Legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1
Estradizione per i delitti di genocidio.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164, del 3 luglio 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna assemblea, hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge costituzionale:
Articolo unico
L’ultimo comma dell’articolo 10 e l’ultimo comma dell’articolo 26 della costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addì 21 giugno 1967
Saragat
Moro – Reale
Visto, il Guardasigilli: Reale