Procedura civile – Libro III – Del processo di esecuzione – Procedura civile – Libro IV – Dei procedimenti speciali – Titolo I – Dei procedimenti sommari (artt. 633-705)

Libro Quarto: DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo I: DEI PROCEDIMENTI SOMMARI

Capo I: DEL PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE

Art. 633.
(Condizioni di ammissibilità)

Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:
1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
L’ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l’adempimento della controprestazione o l’avveramento della condizione.
(…) (1)

(1) Il comma che recitava: “L’ingiunzione non può essere pronunciata se la notificazione all’intimato di cui all’art. 643 deve avvenire fuori dalla Repubblica o dei territori soggetti alla sovranità italiana.” è stato abrogato dal D.Lgs. n. 231/2002.
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Cfr. Trib. Lecce, sez. Maglie, sentenza 16 giugno 2009, n. 201, Trib. Bari, sez. II civile, sentenza 7 settembre 2009, n. 2597 e Cass. Civ., sez. III, sentenza 5 gennaio 2010, n. 28

Art. 634.
(Prova scritta)

Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell’articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.
Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonche’ per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un’attivita’ commerciale, anche a persone che non esercitano tale attivita’, sono altresi’ prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli art. 2214 e seguenti del codice civile, purche’ bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonche’ gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture. (1)

(1) Comma così modificato dal D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.
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Cfr. Trib. Bari, sez. II civile, sentenza 7 settembre 2009, n. 2597

Art. 635.
(Prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici)

Per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, sono prove idonee anche i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all’uopo autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti. Restano salve le disposizioni delle leggi sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti o istituti sopra indicati.
Per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell’art. 459 (1), sono altresì prove idonee gli accertamenti eseguiti dall’ispettorato corporativo e dai funzionari degli enti.

(1) L’art. 459 citato è stato abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533. Vedi, ora, art. 442.

Art. 636.
(Parcella delle spese e prestazioni)

Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell’art. 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l’ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.
Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell’art. 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.

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Cfr. Cass. Civ., SS.UU., sentenza 12 marzo 2008, n. 6534

Art. 637. (1)
(Giudice competente)

Per l’ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.
Per i crediti previsti nel numero 2 dell’art. 633 è competente anche l’ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.
Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d’ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono.

(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
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Cfr. Trib. Roma, sez. XI civile, sentenza 8 aprile 2008, n. 7436

Art. 638.
(Forma della domanda e deposito)

La domanda di ingiunzione si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell’art. 125, l’indicazione delle prove che si producono. Il ricorso deve contenere altresi’ l’indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.
Se manca l’indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria.
Il ricorso e’ depositato in cancelleria insieme con i documenti che si allegano; questi non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto d’ingiunzione a norma dell’art. 641.

Art. 639.
(Ricorso per consegna di cose fungibili)

Quando la domanda riguarda la consegna di una determinata quantità di cose fungibili, il ricorrente deve dichiarare la somma di danaro che è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione dell’altra parte. Il giudice, se ritiene la somma dichiarata non proporzionata, prima di pronunciare sulla domanda puo’ invitare il ricorrente a produrre un certificato della Camera di commercio, industria e agricoltura.

Art. 640.
(Rigetto della domanda)

Il giudice se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.
Se il ricorrente non risponde all’invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato.
Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria.

Art. 641.
(Accoglimento della domanda)

Se esistono le condizioni previste nell’art. 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso (1), ingiunge all’altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all’art. 639 nel termine di quaranta giorni (2), con l’espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata.
Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta. (3) Se l’intimato risiede in uno degli altri Stati dell’Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni. Se l’intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi. (4)
Nel decreto, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento.

(1) Le parole “da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso” sono state aggiunte dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
(2) Le parole “venti giorni” sono state così sostituite dal Decreto legge 18 ottobre 1995, n. 432.
(3) Il primo periodo di questo comma è stato così sostituito dal D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.
(4) L’ultimo periodo di questo comma è stato così sostituito dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 19-31 dicembre 1986, n. 303, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’inciso: “eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni,”.

Art. 642
(Esecuzione provvisoria)

Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l’esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell’opposizione.
L’esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi èpericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; il giudice puo` imporre al ricorrente una cauzione. (1)
In tali casi il giudice può anche autorizzare l’esecuzione senza l’osservanza del termine di cui all’art. 482.

(1) Comma così modifcato dalla L. n. 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

Art. 643.
(Notificazione del decreto)

L’originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria.
Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli art. 137 e seguenti.
La notificazione determina la pendenza della lite.

Art. 644. (1)
(Mancata notificazione del decreto)

Il decreto d’ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica (escluse le province libiche), e di novanta giorni negli altri casi; ma la domanda può essere riproposta.

(1) Articolo cosi’ modificato dal D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.

Art. 645.
(Opposizione)

L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all’art. 638. Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell’opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull’originale del decreto.
In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. L’anticipazione di cui all’articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando l’udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire. (1)

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, L. 29 dicembre 2011, n. 218 e, successivamente, dall’art. 78, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

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Cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza 13 luglio 2007, n. 15725, Trib. Ivrea, ordinanza 15 gennaio 2008, Corte Cost., ordinanza 8 febbraio 2008, n. 18, Trib. Modena, sez. I civile, sentenza 18 maggio 2009, n. 649 e Trib. Bari, sez. II civile, sentenza 7 settembre 2009, n. 2597

Art. 646.
(Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro)

Quando il decreto e’ stato pronunciato per crediti dipendenti da rapporti individuali di lavoro, entro cinque giorni dalla notificazione l’atto di opposizione deve essere denunciato a norma dell’articolo 430 all’associazione sindacale legalmente riconosciuta alla quale appartiene l’opponente.
In tale caso il termine per la comparizione in giudizio decorre dalla scadenza del ventesimo giorno successivo a quello della notificazione dell’opposizione.
Durante il corso del termine stabilito per il tentativo di conciliazione, l’opponente puo’ chiedere con ricorso al giudice la sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto. Il giudice provvede con decreto, che, in caso di accoglimento dell’istanza, deve essere notificato alla controparte.

Art. 647.
(Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell’opponente)

Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l’opponente non si è costituito, il conciliatore, il pretore o il presidente, su istanza anche verbale del ricorrente, dichiara esecutivo il decreto. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.
Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l’opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell’art. 650, e la cauzione eventualmente prestata è liberata. (1)

(1) Comma così modificato dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
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Cfr. Corte Cost., ordinanza 8 febbraio 2008, n. 18

Art. 648.
(Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione)

Il giudice istruttore, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell’articolo 642. Il giudice deve concedere l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per vizi procedurali. (1)
Deve in ogni caso concederla, se la parte che l’ha chiesta offre cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni. (2)

(1) Comma sostituito dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 78, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. Successivamente, il presente comma è stato così modificato all’art. 4, comma 1, lett. m), D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 2016, n. 119.
(2) La Corte costituzionale con sentenza 4 maggio 1984, n. 137 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui dispone che nel giudizio di opposizione il giudice istruttore, se la parte che ha chiesto l’esecuzione provvisoria del decreto d’ingiunzione offre cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni, debba e non già possa concederla sol dopo aver delibato gli elementi probatori di cui all’art. 648, primo comma, e la corrispondenza della offerta cauzione all’entità degli oggetti indicati nel secondo comma dello stesso art. 48.

 

Art. 649.
(Sospensione dell’esecuzione provvisoria)

Il giudice istruttore, su istanza dell’opponente, quando ricorrono gravi motivi, puo’, con ordinanza non impugnabile, sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell’art. 642.

 

Cfr. Trib. Modena, sez. I, sentenza 6 maggio 2009, n. 592

 

 

Art. 650.
(Opposizione tardiva)

L’intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. (1)
In questo caso l’esecutorietà può essere sospesa a norma dell’articolo precedente.
L’opposizione non e’ piu’ ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.

(1) La Corte costituzionale con sentenza 20 maggio 1976, n. 120 ha dichiarato l’illegàtimita’ costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente l’opposizione tardiva dell’intimato che pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto.

Art. 651. (1)
(Deposito per il caso di soccombenza)

(…)

(1) L’articolo che recitava: “L’opposizione di cui all’articolo precedente e quella contro il decreto pronunciato nei casi previsti nell’articolo 642 primo comma, debbono essere precedute dal deposito di lire cinquecento, se proposte davanti al conciliatore o al pretore, di lire mille, se proposte davanti al tribunale o alla corte d’appello. A tale deposito si applicano le norme relative al deposito per il ricorso per cassazione.” è stato abrogato dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.

Art. 652.
(Conciliazione)

Se nel giudizio di opposizione, le parti si conciliano, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara o conferma l’esecutorietà del decreto, oppure riduce la somma o la quantità a quella stabilita dalle parti. In quest’ultimo caso, rimane ferma la validità degli atti esecutivi compiuti e dell’ipoteca iscritta, fino a concorrenza della somma o quantità ridotta. Della riduzione deve effettuarsi apposita annotazione nei registri immobiliari.

Art. 653.
(Rigetto o accoglimento parziale dell’opposizione)

Se l’opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è dichiarata con ordinanza l’estinzione del processo, il decreto, che non ne sia gia’ munito, acquista efficacia esecutiva.
Se l’opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo e’ costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione gia’ compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantita’ ridotta.
Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo. (1)

(1) La Corte costituzionale con sentenza 31 dicembre 1986, n. 303 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dello stesso comma per contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consente la liquidazione delle spese e competenze all’istante che abbia già a proprio favore un titolo esecutivo.
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Cfr. Cass. Civ., sez. lavoro, sentenza 22 maggio 2007, n. 11905, Cass. Civ., SS.UU., sentenza 9 aprile 2008, n. 9166 e TAR Puglia-Bari, sez. I, sentenza 20 ottobre 2009, n. 2437

Art. 654. (1)
(Dichiarazione di esecutorieta’ ed esecuzione)

L’esecutorieta’ non disposta con la sentenza o con l’ordinanza di cui all’articolo precedente è conferita con decreto del giudice che ha pronunciato l’ingiunzione scritto in calce all’originale del decreto d’ingiunzione.
Ai fini dell’esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula.

(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
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Cfr. Trib. Napoli, sez. V civile, sentenza 11 marzo 2009, n. 6693

Art. 655.
(Iscrizione d’ipoteca)

I decreti dichiarati esecutivi a norma degli artt. 642, 647 e 648, e quelli rispetto ai quali è rigettata l’opposizione costituiscono titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.

Art. 656.
(Impugnazione)

Il decreto d’ingiunzione, divenuto esecutivo a norma dell’art. 647, può impugnarsi per revocazione nei casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell’art. 395 e con opposizione di terzo nei casi previsti nell’art. 404 secondo comma.

Capo II: DEL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO

Art. 657.
(Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione)

Il locatore o il concedente può intimare al conduttore, all’affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida, rispettando i termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali.
Può altresi’ intimare lo sfratto, con la contestuale citazione per la convalida, dopo la scadenza del contratto, se, in virtu’ del contratto stesso o per effetto di atti o intimazioni precedenti, è esclusa la tacita riconduzione.

Art. 658.
(Intimazione di sfratto per morosità)

Il locatore puo’ intimare al conduttore lo sfratto con le modalità stabilite nell’articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l’ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti. (1)
Se il canone consiste in derrate, il locatore deve dichiarare a norma dell’articolo 639 la somma che e’ disposto ad accettare in sostituzione.

(1) Comma così sostituito dalla Legge 30 luglio 1984, n. 399.

Art. 659.
(Rapporto di locazione d’opera)

Se il godimento di un immobile e’ il corrispettivo anche parziale di una prestazione d’opera, l’intimazione di licenza o di sfratto con la contestuale citazione per la convalida, a norma degli articoli precedenti, può essere fatta quando il contratto viene a cessare per qualsiasi causa.

Art. 660.
(Forma dell’intimazione)

Le intimazioni di licenza o di sfratto indicate negli articoli precedenti debbono essere notificate a norma degli articoli 137 e seguenti, esclusa la notificazione al domicilio eletto.
Il locatore deve dichiarare nell’atto la propria residenza o eleggere domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito, altrimenti l’opposizione prevista nell’articolo 668 e qualsiasi altro atto del giudizio possono essergli notificati presso la cancelleria.
La citazione per la convalida, redatta a norma dell’articolo 125, in luogo dell’invito e dell’avvertimento al convenuto previsti dall’articolo 163, terzo comma, numero 7), deve contenere, con l’invito a comparire nell’udienza indicata, l’avvertimento che se non comparisce o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell’articolo 663. (1)
Tra il giorno della notificazione dell’intimazione e quello dell’udienza debbono intercorrere termini liberi non minori di venti giorni. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il giudice (2) puo’, su istanza dell’intimante, con decreto motivato, scritto in calce all’originale e alle copie dell’intimazione, abreviare fino alla meta’ i termini di comparizione. (1)
Le parti si costituiscono depositando in cancelleria l’intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta, oppure presentando tali atti al giudice in udienza. (1)
Ai fini dell’opposizione e del compimento delle attivita’ previste negli articoli da 663 a 666, e’ sufficiente la comparizione personale dell’intimato. (1)
Se l’intimazione non e’ stata notificata in mani proprie, l’ufficiale giudiziario deve spedire avviso all’intimato dell’effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e allegare all’originale dell’atto la ricevuta di spedizione.

(1) Comma inserito dal D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.
(2) La parola “pretore” è stata sostituita dalla parola “tribunale” dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 661. (1)
(Giudice competente)

Quando si intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al tribunale (2) del luogo in cui si trova la cosa locata.

(1) Articolo così sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 339.
(2) La parola “pretore” è stata sostituita dalla parola “tribunale” dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 662.
(Mancata comparizione del locatore)

Gli effetti dell’intimazione cessano, se il locatore non comparisce all’udienza fissata nell’atto di citazione.

Art. 663.
(Mancata comparizione o mancata opposizione dell’intimato)

Se l’intimato non comparisce o comparendo non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto e dispone con ordinanza in calce alla citazione l’apposizione su di essa della formula esecutiva; ma il giudice deve ordinare che sia rinnovata la citazione, se risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore.
Nel caso che l’intimato non sia comparso, la formula esecutiva ha effetto dopo trenta giorni dalla data dell’apposizione.
Se lo sfratto è stato intimato per mancato pagamento del canone, la convalida è subordinata all’attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la morosità persiste. In tale caso il giudice puo’ ordinare al locatore di prestare una cauzione.

 

Art. 664.
(Pagamento dei canoni)

Nel caso previsto nell’articolo 658, il giudice adito pronuncia separato decreto d’ingiunzione per l’ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all’esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all’intimazione.
Il decreto è teso in calce ad una copia dell’atto di intimazione presentata dall’istante, da conservarsi in cancelleria.
Il decreto e’ immediatamente esecutivo, ma contro di esso può essere proposta opposizione a norma del capo precedente. L’opposizione non toglie efficacia all’avvenuta risoluzione del contratto.

Art. 665.
(Opposizione, provvedimenti del giudice)

Se l’intimato comparisce e oppone eccezioni non fondate su prova scritta, il giudice, su istanza del locatore, se non sussistano gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto.
L’ordinanza è immediatamente esecutiva, ma può essere subordinata alla prestazione di una cauzione per i danni e le spese.

Art. 666.
(Contestazione sull’ammontare dei canoni)

Se è intimato lo sfratto per mancato pagamento del canone, e il convenuto nega la propria morosità contestando l’ammontare della somma pretesa, il giudice può disporre con ordinanza il pagamento della somma non controversa e concedere all’uopo al convenuto un termine non superiore a venti giorni.
Se il conduttore non ottempera all’ordine di pagamento, il giudice convalida l’intimazione di sfratto e, nel caso previsto nell’articolo 658, pronuncia decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni.

Art. 667. (1)
(Mutamento del rito)

Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666, il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell’articolo 426.

(1) Articolo così sostituito dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 668.
(Opposizione dopo la convalida)

Se l’intimazione di licenza o di sfratto e’ stata convalidata in assenza dell’intimato, questi puo’ farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. (1)
Se sono decorsi dieci giorni dall’esecuzione, l’opposizione non è più ammessa, e la cauzione, prestata a norma dell’articolo 663 secondo [ora terzo] comma, e’ liberata.
L’opposizione si propone davanti al tribunale (2) nelle forme prescritte per l’opposizione al decreto di ingiunzione in quanto applicabili. (3)
L’opposizione non sospende il processo esecutivo, ma il giudice, con ordinanza non impugnabile, puo’ disporne la sospensione per gravi motivi, imponendo, quando lo ritiene opportuno, una cauzione all’opponente.

(1) La Corte costituzionale con sentenza 18 maggio 1972, n. 89 ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma limitatamente alla parte in cui non consente la tardiva opposizione all’intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all’udienza per caso fortuito o forza maggiore.
(2) La parola “pretore” è stata sostituita dalla parola “tribunale” dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(3) Comma così sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 399.
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Cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza 4 giugno 2009, n. 12880

Art. 669.
(Giudizio separato per il pagamento di canoni)

Se nel caso previsto nell’articolo 658 il locatore non chiede il pagamento dei canoni, la pronuncia sullo sfratto risolve la locazione, ma lascia impregiudicata ogni questione sui canoni stessi.

Capo III: DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI

Sezione I: DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI IN GENERALE (1)

(1) Sezione aggiunta dalla L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 669-bis. (1)
(Forma della domanda)

La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente.

(1) Articolo aggiunto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 669-ter. (1)
(Competenza anteriore alla causa)

Prima dell’inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito.
Se competente per la causa di merito è il giudice di pace, la domanda si propone al tribunale. (2)
Se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare.
A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del Tribunale (3) il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

(1) Articolo aggiunto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353.
(2) La parola “pretore” è stata sostituita dalla parola “tribunale” dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(3) Le parole: “o al pretore dirigente” sono state soppresse dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

 

Art. 669-quater.
(Competenza in corso di causa)

Quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.
Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all’istruttore oppure, se questi non e’ ancora designato o il giudizio e’ sospeso o interrotto, al presidente, il quale provvede ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 669-ter.
Se la causa pende davanti al giudice di pace, la domanda si propone al tribunale. (2)
In pendenza dei termini per proporre l’impugnazione, la domanda si propone al giudice che ha pronunziato la sentenza.
Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non e’ competente a conoscere la causa di merito, si applica il terzo comma dell’articolo 669-ter.
Il terzo comma dell’articolo 669-ter si applica altresi’ nel caso in cui l’azione civile e’ stata esercitata o trasferita nel processo penale, salva l’applicazione del comma secondo dell’articolo 316 del codice di procedura penale.

(1) Articolo aggiunto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353.
(2) La parola “pretore” è stata sostituita dalla parola “tribunale” dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

 

Art. 669-quinquies. (1)
(Competenza in caso di clausola compromissoria,
di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale)

Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali (2) o se e’ pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito.

