Procedura civile – Libro II – Del processo di cognizione – Titolo I – Del procedimento davanti al tribunale – Titolo II – Del procedimento davanti al giudice di pace (artt. 311-322)

Libro secondo: DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Titolo II: DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE

Art. 311. (1)
(Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale)

Il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili.

(1) Articolo da ultimo così modificato dall’art. 70, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 312. (1)
(Poteri istruttori del giudice)

(…)

(1) L’articolo che recitava: “Il pretore o il giudice di pace può disporre d’ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.” è stato abrogato dall’art. 71, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 313. (1)
(Querela di falso)

Se è proposta querela di falso, (2) il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Puo’ anche disporre a norma dell’articolo 225 secondo comma.

(1) Articolo così modificato dalla L. 21 novembre 1991, n. 374.
(2) Le parole “il pretore o” sono state soppresse dall’art. 72, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 314. (1)
(Decisione a seguito di trattazione scritta)

(…)

(1) L’articolo che recitava: “Il pretore, quando ritiene la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell’articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.” è stato abrogato dall’art. 71, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 315. (1)
(Decisione a seguito di discussione orale)

(…)

(1) L’articolo che recitava: “Il pretore, se non dispone a norma dell’articolo 314, può ordinare l’immediata discussione orale della causa. Al termine della discussione pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In questo caso la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.” è stato abrogato dall’art. 71, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 316. (1)
(Forma della domanda)

Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell’attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa.

(1) Articolo da ultimo così modificato dall’art. 25, L. 21 novembre 1991, n. 374.

Art. 317. (1)
(Rappresentanza davanti al giudice di pace)

Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.
Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.

(1) Articolo da ultimo così modificato dall’art. 26, L. 21 novembre 1991, n. 374.

Art. 318. (1)
(Contenuto della domanda)

La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione dell’oggetto. (2)
Tra il giorno della notificazione di cui all’articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall’articolo 163-bis, ridotti alla metà.
Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione è d’ufficio rimandata all’udienza immediatamente successiva.

(1) Articolo da ultimo così modificato dall’art. 27, L. 21 novembre 1991, n. 374.
(2) La Corte costituzionale con sentenza 22 aprile 1997, n. 110 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che l’atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere l’indicazione della scrittura privata che l’attore offre in comunicazione.

Art. 319. (1)
(Costituzione delle parti)

Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all’articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.
Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l’ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione.

(1) Articolo da ultimo così modificato dall’art. 28, L. 21 novembre 1991, n. 374.

Art. 320. (1)
(Trattazione della causa)

Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.
Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell’articolo 185, ultimo comma.
Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.
Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.
I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio.

(1) Articolo da ultimo così modificato dall’art. 29, L. 21 novembre 1991, n. 374.

Art. 321. (1)
(Decisione)

Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione.

(1) Articolo da ultimo così modificato dall’art. 30, L. 21 novembre 1991, n. 374.

Art. 322. (1)
(Conciliazione in sede non contenziosa)

L’istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo.
Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell’articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace.
Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

(1) Articolo da ultimo così modificato dall’art. 31, L. 21 novembre 1991, n. 374.