Procedura civile – Libro III – Del processo di esecuzione – Titolo IV – Dell’esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare (artt. 612-614)

Libro Terzo: DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

Titolo IV: DELL’ESECUZIONE FORZATA DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE

Art. 612.
(Provvedimento)

Chi intende ottenere l’esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare, dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso al giudice dell’esecuzione (1) che siano determinate le modalità dell’esecuzione.
Il giudice dell’esecuzione (1) provvede sentita la parte obbligata. Nella sua ordinanza designa l’ufficiale giudiziario che deve procedere all’esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell’opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta.

(1) La parola “pretore” è stata sostituita dalle parole “giudice dell’esecuzione” dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 613.
(Difficoltà sorte nel corso dell’esecuzione)

L’ufficiale giudiziario può farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al giudice dell’esecuzione (1) le opportune disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell’esecuzione. Il giudice dell’esecuzione (1) provvede con decreto.

(1) La parola “pretore” è stata sostituita dalle parole “giudice dell’esecuzione” dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 614.
(Rimborso delle spese)

Al termine dell’esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al giudice dell’esecuzione (1) la nota delle spese anticipate vistata dall’ufficiale giudiziario, con domanda di decreto d’ingiunzione.
Il giudice dell’esecuzione (1), quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell’articolo 642.

(1) La parola “pretore” è stata sostituita dalle parole “giudice dell’esecuzione” dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

TITOLO IV-bis
Delle misure di coercizione indiretta (1)

(1) Titolo inserito dall’art. 13, comma 1, lett. cc-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l’applicazione di tale disposizione, vedi l’art. 23, comma 9 del medesimo D.L. 27 giugno 2015, n. 83.

Art. 614-bis. (1)
(Misure di coercizione indiretta) (1)

Con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409.
Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 13, comma 1, lett. cc-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l’applicazione di tale disposizione, vedi l’art. 23, comma 9 del medesimo D.L. 27 giugno 2015, n. 83. In origine, il presente articolo era stato inserito dall’art. 49, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69 nel TITOLO IV – ’’Dell’esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare’’.