(1) Articolo aggiunto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353.
(2) Parole così modificate dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

Art. 669-sexies. (1)
(Procedimento)

Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu’ opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto della domanda.
Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all’istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all’estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.

(1) Articolo aggiunto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 669-septies. (1)
(Provvedimento negativo)

L’ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L’ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell’istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

Se l’ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell’inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare.

La condanna alle spese è immediatamente esecutiva.

(1) Articolo aggiornato con le modifiche introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Art. 669-octies. (1)
(Provvedimento di accoglimento)

L’ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell’inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l’inizio del giudizio di merito, salva l’applicazione dell’ultimo comma dell’articolo 669-novies.

In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni.

Il termine decorre dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.

Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.

Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all’altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell’articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell’articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.

Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell’inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare.

L’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto comma, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa.

L’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo.

(1) Articolo aggiornato con le modifiche introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Art. 669-novies. (1)
(Inefficacia del provvedimento cautelare)

Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all’articolo 669-octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c’è contestazione, con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilità di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all’articolo 669-decies.
Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se non è stata versata la cauzione di cui all’articolo 669-undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.
Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo comma, perde altresì efficacia:
1) se la parte che l’aveva richiesto non presenta domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali;
2) se sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo.

(1) Articolo aggiunto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353.

 

Art. 669-decies. (1)
(Revoca e modifica)

Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies, nel corso dell’istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verficano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si e’ acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza. (2)
Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell’ordinanza di accoglimento, esaurita l’eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell’articolo 669-terdecies, possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull’istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza. (2)
Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l’azione civile e’ stata esercitata o trasferita nel processo penale, i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare.

(1) Articolo aggiunto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353.
(2) Il precedente primo comma è stato sostituito dagli attuali primo e secondo comma dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

 

 

Art. 669-undecies. (1)
(Cauzione)

Con il provvedimento di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice può imporre all’istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l’eventuale risarcimento dei danni.

(1) Articolo aggiunto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 669-duodecies. (1)
(Attuazione)

Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, mentre l’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito.

(1) Articolo aggiunto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 669-terdecies. (1) (2)
(Reclamo contro i provvedimenti cautelari)

Contro l’ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. (3)
Il reclamo (4) contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non puo’ far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla Corte d’appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte d’appello più vicina.
Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.
Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice. (5)
Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.
Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della Corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, puo’ disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell’esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.

(1) Articolo aggiunto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353.
(2) La Corte costituzionale con sentenza 23 giugno 1994, n. 253 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto, anche avverso l’ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare.
(3) Comma così sostituito dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
(4) Le parole: “contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello” sono state soppresse dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(5) Comma aggiunto dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

_______________________

 

Art. 669-quaterdecies. (1)
(Ambito di applicazione)

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonche’, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali. L’articolo 669-septies si applica altresì ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo.

(1) Articolo aggiunto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353.
_______________

Cfr. Corte Cost., sentenza 16 maggio 2008, n. 144

Sezione II: DEL SEQUESTRO (1)

(1) Numerazione così modificata dalla L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 670.
(Sequestro giudiziario)

Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario:
1) di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprieta’ o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea;
2) di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione; ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea.

____________________

 

Art. 671.
(Sequestro conservativo)

Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.

Art. 672. (1)
(Sequestro anteriore alla causa)

(…)

(1) L’articolo che recitava: “L’istanza di sequestro si propone con ricorso al pretore o al presidente del tribunale competente a conoscere del merito, oppure al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito.
Se competente per la causa di merito è il conciliatore, l’istanza si propone al pretore.
Se competente a conoscere del merito per ragione di materia non è il giudice civile ordinario, l’istanza di sequestro si propone al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito, salvo le diverse disposizioni della legge.
Il giudice, assunte, quando occorre sommarie informazioni, provvede con decreto motivato se trattasi di sequestro conservativo, ovvero di sequestro giudiziario che abbia per oggetto cose mobili; se trattasi invece di sequestro giudiziario avente per oggetto cose immobili, ovvero aziende o altre universalità di beni, provvede con ordinanza, dopo aver sentite le parti, salvi i casi di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo nei quali può provvedere con decreto motivato.”
è stato abrogato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 673. (1)
(Sequestro in corso di causa)

(…)

(1) L’articolo che recitava: “Quando vi è causa pendente per il merito, l’istanza di sequestro deve essere proposta al giudice della stessa.
Se la causa pende davanti al tribunale o alla corte d’appello, l’istanza è proposta all’istruttore oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente del tribunale o della corte.
Il giudice provvede con ordinanza sentite le parti, ma in caso di eccezionale urgenza può provvedere con decreto motivato.
Se la causa pende davanti al conciliatore, l’istanza si propone al pretore, il quale provvede con decreto motivato.
Se la causa pende dinanzi ad un giudice diverso da quello civile ordinario, si applica il terzo comma dell’articolo precedente.”
è stato abrogato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 674. (1)
(Cauzione)

(…)

(1) L’articolo che recitava: “Il giudice tanto col provvedimento che autorizza il sequestro, quanto nel corso della causa di convalida, può imporre all’istante una cauzione per l’eventuale risarcimento dei danni e per le spese.” è stato abrogato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 675.
(Termine d’efficacia del provvedimento)

Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia.

Art. 676.
(Custodia nel caso di sequestro giudiziario)

Nel disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode, stabilisce i criteri e i limiti dell’amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a render più sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti.
Il giudice può nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e dà cauzione.
Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi e i diritti previsti negli articoli 521, 522 e 560.

Art. 677.
(Esecuzione del sequestro giudiziario)

Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonché la comunicazione di cui all’articolo 608, primo comma.
L’articolo 608, primo comma, è applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore.
Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, puo’ ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l’immediata immissione in possesso del custode.
Al terzo si applica la disposizione dell’articolo 211.

Art. 678.
(Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili)

Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In questo ultimo caso il sequestrante deve, con l’atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al tribunale (1) del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all’articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all’accertamento dell’obbligo del terzo e’ sospeso fino all’esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l’immediato accertamento dei propri obblighi. (2)
Se il credito è munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice può provvedere nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell’articolo precedente.
Si applica l’articolo 610 se nel corso della esecuzione del sequestro sorgono difficoltà che non ammettono dilazione.

(1) La parola “pretore” è stata sostituita dalla parola “tribunale” dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Comma così sostituito dalla L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 679.
(Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili)

Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l’ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati.
Per la custodia dell’immobile si applica la disposizione dell’articolo 559.

Art. 680. (1)
(Convalida del sequestro autorizzato anteriormente alla causa)

(…)

(1) L’articolo che recitava: “Se il sequestro è stato autorizzato a norma dell’articolo 672, il sequestrante, nel termine di quindici giorni da quello in cui è stato compiuto il primo atto di esecuzione, deve notificare il decreto al sequestrato, indicando le cose sulle quali il sequestro è stato eseguito e dando notizia dell’adempimento delle attività previste negli articoli 677, 678 e 679.
Il sequestrante deve contemporaneamente citare il sequestrato per la convalida del sequestro e per la causa di merito, davanti al giudice competente per quest’ultima.
Dei successivi atti di esecuzione deve essere data notizia nei quindici giorni dal loro compimento.
Se a decidere sul merito non sono competenti i giudici della Repubblica, l’istanza di convalida si propone davanti al giudice che ha autorizzato il sequestro. Questi stabilisce un termine, decorso il quale il sequestro cesserà di avere effetto se la sentenza straniera che ha deciso il merito non è stata resa efficace nella Repubblica.
Il giudice che ha concesso un sequestro relativamente ad una controversia di competenza di un giudice diverso da quello civile ordinario, pronuncia anche sulla convalida di esso, senza pregiudizio della causa di merito. Lo stesso giudice, quando è intervenuta la pronuncia di merito, provvede alla eventuale revoca del sequestro.”
è stato abrogato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 681. (1)
(Convalida del sequestro autorizzato in corso di causa)

(…)

(1) L’articolo che recitava: “Quando il giudice autorizza il sequestro con ordinanza, fissa l’udienza per la trattazione delle questioni relative alla convalida del sequestro, le quali sono decise insieme col merito.
Quando il sequestro è stato concesso con decreto in corso di causa, il sequestrante, entro cinque giorni da quello in cui è stato compiuto il primo atto di esecuzione, deve domandare al giudice la fissazione dell’udienza per la trattazione di cui al comma precedente; il giudice fissa tale udienza con decreto nel quale stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto stesso e di quello di autorizzazione.
Se il sequestro è stato concesso, a norma dell’articolo 673 ultimo comma, in pendenza della causa di merito dinanzi ad un giudice diverso da quello civile ordinario, si applica l’ultimo comma dell’articolo precedente.”
è stato abrogato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 682. (1)
(Decisione separata sulla convalida)

(…)

(1) L’articolo che recitava: “Nei casi previsti negli articoli 680 e 681 secondo comma, il giudice istruttore, se la trattazione del merito richiede una lunga istruzione, può disporre che le questioni relative alla convalida siano decise prima del merito.” è stato abrogato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 683. (1)
(Inefficacia del sequestro)

(…)

(1) L’articolo che recitava: “Il sequestro perde la sua efficacia se il sequestrante non osserva le disposizioni degli articoli 680 e 681, se l’istanza di convalida è rigettata con sentenza passata in giudicato, o se il giudizio sul merito si estingue per qualunque causa.
Il sequestro perde inoltre la sua efficacia se con sentenza passata in giudicato è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso.
In questi casi il giudice, su ricorso del sequestrato, dichiara con decreto l’inefficacia del sequestro e, quando occorre, ordina la cancellazione della trascrizione.”
è stato abrogato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 684.
(Revoca del sequestro)

Il debitore può ottenere dal giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, la revoca del sequestro conservativo, prestando idonea cauzione per l’ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del valore delle cose sequestrate.

Art. 685.
(Vendita delle cose deteriorabili)

In caso di pericolo di deteriorazione delle cose che formano oggetto del sequestro, il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione o con altro successivo, può ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate.
Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.

Art. 686.
(Conversione del sequestro conservativo in pignoramento)

Il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva.
Se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante partecipa con essi alla distribuzione della somma ricavata.

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Cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza 3 settembre 2007, n. 18536

Art. 687.
(Casi speciali di sequestro)

Il giudice puo’ ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando è controverso l’obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l’idoneità della cosa offerta.

Sezione III: DEI PROCEDIMENTI DI DENUNCIA DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO (1)

(1) Numerazione così modificata dalla L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 688.
(Forma dell’istanza)

La denuncia di nuova opera o di danno tenuto si propone con ricorso al giudice (1) competente a norma dell’articolo 21.
Quando vi è causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell’articolo 669-quater. (2)

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(1) La parola “pretore” è stata sostituita dalla parola “giudice” dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Comma così sostituito dalla L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 689. (1)
(Provvedimenti immediati)

(…)

(1) L’articolo che recitava: “Il giudice può dare immediatamente con decreto i provvedimenti necessari, assunte quando occorre sommarie informazioni; ma può disporre che siano citate le parti interessate, anche a ora fissa.
Deve sempre ordinare la citazione delle parti interessate quando crede necessario procedere a ispezioni di luoghi o ad audizione di testimoni.
Può sentire i testimoni che gli sono presentati dalle parti e può richiederli personalmente quando li trova sul luogo.
Può farsi assistere da un consulente tecnico o demandargli singole indagini.
Quando ordina la citazione delle parti, pronuncia con ordinanza i provvedimenti necessari e, se è competente, procede alla trattazione della causa; altrimenti rimette le parti al giudice competente, fissando un termine perentorio per la riassunzione.”
è stato abrogato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 690. (1)
(Pronuncia sui provvedimenti immediati)

(…)

(1) L’articolo che recitava: “Se non ha disposto la citazione delle parti interessate, il giudice, col decreto di cui al primo comma dell’articolo precedente, fissa l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.
All’udienza, il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca i provvedimenti immediati e provvede in ordine alla trattazione della causa a norma dell’ultimo comma dell’articolo precedente.”
è stato abrogato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 691.
(Contravvenzione al divieto del giudice)

Se la parte alla quale è fatto divieto di compiere l’atto dannoso o di mutare lo stato di fatto contravviene all’ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, può disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore.

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Sezione IV: DEI PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA (1)

(1) Numerazione così modificata dalla L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 692.
(Assunzione di testimoni)

Chi ha fondato motivo di temere che siano per mancare uno o più testimoni le cui deposizioni possono essere necessarie in una causa da proporre, può chiedere che ne sia ordinata l’audizione a futura memoria.

Art. 693.
(Istanza)

L’istanza si propone con ricorso al giudice che sarebbe competente per la causa di merito.
In caso d’eccezionale urgenza, l’istanza puo’ anche proporsi al tribunale (1) del luogo in cui la prova deve essere assunta.
Il ricorso deve contenere l’indicazione dei motivi dell’urgenza e dei fatti sui quali debbono essere interrogati i testimoni, e l’esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata.

(1) La parola “pretore” è stata sostituita dalla parola “tribunale” dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 694.
(Ordine di comparizione)

Il presidente del tribunale (1) o il giudice di pace fissa, con decreto, l’udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto.

(1) Le parole: “, il pretore” sono state soppresse dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 695.
(Ammissione del mezzo di prova)

Il presidente del tribunale (1) o il giudice di pace, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e, se ammette l’esame testimoniale, fissa l’udienza per l’assunzione e designa il giudice che deve procedervi.

(1) Le parole: “, il pretore” sono state soppresse dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
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Cfr. Corte Cost., sentenza 16 maggio 2008, n. 144

Art. 696.
(Accertamento tecnico e ispezione giudiziale)

Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualita’ o la condizione di cose può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un’ispezione giudiziale. (1) (2). L’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale, se ne ricorre l’urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell’istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l’istanza è proposta. (3)
L’accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica. (4)
Il presidente del tribunale (5) o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell’inizio delle operazioni.

(1) La Corte costituzionale con sentenza 22 ottobre 1990, n. 471 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla persona dell’istante.
(2) La Corte costituzionale con sentenza 19 luglio 1996, n. 257 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale anche sulla persona nei cui confronti l’istanza è proposta, dopo averne acquisito il consenso.
(3) Periodo aggiunto dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
(4) Comma aggiunto dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
(5) Le parole: “, il pretore” sono state soppresse dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
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Cfr. Trib. Mantova, sentenza 3 luglio 2008 e Trib. Mantova, sentenza 4 settembre 2008

Art. 696-bis. (1)
(Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite)

L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.
Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.
Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il processo verbale è esente dall’imposta di registro.
Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.
Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.

(1) Articolo aggiunto dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

Art. 697.
(Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza)

In caso di eccezionale urgenza, il presidente del tribunale (1) o il giudice di pace può pronunciare i provvedimenti indicati negli articoli 694 e 695 con decreto, dispensando il ricorrente dalla notificazione alle altri parti; in tal caso puo’ nominare un procuratore, che intervenga per le parti non presenti all’assunzione della prova.
Non oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere, deve essere fatta notificazione immediata del decreto alle parti non presenti all’assunzione.

(1) Le parole: “, il pretore” sono state soppresse dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

 

Art. 698.
(Assunzione ed efficacia delle prove preventive)

Nell’assunzione preventiva dei mezzi di prova si applicano, in quanto possibile, gli articoli 191 e seguenti.
L’assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.
I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, né richiamati, né riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.

Art. 699.
(Istruzione preventiva in corso di causa)

L’istanza di istruzione preventiva può anche essere proposta in corso di causa e durante l’interruzione o la sospensione del giudizio.
Il giudice provvede con ordinanza.

Sezione V: DEI PROVVEDIMENTI D’URGENZA (1)

(1) Numerazione così modificata dalla L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 700.
(Condizioni per la concessione)

Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

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Cfr. Trib. Genova, sez. III civile, sentenza 27 aprile 2007, Trib. Castrovillari, ordinanza 4 ottobre 2007, Trib. Mantova, ordinanza 14 marzo 2008 e Trib. Taranto, sez. Ginosa, sentenza 25 novembre 2008

Art. 701. (1)
(Competenze)

(…)

(1) L’articolo che recitava: “È competente a pronunciare sulla domanda il pretore del luogo in cui l’istante teme che stia per verificarsi il fatto dannoso, oppure il giudice istruttore quando vi è causa pendente per il merito.” è stato abrogato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 702. (1)
(Procedimento)

(…)

(1) L’articolo che recitava: “Nel caso che il provvedimento sia chiesto al pretore, si procede a norma degli articoli 689 e seguenti, in quanto applicabili.
Nel pronunciare il provvedimento il pretore deve in ogni caso fissare un termine perentorio entro il quale l’istante è tenuto a iniziare il giudizio di merito di cui all’articolo 700
.” è stato abrogato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353.

Capo III bis: DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Art. 702-bis. (1)
(Forma della domanda. Costituzione delle parti)

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

(1) Articolo aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.
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Cfr. Trib. Varese, sez. I civile, decreto 15 settembre 2009, Trib. Torino, ordinanza 11 febbraio 2010 e Trib. Lamezia Terme, sentenza 12 marzo 2010

Art. 702-ter. (1)
(Procedimento)

Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell’articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.

Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l’udienza di cui all’articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.

Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un’istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.

Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande.

L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.

(1) Articolo aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Cfr. Trib. Mondovì, sentenza 13 novembre 2009, n. 1891

Art. 702-quater. (1)
(Appello)

L’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’articolo 702-ter produce gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili (2) ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.

(1) Articolo aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.
(2) La parola: “rilevanti” è stata sostituita dalla parola: “indispensabili” dall’art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134. Ai sensi dell’art. 54 cit., co. 2, le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Capo IV: DEI PROCEDIMENTI POSSESSORI

Art. 703.
(Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso)

Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al giudice (1) competente a norma dell’articolo 21.
Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto compatibili. (2)
L’ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies. (3)
Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l’articolo 669-novies, terzo comma. (3)

(1) La parola “pretore” è stata sostituita dalla parola “giudice” dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Comma così sostituito dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
(3) Comma aggiunto dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
_______________

Cfr. Trib. Bergamo, sez. di Grumello del Monte, sentenza 26 gennaio 2007 e Trib. Bergamo, sez. di Grumello del Monte, sentenza 23 febbraio 2007

Art. 704.
(Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio)

Ogni domanda relativa al possesso, per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di quest’ultimo.
La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell’articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire il giudizio dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell’articolo 703. (1)

(1) Comma così sostituito dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

Art. 705.
(Divieto di proporre giudizio petitorio)

Il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio, finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita. (1)
Il convenuto può tuttavia proporre il giudizio petitorio quando dimostra che l’esecuzione del provvedimento possessorio non può compiersi per fatto dell’attore.

(1) La Corte costituzionale con sentenza 3 febbraio 1992, n. 25 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria e all’esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto.