Legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 – Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione.

Legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2

Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione.

(Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1963, n. 40)

                                                                            Art. 1
L’art. 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti”.

                                                                        Art. 2
L’art. 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d’Aosta ha un solo senatore.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti”.

                                                                  Art. 3
L’art. 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra”.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

                                                                Art. 4
Fino all’entrata in vigore dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, dai trecentoquindici seggi di senatore da assegnare alle Regioni, saranno previamente detratti i tre seggi di senatore previsti dall’art. 1 della legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1.

                                                               Art. 5
La presente legge costituzionale, entra in vigore con la prima convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.