Procedura Civile – Libro I – Disposizioni generali – Titolo III – Delle parti e dei difensori (artt. 75-98)

Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo III: DELLE PARTI E DEI DIFENSORI

Capo I: DELLE PARTI

Art. 75. (1)
(Capacità processuale)

Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere.
Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità.
Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto.
Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli artt. 36 e seguenti del codice civile.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 220 del 16 ottobre 1986, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al pubblico ministero perché promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l’attore riassumere il giudizio.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 13 settembre 2007, n. 19162

Art. 76. (1)
(Famiglia Reale)

(…)

(1) L’articolo che recitava: “Al Re imperatore, alla Regina imperatrice e ai Principi della Casa reale è sostituito in giudizio il Ministro della real Casa.”è stato abrogato dall’art. 1 della Costituzione.

Art. 77.
(Rappresentanza del procuratore e dell’institore)

Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non è stato loro conferito espressamente per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari.
Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nello Stato e all’institore.

Art. 78.
(Curatore speciale)

Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza, o vi sono ragioni di urgenza, puo’ essere nominato all’incapace, alla persona giuridica o all’associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l’assistenza.
Si procede altresi’ alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi e’ conflitto d’interessi col rappresentante.

Art. 79.
(Istanza di nomina del curatore speciale)

La nomina del curatore speciale di cui all’articolo precedente può essere in ogni caso chiesta dal pubblico ministero. Può essere chiesta anche dalla persona che deve essere rappresentata o assistita, sebbene incapace, nonché dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.
Puo’ essere inoltre chiesta da qualunque altra parte in causa che vi abbia interesse.

Art. 80.
(Provvedimento di nomina del curatore speciale)

L’istanza per la nomina del curatore speciale si propone al giudice di pace [, al pretore] (1) o al presidente dell’ufficio giudiziario davanti al quale s’intende proporre la causa.
Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto. Questo è comunicato al pubblico ministero affinche’ provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell’incapace, della persona giuridica o dell’associazione non riconosciuta.

(1) Parole soppresse dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 81.
(Sostituzione processuale)

Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.

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Cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza 13 aprile 2007, n. 8829 e Cons. Stato, sez. VI, sentenza 19 giugno 2009, n. 4128

Capo II: DEI DIFENSORI

Art. 82. (1)
(Patrocinio)

Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede € 1.100. (2)
Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l’assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.
Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti (3) al tribunale e alla corte d’appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 20, L. 21 novembre 1991, n. 374.
(2) Le parole: “€ 516,46” sono state così sostituite dal D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, convertito con L. 17 febbraio 2012, n. 10.
(3) Le parole: “al pretore,” sono state soppresse dal D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 83. (1)
(Procura alle liti)

Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.
La procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.
La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa.

(1) Articolo aggiornato con le modifiche introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.
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Cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza 25 marzo 2008, n. 7821, Cass. Pen., sez. VI, sentenza 8 maggio 2008, n. 18696, Cons. Stato, sez. V, sentenza 8 settembre 2008, n. 4247 e Cass. Civ., sez. II, sentenza 9 settembre 2008, n. 23333

Art. 84.
(Poteri del difensore)

Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi può compiere e ricevere, nell’interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.
In ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

Art. 85.
(Revoca e rinuncia alla procura)

La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore.

Art. 86.
(Difesa personale della parte)

La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

Art. 87.
(Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico)

La parte puo’ farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.

Capo III: DEI DOVERI DELLE PARTI E DEI DIFENSORI

Art. 88.
(Dovere di lealtà e di probità)

Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.
In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi.

Art. 89.
(Espressioni sconvenienti od offensive)

Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive.
Il giudice, in ogni stato dell’istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l’oggetto della causa.

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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 9 settembre 2008, n. 23333 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 22 giugno 2009, n. 14552.

Capo IV: DELLE RESPONSABILITA’ DELLE PARTI PER LE SPESE E PER I DANNI PROCESSUALI

Art. 90. (1)
(Onere delle spese)

(…)

 

(1) L’articolo che recitava: “Salve le disposizioni relative al gratuito patrocinio, nel corso del processo ciascuna delle parti deve provvedere alle spese degli atti che compie e di quelli che chiede, e deve anticiparle per gli altri atti necessari al processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal giudice.” è stato abrogato dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 91.
(Condanna alle spese)

Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92. (1)
Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall’ufficiale giudiziario con nota in margine all’originale e alla copia notificata.
I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell’ufficio a cui appartiene il cancelliere o l’ufficiale giudiziario.
Nelle cause previste dall’articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda. (2)

(1) Questo periodo è stato così sostituito dall’ art. 45, comma 10, della L. 18 giugno 2009, n. 69.
(2) Comma aggiunto dal D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, convertito con L. 17 febbraio 2012, n. 10.
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Cfr. Cass. Civ., sez. II, sentenza 8 giugno 2007, n. 13430 e Cass. Civ., sez. III, sentenza 13 luglio 2007, n. 15725.

Art. 92
(Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese)

Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all’articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all’articolo 88, essa ha causato all’altra parte.
Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. (1)
Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

(1) Comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. a), L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificato dall’art. 2, comma 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 271, non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 1° marzo 2006, n. 50), le cui modifiche sono state recepite dall’art. 39-quater, comma 2, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, a decorrere dal 1° marzo 2006; tali disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Infine il presente comma è stato così modificato dall’art. 45, comma 11, L. 18 giugno 2009, n. 69. Per le disposizioni transitorie, vedi l’art. 58 della medesima L. 69/2009. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 13, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162; per l’applicazione di tale ultima disposizione, vedi l’art. 13, comma 2 del medesimo D.L. 132/2014.

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Art. 93.
(Distrazione delle spese)

Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate. Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.

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Cfr. Trib. Bari, sez. III, sentenza 6 ottobre 2008, n. 2246 e Cass. Civ., sez. II, sentenza 19 febbraio 2009, n. 4067

Art. 94.
(Condanna di rappresentanti o curatori)

Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in generale coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell’intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita.

Art. 95.
(Spese del processo di esecuzione)

Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l’esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.

Art. 96.
(Responsabilità aggravata)

Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.(1)

(1) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 45, comma 12, della L. 18 giugno 2009, n. 69.

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Trib. Trieste, sez. civile, sentenza 1 luglio 2008

Trib. Varese, ordinanza 23 gennaio 2010

Art. 97.
(Responsabilità di più soccombenti)

Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune.
Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.

Art. 98. (1)
(Cauzione per le spese)

Il giudice istruttore, il pretore o il giudice di pace, su istanza del convenuto, può disporre con ordinanza che l’attore non ammesso al gratuito patrocinio, presti cauzione per il rimborso delle spese, quando vi è fondato timore che l’eventuale condanna possa restare ineseguita.
Se la cauzione non è prestata nel termine stabilito, il processo si estingue.

(1) La Corte costituzionale con sentenza 29 novembre 1960 n. 67 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.