Libro Quarto: DEI PROCEDIMENTI SPECIALI
Titolo II: DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE
Capo I: DELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
Art. 706. (1)
(Forma della domanda)
La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.
Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.
Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli di entrambi i coniugi. (2)
(1) Articolo così sostituito dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
“Art. 706. (Forma della domanda)
La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso contenente l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è
fondata.
Il presidente fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi davanti a sé e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.”(2) Comma così sostituito dall’art. 95, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 707. (1)
(Comparizione personale delle parti)
I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l’assistenza del difensore.
Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.
Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.
(1) Articolo così sostituito dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
“Art. 707. (Comparizione personale delle parti)
I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente senza assistenza di difensore.
Se il ricorrente non si presenta, la domanda non ha effetto.
Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.”Cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 4 giugno 2008, n. 14802
Art. 708. (1)
(Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente)
All’udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.
Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d’ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.
Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento. (2)
(1) Articolo così sostituito dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
“Art. 708. (Tentativo di conciliazione, provvedimenti del presidente)
Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.
Se il coniuge convenuto non comparisce o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d’ufficio, da` con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione delle parti davanti a questo.
Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l’ordinanza del presidente puo` essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell’art. 177.”
(2) Comma aggiunto dalla L. n. 54/2006.
Art. 709. (1)
(Notificazione dell’ordinanza e fissazione dell’udienza)
L’ordinanza con la quale il presidente fissa l’udienza di comparizione davanti al giudice istruttore e’ notificata a cura dell’attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell’ordinanza stessa, ed e’ comunicata al pubblico ministero.
Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all’articolo 163-bis ridotti a metà.
Con l’ordinanza il presidente assegna altresi’ termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonche’ per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo 167 e che oltre il termine stesso non potranno piu’ essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l’ordinanza di cui al terzo comma dell’articolo 708 possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore.
(1) Articolo così sostituito dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
“Art. 709. (Notificazione della fissazione dell’udienza)
L’ordinanza con la quale il presidente fissa l’udienza di comparizione davanti al giudice istruttore e` notificata a cura dell’attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell’ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.”
Art. 709-bis. (1)
(Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore)
All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, e dal quarto al decimo. Si applica altresi l’articolo 184. Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l’affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio.
(1) Articolo così sostituito dal D.L. n. 35/2005 e dalla L. n. 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Art. 709-ter. (1)
(Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni)
Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. (1)
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.
(1) Articolo aggiunto dalla L. n. 54/2006.
(2) Comma così modificato dall’art. 95, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
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Art. 710. (1) (2)
(Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi)
Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e puo’ delegare per l’assunzione uno dei suoi componenti.
Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale puo’ adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento.
(1) Articolo così da ultimo sostituito dalla L. 29 luglio 1988, n. 331.
(2) La Corte costituzionale con sentenza 9 novembre 1992, n. 416 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la partecipazione del pubblico ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole.
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Art. 711.
(Separazione consensuale)
Nel caso di separazione consensuale previsto nell’articolo 158 del codice civile, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e curare di conciliarli nel modo indicato nell’articolo 708.
Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi, si applica l’articolo 706 ultimo comma.
Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.
La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.
Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell’articolo precedente.
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Cfr. Cass. Civ, sez. I, sentenza 8 maggio 2008, n. 11489
Capo II: DELL’INTERDIZIONE, DELL’INABILITAZIONE E DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (1)
(1) Parole così modificate dalla L. 9 gennaio 2004, n.6.
Art. 712.
(Forma della domanda)
La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio.
Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza del coniuge o del convivente di fatto, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell’interdicendo o dell’inabilitando. (1)
(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 47, L. 20 maggio 2016, n. 76.
Art. 713.
(Provvedimenti del presidente)
Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero. Quando questi gliene fa richiesta, può con decreto rigettare senz’altro la domanda (1); altrimenti nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione davanti a lui del ricorrente, dell’interdicendo o dell’inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili.
Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto è comunicato al pubblico ministero.
(1) La Corte costituzionale con sentenza 5 luglio 1968, n. 87 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, secondo periodo, nella parte in cui permette al tribunale di rigettare senz’altro, e cioe’ senza istituire contraddittorio con la parte istante, la domanda d’interdizione o d’inabilitazione, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.
Art. 714.
(Istruzione preliminare)
All’udienza, il giudice istruttore, con l’intervento del pubblico ministero, procede all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando, sente il parere delle altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e puo’ disporre anche d’ufficio l’assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell’articolo 419 del codice civile.
Art. 715.
(Impedimento a comparire dell’interdicendo o dell’inabilitando)
Se per legittimo impedimento l’interdicendo o l’inabilitando non può presentarsi davanti al giudice istruttore, questi, con l’intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova.
Art. 716.
(Capacità processuale dell’interdicendo e dell’inabilitando)
L’interdicendo e l’inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile.
Art. 717.
(Nomina del tutore e del curatore provvisorio)
Il tutore o il curatore provvisorio di cui all’articolo precedente è nominato, anche d’ufficio, con decreto del giudice istruttore.
Finche’ non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d’interdizione o d’inabilitazione, lo stesso giudice istruttore puo’ revocare la nomina, anche d’ufficio.
Art. 718.
(Legittimazione all’impugnazione)
La sentenza che provvede sulla domanda d’interdizione o di inabilitazione può essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non parteciparono al giudizio, e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza.
Art. 719.
(Termine per l’impugnazione)
Il termine per la impugnazione decorre per tutte le persone indicate nell’articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio.
Se e’ stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l’atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.
Art. 720.
(Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione)
Per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse.
Coloro che avevano diritto di promuovere l’interdizione e l’inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresi’ impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.
Art. 720-bis. (1)
(Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno)
Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.
Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d’appello a norma dell’articolo 739.
Contro il decreto della corte d’appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione.
(1) Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2004, n.6.
Capo III: DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ASSENZA E ALLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA
Art. 721.
(Provvedimenti conservativi nell’interesse dello scomparso)
I provvedimenti indicati nell’articolo 48 del codice civile sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, su ricorso degli interessati, sentito il pubblico ministero.
Art. 722.
(Domanda per dichiarazione d’assenza)
La domanda per dichiarazione d’assenza si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.
Art. 723.
(Fissazione dell’udienza di comparizione)
Il presidente del tribunale fissa con decreto l’udienza per la comparizione davanti a sé o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma dell’articolo precedente, e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Puo’ anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o più giornali.
Il decreto e’ comunicato al pubblico ministero.
Art. 724.
(Procedimento)
Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti, assume, quando occorre, ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza.
Art. 725.
(Immissione in possesso temporaneo)
Il tribunale provvede in camera di consiglio sulle domande per apertura di atti di ultima volontà e per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente, quando sono proposte da coloro che sarebbero eredi legittimi.
Se la domanda è proposta da altri interessati, il giudizio si svolge nelle forme ordinarie in contraddittorio di coloro che sarebbero eredi legittimi.
Con lo stesso provvedimento col quale viene ordinata l’immissione nel possesso temporaneo, sono determinate la cauzione o le altre cautele previste nell’articolo 50 ultimo comma del codice civile, e sono date le disposizioni opportune per la conservazione delle rendite riservate all’assente a norma dell’articolo 53 dello stesso codice.
Art. 726.
(Domanda per dichiarazione di morte presunta)
La domanda per dichiarazione di morte presunta si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome, cognome e domicilio dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale e di tutte le altre persone, che, a notizia del ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni, per effetto della morte dello scomparso.
Art. 727.
(Pubblicazione della domanda)
Il presidente del tribunale nomina un giudice a norma dell’articolo 723 e ordina che a cura del ricorrente la domanda, entro il termine che egli stesso fissa, sia inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e in due giornali, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.
Se tutte le inserzioni non vengono eseguite entro il termine fissato, la domanda si intende abbandonata.
Il presidente del tribunale puo’ anche disporre altri mezzi di pubblicità.
Art. 728.
(Comparizione)
Decorsi sei mesi dalla data dell’ultima pubblicazione il giudice, su istanza del ricorrente, fissa con decreto l’udienza di comparizione davanti a sé del ricorrente e delle persone indicate nel ricorso a norma dell’articolo 726 e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto a cura del ricorrente.
Il decreto e’ comunicato al pubblico ministero.
Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti; puo’ disporre che siano assunte ulteriori informazioni, e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza.
Art. 729.
(Pubblicazione della sentenza)
La sentenza che dichiara l’assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (1) e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. Il tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.
Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza (2) e dei giornali nei quali è stato pubblicato l’estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza per l’annotazione sull’originale.
(1) Le parole: “e in due giornali indicati nella sentenza stessa” sono state così sostituite dall’art. 18, lett. b, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la L. di conversione 15 luglio 2011, n. 111.
(2) Rectius: Gazzetta Ufficiale.
Art. 730.
(Esecuzione)
La sentenza che dichiara l’assenza o la morte presunta non puo’ essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta l’annotazione di cui all’articolo precedente.
Art. 731.
(Comunicazione all’ufficio di stato civile)
Il cancelliere da’ notizia, a norma dell’articolo 133 secondo comma, all’ufficio dello stato civile competente della sentenza di dichiarazione di morte presunta.
Capo IV: DISPOSIZIONI RELATIVE AI MINORI, AGLI INTERDETTI E AGLI INABILITATI
Art. 732.
(Provvedimenti su parere del giudice tutelare)
I provvedimenti relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, salvo che la legge disponga altrimenti.
Quando il tribunale deve pronunciare un provvedimento nell’interesse di minori, interdetti o inabilitati sentito il parere del giudice tutelare, il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso.
Qualora non sia prodotto, il presidente provvede a richiederlo d’ufficio.
Art. 733.
(Vendita di beni)
Se, nell’autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale giudiziario del tribunale (1) del luogo in cui si trovano i beni mobili oppure un cancelliere dello stesso tribunale (1) o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili.
L’ufficiale designato per la vendita procede all’incanto con l’osservanza delle norme degli artt. 534 e ss., in quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicità ordinate dal tribunale.
(1) Parole così modificate dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 734.
(Esito negativo dell’incanto)
Se al primo incanto non e’ fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal tribunale a norma dell’art. 376 primo comma del codice civile, l’ufficiale designato ne da’ atto nel processo verbale e trasmette copia di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita.
Il tribunale, se non crede di revocare l’autorizzazione o disporre una nuova vendita su prezzo base inferiore, autorizza la vendita a trattative private.
Capo V: DEI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
Art. 735.
(Sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare)
La sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare può essere chiesta, nel caso previsto nell’art. 174 del codice civile, dall’altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto nell’art. 176, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero.
Art. 736.
(Procedimento)
La domanda per i provvedimenti previsti nell’art. precedente si propone con ricorso.
Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione degli interessati davanti a sé o a un giudice da lui designato e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.
Dopo l’audizione delle parti, il presidente o il giudice designato assume le informazioni che crede opportune e quindi riferisce sulla domanda al tribunale, che decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.
Capo V-bis: DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI (1)
(1) Capo aggiunto dalla L. 4 aprile 2001, n. 154
Art. 736-bis.
(Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari)
Nei casi di cui all’articolo 342-bis del codice civile, l’istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.
Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene piu’ opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita, e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.
Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l’ordine di protezione fissando l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all’istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All’udienza il giudice conferma, modifica o revoca l’ordine di protezione.
Contro il decreto con cui il giudice adotta l’ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l’ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell’articolo 739. Il reclamo non sospende l’esecutività dell’ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti.
Capo VI: DISPOSIZIONI COMUNI AI PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO
Art. 737.
(Forma della domanda e del provvedimento)
I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti.
Art. 738.
(Procedimento)
Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio.
Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente.
Il giudice puo’ assumere informazioni.
Art. 739.
(Reclami delle parti)
Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si puo’ proporre reclamo con ricorso alla Corte d’appello, che pronuncia anch’essa in camera di consiglio.
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto se e’ dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di piu’ parti.
Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della Corte d’appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo. (1)
(1) La Corte costituzionale con sentenza 27 giugno 1986, n. 156 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui disciplinando il reclamo avverso i decreti del giudice delegato (di determinazione dei compensi ad incaricati per opera prestata nell’interesse della procura di amministrazione controllata) fa decorrere il termine per reclamo dal deposito del decreto in cancelleria anziché dalla comunicazione eseguita con il rispetto delle vigenti disposizioni procedurali.
_______________Cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza 25 febbraio 2008, n. 4719 e Cass. Civ., sez. I, sentenza 14 novembre 2008, n. 27239
Art. 740.
(Reclami del pubblico ministero)
Il pubblico ministero, entro dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo contro i decreti del giudice tutelare e contro quelli del tribunale per i quali è necessario il suo parere.
Art. 741.
(Efficacia dei provvedimenti)
I decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo.
Se vi sono ragioni d’urgenza, il giudice può tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia immediata. (1)
(1) La Corte costituzionale con sentenza 27 giugno 1986, n. 156 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui disciplinando il reclamo avverso i decreti del giudice delegato (di determinazione dei compensi ad incaricati per opera prestata nell’interesse della procura di amministrazione controllata) fa decorrere il termine per reclamo dal deposito del decreto in cancelleria anziché dalla comunicazione eseguita con il rispetto delle vigenti disposizioni procedurali.
Art. 742.
(Revocabilità dei provvedimenti)
I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.
Art. 742-bis.
(Ambito di applicazione degli articoli precedenti)
Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorché non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone.