti, per
l’avvio della sua ordinaria attivita’, dalle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente, gia’
destinate all’avvio delle attivita’ di cui all’articolo 29,
comma 17, della legge 23 luglio 2009, n. 99, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 15 febbraio 2011, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio
2011, dalle risorse finanziarie attualmente assegnate al
Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale
dell’ISPRA, e dalle risorse derivanti dai diritti che
l’ISIN stesso e’ autorizzato ad applicare e introitare di
cui al comma 17 del presente articolo. Le risorse
finanziarie gia’ disponibili a legislazione vigente, di cui
all’art. 1, comma 1, lettera c), del citato decreto
ministeriale 15 febbraio 2011, sono quelle successivamente
riassegnate dal Ministero dello sviluppo economico
all’ISPRA nella misura di 1.205.000,00 euro.
16. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo
dell’ISIN costituiscono conti separati allegati ai
corrispondenti documenti contabili dell’ISPRA. Il Collegio
dei revisori dei conti dell’ISPRA, svolge sull’ISIN i
compiti previsti dall’articolo 20 del decreto legislativo
30 giugno 2011, n. 123.
17. Per l’esercizio delle attivita’ connesse ai compiti
ed alle funzioni dell’ISIN, gli esercenti interessati sono
tenuti al versamento di un corrispettivo da determinare,
sulla base dei costi effettivamente sostenuti per
l’effettuazione dei servizi. L’ISIN stabilisce il sistema
da applicare alla determinazione dei diritti ispirandosi a
principi di trasparenza, efficienza ed efficacia e dandone
pubblicazione sul proprio sito web. Le determinazioni del
direttore con le quali sono fissati gli importi, i termini
e le modalita’ di versamento dei diritti sono approvate con
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze.
18. L’ISIN assicura, attraverso idonei strumenti di
formazione e aggiornamento, il mantenimento e lo sviluppo
delle competenze in materia di sicurezza nucleare e di
radioprotezione del proprio personale attribuendo altresi’
a quest’ultimo la possibilita’ di seguire, ove necessario,
specifici programmi di formazione, per contemplare le
esigenze del Programma nazionale di cui all’art. 7 per la
gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti
radioattivi.
19. Per l’esercizio delle proprie funzioni ispettive,
l’ISIN si avvale di propri ispettori che operano ai sensi
dell’articolo 10, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230.
20. Alla istituzione dell’ISIN si provvede nell’ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.».
Art. 4
Modifiche al codice penale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 270-quinquies sono inseriti i seguenti:
«Art. 270-quinquies.1 (Finanziamento di condotte con finalita’ di
terrorismo). – Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli
270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni
o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o
in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalita’ di
terrorismo di cui all’articolo 270-sexies e’ punito con la reclusione
da sette a quindici anni, indipendentemente dall’effettivo utilizzo
dei fondi per la commissione delle citate condotte.
Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo
comma e’ punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Art. 270-quinquies.2 (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a
sequestro). – Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o
deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il
finanziamento delle condotte con finalita’ di terrorismo di cui
all’articolo 270-sexies, e’ punito con la reclusione da due a sei
anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000»;
b) dopo l’articolo 270-sexies e’ inserito il seguente:
«Art. 270-septies (Confisca). – Nel caso di condanna o di
applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale per taluno dei delitti commessi con finalita’ di
terrorismo di cui all’articolo 270-sexies e’ sempre disposta la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il
reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il
profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero,
quando essa non e’ possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha
la disponibilita’, per un valore corrispondente a tale prezzo,
prodotto o profitto»;
c) dopo l’articolo 280-bis e’ inserito il seguente:
«Art. 280-ter. (Atti di terrorismo nucleare). – E’ punito con la
reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalita’
di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies:
1) procura a se’ o ad altri materia radioattiva;
2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.
E’ punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque,
con le finalita’ di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies:
1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da
rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia
radioattiva.
Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresi’
quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o
aggressivi chimici o batteriologici».
Art. 5
Modifica al decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43
1. All’articolo 8, comma 2, lettera a), del decreto-legge 18
febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
aprile 2015, n. 43, dopo la parola: «270-quinquies,» e’ inserita la
seguente: «270-quinquies.1,».
Note all’art. 5:
– Si riporta il testo dell’art. 8, comma 2, lettera a),
del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 (Misure
urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice
internazionale, nonche’ proroga delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative
di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle
Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei
processi di pace e di stabilizzazione), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 8 (Disposizioni in materia di garanzie funzionali
e di tutela, anche processuale, del personale e delle
strutture dei servizi di informazione per la sicurezza). –
(Omissis).
2. Fino al 31 gennaio 2018:
a) non possono essere autorizzate, ai sensi dell’art.
18 della legge 3 agosto 2007, n. 124, condotte previste
dalla legge come reato per le quali non e’ opponibile il
segreto di Stato a norma dell’art. 39, comma 11, della
medesima legge n. 124 del 2007, ad eccezione delle
fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma,
270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies,
270-quinquies.1, 302, 306, secondo comma, e 414, quarto
comma, del codice penale;
(Omissis).».
Art. 6
Punto di contatto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, della
Convenzione internazionale per la soppressione di atti di
terrorismo nucleare
1. Il punto di contatto responsabile della trasmissione e della
ricezione delle informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 4,
della Convenzione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della
presente legge e’ il Ministero della giustizia.
2. Quando procede in ordine a taluno dei reati di cui all’articolo
280-ter del codice penale, introdotto dall’articolo 4 della presente
legge, il pubblico ministero comunica immediatamente al Ministro
della giustizia l’avvenuto esercizio dell’azione penale.
3. Il pubblico ministero comunica altresi’ immediatamente al
Ministro della giustizia l’avvenuta esecuzione di un provvedimento
che applica la misura della custodia cautelare in carcere o gli
arresti domiciliari nei confronti di persone indagate in ordine a
taluno dei reati di cui all’articolo 280-ter del codice penale,
introdotto dall’articolo 4 della presente legge, allegando copia del
relativo provvedimento.
4. Nei procedimenti in ordine a taluno dei reati di cui articolo
280-ter del codice penale, introdotto dall’articolo 4 della presente
legge, l’autorita’ giudiziaria procedente comunica immediatamente al
Ministro della giustizia il passaggio in giudicato della sentenza
ovvero il deposito del decreto di archiviazione, allegando copia del
relativo provvedimento. Da’ altresi’ immediata comunicazione al
Ministro della giustizia del luogo dove i beni sono custoditi e delle
modalita’ della loro conservazione, per le comunicazioni di cui
all’articolo 18, paragrafo 6, della Convenzione di cui all’articolo
1, comma 1, lettera b), della presente legge.
5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, primo periodo, il Ministro
della giustizia comunica senza ritardo l’esercizio dell’azione
penale, l’esito del procedimento ovvero l’adozione della misura
cautelare agli Stati parte della Convenzione di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera b), interessati tramite il Segretario generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel caso di cui al comma 4,
secondo periodo, il Ministro della giustizia informa senza ritardo il
direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica.
Art. 7
Provvedimenti conseguenti nel caso di sequestro e confisca ai sensi
dell’articolo 18 della Convenzione internazionale per la
soppressione di atti di terrorismo nucleare
1. L’autorita’ giudiziaria che dispone il sequestro di materia
radioattiva o di un ordigno nucleare ovvero di un impianto nucleare,
nei procedimenti relativi a taluno dei delitti di cui all’articolo
280-ter del codice penale, introdotto dall’articolo 4 della presente
legge, ne da’ immediata comunicazione al prefetto territorialmente
competente, il quale, informati i Ministri dell’interno,
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute
e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
protezione civile, su parere dell’ISIN, adotta i provvedimenti
adeguati per la loro messa in sicurezza. In caso di urgenza il
prefetto puo’ comunque adottare i provvedimenti necessari.
2. I beni sequestrati o confiscati sono conferiti all’Operatore
nazionale o al Servizio integrato di cui al decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 52, che provvede a gestirli sulla base delle
indicazioni operative fornite dall’ISIN.
3. Nei casi in cui i beni mobili di cui al comma 1 devono essere
restituiti a uno Stato parte della Convenzione di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera b), il Ministro dello sviluppo economico, sentito
l’ISIN, vi provvede di concerto con i Ministri dell’interno, della
giustizia e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
stipulando, se del caso, specifici accordi.
Note all’art. 7:
– Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52
(Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul
controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta
attivita’ e delle sorgenti orfane), e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2007, n. 95.
Art. 8
Introduzione dell’articolo 156-bis
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
1. Dopo l’articolo 156 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, e’ inserito il seguente:
«Art. 156-bis (Specifiche disposizioni per particolari sostanze
radioattive). – 1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 5
della legge 28 aprile 2015, n. 58, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’interno,
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute
e delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’Ispettorato
nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN),
anche ai fini della prevenzione di atti di terrorismo nucleare, sono
stabilite le sostanze radioattive e le opportune misure di protezione
delle stesse, da adottare nelle pratiche comportanti l’impiego di
dette sostanze, tenendo conto delle raccomandazioni formulate
dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica».
2. Il decreto di cui all’articolo 156-bis del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
e’ emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Note all’art. 8:
– Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
(Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni
ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza
nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in
materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei
rifiuti radioattivi derivanti da attivita’ civili),
modificato dalla presente legge, e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136, S.O.
Art. 9
Autorita’ previste dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sul
riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di
reato e sul finanziamento del terrorismo, nonche’ dal Protocollo
addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la
prevenzione del terrorismo
1. Per Autorita’ di intelligence finanziaria ai sensi dell’articolo
12 della Convenzione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d),
della presente legge si intende l’Unita’ di informazione finanziaria
istituita dall’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, e successive modificazioni.
2. Per Autorita’ centrale ai sensi dell’articolo 33 della
Convenzione di cui al comma 1 si intende il Ministero dell’economia e
delle finanze.
3. Il punto di contatto responsabile della trasmissione e della
ricezione delle informazioni ai sensi dell’articolo 7 del Protocollo
di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), e’ il Ministero
dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza. L’attivita’ di
cui al presente comma deve essere svolta con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all’art. 9:
– Si riporta il testo dell’art. 6 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della
direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche’ della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione):
«Art. 6 (Unita’ di informazione finanziaria). – 1.
Presso la Banca d’Italia e’ istituita l’Unita’ di
informazione finanziaria per l’Italia (UIF).
2. La UIF esercita le proprie funzioni in piena
autonomia e indipendenza. In attuazione di tali principi la
Banca d’Italia disciplina con regolamento l’organizzazione
e il funzionamento della UIF, ivi compresa la riservatezza
delle informazioni acquisite. La Banca d’Italia attribuisce
alla UIF mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare
l’efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Direttore della UIF, al quale compete in
autonomia la responsabilita’ della gestione, e’ nominato
con provvedimento del Direttorio della Banca d’Italia, su
proposta del Governatore della medesima Banca d’Italia, tra
persone dotate di adeguati requisiti di onorabilita’,
professionalita’ e conoscenza del sistema finanziario. Il
mandato ha la durata di cinque anni ed e’ rinnovabile una
sola volta.
4. Per l’efficace svolgimento dei compiti fissati dalla
legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF e’
costituito un Comitato di esperti del quale fanno parte il
Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di
onorabilita’ e professionalita’. I membri del Comitato sono
nominati, nel rispetto del principio dell’equilibrio di
genere, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, sentito il Governatore della Banca d’Italia, e
restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La
partecipazione al Comitato non da’ luogo a compensi, ne’ a
rimborso spese. Il Comitato e’ convocato dal Direttore
della UIF con cadenza almeno semestrale. Esso cura la
redazione di un parere sull’azione dell’UIF che forma parte
integrante della documentazione trasmessa al Parlamento ai
sensi del comma 5.
5. Entro il 30 maggio di ogni anno il Direttore della
UIF trasmette al Ministro dell’economia e delle finanze,
per il successivo inoltro al Parlamento, un rapporto
sull’attivita’ svolta, unitamente a una relazione della
Banca d’Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse
attribuite alla UIF.
6. La UIF svolge le seguenti attivita’:
a) analizza i flussi finanziari al fine di
individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro o
di finanziamento del terrorismo;
b) riceve le segnalazioni di operazioni sospette di
cui all’art. 41 e ne effettua l’analisi finanziaria;
c) acquisisce ulteriori dati e informazioni,
finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali, presso i soggetti tenuti alle segnalazioni
di operazioni sospette di cui all’art. 41;
d) riceve le comunicazioni dei dati aggregati di cui
all’art. 40;
e) si avvale dei dati contenuti nell’anagrafe dei
conti e dei depositi di cui all’art. 20, comma 4, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell’anagrafe tributaria
di cui all’art. 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248;
e-bis) in materia di segnalazione di operazioni
sospette, emana istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana sui dati e le
informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni
di cui all’art. 41.
7. La UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte
nello svolgimento delle proprie attivita’:
a) svolge analisi e studi su singole anomalie,
riferibili a ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo, su specifici settori dell’economia ritenuti a
rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su
specifiche realta’ economiche territoriali;
b) elabora e diffonde modelli e schemi
rappresentativi di comportamenti anomali sul piano
economico e finanziario riferibili a possibili attivita’ di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
c) puo’ sospendere, anche su richiesta del Nucleo
speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza,
della DIA e dell’autorita’ giudiziaria, per un massimo di
cinque giorni lavorativi, sempre che cio’ non pregiudichi
il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio
o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata
notizia a tali organi.
7-bis. Alla UIF e al personale addetto si applica
l’art. 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n.
262.».
Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono
all’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Alla copertura di eventuali spese straordinarie si provvede
mediante appositi provvedimenti legislativi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 28 luglio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale
Alfano, Ministro dell’interno
Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando