LEGGE 29 ottobre 2016, n. 199

LEGGE 29 ottobre 2016, n. 199

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. (16G00213) (GU Serie Generale n.257 del 3-11-2016)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/11/2016

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica dell’articolo 603-bis del codice penale

1. L’articolo 603-bis del codice penale e’ sostituito dal seguente:

«Art. 603-bis. (Intermediazione illecita e sfruttamento del

lavoro). – Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito

con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000

euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso

terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di

bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante

l’attivita’ di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i

lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro

stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica

la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a

2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento

la sussistenza di una o piu’ delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo

palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o

territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu’

rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato

rispetto alla quantita’ e qualita’ del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di

lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa

obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di

sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a

metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della

pena da un terzo alla meta’:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a

tre;

2) il fatto che uno o piu’ dei soggetti reclutati siano minori in

eta’ non lavorativa;

3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a

situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche

delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».

Art. 2

Introduzione degli articoli 603-bis.1 e 603-bis.2 del codice penale

1. Dopo l’articolo 603-bis del codice penale sono inseriti i

seguenti:

«Art. 603-bis.1. (Circostanza attenuante). – Per i delitti previsti

dall’articolo 603-bis, la pena e’ diminuita da un terzo a due terzi

nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua

conoscenza, si adopera per evitare che l’attivita’ delittuosa sia

portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente

l’autorita’ di polizia o l’autorita’ giudiziaria nella raccolta di

prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti o

per il sequestro delle somme o altre utilita’ trasferite.

Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le

disposizioni dell’articolo 16-septies del decreto-legge 15 gennaio

1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,

n. 82.

Non si applicano le disposizioni dell’articolo 600-septies.1.

Art. 603-bis.2. (Confisca obbligatoria). – In caso di condanna o di

applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi

dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti

previsti dall’articolo 603-bis, e’ sempre obbligatoria, salvi i

diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del

danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a

commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o

il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove

essa non sia possibile e’ disposta la confisca di beni di cui il reo

ha la disponibilita’, anche indirettamente o per interposta persona,

per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del

reato».

Note all’art. 2:

– Si riporta il testo dell’art. 16-septies del

decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia

di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la

protezione dei testimoni di giustizia, nonche’ per la

protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che

collaborano con la giustizia), pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 15 gennaio 1991, n. 12, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1991, n. 64:

«Art. 16-septies (Restituzione nel termine e revisione

delle sentenze). – 1. Il procuratore generale presso la

corte d’appello nel cui distretto la sentenza e’ stata

pronunciata deve richiedere la revisione della sentenza

quando le circostanze attenuanti che il codice penale o le

disposizioni speciali prevedono in materia di

collaborazione relativa ai delitti di cui all’art. 9, comma

2, sono state applicate per effetto di dichiarazioni false

o reticenti, ovvero quando chi ha beneficiato delle

circostanze attenuanti predette commette, entro dieci anni

dal passaggio in giudicato della sentenza, un delitto per

il quale l’arresto in flagranza e’ obbligatorio.

2. La revisione e’ ammessa quando ricorrono i

presupposti di cui al comma 1 e se il delitto ivi previsto

e’ indicativo della permanenza del soggetto nel circuito

criminale.

3. Quando chi ha beneficiato delle circostanze

attenuanti di cui al comma 1 ha ottenuto anche taluno dei

benefici penitenziari previsti dall’art. 16-nonies, il

procuratore generale che richiede la revisione della

sentenza informa della richiesta il tribunale di

sorveglianza ed il magistrato di sorveglianza competenti ai

fini dei provvedimenti previsti dal comma 7 del medesimo

art. 16-nonies.

4. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto

applicabili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del

codice di procedura penale. In caso di accoglimento della

richiesta di revisione, il giudice riforma la sentenza di

condanna e determina la nuova misura della pena.

5. Nel corso del giudizio di revisione il giudice, su

richiesta del pubblico ministero, puo’ disporre

l’applicazione delle misure cautelari previste dalla legge.

6. Quando le situazioni indicate nel comma 1 emergono

prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, gli atti

da cui risultano le predette situazioni sono trasmessi al

pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la

sentenza ovvero, se gli atti del procedimento sono gia’

stati trasmessi al giudice dell’impugnazione, al pubblico

ministero presso il giudice che deve decidere

sull’impugnazione. Se si tratta di sentenza pronunciata in

grado di appello, gli atti sono in ogni caso trasmessi al

pubblico ministero presso la corte d’appello che ha

pronunciato la sentenza. Il pubblico ministero, entro

trenta giorni dal ricevimento degli atti, puo’ chiedere, a

norma dell’art. 175 del codice di procedura penale, la

restituzione nel termine per proporre impugnazione

limitatamente al punto della decisione relativo

all’applicazione delle circostanze attenuanti indicate nel

comma 1.

7. Le pene previste per il reato di calunnia sono

aumentate da un terzo alla meta’ quando risulta che il

colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire

delle circostanze attenuanti di cui al comma 1 o dei

benefici penitenziari o delle misure di tutela o speciali

di protezione previsti dall’art. 16-nonies e dal capo II.

L’aumento e’ dalla meta’ ai due terzi se uno dei benefici

e’ stato conseguito.».

– Il testo dell’art. 444 del codice di procedura penale

e’ il seguente:

«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). – 1.

L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al

giudice l’applicazione, nella specie e nella misura

indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena

pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena

detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e

diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o

congiunti a pena pecuniaria.

1-bis. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i

procedimenti per i delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis

e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli

articoli 600-bis, 600-quater, primo, secondo, terzo e

quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1,

relativamente alla condotta di produzione o commercio di

materiale pornografico, 600-quinquies, nonche’ 609-bis,

609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche’

quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti

abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi

dell’art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la

pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli

articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis

del codice penale, l’ammissibilita’ della richiesta di cui

al comma 1 e’ subordinata alla restituzione integrale del

prezzo o del profitto del reato.

2. Se vi e’ il consenso anche della parte che non ha

formulato la richiesta e non deve essere pronunciata

sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129, il

giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la

qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la

comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,

nonche’ congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza

l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi e’ stata

la richiesta delle parti. Se vi e’ costituzione di parte

civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;

l’imputato e’ tuttavia condannato al pagamento delle spese

sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti

motivi per la compensazione totale o parziale. Non si

applica la disposizione dell’art. 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, puo’

subordinarne l’efficacia, alla concessione della

sospensione condizionale della pena. In questo caso il

giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non

puo’ essere concessa, rigetta la richiesta.».

Art. 3

Controllo giudiziario dell’azienda e rimozione delle condizioni di sfruttamento

1. Nei procedimenti per i reati previsti dall’articolo 603-bis del

codice penale, qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1

dell’articolo 321 del codice di procedura penale, il giudice dispone,

in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell’azienda presso

cui e’ stato commesso il reato, qualora l’interruzione dell’attivita’

imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli

occupazionali o compromettere il valore economico del complesso

aziendale. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321 e

seguenti del codice di procedura penale.

2. Con il decreto con cui dispone il controllo giudiziario

dell’azienda, il giudice nomina uno o piu’ amministratori, scelti tra

gli esperti in gestione aziendale iscritti all’Albo degli

amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio

2010, n. 14.

3. L’amministratore giudiziario affianca l’imprenditore nella

gestione dell’azienda ed autorizza lo svolgimento degli atti di

amministrazione utili all’impresa, riferendo al giudice ogni tre

mesi, e comunque ogni qualvolta emergano irregolarita’ circa

l’andamento dell’attivita’ aziendale. Al fine di impedire che si

verifichino situazioni di grave sfruttamento lavorativo,

l’amministratore giudiziario controlla il rispetto delle norme e

delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce, ai sensi

dell’articolo 603-bis del codice penale, indice di sfruttamento

lavorativo, procede alla regolarizzazione dei lavoratori che al

momento dell’avvio del procedimento per i reati previsti

dall’articolo 603-bis prestavano la propria attivita’ lavorativa in

assenza di un regolare contratto e, al fine di impedire che le

violazioni si ripetano, adotta adeguate misure anche in difformita’

da quelle proposte dall’imprenditore o dal gestore.

4. Nei casi di sequestro di cui al comma 2 dell’articolo 321 del

codice di procedura penale e nei casi di confisca disposta ai sensi

dell’articolo 603-bis.2 del codice penale si applicano le

disposizioni di cui al comma 4-bis dell’articolo 12-sexies del

decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Note all’art. 3:

– Il testo dell’art. 321 del codice di procedura penale

e’ il seguente:

«Art. 321 (Oggetto del sequestro preventivo). – 1.

Quando vi e’ pericolo che la libera disponibilita’ di una

cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le

conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di

altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice

competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il

sequestro con decreto motivato. Prima dell’esercizio

dell’azione penale provvede il giudice per le indagini

preliminari.

2. Il giudice puo’ altresi’ disporre il sequestro delle

cose di cui e’ consentita la confisca.

2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a

delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo

del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni

di cui e’ consentita la confisca.

3. Il sequestro e’ immediatamente revocato a richiesta

del pubblico ministero o dell’interessato quando risultano

mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di

applicabilita’ previste dal comma 1. Nel corso delle

indagini preliminari provvede il pubblico ministero con

decreto motivato, che e’ notificato a coloro che hanno

diritto di proporre impugnazione. Se vi e’ richiesta di

revoca dell’interessato, il pubblico ministero, quando

ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette

al giudice, cui presenta richieste specifiche nonche’ gli

elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta

e’ trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del

deposito nella segreteria.

3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non

e’ possibile, per la situazione di urgenza, attendere il

provvedimento del giudice, il sequestro e’ disposto con

decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi,

prima dell’intervento del pubblico ministero, al sequestro

procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle

quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al

pubblico ministero del luogo in cui il sequestro e’ stato

eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose

sequestrate, richiede al giudice la convalida e l’emissione

del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal

sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o

dalla ricezione del verbale, se il sequestro e’ stato

eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono

osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il

giudice non emette l’ordinanza di convalida entro dieci

giorni dalla ricezione della richiesta. Copia

dell’ordinanza e’ immediatamente notificata alla persona

alla quale le cose sono state sequestrate.».

– Il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14

(Istituzione dell’Albo degli amministratori giudiziari, a

norma dell’art. 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n.

94), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio

2010, n. 38.

– Si riporta il testo del comma 4-bis dell’art.

12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306

(Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e

provvedimenti di contrasto alla criminalita’ mafiosa),

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1992, n. 133,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,

n. 356, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie

generale – n. 185 del 7 agosto 1992:

«4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e

destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive

modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca

previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonche’

agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati

nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’art. 51,

comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi

l’Agenzia coadiuva l’autorita’ giudiziaria

nell’amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati,

sino al provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare

e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni

medesimi secondo le modalita’ previste dal citato decreto

legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i

diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e

al risarcimento del danno.».

Art. 4

Modifica all’articolo 380 del codice di procedura penale

1. All’articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo

la lettera d) e’ inserita la seguente:

«d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

previsti dall’articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale;».

Art. 5

Modifica all’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.

306, in materia di confisca

1. All’articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno

1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

1992, n. 356, dopo la parola: «602,» e’ inserita la seguente:

«603-bis,».

Note all’art. 5:

– Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 12-sexies

del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti

al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di

contrasto alla criminalita’ mafiosa), pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1992, n. 133, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1992 – Serie

generale – n. 185, come modificato dalla presente legge:

«1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena

su richiesta a norma dell’ art. 444 del codice di procedura

penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314,

316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,

320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato

allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli

473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis, 452-quater,

452-octies, primo comma, 600, 600-bis, primo comma,

600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente

alla condotta di produzione o commercio di materiale

pornografico, 600-quinquies, 601, 602, 603-bis, 629, 630,

644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo

comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonche’

dall’art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno

1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 1992, n. 356, o dall’art. 260 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive

modificazioni, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli

articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74

del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli

stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9

ottobre 1990, n. 309, e’ sempre disposta la confisca del

denaro, dei beni o delle altre utilita’ di cui il

condannato non puo’ giustificare la provenienza e di cui,

anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta

essere titolare o avere la disponibilita’ a qualsiasi

titolo in valore sproporzionato al proprio reddito,

dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla

propria attivita’ economica. Le disposizioni indicate nel

periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e

di applicazione della pena su richiesta, a norma dell’art.

444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti

commessi per finalita’ di terrorismo o di eversione

dell’ordine costituzionale.».

Art. 6

Modifica all’articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno

2001, n. 231, in materia di responsabilita’ degli enti

1. All’articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: «e 602,» sono

sostituite dalle seguenti: «, 602 e 603-bis,».

Note all’art. 6:

– Si riporta il testo dell’art. 25-quinquies del

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della

responsabilita’ amministrativa delle persone giuridiche,

delle societa’ e delle associazioni anche prive di

personalita’ giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29

settembre 2000, n. 300), pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140, come modificato dalla

presente legge:

«Art. 25-quinquies (Delitti contro la personalita’

individuale). – 1. In relazione alla commissione dei

delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo

XII del libro II del codice penale si applicano all’ente le

seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e

603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille

quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo

comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al

materiale pornografico di cui all’art. 600-quater.1, e

600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a

ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo

comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche

se relativi al materiale pornografico di cui all’art.

600-quater.1, nonche’ per il delitto di cui all’art.

609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a

settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati

nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni

interdittive previste dall’art. 9, comma 2, per una durata

non inferiore ad un anno.

3. Se l’ente o una sua unita’ organizzativa viene

stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di

consentire o agevolare la commissione dei reati indicati

nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione

definitiva dall’esercizio dell’attivita’ ai sensi dell’art.

16, comma 3.».

Art. 7

Modifica all’articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, in

materia di Fondo per le misure antitratta

1. All’articolo 12, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 228, le

parole: «e 602» sono sostituite dalle seguenti: «, 602 e 603-bis».

Note all’art. 7:

– Si riporta il testo dell’art. 12, comma 3, della

legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di

persone), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto

2003, n. 195, come modificato dalla presente legge:

«3. Al Fondo di cui al comma 1 sono assegnate le somme

stanziate dall’art. 18 del testo unico di cui al decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche’ i proventi

della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna o

di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno

dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 600,

601, 602 e 603-bis del codice penale e i proventi della

confisca ordinata, per gli stessi delitti, ai sensi

dell’art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.

306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

1992, n. 356, e successive modificazioni, in deroga alle

disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter del medesimo

articolo.».

Art. 8

Modifiche all’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,

in materia di Rete del lavoro agricolo di qualita’

1. All’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:

«a) non avere riportato condanne penali per violazioni della

normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti

contro la pubblica amministrazione, delitti contro l’incolumita’

pubblica, delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il

commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia

di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agli

articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale»;

2) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:

«b) non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di

sanzioni amministrative, ancorche’ non definitive, per violazioni in

materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi

relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. La presente

disposizione non si applica laddove il trasgressore o l’obbligato in

solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento

definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al

pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti

dalla normativa vigente in materia»;

3) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) applicare i contratti collettivi di cui all’articolo 51

del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c-ter) non essere controllate o collegate, ai sensi

dell’articolo 2359 del codice civile, a soggetti che non siano in

possesso dei requisiti di cui al presente comma»;

b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

«1-bis. Alla Rete del lavoro agricolo di qualita’ possono

aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli

unici per l’immigrazione, le istituzioni locali, i centri per

l’impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei

datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, nonche’ i soggetti

di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.

276. Possono altresi’ aderire alla Rete del lavoro agricolo di

qualita’, attraverso la stipula di apposite convenzioni, se in

possesso dei requisiti di cui al comma 1, sia le agenzie per il

lavoro di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre

2003, n. 276, sia gli altri soggetti autorizzati all’attivita’ di

intermediazione ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 14

settembre 2015, n. 150»;

c) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: «del Ministero

dell’economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, del

Ministero dell’interno, dell’Ispettorato nazionale del lavoro a far

data dalla sua effettiva operativita’, dell’Agenzia delle entrate,

dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro a far data

dalla sua effettiva operativita’»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «tre rappresentanti dei

lavoratori subordinati» sono inserite le seguenti: «delle imprese

agricole e un rappresentante dei lavoratori subordinati delle

cooperative agricole» e dopo le parole: «tre rappresentanti dei

datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell’agricoltura» sono

inserite le seguenti: «e un rappresentante delle associazioni delle

cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del

settore agricolo»;

d) al comma 4, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

«c-bis) procede a monitoraggi costanti dell’andamento del mercato

del lavoro agricolo, su base trimestrale, anche accedendo ai dati

relativi all’instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti

di lavoro disponibili presso il Ministero del lavoro e delle

politiche sociali e ai dati che si rendono disponibili, a seguito di

specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l’INPS, valutando,

in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri

che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali

e’ stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli

unici per l’immigrazione;

c-ter) promuove iniziative, d’intesa con le autorita’ competenti,

sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro,

contrasto al lavoro sommerso e all’evasione contributiva,

organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale,

assistenza dei lavoratori stranieri immigrati»;

e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. La cabina di regia promuove la stipula delle convenzioni

di cui al comma 1-bis e svolge i compiti di cui al comma 4, lettere

c-bis) e c-ter), utilizzando le informazioni in possesso delle

commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli e

dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di formulare

indici di coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati

alle caratteristiche della produzione agricola del territorio,

avvalendosi delle sezioni territoriali di cui al comma 4-ter.

4-ter. La Rete del lavoro agricolo di qualita’ si articola in

sezioni territoriali, a cui possono aderire i soggetti che hanno

stipulato le convenzioni di cui al comma 1-bis, con sede presso la

commissione provinciale integrazione salari operai agricoli. Le

sezioni promuovono a livello territoriale le iniziative previste dal

comma 4, lettera c-ter), svolgono compiti di promozione di modalita’

sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro nel

settore agricolo, in stretta collaborazione con l’Agenzia nazionale

per le politiche attive del lavoro e con la Rete nazionale dei

servizi per le politiche del lavoro di cui all’articolo 1 del decreto

legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine di garantire una

modulazione a livello territoriale dei servizi all’impiego. Le

sezioni territoriali promuovono altresi’ iniziative per la

realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del

trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la

stipula di convenzioni con gli enti locali.

4-quater. La cabina di regia trasmette ogni anno alle Camere una

relazione sullo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 ed in

particolare sul risultato dei monito-raggi di cui alla lettera c-bis)

del medesimo comma»;

f) dopo il comma 7 e’ inserito il seguente:

«7-bis. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di

persone rilasciata dalle autorita’ competenti e che siano in possesso

dei requisiti di cui al comma 1, che intendono provvedere al

trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita

convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualita’. Gli enti

locali possono stabilire che la stipula della convenzione e’

condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il

trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti. Gli enti locali

stabiliscono le condizioni e l’ammontare dei contributi tenendo conto

di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi di cui

all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in

ordine alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto

tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del trasportatore di

quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della

medesima e l’immediata decadenza dai contributi di cui al secondo

periodo »;

g) il comma 8 e’ sostituito dal seguente:

«8. Per le attivita’ di cui al presente articolo l’INPS provvede

con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a

legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica».

2. Nelle more dell’attuazione del libro unico del lavoro, di cui

all’articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’adattamento

del sistema UNIEMENS al settore agricolo, con effetto sulle

retribuzioni dovute a partire dal mese di gennaio 2018, non comporta

modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali

previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema degli

elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, e

contestualmente determina l’attivazione del servizio di tariffazione

da parte dell’INPS ferme restando le scadenze di pagamento di cui

all’articolo 6, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. I

dati contenuti nel libro unico del lavoro in modalita’ telematica,

che sostituisce il sistema UNIEMENS quale unico documento per gli

adempimenti in materia previdenziale e contributiva, sono resi

accessibili a tutte le amministrazioni interessate.

Note all’art. 8:

– Si riporta il testo dell’art. 6 del decreto-legge 24

giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore

agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento

energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il

rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei

costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche’ per la

definizione immediata di adempimenti derivanti dalla

normativa europea), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24

giugno 2014, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla

legge 11 agosto 2014, n. 116, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 20 agosto 2014, n. 192, supplemento ordinario,

come modificato dalla presente legge:

«Art. 6 (Rete del lavoro agricolo di qualita’). – 1. E’

istituita presso l’INPS la Rete del lavoro agricolo di

qualita’ alla quale possono partecipare le imprese agricole

di cui all’art. 2135 del codice civile in possesso dei

seguenti requisiti:

a) non avere riportato condanne penali per violazioni

della normativa in materia di lavoro e legislazione

sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione,

delitti contro l’incolumita’ pubblica, delitti contro

l’economia pubblica, l’industria e il commercio, delitti

contro il sentimento per gli animali e in materia di

imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui

agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale;

b) non essere state destinatarie, negli ultimi tre

anni, di sanzioni amministrative, ancorche’ non definitive,

per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e

rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte

e delle tasse. La presente disposizione non si applica

laddove il trasgressore o l’obbligato in solido abbiano

provveduto, prima della emissione del provvedimento

definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze

sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni

entro i termini previsti dalla normativa vigente in

materia;

c) essere in regola con il versamento dei contributi

previdenziali e dei premi assicurativi;

c-bis) applicare i contratti collettivi di cui

all’art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c-ter) non essere controllate o collegate, ai sensi

dell’art. 2359 del codice civile, a soggetti che non siano

in possesso dei requisiti di cui al presente comma.

1-bis. Alla Rete del lavoro agricolo di qualita’

possono aderire, attraverso la stipula di apposite

convenzioni, gli sportelli unici per l’immigrazione, le

istituzioni locali, i centri per l’impiego, gli enti

bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di

lavoro e dei lavoratori in agricoltura, nonche’ i soggetti

di cui all’art. 6 del decreto legislativo 10 settembre

2003, n. 276. Possono altresi’ aderire alla Rete del lavoro

agricolo di qualita’, attraverso la stipula di apposite

convenzioni, se in possesso dei requisiti di cui al comma

1, sia le agenzie per il lavoro di cui all’art. 4 del

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sia gli

altri soggetti autorizzati all’attivita’ di intermediazione

ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 14 settembre

2015, n. 150.

2. Alla Rete del lavoro agricolo di qualita’

sovraintende una cabina di regia composta da un

rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali, del Ministero delle politiche agricole alimentari

e forestali, del Ministero dell’economia e delle finanze,

del Ministero dell’interno, dell’Ispettorato nazionale del

lavoro a far data dalla sua effettiva operativita’,

dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia nazionale per le

politiche attive del lavoro a far data dalla sua effettiva

operativita’ dell’INPS e della Conferenza delle regioni e

delle province autonome di Trento e di Bolzano designati

entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente

decreto. Fanno parte della cabina di regia anche tre

rappresentanti dei lavoratori subordinati delle imprese

agricole e un rappresentante dei lavoratori subordinati

delle cooperative agricole e tre rappresentanti dei datori

di lavoro e dei lavoratori autonomi dell’agricoltura e un

rappresentante delle associazioni delle cooperative

agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del

settore agricolo nominati con decreto del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, su designazione delle organizzazioni

sindacali a carattere nazionale maggiormente

rappresentative. La cabina di regia e’ presieduta dal

rappresentante dell’INPS.

3. Ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro

agricolo di qualita’, le imprese di cui al comma 1

presentano istanza in via telematica. Entro trenta giorni

dall’insediamento la cabina di regia definisce con apposita

determinazione gli elementi essenziali dell’istanza.

4. La cabina di regia ha i seguenti compiti:

a) delibera sulle istanze di partecipazione alla Rete

del lavoro agricolo di qualita’ entro trenta giorni dalla

presentazione;

b) esclude dalla Rete del lavoro agricolo di qualita’

le imprese agricole che perdono i requisiti di cui al comma

1;

c) redige e aggiorna l’elenco delle imprese agricole

che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualita’ e

ne cura la pubblicazione sul sito internet dell’INPS;

c-bis) procede a monitoraggi costanti dell’andamento

del mercato del lavoro agricolo, su base trimestrale, anche

accedendo ai dati relativi all’instaurazione,

trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro

disponibili presso il Ministero del lavoro e delle

politiche sociali e ai dati che si rendono disponibili, a

seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS,

presso l’INPS, valutando, in particolare, il rapporto tra

il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati

e il numero dei lavoratori stranieri ai quali e’ stato

rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli

sportelli unici per l’immigrazione;

c-ter) promuove iniziative, d’intesa con le autorita’

competenti, sentite le parti sociali, in materia di

politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e

all’evasione contributiva, organizzazione e gestione dei

flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori

stranieri immigrati;

d) formula proposte al Ministero del lavoro e delle

politiche sociali e al Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali in materia di lavoro e di

legislazione sociale nel settore agricolo.

4-bis. La cabina di regia promuove la stipula delle

convenzioni di cui al comma 1-bis e svolge i compiti di cui

al comma 4, lettere c-bis) e c-ter), utilizzando le

informazioni in possesso delle commissioni provinciali

integrazione salari operai agricoli e dell’Agenzia per le

erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di

coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati

alle caratteristiche della produzione agricola del

territorio, avvalendosi delle sezioni territoriali di cui

al comma 4-ter.

4-ter. La Rete del lavoro agricolo di qualita’ si

articola in sezioni territoriali, a cui possono aderire i

soggetti che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma

1-bis, con sede presso la commissione provinciale

integrazione salari operai agricoli. Le sezioni promuovono

a livello territoriale le iniziative previste dal comma 4,

lettera c-ter), svolgono compiti di promozione di modalita’

sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di

lavoro nel settore agricolo, in stretta collaborazione con

l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e

con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del

lavoro di cui all’art. 1 del decreto legislativo 14

settembre 2015, n. 150, al fine di garantire una

modulazione a livello territoriale dei servizi all’impiego.

Le sezioni territoriali promuovono altresi’ iniziative per

la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di

organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo

di lavoro, anche mediante la stipula di convenzioni con gli

enti locali.

4-quater. La cabina di regia trasmette ogni anno alle

Camere una relazione sullo svolgimento dei compiti di cui

al comma 4 ed in particolare sul risultato dei monitoraggi

di cui alla lettera c-bis) del medesimo comma.

5. La partecipazione alla cabina di regia e’ a titolo

gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni,

compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque

denominati. La cabina di regia si avvale per il suo

funzionamento delle risorse umane e strumentali messe a

disposizione dall’INPS, nel rispetto delle disposizioni di

cui al comma 8.

6. Al fine di realizzare un piu’ efficace utilizzo

delle risorse ispettive disponibili, il Ministero del

lavoro e delle politiche sociali e l’INPS, fermi restando

gli ordinari controlli in materia di tutela della salute e

della sicurezza nei luoghi di lavoro, orientano l’attivita’

di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti

alla Rete del lavoro agricolo di qualita’ salvi i casi di

richiesta di intervento proveniente dal lavoratore, dalle

organizzazioni sindacali, dall’Autorita’ giudiziaria o da

autorita’ amministrative e salvi i casi di imprese che

abbiano procedimenti penali in corso per violazioni della

normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di

contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e

in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

7. E’ fatta salva comunque la possibilita’ per le

amministrazioni di cui al comma 6 di effettuare controlli

sulla veridicita’ delle dichiarazioni in base alla

disciplina vigente.

7-bis. I soggetti provvisti di autorizzazione al

trasporto di persone rilasciata dalle autorita’ competenti

e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1,

che intendono provvedere al trasporto di lavoratori

agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la

Rete del lavoro agricolo di qualita’. Gli enti locali

possono stabilire che la stipula della convenzione e’

condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti

per il trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti.

Gli enti locali stabiliscono le condizioni e l’ammontare

dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente

previsto dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del

decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine alla

quantificazione e ripartizione del costo del trasporto tra

imprese e lavoratori. La violazione da parte del

trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta

la risoluzione della medesima e l’immediata decadenza dai

contributi di cui al secondo periodo.

8. Per le attivita’ di cui al presente articolo l’INPS

provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie

previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

– Si riporta il testo dell’art. 51 del decreto

legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei

contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di

mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10

dicembre 2014, n. 183), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

24 giugno 2015, n. 144, supplemento ordinario:

«Art. 51 (Norme di rinvio ai contratti collettivi). –

1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto,

per contratti collettivi si intendono i contratti

collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da

associazioni sindacali comparativamente piu’

rappresentative sul piano nazionale e i contratti

collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze

sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale

unitaria.».

– Il testo dell’art. 2359 del codice civile e’ il

seguente:

«Art. 2359 (Societa’ controllate e societa’ collegate).

– Sono considerate societa’ controllate:

1) le societa’ in cui un’altra societa’ dispone della

maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;

2) le societa’ in cui un’altra societa’ dispone di voti

sufficienti per esercitare un’influenza dominante

nell’assemblea ordinaria;

3) le societa’ che sono sotto influenza dominante di

un’altra societa’ in virtu’ di particolari vincoli

contrattuali con essa.

Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo

comma si computano anche i voti spettanti a societa’

controllate, a societa’ fiduciarie e a persona interposta:

non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le societa’ sulle quali

un’altra societa’ esercita un’influenza notevole.

L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria puo’

essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un

decimo se la societa’ ha azioni quotate in mercati

regolamentati».

– Si riporta il testo degli articoli 4 e 6 del decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle

deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di

cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003, n. 235, supplemento

ordinario:

«Art. 4 (Agenzie per il lavoro). – 1. Presso il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali e’ istituito

un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello

svolgimento delle attivita’ di somministrazione,

intermediazione, ricerca e selezione del personale,

supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto

albo e’ articolato in cinque sezioni:

a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo

svolgimento di tutte le attivita’ di cui all’art. 20;

b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo

indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle

attivita’ specifiche di cui all’art. 20, comma 3, lettere

da a) a h);

c) agenzie di intermediazione;

d) agenzie di ricerca e selezione del personale;

e) agenzie di supporto alla ricollocazione

professionale.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo

accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e

finanziari di cui all’art. 5, l’autorizzazione provvisoria

all’esercizio delle attivita’ per le quali viene fatta

richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente

alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo. Decorsi

due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti

autorizzati possono richiedere l’autorizzazione a tempo

indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle politiche

sociali rilascia l’autorizzazione a tempo indeterminato

entro novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del

rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo

e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento

dell’attivita’ svolta.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente

i termini previsti, la domanda di autorizzazione

provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata.

4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorita’

concedente, nonche’ alle regioni e alle province autonome

competenti, gli spostamenti di sede, l’apertura delle

filiali o succursali, la cessazione dell’attivita’ ed hanno

inoltre l’obbligo di fornire alla autorita’ concedente

tutte le informazioni da questa richieste.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto legislativo,

stabilisce le modalita’ della presentazione della richiesta

di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la

verifica del corretto andamento dell’attivita’ svolta cui

e’ subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo

indeterminato, i criteri e le modalita’ di revoca della

autorizzazione, nonche’ ogni altro profilo relativo alla

organizzazione e alle modalita’ di funzionamento dell’albo

delle agenzie per il lavoro.

6. L’iscrizione alla sezione dell’albo di cui alla

lettera a), comma 1, comporta automaticamente l’iscrizione

della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d), ed

e) del predetto albo. L’iscrizione alla sezione dell’albo

di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente

l’iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere

d) ed e) del predetto albo.

7. L’autorizzazione di cui al presente articolo non

puo’ essere oggetto di transazione commerciale.».

«Art. 6 (Regimi particolari di autorizzazione). – 1.

Sono autorizzati allo svolgimento delle attivita’ di

intermediazione:

a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado,

statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e

gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i

curricula dei propri studenti all’ultimo anno di corso e

fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del

conseguimento del titolo di studio;

b) le universita’, pubbliche e private, e i consorzi

universitari, a condizione che rendano pubblici e

gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i

curricula dei propri studenti dalla data di

immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi

alla data del conseguimento del titolo di studio;

c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle

unioni di comuni e delle comunita’ montane, e le camere di

commercio;

d) le associazioni dei datori di lavoro e dei

lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano

nazionale anche per il tramite delle associazioni

territoriali e delle societa’ di servizi controllate;

e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni

senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del

lavoro, l’assistenza e la promozione delle attivita’

imprenditoriali, la progettazione e l’erogazione di

percorsi formativi e di alternanza, la tutela della

disabilita’;

f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano

la predetta attivita’ senza finalita’ di lucro e che

rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi

del legale rappresentante;

f-bis) l’Ente nazionale di previdenza e di assistenza

per i lavoratori dello spettacolo e dello sport

professionistico, con esclusivo riferimento ai lavoratori

dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa

vigente.

2. L’ordine nazionale dei consulenti del lavoro puo’

chiedere l’iscrizione all’albo di cui all’art. 4 di una

apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di

personalita’ giuridica costituito nell’ambito del consiglio

nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a

livello nazionale di attivita’ di intermediazione.

L’iscrizione e’ subordinata al rispetto dei requisiti di

cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all’art. 5,

comma 1.

3. Ferme restando le normative regionali vigenti per

specifici regimi di autorizzazione su base regionale,

l’autorizzazione allo svolgimento dell’attivita’ di

intermediazione per i soggetti di cui ai commi che

precedono e’ subordinata alla interconnessione alla borsa

continua nazionale del lavoro per il tramite del portale

clic lavoro, nonche’ al rilascio alle regioni e al

Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni

informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni

professionali e al buon funzionamento del mercato del

lavoro.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente disposizione il Ministero del lavoro e delle

politiche sociali definisce con proprio decreto le

modalita’ di interconnessione dei soggetti di cui al comma

3 al portale clic lavoro che costituisce la borsa continua

nazionale del lavoro, nonche’ le modalita’ della loro

iscrizione in una apposita sezione dell’albo di cui

all’art. 4, comma 1. Il mancato conferimento dei dati alla

borsa continua nazionale del lavoro comporta l’applicazione

di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a

euro 12000, nonche’ la cancellazione dall’albo di cui

all’art. 4, comma 1, con conseguente divieto di proseguire

l’attivita’ di intermediazione.

5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite

nell’elenco di cui all’art. 1, comma 3, della legge 31

dicembre 2009, n. 196, svolgono l’attivita’ di

intermediazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica.

5-bis. L’iscrizione alla sezione dell’albo di cui

all’art. 4, comma 1, lettera c), dei soggetti autorizzati

secondo il regime particolare di cui al comma 1, lettere

c), d), e), f), e f-bis), nonche’ al comma 2 del presente

articolo, comporta automaticamente l’iscrizione degli

stessi alle sezioni dell’Albo di cui alle lettere d) ed e)

dell’art. 4, comma 1.».

– Si riporta il testo degli articoli 1 e 12 del decreto

legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il

riordino della normativa in materia di servizi per il

lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma

3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2015, n. 221, supplemento

ordinario:

«Art. 1 (Rete nazionale dei servizi per le politiche

del lavoro). – 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche

sociali e le regioni e province autonome, per le parti di

rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo

politico in materia di politiche attive per il lavoro,

mediante l’individuazione di strategie, obiettivi e

priorita’ che identificano la politica nazionale in

materia, ivi comprese le attivita’ relative al collocamento

dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

2. La rete dei servizi per le politiche del lavoro e’

costituita dai seguenti soggetti, pubblici o privati:

a) l’Agenzia nazionale per le politiche attive del

lavoro, di cui all’art. 4 del presente decreto, di seguito

denominata “ANPAL”;

b) le strutture regionali per le politiche attive del

lavoro di cui all’art. 11 del presente decreto;

c) l’INPS, in relazione alle competenze in materia di

incentivi e strumenti a sostegno del reddito;

d) l’INAIL, in relazione alle competenze in materia di

reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone

con disabilita’ da lavoro;

e) le Agenzie per il lavoro di cui all’art. 4 del

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i soggetti

autorizzati allo svolgimento delle attivita’ di

intermediazione ai sensi dell’art. 6 del medesimo decreto

legislativo e i soggetti accreditati ai servizi per il

lavoro ai sensi dell’art. 12;

f) i fondi interprofessionali per la formazione

continua di cui all’art. 118 della legge 23 dicembre 2000,

n. 388;

g) i fondi bilaterali di cui all’art. 12, comma 4, del

decreto legislativo n. 276 del 2003;

h) l’Istituto per lo sviluppo della formazione

professionale dei lavoratori (ISFOL) e Italia lavoro

S.p.a.;

i) il sistema delle camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura, le universita’ e gli istituti di

scuola secondaria di secondo grado.

3. La rete dei servizi per le politiche del lavoro

promuove l’effettivita’ dei diritti al lavoro, alla

formazione ed all’elevazione professionale previsti dagli

articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione ed il diritto di

ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento

gratuito, di cui all’art. 29 della Carta dei diritti

fondamentali dell’Unione europea, mediante interventi e

servizi volti a migliorare l’efficienza del mercato del

lavoro, assicurando, tramite l’attivita’ posta in essere

dalle strutture pubbliche e private, accreditate o

autorizzate, ai datori di lavoro il soddisfacimento dei

fabbisogni di competenze ed ai lavoratori il sostegno

nell’inserimento o nel reinserimento al lavoro.

4. L’ANPAL esercita il ruolo di coordinamento della

rete dei servizi per le politiche del lavoro, nel rispetto

delle competenze costituzionalmente riconosciute alle

regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome

di Trento e Bolzano esercitano nelle materie disciplinate

dal presente decreto le competenze ad esse spettanti ai

sensi dei rispettivi statuti, delle relative norme di

attuazione e delle norme speciali recanti deleghe di

funzioni e, in riferimento alla provincia autonoma di

Bolzano, anche in materia di uso della lingua tedesca e

della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la

pubblica amministrazione.».

«Art. 12 (Accreditamento dei servizi per il lavoro). –

1. Le regioni e le province autonome definiscono i propri

regimi di accreditamento, ai sensi dell’art. 7 del decreto

legislativo n. 276 del 2003, secondo criteri definiti con

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, sulla base dei seguenti principi:

a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo

svolgimento delle attivita’ di somministrazione,

intermediazione, ricerca e selezione del personale,

supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli

articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003;

b) definizione di requisiti minimi di solidita’

economica ed organizzativa, nonche’ di esperienza

professionale degli operatori, in relazione ai compiti da

svolgere;

c) obbligo di interconnessione con il sistema

informativo di cui all’art. 13 del presente decreto,

nonche’ l’invio all’ANPAL di ogni informazione utile a

garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi

per le politiche del lavoro;

d) raccordo con il sistema regionale di accreditamento

degli organismi di formazione;

e) definizione della procedura di accreditamento dei

soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell’assegno

di ricollocazione di cui all’art. 23.

2. Qualora ne facciano richiesta all’ANPAL, le agenzie

per il lavoro di cui alle lettere a) e c) dell’art. 4,

comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003 vengono

accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio

nazionale.

3. ANPAL istituisce l’albo nazionale dei soggetti

accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di

politiche attive del lavoro secondo i criteri di cui al

comma 1, nel quale vengono iscritte le agenzie per il

lavoro di cui al comma 2 nonche’ le agenzie che intendono

operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito

un proprio regime di accreditamento.

4. All’art. 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003,

dopo il comma 5 e’ aggiunto il seguente:

«5-bis. L’iscrizione alla sezione dell’albo di cui

all’art. 4, comma 1, lettera c), dei soggetti autorizzati

secondo il regime particolare di cui al comma 1, lettere

c), d), e), f), e f-bis), nonche’ al comma 2 del presente

articolo, comporta automaticamente l’iscrizione degli

stessi alle sezioni dell’albo di cui alle lettere d) ed e)

dell’art. 4, comma 1.».

– Si riporta il testo dell’art. 39 del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo

economico, la semplificazione, la competitivita’, la

stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione

tributaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno

2008, n. 147, supplemento ordinario, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195,

supplemento ordinario:

«Art. 39 (Adempimenti di natura formale nella gestione

dei rapporti di lavoro). – 1. Il datore di lavoro privato,

con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve

istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono

iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori

coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione

con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono

essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove

ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base,

l’anzianita’ di servizio, nonche’ le relative posizioni

assicurative.

2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata

ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura

corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le

somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi

titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi

agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni

ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate

a titolo di premio o per prestazioni di lavoro

straordinario devono essere indicate specificatamente. Il

libro unico del lavoro deve altresi’ contenere un

calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno,

il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore

subordinato, nonche’ l’indicazione delle ore di

straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche

non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in

cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa

o a giornata intera o a periodi superiori e’ annotata solo

la giornata di presenza al lavoro.

3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi

dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di

riferimento, entro la fine del mese successivo.

4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle

politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, le modalita’ e tempi di tenuta e conservazione del

libro unico del lavoro e disciplina il relativo regime

transitorio.

5. Con la consegna al lavoratore di copia delle

scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il

datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5

gennaio 1953, n. 4.

6. La violazione dell’obbligo di istituzione e tenuta

del libro unico del lavoro di cui al comma 1 e’ punita con

la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro.

L’omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro

unico del lavoro e’ punita con la sanzione pecuniaria

amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui

all’art. 1, quarto comma, della legge 11 gennaio 1979, n.

12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro

quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di

esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con

la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di

recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3000

euro.

7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l’omessa

o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3

che determina differenti trattamenti retributivi,

previdenziali o fiscali e’ punita con la sanzione

amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la

violazione si riferisce a piu’ di cinque lavoratori ovvero

a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a

3.000 euro. Se la violazione si riferisce a piu’ di dieci

lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la

sanzione va da 1.000 a 6.000 euro. Ai fini del primo

periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce

alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun

singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di

infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei

dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualita’ o

quantita’ della prestazione lavorativa effettivamente resa

o alle somme effettivamente erogate. La mancata

conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al

comma 4 e’ punita con la sanzione pecuniaria amministrativa

da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni

amministrative di cui al presente comma provvedono gli

organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia

di lavoro e previdenza. Autorita’ competente a ricevere il

rapporto ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre

1981, n. 689, e’ la Direzione territoriale del lavoro

territorialmente competente.

8. Il primo periodo dell’art. 23 del testo unico di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,

n. 1124, e’ sostituito dal seguente: «Se ai lavori sono

addette le persone indicate dall’art. 4, primo comma,

numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora

non siano oggetto di comunicazione preventiva di

instaurazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 9-bis,

comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,

convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre

1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle,

in via telematica o a mezzo fax, all’Istituto assicuratore

nominativamente, prima dell’inizio dell’attivita’

lavorativa, indicando altresi’ il trattamento retributivo

ove previsto».

9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sono apportate

le seguenti modifiche:

a) nell’art. 2, e’ abrogato il comma 3;

b) nell’art. 3, i commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il

comma 5 e’ sostituito dal seguente:

«5. Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al

di fuori della propria azienda e’ obbligato a trascrivere

il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori

esterni alla unita’ produttiva, nonche’ la misura della

retribuzione nel libro unico del lavoro»;

c) nell’art. 10, i commi da 2 a 4 sono abrogati, il

comma 1 e’ sostituito dal seguente:

«1. Per ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico

del lavoro deve contenere anche le date e le ore di

consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro

eseguito, la specificazione della quantita’ e della

qualita’ di esso»;

d) nell’art. 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al

comma 3 sono abrogate le parole «e 10, primo comma», al

comma 4 sono abrogate le parole «3, quinto e sesto comma, e

10, secondo e quarto comma».

10. Dalla data di entrata in vigore del presente

decreto sono abrogati, fermo restando quanto previsto dal

decreto di cui al comma 4:

a) l’art. 134 del regolamento di cui al regio decreto

28 agosto 1924, n. 1422;

b) l’art. 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;

c) gli articoli 39 e 41 del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.

797;

d) il decreto del Presidente della Repubblica 24

settembre 1963, n. 2053;

e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del testo unico di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,

n. 1124;

f) l’art. 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;

h) il regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179;

i) l’art. 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996,

n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28

novembre 1996, n. 608;

j) il comma 1178 dell’art. 1 della legge 27 dicembre

2006, n. 296;

k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002;

l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;

m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50,

dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

n) i commi 1173 e 1174 dell’art. 1 della legge 27

dicembre 2006, n. 296.

11. Dalla data di entrata in vigore del presente

decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35,

36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre

2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni.

12. Alla lettera h) dell’art. 55, comma 4, del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole «degli articoli

18, comma 1, lettera u)» sono soppresse.

– Si riporta il testo dell’art. 6, comma 14, del

decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione

degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel

Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in

materia di organizzazione dell’INPS), pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1987, n. 304, convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 1988, n. 50:

«14. A decorrere dal 1° gennaio 1988 le denunce

relative agli operai a tempo determinato ed ai

compartecipanti individuali di cui agli articoli 2 della

legge 18 dicembre 1964, n. 1412, e 19 del decreto-legge 3

febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella

legge 11 marzo 1970, n. 83, devono essere presentate, su

modelli predisposti dal Servizio per i contributi agricoli

unificati (SCAU) (15), agli uffici provinciali del medesimo

ente, entro il giorno 25 del mese successivo a quello di

scadenza di ciascun trimestre. Entro gli stessi termini

devono essere presentate, su modelli parimenti predisposti

dal Servizio per i contributi agricoli unificati (16), le

denunce relative agli operai a tempo indeterminato di cui

all’art. 14, settimo comma, del decreto-legge 22 dicembre

1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26

febbraio 1982, n. 54, e relativi decreti ministeriali di

attuazione. La riscossione dei premi e dei contributi

previdenziali ed assistenziali relativa ai dati dichiarati

od accertati d’ufficio per ciascun trimestre dell’anno

avviene mediante versamento con bollettini di conto

corrente postale, predisposti dal Servizio per i contributi

agricoli unificati (17), alle scadenze rispettive del 10

settembre, 10 dicembre dell’anno in corso e 10 marzo e 10

giugno dell’anno successivo. I datori di lavoro che non

abbiano ricevuto i bollettini entro le date sopraindicate,

sono tenuti, entro i successivi dieci giorni, a richiedere

direttamente ai competenti uffici provinciali dello SCAU

(18), i duplicati ed a provvedere al versamento entro i

successivi cinque giorni. Nei casi di accertamento

d’ufficio o su denunce di parte relativi a periodi od

annualita’ pregresse la riscossione avviene, in una unica

soluzione, alla prima scadenza utile. Nulla e’ innovato per

quanto riguarda le modalita’ di accertamento e di

riscossione dei premi e contributi relativi alle altre

categorie di lavoratori agricoli. Fino a tutto l’anno di

competenza 1987 e limitatamente ai dati gia’ dichiarati od

accertati d’ufficio alla data del 25 gennaio 1988, resta

valido il sistema degli accertamenti provvisori e di

conguaglio operati in base all’art. 5 del decreto

legislativo 23 gennaio 1948, n. 59. Rimangono altresi’

valide le procedure di riscossione gia’ vigenti in

relazione a tali accertamenti.».

Art. 9

Disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attivita’

lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli

1. Al fine di migliorare le condizioni di svolgimento

dell’attivita’ lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti

agricoli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il

Ministero dell’interno predispongono congiuntamente, entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un

apposito piano di interventi, adottato previa intesa sancita in sede

di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera

b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede

misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori,

anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e

amministrazioni locali, delle rappresentanze dei datori di lavoro e

dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore

nonche’ idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali

della Rete del lavoro agricolo di qualita’ anche ai fini della

realizzazione di modalita’ sperimentali di collocamento agricolo

modulate a livello territoriale.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero

dell’interno predispongono congiuntamente e trasmettono alle

Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sullo stato

di attuazione del piano di interventi di cui al comma 1.

Note all’art. 9:

– Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 9 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed

ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le

materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,

delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta’

ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

30 agosto 1997, n. 202:

«Art. 9 (Funzioni). – (Omissis).

2. La Conferenza unificata e’ comunque competente in

tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita’

montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza

Stato-citta’ ed autonomie locali debbano esprimersi su un

medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:

a) esprime parere:

1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di

legge collegati;

2) sul documento di programmazione economica e

finanziaria;

3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base

all’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,

province, comuni e comunita’ montane. Nel caso di mancata

intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui

all’art. 3, commi 3 e 4;

c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni,

province, comuni e comunita’ montane, al fine di coordinare

l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in

collaborazione attivita’ di interesse comune;

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle

autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti

delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano,

dall’ANCI, dall’UPI e dall’UNCEM nei casi previsti dalla

legge;

e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra

Governo, regioni, province, comuni e comunita’ montane nei

casi di sua competenza, anche attraverso l’approvazione di

protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e

locali secondo le modalita’ di cui all’art. 6;

f) e’ consultata sulle linee generali delle politiche

del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e

mobilita’ del personale connessi al conferimento di

funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;

g) esprime gli indirizzi per l’attivita’ dell’Agenzia

per i servizi sanitari regionali.».

Art. 10

Riallineamento retributivo nel settore agricolo

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre

1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre

1996, n. 608, e successive modificazioni, gli accordi provinciali di

riallineamento retributivo del settore agricolo possono demandare la

definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento

dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di

recepimento purche’ sottoscritti con le stesse parti che hanno

stipulato l’accordo provinciale. Non si da’ luogo alla ripetizione di

eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla

data di entrata in vigore della presente legge.

Note all’art. 10:

– Si riporta il testo dell’art. 5, comma 1, del

decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti

in materia di lavori socialmente utili, di interventi a

sostegno del reddito e nel settore previdenziale),

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 1996, n. 231,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre

1996, n. 608, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30

novembre 1996, n. 281, supplemento ordinario:

«Art. 5 (Disposizioni in materia di contratti di

riallineamento retributivo). – 1. Al fine di salvaguardare

i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione

retributiva e contributiva per le imprese operanti nei

territori di cui alle zone di cui all’art. 92, paragrafo 3,

lettera a), del Trattato istitutivo della Comunita’

europea, ad eccezione di quelle appartenenti ai settori

disciplinati dal Trattato CECA, delle costruzioni navali,

delle fibre sintetiche, automobilistico e dell’edilizia, e’

sospesa la condizione di corresponsione dell’ammontare

retributivo di cui all’art. 6, comma 9, lettere a), b) e

c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Tale sospensione opera esclusivamente nei confronti di

quelle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli

accordi provinciali di riallineamento retributivo stipulati

dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni

sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente

collegate con le associazioni ed organizzazioni

comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale.

Tali accordi provinciali debbono prevedere, in forme e

tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento

dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli

previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali

di lavoro. Ai predetti accordi e’ riconosciuta validita’

pari a quella attribuita ai contratti collettivi nazionali

di lavoro di riferimento quale requisito per l’applicazione

a favore delle imprese di tutte le normative nazionali e

comunitarie. Per il riconoscimento di tale sospensione,

l’impresa deve sottoscrivere apposito verbale aziendale di

recepimento con le stesse parti che hanno stipulato

l’accordo provinciale.».

Art. 11

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle

disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e

comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

Art. 12

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 29 ottobre 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Martina, Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali

Orlando, Ministro della giustizia

Poletti, Ministro del lavoro e

delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Orlando