Libro Quarto: DEI PROCEDIMENTI SPECIALI
Titolo IV: DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL’APERTURA DELLE SUCCESSIONI
Capo I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 747.
(Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari)
L’autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto (1) al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.
Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare.
Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è ammesso reclamo a norma dell’articolo 739.
Se l’istanza di autorizzazione a vendere riguarda l’oggetto d’un legato di specie, il ricorso deve essere notificato al legatario.
(1) Le parole: “per i mobili al pretore e per gli immobili” sono state soppresse dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 748.
(Forma della vendita)
La vendita dei beni ereditari deve compiersi nelle forme previste per la vendita dei beni dei minori.
Il giudice, quando occorre, fissa le modalità per la conservazione e il reimpiego del prezzo ricavato.
Art. 749.
(Procedimento per la fissazione dei termini)
L’istanza per fissazione di un termine entro il quale una persona deve emettere una dichiarazione o compiere un determinato atto, se non è proposta nel corso di un giudizio, si propone con ricorso al tribunale (1) del luogo in cui si è aperta la successione.
Il giudice (2) fissa con decreto l’udienza di comparizione del ricorrente e della persona alla quale il termine deve essere imposto e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati, a cura del ricorrente, alla persona stessa.
Il giudice provvede con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo al tribunale a norma dell’articolo 739. Il collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente. (3)
Le stesse forme si osservano per chiedere la proroga di un termine stabilito dalla legge. La proroga del termine stabilito dal giudice si chiede al giudice stesso.
(1) Parola così sostituita dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Parola così sostituita dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(3) Comma così sostituito dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 750.
(Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori testamentari)
L’istanza per l’imposizione di una cauzione a carico dell’erede o del legatario, nei casi previsti dalla legge, è proposta, quando non vi è giudizio pendente, con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.
Il presidente fissa con decreto l’udienza di comparizione del ricorrente e dell’erede o legatario davanti a sé e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere loro notificati.
Il presidente stabilisce le modalità e l’ammontare della cauzione con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo al presidente della Corte d’appello a norma dell’articolo 739. Il presidente della Corte d’appello provvede con ordinanza non impugnabile, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.
Le stesse forme si osservano nei casi previsti negli articoli 708 e 710 del codice civile relativamente agli esecutori testamentari.
Art. 751.
(Scelta dell’onerato)
L’istanza per la scelta prevista nell’articolo 631 ultimo comma del codice civile è proposta con ricorso, che deve essere notificato a colui al quale spettava il diritto di scelta e all’onerato.
La scelta è fatta dal presidente del tribunale con decreto.
Capo II: DELL’APPOSIZIONE E DELLA RIMOZIONE DEI SIGILLI
Sezione I: DELL’APPOSIZIONE DEI SIGILLI
Art. 752.
(Giudice competente)
All’apposizione dei sigilli procede il tribunale (1).
Nei comuni in cui non ha sede il tribunale (1), i sigilli possono essere apposti, in caso di urgenza, dal giudice di pace. Il processo verbale e’ trasmesso immediatamente al tribunale (1).
(1) Parola così sostituita dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 753.
(Persone che possono chiedere l’apposizione)
Possono chiedere l’apposizione dei sigilli:
1) l’esecutore testamentario;
2) coloro che possono avere diritto alla successione;
3) le persone che coabitavano col defunto, o che al momento della morte erano addette al suo servizio, se il coniuge, gli eredi o alcuno di essi sono assenti dal luogo;
4) i creditori.
L’istanza si propone mediante ricorso, nel quale il proponente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale (1).
(1) Le parole “la pretura” sono state sostituite dalle parole “il tribunale” dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 754.
(Apposizione d’ufficio)
L’apposizione dei sigilli è disposta d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero nei casi seguenti:
1) se il coniuge o alcuno degli eredi è assente dal luogo;
2) se tra gli eredi vi sono minori o interdetti e manca il tutore o il curatore;
3) se il defunto è stato depositario pubblico, oppure ha rivestito cariche o funzioni per effetto delle quali si ritiene che possano trovarsi presso di lui atti della pubblica amministrazione o comunque di carattere riservato. La disposizione di questo articolo non si applica nei casi indicati nei numeri 1 e 2, se il defunto ha disposto altrimenti con testamento.
Nel caso indicato nel numero 3 i sigilli si appongono soltanto sugli oggetti depositati, o ai locali o mobili nei quali possono trovarsi gli atti ivi enunciati.
Art. 755.
(Poteri del giudice (1))
Se le porte sono chiuse, o si incontrano ostacoli all’apposizione dei sigilli, o sorgono altre difficoltà, tanto prima quanto durante l’apposizione, il giudice (1) può ordinare l’apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni.
(1) Parola così sostituita dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 756.
(Custodia delle chiavi)
Le chiavi delle serrature, sulle quali sono stati apposti i sigilli, finché non sia ordinata la rimozione di questi debbono essere custodite dal cancelliere.
Art. 757.
(Conservazione di testamenti e di carte)
Se nel procedere all’apposizione dei sigilli si trovano testamenti o altre carte importanti, il giudice (1) provvede alla conservazione di essi.
Se non può provvedervi nello stesso giorno, nel processo verbale descrive la forma esterna delle carte, e le chiude in un involto da lui sigillato e sottoscritto, in presenza delle parti, fissando il giorno e l’ora in cui emetterà i provvedimenti ulteriori.
(1) Parola così sostituita dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 758.
(Cose su cui non si possono apporre sigilli e cose deteriorabili)
Se vi sono oggetti sui quali non è possibile apporre i sigilli, o che sono necessari all’uso personale di coloro che abitano nella casa, se ne fa descrizione nel processo verbale.
Delle cose che possono deteriorarsi, il giudice (1) può ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario a norma degli articoli 532 e seguenti.
(1) Parola così sostituita dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 759.
(Informazioni e nomina del custode)
Durante le operazioni di apposizione dei sigilli, il giudice (1) assume le informazioni che ritiene opportune allo scopo di accertare che nessuna cosa sia stata asportata.
Per la conservazione delle cose sigillate nomina un custode.
(1) Parola così sostituita dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 760.
(Apposizione di sigilli durante e dopo l’inventario)
L’apposizione dei sigilli che viene chiesta durante l’inventario può aver luogo soltanto per gli oggetti non inventariati.
Esaurito l’inventario, non si fa luogo all’apposizione dei sigilli, salvo che l’inventario sia impugnato.
Art. 761.
(Accesso nei luoghi sigillati)
Il giudice (1) o il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l’apposizione dei sigilli, finche’ non ne sia stata ordinata la rimozione a norma dell’articolo 762, salvo che il giudice (1) disponga con decreto motivato l’accesso per urgenti motivi.
(1) Parola così sostituita dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Sezione II: DELLA RIMOZIONE DEI SIGILLI
Art. 762.
(Termine)
I sigilli non possono essere rimossi e l’inventario non può essere eseguito se non dopo tre giorni dall’apposizione, salvo che il giudice (1) per cause urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato.
Se alcuno degli eredi é minore non emancipato, non si può procedere alla rimozione dei sigilli finché non gli sia stato nominato un tutore o un curatore speciale.
(1) Parola così sostituita dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 763.
(Provvedimento di rimozione)
La rimozione dei sigilli é ordinata con decreto dal giudice (1) su istanza di alcuna delle persone indicate nell’articolo 753 numeri 1, 2 e 4.
Nei casi previsti nell’articolo 754 può essere ordinata anche d’ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai numeri 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall’inventario.
L’istanza e il decreto sono stesi di seguito al processo verbale di apposizione.
(1) Parola così sostituita dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 764.
(Opposizione)
Chiunque vi ha interesse può fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al giudice (1).
Il giudice (1) fissa con decreto una udienza per la comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto stesso deve essere notificato a cura dell’opponente.
Il giudice (1) provvede con ordinanza non impugnabile e, se ordina la rimozione, può disporre che essa sia seguita dall’inventario e può dare le opportune cautele per la conservazione delle cose che sono oggetto di contestazione.
(1) Parola così sostituita dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 765.
(Ufficiale procedente)
La rimozione dei sigilli è eseguita dall’ufficiale che può procedere all’inventario a norma dell’articolo 769.
Se non occorre l’inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere del tribunale (1). Nei comuni in cui non ha sede il tribunale (1) la rimozione può essere eseguita dal cancelliere del giudice di pace.
(1) Le parole “della pretura” e “la pretura” sono state sostituite dalle parole “del tribunale” e “il tribunale” dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 766.
(Avviso alle persone interessate)
Non si può procedere alla rimozione dei sigilli senza che ne sia stato dato avviso, nelle forme stabilite nell’articolo 772, alle persone indicate nell’articolo 771.
Art. 767.
(Alterazioni nello stato dei sigilli)
L’ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve innanzitutto riconoscerne lo stato.
Se trova in essi qualche alterazione, deve sospendere ogni operazione ulteriore, facendone immediatamente rapporto al giudice (1), il quale si trasferisce sul luogo per le verificazioni occorrenti e per i provvedimenti necessari anche per la prosecuzione dell’inventario.
(1) Parola così sostituita dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 768.
(Disposizione generale)
Le disposizioni di questo capo si osservano in ogni altro caso in cui si debba procedere ad apposizione o rimozione di sigilli, salvo che la legge stabilisca altrimenti.
Capo III: DELL’INVENTARIO
Art. 769.
(Istanza)
L’inventario può essere chiesto al tribunale (1) dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed è eseguito dal cancelliere del tribunale (1) o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal tribunale (2).
L’istanza si propone con ricorso, nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale (1).
Il tribunale (2) provvede con decreto.
Quando non sono stati apposti i sigilli, l’inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l’iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte. (3)
(1) Le parole “della pretura” e “la pretura” sono state sostituite dalle parole “del tribunale” e “il tribunale” dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Parola così sostituita dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(3) Comma aggiunto dal D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, convertito con L. 17 febbraio 2012, n. 10.
Art. 770.
(Inventario da eseguirsi dal notaio)
Quando all’inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta:
1) le chiavi da lui custodite a norma dell’articolo 756;
2) copia del processo verbale di apposizione dei sigilli, dell’istanza e del decreto di rimozione;
3) una nota delle opposizioni che sono state proposte con indicazione del nome, cognome degli opponenti e della loro residenza o del domicilio da essi eletto.
La copia indicata nel numero 2 e la nota indicata nel numero 3 sono unite all’inventario.
Art. 771.
(Persone che hanno diritto ad assistere all’inventario)
Hanno diritto ad assistere alla formazione dell’inventario:
1) il coniuge superstite;
2) gli eredi legittimi presunti;
3) l’esecutore testamentario, gli eredi istituiti e i legatari;
4) i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.
Art. 772.
(Avviso dell’inizio dell’inventario)
L’ufficiale che procede all’inventario deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell’articolo precedente del luogo, giorno e ora in cui darà inizio alle operazioni.
L’avviso non è necessario per le persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale, nella quale si procede all’inventario; ma in loro vece deve essere avvertito il notaio che, su istanza di chi ha chiesto l’inventario, è nominato con decreto dal giudice (1) per rappresentarli.
(1) Parola così sostituita dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 773.
(Nomina di stimatore)
L’ufficiale che procede all’inventario nomina, quando occorre, uno o più stimatori per la valutazione degli oggetti mobili.
Art. 774.
(Rinvio delle operazioni)
Quando l’inventario non può essere ultimato nel giorno del suo inizio, l’ufficiale che vi procede ne rinvia la continuazione a un giorno prossimo, avvertendone verbalmente le parti presenti.
Art. 775.
(Processo verbale d’inventario)
Il processo verbale d’inventario contiene:
1) la descrizione degli immobili, mediante l’indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie;
2) la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso o del marchio per gli oggetti d’oro e d’argento;
3) l’indicazione della quantità e specie delle monete per il danaro contante;
4) l’indicazione delle altre attività e passività;
5) la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall’ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio, firmarne i fogli, e lineare gli intervalli.
Se alcuno degli interessati contesta l’opportunita’ d’inventariare qualche oggetto, l’ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti.
Art. 776.
(Consegna delle cose mobili inventariate)
Le cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona indicata dalle parti interessate, o, in mancanza, nominata con decreto del giudice (1), su istanza di una delle parti, sentite le altre.
(1) Parola così sostituita dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 777.
(Applicabilità delle norme agli altri casi d’inventario)
Le disposizioni contenute in questo sezione (1) si applicano a ogni inventario ordinato dalla legge, salve le formalità speciali stabilite dal codice civile per l’inventario dei beni dei minori.
(1) Rectius “capo”.
Capo IV: DEL BENEFICIO DI INVENTARIO
Art. 778.
(Reclami contro lo stato di graduazione)
I reclami contro lo stato di graduazione previsti nell’articolo 501 del codice civile sono proposti al giudice competente per valore del luogo dell’aperta successione. (1)
Il valore della causa è determinato da quello dell’attivo ereditario calcolato sulla stima di inventario dei mobili e a norma dell’articolo 15 per gli immobili.
I reclami si propongono con citazione da notificarsi all’erede e a coloro i cui diritti sono contestati, e sono decisi in unico giudizio.
(1) Comma così da ultimo sostituito dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 779.
(Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari)
L’istanza dei creditori e legatari prevista nell’articolo 509 del codice civile si propone con ricorso.
Il giudice (1) fissa con decreto l’udienza di comparizione dell’erede e di coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito. Il decreto è comunicato alle parti dal cancelliere.
(2) Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.
L’istanza di nomina non può essere accolta e la nomina avvenuta deve essere revocata in sede di reclamo, se alcuno dei creditori si oppone e dichiara di voler far valere la decadenza dell’erede dal beneficio d’inventario.
Se l’erede contesta l’esistenza delle condizioni previste nell’articolo 509 del codice civile il giudice provvede all’istruzione della causa, a norma del libro econdo, disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore. (3)
(1) Parola così sostituita dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Il periodo: “Il pretore provvede sull’istanza con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo a norma dell’articolo 739.” è stato soppresso dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(3) Comma così sostituito dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 780.
(Domanda dell’erede contro l’eredità)
Le domande dell’erede con beneficio d’inventario contro l’eredità sono proposte contro gli altri eredi. Se non vi sono eredi o se tutti propongono la stessa domanda, il giudice nomina un curatore in rappresentanza dell’eredità.
Capo V: DEL CURATORE DELL’EREDITA’ GIACENTE
Art. 781.
(Notificazione del decreto di nomina)
Il decreto di nomina del curatore dell’eredità giacente è notificato alla persona nominata a cura del cancelliere, nel termine stabilito nello stesso decreto.
Art. 782.
(Vigilanza del giudice) (1)
L’amministrazione del curatore si svolge sotto la vigilanza del giudice (1). Questi, quando lo crede opportuno, può prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e può in ogni tempo revocare o sostituire il curatore.
Gli atti del curatore che eccedono l’ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal giudice (1).
(1) Parola così sostituita dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
Art. 783.
(Vendita di beni ereditari)
La vendita di beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell’inventario salvo che il giudice (1), con decreto motivato, non disponga altrimenti.
La vendita dei beni immobili può essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessità o utilità evidente.
(1) Parola così sostituita dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.