Procedura civile – Libro II – Del processo di cognizione – Titolo I – Del procedimento davanti al tribunale – Capo IV: Dell’esecutorietà e della notificazione delle sentenze (artt. 282-286)

Libro secondo: DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Titolo I: DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE

Capo IV: DELL’ESECUTORIETÀ E DELLA NOTIFICAZIONE DELLE SENTENZE

Art. 282. (1)
(Esecuzione provvisoria)

La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 33, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 283. (1)
(Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello)

Il giudice dell’appello, su istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilita’ di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.
Se l’istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L’ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio. (2)

(1) Articolo così modificato dalla L. n. 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
“Art. 283. (Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello)
Il giudice d’appello su istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, quando ricorrono gravi motivi, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata.”

(2) Comma aggiunto dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 284. (1)
(Concessione o revoca dell’esecuzione provvisoria relativa a sentenze parziali)

(…)

(1) Articolo abrogato dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

Art. 285. (1)
(Modo di notificazione della sentenza)

La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell’articolo 170.

(1) Articolo aggiornato con le modifiche introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Art. 286.
(Notificazione nel caso d’interruzione)

Se dopo la chiusura della discussione si è avverato uno dei casi previsti nell’articolo 299, la notificazione della sentenza si può fare, anche a norma dell’articolo 303, secondo comma, a coloro ai quali spetta stare in giudizio.
Se si è avverato uno dei casi previsti nell’articolo 301, la notificazione si fa alla parte personalmente.